Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00338/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01838/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1838 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Arcidiacono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Aci Castello, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Miano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Responsabile della 4 Area – Opere Pubbliche – Edilizia Privata del Comune di Aci Castello, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. 25406 del 13/6/2025 con cui il Comune di Aci Castello ha comunicato l’archiviazione dell’istanza di permesso di costruire presentata in data 14/10/2024 prot. 47655,
con esito “non favorevole”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aci Castello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. VA CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente esponeva di essere proprietario di un immobile sito nel Comune di Aci Castello, frazione di -OMISSIS-, individuato in catasto al foglio -OMISSIS-.
Riferiva che con istanza prot. n. 47655 del 14 ottobre 2024 aveva richiesto il rilascio di un permesso di costruire per la demolizione del vecchio fabbricato e la sua nuova edificazione in ampliamento, provvedendo ad allegare la necessaria documentazione e a pagare gli importi richiesti a titolo di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione.
Riferiva, altresì, che, nelle more del rilascio di tale permesso aveva effettuato, anche a seguito di varie segnalazioni e richieste giunte dai vicini, lavori di messa in sicurezza dell’immobile, al fine di evitare cedimenti strutturali del precario manufatto esistente.
Aggiungeva che, in data 27 maggio 2025 aveva trasmesso al Comune, tramite portale e via pec, l’attestazione di avvenuto decorso dei termini del silenzio assenso.
In data 13 giugno 2025, l’Amministrazione gli aveva, tuttavia, comunicato il provvedimento di archiviazione in questa sede impugnato, adottato dal Comune sul presupposto che il predetto intervento di demolizione sarebbe stato adottato in difetto del titolo necessario.
Precisava che solo in data 18 giugno 2025 avrebbe ricevuto la notifica dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. 127 del 21 maggio 2025, adottata a seguito di sopralluogo nel corso del quale sarebbe stata accertata “la quasi totale demolizione del fabbricato esistente”.
Riferiva di aver, quindi, chiesto l’annullamento in autotutela di entrambi i due provvedimenti con un’istanza, presentata in data 30 luglio 2025, che sarebbe, tuttavia, rimasta priva di riscontro da parte del Comune.
2. Ciò premesso, formulava, avverso tali provvedimenti, le censure così titolate:
1 ) Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Contraddittorietà ed illogicità manifesta del procedimento amministrativo seguito;
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis, della legge n. 241/90 e s.m.i., omissione rispetto delle garanzie partecipative;
3) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 20, comma 8, del d.p.r. n. 380/2001 e s.m.i.;
4) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 8 bis, della legge n. 241/90 e s.m.i. .
2.1. Asseriva, dunque, in primo luogo, che sarebbe stato erroneo l’assunto alla base del provvedimento di archiviazione, ovvero l’affermazione che sarebbero stati eseguiti “ lavori edili consistenti nella quasi totale demolizione del fabbricato esistente ”, dichiarando che avrebbe, invece, realizzato esclusivamente interventi di messa in sicurezza dell’immobile rivolti ad evitare possibili cedimenti strutturali, con abbattimento parziale della copertura preesistente del fabbricato e l’apposizione di transenne volte ad inibire l’accesso; il tutto per scongiurare possibili incidenti, in adempimento degli obblighi di garanzia della pubblica incolumità aventi rilievo anche di natura penale, anche per tale ragione prescindenti, ad opinione dello stesso ricorrente, dall’esistenza di un provvedimento amministrativo presupposto.
2.2. Lamentava, ancora, che il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di annullamento in autotutela dei predetti provvedimenti, come detto presentata dal ricorrente, non avrebbe consentito di attivare il necessario contraddittorio in sede procedimentale, impedendo al destinatario di evidenziare profili utili ai fini dell’adozione di atti aventi un contenuto diverso da quello dei provvedimenti impugnati che, in tal senso, non avrebbero avuto la natura vincolata che avrebbe potuto giustificare l’omissione del rispetto delle garanzie procedimentali.
2.3. In ogni caso, il provvedimento impugnato si sarebbe posto in contrasto con la disciplina relativa al procedimento per il rilascio del permesso di costruire di cui all’art. 20, comma 8, D.P.R. n. 380/2001, in base al quale il silenzio - assenso, nell’interpretazione giurisprudenziale più recente, si formerebbe anche quando l’attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l’adozione non è conforme alle norme che ne disciplinano lo svolgimento, disciplina in applicazione della quale, nella fattispecie in esame, al momento dell’adozione del provvedimento di archiviazione avrebbe dovuto ritenersi già formato il silenzio-assenso sull’istanza presentata di rilascio del permesso di costruire.
