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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/04/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 10486/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 15716/2023
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Massimo Mazzucchiello, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio
Brancaccio, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2023, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile assistenziale, rappresentando che l' dopo averla sottoposta a visita, l'aveva riconosciuta CP_1
invalida nella misura del 70%, con conseguente esclusione dei requisiti sanitari per la prestazione assistenziale richiesta.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , valutava la ricorrente invalida Persona_1
nella misura del 68%, concludendo per l'insussistenza dei requisiti medico-legali per riconoscere una percentuale di invalidità pari o superiore al 74%.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 17.08.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari per la prestazione suddetta. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 22.04.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 15716/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini
2 tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sulla capacità lavorativa della ricorrente.
Segnatamente, parte opponente ha contestato la c.t.u. depositata per i motivi di seguito sinteticamente indicati:
- Omissione diagnostica, con errata presupposizione anamnestica, delle affezioni all'apparato digerente da colite con “diverticolosi del colon” (sigma) e da concorrenti reflusso gastroesofageo e gastropatia antrale. Con riguardo a tale punto ed a quanto dichiarato dalla periziata in occasione della visita effettuata dal c.t.u., parte opponente ha chiesto ammettersi prova per testi;
- Omissione diagnostica/sottovalutazione della cardiopatia ipertensiva con danno d'organo da disfunzione diastolica in trattamento (e con insufficienza valvola mitralica) con sintomatologia di dispnea da sforzo – errata considerazione dispnea da sforzo;
- Omissione diagnostica/errata valutazione della poliartrosi del rachide con discopatie multiple ed errata presupposizione nel riferire che sono state effettuate le manovre di Lasegue, di Wasserman e di movimentazione del collo, in realtà non effettuate. Anche con riguardo a tale ultimo punto, parte ricorrente ha chiesto ammettersi prova per testi;
- Contraddittoria ed errata omessa valutazione della I.V.C. insufficienza venosa cronica arti inferiori in “concorrenza” con la “cardiopatia sclerotica”;
3 - Omessa considerazione in “concorrenza” nell'ambito delle patologie cardiocircolatorie della riconosciuta “vasculopatia cerebrale” con errato computo dell'invalidità complessiva;
- Errato computo in “coesistenza”, anziché in “concorrenza” della patologia cardiocircolatoria con quella respiratoria per l'intima connessione.
Le censure suindicate e, più in generale, i motivi di contestazione alla consulenza, non appaiono, invero, condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 15.06.2024).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto la periziata affetto da: “Vasculopatia cerebrale cronica;
Glaucoma (OS>OD);
Cardiopatia sclerotica;
Broncopatia cronica;
Spondilodiscoartrosi a moderato impegno funzionale.”.
Nel merito e, per quanto qui specificamente interessa, con riguardo alle valutazioni contestate, il c.t.u. ha osservato: “Malattia cerebro-vascolare. L'ischemia cerebrale è una malattia causata dalla riduzione di apporto di sangue (e conseguentemente di ossigeno) al cervello. Esistono due forme di ischemia cerebrale. La cosiddetta ischemia focale è confinata in un'area limitata del tessuto cerebrale e può essere causata da un trombo o da un embolo che bloccano il flusso del sangue in una arteria.
