Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 3592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3592 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 9622/23 R.G.L. vertente tra
Dott. , rappresentato e difeso giusto mandato in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv.to Maria Faggiano del Foro di Salerno con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno (SA), al C.so Garibaldi n. 47
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del suo legale rapp.te Presidente p.t. della Controparte_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Filomena Luongo e dall'Avv. Controparte_2
Rosaria Saturno dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale ad lites per
Notar di Barano di Ischia del 14/3/2018 Rep. 33646, elett.te dom.te Persona_1 in Napoli alla Via S.Lucia n. 81,
Resistente
OGGETTO: monetizzazione ferie dirigente pubblico
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 15 maggio 2023 il dott ha convenuto in giudizio il Parte_1
dinanzi al Giudice in funzione di giudice del Controparte_3 lavoro per sentir: a) dichiarare il proprio diritto al pagamento di un'indennità di € 32.444,72, a titolo di ferie non godute;
b) condannare, per l'effetto, in solido tra loro, il Controparte_3
e la al pagamento di euro 32.444,72, oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione come per legge, o al pagamento di quella minore o maggiore somma che risulterà dovuta nel corso del presente giudizio, spese vinte da distrarsi in favore del procuratore
A sostegno della domanda ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze del con la Controparte_3 qualifica di Dirigente di ruolo U.D Staff pianificazione, qualità, controllo interno e assistenza agli Organismi di controllo e ad interim alla U.D. Bilancio, ragioneria e contabilità analitica del Consiglio regionale della fino alla data di CP_3 quiescenza del 01/07/2022;
- tale Organismo, previsto dalla Costituzione, possiede autonomia gestionale ed economica, tuttavia è comunque parte integrante e organizzativa della Regione di appartenenza;
-l'art. 16 del CCL Comparto Enti Locali integralmente trascritto, ha introdotto un sistema basato sull'autoresponsabilizzazione del Dirigente, in virtù del quale non è
1
- di aver coordinato due strutture dirigenziali Dirigenti complesse ossia quella del
Bilancio, comprendente ragioneria e contabilità analitica del Consiglio, e contemporaneamente, il complesso e articolato U.D. Staff pianificazione, qualità, controllo interno e assistenza agli Organismi di controllo con le sue molteplici attività;
- di aver assolto quotidianamente il proprio lavoro stante le responsabilità assegnategli , e ciò anche quando, durante la pandemia e fino al pensionamento, è stato collocato in smart working in quanto lavoratore fragile;
- di non aver potuto godere di tutte le ferie maturate dal 2019 sino al pensionamento a causa dell'assenza di un orario rigido, della necessità di portare a completamento le molteplici attività avviate, della complessità delle stesse, del ruolo apicale e delle conseguenti responsabilità su di lui gravanti, anche per la carenza di personale
Dirigenziale;
- di aver chiesto ed ottenuto con istanza del 13.4.2022 la posticipazione della data di quiescenza per poter ultimare tutte le attività già avviate restando in servizio dall'01/05/2022 all'01/07/2022, proroga concessa proprio per il permanere della carenza del personale appartenente alla qualifica dirigenziale;
- di aver maturato, secondo attestazione rilasciata dal Consiglio regionale della n.88 giorni di ferie CP_3
Argomentata della irrinunciabilità della copertura costituzionale del diritto alle ferie e richiamati gli artt. 2109 cc e 5, comma 8, d.l. n 95/12, ha rassegnato le soprascritte conclusioni
Incardinatasi la lite, la resistente ha resistito confutando estensivamente l'avversa prospettazione concludendo per il rigetto della domanda, col favore delle spese.
All'udienza di discussione, autorizzato il deposito di note difensive in data 5.12.2024, la causa è stata decisa mediante separata sentenza dopo il deposito di note scritte.
La domanda è infondata
Va dapprima chiarito come non si possa tener conto a fini della decisione delle note irritualmente depositate da parte ricorrente in sede di trattazione cartolare in data
31.10.2023 e 12.4.2024, poiché vere e proprie note difensive mai autorizzate ai sensi dell'art. 429 c.p.c. .
