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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/09/2025, n. 2575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2575 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N.208/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Anna Mantovani - Presidente rel
Dott. Roberta Nunnari - Consigliera
Dott. Cristina Giannelli - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 208/2025
TRA
C.F./P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante dr. (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Zaccone (C.F. ) del Foro di Pavia ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vigevano, via Merula n. 26;
- APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.IVA , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 curatore e legale rappresentante p.t. dott.ssa (C.F. ), Parte_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Pietro Capra (C.F. e dall'avv. C.F._4
Andrea Romano Franchini (C.F. ) del Foro di Pavia, ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso il loro studio in Vigevano, via XXVI aprile n. 2.
1 R.G. N.208/2025
-APPELLATA
Oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex art 1669cc)
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice, contraris reiectis e nulla ammesso di favorevole per controparte, dichiarata preliminarmente la propria competenza,
PRELIMINARMENTE sospendere la provvisoria esecutività e/o esecuzione della Sentenza del
Tribunale di Pavia, Sezione III Civile, n. 1622/2024 pubbl. il 11/12/2024 RG n. 1007/2022 Repert.
n. 2424/2024 del 12/12/2024 Sentenza n. cronol. 11062/2024 del giorno 11/12/2024 –notificata il
13.12.2024. Con trattazione dell'istanza di sospensione prima dell'udienza di comparizione delle parti.
RIFORMARE INTEGRALMENTE la Sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione III Civile, n.
1622/2024 pubbl. il 11/12/2024 RG n. 1007/2022 Repert. n. 2424/2024 del 12/12/2024 Sentenza n. cronol. 11062/2024 del 11/12/2024 –notificata il 13.12.2024 –, come segue
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
A) dichiarare l'infondatezza delle pretese di e, conseguentemente, rigettare Controparte_2 le domande proposte dalla medesima in quanto infondate in fatto ed in diritto o comunque illegittime dichiarando che nulla è dovuto da “ Parte_3
per nessun titolo;
[...]
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande in via principale e di riconoscimento della responsabilità dell'appellante per nei confronti dell'appellata per danni,
B) condannare l'appellante al risarcimento del danno che risulterà effettivamente provato.
IN VIA ISTRUTTORIA
C) si chiede la rimessione in istruttoria del processo al fine di disporre idonea CTU volta ad individuare le cause degli avvallamenti e degli smottamenti di cui è processo tra le parti.
SPESE DI LITE. In ogni caso, con vittoria di competenze e spese del giudizio di primo grado e del giudizio di appello.”
2 R.G. N.208/2025
Per liquidazione giudiziale Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
IN VIA PRELIMINARE
- In via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla
[...] per tutte le ragioni esposte in narrativa. Parte_1
- Sempre in via preliminare, rigettare la domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo ex art. 283 c.p.c. poiché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte.
NEL MERITO
Dichiarare infondato in fatto e in diritto l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avverse con integrale conferma della sentenza di primo grado n. 1622/2024 dell'11/12/2024, pubblicata in pari data a firma del Giudice del Tribunale Civile di Pavia, Dott.
Giacomo Rocchetti, in esito al procedimento n. R.G. 1007/2022.
IN OGNI CASO
Il tutto con vittoria dei compensi, degli accessori di legge e delle spese del presente giudizio.
Stante l'evidente infondatezza dell'impugnazione avversaria, si chiede la condanna ex art. 96
c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (d'ora in avanti adiva il Tribunale di Pavia Controparte_1 CP_1 domandando il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei vizi e difetti riscontrati nei lavori subappaltati all'impresa (d'ora in avanti presso il cantiere Parte_1 Parte_1 di Vigevano, via Valletta Fogliano n. 100.
Nella specie, la ricorrente deduceva che:
- in data 6.02.2020 aveva sottoscritto un contratto di appalto con Parte_4 per la realizzazione di opere di pavimentazione in masselli autobloccanti presso il cantiere della committente, sito in Vigevano;
- con contratto del 25.02.2020, subappaltava alla l'esecuzione delle opere di CP_1 Parte_1 preparazione del fondo, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 14 del contratto di appalto;
- in data 8.09.2020, in occasione del sopralluogo condotto in presenza del D.L. geom.
del personale di e di socio dell'impresa Persona_1 CP_1 Parte_1
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esecutrice, venivano rilevati smottamenti e avvallamenti in una porzione della pavimentazione posata;
- tali vizi venivano quindi denunciati con PEC dell'11.09.2020 alla subappaltatrice, che apriva un sinistro presso la sua compagnia assicurativa, e provvedeva alla loro risoluzione;
- in data 29.10.2020, il DL della committente, geom. denunciava ulteriori vizi e, in Per_1 particolare, riscontrava “cedimenti in varie porzioni del cortile” e “movimenti ondulatori del pavimento al transito dei muletti con o senza carico”, riconducendoli “ad una errata preparazioni e/o compattazione del fondo strutturale” ; pertanto con pec del 29.10.2020, la subappaltrice veniva diffidata a eliminare definitivamente i vizi denunciati e le Parte_1 difformità riscontrate;
- in data 17.11.2020, il DL della committente segnalava ulteriori vizi nell'esecuzione delle opere in tutta la pavimentazione realizzata, rilevando che “i difetti lamentati di movimenti ondulatori e cedimenti si riscontravano in tutta la pavimentazione realizzata”;
- con pec del 19.11.2020 informava la subappaltatrice che, stante la sua inerzia alle CP_1 richieste di intervento, le opere di ripristino sarebbero state appaltate ad una società terza, con addebito di costi a suo carico;
- il geom. redigeva, su incarico della ricorrente, la perizia con cui Controparte_3 accertava che gli avvallamenti e gli smottamenti nella pavimentazione erano dovuti ad un'errata esecuzione del sottofondo di posa nonché all'utilizzo di materiali non conformi a quanto indicato nel contratto del 25.02.2020;
- con pec del 25.01.2021 dopo aver proceduto al ripristino dei vizi denunciati in CP_1 autonomia, demolendo le opere subappaltate ed eseguendole ex novo, per complessivi
€22.233,68, invitava la subappaltatrice ad aderire all'invito alla negoziazione assistita al quale non seguiva, tuttavia, un accordo. pertanto agiva per ottenere il risarcimento dei danni pari ai costi sostenuti per l'eliminazione CP_1 dei vizi, per complessivi € 22.233,68.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda proposta. Parte_1
In via riconvenzionale, chiedeva inoltre di accertare la sussistenza del credito di €6.926,61 oltre iva
(per complessivi €8.450,47), a titolo di saldo della fattura n. 71-FE del 31.07.2020 e quali ulteriori costi sostenuti per il trasporto delle macerie e per gli ulteriori lavori di sistemazione dell'area.