L'ischemia globale coinvolge invece più zone del cervello ed è caratterizzata dalla riduzione o addirittura dall'interruzione del flusso del sangue verso quest'organo. Le cause più comuni sono rappresentate dall'aterosclerosi dei vasi che portano sangue al cervello;
dalle malattie cardiache (in particolare la fibrillazione atriale) che possono determinare la formazione di emboli che attraverso il torrente circolatorio raggiungono i vasi cerebrali e li ostruiscono;
dalla cosiddetta malattia dei piccoli vasi che determina occlusione di piccole arteriole e che riconosce come fattori
4 predisponenti l'ipertensione arteriosa e il diabete. Nel caso della ricorrente il grado di collaborazione tenuto nel corso della visita è stato del tutto normale, ha mostrato un pensiero articolato e legato dal contesto. Ha riconosciuto l'ambiente e
l'accompagnatore, è stato in grado di descrivere la propria abitazione e il trascorrere della sua giornata. Ha interloquito con lo scrivente in forma corretta. Il quadro delineato dalla diagnostica per immagini (RM encefalo) depone per una condizione di vasculopatia cronica, compatibile con l'età (sono queste le invocate con multiple aree gliotiche della sostanza bianca), in assenza di alterazioni del sistema ventricolare con strutte mediane in asse. Si è in presenza di un quadro, su base vascolare e involutiva compatibile con l'età che non è fonte di deficit che interferiscono significativamente con le attività giornaliere. Non ho riscontrato afasia, aprassia, agnosia. Si attribuisce il codice 1.101 con la percentuale del 20%. Cardiopatia sclerotica: allo stato
l'equilibrio emodinamico è soddisfacente, non sono stati rilevati segni quali ingrandimento dell'aia cardiaca, riferita angina, segni di cardiomiopatia dilatativa, in assenza di edemi declivi con validità dei polsi periferici. Da un punto di vista strumentale l'ecocardiogramma non mostra acinesia/ipocinesia, la frazione d'eiezione
(efficienza ventricolare sinistra o pompa cardiaca) è del 60% valore al di sopra del range per sesso ed età, sussiste una lieve disfunzione diastolica di I^ grado.
L'elettrocardiogramma non mostra segni patologici impegnativi e la somma delle onde in V1 e V5 è inferiore ai 35 mmm. richiesti per l'ipertrofia ventricolare sinistra. È soprattutto il danno d'organo, oggettivamente dimostrato, a determinare il giudizio medico-legale, parametrato ovviamente con il carico di lavoro cui il soggetto risulta sottoposto. Nel caso della ricorrente è stato riscontrato danno d'organo lieve che in uno agli elementi clinici, all'età anagrafica, al recente doppler dei TSA (normale) consente di attribuire all'insufficienza cardiaca una collocazione nella fascia minima della prima classe NYHA. Si attribuisce il codice 6.441 con la percentuale del 21%.
Patologia artrosica: è iniziata da alcuni anni con manifestazioni degenerative al rachide. All'esame obiettivo ho osservato una riduzione dei movimenti articolari delle escursioni fisiologiche come descritto nel paragrafo specifico. L'esame clinico ha mostrato che i passaggi posturali ed il mantenimento della stazione eretta in forma autonoma sono possibili. Si attribuisce una valutazione intermedia tra il codice 7.010
5 opportunamente rimodulato, ed il codice 7.008 con la percentuale del 20%.
Broncopatia La ricorrente ha dichiarato di non essere tabagista. Il quadro clinico induce menomazioni apprezzabili, senza alterazione della saturazione dell'ossigeno ematico a riposo e un esame obiettivo che non evidenzia broncostenosi né impegno polmonare. L'indagine radiografica (TC HD) non evidenzia alterazioni in atto ma reliquati oramai fibrocalcifici. Si è lontano dal quadro della broncopatia cronica ostruttiva riportata in ricorso. La valutazione è in via analogica al codice 6.003/6.013 al 20%. Insufficienza venosa arti inferiori: il quadro clinico è di una sindrome varicosa con insufficienza funzionale. Non sono presenti complicanze quali ulcere cutanee, piaghe o altri gravi segni. L'esame doppler evidenzia un circolo venoso profondo pervio e continente con una pregressa safenectomia a sinistra e un'insufficienza venosa superficiale bilaterale. Per analogia si applica il codice 6101
(10%) inferiore all'11%. Altre infermità Nel ricorso vendo descritte altre infermità che vengono esaminate: Gastropatia: trattasi di una gastropatia antrale con reperto istologico lieve moderata che induce menomazioni inferiori all'11%. Diverticolosi: è indicata nel certificato introduttivo del 20.09.2022, ma non in quello del medico di famiglia. L'esame TC addominale la evidenzi in assenza di complicazioni e quindi di menomazioni. In ogni caso non trova riscontro oggettivo (colonscopia, esame istologico, ecc.), non è stata dichiarata all'anamnesi né come tale né come disturbi indotti. […] Codici Valutativi 1. Vasculopatia cerebrale cronica: codice analogico
1.101 = 20% 2. Broncopatia cronica: codice analogico (6.003/6.013) = 21%; 3.
