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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3357 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2438/2023, riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come modificato dall'art.3, comma 19, lett. b), del Dlgs. n. 149/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Avellino n. 630/2023 pubblicata il
14.4.2023 e notificata il 17.4.2023, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ferrara Elena (c.f. ), con elezione di domicilio digitale presso C.F._2
l'indirizzo PEC del difensore costituito, in Avellino alla via M. Lenzi n. 18;
Pex e fax: 0825/455812 Email_1
APPELLANTE
CONTRO
Tagliamento n. 237 Controparte_1 CP_2
(c.f. , in persona dell'amministratore giudiziario dott. (C.F. P.IVA_1 Controparte_3
), rappresentato e difeso dall'avv. all'avv. Stefania Ietti (c.f. C.F._3 ), elettivamente domiciliato, unitamente al suo difensore, in Napoli, C.F._4
alla Via Toledo n.289, presso lo studio dell'avv. Roberto Marsili;
Pec: Email_2
APPELLATO
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come da atti difensivi e note di trattazione scritta qui da intendersi riportate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 630/2023, pubblicata il 14/04/2023 e notificata il 17/04/2023, il
Tribunale di Avellino, decidendo sull'opposizione al precetto proposta da , Parte_1
dichiarava cessata la materia del contendere;
rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente e lo condannava al pagamento delle spese di lite, in favore dell'opposto
, in persona dell'amministratore pro tempore, che liquidava Controparte_1
in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Cristina Di
Nicolò per dichiarato anticipo.
2. Il giudizio originava dall'opposizione che aveva proposto, con atto di Parte_1
citazione notificato in data 28.3.2019, avverso due atti di precetto notificatigli in data
12.3.2019 dal , in forza del Controparte_4
decreto ingiuntivo n. 167/2019, reso dal Tribunale di Avellino in forma provvisoriamente esecutiva, con cui esso , in solido con e , era stato Pt_1 Controparte_5 Controparte_6 condannato a pagare la somma di € 17.706,95, a titolo di oneri condominiali relativi a spese straordinarie di rifacimento del lastrico solare, oltre competenze di precetto, e l'importo di €
830,00, oltre oneri e spese vive, a titolo di compensi professionali liquidati con il decreto ingiuntivo.
3. L' , a fondamento dell'opposizione, aveva dedotto:
1-il difetto di rappresentanza Pt_1 processuale dell'amministratore del e la conseguente carenza di ius postulandi CP_1
in capo al procuratore costituito in sede monitoria e nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per mancanza di rinnovazione del mandato all'amministratore, cessato dall'incarico in data 19.12.2018; 2- la carenza delle condizioni prescritte dall'art. 1135 comma 4 c.c. e dall'art. 63 disp. att. c.c. per mancanza del piano di riparto delle spese approvato dall'assemblea;
3- la duplicazione della richiesta di pagamento, per avere il
Condominio contestualmente notificato, in uno al decreto ingiuntivo n. 167/19 , il precetto qui opposto per l'intero importo recato dal titolo sia ad esso opponente sia al fratello
, preannunciando ad entrambi la successiva esecuzione in danno dei due Controparte_5
obbligati in via solidale;
4- la nullità del precetto per essere la somma ivi esposta a titolo di capitale inficiata da errore di calcolo, in quanto l'importo ingiunto e precettato era superiore
( per euro 1512,31) a quello dovuto in virtù del piano di riparto correttamente sviluppato;
5-
l'errata duplicazione della voce “spese per copie esecutive”.
4. Tanto lamentato, aveva chiesto che fossero dichiarati nulli ed inefficaci gli atti di precetto, poiché infondati, atteso che nulla doveva l'istante al convenuto in CP_1
forza del titolo azionato;
la condanna dell'opposto Condominio al risarcimento dei danni provocati all'opponente da liquidarsi ex art. 96 c.p.c.; il pagamento degli onorari e delle spese di giudizio.
5. Si era costituito il Condominio chiedendo dichiararsi inammissibile e nel merito rigettarsi l'opposizione ai due precetti;
vinte le spese del giudizio con attribuzione al difensore antistatario.
6. Il giudice di primo grado, con la sentenza qui impugnata, dichiarava cessata la materia del contendere dando atto della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo posto a base dei precetti opposti, avvenuta con sentenza n. 641/2022 del Tribunale di Avellino pubblicata l'11/4/2022, che aveva accolto l'opposizione proposta dall e revocato il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 167/2019 (nonché anche il decreto ingiuntivo n. 216/2019 non oggetto del presente giudizio).
7. Respingeva, invece, la domanda avanzata dall'opponente di condanna dell'opposto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., sull'assunto che l' non avesse fornito CP_1 Pt_1
la prova del danno subito quale conseguenza dell'iniziativa giudiziaria di controparte.
8. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, in applicazione al principio della soccombenza virtuale, il primo giudice le poneva a carico dell'opponente, considerando che l'opposizione a precetto era, in parte, inammissibile in quanto si fondava su motivi sostanzialmente identici a quelli proposti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e che, comunque, solo in quella sede poteva essere formulati;
in parte era infondata, atteso che la dedotta erroneità della somma precettata rispetto a quanto effettivamente dovuto era questione di merito riguardante il riparto, mentre l'importo posto a base del precetto coincideva con quello del provvedimento monitorio;
inoltre, non sussisteva alcuna duplicazione delle “ spese di copie esecutive” indicate in precetto (per € 45,84), essendo stato correttamente richiesto nei confronti dei condebitori solidali ed Parte_1
l'intero importo dovuto per la richiesta di numero quattro copie conformi Controparte_5
del titolo esecutivo da notificare nei confronti dei tre ingiunti.
Ne conseguiva che, in virtù del principio della soccombenza virtuale, l'opponente
[...]
doveva essere condannato al pagamento delle spese di lite, che erano liquidate Pt_1
come in dispositivo.
9. Avverso tale decisione ha proposto appello con quattro motivi. Parte_1
a. Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto “la nullità della sentenza in ragione della lesione del diritto di difesa e violazione del principio del contraddittorio”: la sentenza di primo grado risulta firmata (ore 9.30 del 14/4/2023) e depositata telematicamente (ore 9.31 del 14/4/2023) prima dell'accettazione (ore 10.07 del 14/4/2023), da parte della cancelleria, della memoria di replica che esso appellante aveva depositato telematicamente in data
13.4.2023 (con la terza pec alle ore 21.04.13) , ultimo giorno utile per detto deposito.
Protesta, pertanto, che la sentenza, in violazione del diritto alla difesa, che deve essere garantito durante tutto il processo, era stata scritta, firmata digitalmente e depositata telematicamente dal giudice prima che lo stesso potesse prendere visione di tutte le difese dell'opponente/appellante e prima che la difesa di quest'ultimo potesse considerarsi conclusa.
b. Con il secondo mezzo, rubricato “Errore revocatorio ed in iudicando - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.” l'appellante censura la parte della statuizione di primo grado riguardante le spese di lite, obiettando che il giudice di prime cure non aveva fornito alcuna motivazione che consentisse di comprendere il percorso logico- argomentativo che lo aveva indotto a ritenere, ai fini della soccombenza virtuale, infondata e inammissibile la spiegata opposizione. La mancanza di motivazione sarebbe, a suo dire, ulteriore causa di nullità della sentenza gravata.
b.
1. In subordine, quale ulteriore profilo di doglianza, rileva che vi sarebbe il vizio di motivazione apparente e la contraddittorietà delle argomentazioni esposte.
Sostiene, al riguardo, che non sarebbe ravvisabile la “soccombenza virtuale” di esso appellante che, legittimamente, ricorrendo allo strumento di cui all'art. 615 co. 1 c.p.c., aveva dovuto resistere alla preannunciata esecuzione forzata, al fine di contestare al condominio di aver azionato un titolo illegittimamente munito della formula esecutiva. Né avrebbe potuto paralizzare l'esecuzione ricorrendo allo strumento di cui all'art. 617 c.p.c. posto che, tale opposizione è proponibile solo per contestare l'irregolarità formale del titolo e/o del precetto.
b.
2.In riferimento, poi, all'affermazione secondo la quale i motivi di opposizione proposti da esso deducente erano sostanzialmente identici a quelli formulati nel giudizio iscritto al
R.G. n. 1537/2019 di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice di primo grado non avrebbe offerto svolto alcuna specifica motivazione che consentisse di comprendere il percorso logico-argomentativo che lo aveva condotto a tale conclusione. Tale mancanza di motivazione sarebbe ulteriore causa di nullità della sentenza gravata.
b.
3.Quanto all'affermazione secondo la quale “l'importo posto a base del precetto risulta coincidente con quello oggetto di ingiunzione monitoria”, il tribunale sarebbe incorso nell'
“error in iudicando” stante la revoca giudiziale del titolo esecutivo, peraltro già preannunciata con l'ordinanza dell'11/11/2019 del giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, con la quale era stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento monitorio opposto, precisando che era necessario determinare l'eventuale quantum debeatur, oggetto di contestazione.
c. Con il terzo motivo l'appellante denuncia la “violazione e/o falsa applicazione dell'art.
100 c.p.c., in relazione all'art. 111 Cost.; violazione del principio della “soccombenza virtuale” in quanto, sebbene il tribunale avesse correttamente dichiarato cessata la materia del contendere, in virtù della caducazione del titolo esecutivo, avvenuta con sentenza n. 641/2022, avrebbe omesso di valutare l'esistenza di un interesse ad agire di esso precettato al tempo in cui era stata proposta l'opposizione, consistente nell'interesse a contrastare l'illegittima esecuzione preannunciata, atteso che, sebbene la caducazione del titolo esecutivo rappresentava evento esterno, rispetto al quale i motivi dell'opposizione all'esecuzione potevano o meno coincidere, il primo giudice, nel ritenere erroneamente soccombente esso opponente, non avrebbe considerato la circostanza che la richiesta di cessazione della materia del contendere era stava avanzata da entrambe le parti e che risultava documentata la volontà del di rinunciare ai decreti ingiuntivi e di CP_1
transigere tutti i giudizi pendenti, che quindi, avrebbero dovuti essere abbandonati, ma che erano stati coltivati fino alla fine evidentemente in contrasto con la predetta volontà dei condomini.
d. Con la quarta ragione l'appellante ha dedotto “la violazione del principio dell'abuso del diritto e dell'art. 96 c.p.c.”, in quanto la pretesa creditoria del risultava essere CP_1 infondata così come già rilevato nell'atto di opposizione al precetto e la resistenza del
Condominio risultava essere fin dall'inizio temeraria e integrante gli estremi dell'abuso del diritto, che aveva rilevanza in sé a prescindere dal danno procurato alla controparte.
L'appellante, infatti, aveva dovuto resistere nel giudizio di opposizione, nonostante dapprima l'intervenuta sospensione della provvisoria esecutività del D.I. n. 167/2019 con relativa anticipazione della necessità di rideterminare il quantum debeatur e di poi nonostante l'intervenuta revoca giudiziale del medesimo titolo.
10. Si è costituito in data 29.1.2024 il che ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità del gravame e, nel merito, ne ha contestato la fondatezza chiedendone il rigetto, vinte le spese del grado.
11. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado;
è stata concessa con ordinanza riservata depositata il 21.7.2023 la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata;
indi la causa, di pronta soluzione, è stata riservata dal collegio in decisione ex art. 281 sexies cpc (nuova formulazione) con ordinanza del 15.5.2025 in esito all'udienza del 14.5.2025 celebrata in forma cartolare.
12. Preliminarmente, a seguito del controllo d'ufficio, va dato atto della tempestività dell'impugnazione. 12.1. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata n. 630/2023, è stata pubblicata il 14/04/2023, notificata il 17/04/2023, e l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec in data 17/05/2023.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato.
13. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto nei termini che seguono.
14 Invero, in forza del principio della ragione più liquida”, ritiene la Corte che siano fondate le doglianze, da esaminare congiuntamente, volte alla modifica della statuizione di condanna di esso appellante alle spese del primo grado.
15. Ed invero, non si condivide la valutazione operata dal tribunale circa la ricorrenza di una soccombenza virtuale in capo all'opponente . Pt_1
15.1.Il primo giudice, infatti, pur avendo correttamente evidenziato (con adeguata motivazione, contrariamente all'assunto dell'appellante) che l'opposizione ai precetti in parte era inammissibile- perché replicava motivi riguardanti il merito della pretesa creditoria, già oggetto del separato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (tali sono senz'altro quelli illustrati al precedente paragrafo 3 sub nn. 1,2,4)- in parte era infondata
(per le ragioni ben espresse alla penultima pagina della sentenza gravata, qui da ripetersi, che non sono state specificamente censurate con l'appello) - tuttavia ha mancato di considerare nel suo complesso i rapporti tra le parti afferenti il credito precettato, come emergenti dalla sentenza n. 641/2022 che ha revocato il decreto ingiuntivo n. 167/2019 su cui si fondano i precetti di causa.
15.2. In particolare, appare significativa la circostanza che l'assemblea condominiale aveva, già con la delibera del 9.12.2020, espresso la volontà di rinunciare ai decreti ingiuntivi emessi contro alcuni condomini (tra cui l'attuale appellante) in considerazione delle plurime problematiche emerse in relazione ai lavori straordinari di rifacimento del lastrico solare
(oggetto della richiesta di oneri condominiali di cui al decreto ingiuntivo 167/2019 per cui è precetto di causa).
15.3. Per comprendere la rilevanza delle vicende afferenti la pretesa creditoria, ai fini che qui interessano circa il governo delle spese, è utile riportare uno stralcio (cfr. pag. 6) della sentenza del tribunale di Avellino n. 641/2022 pubblicata l'11.4.2022 (di cui non consta impugnazione): “è stata prodotta in atti la delibera dell'assemblea del condominio opposto approvata in data 2 dicembre 2021, in cui il presidente dell'assemblea Controparte_7 invita l'amministratore ad attuare la delibera del 9 dicembre 2020 relativa alla volontà espressa all'unanimità di ritirare i decreti ingiuntivi pendenti presso il tribunale di Avellino verso alcuni condomini aventi ad oggetto i lavori di rifacimento del lastrico solare e procedere ad una transazione in merito all'onorario. È stata altresì prodotta in atti la PEC dell'amministratore pro tempore del condominio opposto del 7 dicembre Parte_2
2021 indirizzata al difensore del condominio nei presenti giudizi riuniti avvocato Cristina
Di Nicolò del seguente tenore: Gent.ma avvocato, le comunico che l'Assemblea del
ha deliberato di rinunciare ai Decreti ingiuntivi proposti Controparte_1
nei confronti dei condomini e di transigere i giudizi. Le allego il verbale di assemblea e mi riservo di contattarla per concordarne le modalità>>. È stata anche prodotta in atti la risposta a mezzo PEC del difensore riuniti avvocato Cristina Di Nicolò con la quale si ribadisce che qualsivoglia transazione dei giudizi in corso non può prescindere da un accordo che coinvolga, da un lato, i condomini opponenti ed il loro legale, dall'altro,
