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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 21/11/2024, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3475/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3475/2021 R.G./F avente per oggetto separazione giudiziale promossa da:
Parte_1
(C.F.: ), nata a [...] il 26,02,1979, residente in C.F._1
Castellamonte (TO), Vicolo Giuseppe Galasso n. 2, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Francia n. 23, presso lo studio dell'Avv. Diana Oliva, che la rappresenta e difende tanto unitamente quanto disgiuntamente con l'Avv. Alice Bruno, e con l'Avv. Alberto Racca per delega in atti.
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in C.F._2
Castellamonte (TO), vicolo Galasso, 2, domiciliato in Rivarolo Canavese, Via Gallo Pecca, 20, presso lo studio dell'avvocato Rosario Achille Dell'Abate
) che lo rappresenta e difende per delega in atti C.F._3
PARTE RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 20.11.2024 Conclusioni delle Parti
- Per parte ricorrente come da note depositate in PCT il 13.5.2024 del seguente letterale tenore: “(…) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza NEL MERITO
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con annotazione del provvedimento nei registri dello Stato civile del Comune di Castellamonte (TO). - Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 con collocamento prevalente dello stesso presso la madre.
pagina 1 di 7 - Disporre che il Sig. potrà vedere il figlio minore liberamente, Controparte_1 Persona_1 secondo le modalità e i tempi di gradimento del minore, compatibilmente alle esigenze paterne.
- Porre a carico del padre un assegno mensile di € 350,00 per il figlio a titolo di Persona_1 mantenimento ordinario, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016.
- Rinuncia della Sig.ra dalla corresponsione in suo favore di un assegno di Parte_1 mantenimento da parte del Sig. . Controparte_1
- Percezione da parte della Sig.ra della totalità degli importi degli assegni familiari e/o Parte_1 dell'assegno unico familiare.
- Disporre l'assegnazione integrale ed esclusiva dell'intera casa coniugale in favore della Sig.ra Parte_1
[...]
LE SPESE In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge, oltre le spese successive ed occorrende.” Parte ricorrente ha inoltre istato per l'ammissione delle istanze istruttorie non accolte.
- Per parte resistente come da note depositate in PCT in data 22.5.2024 del seguente letterale tenore: “(…) Il convenuto signor preso atto delle risultanze Parte_2 processuali, precisa le conclusioni come di seguito:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dare atto che il convenuto dichiara di non opporsi alla domanda di separazione Controparte_1 personale proposta dalla moglie, separazione da addebitarsi alla ricorrente ai sensi Parte_1 dell'articolo 151 cod. civ. Affidare il figlio minore congiuntamente ai genitori, con collocazione presso i medesimi nella casa coniugale di Castellamonte, vicolo Galasso, 2. Disporre che i genitori, considerata la situazione abitativa di separati nello stesso immobile dei medesimi e la convivenza abituale del minore con entrambi i genitori, provvederanno al mantenimento di Per_1 in maniera paritaria in relazione ai loro redditi. Disporre che il convenuto fino a quando non decida di allontanarsene Controparte_1 spontaneamente, possa continuare ad abitare il piano terreno dell'abitazione di Castellamonte, vicolo Galasso, 2. Disporre la presa in carico del minore da parte dei Servizi Sociali a cui affidare il controllo della situazione della famiglia. Favore delle spese di lite”. Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 06/06/2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme di cui all'art. 706 ss cpc ratione temporis applicabile Parte ricorrente ha rappresentato che le Parti han contratto matrimonio con rito civile in Castellamonte in data 28.2.2004, dall'unione essendo nato in data [...] il figlio
. Parte ricorrente agiva in giudizio domando la separazione, con affidamento del Per_1 via condivisa ai genitori (con mantenimento a carico del padre) e assegnazione del primo piano della casa coniugale.
pagina 2 di 7 - Si costituiva parte resistente contestando e controdeducendo in ordine alle richieste attoree lamentando di esser stato costretto a vivere al piano terra della casa familiare a seguito dell'intromissione nella residenza familiare del suocero (padre della moglie). Concludeva chiedendo l'addebito della separazione alla moglie anche alla luce delle lamentate condotte maltrattanti in danno del marito.
