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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/11/2025, n. 2988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2988 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1651/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1651/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERNARDINI BEATRICE e dell'avv. Pt_1 P.IVA_1
ST TE, elettivamente domiciliata in VIA MILAZZO, 28 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. BERNARDINI BEATRICE
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
NC RT e dell'avv. NC ALICE, elettivamente domiciliata in VIA PALMIERI 23
TORINO presso il difensore avv. NC RT
OPPOSTA
Oggetto: Cessione crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
• Revocare il decreto ingiuntivo n. 10/2022, poiché infondato in fatto ed in diritto;
nonché
• Respingere la domanda subordinata dell'opposta di condannare l'opponente a corrispondere a la somma di € 71.319,53, oltre interessi moratori. Con vittoria di Controparte_1 spese di giudizio”.
L'opposta così conclude: pagina 1 di 9 “Contrariis reiectis, voglia l'illustre Tribunale:
In via pregiudiziale di rito
Dichiarare inammissibile qualsiasi domanda, eccezione, allegazione, istanza o produzione – e qualsiasi modifica di domanda o di eccezione – che sia stata formulata o compiuta dall'attrice in opposizione oltre i termini di decadenza previsti per la trattazione della causa;
In via istruttoria
Nella non creduta ipotesi in cui vengano ammessi ulteriori capitoli di prova per testimoni dedotti dall'attrice opponente, ammettere ed assumere, in materia contraria, la prova per testimoni (già dedotta nella memoria del 31 ottobre 2022, redatta dalla convenuta ex art. 183, sesto comma, n° 3]
c.p.c.), indicandosi quale persona da escutere la rag. domiciliata presso la filiale della Parte_2 ubicata in Sant'Albano Stura, al n° 12/B della via Perotti;
Controparte_1
Nel merito
In via principale
Respingere l'opposizione proposta dalla confermando integralmente il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto;
In via subordinata
Dichiarare tenuta e condannare la a corrispondere alla Parte_1 Controparte_1 la somma capitale di € 71.319,53 (o quell'altra, minore o maggiore, che sarà ritenuta di
[...] giustizia), oltre agli interessi quantificati nella misura prevista dagli artt. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2022 n° 231 (ovvero in quella che apparirà di giustizia) e decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna delle fatture indicate, nonché a rifondere alla convenuta le spese inerenti alla fase inaudita altera parte del procedimento monitorio;
In ogni caso
Dichiarare tenuta e condannare la a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1 le spese del presente giudizio di opposizione
Con sentenza esecutiva”.
FATTO E DIRITTO
1.
(d'ora in avanti anche solo ) Controparte_1 Controparte_1 conseguiva dal Tribunale di Bologna decreto ingiuntivo n. 10/22, emesso in data 3 gennaio 2022, nei confronti di per l'importo di complessivi € 71.319,53 oltre interessi e spese, a titolo di Parte_1 corrispettivo dovutole, quale cessionaria, in relazione ai crediti portati dalle fatture specificamente pagina 2 di 9 indicate, oggetto di cessione da parte del creditore cedente non corrisposto dall'ingiunta Parte_3 nonostante la rituale comunicazione delle cessioni e delle copie delle fatture cui tali cessioni si riferivano.
2.
