Articolo 170 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 157Articolo 158 bis
Versione
22 marzo 1913
Art. 170.

I notari che hanno gia' una cauzione idonea secondo la legge anteriore, non sono tenuti ad elevarla alla misura stabilita dalla presente legge, finche' rimangono nelle sedi in cui presentemente si trovano.

Entrata in vigore il 22 marzo 1913