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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 13/10/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili di appello riunite nn. 317/2020 e 360/2022 R.G. proposte avverso la sentenza non definitiva n. 43/2020 e la sentenza definitiva n. 107/2022 emesse dal
Tribunale di Isernia in composizione monocratica (nel proc. n. 1129/2013 R.G.), aventi ad oggetto :risarcimento danni
T R A
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Giulia Rita Di
[...] C.F._4
LO ed DR GR, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello in sostituzione del precedente – pec: Email_1
APPELLANTI
E
(p. Iva ), in persona del sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in esecuzione della Delibera di Giunta comunale n. 30/2021 del 16.02.2021 dall'avv. Marco Marinelli – pec: Email_2
APPELLATO
CONCLUSIONI : disposta la trattazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del
10/10/2022 e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come segue: avv. Scarano -precedente difensore degli appellanti- rassegna le conclusioni per così come già formulate in atti insistendo per l'integrale accoglimento delle stesse avv. Marinelli per l'appellato dichiarare gli appelli inammmissibili ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc;
nel merito rigettare integralmente le impugnazioni con vittoria delle spese del presente giudizio.
– RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE –
1.-- Con sentenza non definitiva n. 43 emessa il 12/02/2020 il Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica, pronunciando nella causa promossa da , Parte_1
, e , ha condannato il Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1 ad eseguire le opere (di sistemazione della sede stradale e di impermeabilizzazione di un TO di ispezione della rete idrica comunale) indicate dalla ctu espletata come necessarie ad evitare per il futuro le infiltrazioni d'acqua nell'immobile di proprietà degli attori sito nell'abitato comunale alla via IO n. 6.
Il tribunale ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio per acquisire nuova consulenza tecnica d'ufficio per l'individuazione e quantificazione dei lavori da eseguire nella proprietà degli attori, avendo ritenuto che il primo ctu avesse previsto a carico del anche opere di modifica delle preesistenti caratteristiche costruttive CP_1 dell'immobile danneggiato, eccedenti l'obbligo di risarcimento del danno causato.
La regolamentazione delle spese di giudizio è stata riservata alla decisione definitiva. 2 Avverso tale sentenza, non notificata, hanno proposto appello i con Parte_5 citazione notificata il 16/11/2020 (tempestivamente, in considerazione della sospensione straordinaria emergenziale del 2020), insistendo per l'integrale accoglimento delle proprie istanze risarcitorie avanzate ai sensi dell'art. 2051 c.c., sulla scorta dei risultati dell'ATP svolto ante causam e della consulenza tecnica d'ufficio, oltre che delle osservazioni del proprio consulente di parte.
All'esito della nuova consulenza d'ufficio redatta dall'ing. con sentenza Per_1 definitiva n. 107 del 20/04/2022, anch'essa non notificata, il tribunale ha condannato il a versare agli attori, a titolo di risarcimento dei danni subiti, l'importo di € CP_1
15.919,67 oltre Iva, importo da devalutare al momento della costituzione in mora e da maggiorare di rivalutazione ed interessi calcolati sul capitale rivalutato anno per anno, dalla notifica della citazione al saldo;
ha dichiarato compensate per la metà le spese del giudizio di istruzione preventiva e di quello di merito e posto a carico del convenuto la quota residua, compensando le spese di ctu fra le parti, ferma la solidarietà verso i ctu.
Anche tale decisione è stata impugnata con citazione notificata il 21/11/2022 dai
[...]
, i quali hanno criticato le conclusioni del nuovo ctu e l'omessa Pt_6 Pt_2 considerazione da parte del tribunale delle proprie osservazioni critiche ed hanno ribadito la domanda di accoglimento delle proprie domande, ivi compresa quella di ristoro del pregiudizio subito per il mancato godimento dell'immobile, oltre che di integrale condanna della controparte al rimborso delle spese giudiziali.
In entrambe le cause si è costituito il appellato eccependo l'inammissibilità CP_1 delle impugnazioni in rito e chiedendone il rigetto nel merito.
3 I due giudizi sono stati riuniti, stante la ravvisabilità di una situazione assimilabile alla proposizione di diverse impugnazioni avverso la stessa sentenza (Cass. 2017/n.9192;
Cass. 2019/n. 17603).
Sulle conclusioni rassegnate come sopra, la causa è stata riservata per la decisione con ordinanza del 21/11/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.-- La parte appellata ha eccepito con la propria memoria di replica il mancato rispetto da parte della difesa degli appellanti del termine perentorio previsto dall'art.190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale (avvenuto il 21/01/2025, un giorno dopo la scadenza prevista), questione che gli appellanti ritengono superata dal tempestivo deposito della memoria di replica (alla scadenza prevista del 10/02/2025).
