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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/04/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del G.O.P. dottoressa Silvia Sotgia, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 16 aprile 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1218/2019 R.A.C.L., promossa da
(C.F. ) con sede in Soleminis (CA), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante , elettivamente domiciliata in CP_1
Cagliari presso lo studio del Prof. Avv. Massimo Corrias e dall'Avv. Efisio Sanjust, che la rappresentano e difendono nel presente giudizio giusta procura speciale in atti, opponente
CONTRO che agisce in proprio Controparte_2
e quale mandatario della Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso
[...]
l'ufficio dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Olla in virtù di procura generale alle liti, opposto conclusioni parte opponente: vedi odierno verbale conclusioni parte opposta: vedi odierno verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 marzo 2019, la ha proposto tempestiva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2019 00003070 86 000, formato il 9 febbraio 2019, per contributi relativi alla Gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo decorrente da giugno 2016 a gennaio 2017, per complessivi euro 4.336,95.
La società opponente ha contestato la pretesa dell' eccependo l'illegittimità Controparte_4
dell'avviso di addebito e la sua infondatezza nel merito.
In particolare, l'opponente ha esposto:
- che l'avviso di addebito opposto non contiene indicazioni che consentano al debitore di comprendere il titolo della pretesa, con particolare riferimento alla indicazione degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo;
1 - che nel caso in esame, giacché pende impugnazione amministrativa dell'accertamento che presumibilmente ha dato luogo alla pretesa contenuta nell'avviso di addebito, risulta violata la disposizione dell'art. 24 IV comma del D. Lgs 46/99, che non permette l'iscrizione a ruolo prima che il competente organo amministrativo si sia pronunciato sul relativo gravame;
- nel merito, l'opponente ha sostenuto che qualora le pretese contributive contenute nell'avviso di addebito oggetto di impugnazione fossero ascrivibili al Verbale unico di accertamento e notificazione n. CA00000/2017-863-02 del 24 aprile 2017, sarebbero infondate.
Sul punto, la società opponente ha richiamato la disciplina contenuta nell'art. 51 comma 5 del
TUIR che prevede che in caso di trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, le indennità percepite per le dette missioni concorrono a formare il reddito unicamente per la parte eccedente €
46,48 al giorno elevate a € 77,47 per le trasferte all'estero al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
La difesa opponente ha allegato che, con riferimento al periodo in contestazione, la società ha optato per il regime c.d. “forfettario”, di guisa che per ogni singola trasferta Parte_1
nazionale o all'estero effettuata dagli amministratori e sono state Persona_1 CP_1
corrisposte indennità esenti per importi variabili tra € 600,00 e € 650,00 a seconda degli spostamenti effettivamente compiuti, specificando, altresì, che : “che svolge attività di Persona_2
magazziniere talvolta si occupa della consegna del prodotto ossia del trasporto delle uova dai magazzini della società a quelli dei numerosi esercizi commerciali che le acquistano;
inoltre, in diverse occasioni il Sig. si reca presso i clienti della società”. Non senza rilevare, Per_2
l'insussistenza di un obbligo del datore di lavoro di produrre o conservare la documentazione che attesti l'effettivo ammontare dei costi sostenuti nell'ipotesi di corresponsione di indennità
“forfettarie”.
Infine, la società opponente, ferma l'assorbenza del predetto motivo di ricorso, ha ulteriormente dedotto che, nella denegata e non creduta ipotesi cui non dovesse ritenersi provata la sussistenza dei requisiti per l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 51, comma 5 del TUIR (sostanzialmente individuabile nella effettuazione delle trasferte) potrebbe applicarsi, in via subordinata, il comma 6 dell'art. 51 del TUIR relativo al regime del c.d. “trasfertismo”.
Tanto premesso, la difesa opponente ha concluso chiedendo di annullare o revocare l'avviso di addebito n. 325 2019 00003070 86 000 assolvendo la società opponente da ogni avversa pretesa, con vittoria di spese e onorari del giudizio.