In particolare, contestava la sussistenza dei vizi e la sua responsabilità rispetto ai medesimi eccependo che:
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- il contratto di subappalto non era stato sottoscritto dalle parti e, non contenendo indicazioni in ordine al cantiere o parametri congruenti rispetto alle attività svolte, non era riferibile alla fattispecie;
- la – quale subcommittente - aveva richiesto interventi diversificati a seconda delle aree CP_1 interessate, in particolare, nelle aree oggetto di contestazione la superficie inizialmente doveva essere destinata a giardino, ma in seguito era stata richiesta l'eliminazione di uno strato inferiore a 20 cm di altezza per la realizzazione del sottofondo. Diversamente da quanto asserito da controparte, non erano richiesti sbancamenti e riempimenti, ma solo l'eliminazione di pochi centimetri di terra;
- le aree di intervento, la profondità degli scavi, il materiale per il riempimento, l'altezza dei piani, nonché la scelta del materiale c.d. “ghiaione 3/6” erano stati scelti dalla stessa CP_1
- il sottofondo che, secondo la ricorrente, era la causa delle problematiche alla stabilità della pavimentazione era stato in realtà realizzato da soggetto terzo, e dunque a tali doglianze la doveva ritenersi estranea. Parte_1
Con sentenza n. 52/2023, pubblicata in data 8.05.2023, il Tribunale di Pavia dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di e pertanto il presente procedimento veniva CP_1 dichiarato interrotto.
Con ricorso del 26.7.2023 riassumeva il giudizio e all'udienza del 9.11.2023 CP_1 Parte_1 rinunciava alla domanda riconvenzionale, riservandosi di promuoverla in sede di ammissione allo stato passivo.
La causa proseguiva quindi con l'escussione dei testi e, all'udienza del 12.6.2024, veniva trattenuta in decisione.
La sentenza di primo grado
Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 1622/2024 pubblicata in data 11.12.2024, ha accolto la domanda di accertando la responsabilità di per i vizi e i difetti riscontrati, ai sensi CP_1 Parte_1 degli artt. 1667 e 1668 c.c. e l'ha condannata al pagamento in favore di della somma CP_1 complessiva di € 22.233,68 a titolo di risarcimento del danno. Ha infine dichiarato il non luogo a provvedere per rinuncia alla domanda riconvenzionale di stante l'apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale di CP_1
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Con riguardo alla domanda risarcitoria di il primo giudice ha preliminarmente inquadrato la CP_1 pretesa della subcommittente nell'ambito della disciplina della garanzia ex artt. 1667 e 1668 c.c., essendosi in presenza non di una mancata ultimazione o consegna dell'opera, bensì di vizi e difetti dell'opera stessa.
Ha quindi ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza dei vizi tempestivamente denunciati da e CP_1 non disconosciuti né puntualmente contestati dalla convenuta, sia a fronte delle rappresentazioni fotografiche e dei filmati prodotti in giudizio, sia delle testimonianze escusse. Nella specie, i testi sentiti in udienza avevano dichiarato di essere stati presenti ai sopralluoghi condotti dal DL e di aver riscontrato cedimenti diffusi su tutto il cortile interessato dai lavori e un movimento ondulatorio del sottofondo.
Pertanto, accertata la presenza dei vizi denunciati e la loro riconducibilità, alla luce del materiale istruttorio acquisito, all'errata realizzazione del sottofondo di posa della pavimentazione da parte della subappaltatrice e all'utilizzo di materiali inadeguati, ha condannato quest'ultima al risarcimento dei danni, quantificati in misura pari ai costi sostenuti dalla per le riparazioni CP_1 necessarie per complessivi €22.233,68, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, quantificati sulla base delle fatture emesse dalle imprese intervenute nei lavori di ripristino.
L'appello
La sentenza è stata impugnata da sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
I) “infondatezza della dichiarazione di responsabilità del subappaltatore”
L'appellante censura il riconoscimento dell'esistenza dei vizi dell'opera e deduce di non aver avuto la possibilità di dare prova dell'assenza di colpa, non essendo stata ammessa la richiesta di CTU formulata in primo grado. Sostiene, inoltre, che la propria responsabilità sarebbe stata riconosciuta rispetto a fatti e circostanze alle quali per contro sarebbe del tutto estranea. Anche il materiale utilizzato per i lavori (c.d. ghiaione 3/6) era stato scelto e richiesto da parimenti era stata a stabilire le aree di CP_1 CP_1 intervento, la profondità degli scavi, il materiale per il riempimento e l'altezza dei piani.
Infine, deduce l'infondatezza dell'azione di responsabilità esercitata da quale sub CP_1 committente, mancando la denuncia di vizi da parte della committente principale.
II) “Illegittimità nella quantificazione del danno”
L'appellante lamenta l'errata quantificazione del danno risarcibile, ritenendo che il danno non sia stato provato dalle fatture prodotte in atti, in quanto prive di indicazione del cantiere di riferimento e delle lavorazioni eseguite. Contesta quindi la perizia di parte 6 R.G. N.208/2025
del geom. per la sua genericità e lacunosità, nonché per essere stata redatta in CP_3 assenza di contraddittorio.
Conclude quindi chiedendo, in via preliminare, di sospendere la provvisoria esecutività della sentenza e, nel merito, l'integrale riforma.
Si è costituita in giudizio chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello e, nel merito, il CP_1 rigetto dello stesso con conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 24.4.25 le parti concludevano come in atti e la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale di data 18.09.2025.
Con ordinanza del 24.4.25 la consigliera istruttrice ha sospeso la provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 18.09.2025 le parti discutevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione che veniva poi delibata nella camera di consiglio del 24.09.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve ritenersi infondato e deve essere rigettato.
Viene innanzitutto in rilievo il primo motivo di appello con cui l'appellante contesta la sussistenza della propria responsabilità per il danno lamentato da CP_1
L'appellante tenta di dimostrare la propria estraneità rispetto ai vizi riscontrati nelle lavorazioni asserendo di essersi limitata solo ad eseguire le opere dietro le insistenze della subcommittente, eccependo inoltre l'intervento di imprese terze che avrebbero quindi interrotto il nesso di causalità e liberato la da colpa. Parte_1
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
Giova premettere una sintetica ricostruzione dei fatti di causa.
È pacifico che il contratto di appalto stipulato tra la e le prevedeva, CP_1 Parte_4 ai sensi dell'art. 14, il diritto dell'appaltatore di subappaltare opere o parti delle stesse (doc. 2 fasc. I grado ricorrente) e che, con contratto del 25.02.2020, avvalendosi di tale facoltà, subappaltava CP_1 alla “opere di preparazione del sottofondo” che venivano specificate nella “rimozione di Parte_1 pavimentazione esistente in autobloccanti;
sbancamento del terreno esistente per una profondità di
50 cm circa, con materiale che risulta alla discarica;
riporto di uno strato di spessore medio di cm
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30 mistone naturale per preparazione sottofondo, adeguatamente compattato” (doc. 4 fasc. I grado ricorrente).