Avverso tale decreto proponeva opposizione (d'ora in avanti anche solo ), Parte_1 Pt_1 esponendo:
- che essa opponente, operante nel settore delle telecomunicazioni svolgendo attività di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture, sia in proprio quale appaltatrice per i principali operatori e gestori del servizio di telefonia, che avvalendosi di subappaltatori, in data 26 maggio 2016 aveva concluso con la società un Accordo Quadro contenente tutte le condizioni negoziali disciplinanti i singoli Pt_3 accordi di subappalto che le parti avrebbero successivamente stipulato e che avrebbero visto la società quale subappaltatore dei lavori di realizzazione di infrastrutture di telefonia, di riparazione dei Pt_3 guasti agli impianti, di allacciamento delle utenze e altro;
- che la società si era, in particolare, obbligata ad acquistare esclusivamente da essa Pt_3 opponente tutti i materiali necessari per l'esecuzione delle opere, al fine di rendere omogenee le lavorazioni eseguite dai vari subappaltatori, con facoltà, per essa opponente, di compensare i propri crediti, derivanti dalla vendita dei materiali, con i corrispettivi dovuti per le opere eseguite;
- che, inoltre, il subappaltatore si era obbligato ad emettere fattura solo a seguito dell'autorizzazione di essa opponente, con facoltà, sempre da parte di essa opponente, di sospendere i pagamenti in caso di contestazioni in merito ai lavori ad opera dei committenti e altresì di comminare penali per l'ipotesi di incompletezza delle opere, tardiva esecuzione delle opere stesse o loro realizzazione non a regola d'arte;
- che., infine, l'Accordo Quadro contemplava il divieto di cessione dei crediti del subappaltatore a terzi, salva autorizzazione in forma scritta di essa opponente;
- che tale Accordo Quadro era stato nel tempo integrato e prorogato, con ultima variazione sottoscritta il 2 gennaio 2019, con validità fino al 31 dicembre 2021;
- che la , con raccomandata del 18 gennaio 2018, aveva Controparte_1 notificato per la prima volta ad essa opponente l'intervenuta cessione di credito derivante da diverse fatture emesse dalla società nel dicembre 2017 nei confronti di essa opponente (fatture Pt_3 antecedenti ed estranee a quelle oggetto del decreto ingiuntivo);
pagina 3 di 9 - che a tale comunicazione essa opponente aveva prontamente risposto con lettera del 7 febbraio 2018, prendendo atto della cessione ma precisando che essa opponente non avrebbe potuto assumere alcun impegno nei confronti dell'istituto di credito né per la cessione comunicata né per eventuali cessioni future;
- che, a distanza di oltre due anni, e segnatamente il 30 aprile 2020, la aveva Controparte_1 notificato la cessione di un nuovo credito della società derivante dalle fatture n. 194/2020 Pt_3
(per l'importo di € 71.682,45) e n. 196/2020 (per l'importo di € 21.311,48);
- che essa opponente aveva ribadito, con pec del 4 maggio 2020, l'impossibilità di assumere alcun impegno di pagamento nei confronti del cessionario, sia per le cessioni passate che per le eventuali future cessioni;
- che, verificata la regolarità di una parte delle lavorazioni eseguite dalla società essa Pt_3 opponente, con bonifico del 14 maggio 2020, aveva effettuato il pagamento parziale dei corrispettivi per complessivi € 58.198,00, diversamente imputati alle predette fatture;
- che pochi giorni più tardi (e segnatamente il 19 maggio 2020) la le aveva Controparte_1 notificato la cessione di un ulteriore credito derivante dalle fatture n. 246/2020 (per l'importo di €
14.732,85) e n. 247/2020 (per l'importo di € 21.799,75);
- che nel mese di giugno 2020 essa opponente, espletate le verifiche sulle opere, aveva provveduto a pagare integralmente alla società le fatture n. 194/2020 e 196/2020 (anche con parziale Pt_3 compensazione di controcredito vantato nei confronti della predetta società);
- che la , con pec del 18 settembre 2020, aveva sollecitato il pagamento del Controparte_1 proprio asserito credito residuo: sollecitazione alla quale essa opponente aveva replicato rappresentando nuovamente l'impossibilità di assumere impegni relativi a passati e futuri pagamenti;
- che con le successive comunicazioni del 18 ottobre 2020 e del 14 aprile 2021 erano state illustrate in dettaglio le ragioni per le quali essa opponente e la società avevano previsto, in sede di Pt_3 conclusione dell'Accordo Quadro, l'esclusione della cessione dei crediti maturati dal subappaltatore;
- che nelle more la società con sentenza del 19 marzo 2021, era stata dichiarata fallita dal Pt_3
Tribunale di Cuneo, ed in seguito il curatore fallimentare aveva preso contatti con essa opponente per la definizione della situazione contabile, ad esito della quale essa opponente, in data 28 luglio 2021, aveva effettuato bonifico per complessivi € 71.526,36, a saldo integrale di sette fatture, fra le quali la n.
246/2020 e la n. 247/2020;
pagina 4 di 9 - che essa opponente, a seguito di tale pagamento, non aveva più alcun credito o debito nei confronti della subappaltatrice;
- che, nonostante ciò e dopo vari mesi, era stato notificato dalla il decreto Controparte_1 ingiuntivo oggetto di opposizione.
Sulla base di tali premesse l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendo l'insussistenza dei presupposti per la sua emissione.
In particolare, l'opponente rilevava preliminarmente che le sole fatture prodotte in sede monitoria non erano idonee a fondare il credito vantato, in difetto di produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili;
evidenziava, in ogni caso, l'insussistenza e l'inesigibilità del credito vantato dalla CP_1
, in quanto già interamente saldato;
ribadiva la non cedibilità del credito, evidenziando
[...] come l'istituto creditore fosse pienamente a conoscenza del divieto di cessione del credito, più volte ribadita da essa opponente all'istituto di credito.