- All'udienza del 24.3.2022 il Presidente del Tribunale ha audito i coniugi. All'udienza del 26.5.2022 ha audito il figlio minore, autorizzando i coniugi a vivere separati e riservando i provvedimenti urgenti. Nella successiva ordinanza presidenziale così si legge: “(…) rileva che tra i coniugi esiste una marcata differenza di età ed in particolare che il marito ha 82 anni e qualche problema di salute;
entrambi si accusano l'un l'altro di maltrattamenti. I coniugi vivono separati da tempo e all'uopo si sono spartiti provvisoriamente e come infra indicato gli spazi della casa unifamiliare su due piani. La coppia ha avuto un figlio, cl 30.05.2007, che, nelle opposte Persona_2 prospettazioni e richieste delle parti, .5.2022. è nuda proprietaria della casa familiare il cui usufrutto è in capo al marito;
Parte_1 ; è operaia con reddito mensile di circa 1.400 euro.
, è pensionato reddito mensile- rateo di euro 1.300 euro/1350. Controparte_1 La moglie, parte ricorrente dichiara: « le indicazioni reddituali di mio marito sono corrette;
da circa due anni e mezzo io e mio figlio viviamo al primo piano, mio marito al piano terra , gli appartamenti sono comunicanti. Ho lasciato libero mio figlio di vedere suo padre, anche se mio marito non cucina per lui. Mio marito non mi dà nulla per il mantenimento di nostro figlio, anche se due volte ha contribuito per i libri scolastici e l'abbigliamento » . Parte ricorrente aggiunge : «Ribadisco che mio marito si è allontanato due anni e mezzo fa;
ho ospitato mio padre;
i rapporti tra loro mi sono accorta essere conflittuali;
un giorno si è trasferito giù. Io e mio figlio abbiamo cercato di fargli cambiare idea, ma dopo qualche giorno è ritornato giù, sono stata sentita dagli assistenti sociali, so che c'è un procedimento avanti al Tribunale dei minori di Torino. Sono andata a Cuognè, non conosco il numero del procedimento, nè il nome degli assistenti sociali. La situazione è molto tesa;
ogni volta chemi capita di scendere, per esempio per andare in lavanderia, mio marito mi offende e mi minaccia ». Il marito, parte convenuta dichiara: « le indicazioni reddituali di mia moglie credo siano corrette;
otto anni fa mi sono trasferito al piano terra;
non è una collocazione idonea, non c'è il riscaldamento. Ogni tanto vedo mio figlio, viene quando vuole. Non verso nulla a mia moglie per il mantenimento di mio figlio, ma dò direttamente a lui quello che mi chiede. Con mia moglie le cose sono andate male quando sono arrivati i parenti di mia moglie, mi hanno minacciato di morte;
attualmente litighiamo solo quando lei mi provoca. Mi risulta che abbia minacciato anche mio figlio : ho paura di mia moglie. Ho un altro figlio, non ho rapporti con lui;
l'ha presa male quando ho divorziato dalla mia precedente moglie». Come detto si è dato corso alla audizione di , nato il [...] « Frequento il Liceo Persona_2 Artistico a Castellamonte;
la mia casa ha du superiore è occupato da me e mia madre, il piano inferiore da mio padre. Per andare al primo piano ci sono due scale, una interna e una esterna. Attualmente utilizziamo quella interna. La scala è vicina all'ingresso. Al pianoterra le stanze dove vive mio padre sono sulla destra vicino all'ingresso. C'è soltanto una porta per entrare nell'appartamento. Io e i miei genitori parliamo normalmente ogni giorno;
mamma fa i turni e spesso mio papà mi porta a scuola e mi viene a prendere. Ho un buon rapporto con mio papà. I miei genitori avranno litigato un pò di volte ma ultimamente non ci sono situazioni di tensione, nessuna disputa. Sia mia madre che mio padre mi danno dei soldi di cui ho bisogno per uscire. Se ho bisogno di comprare qualche vestito, spesso vado con mia mamma e poi porto lo scontrino a mio padre. I pasti li consumo un pò da entrambi, di solito pranziamo o ceniamo insieme, io e i miei genitori, talvolta consumo i pasti da solo ». Le indicazioni date da ridimensionano la situazione descritta dalla moglie ricorrente. Persona_2 E' necessario ribadire esa in carico del minore e del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti, peraltro già disposta in data 24.3.2022 senza esito. Al proposito qui rilevando che, a differenza di quanto apparentemente indicato dalle parti, il TM indica non esistere alcuna procedura ivi pagina 3 di 7 aperta e che la Stazione CC interpellata ha inviato nota a mente della quale entrambi i coniugi avrebbero sporto querele. La problematicità della situazione riposa per un verso nelle limitate risorse economiche disponibili dalle parti e, dall'altro sul tema abitativo. Peraltro emerge in atti che da tempo i coniugi si sono stabilizzati l'uno, occupando il piano terra, e l'altra, il primo piano unitamente al figliolo. Allo stato ed in attesa dell'esito delle informative richieste ai servizi, tale sistemazione può trovare conferma, con le precisazioni infra indicate. Ciò anche in considerazione del fatto che la stessa moglie ricorrente nelle prime cure richiedeva siffatta divisione abitativa (il padre della moglie, con cui il marito resistente aveva rapporti conflittuali è nel frattempo mancato) ritenuto che, sulla base della normativa di cui alla legge 54/2006 - che prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa - debba disporsi l'affidamento del figlio a entrambi i genitori, non risultando che tale tipo di affidamento sia contrario agli interessi della prole;