Si controverte del diritto alla monetizzazione delle ferie di un pubblico dipendente con qualifica dirigenziale. Assume l'istante di non essere stato posto in grado di esercitare il proprio diritto al godimento delle ferie per la complessità delle due strutture dirigenziali da lui
2 coordinate, ossia il Bilancio, comprendente ragioneria e contabilità analitica del
Consiglio, e, contemporaneamente l'U.D. Staff pianificazione, qualità, controllo interno e assistenza agli Organismi di controllo con le sue molteplici attività, il che è indice di una situazione organizzativa patologica visto che i due Uffici avrebbero dovuto fare capo a due distinti dirigenti e non ad uno solo. Ulteriore ragione del mancato godimento starebbe nel fatto della carenza di organico che è stata posta a base della concessa proroga della cessazione dal servizio.
E' pacifico, oltrechè documentato, che il ricorrente è cessato dal servizio in data 1^.7.2022, su sua istanza del 13.4.2022, anziché in data 1^.5.2022, ottenendo una proroga dal 1^.5.2022, data fissata per il collocamento in quiescenza per dimissioni volontarie, intervenuta in data 30 giugno 2022.
La conoscenza del termine finale del rapporto cessato per dimissioni volontarie ha fatto sì che egli fosse perfettamente in grado di programmare il godimento delle ferie residue. Del resto, è lo stesso ricorrente che nell'atto introduttivo , nel richiamare l'art. 16 del
CCNL Personale del comparto Regioni e Autonomie Locali ove è previsto che
“nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente, il Dirigente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare” pone l'accento sul fatto che “tale norma ha introdotto un sistema basato sull'autoresponsabilizzazione del Dirigente, in virtù del quale non è prevista una quantificazione complessiva dell'orario di lavoro del Dirigente e neanche un limite massimo di durata delle prestazioni lavorative. Il Dirigente organizza il proprio lavoro in ragione del completamento dei compiti affidati e degli obiettivi assegnati”( così alla pag. 2 punto 1 del ricorso introduttivo)
Accanto alla autoresponsabilizzazione, è comprovato che il dott. fosse del tutto Pt_1 consapevole di aver maturato ferie arretrate da godere “entro la data del collocamento in quiescenza”. Egli, infatti, lo scrisse nella mail del 22 febbraio 2022, acquisita al protocollo 3278 del 28 febbraio 2022, comunicando al Segretario Generale, dr. , e al Persona_2
Direttore Generale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, dr.ssa , Persona_3 che “dal 24 c.m. al 29 aprile p.v. sarò in congedo per ferie, dovendo usufruire di quelle residue entro la data del mio collocamento in quiescenza”.
Sul punto, nessuna osservazione contraria fu fatta dal Segretario Generale di cui la
UD Staff pianificazione, qualità, controllo interno e assistenza agli Organismi di controllo, all'epoca diretta dal ricorrente, è unità dirigenziale speciale alla sua diretta dipendenza, né dal Direttore Generale Risorse Umane Finanziarie Umane e Str umentali- cui afferisce la UD Bilancio, ragioneria e contabilità analitica del Consiglio regionale della all'epoca affidata ad interim al ricorrente. CP_3
Si aggiunga che dal tenore della ridetta mail del 22.2.2022 si evince inequivocamente che: a) il dott. fosse perfettamente consapevole di dover godere delle ferie Pt_1 residue maturate b) ciò andava fatto entro un preciso orizzonte temporale “entro la data del mio collocamento “; c) egli non chiede autorizzazione di sorta limitandosi a comunicare di essere in congedo.