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1
deducendo l'infondatezza dell'opposizione della quale chiedeva il rigetto.
[...]
In particolare, deduceva che, con scrittura privata del 3 maggio 2018, aveva concluso con la società contratto di apertura di linea di credito per il complessivo importo di € 520.000,00, Pt_3 utilizzabile per € 310.000,00 mediante l'anticipazione di somme derivanti da fatture commerciali;
che il 7 febbraio 2018 la società aveva comunicato di non potersi impegnare nei suoi confronti, senza Pt_1 alcun riferimento all'accordo volto ad escludere la cedibilità dei crediti;
che con scrittura del 30 aprile
2020 la società aveva chiesto la concessione di finanziamento garantito dalla cessione dei Pt_3 crediti vantati nei confronti della società di cui alle fatture n. 194/2020, di importo pari ad € Pt_1
71.682,45, e n. 196/2020, di importo pari ad € 21.311,48; che la cessione era stata notificata alla debitrice ceduta tramite in data 30 aprile 2020; che in data 14 maggio 2020 l'opponente aveva provveduto al saldo di alcune delle fatture oggetto della cessione, disponendo il bonifico della somma di € 58.198,00 sul conto corrente riportato sulle fatture cedute;
che con scrittura privata del 19 maggio
2020 la società aveva chiesto un ulteriore finanziamento garantito dalla cessione dei crediti di Pt_3 cui alle fatture n. 246/2020, di importo pari ad € 14.723,85, e n. 247/2020, di importo pari ad
€21.799,75; che la cessione era stata notificata alla debitrice ceduta tramite pec in data 19 maggio
2020; che l'emissione di tutte le fatture relative ai crediti ceduti era stata autorizzata dall'opponente, la quale, nello scambio di corrispondenza, non aveva mai reso esplicito il divieto di cessione dei crediti ad pagina 5 di 9 essa opposta, rimasta dunque ignara della natura non cedibile dei crediti stessi;
che, infine, l'opponente, nonostante i solleciti (relativi al pagamento degli importi dovuti, con detrazione della somma già corrisposta), non aveva provveduto al saldo.
L'opposta chiedeva, quindi, in via principale, la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento, in suo favore, della somma di €
71.319,53, o della somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, con gli interessi ex agli artt. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dalla data di scadenza di ciascuna delle fatture indicate.
4.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., venivano ammesse ed espletate le prove orali richieste, nei limiti di cui all'ordinanza ammissiva.
Dopo vari rinvii, trattenuta la causa in decisione e rimessa sul ruolo per il tentativo di conciliazione, all'udienza del 16 ottobre 2025, mutato nuovamente il giudice, veniva esperito, senza esito, il tentativo di conciliazione, ad esito del quale le parti precisavano nuovamente le conclusioni e procedevano alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; la causa veniva quindi trattenuta in decisione ai sensi del comma 3 della citata disposizione.
* * *
5.
Occorre, in fatto, premettere che è pacifico – perché risultante dalla documentazione prodotta in giudizio e, comunque, non contestato – che la società aveva ceduto all'odierna opposta i Pt_3 crediti di cui alle fatture n. 194/2020 del 31 marzo 2020, n. 196 del 31 marzo 2020, n. 246 del 30 aprile
2020 e n. 247 del 30 aprile 2020.
Deve poi ritenersi pacificamente accertata la sussistenza ed effettività di tali crediti, ove si consideri che la stessa opponente, lungi dal contestarne specificamente la sussistenza, ha provveduto al pagamento integrale (operando in parte la compensazione) delle fatture stesse.
6.
Tema della controversia è, dunque, unicamente la debenza o meno del residuo credito portato da tali fatture, oggetto di pacifica cessione all'opposta, a fronte della previsione, nell'Accordo Quadro concluso tra l'opponente (debitore ceduto) e la società (cedente), di espresso divieto di Pt_3 cessione dei crediti, e quindi l'opponibilità o meno all'opposta (cessionaria) di tale divieto di cessione.
pagina 6 di 9 6.1
In diritto occorre premettere che, ai sensi dell'art. 1260 c.c., il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge (comma 1), e che le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
Del resto, la Suprema Corte ha più volte ribadito che il “patto che esclude la cedibilità del credito può essere opposto al cessionario dal debitore ceduto, in base ai principi dell'affidamento nella normale cedibilità dei crediti, ex art. 1260, primo comma, cod. civ. e dell'inefficacia del contratto nei confronti dei terzi, ex art. 1372 cod. civ., soltanto in quanto, ai sensi dell'art. 1260, secondo comma, cod. civ., sia dimostrato che il cessionario abbia avuto conoscenza effettiva di detto patto al tempo della cessione”
(cfr. Cass. n. 4543/2024; n. 825/2015; conforme a Cass. n. 5129/2020).