Secondo l'indirizzo della Suprema Corte, la memoria di replica deve essere presa in considerazione dal giudice anche nel caso in cui la parte che la presenti abbia omesso di comunicare all'avversario una comparsa conclusionale (Cass.1961/n.312;
Cass.1963/n.2701; Cass. 2002/n.4211; Cass. 2009/n.6439), purchè tale memoria sia tempestiva e consista realmente in una replica e non abbia, invece, il contenuto proprio della comparsa conclusionale.
Quest'ultima deve contenere il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le conclusioni formulate, mentre con le memorie di replica le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie contenute nella comparsa conclusionale, il deposito delle stesse non potendo valere a surrogare la comparsa conclusionale non depositata in termini, violandosi altrimenti le garanzie di difesa di quest'ultima, che può vedere compressa la propria possibilità di controreplicare.
4 Nella specie, la memoria di replica degli appellanti ha in parte le caratteristiche sostanziali di una comparsa conclusionale, contenendo il richiamo e l'illustrazione dei motivi alla base dell'impugnazione, ed è pertanto ammissibile solo nella parte conclusiva
-paragrafo relativo alle “ulteriori argomentazioni in replica”- la presa di posizione sui punti esposti nella conclusionale avversaria.
3.-- Gli appelli rispettano sufficientemente i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342
c.p.c., contenendo, sia pure con esposizione in più punti ridondante e ripetitiva,
l'indicazione delle parti delle sentenze impugnate e l'esposizione delle ragioni della critica rivolta alle motivazioni di primo grado, potenzialmente idonee a confutare il fondamento della decisione in quanto contenenti l'indicazione degli errori di fatto e di diritto attribuiti alla sentenza e delle modifiche richieste (Cass. 2016/n. 2814; Cass. sez.
III, sent. n. 12608 del 18/06/2015; Cass. 2017/n. 21566; Cass. sez. un. 2017/n. 27199).
Va altresì dato atto che il collegio ha disatteso con ordinanza del 31/03/2021 la sollecitazione dell'appellato all'applicazione agli appelli del “filtro” -ai sensi degli artt.
348 bis e ter c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis-, disponendo la prosecuzione del giudizio all'esito dell'udienza ex art. 350 c.p.c.
3.a) - Con l'appello contro la pronuncia non definitiva si sostiene che il tribunale avrebbe immotivatamente omesso di tenere conto della descrizione delle cause e della quantificazione del danno effettuate dal proprio consulente geom. (per € Per_2
70.000,00), nonché in sede di accertamento tecnico preventivo ritualmente acquisito agli atti, a sostanziale conferma della c.t.p., dalla ctu. geom. con quantificazione CP_2 complessiva dei danni in € 67.482,67 (di cui € 53.280,67 per i lavori da eseguire, €
5.000.000 per le autorizzazioni necessarie ed € 9.201,60 per mancato godimento dell'immobile per 18 mesi);
5 non sarebbe comunque giustificata la decisione di disporre nel giudizio di merito una nuova ctu, e per di più di disattenderla disponendo ulteriore accertamento tecnico;
- a norma dell'art. 698 c.p.c., l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non ne impedisce la rinnovazione nel giudizio di merito: al riguardo, la sentenza impugnata dà atto delle carenze dell'ATP nell'individuazione delle cause delle infiltrazioni, che hanno imposto la nomina del ctu;
in riferimento alla critica della decisione -che avrebbe determinato l'aggravio dei tempi processuali- di procedere ad accertamenti tecnici ulteriori rispetto all'ATP nel giudizio di merito, si rileva che gli stessi odierni appellanti avevano comunque sollecitato con la citazione introduttiva la nomina di un ctu per la valutazione del dedotto aggravamenti dei danni subiti;
si legge nella relazione dell'ing. che per la redazione della stessa si è tenuto Per_3 conto della consulenza acquisita in fase di ATP redatta il 18/07/2011 - in particolare, per il raffronto fra lo stato dei luoghi all'epoca e quello alla data della ctu del 12/11/2018 -, onde l'accertamento preventivo rientra di fatto fra le risultanze di prova esaminate per la decisione;
- la sentenza non definitiva dà conto dei risultati della ctu svolta nel giudizio di merito tramite l'ing. , che ha quantificato complessivamente il danno subito dagli Per_3 attori in € 37.515,16 ed in € 5.884,80 gli oneri da sostenere dal per eliminare le CP_1 cause dei danni: il ctu ha proceduto, in sede di verifica dei luoghi, alla prova empirica del riempimento del TO idrico comunale su via IO, constatando (anche dopo gli interventi manutentivi del TO di ispezione da parte del di nel 2014-2015) CP_1 CP_1
l'immediata fuoriuscita di grossi quantitativi di acqua in corrispondenza del locale
6 cantina degli attori, e concludendo per la riferibilità delle infiltrazioni alla carente impermeabilizzazione del TO della rete idrica comunale;
riscontrando le osservazioni del consulente di parte convenuta dr. circa la Per_4 possibile esistenza nella cantina degli attori di vene d'acqua sotterranea, il tecnico d'ufficio ha atto che l'infiltrazione è condizionata da fenomeni di permeabilità secondaria presenti nell'ammasso roccioso arenaceo sul quale si sviluppa il fabbricato degli appellanti, ma ha ritenuto che la zona in cui ricade il fabbricato risulta “impermeabile” per l'intensa urbanizzazione in atto con conseguente presenza diffusa di fabbricati e strade pavimentate, e quindi il versante roccioso non riceve che limitatissimi apporti di acqua proveniente da eventi meteorologici;
il ctu ha rilevato il pessimo stato delle condizioni del vano cantina interrato, interessato dal 2010 da infiltrazioni idriche e da risalita capillare di umidità, nonchè la parziale risalita di umidità anche dalla muratura sottostante al vano laboratorio al piano terra, mentre ha escluso che lo stesso fenomeno di risalita possa avere interessato il primo ed il secondo piano dell'edificio (in una sola delle cui stanze ha riscontrato una macchia di umidità o condensa di lieve entità), dal momento che la risalita di umidità si riscontra normalmente sino a 2-3 metri di altezza, mentre le osservazioni degli appellanti ipotizzavano 6 -7 metri di risalita (cfr. pagg. 19-23 della relazione del ctu, che il collegio ritiene pienamente condivisibili e sorrette da idonee considerazioni tecniche di riscontro alle osservazioni del ctp degli attori); ha quindi quantificato i danni in € 37.515,16 (di cui € 25.942,72 per lavori di ripristino dell'immobile degli attori, € 6.274,54 per le autorizzazioni necessarie ed € 5.297,90 per mancato utilizzo del solo locale cantina per 105 mesi a far tempo dalla denuncia dei danni
7 del 29/01/2010), nonché in € 5.884,80 gli oneri da sostenere dal sulla sede CP_1 stradale di via IO e sul TO;
- il primo giudice ha fatto proprie le conclusioni del ctu ing. circa le cause Per_3 delle infiltrazioni riscontrate ed i lavori a carico del necessari alla sistemazione CP_1 delle vie Montebello e via IO ed a rendere impermeabile il TO di ispezione su via IO (cfr. computo metrico allegato n.9 alla ctu); non ha invece condiviso le conclusioni dello stesso tecnico circa l'imposizione al
Comune anche di lavori di miglioramento delle originarie caratteristiche costruttive dell'immobile (sia pure idonei ad evitare qualsiasi problema di infiltrazioni future), nonostante lo stesso ctu avesse espressamente escluso segni di decadimento della muratura sovrastante;
tanto sul corretto presupposto che non possa addossarsi all'ente comunale la conseguenza dell'adozione di determinate tecniche di edificazione dello stabile, imponendo al responsabile del danno di realizzare opere ex novo o di ripristinarle rispetto alla preesistente condizione di inefficienza (v. gli artt. 1223 e 2058 c.c. circa la risarcibilità del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito: cfr. Cass. 2013/n. 84, in motivazione); in particolare, la sentenza non definitiva si riferisce alla inclusione nei lavori posti dal ctu a carico del Comune della sostituzione del pavimento in terra battuta della cantina con massetto in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata, nonchè all'apposizione, in luogo dei banchi di roccia arenaria esistenti nello stesso locale con un cordolo in cemento armato di sottofondazione, con realizzazione di una muratura in pietrame nello strato fra il piano di calpestio del locale e l'attuale piano di posa della muratura (interventi consigliati in quanto, allo stato, le pareti della cantina non raggiungono il piano di
8 calpestio dei locali ma si fermano ad un'altezza di 60 - 115 cm. dal suddetto piano e la restante parte è costituita da un banco di roccia arenaria) -v. pag. 2 del computo metrico allegato alla ctu Per_3
L'appello contro la sentenza non definitiva da dunque respinto.
3.b)- A sostegno dell'appello contro la sentenza definitiva si sostiene la completa assenza di motivazione circa le osservazioni del proprio consulente alla relazione del secondo ctu ing. il quale ha ulteriormente ridotto il risarcimento spettante agli appellanti Per_1 all'importo di € 15.919,67 oltre Iva;
- la relazione depositata dall'ing. il 5/07/2021 ha dato atto che al momento del Per_1 sopralluogo in via IO (anche in seguito ad ulteriori interventi eseguiti dal CP_1 nell'ottobre 2020), questa presentava pavimentazione irregolare ed il TO di ispezione era completamente allagato e non era a chiusura stagna;
il fabbricato degli attori presentava sulle pareti perimetrali della cantina confinante con via IO umidità e gocciolamento di acque chiare sulla base delle murature portanti e dal basamento di arenaria cui sono poggiate, mentre nel locale situato al piano terra adibito a falegnameria vi era umidità di risalita e gli intonaci erano in molte parti disgregati e distaccati;
anche l'ing. ha escluso che le infiltrazioni derivino da una perdita della condotta Per_1 idrica comunale, ed ha invece ritenuto i danni imputabili (in linea con la sentenza non definitiva) in parte all'inidonea tenuta dei pozzetti presenti sulla via IO ed alle condizioni strutturali della strada comunale, causanti ristagno delle acque meteoriche che raggiungono il muro perimetrale dell'immobile degli appellanti, ed in parte alla mancata e/o insufficiente impermeabilizzazione delle pareti controterra del fabbricato e/o a fenomeni di interazione idrostatica tra acque mobili e terreno a contatto con il fabbricato;
9 ha quindi calcolato in € 5.856,35 le spese dei lavori da eseguire dal su via CP_1
IO e TO (computo metrico - allegato n. 5) , nonché, con valutazione recepita dal primo giudice, in € 15.919,67 oltre Iva i danni riportati dall'immobile degli attori,
(computo metrico - allegato n. 4), con esclusione di spese per autorizzazioni amministrative trattandosi di edilizia libera ex D.P.R. n. 380/2001 e ss. mod., nonché di spese per mancato godimento dell'immobile;
- le osservazioni del tecnico di parte attrice, respinte dal ctu che si è limitato a confermare la propria valutazione, non sono state oggetto di specifica disamina da parte del tribunale, il che impone sul punto l'integrazione della motivazione della decisione definitiva;
in particolare, il ctp geom. sostiene che debba tenersi conto dell'avvenuta Per_2 esecuzione di lavori di sistemazione delle strade comunali prospicienti l'immobile e di manutenzione del TO solo nel corso del giudizio (il che può rilevare ai fini delle spese giudiziali); insiste sulle deduzioni circa la risalita di umidità capillare fino ai piani abitativi (già oggetto dell'esaustiva confutazione da parte del primo ctu di cui si è esposto); assume l'assoggettabilità dei lavori a redazione di S.C.I.A., progetto strutturale, redazione geologica e spese per coordinamento sicurezza, in quanto concernenti l'intero stabile (il che tuttavia contrasta con la ritenuta non risarcibilità dei danni derivanti da preesistenti caratteristiche strutturali dell'immobile); ribadisce il diritto degli attori al risarcimento dei danni riportati anche dalle camere da letto site al primo ed al secondo piano (che tuttavia, come rilevato dall'ing. , presentavano all'epoca del suo Per_3 sopralluogo solo una macchia di umidità o condensa di lieve entità non imputabile a risalita capillare dell'umidità dal piano interrato, e che risultano quantificate solo nel computo metrico redatto in fase di ATP in € 687,00 senza alcuna presa di posizione sulle
10 cause della riscontrata presenza di muffe intorno agli infissi e di parziali distacchi della tinteggiatura); si reputa invece fondata la contestazione della ritenuta non quantificabilità del danno da mancato godimento dei locali, motivata dall'ing. dall'inutilizzabilità solo di una Per_1 parte della cantina, destinata a locale tecnico (impianto di pressurizzazione dell'acqua sanitaria), il che renderebbe impossibile stimare un danno da suo mancato utilizzo;
risulta di contro più argomentato e condivisibile il criterio -peraltro non oggetto di specifica confutazione- utilizzato in merito dall'ing. , il quale, in riferimento al Per_3 solo locale cantina, ha fatto ricorso ai valori locativi della banca dati delle quotazioni immobiliari dell'OMI per il comune di variabili da 1,7 €/mq a 2,4 €/mq al mese;
CP_1 applicato il valore minimo di 1,70 €/mq. in considerazione dell'ubicazione e dello stato di rifinitura anche anteriore alle infiltrazioni alla superficie netta di mq. 49, nonché il coefficiente di normalizzazione o standardizzazione dello 0,6 (norma UNI 10750