3 Sotto altro profilo, si rimarca che il dott. non ha neanche contestato che per Pt_1 quei giorni dal 24 al 29 aprile 2022, come sostiene la Regione, non risultasse poi assente per ferie . Neanche va sottaciuto che, nonostante il dott. fosse consapevole di avere un Pt_1 residuo di ferie ( il quale peraltro compare di solito su tutti gli statini paga, non prodotti in questa sede) e nonostante fosse, per previsione contrattuale collettiva un
Dirigente autoreponsabilizzato, in grado di organizzare con ampia autonomia il proprio orario di lavoro, cionondimeno la Regione lo abbia formalmente avvertito che era tenuto a godere dei giorni di ferie residui. Invero, con nota prot. 3250 del 28 febbraio 2022, il Direttore Generale p.t. dr.ssa
, ha invitato il ricorrente ad usufruire di tutti i giorni di ferie relativi Persona_3 agli anni precedenti e di quelli maturati sino al 30 aprile 2022, anche in considerazione della sua istanza di dimissioni che, inizialmente indicava il 30 aprile
2022 quale ultimo giorno di servizio (poi differita al 30 giugno su espressa richiesta del ricorrente medesimo e accolta dall'amministrazione). Di contro, non risultano istanze di ferie presentate dal ricorrente né istanze respinte dall'Ente, né prima né dopo tale data.
Questi essendo i fatti di causa reputa il Tribunale che la abbia assolto CP_1 all'onere probatorio che le incombeva il quale, come si vedrà, va calato nella concreta vicenda lavorativa, sicchè la domanda non è meritevole di accoglimento.
L'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE prevede che «Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro». Il divieto di monetizzazione - ripreso dall'art. 10, comma 2
D.lgs. n. 66/2003 attuativo della suddetta direttiva - è finalizzato a garantire il godimento effettivo delle ferie, che sarebbe vanificato qualora se ne consentisse la sostituzione con un'indennità. L'erogazione di quest'ultima, infatti, non potrebbe ritenersi equivalente rispetto alla necessaria tutela della sicurezza e della salute, non permettendo al lavoratore di reintegrare le proprie energie psico-fisiche. La CdgUE ha interpretato l'art. 7 prefato nel senso che esso non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che preveda la perdita del diritto alle ferie annuali allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitarlo.
Il D.L. n. 95 del 2012, conv. con mod. in L. n. 135 del 2012, - in materia di revisione della spesa pubblica ha introdotto, all'art. 5 comma 8, il divieto assoluto di monetizzare le ferie non godute prevedendo che : 'Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto
4 di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile'.
La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità del divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non fruite all'atto della cessazione del rapporto di impiego alle dipendenze della P.A. ha dichiarato tale divieto non contrario ai principi sanciti nella Carta costituzionale agli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e
117, risolvendo questioni che erano state sollevate dal Giudice remittente con riferimento a tali parametri costituzionali, sotto i profili, rispettivamente, della presunta irragionevolezza di un divieto svincolato da ogni valutazione sull'imputabilità del mancato godimento delle ferie, dell'obbligatorietà del riconoscimento di un ristoro economico in caso di lesione irreversibile del diritto a fruire delle ferie in natura e dell'obbligatorietà della conformazione dell'ordinamento nazionale al diritto UE e, in particolare, alla giurisprudenza comunitaria sull'art.7, comma 2, della direttiva n. 2003/89/CE, che, imponendo di riconoscere una riparazione pecuniaria quando le ferie non siano godute per causa non imputabile al lavoratore, pone l'accento sulla natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Sul tema la S.C. partendo dalla premessa per cui” il diritto alle ferie è irrinunciabile
e, come tale, è garantito dall'art. 36 Cost. e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ha recepito sin da Cass. n. 13613 del 2020 “l'interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea alla direttiva citata, da ultimo con la sentenza del
6.11.2018 (nella causa C-619/16), in cui è stato affermato il seguente principio:
"l'art. 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde - automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, segnatamente con un'informazione adeguata da parte del datore di lavoro stesso - i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute"; sulla base dei seguenti snodi interpretativi: l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di
5 esercitare il diritto medesimo (sentenza del 20 gennaio 2009 C350/06 e C-520/06, punto 43 e giurisprudenza ivi citata); invece non è compatibile con il suddetto art. 7 una normativa nazionale che preveda una perdita automatica del diritto alle ferie annuali retribuite, non subordinata alla previa verifica che il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tale diritto, infatti il lavoratore deve essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, cosicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti. Se risulta quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite, dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.(Cassazione civile sez. lav., 24/02/2022, (ud.