che, in mancanza di accordo tra i coniugi con riferimento alla scelta della residenza e dimora abituale, debba disporsi che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
che, in considerazione di quanto sopra stabilito, l'abitazione del primo piano della casa coniugale debba essere assegnata alla moglie , con concessione all'altro coniuge di congruo termine per Parte_1 trasferirsi. L'abitazion essere invece occupata da Parte_2
, specificato che per l'accesso al primo piano dovrà essere usata la scala esterna.
[...] a disporsi che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo accordi diretti con costui in ragione dei loro impegni di lavoro e comunque tenendo prioritariamente conto delle esigenze del minore. che ciascun coniuge debba provvedere alle esigenze del figlio quando lo tiene con sé. Sino a che permanga la predetta collocazione abitativa delle parti, in considerazione deiredditi delle parti e della loro situazione patrimoniale, quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti, tenuto altresì conto dei periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, debba essere posto a carico del sig. un assegno mensile di Controparte_1 mantenimento;
che detto contributo, annualmente rivalutabile, sia da quantificare in € 160,00 , oltre alla partecipazione alle spese “extra”
P.Q.M.
-Autorizza i coniugi a vivere separati.
-Affida il figlio a entrambi i genitori, disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre .
-Dispone che il padre possa incontrarlo e tenerlo con sé secondo accordi diretti con costui
-Assegna , l'abitazione del primo piano della casa coniugale alla moglie , con Parte_1 concessione all'altro coniuge del termine di gg 20 per liberarla dalle cos del piano terra allo stato può essere invece occupata da , specificato che per Controparte_1 l'accesso al primo piano dovrà essere usata la scala
-Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando lo ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il Controparte_1 mantenimento del figlio, l' are entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea(…)”
- Il Presidente disponeva il passaggio alla fase presso il GI avanti al quale si costituivano entrambe le Parti, chiedendo i termini ex art 183 c. 6 cpc ratione temporis applicabile.
pagina 4 di 7 - Il GI concedeva i termini richiesti e con ordinanza del 31.3.2023 ammetteva le prove rilevanti ai fini del decidere. Alle udienze del 19.9.2023 e 20.11.2023 il GOP delegato escuteva i testi ammessi e la causa viene ora a decisione sulle conclusioni sopra indicate depositate dalle Parti, dopo aver le stesse scambiato gli scritti difensivi finali.
* * * La domanda di separazione va certamente accolta poiché tra le Parti vi è insanabile frattura di talché si è verificata l'intollerabilità della vita coniugale. Con riferimento all'addebito chiesto dal marito nei confronti della moglie merita rimarcarsi come la separazione sia addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (v., sin da data risalente: Cass. Civ., sez. I, 10 dicembre1995 n. 13021). Ritiene peraltro il Collegio che possa pronunciarsi l'addebito della separazione soltanto di fronte ad inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare. In particolare, deve richiamarsi in materia l'orientamento giurisprudenziale di legittimità a mente del quale ai fini dell'addebitabilità della separazione l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambe i coniugi non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato nel loro interferire il verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001 (Rv. 550255 - 01); Sez. 1, Sentenza n. 15101 del 05/08/2004 (Rv. 575241 - 01). Presupposto essenziale dell'addebito è dunque un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa. Nel caso di specie ritiene il Collegio che la separazione sia addebitabile alla moglie per aver questa direttamente minacciato in costanza di coniugio nel 2021 il marito e il figlio con un coltello come testualizzato nel capo di prova n. 5 di parte resistente1. Sul punto claris verbis la teste
(vicina di casa della coppia, presente al momento della minaccia) escussa Testimone_1 all'udienza del 19.9.2023 ha confermato con deposizione lineare e credibile la circostanza della minaccia col coltello da parte della moglie nei confronti del figlio e del marito.
pagina 5 di 7 La separazione va dunque addebita alla moglie la quale con la propria condotta ha cagionato la frattura dell'affectio coniugalis. Con riferimento alle restanti domande ritiene il Collegio - nella presente sede civili-familiaristica - doversi da un lato confermare ex art 337 sexies cc l'assegnazione della sola porzione di casa superiore alla moglie (la Corte d'Appello in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale ne ha già peraltro definitivamente acclarato la divisibilità della res, rigettando il reclamo di e dall'altro lato le statuizioni anche Pt_1 economiche per il figlio (peraltro ormai quasi maggiorenne al momento in cui si scrive) non essendo emersi elementi difformi da quelli già ampiamente e condivisibilmente valutati in fase presidenziale. Infine, le spese di lite. L'esito della controversia rilascia un quadro entro il quale parte ricorrente è risultata soccombente in ordine alla domanda di addebito, e tale soccombenza ad avviso del Collegio vale a qualificarsi qual prevalente di talché va disposta la compensazione di metà delle spese di lite ex art 92 cpc dovendo disporsi che la restante metà sia accollata alla ricorrente. In tale composita prospettiva, pertanto, reputa corretto il Collegio disporsi la compensazione di metà delle spese di lite dovendo l'altra metà porsi a carico della ricorrente soccombente in punto addebito e – in definitiva – diretto dante causa della lacerazione del matrimonio. All'esito consegue la relativa condanna alle spese da liquidarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione di valore indeterminabile compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00, in relazione al valore indeterminabile di lite ex art. 5, c. 5 DM cit.) valori medi dello scaglione:
- fase di studio della controversia: € 1.701,00;
- fase introduttiva: € 1.204,00;
- fase istruttoria: € 1.806,00;
- fase decisionale: € 2.905,00 Per un valore ammontante a totali € 7.616,00 da dimidiarsi per compensazione del 50% (dunque per € 3.808,00 a carico del marito) oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2, c.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le Parti ogni altra domanda istanza, eccezione, difesa rigettate:
- Pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 dichiarando che la separazione è addebitabile alla moglie ex art. 151 Parte_1 secondo comma cc;
- Affida il figlio a entrambi i genitori, disponendo che il minore Persona_3 mantenga la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre.
-Dispone che il padre possa incontrare il figlio e tenerlo con sé secondo accordi diretti con costui.
-Conferma l'assegnazione dell'abitazione del solo primo piano della casa ex-coniugale alla moglie, specificato che per l'accesso al primo piano dovrà essere Parte_1 usata la scala esterna.
-Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro Controparte_1
pagina 6 di 7 genitore, per il mantenimento del figlio, l'assegno periodico di € 160,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea. Assegno unico da percepirsi – ove spettante – come per legge.
- Dispone la presa in carico del minore da parte del Servizio Sociale di Castellamonte per sostegno e supporto.
- Condanna Parte ricorrente, già operata la compensazione al 50% delle spese di cui in parte motiva, al pagamento delle spese di lite in favore del resistente CP_1 per un valore ammontante a totali € 3.808,00, oltre al rimborso spese
[...] forfettarie nella misura del 15% ex art. 2, c.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge. Manda alla Cancelleria per tutti gli incombenti di competenza e per la comunicazione alle Parti, al PM, ai Servizi Sociali di Castellamonte. Così deciso in Ivrea, 20.11.2024 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Recante: Vero che “Circa due anni fa la signora diceva al figlio, nel cortile di casa, che se Parte_1 andava a trovare il fratello consanguineo (figlio del pr del padre) lo avrebbe accoltellato, mentre minacciava con un coltello il figlio e il marito”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3475/2021 R.G./F avente per oggetto separazione giudiziale promossa da:
Parte_1
(C.F.: ), nata a [...] il 26,02,1979, residente in C.F._1
Castellamonte (TO), Vicolo Giuseppe Galasso n. 2, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Francia n. 23, presso lo studio dell'Avv. Diana Oliva, che la rappresenta e difende tanto unitamente quanto disgiuntamente con l'Avv. Alice Bruno, e con l'Avv. Alberto Racca per delega in atti.
