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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/08/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8677/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena LB Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8677 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
19.03.1980, con il patrocinio dell'avv. Antonio Tedesco, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
26.04.1983, con il patrocinio dell'avv. Lucilla Bacci, con elezione di domicilio in , presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.07.2024, Controparte_1
e adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire Controparte_2 pronunciare la loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Fiumicino (RM) in data 09.07.2022, che dall'unione erano nati i figli (Roma, 14.09.2014) e (Roma, 18.05.2022), e che nel tempo Per_1 Per_2 la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti formulavano pertanto le seguenti conclusioni: Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “A) Affidamento dei figli 1.
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Tenuto conto dell'età dei figli minori, e Per_1
, disporre l'affidamento ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 congiuntamente la potestà genitoriale, restando gli stessi a vivere con la madre, sig.ra , con collocamento invariato presso la casa familiare, sita Controparte_2 in Roma, alla via Michelangelo Pinto n. 8, essendosi il padre già trasferito presso altra abitazione. Ciò nell'interesse morale e materiale dei minori e per salvaguardare le loro esigenze di crescita e di continuare con le proprie abitudini di vita, di frequentare gli stessi luoghi, nel rispetto delle consuetudini acquisite, evitando in tal modo di perdere i propri punti di riferimento. B) Sul diritto di visita
3. Il sig. potrà vedere liberamente i figli, e , Controparte_1 Per_1 Per_2 conviventi con la sig.ra , tenendoli con sé almeno due giorni Controparte_2 alla settimana, dalle ore 15,00 alla mattina del giorno successivo, con obbligo di accompagnarli a scuola;
avrà il diritto di tenerli con sé due fine settimana al mese,
a settimane alterne, dalle ore 8,00 del sabato mattina alla mattina del lunedì, con obbligo di accompagnarli a scuola. Nei giorni sopra indicati il sig. CP_1
avrà diritto di prelevare i figli ovunque si trovino e gli incontri potranno
[...] svolgersi nei luoghi in cui il padre lo riterrà più opportuno.
4. I genitori si alterneranno ogni anno per trascorrere con i figli le festività comandate della
Vigilia di Natale, del Natale, del Capodanno, dell'Epifania, della Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio e agosto, i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive. C) Sul contributo al mantenimento.
5. Il sig. corrisponderà per il mantenimento di Controparte_1 entrambi i figli minori , di anni 10, e , di anni 3, conviventi con Per_1 Per_2 la madre, la somma complessiva di € 300,00 (trecento), da versare a quest'ultima,
a mezzo bonifico bancario, in via anticipata, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat. D) Sulle spese straordinarie per i figli.
6. In ordine alle spese straordinarie per i figli: ciascun genitore parteciperà nella misura del 50% (cinquanta). E) Sui rapporti patrimoniali tra le parti.
7. Ai fini della composizione della crisi coniugale e della celere risoluzione della controversia patrimoniale insorta fra i coniugi in merito alla suindicata casa coniugale e tenuto conto, altresì, di quanto disposto dall'art. 473 bis, 51 c.c., il sig.
, come da accordi intervenuti tra le parti, contestualmente alla Controparte_1 conclusione del presente procedimento consensuale di separazione dei coniugi, dichiara di trasferire in piena proprietà, come in effetti trasferisce alla sig.ra
, la quale espressamente accetta, la quota di 1/2, vantata su Controparte_2 detta casa coniugale, sita in Roma, alla via Michelangelo Pinto n. 8, così composta: porzione immobiliare costituita da un appartamento ubicato al piano primo, int. 6, della consistenza catastale di sei vani, già di proprietà dei coniugi per quote uguali ed indivise, giusta cessione di diritti immobiliari intervenuta in data 13.10.2023, con atto del Notaio Dott. (Rep. n. 26937 - Racc. n. 21583), Persona_3 comprensiva delle pertinenze e di tutto ciò che vi accede e vi è stato costruito, con conseguente rinuncia del cedente all'ipoteca legale, registrato in LB AL il
26.10.2023 al n. 17836 Serie 1T - Trascritto a Roma 1 il 26.10.2023 ai numeri Gen.
130139/ Part. 95686. Riferimenti catastali: appartamento confinante con il vano scala, con l'unità immobiliare contraddistinta con il n. cinque e distacchi, riportata nel N.C.E.U. al Foglio 467, particella 625 sub 7, categoria A/2, zona censuaria 4, piano 1, classe 2, consistenza vani sei, superficie catastale totale escluse aree scoperte metri quadrati 112, R.C.E. 1.239,50. Conformità catastale: il sig.
, quale parte cedente, dichiara - e ne dà conferma la sig.ra Controparte_1
- che l'immobile sopra indicato è stato oggetto di recente Controparte_2 ristrutturazione e che la planimetria catastale è in corso di aggiornamento in ragione degli interventi edilizi realizzati presso l'appartamento. Provenienza: ai fini della provenienza, quanto trasferito è pervenuto al sig. in Controparte_1 forza dell'atto di compravendita a rogito, in data 20.2.2023, del Notaio Dott.
, rep. 26472/21219, registrato all'Agenzia delle Entrate di Persona_3
LB AL il 16.3.2023 al n. 4243 serie 1T e trascritto all'Agenzia del
Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1 il 17.3.2023 all'art. 23963. Situazione urbanistica: il sig. , quale parte cedente, Controparte_1 dichiara - e ne dà conferma ed accettazione la sig.ra - che Controparte_2
l'immobile è in regola con la vigente normativa edilizia e urbanistica e che l'edificazione del fabbricato, di cui è parte il citato immobile, è stata iniziata ed ultimata in data anteriore all'1.9.1967, in virtù della licenza edilizia n. , N_1 rilasciata dal Comune di Roma in data 20.9.1962, delle successive varianti n.
210/C del 4.12.1962 e n. 623/A del 12.11.1963 e lo stesso è stato dichiarato abitabile, dal medesimo Comune, in data 18.11.1965. Per la diversa distribuzione degli spazi interni e la diversa realizzazione di una finestra rispetto al progetto licenziato è stata presentata, al Comune di Roma in data 12.12.2022, la
Segnalazione Certificata di Inizio di Attività in sanatoria, protocollata al n.
123574. Successivamente, è stata presentata ulteriore Segnalazione Certificata di
Inizio di Attività in sanatoria, per gli interventi edilizi realizzati all'interno del descritto immobile per i quali le parti sono in attesa dell'aggiornamento della planimetria catastale presso i competenti uffici. Ipoteca: il sig. , Controparte_1 parte cedente, dichiara che l'immobile è gravato da ipoteca, iscritta all'Agenzia del
Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1 il 17.3.2023 all'art. 4751
a favore di già "CheBanca S.p.A." a garanzia di mutuo di originari € 220.000,00, già noto alla sig.ra e che si lascia sussistere. In conseguenza Controparte_2 della attribuzione di cui ante, che avviene senza conguaglio, la sig.ra CP_2
diviene piena ed esclusiva proprietaria dell'intera unità immobiliare
[...] dinanzi descritta, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e libera da pesi, vincoli, servitù, fatta eccezione per l'ipoteca sopra indicata a garanzia di mutuo, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attive e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della porzione di proprietà e del possesso alla sig.ra , la quale accetta la quota Controparte_2 di proprietà dell'immobile sopra descritto. Tasse e imposte. I sig.ri CP_1
e chiedono espressamente che la cessione della
[...] Controparte_2 suindicata porzione immobiliare venga dichiarata esente da ogni tassa od imposta ex art. 19 L.
6.3.1987 n. 74. 8. A decorrere dalla data di trasferimento della suindicata porzione immobiliare, la sig.ra dichiara di Controparte_2 obbligarsi, come in effetti si obbliga, ad accollarsi, in via diretta, il pagamento della rata mensile del mutuo fondiario, gravante sul suindicato immobile, pari ad
€ 1.015,12 con conseguente formale surroga dello stesso, entro e non oltre il
31.12.2027, mediante modifica dell'intestazione del contratto di mutuo stipulato con l'Istituto di credito erogante.
9. La sig.ra dichiara, altresì, Controparte_3 di obbligarsi come in effetti si obbliga a corrispondere al sig. , Controparte_1
In caso di vendita dell'appartamento sopra indicato, la somma complessiva di €
30.000,00 (trentamila/00), senza riconoscimento di interessi, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la mobilia e l'intervenuta ristrutturazione del cespite descritto. 10. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, ciascuno dei coniugi provvederà in maniera autonoma al proprio mantenimento.
11. La sig.ra provvederà, altresì, in via diretta ed esclusiva al Controparte_2 mantenimento del figlio minore , nato da una sua precedente Persona_4 relazione sentimentale. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI. a) I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Persona_5 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. b) Il padre sig. , ha già trasferito la propria dimora in altra e diversa unità Controparte_1 abitativa, che conduce separatamente in locazione. c) Ognuno dei genitori, nel periodo di rispettiva convivenza con i figli provvederà personalmente al diretto mantenimento dei figli;
sosterrà le relative spese ordinarie ed adotterà durante tale coabitazione le scelte ordinarie per la gestione della prole. c) Il sig. CP_1
, inoltre, corrisponderà per il mantenimento di entrambi i figli minori
[...]
, di anni 10, e , di anni 3, conviventi con la madre, la somma Per_1 Per_2 complessiva di € 300,00 (trecento), da versare a quest'ultima, a mezzo bonifico bancario, in via anticipata, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat. d) In ordine alle spese straordinarie per i figli: ciascun genitore parteciperà nella misura del 50% (cinquanta) alle spese straordinarie per i figli riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo;
i libri scolastici;
le spese di trasporto;
le spese di ricarica del cellulare;
le spese sanitarie urgenti;
l'acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco;
spese per interventi chirurgici indifferibili, sia pubblici che privati;
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarle effettuate tramite Il Servizio Sanitario Nazionale;
le spese scolastiche (iscrizioni, tasse, mensa, rette di scuole private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre scuola o dopo scuola); le spese di natura ludica o parascolastica (corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze senza i genitori); le spese sportive
(attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per l'attività agonistica) le spese medico - sanitarie (spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia e qualsiasi altra terapia necessaria alla salute dei figli). Tutte le spese menzionate saranno rimborsate nella misura indicata al genitore che effettua la spesa, previa comunicazione all'altro genitore, escluso il caso di spese urgentissime ed indifferibili, e a semplice richiesta e presentazione della documentazione comprovante la spesa. e) Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, i coniugi si danno atto che un genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 7 giorni) ovvero in un termine appositamente fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. f) I genitori, salvo diversi accordi da pattuirsi con congruo anticipo, si alterneranno ogni anno per trascorrere con i figli le festività comandate della vigilia di Natale, del Natale, del
Capodanno, dell'Epifania, della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; per l'anno in corso i figli minori e trascorreranno le festività natalizie Per_1 Per_2 rispettivamente il 24 dicembre con la madre ed il 25 dicembre con il padre che li terra con se dalla mattina alle ore 10.00 sino all'ora di cena;
il 26 dicembre con la madre ed il 31 dicembre 2025 con il padre dalla mattina alle ore 10.00, fino alla mattina del 1 gennaio 2026, allorquando staranno con la madre dalle ore 11.00; i figli minori e inoltre trascorreranno la festività dell'Epifania Per_1 Per_2
2026 con il padre dalla mattina alle 10.00 sino all'ora di cena, la Pasqua 2026 con la madre dalla mattina alle ore 10.00 ed il lunedì dell'Angelo con il padre dalla mattina alle ore 10.00 sino all'ora di cena;
durante le vacanze estive, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio e agosto i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive;
detto periodo e l'indirizzo del luogo delle località delle vacanze dovranno essere rispettivamente comunicati da ciascun genitore entro il 30 maggio di ogni anno.
g) Per le festività infrasettimanali i genitori concorderanno i giorni in cui rispettivamente terranno i figli e, in ogni caso, ad anni alterni. h) Relativamente ai periodi di vacanza ulteriori rispetto a quelli delle predette festività, entrambi i genitori, ad anni alterni, avranno dritto di portare in vacanza i figli per la durata di una settimana nel periodo che va dal mese di febbraio ad aprile;
detto periodo e l'indirizzo del luogo delle località delle vacanze dovranno essere comunicati all'altro genitore entro il 15 gennaio di ogni anno. i) Relativamente ai compleanni: ciascun genitore, ad anni alterni e salvo diversi accordi, trascorrerà il giorno del compleanno di ciascun figlio minorenne con quest'ultimo e con gli altri figli minorenni;
ciascun genitore, nel giorno del proprio compleanno, terrà con se i figli minorenni. I) I genitori si impegnano ciascuno a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro genitore ed evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. m) Ciascun genitore si impegna a consentire ai figli di avere costanti e significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. n) Entrambi i genitori prestano il proprio rispettivo consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti. ALTRE
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI. o) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, ciascuno dei coniugi provvederà in maniera autonoma al proprio mantenimento. p) La sig.ra provvederà, Controparte_2 altresì, in via diretta ed esclusiva al mantenimento del figlio minore Persona_4
, nato da una sua precedente relazione sentimentale. q) Le spese di giudizio
[...] sono interamente compensate tra le parti.”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo con riguardo alle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli minori e con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti, così come le altre clausole accessorie.
Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
8677/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 CP_2
, i quali hanno contratto matrimonio in Fiumicino (RM) il 09.07.2022;
[...] - dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Fiumicino (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022, atto n. 13, Parte 2, Serie C Vol. 4);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 25.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena LB Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8677 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
19.03.1980, con il patrocinio dell'avv. Antonio Tedesco, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
26.04.1983, con il patrocinio dell'avv. Lucilla Bacci, con elezione di domicilio in , presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.07.2024, Controparte_1
e adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire Controparte_2 pronunciare la loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Fiumicino (RM) in data 09.07.2022, che dall'unione erano nati i figli (Roma, 14.09.2014) e (Roma, 18.05.2022), e che nel tempo Per_1 Per_2 la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti formulavano pertanto le seguenti conclusioni: Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “A) Affidamento dei figli 1.
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Tenuto conto dell'età dei figli minori, e Per_1
, disporre l'affidamento ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 congiuntamente la potestà genitoriale, restando gli stessi a vivere con la madre, sig.ra , con collocamento invariato presso la casa familiare, sita Controparte_2 in Roma, alla via Michelangelo Pinto n. 8, essendosi il padre già trasferito presso altra abitazione. Ciò nell'interesse morale e materiale dei minori e per salvaguardare le loro esigenze di crescita e di continuare con le proprie abitudini di vita, di frequentare gli stessi luoghi, nel rispetto delle consuetudini acquisite, evitando in tal modo di perdere i propri punti di riferimento. B) Sul diritto di visita
3. Il sig. potrà vedere liberamente i figli, e , Controparte_1 Per_1 Per_2 conviventi con la sig.ra , tenendoli con sé almeno due giorni Controparte_2 alla settimana, dalle ore 15,00 alla mattina del giorno successivo, con obbligo di accompagnarli a scuola;
avrà il diritto di tenerli con sé due fine settimana al mese,
a settimane alterne, dalle ore 8,00 del sabato mattina alla mattina del lunedì, con obbligo di accompagnarli a scuola. Nei giorni sopra indicati il sig. CP_1
avrà diritto di prelevare i figli ovunque si trovino e gli incontri potranno
[...] svolgersi nei luoghi in cui il padre lo riterrà più opportuno.