“agenzie immobiliari” e ss.mm.ii.), in quanto locale accessorio all'abitazione, ne risulta la superficie netta di 29,40 mq. ed il corrispettivo locativo di € 49,98 mensili (1,7 x 29,40); considerando il periodo di inagibilità a partire dalla data del 29/01/2010 della denuncia di sino all'attualità, ne risulta fino alla presente decisione (in riferimento alla Parte_1 domanda di quantificare tale voce di danno “fino alla sentenza di merito” formulata in primo grado e reiterata con l'appello) l'importo pari per 187 mesi ad € 9.346,26;
- non è oggetto di impugnazione il capo della sentenza definitiva con cui non viene disposto il pagamento ai delle spese necessarie all'esecuzione dei Parte_5 lavori sulle aree comunali (stimati dall'ing. e dall'ing. negli importi Per_3 Per_1 sovrapponibili di € 5.884,80 e di € 5.856,35), essendo stata già emessa con la sentenza
11 non definitiva (anch'essa non impugnata sul punto) la condanna del convenuto CP_1 ad eseguire i lavori su via IO e sul TO indicati dall'ing. . Per_3
L'appello avverso la sentenza definitiva viene dunque accolto per quanto di ragione, con la condanna del a versare a titolo risarcitorio ai Controparte_1 Parte_7
l'ulteriore importo di € 9.346,26 già stimato all'attualità, oltre agli interessi dalla presente decisione al saldo.
4.-- Valutato l'esito complessivo del giudizio, conclusosi con il riconoscimento della fondatezza della domanda degli appellanti quanto alla responsabilità del ed ai CP_1 conseguenti obblighi manutentivi sulle strutture di sua pertinenza (obblighi assolti solo parzialmente dall'appellato nel corso del giudizio), nonché con l'accoglimento per quanto di ragione delle domande di rispristino dell'immobile danneggiato (con esclusione di quelle di modifica delle preesistenti caratteristiche costruttive), l'appellato va condannato a rimborsare i tre quarti delle spese di giudizio sostenute dagli appellanti, con compensazione fra le parti della quota residua;
la relativa liquidazione viene effettuata in base alle norme vigenti all'epoca della definizione delle fasi di istruzione preventiva, del primo grado di merito e del presente appello, parametri fra minimi e medi, in ragione in ragione della somma attribuita alla parte vincitrice (pari complessivamente a circa 31.000,00 euro).
Sono posti a carico delle parti, nella stessa misura, i compensi liquidati ai ctu nominati in fase di ATP e di primo grado di merito, nonché il rimborso della parcella di € 860,00 a titolo di compenso al consulente di parte - Cass. Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 3380 del 20/02/2015; Cass 2022/n.13799), il che non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, ma richiede che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione (Cass. 2003/n.2605): nel caso, tanto emerge dagli atti del primo grado, contenenti la relazione redatta dal ctp degli attori geom. Per_2
12 -
P. Q. M.
-
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sugli appelli riuniti avverso la sentenza non definitiva n.
43/2020 e la sentenza definitiva n. 107/2022 del Tribunale di Isernia in composizione monocratica, proposti da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 nei confronti del in persona del sindaco p.t., così provvede:
[...] Controparte_1
a) rigetta l'appello contro la sentenza non definitiva ed accoglie per quanto di ragione l'appello contro la sentenza definitiva, disponendone per l'effetto la parziale modifica con la condanna del al pagamento in favore Controparte_1 degli appellanti dell'importo di € 9.346,26 in aggiunta a quello già disposto, oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
b) condanna l'appellato a rimborsare agli appellanti i tre quarti delle spese del giudizio, con compensazione fra le parti della quota residua, e le liquida per l'intero: per la fase di ATP in € 195,00 per esborsi, in € 699,00 per diritti ed in €
1.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 12,50%, Iva e Cpa;
per il primo grado in € 660,00 per esborsi ed in € 5.613,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa;
per il presente appello in € 1.165,50 per esborsi ed in € 7.493,50 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa;
c) pone a carico dell'appellato per i tre quarti e degli appellanti per la quota residua, con vincolo di solidarietà fra gli stessi, i compensi liquidati ai ctu in fase di ATP e di primo grado di merito, nonché il rimborso del compenso al consulente di parte degli appellanti quantificato in motivazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 settembre 2025. dr. Maria Grazia d'Errico- presidente est.
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