Ciò che veniva quindi richiesto all'odierna appellante era la preparazione preliminare del sottofondo finalizzata alla posa della pavimentazione.
È altresì pacifico che durante i sopralluoghi di collaudo si riscontravano i primi difetti nei lavori eseguiti.
In particolare, durante il sopralluogo dell'8.9.2020, alla presenza del DL geom. Persona_1 del personale di e del socio dell'impresa esecutrice emergevano CP_1 Parte_1 primi smottamenti ed avvallamenti in una porzione della pavimentazione posata che venivano denunciati una prima volta con pec dell'11.09.2020 (doc. 5 fasc. I grado ricorrente) e, dopo l'intervento non risolutivo della anche con pec del 29.10.2020, con la quale si faceva Parte_1 presente che il difetto fosse da imputare “ad una errata preparazione e/o compattazione del fondo strutturale e pertanto si chiede la sistemazione del fondo” (doc. 6 fasc. I grado ricorrente).
A queste prime segnalazioni seguiva quella della committente che, in persona del DL, segnalava, con comunicazione del 17.11.20, movimenti ondulatori e cedimenti in tutta la pavimentazione realizzata (doc. 8 fasc. I grado ricorrente).
Pertanto si rivolgeva nuovamente alla con pec del 19.11.2020 (doc. 9 fasc. I grado CP_1 Parte_1 ricorrente) e le comunicava che, stante la sua inerzia, si sarebbe rivolta ad altre imprese per il rifacimento delle opere, intento cui dava seguito procedendo autonomamente al ripristino dei vizi denunciati, sostenendo di aver sopportato una spesa complessiva di € 22.233,68 (doc. 15 fasc. I grado ricorrente).
Tanto premesso, quanto all'esistenza dei vizi ed alla responsabilità della subappaltatrice, viene in rilievo un inesatto adempimento consistente nella mancata esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate, in applicazione della disciplina della garanzia ex artt. 1667 e 1668 c.c.
Conseguentemente, in applicazione del regime di cui all'art. 1668 c.c., con riguardo al riparto dell'onere probatorio, la colpa dell'appaltatore si presume, essendo onere del committente provare l'esistenza dei vizi e difetti, ed essendo invece onere dell'appaltatore dimostrare che il mancato rispetto delle regole dell'arte sia dovuto a impossibilità riconducibile a causa a lui non imputabile.
Occorre pertanto indagare se sia stata raggiunta prova dell'esistenza dei vizi e difetti lamentati dalla committente e subcommittente.
8 R.G. N.208/2025
Secondo la Corte la risposta è affermativa.
Vengono in rilievo, in primo luogo, le denunce allegate in atti, con le quali sia la committente sia la subcommittente hanno reiteratamente segnalato i numerosi Parte_4 CP_1 avvallamenti e smottamenti riscontrati dapprima in una porzione di pavimentazione e poi estesi a tutta la pavimentazione. Inoltre tali segnalazioni risultano completate da una ricca documentazione fotografica da cui emerge come la pavimentazione fosse in più punti affetta da cedimenti e smottamenti (allegato zip II memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).
Parimenti assumono pregnante rilevanza anche le prove dichiarative assunte in giudizio e, in particolare:
- Nel corso dell'interrogatorio formale legale rappresentante della Parte_5
che, all'udienza del 9.2.23, ha dichiarato di aver visto “dove c'erano gli Parte_1 smottamenti e avvallamenti”, in seguito al sopralluogo dell'8.9.2020;
- Il teste geom. direttore dei lavori della committente, all'udienza del Persona_1
16.03.2023, ha confermato di essere stato presente al sopralluogo dell'8.9.2020 nel quale venivano riscontrati i vizi in una porzione della pavimentazione nonché le ulteriori problematiche riscontrate in cantiere anche successivamente ai ripristini;
- Il teste , socio e tecnico della che all'udienza dell'1.2.24, ha Testimone_1 CP_1 confermato di essere stato presente al sopralluogo di settembre 2020 e di aver riscontrato gli smottamenti dapprima su una porzione della pavimentazione e, successivamente, su tutta la superficie. Ha anche riferito, in modo credibile, che l'inidoneità dei mezzi impiegati per la compattazione del sottofondo era stata denunciata all'appaltatore (sul cap. 9 della memoria di parte convenuta: “per essere precisi noi abbiamo richiesto più volte al sig. il Parte_1 rullo compattatore e qui c'era anche il sig. . Lui garantiva che il fondo era ben Pt_4 battuto e ben vibrato, si è presentato una mattina con la battitrice (che batte fino a 60 kg) e noi ci siamo messi a ridere e lui ci ha garantito che il terreno era ben battuto e compattato.
Noi siamo andati con quella battitrice lì attorno ai pozzetti ma sapendo già che non avrebbe avuto nessun effetto, il si è sempre rifiutato di prendere il rullo compattatore”). Parte_1
Non di poco momento è inoltre la circostanza non contestata che sia stata proprio la Parte_1 dopo la prima denuncia dei vizi, ad intervenire per rimuoverli e ripristinare la porzione di pavimentazione interessata, aprendo un sinistro presso la propria compagnia assicurativa, salvo poi rimanere inerte a fronte delle ulteriori denunce da parte della sub-committente e della committente principale.
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Il complessivo materiale probatorio acquisito trova conforto anche nella perizia stragiudiziale (doc.
11 fasc. I grado ricorrente), valorizzata dal primo giudice in ossequio al principio del libero convincimento - sebbene non redatta nel contraddittorio tra le parti e contestata dalla convenuta -, che ha riscontrato l'esistenza di tutti i difetti lamentati e ne ha ricondotto la causa all'errata realizzazione degli interventi di posa del sottofondo e all'impiego di materiali e mezzi non adeguati.
Pertanto reputa la Corte che nessuna censura possa essere mossa al ragionamento del Tribunale che considera plausibile e ragionevole la responsabilità della nei vizi riscontrati “a fronte dei Parte_1 numerosi elementi portati in giudizio dalla sua difesa (…) nonché del rapporto intercorso tra le parti, della stretta contiguità temporale tra l'ultimazione dei lavori di preparazione del sottofondo
e la prima comparsa di avvallamenti e smottamenti sulla pavimentazione e dello stesso comportamento assunto dalla convenuta, la quale si era inizialmente offerta di rimediare ai vizi rilevati, anche aprendo un sinistro con la propria Compagnia di assicurazione, salvo poi non riscontrare, neppure per contestarle, quelle ulteriori e successive denunce, ciò prima ancora che la subcommittente si rivolgesse a terzi per gli interventi rimediali”(pag. 15 sentenza).