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in C.F._2
Castellamonte (TO), vicolo Galasso, 2, domiciliato in Rivarolo Canavese, Via Gallo Pecca, 20, presso lo studio dell'avvocato Rosario Achille Dell'Abate
) che lo rappresenta e difende per delega in atti C.F._3
PARTE RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 20.11.2024 Conclusioni delle Parti
- Per parte ricorrente come da note depositate in PCT il 13.5.2024 del seguente letterale tenore: “(…) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza NEL MERITO
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con annotazione del provvedimento nei registri dello Stato civile del Comune di Castellamonte (TO). - Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 con collocamento prevalente dello stesso presso la madre.
pagina 1 di 7 - Disporre che il Sig. potrà vedere il figlio minore liberamente, Controparte_1 Persona_1 secondo le modalità e i tempi di gradimento del minore, compatibilmente alle esigenze paterne.
- Porre a carico del padre un assegno mensile di € 350,00 per il figlio a titolo di Persona_1 mantenimento ordinario, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016.
- Rinuncia della Sig.ra dalla corresponsione in suo favore di un assegno di Parte_1 mantenimento da parte del Sig. . Controparte_1
- Percezione da parte della Sig.ra della totalità degli importi degli assegni familiari e/o Parte_1 dell'assegno unico familiare.
- Disporre l'assegnazione integrale ed esclusiva dell'intera casa coniugale in favore della Sig.ra Parte_1
[...]
LE SPESE In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge, oltre le spese successive ed occorrende.” Parte ricorrente ha inoltre istato per l'ammissione delle istanze istruttorie non accolte.
- Per parte resistente come da note depositate in PCT in data 22.5.2024 del seguente letterale tenore: “(…) Il convenuto signor preso atto delle risultanze Parte_2 processuali, precisa le conclusioni come di seguito:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dare atto che il convenuto dichiara di non opporsi alla domanda di separazione Controparte_1 personale proposta dalla moglie, separazione da addebitarsi alla ricorrente ai sensi Parte_1 dell'articolo 151 cod. civ. Affidare il figlio minore congiuntamente ai genitori, con collocazione presso i medesimi nella casa coniugale di Castellamonte, vicolo Galasso, 2. Disporre che i genitori, considerata la situazione abitativa di separati nello stesso immobile dei medesimi e la convivenza abituale del minore con entrambi i genitori, provvederanno al mantenimento di Per_1 in maniera paritaria in relazione ai loro redditi. Disporre che il convenuto fino a quando non decida di allontanarsene Controparte_1 spontaneamente, possa continuare ad abitare il piano terreno dell'abitazione di Castellamonte, vicolo Galasso, 2. Disporre la presa in carico del minore da parte dei Servizi Sociali a cui affidare il controllo della situazione della famiglia. Favore delle spese di lite”. Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 06/06/2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme di cui all'art. 706 ss cpc ratione temporis applicabile Parte ricorrente ha rappresentato che le Parti han contratto matrimonio con rito civile in Castellamonte in data 28.2.2004, dall'unione essendo nato in data [...] il figlio
. Parte ricorrente agiva in giudizio domando la separazione, con affidamento del Per_1 via condivisa ai genitori (con mantenimento a carico del padre) e assegnazione del primo piano della casa coniugale.
pagina 2 di 7 - Si costituiva parte resistente contestando e controdeducendo in ordine alle richieste attoree lamentando di esser stato costretto a vivere al piano terra della casa familiare a seguito dell'intromissione nella residenza familiare del suocero (padre della moglie). Concludeva chiedendo l'addebito della separazione alla moglie anche alla luce delle lamentate condotte maltrattanti in danno del marito.
