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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 23/05/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice dott. Tiziana Caradonio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1490/2022 R.G., avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avv. VINCI LUCIANO NATALE, C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto -
All'udienza del 7/3/2025, la causa è passata in decisione sulle conclusioni del procuratore costituito, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/9/2022 - Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio in data 26/8/2010 in PISTICCI con e che dalla loro unione era nato il figlio (il Controparte_1 Per_1
15/2/2011), adiva il Tribunale di Matera onde ottenere la separazione giudiziale dal marito, chiedendo l'affido esclusivo del minore in suo favore con collocazione presso la casa familiare, di cui domandava l'assegnazione, con regolamentazione del diritto di visita del padre, e con obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente l'importo mensile complessivo di € 1.200,00, di cui € 500,00 per il mantenimento della moglie ed
€ 700,00 per il mantenimento del figlio, oltre rivalutazione annuale ISTAT ed oltre al
50% delle spese straordinarie.
La ricorrente motivava la domanda di affidamento esclusivo del figlio , Per_1
portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992) sostenendo che il , dopo essere emigrato in Svizzera nel 2017 per ragioni CP_1
lavorative, aveva ivi creato un nuovo nucleo familiare, diventando padre di un altro bambino, ragion per cui, sin dal 2018, tra i coniugi si era consolidata una separazione di fatto;
che, fino all'anno 2022, il resistente comunque di tanto in tanto si era recato in
Pisticci per fare visita al figlio , provvedendo altresì al suo mantenimento, ma che Per_1
dal mese di luglio 2022, in seguito ad una serie di contrasti con la moglie legati alla volontà di quest'ultima di formalizzare la separazione, si era reso irreperibile, interrompendo ogni tipo di rapporto con il figlio e non versando più alcuna somma in suo favore.
Relativamente agli aspetti economici, dichiarava di essere disoccupata e di percepire unicamente il reddito di cittadinanza e l'assegno unico universale, per un importo complessivo di circa € 1.000,00, da cui detrarre il canone di locazione di €
250,00, mentre il marito, in qualità di piastrellista, percepiva una retribuzione di circa
4.000,00 franchi svizzeri, corrispondenti a circa € 4.200,00.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza di comparizione del 22/11/2022 la ricorrente si riportava al ricorso introduttivo del giudizio e dichiarava altresì di non riuscire più ad avere alcun contatto con il marito, anche telefonico, in quanto le utenze telefoniche a lui intestate non risultavano più attive;
che fino al luglio del 2022 il le aveva inviato l'importo CP_1 mensile di € 600,00 quale contributo al mantenimento della famiglia;
ancora, di percepire, oltre al reddito di cittadinanza, l'indennità di frequenza in favore del figlio
, ammontante ad € 280,00 mensili. Per_1
Con ordinanza del 30/11/2022 il Giudice, preso atto che all'udienza presidenziale del 22/11/2022 non si era potuto esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente, tenuto conto di quanto dichiarato dalla ricorrente in merito al disinteresse ed all'irreperibilità del padre, dello stato di salute del minore (che ne rendevano inopportuno l'ascolto) e delle condizioni economiche della ricorrente così come rappresentate in ricorso ed all'udienza del 22/11/2022, autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava il figlio minore in via esclusiva alla madre, Per_1
autorizzandola a compiere autonomamente tutti gli atti necessari per le esigenze scolastiche, extrascolastiche e sanitarie del minore, anche di maggiore importanza;
assegnava la casa familiare alla per abitarvi con il figlio minore;
disponeva Parte_1
che le eventuali visite padre-figlio avvenissero previo accordo con il genitore collocatario ed alla presenza di quest'ultimo; poneva a carico del Controparte_1
l'obbligo di versare alla ricorrente la complessiva somma di € 600,00, di cui € 350,00 a titolo di mantenimento del figlio , ed € 250,00 a titolo di mantenimento della Per_1 moglie, oltre rivalutazione ISTAT, ed oltre all'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie per il figlio.
Con sentenza sullo stato n. 553/2023, pubblicata in data 3/7/2023, veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., veniva ammesso l'interrogatorio formale di per l'udienza del 2/2/2024; alla predetta udienza il Controparte_1
resistente non compariva a rendere il deferito interrogatorio formale e, pertanto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente, con ordinanza del 7/6/2024, rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito di memoria conclusionale.
Con ordinanza del 21/11/2024 il Collegio, ritenuto di non poter decidere la causa senza preventivamente disporre accertamenti fiscali nei confronti del , CP_1
rimetteva la causa sul ruolo e disponeva che a mezzo della Guardia di Finanza competente fossero effettuati accertamenti sul patrimonio e sul tenore di vita del resistente.
Acquisiti gli accertamenti richiesti, con ordinanza del 7/3/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione del termine di giorni 30 per il deposito di memoria conclusionale.
Questo Tribunale si è già espresso con sentenza non definitiva sullo status n.