l'amministratore pro tempore nell'interesse del condominio opposto e lo stesso avvocato
Cristina Di Nicolò, al fine anche di regolamentare i compensi professionali da corrispondere ai rispettivi procuratori alla luce del vincolo di solidarietà previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 247/2012. È stata infine prodotta una nota a firma di
, presidente dell'assemblea condominiale del giorno 2/12/2021, nella quale Controparte_7 tra l'altro si afferma: << Si pretende solo da alcuni di essi (una netta minoranza, solo nove su circa un centinaio di condomini che costituiscono il totale del nostro ) il CP_1
versamento forzato mediante decreto ingiuntivo di somme in danaro per lavori straordinari la cui ripartizione non è stata mai portare in assemblea per la regolare discussione ed eventuale successiva approvazione. Inoltre tali versamenti tutt' ora non sono possibili in quanto gli amministratori che si sono alternati in questi anni non hanno mai provveduto ad aprire un conto corrente specifico sul quale far confluire le quote destinate lavori straordinari, come prevede la legge ed il nostro regolamento di condominio, col risultato che le somme versate da alcuni condomini (somme peraltro non esigibili stante la non corretta procedura atta all'uopo e che gli stessi condomini non potranno pretendere come versate, per quanto avanti da me affermato) non risultano più in possesso del condominio, per quanto mi costa, dato che l amministratore ha lasciato alle consegne al suo CP_8
successore un fondo cassa di 64 Euro circa in totale>>.
15.4. Tale essendo la situazione sostanziale acclarata dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, che mette in luce come l'iniziativa monitoria intrapresa dal qui CP_1 appellato contro l' non è frutto della volontà del consesso dei condomini ( mancando Pt_1
peraltro l'approvazione del piano di ripartizione delle spese ed essendo finanche incerta l'esecuzione effettiva dei lavori straordinari al lastrico solare) quanto piuttosto di autonoma decisione dell'amministratore di proseguire nei contenzioni nonostante la volontà transattiva degli amministrati, non può considerarsi in maniera isolata l'opposizione a precetto ( valorizzandone l'inammissibilità e l'infondatezza ) ma occorre tenere conto della totale infondatezza della pretesa creditoria del oggetto dei precetti di causa, che CP_1 hanno “costretto” l' a reagire anche in sede pre-esecutiva onde evitare di subire una Pt_1
ingiusta azione forzata.
In particolare, rileva che subito dopo la notifica dei precetti qui opposti, con delibera del
9.12.2020, il aveva deciso di rinunciare ai decreti ingiuntivi, sicchè l'insistenza CP_1
nell'azione esecutiva appare ascrivibile ad una scelta dell'amministratore difforme dalla volontà assembleare, come denunciato anche nell'opposizione qui in esame.
15.5. Inoltre, appena iniziato il giudizio di opposizione a precetto (in data 28.3.2019) risulta essersi verificato il venir meno del titolo esecutivo, atteso che con ordinanza emessa l'11.11.2019 il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo aveva sospeso l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 167/2019.
15.6. Le superiori considerazioni, che valorizzano il complessivo comportamento processuale delle parti, inducono ad escludere che vi sia una soccombenza sostanziale dell'opponente/appellante e rappresentano, ad avviso della Corte, gravi ed eccezionali motivi che giustificano la compensazione delle spese del primo grado, ai sensi dell'art. 92 come 2 cpc come inciso da Corte Cost. sentenza n. 77 del 2018 (applicabile ratione temporis al giudizio in esame).
16. Ne consegue che, in riforma della gravata sentenza, le spese del primo grado vanno interamente compensate tra le parti. 17. La statuizione che precede rende superfluo esaminare la doglianza di nullità della sentenza gravata, che mira essenzialmente ad una nuova regolamentazione delle spese del primo grado, e non anche alla riforma della declaratoria di cessazione della materia del contendere, risultato già conseguito a seguito dell'accoglimento delle altre ragioni del gravame.
18. Resta, invece, da esaminare, il quinto motivo che protesta l'erroneo rigetto della domanda di risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 cpc avanzata dall'appellante in primo grado.
18.1. La doglianza va respinta.
Invero, perché possa ricorrere la fattispecie all'esame è necessario che vi sia soccombenza, ipotesi esclusa nella specie per quanto sopra detto.