A fronte della raggiunta prova dell'esistenza dei vizi, incombe sull'appaltatore la prova liberatoria, che richiede di dimostrare di aver diligentemente eseguito la prestazione e lo specifico fatto, a lui non imputabile, al quale ricondurre i vizi riscontrati.
A tale riguardo sostiene che la sub-committente avrebbe notevolmente influenzato Parte_1
l'esecuzione dei lavori richiedendo “interventi diversificati a seconda delle aree interessate”,
“l'eliminazione di uno strato inferiore a cm 20 di altezza per la successiva realizzazione del sottofondo” scegliendo “le aree di intervento, la profondità degli scavi, il materiale per il riempimento, l'altezza dei piani”.
In ordine a tali argomentazioni, non è stata in grado di fornire la prova delle asserite Parte_1 ingerenze della sub-committente, tali da pregiudicare l'autonomia tecnica e organizzativa della subappaltatrice. Si tratta invero di allegazioni generiche e prive di alcun riscontro probatorio, e contraddette dalle prove raccolte in corso di giudizio.
Nella specie, viene in rilievo l'interrogatorio formale di , legale rappresentante Controparte_4 della che all'udienza del 9.02.2023, che ha riferito che “tutto il cantiere dall'inizio era stato CP_1 comunicato alla che andava pavimentato tutto, rimaneva da decidere dove posizionare Parte_1 il bombolone del gas;
la parte antistante l'abitazione e il muro di cinta doveva essere pavimentata, non si è mai parlato di zona verde”, e tale circostanza è stata confermata dal geom. Per_1 all'udienza del 16.03.2023: “il contratto d'appalto fin dall'inizio prevedeva tutta la pavimentazione 10 R.G. N.208/2025
in autobloccante, quindi non so se questa cosa poteva averla detta la alla il CP_1 Parte_1 contratto con la non prevedeva aree destinate a verde se non una piccola porzione dove Pt_4 era posizionato il serbatoio del gas, ma parliamo di 5 mq. Era risaputo fin dall'inizio che lì ci andava della pavimentazione, poi che si sono detti e non lo so”. CP_1 Parte_1
Neppure la doglianza della mancata denuncia da parte della committenza coglie nel segno, invero, in quanto risultano in atti le numerose pec di denuncia, con cui ha sempre Parte_4 riscontrato e fatto presente tempestivamente la presenza di vizi alla propria appaltatrice (doc. 8 fasc.
I grado parte ricorrente).
Nessun riscontro probatorio trova l'ulteriore infondato assunto di parte appellante circa l'interruzione del nesso causale tramite l'intervento di imprese terze, circostanza che la Parte_1 si limita solo ad allegare genericamente, comunque in maniera non idonea a sovvertire il giudizio di responsabilità a suo carico raggiunto sulla base del materiale istruttorio illustrato.
In definitiva, quindi, la subappaltatrice non ha assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente. Pertanto, operando la presunzione di colpa dell'appaltatore di cui all'art. 1668 c.c., giustamente il Tribunale ne ha riconosciuto la responsabilità per i vizi causati nella posa della pavimentazione, tempestivamente denunciati dalla committente e dalla sub-committente.
È infondato anche il secondo motivo di gravame relativo alla quantificazione del danno risarcibile alla CP_1
Nella specie, l'appellante sostiene che non vi sia prova che abbia provveduto agli interventi di CP_1 rifacimento delle opere di pavimentazione, sostenendo una spesa pari a € 22.233,68 e contesta quindi le fatture prodotte sub doc.15 emesse, tra le altre imprese, dal posatore trattandosi di Per_2 fatture contenenti indicazioni generiche.
Simili argomentazioni non appaiono convincenti.
Le fatture che produce al fine di provare l'effettiva entità dei costi sostenuti per il ripristino CP_1 delle opere di pavimentazione – prodotte sub doc. 15 fasc. I grado ricorrente – sono documenti fiscali emessi dalle imprese alle quali si è rivolta per gli interventi necessari alla rimozione dei CP_1 vizi.
In particolare, le fatture emesse da (fatt. n. 1 del 31.01.21, fatt. n. 3 del 17.02.2021, Parte_6 fatt. n. 7 de 10.03.2021, fatt. n. 9 de 31.03.2021 per l'importo di 5.000 ciascuna) recano la descrizione “lavori eseguiti con propria attrezzatura presso Vs cantiere di Vigevano in via valletta
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Fogliana, 100 ripristino pavimentazione esistente”; le fatture n. 669 e 867 del 30.11.2020 emesse da altre imprese e relative al noleggio di rullo compressore, fornitura di materiale di tipo stabilizzato e smaltimento macerie da demolizione, contengono altresì il riferimento al cantiere di via valletta fogliano in Vigevano.
È plausibile e ragionevole ritenere che la si sia rivolta a per i lavori di CP_1 Parte_7 rifacimento della pavimentazione (le fatture recano infatti una descrizione più analitica delle Per_2 altre indicando la prestazione specifica “ripristino di pavimentazione esistente” e il cantiere di
Vigevano) e che si sia rivolta contestualmente alle altre imprese per richiedere servizi accessori ai lavori di rifacimento, quali quelli di noleggio trasporti e smaltimento macerie.
Del resto, sono fatture risalenti al novembre 2020, quindi relative ad un'epoca del tutto compatibile con la comunicazione del 19.11.2020 (doc. 9 fasc. I grado ricorrente) con cui aveva fatto CP_1 presente alla l'intenzione di rivolgersi ad imprese terze per rimediare ai vizi. Parte_1
Anche l'istruttoria orale ha confermato l'intervento di imprese terze nel cantiere su richiesta della al riguardo il geom dichiarava, all'udienza del 16.03.23, che “le difformità sono state CP_1 Per_1 sanate e messe a posto da un'altra ditta”.
Né vi sono contestazioni in ordine alla congruità dei costi esposti (tra l'altro ridotti rispetto ad un'inziale pretesa svolta in via stragiudiziale).
Sulla base delle considerazioni sopra esposte l'appello deve, dunque, essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si determinano secondo i criteri di cui al D.M.
147/2022 tenuto conto del valore della controversia facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da €5.201 a €26.000 senza nulla riconoscere per la non svolta fase istruttoria.
Ricorrono inoltre i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2012, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Parte_1
Pavia n. 1622/2024 pubblicata il 11.12.2024 che, per l'effetto, conferma;
12 R.G. N.208/2025
2. condanna a rifondere a in liquidazione Parte_1 Controparte_1 giudiziale le spese del presente grado di giudizio che determina in complessivi €3.966,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
DPR 115/2012, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano il 24.09.2025
La Presidente est.