13/01/2022, dep. 24/02/2022), n.6262
Nel caso in esame , il ricorrente era consapevole di dover godere delle ferie arretrate entro la data del collocamento in quiescenza;
non ha mai presentato domanda di ferie né queste gli sono mai state negate;
ha comunicato di mettersi in congedo ordinario dal 24 al 29 aprile 2022, ha ignorato la comunicazione formale del datore di lavoro che lo avvertiva di fruire delle ferie arretrate prima del congedo.
L'elevata precisa consapevolezza e il potere di autoresponsabilizzazione del dirigente che connota un particolare spazio di autonomia, non solo affermato ma nel concreto dimostrato, tale da autodeterminare quanti e quali fossero i giorni di ferie da godere, convergono nella esclusione di un inadempimento in capo alla parte datoriale.
Non si può certo sostenere nel contesto fattuale appena ricostruito, che l'Ente non abbia posto in condizione il dirigente autoresponsabile, della possibilità di godere delle ferie.
Né può valorizzarsi in senso contrario, come prospettato dalla parte ricorrente, la situazione di carenza di organico allegata, che starebbe all'origine della concessione della proroga del termine per il collocamento in quiescenza.
L'esame complessivo delle risultanze probatorie induce ad escludere una equivalenza tout court tra carenza di organico e negazione della possibilità di godere delle ferie. Anzi, l'Ente ha dimostrato che il ricorrente con Determina n. 685 del 28 giugno 2022, avente ad oggetto “Delega funzioni dirigenziali al funzionario Dr. Persona_4
ai sensi dell'articolo 17, comma 1‐bis del D. Lgs. n. 165/2001”, ha
[...] conferito specifica delega a Funzionario titolare di posizione organizzativa allo scopo di assicurare la continuità delle funzioni dell'Ufficio, a seguito della sua cessazione dal servizio nelle more della designazione del nuovo titolare dell'incarico.
Inoltre , esistono in atti numerose determine di impegno e determine di liquidazione , promananti dal “Il Segretario Generale in sostituzione del Dirigente temporaneamente impedito” a dimostrazione che era ben possibile che il dott. Pt_1 fosse sostituito nello svolgimento dei cuoi compiti.
6 Dunque , nessun blocco di operatività delle strutture guidate dal dott. il quale, Pt_1 peraltro , sin dall'epoca della pandemia aveva svolto per ben tre anni lavoro agile ( in smart working” ) essendo un lavoratore fragile.
Né può ritenersi provato l'inadempimento datoriale derivi dalla mera asserzione che il ricorrente fosse dirigente di due strutture e che svolgesse un ruolo apicale . Ciò non rivela di per sé l'oggettiva, assoluta, inconciliabilità tra l'espletamento degli incarichi e la programmazione di un piano-ferie personale.
In altri termini, le attività in discorso, ove pure se ne ipotizzi la delicatezza e complessità, non appaiono per sé stesse, ossia in base alla loro intrinseca natura, assolutamente incompatibili con una momentanea assenza dal servizio del titolare, programmabile con congruo anticipo quanto a durata ed a collocazione temporale, e, in ogni caso, fronteggiabile con misure organizzative implicanti deleghe o sostituzioni;
cosa pure accaduta all'indomani della cessazione dal servizio .
Ne consegue che manca la prova della causa non imputabile al lavoratore che avrebbe determinato l'impossibilità di fruire del periodo di congedo residuo e, pertanto, deve ritenersi applicabile il divieto di monetizzazione previsto dalla norma in esame.
Alla reiezione della domanda segue la condanna al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo ai minimi e con esclusione della fase istruttoria che è mancata .
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-Rigetta la domanda
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali residuo che liquida in euro 2500,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
Si comunichi
Napoli, così deciso in data 8 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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