6.2
Orbene, l'opponente non ha dimostrato – come era suo onere – che l'opposta fosse effettivamente a conoscenza, al momento della cessione, dell'esistenza di tale divieto di cessione.
Non sono, infatti, idonee a tal fine le comunicazioni di risposta – alle notifiche dell'avvenuta cessione dei crediti – dell'opponente di cui ai doc.ti 3 e ss. prodotti dall'opponente e di cui ai documenti prodotti dall'opposta.
Il doc. 3 (comunicazione del 7 febbraio 2018 di risposta alla notifica di pregressa cessione dei crediti, in relazione alla quale la società aveva peraltro dato atto che non vi erano divieti di cessione: Pt_3 cfr. doc. 2 della stessa opponente) non contiene, infatti, alcun riferimento specifico al divieto di cessione, laddove in essa si legge: “La presente per informarvi che abbiamo preso nota di quanto comunicatoVi dalla società in relazione alla notifica in oggetto ma, nel contempo, Vi Parte_3 dichiariamo di non poterci impegnare, anche per eventuali prossime cessioni, in alcun modo verso il
Vostro Istituto (…)”.
Ed è evidente che nella citata comunicazione non vi è alcun riferimento (né implicito né espresso) all'esistenza di un concordato (tra cedente e ceduto) divieto di cessione: e tale espressa indicazione sarebbe stata tanto più necessaria proprio in ragione della previsione, nella comunicazione di cessione del cedente, del fatto che si trattava di crediti “cedibili a tutti gli effetti” (cfr. già citato doc. 2).
Identico contenuto hanno le comunicazioni successive nell'anno 2020 in relazione alle notifiche di cessione dei crediti oggetto del presente giudizio (cfr. doc. 4 di parte opponente e documentazione di pagina 7 di 9 parte opposta).
Solo con comunicazione in data 16 ottobre 2020 – ma a cessioni già da tempo avvenute e quando le notifiche delle cessioni erano già state da tempo effettuate – l'opponente aveva rappresentato specificamente all'istituto di credito – in risposta ai solleciti di pagamento – l'esistenza del divieto di cessione previsto al punto 11.7 dell'Accordo Quadro: tale comunicazione è, tuttavia, tardiva, posto che, come appena detto, si colloca in epoca successiva alla notifica delle cessioni.
Ne consegue che, in mancanza di prova della effettiva conoscenza da parte dell'istituto di credito del divieto di cessione (all'atto della cessione dei crediti), nella specie difetta il presupposto per l'applicabilità dell'art. 1260, comma 2, c.c., con la conseguente inopponibilità alla cessionaria del patto che escludeva la cessione;
sicché, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, non può ritenersi che i “pagamenti (siano) stati eseguiti in favore degli unici soggetti legittimati a riceverli, ai sensi dell'art. 11.7 dell'Accordo Quadro”, ossia alla fino a che essa era rimasta in bonis, e, in Parte_3 seguito, al e l'opposizione proposta deve ritenersi infondata. Con la Parte_4 precisazione che ben potrà l'opponente, sussistendo i relativi presupposti, eventualmente agire in ripetizione in relazione al pagamento di tali somme.
6.3
Né rileva, in contrario, che l'opposta (cessionaria del credito) non abbia “svolto le proprie istanze contro il cedente”, posto che legittimamente il cessionario agisce nei confronti del debitore ceduto, in forza della cessione, senza che rilevi la circostanza che, nell'ipotesi di cessione pro solvendo, non si sia rivolto al cedente: circostanza che non integra una condotta negligente (“negligenza del cessionario”), come sostenuto dall'opponente.
6.4
Con l'effetto che l'opposizione proposta va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., va dichiarato esecutivo.
7.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo ai parametri medi per le cause rientranti nello scaglione da € 52.001 ad € 260.000, in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come e se dovute per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione pagina 8 di 9 disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 10/2022, emesso in data 3 gennaio 2022, che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese processuali che liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come e se dovute per legge.
Bologna, così deciso il 15 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1651/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERNARDINI BEATRICE e dell'avv. Pt_1 P.IVA_1
ST TE, elettivamente domiciliata in VIA MILAZZO, 28 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. BERNARDINI BEATRICE
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
NC RT e dell'avv. NC ALICE, elettivamente domiciliata in VIA PALMIERI 23
TORINO presso il difensore avv. NC RT
OPPOSTA
Oggetto: Cessione crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
• Revocare il decreto ingiuntivo n. 10/2022, poiché infondato in fatto ed in diritto;
nonché
• Respingere la domanda subordinata dell'opposta di condannare l'opponente a corrispondere a la somma di € 71.319,53, oltre interessi moratori. Con vittoria di Controparte_1 spese di giudizio”.
L'opposta così conclude: pagina 1 di 9 “Contrariis reiectis, voglia l'illustre Tribunale:
In via pregiudiziale di rito
Dichiarare inammissibile qualsiasi domanda, eccezione, allegazione, istanza o produzione – e qualsiasi modifica di domanda o di eccezione – che sia stata formulata o compiuta dall'attrice in opposizione oltre i termini di decadenza previsti per la trattazione della causa;
In via istruttoria
Nella non creduta ipotesi in cui vengano ammessi ulteriori capitoli di prova per testimoni dedotti dall'attrice opponente, ammettere ed assumere, in materia contraria, la prova per testimoni (già dedotta nella memoria del 31 ottobre 2022, redatta dalla convenuta ex art. 183, sesto comma, n° 3]
c.p.c.), indicandosi quale persona da escutere la rag. domiciliata presso la filiale della Parte_2 ubicata in Sant'Albano Stura, al n° 12/B della via Perotti;
Controparte_1
Nel merito
In via principale
Respingere l'opposizione proposta dalla confermando integralmente il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto;
In via subordinata
Dichiarare tenuta e condannare la a corrispondere alla Parte_1 Controparte_1 la somma capitale di € 71.319,53 (o quell'altra, minore o maggiore, che sarà ritenuta di
[...] giustizia), oltre agli interessi quantificati nella misura prevista dagli artt. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2022 n° 231 (ovvero in quella che apparirà di giustizia) e decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna delle fatture indicate, nonché a rifondere alla convenuta le spese inerenti alla fase inaudita altera parte del procedimento monitorio;
In ogni caso
Dichiarare tenuta e condannare la a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1 le spese del presente giudizio di opposizione
Con sentenza esecutiva”.
FATTO E DIRITTO
1.
(d'ora in avanti anche solo ) Controparte_1 Controparte_1 conseguiva dal Tribunale di Bologna decreto ingiuntivo n. 10/22, emesso in data 3 gennaio 2022, nei confronti di per l'importo di complessivi € 71.319,53 oltre interessi e spese, a titolo di Parte_1 corrispettivo dovutole, quale cessionaria, in relazione ai crediti portati dalle fatture specificamente pagina 2 di 9 indicate, oggetto di cessione da parte del creditore cedente non corrisposto dall'ingiunta Parte_3 nonostante la rituale comunicazione delle cessioni e delle copie delle fatture cui tali cessioni si riferivano.
2.