- All'udienza del 24.3.2022 il Presidente del Tribunale ha audito i coniugi. All'udienza del 26.5.2022 ha audito il figlio minore, autorizzando i coniugi a vivere separati e riservando i provvedimenti urgenti. Nella successiva ordinanza presidenziale così si legge: “(…) rileva che tra i coniugi esiste una marcata differenza di età ed in particolare che il marito ha 82 anni e qualche problema di salute;
entrambi si accusano l'un l'altro di maltrattamenti. I coniugi vivono separati da tempo e all'uopo si sono spartiti provvisoriamente e come infra indicato gli spazi della casa unifamiliare su due piani. La coppia ha avuto un figlio, cl 30.05.2007, che, nelle opposte Persona_2 prospettazioni e richieste delle parti, .5.2022. è nuda proprietaria della casa familiare il cui usufrutto è in capo al marito;
Parte_1 ; è operaia con reddito mensile di circa 1.400 euro.
, è pensionato reddito mensile- rateo di euro 1.300 euro/1350. Controparte_1 La moglie, parte ricorrente dichiara: « le indicazioni reddituali di mio marito sono corrette;
da circa due anni e mezzo io e mio figlio viviamo al primo piano, mio marito al piano terra , gli appartamenti sono comunicanti. Ho lasciato libero mio figlio di vedere suo padre, anche se mio marito non cucina per lui. Mio marito non mi dà nulla per il mantenimento di nostro figlio, anche se due volte ha contribuito per i libri scolastici e l'abbigliamento » . Parte ricorrente aggiunge : «Ribadisco che mio marito si è allontanato due anni e mezzo fa;
ho ospitato mio padre;
i rapporti tra loro mi sono accorta essere conflittuali;
un giorno si è trasferito giù. Io e mio figlio abbiamo cercato di fargli cambiare idea, ma dopo qualche giorno è ritornato giù, sono stata sentita dagli assistenti sociali, so che c'è un procedimento avanti al Tribunale dei minori di Torino. Sono andata a Cuognè, non conosco il numero del procedimento, nè il nome degli assistenti sociali. La situazione è molto tesa;
ogni volta chemi capita di scendere, per esempio per andare in lavanderia, mio marito mi offende e mi minaccia ». Il marito, parte convenuta dichiara: « le indicazioni reddituali di mia moglie credo siano corrette;
otto anni fa mi sono trasferito al piano terra;
non è una collocazione idonea, non c'è il riscaldamento. Ogni tanto vedo mio figlio, viene quando vuole. Non verso nulla a mia moglie per il mantenimento di mio figlio, ma dò direttamente a lui quello che mi chiede. Con mia moglie le cose sono andate male quando sono arrivati i parenti di mia moglie, mi hanno minacciato di morte;
attualmente litighiamo solo quando lei mi provoca. Mi risulta che abbia minacciato anche mio figlio : ho paura di mia moglie. Ho un altro figlio, non ho rapporti con lui;
l'ha presa male quando ho divorziato dalla mia precedente moglie». Come detto si è dato corso alla audizione di , nato il [...] « Frequento il Liceo Persona_2 Artistico a Castellamonte;
la mia casa ha du superiore è occupato da me e mia madre, il piano inferiore da mio padre. Per andare al primo piano ci sono due scale, una interna e una esterna. Attualmente utilizziamo quella interna. La scala è vicina all'ingresso. Al pianoterra le stanze dove vive mio padre sono sulla destra vicino all'ingresso. C'è soltanto una porta per entrare nell'appartamento. Io e i miei genitori parliamo normalmente ogni giorno;
mamma fa i turni e spesso mio papà mi porta a scuola e mi viene a prendere. Ho un buon rapporto con mio papà. I miei genitori avranno litigato un pò di volte ma ultimamente non ci sono situazioni di tensione, nessuna disputa. Sia mia madre che mio padre mi danno dei soldi di cui ho bisogno per uscire. Se ho bisogno di comprare qualche vestito, spesso vado con mia mamma e poi porto lo scontrino a mio padre. I pasti li consumo un pò da entrambi, di solito pranziamo o ceniamo insieme, io e i miei genitori, talvolta consumo i pasti da solo ». Le indicazioni date da ridimensionano la situazione descritta dalla moglie ricorrente. Persona_2 E' necessario ribadire esa in carico del minore e del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti, peraltro già disposta in data 24.3.2022 senza esito. Al proposito qui rilevando che, a differenza di quanto apparentemente indicato dalle parti, il TM indica non esistere alcuna procedura ivi pagina 3 di 7 aperta e che la Stazione CC interpellata ha inviato nota a mente della quale entrambi i coniugi avrebbero sporto querele. La problematicità della situazione riposa per un verso nelle limitate risorse economiche disponibili dalle parti e, dall'altro sul tema abitativo. Peraltro emerge in atti che da tempo i coniugi si sono stabilizzati l'uno, occupando il piano terra, e l'altra, il primo piano unitamente al figliolo. Allo stato ed in attesa dell'esito delle informative richieste ai servizi, tale sistemazione può trovare conferma, con le precisazioni infra indicate. Ciò anche in considerazione del fatto che la stessa moglie ricorrente nelle prime cure richiedeva siffatta divisione abitativa (il padre della moglie, con cui il marito resistente aveva rapporti conflittuali è nel frattempo mancato) ritenuto che, sulla base della normativa di cui alla legge 54/2006 - che prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa - debba disporsi l'affidamento del figlio a entrambi i genitori, non risultando che tale tipo di affidamento sia contrario agli interessi della prole;