: codice 5.106 = 20%.
4. Cardiopatia sclerotica: codice 6.441 = CP_2
21%;
5. Spondilodiscoartrosi a moderato impegno funzionale: codice analogico tra
7.010 (ridotto proporzionalmente) e 7.008 = 20%. Le infermità sono in coesistenza, per cui ricorrono le condizioni di applicabilità della formula riduzionistica prevista dal D.M. 05.02.1992: n. 1 + n. 2 = 37% + n. 3 = 49% + n. 4 = 60% + n. 5 = 68%.
Non vi è incidenza sulla capacità semispecifica. Non sussistono i Requisiti di cui al
D.M. 02.07.2007 (esonero da visite di controllo)”.
Il c.t.u. ha, poi, ulteriormente chiarito la propria valutazione in sede di risposta alle note critiche trasmesse dalla difesa della ricorrente, osservando: “Si ritiene di chiarire alcuni aspetti preliminari oggetto di rilievo o di contestazione. Frettolosità della visita:
6 la visita si è svolta in presenza del CTP dell' dr. in assenza di CTP CP_1 Persona_2
di parte ricorrente, ed ha avuto la durata media di ogni visita di ctu, dalle ore 14,55 alle ore 15,25, non necessitando di ulteriore procrastinazione: il verbale è stato sottoscritto anche dall'Avv. Marcello Lombardi delegato dall'Avv. Mazzucchiello.
Mancanza di 4 punti per il 74%: il ctu per giuramento prestato e per dovere deontologico deve rispondere ai quesiti del Magistrato, per altro chiarissimi, senza lasciarsi condizionare da altre valutazioni di qualsiasi parte, applicando la metodologia medico-legale e la vicinanza al 74% di una precedente valutazione non per questo costituisce accondiscendenza tacita alla richiesta formulata;
Incompatibilità del ctu: dispiace mettere in discussione la deontologia e la professionalità sulla base di pura ipotesi, comunque, lo scrivente lo ha già dichiarato nel verbale di giuramento e per soddisfare l'avvocato alla data di nomina e/o giuramento di questo procedimento non rivestiva alcuna carica direttiva/coordinamento dirigenziale e/o con funzioni di controllo e di vigilanza sulle prestazioni erogate nell'ambito dell'ASL , né in altre ASL, né all né Parte_2 CP_1
all'INAIL. È opportuno ricordare che il verbale dell'ASL non è definitivo, nemmeno in caso di patologia oncologica, necessitando dell'approvazione della Commissione
Medica che ha anche facoltà di riconvocazione a visita e rivalutazione. Per la CP_1
parte medico-legale nel paragrafo delle Considerazioni sono stati esposti i motivi a base del giudizio valutativo. Per ulteriore precisazione, anche se pleonastica:
Patologia visiva: è stato riconosciuto il 20% per il glaucoma. Il visus residuo è di 9/10
a destra e di 9/10 a sinistra, del tutto normale per cui non comprende quale altra valutazione andrebbe fatta. Patologia cardiaca: si riporta a pagina 14. L'invocata disfunzione diastolica di I^ grado, per altro di comune riscontro in una sessantanovenne) è la forma più lieve in assenza di difficoltà respiratoria e di scompenso cardiaco con una frazione d'eiezione del 60% valore del tutto normale per sesso ed età: tale parametro esprime la validità della funzione di pompa cardiaca e, quindi, della gittata cardiaca, in presenza di un tracciato elettrocardiografico in cui la somma delle onde in V1 e V5 è inferiore ai 35 mmm. richiesti per una chiara ipertrofia ventricolare sinistra. Il tutto in presenza di un ecocardiogramma che non evidenzia alterazioni della cinesi globale e/o segmentaria. Le citazioni dottrinali sono