Avverso tale decreto proponeva opposizione (d'ora in avanti anche solo ), Parte_1 Pt_1 esponendo:
- che essa opponente, operante nel settore delle telecomunicazioni svolgendo attività di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture, sia in proprio quale appaltatrice per i principali operatori e gestori del servizio di telefonia, che avvalendosi di subappaltatori, in data 26 maggio 2016 aveva concluso con la società un Accordo Quadro contenente tutte le condizioni negoziali disciplinanti i singoli Pt_3 accordi di subappalto che le parti avrebbero successivamente stipulato e che avrebbero visto la società quale subappaltatore dei lavori di realizzazione di infrastrutture di telefonia, di riparazione dei Pt_3 guasti agli impianti, di allacciamento delle utenze e altro;
- che la società si era, in particolare, obbligata ad acquistare esclusivamente da essa Pt_3 opponente tutti i materiali necessari per l'esecuzione delle opere, al fine di rendere omogenee le lavorazioni eseguite dai vari subappaltatori, con facoltà, per essa opponente, di compensare i propri crediti, derivanti dalla vendita dei materiali, con i corrispettivi dovuti per le opere eseguite;
- che, inoltre, il subappaltatore si era obbligato ad emettere fattura solo a seguito dell'autorizzazione di essa opponente, con facoltà, sempre da parte di essa opponente, di sospendere i pagamenti in caso di contestazioni in merito ai lavori ad opera dei committenti e altresì di comminare penali per l'ipotesi di incompletezza delle opere, tardiva esecuzione delle opere stesse o loro realizzazione non a regola d'arte;
- che., infine, l'Accordo Quadro contemplava il divieto di cessione dei crediti del subappaltatore a terzi, salva autorizzazione in forma scritta di essa opponente;
- che tale Accordo Quadro era stato nel tempo integrato e prorogato, con ultima variazione sottoscritta il 2 gennaio 2019, con validità fino al 31 dicembre 2021;
- che la , con raccomandata del 18 gennaio 2018, aveva Controparte_1 notificato per la prima volta ad essa opponente l'intervenuta cessione di credito derivante da diverse fatture emesse dalla società nel dicembre 2017 nei confronti di essa opponente (fatture Pt_3 antecedenti ed estranee a quelle oggetto del decreto ingiuntivo);
pagina 3 di 9 - che a tale comunicazione essa opponente aveva prontamente risposto con lettera del 7 febbraio 2018, prendendo atto della cessione ma precisando che essa opponente non avrebbe potuto assumere alcun impegno nei confronti dell'istituto di credito né per la cessione comunicata né per eventuali cessioni future;
- che, a distanza di oltre due anni, e segnatamente il 30 aprile 2020, la aveva Controparte_1 notificato la cessione di un nuovo credito della società derivante dalle fatture n. 194/2020 Pt_3
(per l'importo di € 71.682,45) e n. 196/2020 (per l'importo di € 21.311,48);
- che essa opponente aveva ribadito, con pec del 4 maggio 2020, l'impossibilità di assumere alcun impegno di pagamento nei confronti del cessionario, sia per le cessioni passate che per le eventuali future cessioni;
- che, verificata la regolarità di una parte delle lavorazioni eseguite dalla società essa Pt_3 opponente, con bonifico del 14 maggio 2020, aveva effettuato il pagamento parziale dei corrispettivi per complessivi € 58.198,00, diversamente imputati alle predette fatture;
- che pochi giorni più tardi (e segnatamente il 19 maggio 2020) la le aveva Controparte_1 notificato la cessione di un ulteriore credito derivante dalle fatture n. 246/2020 (per l'importo di €
14.732,85) e n. 247/2020 (per l'importo di € 21.799,75);
- che nel mese di giugno 2020 essa opponente, espletate le verifiche sulle opere, aveva provveduto a pagare integralmente alla società le fatture n. 194/2020 e 196/2020 (anche con parziale Pt_3 compensazione di controcredito vantato nei confronti della predetta società);
- che la , con pec del 18 settembre 2020, aveva sollecitato il pagamento del Controparte_1 proprio asserito credito residuo: sollecitazione alla quale essa opponente aveva replicato rappresentando nuovamente l'impossibilità di assumere impegni relativi a passati e futuri pagamenti;
- che con le successive comunicazioni del 18 ottobre 2020 e del 14 aprile 2021 erano state illustrate in dettaglio le ragioni per le quali essa opponente e la società avevano previsto, in sede di Pt_3 conclusione dell'Accordo Quadro, l'esclusione della cessione dei crediti maturati dal subappaltatore;
- che nelle more la società con sentenza del 19 marzo 2021, era stata dichiarata fallita dal Pt_3
Tribunale di Cuneo, ed in seguito il curatore fallimentare aveva preso contatti con essa opponente per la definizione della situazione contabile, ad esito della quale essa opponente, in data 28 luglio 2021, aveva effettuato bonifico per complessivi € 71.526,36, a saldo integrale di sette fatture, fra le quali la n.
246/2020 e la n. 247/2020;
pagina 4 di 9 - che essa opponente, a seguito di tale pagamento, non aveva più alcun credito o debito nei confronti della subappaltatrice;
- che, nonostante ciò e dopo vari mesi, era stato notificato dalla il decreto Controparte_1 ingiuntivo oggetto di opposizione.
Sulla base di tali premesse l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendo l'insussistenza dei presupposti per la sua emissione.
In particolare, l'opponente rilevava preliminarmente che le sole fatture prodotte in sede monitoria non erano idonee a fondare il credito vantato, in difetto di produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili;
evidenziava, in ogni caso, l'insussistenza e l'inesigibilità del credito vantato dalla CP_1
, in quanto già interamente saldato;
ribadiva la non cedibilità del credito, evidenziando
[...] come l'istituto creditore fosse pienamente a conoscenza del divieto di cessione del credito, più volte ribadita da essa opponente all'istituto di credito.