19. Le spese del presente grado vanno, altresì, compensate tra le parti considerato che la modifica della decisione impugnata afferisce alle sole spese, la cui valutazione è frutto di discrezionalità del giudice, fondata su ragioni di opportunità, in ordine alla quale non si ravvisano situazioni di soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Avellino n. 630/2023, pubblicata il 14/04/2023 e notificata il 17/04/2023, così provvede:
1- accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 3) del dispositivo della sentenza gravata, compensa integralmente le spese del primo grado tra le parti;
2- ferma nel resto la sentenza impugnata;
3- compensa integralmente le spese del grado tra le parti
Così deciso in Napoli, li 18.11.2025
Il presidente est. dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2438/2023, riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come modificato dall'art.3, comma 19, lett. b), del Dlgs. n. 149/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Avellino n. 630/2023 pubblicata il
14.4.2023 e notificata il 17.4.2023, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ferrara Elena (c.f. ), con elezione di domicilio digitale presso C.F._2
l'indirizzo PEC del difensore costituito, in Avellino alla via M. Lenzi n. 18;
Pex e fax: 0825/455812 Email_1
APPELLANTE
CONTRO
Tagliamento n. 237 Controparte_1 CP_2
(c.f. , in persona dell'amministratore giudiziario dott. (C.F. P.IVA_1 Controparte_3
), rappresentato e difeso dall'avv. all'avv. Stefania Ietti (c.f. C.F._3 ), elettivamente domiciliato, unitamente al suo difensore, in Napoli, C.F._4
alla Via Toledo n.289, presso lo studio dell'avv. Roberto Marsili;
Pec: Email_2
APPELLATO
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come da atti difensivi e note di trattazione scritta qui da intendersi riportate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 630/2023, pubblicata il 14/04/2023 e notificata il 17/04/2023, il
Tribunale di Avellino, decidendo sull'opposizione al precetto proposta da , Parte_1
dichiarava cessata la materia del contendere;
rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente e lo condannava al pagamento delle spese di lite, in favore dell'opposto
, in persona dell'amministratore pro tempore, che liquidava Controparte_1
in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Cristina Di
Nicolò per dichiarato anticipo.
2. Il giudizio originava dall'opposizione che aveva proposto, con atto di Parte_1
citazione notificato in data 28.3.2019, avverso due atti di precetto notificatigli in data
12.3.2019 dal , in forza del Controparte_4
decreto ingiuntivo n. 167/2019, reso dal Tribunale di Avellino in forma provvisoriamente esecutiva, con cui esso , in solido con e , era stato Pt_1 Controparte_5 Controparte_6 condannato a pagare la somma di € 17.706,95, a titolo di oneri condominiali relativi a spese straordinarie di rifacimento del lastrico solare, oltre competenze di precetto, e l'importo di €
830,00, oltre oneri e spese vive, a titolo di compensi professionali liquidati con il decreto ingiuntivo.
3. L' , a fondamento dell'opposizione, aveva dedotto:
1-il difetto di rappresentanza Pt_1 processuale dell'amministratore del e la conseguente carenza di ius postulandi CP_1
in capo al procuratore costituito in sede monitoria e nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per mancanza di rinnovazione del mandato all'amministratore, cessato dall'incarico in data 19.12.2018; 2- la carenza delle condizioni prescritte dall'art. 1135 comma 4 c.c. e dall'art. 63 disp. att. c.c. per mancanza del piano di riparto delle spese approvato dall'assemblea;
3- la duplicazione della richiesta di pagamento, per avere il
Condominio contestualmente notificato, in uno al decreto ingiuntivo n. 167/19 , il precetto qui opposto per l'intero importo recato dal titolo sia ad esso opponente sia al fratello
, preannunciando ad entrambi la successiva esecuzione in danno dei due Controparte_5
obbligati in via solidale;
4- la nullità del precetto per essere la somma ivi esposta a titolo di capitale inficiata da errore di calcolo, in quanto l'importo ingiunto e precettato era superiore
( per euro 1512,31) a quello dovuto in virtù del piano di riparto correttamente sviluppato;
5-
l'errata duplicazione della voce “spese per copie esecutive”.
4. Tanto lamentato, aveva chiesto che fossero dichiarati nulli ed inefficaci gli atti di precetto, poiché infondati, atteso che nulla doveva l'istante al convenuto in CP_1
forza del titolo azionato;
la condanna dell'opposto Condominio al risarcimento dei danni provocati all'opponente da liquidarsi ex art. 96 c.p.c.; il pagamento degli onorari e delle spese di giudizio.
5. Si era costituito il Condominio chiedendo dichiararsi inammissibile e nel merito rigettarsi l'opposizione ai due precetti;
vinte le spese del giudizio con attribuzione al difensore antistatario.
6. Il giudice di primo grado, con la sentenza qui impugnata, dichiarava cessata la materia del contendere dando atto della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo posto a base dei precetti opposti, avvenuta con sentenza n. 641/2022 del Tribunale di Avellino pubblicata l'11/4/2022, che aveva accolto l'opposizione proposta dall e revocato il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 167/2019 (nonché anche il decreto ingiuntivo n. 216/2019 non oggetto del presente giudizio).
7. Respingeva, invece, la domanda avanzata dall'opponente di condanna dell'opposto per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., sull'assunto che l' non avesse fornito CP_1 Pt_1
la prova del danno subito quale conseguenza dell'iniziativa giudiziaria di controparte.
8. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, in applicazione al principio della soccombenza virtuale, il primo giudice le poneva a carico dell'opponente, considerando che l'opposizione a precetto era, in parte, inammissibile in quanto si fondava su motivi sostanzialmente identici a quelli proposti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e che, comunque, solo in quella sede poteva essere formulati;
in parte era infondata, atteso che la dedotta erroneità della somma precettata rispetto a quanto effettivamente dovuto era questione di merito riguardante il riparto, mentre l'importo posto a base del precetto coincideva con quello del provvedimento monitorio;
inoltre, non sussisteva alcuna duplicazione delle “ spese di copie esecutive” indicate in precetto (per € 45,84), essendo stato correttamente richiesto nei confronti dei condebitori solidali ed Parte_1
l'intero importo dovuto per la richiesta di numero quattro copie conformi Controparte_5
del titolo esecutivo da notificare nei confronti dei tre ingiunti.
Ne conseguiva che, in virtù del principio della soccombenza virtuale, l'opponente
[...]
doveva essere condannato al pagamento delle spese di lite, che erano liquidate Pt_1
come in dispositivo.
9. Avverso tale decisione ha proposto appello con quattro motivi. Parte_1
a. Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto “la nullità della sentenza in ragione della lesione del diritto di difesa e violazione del principio del contraddittorio”: la sentenza di primo grado risulta firmata (ore 9.30 del 14/4/2023) e depositata telematicamente (ore 9.31 del 14/4/2023) prima dell'accettazione (ore 10.07 del 14/4/2023), da parte della cancelleria, della memoria di replica che esso appellante aveva depositato telematicamente in data
13.4.2023 (con la terza pec alle ore 21.04.13) , ultimo giorno utile per detto deposito.
Protesta, pertanto, che la sentenza, in violazione del diritto alla difesa, che deve essere garantito durante tutto il processo, era stata scritta, firmata digitalmente e depositata telematicamente dal giudice prima che lo stesso potesse prendere visione di tutte le difese dell'opponente/appellante e prima che la difesa di quest'ultimo potesse considerarsi conclusa.
b. Con il secondo mezzo, rubricato “Errore revocatorio ed in iudicando - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.” l'appellante censura la parte della statuizione di primo grado riguardante le spese di lite, obiettando che il giudice di prime cure non aveva fornito alcuna motivazione che consentisse di comprendere il percorso logico- argomentativo che lo aveva indotto a ritenere, ai fini della soccombenza virtuale, infondata e inammissibile la spiegata opposizione. La mancanza di motivazione sarebbe, a suo dire, ulteriore causa di nullità della sentenza gravata.
b.
1. In subordine, quale ulteriore profilo di doglianza, rileva che vi sarebbe il vizio di motivazione apparente e la contraddittorietà delle argomentazioni esposte.
Sostiene, al riguardo, che non sarebbe ravvisabile la “soccombenza virtuale” di esso appellante che, legittimamente, ricorrendo allo strumento di cui all'art. 615 co. 1 c.p.c., aveva dovuto resistere alla preannunciata esecuzione forzata, al fine di contestare al condominio di aver azionato un titolo illegittimamente munito della formula esecutiva. Né avrebbe potuto paralizzare l'esecuzione ricorrendo allo strumento di cui all'art. 617 c.p.c. posto che, tale opposizione è proponibile solo per contestare l'irregolarità formale del titolo e/o del precetto.
b.
2.In riferimento, poi, all'affermazione secondo la quale i motivi di opposizione proposti da esso deducente erano sostanzialmente identici a quelli formulati nel giudizio iscritto al
R.G. n. 1537/2019 di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice di primo grado non avrebbe offerto svolto alcuna specifica motivazione che consentisse di comprendere il percorso logico-argomentativo che lo aveva condotto a tale conclusione. Tale mancanza di motivazione sarebbe ulteriore causa di nullità della sentenza gravata.
b.
3.Quanto all'affermazione secondo la quale “l'importo posto a base del precetto risulta coincidente con quello oggetto di ingiunzione monitoria”, il tribunale sarebbe incorso nell'
“error in iudicando” stante la revoca giudiziale del titolo esecutivo, peraltro già preannunciata con l'ordinanza dell'11/11/2019 del giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, con la quale era stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento monitorio opposto, precisando che era necessario determinare l'eventuale quantum debeatur, oggetto di contestazione.
c. Con il terzo motivo l'appellante denuncia la “violazione e/o falsa applicazione dell'art.
100 c.p.c., in relazione all'art. 111 Cost.; violazione del principio della “soccombenza virtuale” in quanto, sebbene il tribunale avesse correttamente dichiarato cessata la materia del contendere, in virtù della caducazione del titolo esecutivo, avvenuta con sentenza n. 641/2022, avrebbe omesso di valutare l'esistenza di un interesse ad agire di esso precettato al tempo in cui era stata proposta l'opposizione, consistente nell'interesse a contrastare l'illegittima esecuzione preannunciata, atteso che, sebbene la caducazione del titolo esecutivo rappresentava evento esterno, rispetto al quale i motivi dell'opposizione all'esecuzione potevano o meno coincidere, il primo giudice, nel ritenere erroneamente soccombente esso opponente, non avrebbe considerato la circostanza che la richiesta di cessazione della materia del contendere era stava avanzata da entrambe le parti e che risultava documentata la volontà del di rinunciare ai decreti ingiuntivi e di CP_1
transigere tutti i giudizi pendenti, che quindi, avrebbero dovuti essere abbandonati, ma che erano stati coltivati fino alla fine evidentemente in contrasto con la predetta volontà dei condomini.
d. Con la quarta ragione l'appellante ha dedotto “la violazione del principio dell'abuso del diritto e dell'art. 96 c.p.c.”, in quanto la pretesa creditoria del risultava essere CP_1 infondata così come già rilevato nell'atto di opposizione al precetto e la resistenza del
Condominio risultava essere fin dall'inizio temeraria e integrante gli estremi dell'abuso del diritto, che aveva rilevanza in sé a prescindere dal danno procurato alla controparte.