7 da condividere concettualmente ma richiedono l'applicazione nel caso specifico sulla base dell'anamnesi, della documentazione e dell'esame obiettivo che da come le note critiche vengono impostate sembrerebbe superfluo o di valore marginale. Concorrenza delle patologie: due infermità si intendono concorrenti allorquando agiscono ambedue sul medesimo sistema organo-funzionale secondo il concetto di organo in medicina legale (e non in anatomia e/o clinica). Nel consegue la correttezza delle valutazioni effettuate per le invocate patologie cardiaca e respiratoria. Discopatie: ritorna il concetto di passiva trascrizione della documentazione nell'elaborato peritale. L'esame obiettivo è chiaro (cfr. pagina 10) è l'attribuzione del 20% appare equa. Omissione patologie apparato digerente: ricorre quanto espresso a pagina 16. Per tali motivi si conferma il giudizio valutativo espresso”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni della periziata, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Il c.t.u., in particolare, già in fase di a.t.p. ha avuto modo di prendere posizione, con motivazione appropriata e condivisibile, sulla gran parte delle critiche riproposte, poi, dall'opponente con il presente giudizio.
Nel riscontro alle osservazioni sopra riportato, infatti, il consulente ha sufficientemente chiarito la propria posizione con riguardo alla valutazione della cardiopatia, nonché alla valutazione in coesistenza e non in concorrenza delle patologie, condivisa dalla scrivente.
Invero, il disposto di cui all'art. 5 del d.Lgs 509 del 1988, il quale sancisce che “Nella valutazione complessiva della invalidità non sono considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per cento e le altre specificatamente elencate in calce alla tabella di cui all'articolo 2, comma 1, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori”, impone di non considerare le patologie suddette a meno che le stesse non siano “concorrenti”, tra loro o con altre minorazioni, vale a dire insistenti con le stesse su uno stesso organo o apparato. Tanto si evince chiaramente dalla descrizione di cui alla “Prima parte: “Modalità d'uso della nuova tabella d'invalidità” del DM 05/02/1992, nel quale si precisa che “le invalidità
8 dovute a menomazioni multiple per infermità tabellate e/o non tabellate possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni ovvero da una semplice loro coesistenza. Sono funzionalmente in concorso tra loro (e, dunque, concorrenti), le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato. […] Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro. In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un CALCOLO RIDUZIONISTICO mediante la seguente formula ESPRESSA IN DECIMALI”.
La distinzione tra apparati si evince, inoltre, dalle Tabelle stesse, redatte appunto suddividendo i codici e le relative percentuali per gruppi anatomo-funzionali.
Per quanto qui interessa, ai fini dell'applicazione delle Tabelle, apparato cardiocircolatorio e apparato respiratorio integrano gruppi anatomo-funzionali differenti.
Quanto all'omessa valutazione della vasculopatia cerebrale e della insufficienza venosa cronica agli arti inferiori in concorrenza con la cardiopatia, si osserva quanto segue. Il consulente, in assenza di codici specifici riferibili a tali affezioni, ha valutato le stesse in via analogica, attribuendo rispettivamente il codice 1101, con una percentuale del
20%, alla vasculopatia, e il codice 6101, con una percentuale del 10%, alla IVC. Ritiene parte opponente che tali percentuali debbano essere sommate a quella del 21% assegnata alla cardiopatia sclerotica attraverso un mero calcolo aritmetico, con raggiungimento di una percentuale complessiva del 51% per tutte e tre le patologie considerate. Tale prospettazione, ad avviso della scrivente, non può essere condivisa.
Come previsto nelle Modalità d'uso della nuova Tabella di Invalidità di cui al D.M.
05.02.1992, infatti, “occorre tener presente che le invalidità dovute a menomazioni multiple per infermita' tabellate e/o non tabellate possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni ovvero da una semplice loro coesistenza. Sono funzionalmente in concorso tra loro, le menomazioni che interessano lo stesso organo
o lo stesso apparato. In alcuni casi, il concorso è direttamente tariffato in tabella
(danni oculari, acustici, degli arti ecc.). In tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a VALUTAZIONE COMPLESSIVA, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in
9 un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo- funzionale dell'organo o dell'apparato”.
La valutazione della infermità concorrenti, pertanto, non va svolta tramite un mero calcolo aritmetico, come parte opponente propone, ma tramite l'utilizzo del calcolo salomonico (la cui formula è It = I1 + I2 - ((I1 x I2) / 2), che si ottiene sottraendo alla somma delle singole menomazioni la metà del loro prodotto.
Nel caso di specie, tenuto conto della concorrenza invocata dal ricorrente, si otterrebbe una percentuale complessiva del 37%, inferiore a quella riconosciuta dal ctu e quindi senza dubbio insufficiente, nel calcolo complessivo, al raggiungimento del 75%.
Del resto, parte opponente intende da un lato valorizzare l'insistenza delle patologie sul medesimo apparato, e dall'altro utilizzare le stesse percentuali attribuite dal CTU, inerenti apparati diversi. Non indica, invece, i codici e le percentuali che avrebbero dovuto essere applicate tenuto conto del medesimo apparato cardiocircolatorio.
Le medesime considerazioni vanno svolte con riferimento alla contestata omessa valutazione della disfunzione diastolica e dell'insufficienza mitralica: parte opponente, infatti, non indica la documentazione medica da cui tali patologie deriverebbero né, soprattutto, individua i codici e le percentuali attribuibili alle stesse.
Il ctu, invero, ha dato conto sia della lieve disfunzione diastolica di I grado, evidenziandone l'inidoneità a incidere sulla valutazione complessiva della “cardiopatia sclerotica”, sia della insufficienza mitralica, avendo di fatto applicato il codice 6441, relativo appunto alle “miocardiopatie o valvulopatie” con insufficienza cardiaca lieve in I Classe NYHA. Del resto, il testo richiamato in ricorso individua come decisivo nella valutazione dell'insufficienza mitralica il “rilievo di una frazione di eiezione inferiore al 60%”, escluso nel caso di specie dagli esami strumentali e diagnostici in atti esaminati e valorizzati dal ctu, la cui risalenza nel tempo, evidenziata dalla difesa dell'opponente, non può essere attribuita, in assenza di documentazione aggiornata, all'ausiliario.
Per il resto, le contestazioni relative all'attribuzione della I Classe NYHA si risolvono nella trascrizione di testi scientifici di riferimento, senza alcuno specifico riferimento al caso concreto.
10 Quanto alla circostanza che la Commissione medica aveva attribuito alla CP_1
patologia cardiaca una II Classe NYHA, deve evidenziarsi come il giudizio della stessa sia controvertibile in sede di perizia giudiziale: del resto, la stessa domanda di accertamento ex art. 445 bis c.p.c. si fonda sulla controvertibilità della valutazione della predetta Commissione, contestata dalla parte ricorrente.
Con riguardo alla omessa valutazione da dispnea da sforzo, anche in tal caso la difesa di parte opponente non indica la documentazione medica attestante tale sintomo né, soprattutto, specifica in che modo la stessa debba incidere sulla valutazione della cardiopatia.
A considerazioni analoghe deve giungersi con riferimento alle patologie riguardanti l'apparato digerente.