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1
deducendo l'infondatezza dell'opposizione della quale chiedeva il rigetto.
[...]
In particolare, deduceva che, con scrittura privata del 3 maggio 2018, aveva concluso con la società contratto di apertura di linea di credito per il complessivo importo di € 520.000,00, Pt_3 utilizzabile per € 310.000,00 mediante l'anticipazione di somme derivanti da fatture commerciali;
che il 7 febbraio 2018 la società aveva comunicato di non potersi impegnare nei suoi confronti, senza Pt_1 alcun riferimento all'accordo volto ad escludere la cedibilità dei crediti;
che con scrittura del 30 aprile
2020 la società aveva chiesto la concessione di finanziamento garantito dalla cessione dei Pt_3 crediti vantati nei confronti della società di cui alle fatture n. 194/2020, di importo pari ad € Pt_1
71.682,45, e n. 196/2020, di importo pari ad € 21.311,48; che la cessione era stata notificata alla debitrice ceduta tramite in data 30 aprile 2020; che in data 14 maggio 2020 l'opponente aveva provveduto al saldo di alcune delle fatture oggetto della cessione, disponendo il bonifico della somma di € 58.198,00 sul conto corrente riportato sulle fatture cedute;
che con scrittura privata del 19 maggio
2020 la società aveva chiesto un ulteriore finanziamento garantito dalla cessione dei crediti di Pt_3 cui alle fatture n. 246/2020, di importo pari ad € 14.723,85, e n. 247/2020, di importo pari ad
€21.799,75; che la cessione era stata notificata alla debitrice ceduta tramite pec in data 19 maggio
2020; che l'emissione di tutte le fatture relative ai crediti ceduti era stata autorizzata dall'opponente, la quale, nello scambio di corrispondenza, non aveva mai reso esplicito il divieto di cessione dei crediti ad pagina 5 di 9 essa opposta, rimasta dunque ignara della natura non cedibile dei crediti stessi;
che, infine, l'opponente, nonostante i solleciti (relativi al pagamento degli importi dovuti, con detrazione della somma già corrisposta), non aveva provveduto al saldo.
L'opposta chiedeva, quindi, in via principale, la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento, in suo favore, della somma di €
71.319,53, o della somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, con gli interessi ex agli artt. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dalla data di scadenza di ciascuna delle fatture indicate.
4.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., venivano ammesse ed espletate le prove orali richieste, nei limiti di cui all'ordinanza ammissiva.
Dopo vari rinvii, trattenuta la causa in decisione e rimessa sul ruolo per il tentativo di conciliazione, all'udienza del 16 ottobre 2025, mutato nuovamente il giudice, veniva esperito, senza esito, il tentativo di conciliazione, ad esito del quale le parti precisavano nuovamente le conclusioni e procedevano alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; la causa veniva quindi trattenuta in decisione ai sensi del comma 3 della citata disposizione.
* * *
5.
Occorre, in fatto, premettere che è pacifico – perché risultante dalla documentazione prodotta in giudizio e, comunque, non contestato – che la società aveva ceduto all'odierna opposta i Pt_3 crediti di cui alle fatture n. 194/2020 del 31 marzo 2020, n. 196 del 31 marzo 2020, n. 246 del 30 aprile
2020 e n. 247 del 30 aprile 2020.
Deve poi ritenersi pacificamente accertata la sussistenza ed effettività di tali crediti, ove si consideri che la stessa opponente, lungi dal contestarne specificamente la sussistenza, ha provveduto al pagamento integrale (operando in parte la compensazione) delle fatture stesse.
6.
Tema della controversia è, dunque, unicamente la debenza o meno del residuo credito portato da tali fatture, oggetto di pacifica cessione all'opposta, a fronte della previsione, nell'Accordo Quadro concluso tra l'opponente (debitore ceduto) e la società (cedente), di espresso divieto di Pt_3 cessione dei crediti, e quindi l'opponibilità o meno all'opposta (cessionaria) di tale divieto di cessione.
pagina 6 di 9 6.1
In diritto occorre premettere che, ai sensi dell'art. 1260 c.c., il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge (comma 1), e che le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
Del resto, la Suprema Corte ha più volte ribadito che il “patto che esclude la cedibilità del credito può essere opposto al cessionario dal debitore ceduto, in base ai principi dell'affidamento nella normale cedibilità dei crediti, ex art. 1260, primo comma, cod. civ. e dell'inefficacia del contratto nei confronti dei terzi, ex art. 1372 cod. civ., soltanto in quanto, ai sensi dell'art. 1260, secondo comma, cod. civ., sia dimostrato che il cessionario abbia avuto conoscenza effettiva di detto patto al tempo della cessione”
(cfr. Cass. n. 4543/2024; n. 825/2015; conforme a Cass. n. 5129/2020).
6.2
Orbene, l'opponente non ha dimostrato – come era suo onere – che l'opposta fosse effettivamente a conoscenza, al momento della cessione, dell'esistenza di tale divieto di cessione.
Non sono, infatti, idonee a tal fine le comunicazioni di risposta – alle notifiche dell'avvenuta cessione dei crediti – dell'opponente di cui ai doc.ti 3 e ss. prodotti dall'opponente e di cui ai documenti prodotti dall'opposta.
Il doc. 3 (comunicazione del 7 febbraio 2018 di risposta alla notifica di pregressa cessione dei crediti, in relazione alla quale la società aveva peraltro dato atto che non vi erano divieti di cessione: Pt_3 cfr. doc. 2 della stessa opponente) non contiene, infatti, alcun riferimento specifico al divieto di cessione, laddove in essa si legge: “La presente per informarvi che abbiamo preso nota di quanto comunicatoVi dalla società in relazione alla notifica in oggetto ma, nel contempo, Vi Parte_3 dichiariamo di non poterci impegnare, anche per eventuali prossime cessioni, in alcun modo verso il
Vostro Istituto (…)”.
Ed è evidente che nella citata comunicazione non vi è alcun riferimento (né implicito né espresso) all'esistenza di un concordato (tra cedente e ceduto) divieto di cessione: e tale espressa indicazione sarebbe stata tanto più necessaria proprio in ragione della previsione, nella comunicazione di cessione del cedente, del fatto che si trattava di crediti “cedibili a tutti gli effetti” (cfr. già citato doc. 2).
Identico contenuto hanno le comunicazioni successive nell'anno 2020 in relazione alle notifiche di cessione dei crediti oggetto del presente giudizio (cfr. doc. 4 di parte opponente e documentazione di pagina 7 di 9 parte opposta).
Solo con comunicazione in data 16 ottobre 2020 – ma a cessioni già da tempo avvenute e quando le notifiche delle cessioni erano già state da tempo effettuate – l'opponente aveva rappresentato specificamente all'istituto di credito – in risposta ai solleciti di pagamento – l'esistenza del divieto di cessione previsto al punto 11.7 dell'Accordo Quadro: tale comunicazione è, tuttavia, tardiva, posto che, come appena detto, si colloca in epoca successiva alla notifica delle cessioni.
Ne consegue che, in mancanza di prova della effettiva conoscenza da parte dell'istituto di credito del divieto di cessione (all'atto della cessione dei crediti), nella specie difetta il presupposto per l'applicabilità dell'art. 1260, comma 2, c.c., con la conseguente inopponibilità alla cessionaria del patto che escludeva la cessione;
sicché, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, non può ritenersi che i “pagamenti (siano) stati eseguiti in favore degli unici soggetti legittimati a riceverli, ai sensi dell'art. 11.7 dell'Accordo Quadro”, ossia alla fino a che essa era rimasta in bonis, e, in Parte_3 seguito, al e l'opposizione proposta deve ritenersi infondata. Con la Parte_4 precisazione che ben potrà l'opponente, sussistendo i relativi presupposti, eventualmente agire in ripetizione in relazione al pagamento di tali somme.
6.3
Né rileva, in contrario, che l'opposta (cessionaria del credito) non abbia “svolto le proprie istanze contro il cedente”, posto che legittimamente il cessionario agisce nei confronti del debitore ceduto, in forza della cessione, senza che rilevi la circostanza che, nell'ipotesi di cessione pro solvendo, non si sia rivolto al cedente: circostanza che non integra una condotta negligente (“negligenza del cessionario”), come sostenuto dall'opponente.
6.4
Con l'effetto che l'opposizione proposta va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., va dichiarato esecutivo.
7.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo ai parametri medi per le cause rientranti nello scaglione da € 52.001 ad € 260.000, in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come e se dovute per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione pagina 8 di 9 disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 10/2022, emesso in data 3 gennaio 2022, che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese processuali che liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come e se dovute per legge.
Bologna, così deciso il 15 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli
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