553/2023 pubblicata in data 3/7/2023, dunque rimangono da esaminare le domande accessorie. Quanto al regime di affido del figlio minore , si osserva quanto segue. Per_1
A seguito delle modifiche introdotte dalla L.54/2006 e dal D.lgs.n.154/2013, il regime di affido esclusivo può essere disposto con provvedimento motivato solo qualora l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore: dunque il legislatore ha reputato aprioristicamente più rispondente agli interessi della prole l'affidamento della stessa ad entrambi i genitori, mentre per l'adozione di un diverso regime (nel caso di specie quello esclusivo) si richiede la sussistenza di ragioni che presentino detto affidamento maggiormente idoneo a salvaguardare gli interessi della prole.
Nel caso in esame, la ricorrente ha allegato il disinteresse del padre, sia sotto il profilo della contribuzione al mantenimento del minore, che in ordine alla frequentazione, dal momento che egli, dal mese di luglio 2022, sarebbe rimasto inadempiente dal punto di vista economico ed avrebbe bruscamente interrotto ogni rapporto con il figlio, rendendosi di fatto irreperibile anche per via telefonica.
Ebbene, avuto riguardo alle deduzioni difensive di parte ricorrente in merito al disinteresse affettivo ed economico del padre nei confronti del figlio minore, nonché alla condotta processuale del resistente, il quale, non essendosi costituito, non ha provato l'adempimento degli obblighi su di lui gravanti nei confronti del figlio, ed al fine di scongiurare la possibile paralisi che si verificherebbe ogniqualvolta si rendesse necessario adottare decisioni nell'interesse del minore, si ritiene che vada confermato l'affidamento esclusivo di alla madre, così come disposto con i provvedimenti Per_1
provvisori, con il potere di quest'ultima di assumere da sola tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse, relative al minore.
Sul punto, Cass. Civ. Sez. 1, n. 26587 del 17/12/2009, secondo cui "L'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere
l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente"; ancora, si segnala una recente e condivisibile sentenza di merito che, in un caso analogo a quello di specie, ha statuito che “Il regime di affido condiviso della prole rappresenta la regola, cui il giudice può derogare disponendo l'affidamento esclusivo solo nel caso in cui l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore. Ciò si verifica, ad esempio, in caso di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, oppure nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contrasto tra genitore e figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile
l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, nel caso di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento”. (Tribunale Palermo sez. I,
4/3/2024, n.1328).
Di conseguenza, va confermato il collocamento del minore presso l'abitazione materna, con conferma altresì di quanto disposto con l'ordinanza del 30/11/2022 in merito alle eventuali visite , e ciò stante la distanza geografica tra le parti (il Persona_2
risulta essere residente in [...]dal mese di novembre 2024) e l'assenza CP_1
di nuovi elementi circa un'evoluzione dei rapporti con il minore.
Quanto agli aspetti economici, vi è da dire che, dagli accertamenti della Guardia di Finanza, è emerso che il svolge attività lavorativa a tempo indeterminato CP_1 presso una ditta di costruzioni e che, nell'anno di imposta 2023, ha percepito redditi di lavoro dipendente per un ammontare di circa € 29.000,00 lordi;
che è titolare di una carta prepagata sulla quale, nel periodo dal 1/1/2024 al 30/9/2024, vi sono stati accrediti per circa € 21.000,00, trattandosi con ogni probabilità degli accrediti stipendiali;
ancora, che ha stipulato un contratto di locazione in qualità di conduttore, pagando un canone annuo di € 4.800,00 (dunque e € 400,00 mensili).
Inoltre, risulta l'esistenza di un libretto nominativo intestato al minore, acceso in data 27/7/2017, sul quale entrambi i genitori hanno la delega ad operare e che al
31/12/2023 presentava un saldo di € 15.411,80.
Pertanto, alla luce di quanto emerso, tenendo conto della situazione economica reddituale del e che la ricorrente è disoccupata, si occupa a tempo pieno del CP_1
figlio minore, affetto da disabilità (con conseguente oggettiva difficoltà nel reperire un'occupazione lavorativa), paga un canone di locazione di € 250,00, è beneficiaria dell'assegno di inclusione e percepisce per intero l'assegno unico universale e l'indennità di frequenza per il figlio minore, e tenendo altresì conto che la , Parte_1 all'udienza del 22/11/2022, dichiarava che il , fino al luglio del 2022, le avrebbe CP_1
inviato l'importo mensile di € 600,00 quale contributo al mantenimento della famiglia, appare congruo ed equo confermare le statuizioni economiche adottate in via provvisoria con l'ordinanza del 30/11/2022.
In ragione della contumacia e mancata opposizione di parte resistente e dell'esito complessivo del giudizio, sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite al
50% tra le parti, ponendole per la restante metà a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 15/9/2022 da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) conferma l'ordinanza presidenziale del 30/11/2022;
2) compensa tra le parti le spese di lite per 1/2, condannando CP_1
al pagamento in favore di del
[...] Parte_1 residuo, che liquida in € 2.630,50 per compenso ed € 49,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 21/5/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco