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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/05/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 12.11.2024 al n. 2636 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO –
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
TRA
, nato ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Giuseppe Rosario C.F._1
Barbato ed elettivamente domiciliato in Camposano (NA) alla Via Marconi 49, presso lo studio di questi;
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale CP_1
difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Maria Casillo ed C.F._2
elettivamente domiciliata in Marigliano (NA) alla Via Alighieri 5, presso lo studio di questi;
N O N C H È
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da ricorso FATTO E DIRITTO
I ricorrenti come identificati in epigrafe con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ.
1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è trascorso oltre un anno dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata altresì prodotta la sentenza n. 2614/2014 della separazione personale dei coniugi emesso dal
Tribunale di Nola in data 28.10.2014, passata in giudicato.
Anche le condizioni di divorzio concordate non contrastano con i diritti inderogabili di cui all'art. 160 c.c., di talchè possono essere integralmente recepite dal tribunale.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 17.06.2010 in Pomigliano
d'Arco (NA) e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Pomigliano d'Arco (NA) (Atto n. 17 parte 1 dell'anno 2010);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 20.05.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 12.11.2024 al n. 2636 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO –
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
TRA
, nato ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Giuseppe Rosario C.F._1
Barbato ed elettivamente domiciliato in Camposano (NA) alla Via Marconi 49, presso lo studio di questi;
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale CP_1
difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Maria Casillo ed C.F._2
elettivamente domiciliata in Marigliano (NA) alla Via Alighieri 5, presso lo studio di questi;
N O N C H È
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da ricorso FATTO E DIRITTO
I ricorrenti come identificati in epigrafe con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ.
1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è trascorso oltre un anno dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata altresì prodotta la sentenza n. 2614/2014 della separazione personale dei coniugi emesso dal
Tribunale di Nola in data 28.10.2014, passata in giudicato.
Anche le condizioni di divorzio concordate non contrastano con i diritti inderogabili di cui all'art. 160 c.c., di talchè possono essere integralmente recepite dal tribunale.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 17.06.2010 in Pomigliano
d'Arco (NA) e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Pomigliano d'Arco (NA) (Atto n. 17 parte 1 dell'anno 2010);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 20.05.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)