Anna Mantovani
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Anna Mantovani - Presidente rel
Dott. Roberta Nunnari - Consigliera
Dott. Cristina Giannelli - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 208/2025
TRA
C.F./P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante dr. (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Zaccone (C.F. ) del Foro di Pavia ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vigevano, via Merula n. 26;
- APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.IVA , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 curatore e legale rappresentante p.t. dott.ssa (C.F. ), Parte_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Pietro Capra (C.F. e dall'avv. C.F._4
Andrea Romano Franchini (C.F. ) del Foro di Pavia, ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso il loro studio in Vigevano, via XXVI aprile n. 2.
1 R.G. N.208/2025
-APPELLATA
Oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex art 1669cc)
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice, contraris reiectis e nulla ammesso di favorevole per controparte, dichiarata preliminarmente la propria competenza,
PRELIMINARMENTE sospendere la provvisoria esecutività e/o esecuzione della Sentenza del
Tribunale di Pavia, Sezione III Civile, n. 1622/2024 pubbl. il 11/12/2024 RG n. 1007/2022 Repert.
n. 2424/2024 del 12/12/2024 Sentenza n. cronol. 11062/2024 del giorno 11/12/2024 –notificata il
13.12.2024. Con trattazione dell'istanza di sospensione prima dell'udienza di comparizione delle parti.
RIFORMARE INTEGRALMENTE la Sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione III Civile, n.
1622/2024 pubbl. il 11/12/2024 RG n. 1007/2022 Repert. n. 2424/2024 del 12/12/2024 Sentenza n. cronol. 11062/2024 del 11/12/2024 –notificata il 13.12.2024 –, come segue
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
A) dichiarare l'infondatezza delle pretese di e, conseguentemente, rigettare Controparte_2 le domande proposte dalla medesima in quanto infondate in fatto ed in diritto o comunque illegittime dichiarando che nulla è dovuto da “ Parte_3
per nessun titolo;
[...]
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande in via principale e di riconoscimento della responsabilità dell'appellante per nei confronti dell'appellata per danni,
B) condannare l'appellante al risarcimento del danno che risulterà effettivamente provato.
IN VIA ISTRUTTORIA
C) si chiede la rimessione in istruttoria del processo al fine di disporre idonea CTU volta ad individuare le cause degli avvallamenti e degli smottamenti di cui è processo tra le parti.
SPESE DI LITE. In ogni caso, con vittoria di competenze e spese del giudizio di primo grado e del giudizio di appello.”
2 R.G. N.208/2025
Per liquidazione giudiziale Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
IN VIA PRELIMINARE
- In via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla
[...] per tutte le ragioni esposte in narrativa. Parte_1
- Sempre in via preliminare, rigettare la domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo ex art. 283 c.p.c. poiché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte.
NEL MERITO
Dichiarare infondato in fatto e in diritto l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avverse con integrale conferma della sentenza di primo grado n. 1622/2024 dell'11/12/2024, pubblicata in pari data a firma del Giudice del Tribunale Civile di Pavia, Dott.
Giacomo Rocchetti, in esito al procedimento n. R.G. 1007/2022.
IN OGNI CASO
Il tutto con vittoria dei compensi, degli accessori di legge e delle spese del presente giudizio.
Stante l'evidente infondatezza dell'impugnazione avversaria, si chiede la condanna ex art. 96
c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (d'ora in avanti adiva il Tribunale di Pavia Controparte_1 CP_1 domandando il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei vizi e difetti riscontrati nei lavori subappaltati all'impresa (d'ora in avanti presso il cantiere Parte_1 Parte_1 di Vigevano, via Valletta Fogliano n. 100.
Nella specie, la ricorrente deduceva che:
- in data 6.02.2020 aveva sottoscritto un contratto di appalto con Parte_4 per la realizzazione di opere di pavimentazione in masselli autobloccanti presso il cantiere della committente, sito in Vigevano;
- con contratto del 25.02.2020, subappaltava alla l'esecuzione delle opere di CP_1 Parte_1 preparazione del fondo, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 14 del contratto di appalto;
- in data 8.09.2020, in occasione del sopralluogo condotto in presenza del D.L. geom.
del personale di e di socio dell'impresa Persona_1 CP_1 Parte_1
3 R.G. N.208/2025
esecutrice, venivano rilevati smottamenti e avvallamenti in una porzione della pavimentazione posata;
- tali vizi venivano quindi denunciati con PEC dell'11.09.2020 alla subappaltatrice, che apriva un sinistro presso la sua compagnia assicurativa, e provvedeva alla loro risoluzione;
- in data 29.10.2020, il DL della committente, geom. denunciava ulteriori vizi e, in Per_1 particolare, riscontrava “cedimenti in varie porzioni del cortile” e “movimenti ondulatori del pavimento al transito dei muletti con o senza carico”, riconducendoli “ad una errata preparazioni e/o compattazione del fondo strutturale” ; pertanto con pec del 29.10.2020, la subappaltrice veniva diffidata a eliminare definitivamente i vizi denunciati e le Parte_1 difformità riscontrate;
- in data 17.11.2020, il DL della committente segnalava ulteriori vizi nell'esecuzione delle opere in tutta la pavimentazione realizzata, rilevando che “i difetti lamentati di movimenti ondulatori e cedimenti si riscontravano in tutta la pavimentazione realizzata”;
- con pec del 19.11.2020 informava la subappaltatrice che, stante la sua inerzia alle CP_1 richieste di intervento, le opere di ripristino sarebbero state appaltate ad una società terza, con addebito di costi a suo carico;
- il geom. redigeva, su incarico della ricorrente, la perizia con cui Controparte_3 accertava che gli avvallamenti e gli smottamenti nella pavimentazione erano dovuti ad un'errata esecuzione del sottofondo di posa nonché all'utilizzo di materiali non conformi a quanto indicato nel contratto del 25.02.2020;
- con pec del 25.01.2021 dopo aver proceduto al ripristino dei vizi denunciati in CP_1 autonomia, demolendo le opere subappaltate ed eseguendole ex novo, per complessivi
€22.233,68, invitava la subappaltatrice ad aderire all'invito alla negoziazione assistita al quale non seguiva, tuttavia, un accordo. pertanto agiva per ottenere il risarcimento dei danni pari ai costi sostenuti per l'eliminazione CP_1 dei vizi, per complessivi € 22.233,68.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda proposta. Parte_1
In via riconvenzionale, chiedeva inoltre di accertare la sussistenza del credito di €6.926,61 oltre iva
(per complessivi €8.450,47), a titolo di saldo della fattura n. 71-FE del 31.07.2020 e quali ulteriori costi sostenuti per il trasporto delle macerie e per gli ulteriori lavori di sistemazione dell'area.