L'appellante, infatti, aveva dovuto resistere nel giudizio di opposizione, nonostante dapprima l'intervenuta sospensione della provvisoria esecutività del D.I. n. 167/2019 con relativa anticipazione della necessità di rideterminare il quantum debeatur e di poi nonostante l'intervenuta revoca giudiziale del medesimo titolo.
10. Si è costituito in data 29.1.2024 il che ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità del gravame e, nel merito, ne ha contestato la fondatezza chiedendone il rigetto, vinte le spese del grado.
11. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado;
è stata concessa con ordinanza riservata depositata il 21.7.2023 la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata;
indi la causa, di pronta soluzione, è stata riservata dal collegio in decisione ex art. 281 sexies cpc (nuova formulazione) con ordinanza del 15.5.2025 in esito all'udienza del 14.5.2025 celebrata in forma cartolare.
12. Preliminarmente, a seguito del controllo d'ufficio, va dato atto della tempestività dell'impugnazione. 12.1. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata n. 630/2023, è stata pubblicata il 14/04/2023, notificata il 17/04/2023, e l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec in data 17/05/2023.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato.
13. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto nei termini che seguono.
14 Invero, in forza del principio della ragione più liquida”, ritiene la Corte che siano fondate le doglianze, da esaminare congiuntamente, volte alla modifica della statuizione di condanna di esso appellante alle spese del primo grado.
15. Ed invero, non si condivide la valutazione operata dal tribunale circa la ricorrenza di una soccombenza virtuale in capo all'opponente . Pt_1
15.1.Il primo giudice, infatti, pur avendo correttamente evidenziato (con adeguata motivazione, contrariamente all'assunto dell'appellante) che l'opposizione ai precetti in parte era inammissibile- perché replicava motivi riguardanti il merito della pretesa creditoria, già oggetto del separato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (tali sono senz'altro quelli illustrati al precedente paragrafo 3 sub nn. 1,2,4)- in parte era infondata
(per le ragioni ben espresse alla penultima pagina della sentenza gravata, qui da ripetersi, che non sono state specificamente censurate con l'appello) - tuttavia ha mancato di considerare nel suo complesso i rapporti tra le parti afferenti il credito precettato, come emergenti dalla sentenza n. 641/2022 che ha revocato il decreto ingiuntivo n. 167/2019 su cui si fondano i precetti di causa.
15.2. In particolare, appare significativa la circostanza che l'assemblea condominiale aveva, già con la delibera del 9.12.2020, espresso la volontà di rinunciare ai decreti ingiuntivi emessi contro alcuni condomini (tra cui l'attuale appellante) in considerazione delle plurime problematiche emerse in relazione ai lavori straordinari di rifacimento del lastrico solare
(oggetto della richiesta di oneri condominiali di cui al decreto ingiuntivo 167/2019 per cui è precetto di causa).
15.3. Per comprendere la rilevanza delle vicende afferenti la pretesa creditoria, ai fini che qui interessano circa il governo delle spese, è utile riportare uno stralcio (cfr. pag. 6) della sentenza del tribunale di Avellino n. 641/2022 pubblicata l'11.4.2022 (di cui non consta impugnazione): “è stata prodotta in atti la delibera dell'assemblea del condominio opposto approvata in data 2 dicembre 2021, in cui il presidente dell'assemblea Controparte_7 invita l'amministratore ad attuare la delibera del 9 dicembre 2020 relativa alla volontà espressa all'unanimità di ritirare i decreti ingiuntivi pendenti presso il tribunale di Avellino verso alcuni condomini aventi ad oggetto i lavori di rifacimento del lastrico solare e procedere ad una transazione in merito all'onorario. È stata altresì prodotta in atti la PEC dell'amministratore pro tempore del condominio opposto del 7 dicembre Parte_2
2021 indirizzata al difensore del condominio nei presenti giudizi riuniti avvocato Cristina
Di Nicolò del seguente tenore: Gent.ma avvocato, le comunico che l'Assemblea del
ha deliberato di rinunciare ai Decreti ingiuntivi proposti Controparte_1
nei confronti dei condomini e di transigere i giudizi. Le allego il verbale di assemblea e mi riservo di contattarla per concordarne le modalità>>. È stata anche prodotta in atti la risposta a mezzo PEC del difensore riuniti avvocato Cristina Di Nicolò con la quale si ribadisce che qualsivoglia transazione dei giudizi in corso non può prescindere da un accordo che coinvolga, da un lato, i condomini opponenti ed il loro legale, dall'altro,
l'amministratore pro tempore nell'interesse del condominio opposto e lo stesso avvocato
Cristina Di Nicolò, al fine anche di regolamentare i compensi professionali da corrispondere ai rispettivi procuratori alla luce del vincolo di solidarietà previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 247/2012. È stata infine prodotta una nota a firma di
, presidente dell'assemblea condominiale del giorno 2/12/2021, nella quale Controparte_7 tra l'altro si afferma: << Si pretende solo da alcuni di essi (una netta minoranza, solo nove su circa un centinaio di condomini che costituiscono il totale del nostro ) il CP_1
versamento forzato mediante decreto ingiuntivo di somme in danaro per lavori straordinari la cui ripartizione non è stata mai portare in assemblea per la regolare discussione ed eventuale successiva approvazione. Inoltre tali versamenti tutt' ora non sono possibili in quanto gli amministratori che si sono alternati in questi anni non hanno mai provveduto ad aprire un conto corrente specifico sul quale far confluire le quote destinate lavori straordinari, come prevede la legge ed il nostro regolamento di condominio, col risultato che le somme versate da alcuni condomini (somme peraltro non esigibili stante la non corretta procedura atta all'uopo e che gli stessi condomini non potranno pretendere come versate, per quanto avanti da me affermato) non risultano più in possesso del condominio, per quanto mi costa, dato che l amministratore ha lasciato alle consegne al suo CP_8
successore un fondo cassa di 64 Euro circa in totale>>.
15.4. Tale essendo la situazione sostanziale acclarata dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, che mette in luce come l'iniziativa monitoria intrapresa dal qui CP_1 appellato contro l' non è frutto della volontà del consesso dei condomini ( mancando Pt_1
peraltro l'approvazione del piano di ripartizione delle spese ed essendo finanche incerta l'esecuzione effettiva dei lavori straordinari al lastrico solare) quanto piuttosto di autonoma decisione dell'amministratore di proseguire nei contenzioni nonostante la volontà transattiva degli amministrati, non può considerarsi in maniera isolata l'opposizione a precetto ( valorizzandone l'inammissibilità e l'infondatezza ) ma occorre tenere conto della totale infondatezza della pretesa creditoria del oggetto dei precetti di causa, che CP_1 hanno “costretto” l' a reagire anche in sede pre-esecutiva onde evitare di subire una Pt_1
ingiusta azione forzata.
In particolare, rileva che subito dopo la notifica dei precetti qui opposti, con delibera del
9.12.2020, il aveva deciso di rinunciare ai decreti ingiuntivi, sicchè l'insistenza CP_1
nell'azione esecutiva appare ascrivibile ad una scelta dell'amministratore difforme dalla volontà assembleare, come denunciato anche nell'opposizione qui in esame.
15.5. Inoltre, appena iniziato il giudizio di opposizione a precetto (in data 28.3.2019) risulta essersi verificato il venir meno del titolo esecutivo, atteso che con ordinanza emessa l'11.11.2019 il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo aveva sospeso l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 167/2019.
15.6. Le superiori considerazioni, che valorizzano il complessivo comportamento processuale delle parti, inducono ad escludere che vi sia una soccombenza sostanziale dell'opponente/appellante e rappresentano, ad avviso della Corte, gravi ed eccezionali motivi che giustificano la compensazione delle spese del primo grado, ai sensi dell'art. 92 come 2 cpc come inciso da Corte Cost. sentenza n. 77 del 2018 (applicabile ratione temporis al giudizio in esame).
16. Ne consegue che, in riforma della gravata sentenza, le spese del primo grado vanno interamente compensate tra le parti. 17. La statuizione che precede rende superfluo esaminare la doglianza di nullità della sentenza gravata, che mira essenzialmente ad una nuova regolamentazione delle spese del primo grado, e non anche alla riforma della declaratoria di cessazione della materia del contendere, risultato già conseguito a seguito dell'accoglimento delle altre ragioni del gravame.
18. Resta, invece, da esaminare, il quinto motivo che protesta l'erroneo rigetto della domanda di risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 cpc avanzata dall'appellante in primo grado.
18.1. La doglianza va respinta.
Invero, perché possa ricorrere la fattispecie all'esame è necessario che vi sia soccombenza, ipotesi esclusa nella specie per quanto sopra detto.
19. Le spese del presente grado vanno, altresì, compensate tra le parti considerato che la modifica della decisione impugnata afferisce alle sole spese, la cui valutazione è frutto di discrezionalità del giudice, fondata su ragioni di opportunità, in ordine alla quale non si ravvisano situazioni di soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Avellino n. 630/2023, pubblicata il 14/04/2023 e notificata il 17/04/2023, così provvede:
1- accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 3) del dispositivo della sentenza gravata, compensa integralmente le spese del primo grado tra le parti;
2- ferma nel resto la sentenza impugnata;
3- compensa integralmente le spese del grado tra le parti
Così deciso in Napoli, li 18.11.2025
Il presidente est. dott.ssa Alessandra Piscitiello