CP_ Con memoria di costituzione 30 maggio 2019 si è costituito in giudizio l osservando, quanto alla dedotta illegittimità dell'avviso di addebito, che in data 24.4.2017, sono state contestate alla società le omissioni contributive relative al periodo 6/2016-1/2017 con Verbale Parte_1
Unico di accertamento e notificazione n.CA00000/2017-863-02, redatto dall'Ispettorato Territoriale CP_ del Lavoro di Cagliari-Oristano e in data 25.5.2018, con diffida dell' notificata a mezzo PEC, sono stati trasmessi all'azienda la quantificazione del suddetto verbale, nonché copia del prospetto
2 contenente il dettaglio dei periodi e dei dipendenti cui si riferivano le omissioni accertate. CP_ L' ha specificato che dal verbale si evincono i nominativi del personale per il quale non sono stati versati i contributi e i periodi di riferimento: , occupato nell'azienda in qualità Persona_2
di magazziniere, il periodo di omissione contributiva riguarda, oltre al mese di giugno 2016, le mensilità decorrenti da agosto 2016 a gennaio 2017, collaboratore socio-proprietario, Persona_1
il periodo di inadempienza contributiva si riferisce al periodo decorrente da giugno 2012 ad agosto
2012.
Da ciò deriva, secondo l'Istituto, che l'avviso di addebito oggetto del presente ricorso riporta la dicitura “Regolarizzazione d'Ufficio” e il periodo di omissione contributiva dal giugno 2016 al gennaio 2017 per cui è riferibile al solo;
tali elementi sono presenti anche nella Persona_2
diffida notificata all'azienda in data 25.5.2018.
Le omissioni riscontrate dagli Ispettori attengono all'erogazione degli importi nominati “Trasferte
Italia”, per i quali nessuna documentazione è stata esibita o fornita, anche successivamente, a supporto dell'effettiva esecuzione della prestazione.
L'Istituto alla luce di quanto dedotto ha, dunque, sostenuto la legittimità dell'avviso opposto.
CP_ Quanto al merito, l' ha rilevato come dagli accertamenti effettuati nella società Parte_1
e dalla verifica effettuata presso il Consulente del Lavoro, tra le scritturazioni eseguite nel Libro
[...]
Unico del Lavoro sono presenti somme riconosciute al Sig. sotto la voce Persona_2
“Trasferte Italia”. Tali somme, scritturate per il periodo decorrente dal giugno 2016 al gennaio 2017, risultano totalmente escluse dall'imposizione fiscale e contributiva per tutto il periodo dell'accertamento. Le erogazioni economiche in questione sono risultate prive di un titolo fondante.
Per le indennità percepite per le trasferte, disciplinate dall'art. 51 del D.P.R. 917/1986, vale il principio in base al quale l'onere della prova della agevolazione contributiva gravi sul soggetto che ne trae beneficio. CP_ Di converso, sull' grava solamente l'onere di provare “l'ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. lav., 10.2.2018 n. 18160).
Tuttavia, nonostante l'onere gravante sul datore di lavoro, tra i documenti forniti durante lo svolgimento dell'accertamento e, anche successivamente, non è stata esibita alcuna prova circa l'effettiva esecuzione delle trasferte in questione, nonché a supporto della tipologia di indennità con riferimento alle somme corrisposte.
Tanto premesso, l' ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato e, per CP_2
l'effetto, confermare l'avviso di addebito opposto;
in ogni caso, in via meramente subordinata, di CP_ condannare parte opponente al pagamento, in favore dell' delle somme che risulteranno di giustizia, oltre somme aggiuntive di legge al saldo, con vittoria di spese e competenze del giudizio. CP_ Con note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. datate 3 novembre 2022, l' ha rilevato che parte opponente ha provveduto al pagamento integrale della partita in causa mediante F35 in favore
3 del Concessionario ed ha pertanto, concluso, chiedendo, a parziale modifica delle conclusioni già formulate, che il Tribunale voglia dare atto del pagamento in corso di causa e dichiarare cessata tra le parti la materia del contendere, con il favore delle spese e competenze di lite.
Tuttavia, con note sostitutive d'udienza in data 14 novembre 2022, la società opponente ha allegato che il suddetto pagamento è stato effettuato in occasione del rimborso IVA relativo all'anno 2018, avvenuto a Luglio del 2019, in quanto, in sede di liquidazione, l'Agenzia delle Entrate esige il pagamento dei carichi pendenti, che vengono decurtati previa presentazione del documento di
“autorizzazione alla compensazione” da parte della società.
Nel caso di specie, la società in una prima occasione non ha autorizzato la compensazione (doc. n.
1 allegato alle note), tuttavia alla luce del diniego opposto dalla Agenzia per il rimborso, la società ha
“dovuto” autorizzare la compensazione, ma con la precisazione che l'avviso di addebito n. 325 2019
00003070 86 000 era stato impugnato e che il relativo giudizio era in attesa di definizione (doc. n. 2 allegato alle note).