In particolare, contestava la sussistenza dei vizi e la sua responsabilità rispetto ai medesimi eccependo che:
4 R.G. N.208/2025
- il contratto di subappalto non era stato sottoscritto dalle parti e, non contenendo indicazioni in ordine al cantiere o parametri congruenti rispetto alle attività svolte, non era riferibile alla fattispecie;
- la – quale subcommittente - aveva richiesto interventi diversificati a seconda delle aree CP_1 interessate, in particolare, nelle aree oggetto di contestazione la superficie inizialmente doveva essere destinata a giardino, ma in seguito era stata richiesta l'eliminazione di uno strato inferiore a 20 cm di altezza per la realizzazione del sottofondo. Diversamente da quanto asserito da controparte, non erano richiesti sbancamenti e riempimenti, ma solo l'eliminazione di pochi centimetri di terra;
- le aree di intervento, la profondità degli scavi, il materiale per il riempimento, l'altezza dei piani, nonché la scelta del materiale c.d. “ghiaione 3/6” erano stati scelti dalla stessa CP_1
- il sottofondo che, secondo la ricorrente, era la causa delle problematiche alla stabilità della pavimentazione era stato in realtà realizzato da soggetto terzo, e dunque a tali doglianze la doveva ritenersi estranea. Parte_1
Con sentenza n. 52/2023, pubblicata in data 8.05.2023, il Tribunale di Pavia dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di e pertanto il presente procedimento veniva CP_1 dichiarato interrotto.
Con ricorso del 26.7.2023 riassumeva il giudizio e all'udienza del 9.11.2023 CP_1 Parte_1 rinunciava alla domanda riconvenzionale, riservandosi di promuoverla in sede di ammissione allo stato passivo.
La causa proseguiva quindi con l'escussione dei testi e, all'udienza del 12.6.2024, veniva trattenuta in decisione.
La sentenza di primo grado
Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 1622/2024 pubblicata in data 11.12.2024, ha accolto la domanda di accertando la responsabilità di per i vizi e i difetti riscontrati, ai sensi CP_1 Parte_1 degli artt. 1667 e 1668 c.c. e l'ha condannata al pagamento in favore di della somma CP_1 complessiva di € 22.233,68 a titolo di risarcimento del danno. Ha infine dichiarato il non luogo a provvedere per rinuncia alla domanda riconvenzionale di stante l'apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale di CP_1
5 R.G. N.208/2025
Con riguardo alla domanda risarcitoria di il primo giudice ha preliminarmente inquadrato la CP_1 pretesa della subcommittente nell'ambito della disciplina della garanzia ex artt. 1667 e 1668 c.c., essendosi in presenza non di una mancata ultimazione o consegna dell'opera, bensì di vizi e difetti dell'opera stessa.
Ha quindi ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza dei vizi tempestivamente denunciati da e CP_1 non disconosciuti né puntualmente contestati dalla convenuta, sia a fronte delle rappresentazioni fotografiche e dei filmati prodotti in giudizio, sia delle testimonianze escusse. Nella specie, i testi sentiti in udienza avevano dichiarato di essere stati presenti ai sopralluoghi condotti dal DL e di aver riscontrato cedimenti diffusi su tutto il cortile interessato dai lavori e un movimento ondulatorio del sottofondo.
Pertanto, accertata la presenza dei vizi denunciati e la loro riconducibilità, alla luce del materiale istruttorio acquisito, all'errata realizzazione del sottofondo di posa della pavimentazione da parte della subappaltatrice e all'utilizzo di materiali inadeguati, ha condannato quest'ultima al risarcimento dei danni, quantificati in misura pari ai costi sostenuti dalla per le riparazioni CP_1 necessarie per complessivi €22.233,68, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, quantificati sulla base delle fatture emesse dalle imprese intervenute nei lavori di ripristino.
L'appello
La sentenza è stata impugnata da sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
I) “infondatezza della dichiarazione di responsabilità del subappaltatore”
L'appellante censura il riconoscimento dell'esistenza dei vizi dell'opera e deduce di non aver avuto la possibilità di dare prova dell'assenza di colpa, non essendo stata ammessa la richiesta di CTU formulata in primo grado. Sostiene, inoltre, che la propria responsabilità sarebbe stata riconosciuta rispetto a fatti e circostanze alle quali per contro sarebbe del tutto estranea. Anche il materiale utilizzato per i lavori (c.d. ghiaione 3/6) era stato scelto e richiesto da parimenti era stata a stabilire le aree di CP_1 CP_1 intervento, la profondità degli scavi, il materiale per il riempimento e l'altezza dei piani.
Infine, deduce l'infondatezza dell'azione di responsabilità esercitata da quale sub CP_1 committente, mancando la denuncia di vizi da parte della committente principale.
II) “Illegittimità nella quantificazione del danno”
L'appellante lamenta l'errata quantificazione del danno risarcibile, ritenendo che il danno non sia stato provato dalle fatture prodotte in atti, in quanto prive di indicazione del cantiere di riferimento e delle lavorazioni eseguite. Contesta quindi la perizia di parte 6 R.G. N.208/2025
del geom. per la sua genericità e lacunosità, nonché per essere stata redatta in CP_3 assenza di contraddittorio.
Conclude quindi chiedendo, in via preliminare, di sospendere la provvisoria esecutività della sentenza e, nel merito, l'integrale riforma.
Si è costituita in giudizio chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello e, nel merito, il CP_1 rigetto dello stesso con conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 24.4.25 le parti concludevano come in atti e la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale di data 18.09.2025.
Con ordinanza del 24.4.25 la consigliera istruttrice ha sospeso la provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 18.09.2025 le parti discutevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione che veniva poi delibata nella camera di consiglio del 24.09.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve ritenersi infondato e deve essere rigettato.
Viene innanzitutto in rilievo il primo motivo di appello con cui l'appellante contesta la sussistenza della propria responsabilità per il danno lamentato da CP_1
L'appellante tenta di dimostrare la propria estraneità rispetto ai vizi riscontrati nelle lavorazioni asserendo di essersi limitata solo ad eseguire le opere dietro le insistenze della subcommittente, eccependo inoltre l'intervento di imprese terze che avrebbero quindi interrotto il nesso di causalità e liberato la da colpa. Parte_1
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
Giova premettere una sintetica ricostruzione dei fatti di causa.
È pacifico che il contratto di appalto stipulato tra la e le prevedeva, CP_1 Parte_4 ai sensi dell'art. 14, il diritto dell'appaltatore di subappaltare opere o parti delle stesse (doc. 2 fasc. I grado ricorrente) e che, con contratto del 25.02.2020, avvalendosi di tale facoltà, subappaltava CP_1 alla “opere di preparazione del sottofondo” che venivano specificate nella “rimozione di Parte_1 pavimentazione esistente in autobloccanti;
sbancamento del terreno esistente per una profondità di
50 cm circa, con materiale che risulta alla discarica;
riporto di uno strato di spessore medio di cm
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30 mistone naturale per preparazione sottofondo, adeguatamente compattato” (doc. 4 fasc. I grado ricorrente).
Ciò che veniva quindi richiesto all'odierna appellante era la preparazione preliminare del sottofondo finalizzata alla posa della pavimentazione.
È altresì pacifico che durante i sopralluoghi di collaudo si riscontravano i primi difetti nei lavori eseguiti.
In particolare, durante il sopralluogo dell'8.9.2020, alla presenza del DL geom. Persona_1 del personale di e del socio dell'impresa esecutrice emergevano CP_1 Parte_1 primi smottamenti ed avvallamenti in una porzione della pavimentazione posata che venivano denunciati una prima volta con pec dell'11.09.2020 (doc. 5 fasc. I grado ricorrente) e, dopo l'intervento non risolutivo della anche con pec del 29.10.2020, con la quale si faceva Parte_1 presente che il difetto fosse da imputare “ad una errata preparazione e/o compattazione del fondo strutturale e pertanto si chiede la sistemazione del fondo” (doc. 6 fasc. I grado ricorrente).
A queste prime segnalazioni seguiva quella della committente che, in persona del DL, segnalava, con comunicazione del 17.11.20, movimenti ondulatori e cedimenti in tutta la pavimentazione realizzata (doc. 8 fasc. I grado ricorrente).
Pertanto si rivolgeva nuovamente alla con pec del 19.11.2020 (doc. 9 fasc. I grado CP_1 Parte_1 ricorrente) e le comunicava che, stante la sua inerzia, si sarebbe rivolta ad altre imprese per il rifacimento delle opere, intento cui dava seguito procedendo autonomamente al ripristino dei vizi denunciati, sostenendo di aver sopportato una spesa complessiva di € 22.233,68 (doc. 15 fasc. I grado ricorrente).
Tanto premesso, quanto all'esistenza dei vizi ed alla responsabilità della subappaltatrice, viene in rilievo un inesatto adempimento consistente nella mancata esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate, in applicazione della disciplina della garanzia ex artt. 1667 e 1668 c.c.
Conseguentemente, in applicazione del regime di cui all'art. 1668 c.c., con riguardo al riparto dell'onere probatorio, la colpa dell'appaltatore si presume, essendo onere del committente provare l'esistenza dei vizi e difetti, ed essendo invece onere dell'appaltatore dimostrare che il mancato rispetto delle regole dell'arte sia dovuto a impossibilità riconducibile a causa a lui non imputabile.
Occorre pertanto indagare se sia stata raggiunta prova dell'esistenza dei vizi e difetti lamentati dalla committente e subcommittente.
8 R.G. N.208/2025
Secondo la Corte la risposta è affermativa.
Vengono in rilievo, in primo luogo, le denunce allegate in atti, con le quali sia la committente sia la subcommittente hanno reiteratamente segnalato i numerosi Parte_4 CP_1 avvallamenti e smottamenti riscontrati dapprima in una porzione di pavimentazione e poi estesi a tutta la pavimentazione. Inoltre tali segnalazioni risultano completate da una ricca documentazione fotografica da cui emerge come la pavimentazione fosse in più punti affetta da cedimenti e smottamenti (allegato zip II memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).
Parimenti assumono pregnante rilevanza anche le prove dichiarative assunte in giudizio e, in particolare:
- Nel corso dell'interrogatorio formale legale rappresentante della Parte_5
che, all'udienza del 9.2.23, ha dichiarato di aver visto “dove c'erano gli Parte_1 smottamenti e avvallamenti”, in seguito al sopralluogo dell'8.9.2020;
- Il teste geom. direttore dei lavori della committente, all'udienza del Persona_1
16.03.2023, ha confermato di essere stato presente al sopralluogo dell'8.9.2020 nel quale venivano riscontrati i vizi in una porzione della pavimentazione nonché le ulteriori problematiche riscontrate in cantiere anche successivamente ai ripristini;
- Il teste , socio e tecnico della che all'udienza dell'1.2.24, ha Testimone_1 CP_1 confermato di essere stato presente al sopralluogo di settembre 2020 e di aver riscontrato gli smottamenti dapprima su una porzione della pavimentazione e, successivamente, su tutta la superficie. Ha anche riferito, in modo credibile, che l'inidoneità dei mezzi impiegati per la compattazione del sottofondo era stata denunciata all'appaltatore (sul cap. 9 della memoria di parte convenuta: “per essere precisi noi abbiamo richiesto più volte al sig. il Parte_1 rullo compattatore e qui c'era anche il sig. . Lui garantiva che il fondo era ben Pt_4 battuto e ben vibrato, si è presentato una mattina con la battitrice (che batte fino a 60 kg) e noi ci siamo messi a ridere e lui ci ha garantito che il terreno era ben battuto e compattato.
Noi siamo andati con quella battitrice lì attorno ai pozzetti ma sapendo già che non avrebbe avuto nessun effetto, il si è sempre rifiutato di prendere il rullo compattatore”). Parte_1
Non di poco momento è inoltre la circostanza non contestata che sia stata proprio la Parte_1 dopo la prima denuncia dei vizi, ad intervenire per rimuoverli e ripristinare la porzione di pavimentazione interessata, aprendo un sinistro presso la propria compagnia assicurativa, salvo poi rimanere inerte a fronte delle ulteriori denunce da parte della sub-committente e della committente principale.
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Il complessivo materiale probatorio acquisito trova conforto anche nella perizia stragiudiziale (doc.
11 fasc. I grado ricorrente), valorizzata dal primo giudice in ossequio al principio del libero convincimento - sebbene non redatta nel contraddittorio tra le parti e contestata dalla convenuta -, che ha riscontrato l'esistenza di tutti i difetti lamentati e ne ha ricondotto la causa all'errata realizzazione degli interventi di posa del sottofondo e all'impiego di materiali e mezzi non adeguati.
Pertanto reputa la Corte che nessuna censura possa essere mossa al ragionamento del Tribunale che considera plausibile e ragionevole la responsabilità della nei vizi riscontrati “a fronte dei Parte_1 numerosi elementi portati in giudizio dalla sua difesa (…) nonché del rapporto intercorso tra le parti, della stretta contiguità temporale tra l'ultimazione dei lavori di preparazione del sottofondo
e la prima comparsa di avvallamenti e smottamenti sulla pavimentazione e dello stesso comportamento assunto dalla convenuta, la quale si era inizialmente offerta di rimediare ai vizi rilevati, anche aprendo un sinistro con la propria Compagnia di assicurazione, salvo poi non riscontrare, neppure per contestarle, quelle ulteriori e successive denunce, ciò prima ancora che la subcommittente si rivolgesse a terzi per gli interventi rimediali”(pag. 15 sentenza).