4. I genitori si alterneranno ogni anno per trascorrere con i figli le festività comandate della
Vigilia di Natale, del Natale, del Capodanno, dell'Epifania, della Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio e agosto, i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive. C) Sul contributo al mantenimento.
5. Il sig. corrisponderà per il mantenimento di Controparte_1 entrambi i figli minori , di anni 10, e , di anni 3, conviventi con Per_1 Per_2 la madre, la somma complessiva di € 300,00 (trecento), da versare a quest'ultima,
a mezzo bonifico bancario, in via anticipata, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat. D) Sulle spese straordinarie per i figli.
6. In ordine alle spese straordinarie per i figli: ciascun genitore parteciperà nella misura del 50% (cinquanta). E) Sui rapporti patrimoniali tra le parti.
7. Ai fini della composizione della crisi coniugale e della celere risoluzione della controversia patrimoniale insorta fra i coniugi in merito alla suindicata casa coniugale e tenuto conto, altresì, di quanto disposto dall'art. 473 bis, 51 c.c., il sig.
, come da accordi intervenuti tra le parti, contestualmente alla Controparte_1 conclusione del presente procedimento consensuale di separazione dei coniugi, dichiara di trasferire in piena proprietà, come in effetti trasferisce alla sig.ra
, la quale espressamente accetta, la quota di 1/2, vantata su Controparte_2 detta casa coniugale, sita in Roma, alla via Michelangelo Pinto n. 8, così composta: porzione immobiliare costituita da un appartamento ubicato al piano primo, int. 6, della consistenza catastale di sei vani, già di proprietà dei coniugi per quote uguali ed indivise, giusta cessione di diritti immobiliari intervenuta in data 13.10.2023, con atto del Notaio Dott. (Rep. n. 26937 - Racc. n. 21583), Persona_3 comprensiva delle pertinenze e di tutto ciò che vi accede e vi è stato costruito, con conseguente rinuncia del cedente all'ipoteca legale, registrato in LB AL il
26.10.2023 al n. 17836 Serie 1T - Trascritto a Roma 1 il 26.10.2023 ai numeri Gen.
130139/ Part. 95686. Riferimenti catastali: appartamento confinante con il vano scala, con l'unità immobiliare contraddistinta con il n. cinque e distacchi, riportata nel N.C.E.U. al Foglio 467, particella 625 sub 7, categoria A/2, zona censuaria 4, piano 1, classe 2, consistenza vani sei, superficie catastale totale escluse aree scoperte metri quadrati 112, R.C.E. 1.239,50. Conformità catastale: il sig.
, quale parte cedente, dichiara - e ne dà conferma la sig.ra Controparte_1
- che l'immobile sopra indicato è stato oggetto di recente Controparte_2 ristrutturazione e che la planimetria catastale è in corso di aggiornamento in ragione degli interventi edilizi realizzati presso l'appartamento. Provenienza: ai fini della provenienza, quanto trasferito è pervenuto al sig. in Controparte_1 forza dell'atto di compravendita a rogito, in data 20.2.2023, del Notaio Dott.
, rep. 26472/21219, registrato all'Agenzia delle Entrate di Persona_3
LB AL il 16.3.2023 al n. 4243 serie 1T e trascritto all'Agenzia del
Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1 il 17.3.2023 all'art. 23963. Situazione urbanistica: il sig. , quale parte cedente, Controparte_1 dichiara - e ne dà conferma ed accettazione la sig.ra - che Controparte_2
l'immobile è in regola con la vigente normativa edilizia e urbanistica e che l'edificazione del fabbricato, di cui è parte il citato immobile, è stata iniziata ed ultimata in data anteriore all'1.9.1967, in virtù della licenza edilizia n. , N_1 rilasciata dal Comune di Roma in data 20.9.1962, delle successive varianti n.