Nello specifico, circa l'omissione diagnostica della diverticolosi del colon, la difesa Per_ pone in risalto la constatazione da parte del dott. della mancata risposta in anamnesi da parte della periziata, contestandola come mai avvenuta e ritenendo tale aspetto idoneo di per sé a inficiare l'intera valutazione della patologia.
A ben vedere, però il consulente ha escluso la rilevanza ai fini medico legali della diverticolosi in considerazione delle risultanze documentali, ossia dell'esame tc addominale – ove detto disturbo viene, sì, evidenziato, ma in assenza di complicazioni e quindi di menomazioni – e dell'assenza di riscontro oggettivo (colonscopia, esame istologico, ecc.). Assumendo, pertanto, il profilo inerente l'omessa risposta della ricorrente un rilievo del tutto residuale, la contestazione svolta sul punto e la relativa richiesta di prova testimoniale appaiono infondate.
Quanto al reflusso gastroesofageo (o cardias incontinente), lo stesso non ha un codice specifico nelle Tabelle. Parte ricorrente ne lamenta l'omessa valutazione, ma non indica il codice analogicamente applicabile e non specifica in che modo l'attribuzione dello stesso possa consentire il raggiungimento della percentuale sperata, ben potendo tale disturbo rientrare tra quelli cui è attribuibile una percentuale pari o inferiore al 10%
(es. tramite applicazione dei codici 6454 e 6484).
Analogamente vale a dirsi circa la gastropatia, valutata dal consulente con percentuale inferiore al 10%.
11 Per quanto concerne, infine, la valutazione della patologia artrosica, le deduzioni di parte opponente hanno ad oggetto la falsa attestazione da parte del consulente dell'esecuzione sulla perizianda della manovra di Lasegue e Wasserman e sulla richiesta di prova testimoniale sul punto, la quale non può essere accolta per due ordini di ragioni.
In primo luogo, ritiene la scrivente che, compatibilmente con i principi giurisprudenziali richiamati in ricorso, laddove il contenuto della relazione peritale abbia ad oggetto fatti che il consulente asserisce essersi verificati in sua presenza (qual
è, appunto, la registrazione di un dato fattuale non soggetto a personale valutazione), lo stesso assume valore di atto pubblico redatto in qualità di pubblico ufficiale, con la conseguenza che, quanto alla sua efficacia probatoria, la parte può contrastarne l'efficacia unicamente tramite lo strumento della querela di falso. Diversamente deve ritenersi nel caso in cui si tratti di constatazioni e giudizi medico-legali, rispetto ai quali la querela predetta non è ammessa.
Le contestazioni in parola, inoltre, risultano tardive, atteso che la parte ben avrebbe potuto richiedere la verbalizzazione dell'omessa somministrazione delle predette manovre già in sede di accesso, o comunque sottoporre tale rilievo al magistrato già nella precedente fase di atp, immediatamente dopo l'accesso stesso, a prescindere dall'esito della consulenza.
In secondo luogo, e in via dirimente, anche in tal caso le contestazioni alle valutazioni espresse dal ctu si rivelano generiche e non supportate da sufficienti argomentazioni di carattere medico-scientifico, non avendo la difesa dell'opponente chiarito le ragioni per cui un impegno funzionale maggiore avrebbe dovuto condurre a una valutazione del 35% pur ritenendo corretti i codici applicati dal ctu in via analogica.
In definitiva, non sono emersi elementi tali da ritenere non condivisibili le risultanze della c.t.u. espletata, le quali si sono dimostrate coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, e tali, pertanto, da integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Né, infine, parte ricorrente ha allegato un aggravamento delle proprie condizioni o prodotto a supporto nuova documentazione idonea a provare lo stesso.
12 Quanto alle ulteriori contestazioni e richieste avanzate per la prima volta nelle note sostitutive d'udienza, le stesse risultano inammissibili in quanto tardive.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 23.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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