A fronte della raggiunta prova dell'esistenza dei vizi, incombe sull'appaltatore la prova liberatoria, che richiede di dimostrare di aver diligentemente eseguito la prestazione e lo specifico fatto, a lui non imputabile, al quale ricondurre i vizi riscontrati.
A tale riguardo sostiene che la sub-committente avrebbe notevolmente influenzato Parte_1
l'esecuzione dei lavori richiedendo “interventi diversificati a seconda delle aree interessate”,
“l'eliminazione di uno strato inferiore a cm 20 di altezza per la successiva realizzazione del sottofondo” scegliendo “le aree di intervento, la profondità degli scavi, il materiale per il riempimento, l'altezza dei piani”.
In ordine a tali argomentazioni, non è stata in grado di fornire la prova delle asserite Parte_1 ingerenze della sub-committente, tali da pregiudicare l'autonomia tecnica e organizzativa della subappaltatrice. Si tratta invero di allegazioni generiche e prive di alcun riscontro probatorio, e contraddette dalle prove raccolte in corso di giudizio.
Nella specie, viene in rilievo l'interrogatorio formale di , legale rappresentante Controparte_4 della che all'udienza del 9.02.2023, che ha riferito che “tutto il cantiere dall'inizio era stato CP_1 comunicato alla che andava pavimentato tutto, rimaneva da decidere dove posizionare Parte_1 il bombolone del gas;
la parte antistante l'abitazione e il muro di cinta doveva essere pavimentata, non si è mai parlato di zona verde”, e tale circostanza è stata confermata dal geom. Per_1 all'udienza del 16.03.2023: “il contratto d'appalto fin dall'inizio prevedeva tutta la pavimentazione 10 R.G. N.208/2025
in autobloccante, quindi non so se questa cosa poteva averla detta la alla il CP_1 Parte_1 contratto con la non prevedeva aree destinate a verde se non una piccola porzione dove Pt_4 era posizionato il serbatoio del gas, ma parliamo di 5 mq. Era risaputo fin dall'inizio che lì ci andava della pavimentazione, poi che si sono detti e non lo so”. CP_1 Parte_1
Neppure la doglianza della mancata denuncia da parte della committenza coglie nel segno, invero, in quanto risultano in atti le numerose pec di denuncia, con cui ha sempre Parte_4 riscontrato e fatto presente tempestivamente la presenza di vizi alla propria appaltatrice (doc. 8 fasc.
I grado parte ricorrente).
Nessun riscontro probatorio trova l'ulteriore infondato assunto di parte appellante circa l'interruzione del nesso causale tramite l'intervento di imprese terze, circostanza che la Parte_1 si limita solo ad allegare genericamente, comunque in maniera non idonea a sovvertire il giudizio di responsabilità a suo carico raggiunto sulla base del materiale istruttorio illustrato.
In definitiva, quindi, la subappaltatrice non ha assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente. Pertanto, operando la presunzione di colpa dell'appaltatore di cui all'art. 1668 c.c., giustamente il Tribunale ne ha riconosciuto la responsabilità per i vizi causati nella posa della pavimentazione, tempestivamente denunciati dalla committente e dalla sub-committente.
È infondato anche il secondo motivo di gravame relativo alla quantificazione del danno risarcibile alla CP_1
Nella specie, l'appellante sostiene che non vi sia prova che abbia provveduto agli interventi di CP_1 rifacimento delle opere di pavimentazione, sostenendo una spesa pari a € 22.233,68 e contesta quindi le fatture prodotte sub doc.15 emesse, tra le altre imprese, dal posatore trattandosi di Per_2 fatture contenenti indicazioni generiche.
Simili argomentazioni non appaiono convincenti.
Le fatture che produce al fine di provare l'effettiva entità dei costi sostenuti per il ripristino CP_1 delle opere di pavimentazione – prodotte sub doc. 15 fasc. I grado ricorrente – sono documenti fiscali emessi dalle imprese alle quali si è rivolta per gli interventi necessari alla rimozione dei CP_1 vizi.
In particolare, le fatture emesse da (fatt. n. 1 del 31.01.21, fatt. n. 3 del 17.02.2021, Parte_6 fatt. n. 7 de 10.03.2021, fatt. n. 9 de 31.03.2021 per l'importo di 5.000 ciascuna) recano la descrizione “lavori eseguiti con propria attrezzatura presso Vs cantiere di Vigevano in via valletta
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Fogliana, 100 ripristino pavimentazione esistente”; le fatture n. 669 e 867 del 30.11.2020 emesse da altre imprese e relative al noleggio di rullo compressore, fornitura di materiale di tipo stabilizzato e smaltimento macerie da demolizione, contengono altresì il riferimento al cantiere di via valletta fogliano in Vigevano.
È plausibile e ragionevole ritenere che la si sia rivolta a per i lavori di CP_1 Parte_7 rifacimento della pavimentazione (le fatture recano infatti una descrizione più analitica delle Per_2 altre indicando la prestazione specifica “ripristino di pavimentazione esistente” e il cantiere di
Vigevano) e che si sia rivolta contestualmente alle altre imprese per richiedere servizi accessori ai lavori di rifacimento, quali quelli di noleggio trasporti e smaltimento macerie.
Del resto, sono fatture risalenti al novembre 2020, quindi relative ad un'epoca del tutto compatibile con la comunicazione del 19.11.2020 (doc. 9 fasc. I grado ricorrente) con cui aveva fatto CP_1 presente alla l'intenzione di rivolgersi ad imprese terze per rimediare ai vizi. Parte_1
Anche l'istruttoria orale ha confermato l'intervento di imprese terze nel cantiere su richiesta della al riguardo il geom dichiarava, all'udienza del 16.03.23, che “le difformità sono state CP_1 Per_1 sanate e messe a posto da un'altra ditta”.
Né vi sono contestazioni in ordine alla congruità dei costi esposti (tra l'altro ridotti rispetto ad un'inziale pretesa svolta in via stragiudiziale).
Sulla base delle considerazioni sopra esposte l'appello deve, dunque, essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si determinano secondo i criteri di cui al D.M.
147/2022 tenuto conto del valore della controversia facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da €5.201 a €26.000 senza nulla riconoscere per la non svolta fase istruttoria.
Ricorrono inoltre i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2012, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Parte_1
Pavia n. 1622/2024 pubblicata il 11.12.2024 che, per l'effetto, conferma;
12 R.G. N.208/2025
2. condanna a rifondere a in liquidazione Parte_1 Controparte_1 giudiziale le spese del presente grado di giudizio che determina in complessivi €3.966,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
DPR 115/2012, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano il 24.09.2025
La Presidente est.
Anna Mantovani
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