che, in mancanza di accordo tra i coniugi con riferimento alla scelta della residenza e dimora abituale, debba disporsi che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
che, in considerazione di quanto sopra stabilito, l'abitazione del primo piano della casa coniugale debba essere assegnata alla moglie , con concessione all'altro coniuge di congruo termine per Parte_1 trasferirsi. L'abitazion essere invece occupata da Parte_2
, specificato che per l'accesso al primo piano dovrà essere usata la scala esterna.
[...] a disporsi che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo accordi diretti con costui in ragione dei loro impegni di lavoro e comunque tenendo prioritariamente conto delle esigenze del minore. che ciascun coniuge debba provvedere alle esigenze del figlio quando lo tiene con sé. Sino a che permanga la predetta collocazione abitativa delle parti, in considerazione deiredditi delle parti e della loro situazione patrimoniale, quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti, tenuto altresì conto dei periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, debba essere posto a carico del sig. un assegno mensile di Controparte_1 mantenimento;
che detto contributo, annualmente rivalutabile, sia da quantificare in € 160,00 , oltre alla partecipazione alle spese “extra”
P.Q.M.
-Autorizza i coniugi a vivere separati.
-Affida il figlio a entrambi i genitori, disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre .
-Dispone che il padre possa incontrarlo e tenerlo con sé secondo accordi diretti con costui
-Assegna , l'abitazione del primo piano della casa coniugale alla moglie , con Parte_1 concessione all'altro coniuge del termine di gg 20 per liberarla dalle cos del piano terra allo stato può essere invece occupata da , specificato che per Controparte_1 l'accesso al primo piano dovrà essere usata la scala
-Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando lo ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il Controparte_1 mantenimento del figlio, l' are entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea(…)”
- Il Presidente disponeva il passaggio alla fase presso il GI avanti al quale si costituivano entrambe le Parti, chiedendo i termini ex art 183 c. 6 cpc ratione temporis applicabile.
pagina 4 di 7 - Il GI concedeva i termini richiesti e con ordinanza del 31.3.2023 ammetteva le prove rilevanti ai fini del decidere. Alle udienze del 19.9.2023 e 20.11.2023 il GOP delegato escuteva i testi ammessi e la causa viene ora a decisione sulle conclusioni sopra indicate depositate dalle Parti, dopo aver le stesse scambiato gli scritti difensivi finali.
* * * La domanda di separazione va certamente accolta poiché tra le Parti vi è insanabile frattura di talché si è verificata l'intollerabilità della vita coniugale. Con riferimento all'addebito chiesto dal marito nei confronti della moglie merita rimarcarsi come la separazione sia addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (v., sin da data risalente: Cass. Civ., sez. I, 10 dicembre1995 n. 13021). Ritiene peraltro il Collegio che possa pronunciarsi l'addebito della separazione soltanto di fronte ad inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare. In particolare, deve richiamarsi in materia l'orientamento giurisprudenziale di legittimità a mente del quale ai fini dell'addebitabilità della separazione l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambe i coniugi non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato nel loro interferire il verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001 (Rv. 550255 - 01); Sez. 1, Sentenza n. 15101 del 05/08/2004 (Rv. 575241 - 01). Presupposto essenziale dell'addebito è dunque un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa. Nel caso di specie ritiene il Collegio che la separazione sia addebitabile alla moglie per aver questa direttamente minacciato in costanza di coniugio nel 2021 il marito e il figlio con un coltello come testualizzato nel capo di prova n. 5 di parte resistente1. Sul punto claris verbis la teste
(vicina di casa della coppia, presente al momento della minaccia) escussa Testimone_1 all'udienza del 19.9.2023 ha confermato con deposizione lineare e credibile la circostanza della minaccia col coltello da parte della moglie nei confronti del figlio e del marito.
pagina 5 di 7 La separazione va dunque addebita alla moglie la quale con la propria condotta ha cagionato la frattura dell'affectio coniugalis. Con riferimento alle restanti domande ritiene il Collegio - nella presente sede civili-familiaristica - doversi da un lato confermare ex art 337 sexies cc l'assegnazione della sola porzione di casa superiore alla moglie (la Corte d'Appello in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale ne ha già peraltro definitivamente acclarato la divisibilità della res, rigettando il reclamo di e dall'altro lato le statuizioni anche Pt_1 economiche per il figlio (peraltro ormai quasi maggiorenne al momento in cui si scrive) non essendo emersi elementi difformi da quelli già ampiamente e condivisibilmente valutati in fase presidenziale. Infine, le spese di lite. L'esito della controversia rilascia un quadro entro il quale parte ricorrente è risultata soccombente in ordine alla domanda di addebito, e tale soccombenza ad avviso del Collegio vale a qualificarsi qual prevalente di talché va disposta la compensazione di metà delle spese di lite ex art 92 cpc dovendo disporsi che la restante metà sia accollata alla ricorrente. In tale composita prospettiva, pertanto, reputa corretto il Collegio disporsi la compensazione di metà delle spese di lite dovendo l'altra metà porsi a carico della ricorrente soccombente in punto addebito e – in definitiva – diretto dante causa della lacerazione del matrimonio. All'esito consegue la relativa condanna alle spese da liquidarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione di valore indeterminabile compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00, in relazione al valore indeterminabile di lite ex art. 5, c. 5 DM cit.) valori medi dello scaglione:
- fase di studio della controversia: € 1.701,00;
- fase introduttiva: € 1.204,00;
- fase istruttoria: € 1.806,00;
- fase decisionale: € 2.905,00 Per un valore ammontante a totali € 7.616,00 da dimidiarsi per compensazione del 50% (dunque per € 3.808,00 a carico del marito) oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2, c.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le Parti ogni altra domanda istanza, eccezione, difesa rigettate:
- Pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 dichiarando che la separazione è addebitabile alla moglie ex art. 151 Parte_1 secondo comma cc;
- Affida il figlio a entrambi i genitori, disponendo che il minore Persona_3 mantenga la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre.
-Dispone che il padre possa incontrare il figlio e tenerlo con sé secondo accordi diretti con costui.
-Conferma l'assegnazione dell'abitazione del solo primo piano della casa ex-coniugale alla moglie, specificato che per l'accesso al primo piano dovrà essere Parte_1 usata la scala esterna.
-Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro Controparte_1
pagina 6 di 7 genitore, per il mantenimento del figlio, l'assegno periodico di € 160,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea. Assegno unico da percepirsi – ove spettante – come per legge.
- Dispone la presa in carico del minore da parte del Servizio Sociale di Castellamonte per sostegno e supporto.
- Condanna Parte ricorrente, già operata la compensazione al 50% delle spese di cui in parte motiva, al pagamento delle spese di lite in favore del resistente CP_1 per un valore ammontante a totali € 3.808,00, oltre al rimborso spese
[...] forfettarie nella misura del 15% ex art. 2, c.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge. Manda alla Cancelleria per tutti gli incombenti di competenza e per la comunicazione alle Parti, al PM, ai Servizi Sociali di Castellamonte. Così deciso in Ivrea, 20.11.2024 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Recante: Vero che “Circa due anni fa la signora diceva al figlio, nel cortile di casa, che se Parte_1 andava a trovare il fratello consanguineo (figlio del pr del padre) lo avrebbe accoltellato, mentre minacciava con un coltello il figlio e il marito”.