210/C del 4.12.1962 e n. 623/A del 12.11.1963 e lo stesso è stato dichiarato abitabile, dal medesimo Comune, in data 18.11.1965. Per la diversa distribuzione degli spazi interni e la diversa realizzazione di una finestra rispetto al progetto licenziato è stata presentata, al Comune di Roma in data 12.12.2022, la
Segnalazione Certificata di Inizio di Attività in sanatoria, protocollata al n.
123574. Successivamente, è stata presentata ulteriore Segnalazione Certificata di
Inizio di Attività in sanatoria, per gli interventi edilizi realizzati all'interno del descritto immobile per i quali le parti sono in attesa dell'aggiornamento della planimetria catastale presso i competenti uffici. Ipoteca: il sig. , Controparte_1 parte cedente, dichiara che l'immobile è gravato da ipoteca, iscritta all'Agenzia del
Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1 il 17.3.2023 all'art. 4751
a favore di già "CheBanca S.p.A." a garanzia di mutuo di originari € 220.000,00, già noto alla sig.ra e che si lascia sussistere. In conseguenza Controparte_2 della attribuzione di cui ante, che avviene senza conguaglio, la sig.ra CP_2
diviene piena ed esclusiva proprietaria dell'intera unità immobiliare
[...] dinanzi descritta, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e libera da pesi, vincoli, servitù, fatta eccezione per l'ipoteca sopra indicata a garanzia di mutuo, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attive e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della porzione di proprietà e del possesso alla sig.ra , la quale accetta la quota Controparte_2 di proprietà dell'immobile sopra descritto. Tasse e imposte. I sig.ri CP_1
e chiedono espressamente che la cessione della
[...] Controparte_2 suindicata porzione immobiliare venga dichiarata esente da ogni tassa od imposta ex art. 19 L.
6.3.1987 n. 74. 8. A decorrere dalla data di trasferimento della suindicata porzione immobiliare, la sig.ra dichiara di Controparte_2 obbligarsi, come in effetti si obbliga, ad accollarsi, in via diretta, il pagamento della rata mensile del mutuo fondiario, gravante sul suindicato immobile, pari ad
€ 1.015,12 con conseguente formale surroga dello stesso, entro e non oltre il
31.12.2027, mediante modifica dell'intestazione del contratto di mutuo stipulato con l'Istituto di credito erogante.
9. La sig.ra dichiara, altresì, Controparte_3 di obbligarsi come in effetti si obbliga a corrispondere al sig. , Controparte_1
In caso di vendita dell'appartamento sopra indicato, la somma complessiva di €
30.000,00 (trentamila/00), senza riconoscimento di interessi, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la mobilia e l'intervenuta ristrutturazione del cespite descritto. 10. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, ciascuno dei coniugi provvederà in maniera autonoma al proprio mantenimento.
11. La sig.ra provvederà, altresì, in via diretta ed esclusiva al Controparte_2 mantenimento del figlio minore , nato da una sua precedente Persona_4 relazione sentimentale. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI. a) I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Persona_5 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. b) Il padre sig. , ha già trasferito la propria dimora in altra e diversa unità Controparte_1 abitativa, che conduce separatamente in locazione. c) Ognuno dei genitori, nel periodo di rispettiva convivenza con i figli provvederà personalmente al diretto mantenimento dei figli;
sosterrà le relative spese ordinarie ed adotterà durante tale coabitazione le scelte ordinarie per la gestione della prole. c) Il sig. CP_1
, inoltre, corrisponderà per il mantenimento di entrambi i figli minori
[...]