Tanto premesso, la società opponente ha dedotto che non può ritenersi venuto meno l'interesse all'impugnazione (cfr. Cass. n. 14845 del 2000, a tenore della quale il pagamento della somma portata dall'ordinanza ingiunzione - tanto se intervenga prima che dopo la notifica di questa -, potendo ricollegarsi alla volontà dell'intimato di sottrarsi all'esecuzione forzata, di evitare la confisca del bene in sequestro o di ottenerne la restituzione, non comporta di per sé acquiescenza né incide sull'interesse a proporre opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981).
La causa è stata istruita con produzioni documentali e all'odierna udienza è stata tenuta a decisione sulle conclusioni delle parti di cui al verbale.
***
In via preliminare, con riferimento alla pretesa illegittimità dell'avviso di addebito, si osserva che l'avviso di addebito opposto presenta i requisiti che la legge (art. 30 comma 2 del d.l. 78/2010) prevede debba contenere a pena di nullità, nonché i requisiti integrativi indicati dalla circolare CP_2
168/2010 e determina presidenziale 72/2010, con la conseguenza che deve, pertanto, ritenersi legittimo.
Peraltro, si osserva che le pretese ivi indicate sono altresì evincibili sia dal verbale unico di accertamento e notificazione n.CA00000/2017-863-02, redatto dall'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Cagliari-Oristano, che dalla successiva diffida notificata a mezzo PEC alla società in data
25.5. 2018 (docc. 1 e 2 parte convenuta).
I documenti che precedono consentono di limitare l'oggetto del presente giudizio alla sola posizione del lavoratore in quanto il periodo di omissione contributiva dal 6.2016 Persona_2 all'1.2017 è riferibile soltanto a quest'ultimo.
Sempre in via preliminare deve, altresì, osservarsi che l'effetto di sospensione prodotto dal ricorso in sede amministrativa, invocato da parte opponente, deve essere circoscritto ai termini del silenzio
4 rigetto che corrispondono a novanta giorni, (Cassazione civile 5 giugno 2012 n. 9038), ampiamente decorso al momento della emissione dell'ava opposto, atteso che il ricorso amministrativo reca la data del 21 giugno 2017.
Nel merito, si osserva che ai sensi del primo comma dell'art.51 d.P.R. n.917/86, il reddito da lavoro dipendente, da prendere a base imponibile per l'obbligo contributivo, è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo, in relazione al rapporto di lavoro.
La norma detta la regola generale secondo cui, ai fini contributivi, qualsiasi compenso ricevuto in relazione al rapporto di lavoro costituisce base imponibile.
Rappresentano eccezioni a tale regola le ipotesi di voci retributive, espressamente e tassativamente previste dai successivi commi dell'art.51, compreso il comma 5 relativo alle somme erogate a titolo di trasferta, che vengono escluse dalla base imponibile.
CP_ L' nel momento in cui fa valere il proprio credito contributivo, non deve allegare né provare i presupposti di una delle ipotesi eccettuative e, quindi, non deve specificare quali siano i lavoratori cui si riferiscano le trasferte, né le ore prestate a titolo di trasferta, né l'importo che il lavoratore ha escluso dalla base imponibile imputandolo a trasferta, poiché il fatto costitutivo della pretesa dell'ente, in base al primo comma dell'art. 51 d.P.R. n.917/86, va individuato nella corresponsione di qualsiasi emolumento in relazione al rapporto di lavoro.
In questo senso, la giurisprudenza di legittimità, con riguardo al profilo dell'onere probatorio – e lo stesso deve dirsi riguardo all'onere di allegazione – ha da tempo affermato che l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui all'art.51, co.2 d.P.R. n.917/86 (Cass.461/11, Cass.23051/17).
In particolare, riguardo al comma 5, e alle somme imputate dal datore a titolo di trasferta, la
CP_ Suprema Corte ha ritenuto che l' debba dimostrare l'ammontare complessivo delle somme corrisposte ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro;
spetta, poi, al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte alla regola generale, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass.18160/18).
Infatti, a fronte di compensi derivanti da attività di lavoro, l'onere della prova ricade su colui che afferma di rientrare in ipotesi di esonero dalla contribuzione (Cass., n. 34076 del 2021), in quanto il principio generale è che le somme corrisposte in occasione di un rapporto di lavoro devono ritenersi retribuzione imponibile ai fini fiscali e previdenziali, salvo che ricorrano specifiche cause di esclusione (con riferimento specifico, ad esempio all'indennità di trasferta, v. Cass., n. 18160 del
2018: “laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata, ricadendo sul datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di
5 rimborso per spese di viaggio, l'onere di dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione” (cfr. altresì Cass., n. 22920 del 2024).
Il datore di lavoro deve provare sia che vi erano state trasferte e indennità connesse a trasferte sia il rispetto dei limiti di esenzione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5 (Cass. n. 16033 del 2018, cit.).
Nel caso di specie, la società opponente non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico;
infatti, la documentazione prodotta (docc.4,6,7,8,9) riguarda esclusivamente e CP_1 Per_1
, né la prova testimoniale dedotta (capi 8 e 9 pag. 21 ricorso introduttivo del giudizio) qualora
[...]
espletata avrebbe potuto consentire l'assolvimento di tale obbligo in quanto assolutamente generica e non circostanziata, specie alla luce delle affermazioni contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio nel quale si sostiene che “che svolge attività di magazziniere, … talvolta Persona_2
si occupa del trasporto delle uova dai magazzini delle società e in diverse occasioni si reca dai clienti delle società”.
L'espletamento della prova testimoniale non avrebbe, infatti, consentito di individuare e quantificare le giornate effettive di trasferta eventualmente effettuate dal lavoratore.
Né ad avviso di questo Giudice può ritenersi applicabile l'invocata disciplina del “trasfertismo”, i cui elementi identificativi consistono nella contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: a) mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) nello svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione retributiva in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove al stessa si è svolta (cfr. Corte di appello Venezia n. 184/22).
A questo punto è necessario delineare gli elementi caratterizzanti le due diverse fattispecie della trasferta e del trasfertismo.
La trasferta postula la predeterminazione di un luogo fisso per lo svolgimento dell'attività lavorativa e il mutamento del luogo di lavoro deve essere, pertanto, provvisorio e temporaneo mentre il trasfertismo ricorre in tutte le ipotesi in cui il lavoratore sia contrattualmente tenuto a rendere la propria prestazione in luoghi diversi sulla base dell'organizzazione imprenditoriale in cui è inserito.
Reputa il Giudice che le risultanze istruttorie non consentano di convalidare l'inquadramento di dipendente della società, addetto al magazzino, come trasfertista. Persona_2
Deve, infatti, sottolinearsi come parte opponente, nonostante fosse un onere probatorio a suo carico, non abbia fornito alcun contratto, lettera di assunzione o altra documentazione o richiesto l'ammissione di adeguata prova testimoniale dalla quale, eventualmente, inferire gli elementi costitutivi della fattispecie.
CP_ Pertanto, considerato che l' ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico atteso che la
6 giurisprudenza di legittimità riconosce che il verbale possiede una credibilità che può essere minata esclusivamente da una prova contraria (vedi in tal senso Cass. Civ., Sez. Lav. 14965/2012, secondo cui “…i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, …, sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto”), si ritiene, pertanto, di dover confermare la legittimità delle pretese contributive dell'Ente convenuto nell'ambito della Gestione aziende con lavoratori riferibili al dipendente per il Persona_2
periodo giugno 2016-gennaio 2017.
CP_ Tuttavia, preso atto che sussiste una discrepanza tra l'importo richiesto dall' con l'Ava opposto e già versato da parte opponente per le suindicate pretese contributive e i nuovi conteggi
CP_ depositati dall'Ente (vedi documenti allegati alle note in data 21 febbraio 2025 e 7 marzo 2025) annulla parzialmente l'avviso di addebito nella parte versata in eccedenza dall'opponente da calcolarsi in via amministrativa, confermandolo per il restante importo e, per l'effetto, dichiara dovuto CP_ all' il minore importo che sarà calcolato, oltre sanzioni ed interessi come per legge.
In ragione dell'esito del giudizio, le spese sono compensate nella misura di un terzo, mentre per i restanti due terzi seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte opponente ed in favore della parte opposta, così come liquidate in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificati dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, tenendo conto dei valori minimi della tabella di riferimento per la materia previdenziale, esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- annulla parzialmente l'avviso di addebito n. 325 2019 00003070 86 000 nella parte versata in eccedenza dall'opponente da calcolarsi in via amministrativa, confermandolo per il restante importo CP_ e, per l'effetto, dichiara dovuto all il minore importo che sarà calcolato, oltre sanzioni ed interessi come per legge
- compensa le spese legali tra le parti nella misura di un terzo;
- condanna parte opponente alla rifusione dei restanti due terzi delle spese di lite liquidando l'importo in euro 591,00, oltre spese generali al 15%, contributo unificato se dovuto, e accessori di legge.
Cagliari 16 aprile 2025
Il Giudice dott. Silvia Sotgia
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