Considerato, dunque, che sarebbero stati soddisfatti tutti i presupposti previsti dall’art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 380/2001 (deposito della documentazione richiesta, compresi i nulla osta e versamento degli oneri concessori e del costo di costruzione) per la formazione del titolo abilitativo per silentium , già anteriormente all’intervento finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità, avrebbe dovuto ritenersi preclusa all’amministrazione comunale la possibilità di adottare un provvedimento negativo sull’ istanza di rilascio del titolo edilizio, stante il lungo tempo trascorso (oltre 240 gg.).
Pertanto, nel caso di specie, il provvedimento adottato dall’Amministrazione, successivamente alla maturazione del silenzio-assenso, avrebbe dovuto considerarsi giuridicamente inefficace anche ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis, L. n. 241/1990, in quanto fondato esclusivamente sull’erroneo presupposto della commissione di un abuso edilizio da parte dello stesso ricorrente.
3. Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva la sospensione in via cautelare degli effetti degli impugnati provvedimenti sul presupposto che dall’esecuzione del provvedimento sarebbero derivati gravissimi danni ai diritti e ai legittimi interessi da essa vantati.
Nel merito chiedeva: (a) di accertare e dichiarare l’avvenuta formazione del silenzio assenso, ex art. 20 c. 8, D.P.R. 380/21, sulla richiesta di permesso di costruire presentato al Comune di Aci Castello, in data 14/10/2024, prot. n. 47655, (b) di dichiarare, conseguentemente, l’inefficacia e/o nullità dell’impugnata archiviazione, ritenuta tardiva, prot. n. 25406 del 13/6/2025 e (c) di rilasciare al ricorrente il permesso di costruire richiesto.
4. Si costituiva in giudizio il Comune di Aci Castello in data 22 settembre 2025, depositando memoria in data 16 ottobre 2025, nella quale rappresentava che: a) l’intervento di demolizione sarebbe avvenuto sine titulo , in assenza di SCIA o di attestazione di silenzio assenso e, in particolare, anche in mancanza della comunicazione di inizio lavori, ivi compresa quella da presentare al Sindaco, ai sensi dell’art. 13 bis del Regolamento Edilizio Comunale in caso di lavori da eseguire con urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità; b) il silenzio assenso sull’istanza di permesso costruire non si sarebbe formato poiché quest’ultima sarebbe stata carente della documentazione necessaria al corretto espletamento dell'attività istruttoria da parte
dell'amministrazione; c) in base alla particolare ubicazione dell’immobile, anche rispetto agli edifici limitrofi, non vi sarebbero stati pericoli per la pubblica incolumità; (d) riguardo all’asserita lesione delle garanzie partecipative, affermava che il ricorrente avrebbe avuto notizia dello svolgimento del procedimento amministrativo concluso con l’avversato provvedimento – stante, tra l’altro, l’ordine imposto di sospensione dei lavori abusivamente realizzati - e, in ogni caso, non avrebbe allegato le circostanze che avrebbe potuto sottoporre all’Amministrazione per indurla a determinarsi diversamente.
Per tali ragioni chiedeva il rigetto tanto dell’istanza di sospensiva dei provvedimenti, quanto del ricorso nella fase di merito.
5. Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2025, fissata per la trattazione dell’istanza di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, il difensore di parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda cautelare in vista della sollecita fissazione dell’udienza per la trattazione del merito del ricorso.
6. Seguiva il deposito di diverse memorie ad opera del ricorrente, e di una memoria di replica da parte del Comune, nelle quali venivano sviluppate e meglio argomentate le difese contenute nei precedenti atti difensivi.
All’esito dell’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, su richiesta dei difensori delle parti la causa veniva trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Ciò premesso, il ricorso deve ritenersi fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
2. Appare assorbente il rilievo con il quale il ricorrente ha correttamente messo in evidenza che il provvedimento adottato, con il quale è stata disposta l’“archiviazione dell’istanza di rilascio di permesso edilizio” a seguito dell’accertamento della demolizione del fabbricato esistente, è incompatibile con l’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla medesima istanza, a seguito del decorso del termine di cui all’art. 20 comma 8 della legge 241/90.
Appare, infatti, incontestabile, nella fattispecie, che sulla richiesta di rilascio del titolo edilizio si fosse formato il silenzio assenso, dal momento che le incompletezze dell’istanza - dedotte peraltro, in termini analitici solo nelle difese del Comune intimato e non già nella motivazione del provvedimento - non possono ritenersi di entità tale da configurare delle vere e proprie difformità dal paradigma normativo relativo ai requisiti dell’istanza edilizia, ma solamente delle irregolarità che non hanno comunque impedito l’operare del meccanismo di formazione per silentium del titolo.
3. In proposito, va evidenziato, in termini generali, che la giurisprudenza è costante nell'affermare che la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire non è una conseguenza automatica del mero decorso del tempo.
Al contrario, essa presuppone la sussistenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per l'attribuzione del bene della vita richiesto.
Ciò, in quanto l’istituto rappresenta uno strumento di semplificazione e non di liberalizzazione, con la conseguenza che il provvedimento tacito può formarsi solo quando il suo rilascio in forma espressa costituirebbe un atto dovuto per l'Amministrazione (Consiglio di Stato 4690/2022).
3.1. Sulla base di tale generale ricostruzione, secondo l’orientamento fino a non molto tempo fa prevalente il silenzio-assenso non poteva formarsi in assenza di uno qualsiasi dei requisiti, sia formali che sostanziali, richiesti per la presentazione di una istanza edilizia. Si affermava, pertanto, che “ la formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone, quale sua condizione imprescindibile, non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza che sia presa in esame e sia intervenuta risposta dall’Amministrazione, ma la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l'avvenuto perfezionamento, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma nel caso in cui la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella normativamente prevista … In tal senso il silenzio assenso non può formarsi in assenza della documentazione completa richiesta dalle norme in materia per il rilascio della concessione edilizi ” (così, ex multis , Consiglio di Stato, sez. IV, 24 gennaio 2020, n. 569).
3.2. Un orientamento più recente, e sempre più diffuso, distingue, invece due ipotesi.
La prima è quella in cui l’istanza presentata dal privato sia carente degli elementi essenziali richiesti dalla normativa e, pertanto, risulti difforme dal modello normativo astratto prefigurato dal legislatore, risultando pertanto inidonea a innescare il meccanismo del silenzio-assenso.
L’altra fattispecie, invece, è quella in cui l’istanza risulti sostanzialmente completa e vi siano solo delle difformità che, comunque, non impediscano all’Amministrazione di svolgere un compiuto accertamento di spettanza del bene.
In definitiva, in tali casi la formazione di un provvedimento per silenzio assenso avviene anche nel caso di mancanza di conformità dell’intervento alle norme edilizie (cfr., fra le altre, C.G.A., 1 settembre 2025, n. 145 e giurisprudenza ivi richiamata; Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2025, n. 2674; T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. II, 10/12/2024, n.4058).
La giurisprudenza amministrativa ha valorizzato diversi indici normativi che depongono a favore di questo più recente indirizzo interpretativo, tra cui, tra l’altro, l'espressa previsione dell’annullabilità d'ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies della l. 241/1990, del provvedimento che “si sia formato ai sensi dell'art. 20” (cfr. comma 1 della predetta disposizione), norma che inevitabilmente presuppone che il silenzio-assenso possa formarsi anche in presenza di vizi di legittimità e che non avrebbe alcuna utilità ove si ipotizzasse che esso richieda la conformità alla normativa.
3.3. Il Collegio ritiene, invero, preferibile questo più recente orientamento, sposato, in effetti, da questa Sezione, già in una pronuncia precedente, nella quale si è affermato che “ affinché si possa discutere di non riconducibilità al paradigma dell’art. 20, a parere del Collegio, occorre che gli aspetti di erronea raffigurazione, incompletezza, imprecisione o ambiguità dell’istanza siano tali da rendere impossibile all’Amministrazione di esercitare il potere di controllo sulla stessa ” (T.A.R. Catania, sez. V, 16 ottobre 2025, n. 2919).
4. Ritornando al caso in esame, in base alle rispettive dichiarazioni delle parti, non sembra che le segnalate carenze dell’istanza fossero rilevanti e tali da impedire il potere di controllo dell’Amministrazione e, dunque, la formazione del silenzio assenso.
Nel provvedimento, invero, si fa riferimento espresso solo alla mancanza dello stato legittimo, che, tuttavia, non pare costituire un elemento la cui mancanza possa effettivamente impedire l’esercizio dei poteri di controllo da parte dell’Amministrazione.
5. Per il resto, le ulteriori carenze dell’istanza sono state, invero, esplicitate solo nelle difese di causa dell’Amministrazione e costituiscono, dunque, motivazione postuma del provvedimento di archiviazione, come tale inammissibile e, comunque, insufficiente, anche nell’ipotesi in cui il provvedimento fosse da intendersi come provvedimento di autotutela, a sostenerne la motivazione, difettando comunque, l’altro requisito, richiesto per l’esercizio di tale ultima forma di potere, del contemperamento e della ponderazione degli interessi pubblici e privati emergenti nella fattispecie.
6. Ad ogni buon conto, va comunque detto che il tardivo pagamento degli oneri concessori non preclude affatto l'obbligo di rilascio del permesso di costruire, né la formazione del silenzio accoglimento, dal momento che le somme a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, soggette a termine decennale di prescrizione, sono dovute proprio a decorre dalla data del rilascio del titolo edilizio, ovvero della formazione del silenzio assenso sulla relativa domanda, essendo proprio questi ultimi, ai sensi dell'art. 16, commi 1-3, D.P.R. n. 380/2001, il fatto costitutivo dell'obbligo giuridico del beneficiario di corrispondere quanto determinato a titolo di contributo (T.A.R. Lazio, sez. II, 23/10/2019, n. 12194).
Per altro verso, la mancata produzione dell’atto pubblico di asservimento di vincolo a parcheggio, può rappresentare un vizio di legittimità del provvedimento ma indubbiamente non impedisce all’Amministrazione di porre in esser i propri controlli e, dunque, la formazione del silenzio assenso.
Parimenti, non preclude la formazione del silenzio assenso, trattandosi di elementi non incidenti sulla possibilità dell’Amministrazione di esercitare i propri controlli, il mancato deposito del “progetto delle linee vita”, avendo la parte chiarito che, all’ultimo piano, vi sarebbe stata una terrazza già dotata di ringhiera perimetrale, né l’asserita mancanza del “progetto impianti”, considerata, tra l’altro, la genericità di tale ultimo riferimento.
Quanto alla lamentata mancanza, nel fascicolo del procedimento, delle dichiarazioni dell’impresa esecutrice e delle lettere di affidamento degli incarichi professionali degli altri professionisti coinvolti, rileva il Collegio che si tratta di documentazione che può essere invero rilasciata anche dopo il rilascio del titolo edilizio e pertanto non può dirsi necessaria per la valida formazione dello stesso anche attraverso il silenzio assenso.
Infine, la relazione geologica, così come la certificazione attestante l’idoneità strutturale dell’intervento, non incidono sugli aspetti edilizi sui quali ha competenza il Comune, trattandosi di documentazione da presentare al Genio civile, sicché il mancato deposito di tale documentazione non può incidere sulla formazione del silenzio assenso, ma, tutt’al più, sull’efficacia del provvedimento tacitamente formatosi.
7. In definitiva, a fronte dell’incontestabile formazione in via tacita di tale titolo, è evidente l’illegittimità del successivo provvedimento di “archiviazione”, qui impugnato, che, certamente, non può fondarsi sull’accertamento della demolizione del fabbricato esistente, avvenuta quando il titolo, sulla base del quale la demolizione avrebbe potuto essere indubbiamente effettuata, si era già formato.
Infatti, nel caso di accertamento del compimento di eventuali opere abusive, l’Amministrazione ha a disposizione i propri ordinari poteri repressivi ed, eventualmente, i poteri di autotutela, mentre deve ritenersi improprio, e frutto di un vero e proprio sviamento di potere, l’adozione sia del provvedimento di sospensione dei lavori (atto avente efficacia solo temporanea) - quale, nel caso in esame, l’ordinanza n. 127 del 27 maggio 2025 – sia dell’atto di “archiviazione” del procedimento dell’originaria istanza edilizia, in realtà da ritenersi già approvata per silenzio assenso.
8. A fronte delle superiori considerazioni, devono ritenersi irrilevanti, ed assorbiti dalla descritta accertata violazione delle norme sulla formazione del titolo edilizio per silenzio assenso, le ulteriori censure formulate nel ricorso, riguardanti l’asserita ridotta entità delle demolizioni effettuate, in tesi finalizzate, secondo la prospettazione del ricorrente, alla mera messa in sicurezza dell’immobile, così come l’asserita violazione delle garanzie procedimentali dovuta al silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di annullamento in autotutela degli stessi provvedimenti impugnati, che, per le ragioni esposte, devono, comunque, ritenersi illegittimi.
9. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, fatta salva l’adozione di diversi provvedimenti da parte dell’Amministrazione.
10. La peculiarità delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SE NN AR, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
VA CO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA CO | SE NN AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.