, di anni 10, e , di anni 3, conviventi con la madre, la somma Per_1 Per_2 complessiva di € 300,00 (trecento), da versare a quest'ultima, a mezzo bonifico bancario, in via anticipata, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat. d) In ordine alle spese straordinarie per i figli: ciascun genitore parteciperà nella misura del 50% (cinquanta) alle spese straordinarie per i figli riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo;
i libri scolastici;
le spese di trasporto;
le spese di ricarica del cellulare;
le spese sanitarie urgenti;
l'acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco;
spese per interventi chirurgici indifferibili, sia pubblici che privati;
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarle effettuate tramite Il Servizio Sanitario Nazionale;
le spese scolastiche (iscrizioni, tasse, mensa, rette di scuole private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre scuola o dopo scuola); le spese di natura ludica o parascolastica (corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze senza i genitori); le spese sportive
(attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per l'attività agonistica) le spese medico - sanitarie (spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia e qualsiasi altra terapia necessaria alla salute dei figli). Tutte le spese menzionate saranno rimborsate nella misura indicata al genitore che effettua la spesa, previa comunicazione all'altro genitore, escluso il caso di spese urgentissime ed indifferibili, e a semplice richiesta e presentazione della documentazione comprovante la spesa. e) Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, i coniugi si danno atto che un genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 7 giorni) ovvero in un termine appositamente fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. f) I genitori, salvo diversi accordi da pattuirsi con congruo anticipo, si alterneranno ogni anno per trascorrere con i figli le festività comandate della vigilia di Natale, del Natale, del
Capodanno, dell'Epifania, della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; per l'anno in corso i figli minori e trascorreranno le festività natalizie Per_1 Per_2 rispettivamente il 24 dicembre con la madre ed il 25 dicembre con il padre che li terra con se dalla mattina alle ore 10.00 sino all'ora di cena;
il 26 dicembre con la madre ed il 31 dicembre 2025 con il padre dalla mattina alle ore 10.00, fino alla mattina del 1 gennaio 2026, allorquando staranno con la madre dalle ore 11.00; i figli minori e inoltre trascorreranno la festività dell'Epifania Per_1 Per_2
2026 con il padre dalla mattina alle 10.00 sino all'ora di cena, la Pasqua 2026 con la madre dalla mattina alle ore 10.00 ed il lunedì dell'Angelo con il padre dalla mattina alle ore 10.00 sino all'ora di cena;
durante le vacanze estive, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio e agosto i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive;
detto periodo e l'indirizzo del luogo delle località delle vacanze dovranno essere rispettivamente comunicati da ciascun genitore entro il 30 maggio di ogni anno.
g) Per le festività infrasettimanali i genitori concorderanno i giorni in cui rispettivamente terranno i figli e, in ogni caso, ad anni alterni. h) Relativamente ai periodi di vacanza ulteriori rispetto a quelli delle predette festività, entrambi i genitori, ad anni alterni, avranno dritto di portare in vacanza i figli per la durata di una settimana nel periodo che va dal mese di febbraio ad aprile;
detto periodo e l'indirizzo del luogo delle località delle vacanze dovranno essere comunicati all'altro genitore entro il 15 gennaio di ogni anno. i) Relativamente ai compleanni: ciascun genitore, ad anni alterni e salvo diversi accordi, trascorrerà il giorno del compleanno di ciascun figlio minorenne con quest'ultimo e con gli altri figli minorenni;
ciascun genitore, nel giorno del proprio compleanno, terrà con se i figli minorenni. I) I genitori si impegnano ciascuno a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro genitore ed evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. m) Ciascun genitore si impegna a consentire ai figli di avere costanti e significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. n) Entrambi i genitori prestano il proprio rispettivo consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti. ALTRE
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI. o) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, ciascuno dei coniugi provvederà in maniera autonoma al proprio mantenimento. p) La sig.ra provvederà, Controparte_2 altresì, in via diretta ed esclusiva al mantenimento del figlio minore Persona_4
, nato da una sua precedente relazione sentimentale. q) Le spese di giudizio
[...] sono interamente compensate tra le parti.”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo con riguardo alle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli minori e con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti, così come le altre clausole accessorie.
Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
8677/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 CP_2
, i quali hanno contratto matrimonio in Fiumicino (RM) il 09.07.2022;
[...] - dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Fiumicino (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022, atto n. 13, Parte 2, Serie C Vol. 4);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 25.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi