TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/11/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3404/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. ZO AL Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa CA CE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3404/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FE LA
e
), con il patrocinio dell'Avv. BOCCIA CP_1 CodiceFiscale_2
ROSARIO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 10 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco, liberi di fissare la loro residenza anagrafica e di fatto ove riterranno più opportuno previa comunicazione all'altro in caso di modifiche o variazioni. Allo scopo si dà atto che sin dalla sottoscrizione del presente ricorso la sig.ra si è trasferita con i Pt_1 propri figli presso la casa dei nonni materni sita in Castelfranco Emilia (MO), Via
Alessandro ON n. 5, ed ivi rimarrà sino a quando non troverà un alloggio in locazione. In ogni caso, la sig.ra si impegna a trasferire la propria residenza Pt_1 entro il 30/12/2025.
2) I coniugi si prestano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti e/o carte d'identità valevoli per l'estero, anche a favore dei figli minori, per espatrio a scopi turistici e culturali
3) I figli saranno affidati congiuntamente alla madre ed al padre, i quali eserciteranno in via condivisa la responsabilità genitoriale sui medesimi, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che li riguardano e relative alla loro istruzione, educazione, salute, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale, e delle aspirazioni dei minori.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé e eserciterà Per_1 Per_2 separatamente ed invia esclusiva la responsabilità sui medesimi, in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione. Ciascun genitore dovrà educare i figli nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in loro buoni e significativi rapporti con l'altro genitore e con gli ascendenti e discendenti di ciascun ramo genitoriale. Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro di ogni aspetto relativo alla vita dei figli, ivi compresi la loro salute, il loro andamento scolastico, gli incontri con le maestre/insegnati, le iniziative della scuola e la loro vita sociale e sarà tenuto a comunicare all'altro, possibilmente con congruo anticipo, ogni eventuale impegno relativo a e al fine di consentire all'altro Per_1 Per_2 genitore di parteciparvi;
qualora uno dei due genitori sia impossibilitato a partecipare alle visite mediche e/o agli incontri con le insegnanti, l'altro genitore sarà tenuto a comunicare per iscritto entro 48 ore l'esito della relativa visita medica / incontro e le relative informazioni/istruzioni ed ad inoltrare la relativa pagina 2 di 10 opportuna documentazione (referti, ricette, pagelle scolastiche, ecc..), a meno che le informazioni non siano reperibili in maniera autonoma da entrambi i genitori (Fascicolo sanitario elettronico, registri di classe, chat di classe, chat dei gruppi sportivi...).
4) e saranno collocati ed avranno la residenza anche anagrafica Per_1 Per_2 ed il domicilio presso la madre in Castelfranco Emilia (MO), Via Alessandro
ON n. 5, immobile di proprietà dei genitori della sig.ra , presso i quali la Pt_1 stessa risiederà in attesa di trovare un alloggio in locazione.
5) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , sita in CP_1
Castelfranco Emilia (MO), Via Filippo Turati n. 3, unitamente a tutti gli arredi e complementi che la corredano, esclusi gli arredi di cui al punto 11), che verranno CP_ invece prelevati dalla sig.ra , rimarrà nella disponibilità del sig. , il quale Pt_1 vi continuerà ad abitare.
6) Per quanto attiene al regime di frequentazione ordinario, il padre avrà il diritto/dovere di tenere e presso di sé: Per_1 Per_2
a) Fine settimana:
A week end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola.
b) Infrasettimanale:
Quando il padre non avrà con sé i figli il week end, li terrà il mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola fino al venerdì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola.
Quando il padre avrà con sé i figli nel week end, li terrà il lunedì dopo l'uscita da scuola fino al martedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola. Atteso che il CP_ lavoro del sig. è quello di agente di Polizia Penitenziaria, e che quindi i suoi orari lavorativi potranno subire delle modifiche, le Parti stabiliscono che, previo accordo comunicato almeno 48 ore prima alla sig.ra , i giorni infrasettimanali Pt_1
CP_ potranno subire variazioni. Il sig. si impegna tuttavia a cercare di incastrare i propri turni di lavoro con la frequentazione dei figli. Qualora la sig.ra Pt_1
CP_ dovesse trovare un posto di lavoro fisso, anche il sig. si impegnerà a rispettare le esigenze lavorative della medesima, cercando di rispettare le cadenze di frequentazione dei figli. Le parti concordano che quando e Per_1
pagina 3 di 10 staranno con uno dei due genitori, l'altro avrà diritto, previo accordo, di Per_2 sentire i minori una volta al giorno anche durante il weekend dalle ore 18,00 alle ore 19,00.
c) Per le vacanze natalizie e di capodanno:
I genitori stabiliscono che terranno con sé i figli secondo le seguenti modalità:
1) qualora entrambi i genitori dovessero rimanere presso le loro residenze, i bambini staranno, alternativamente, la giornata della Vigilia di Natale con un genitore e la giornata di Natale con l'altro, mentre trascorreranno dal 26/12 alle ore 10,00 al 31/12 alle ore 10,00 con l'uno e dal 31/12 alle ore 10,00 al 06/01 con l'altro;
2) qualora uno dei due genitori decida di trascorrere il periodo natalizio nel proprio paese di origine, i genitori, ad anni alterni, terranno con sé i figli dal
24/12 alle ore 10,00 al 30/12 e dal 31/12 alle ore 10,00 al 06/01. Resta inteso che, qualora uno solo dei due genitori decida di trascorrere le vacanze con i figli nel proprio paese di origine, sarà cura del medesimo genitore riaccompagnare i minori presso la residenza del genitore che è rimasto presso la propria abitazione.
d) Per le vacanze pasquali:
Ad anni alterni, i figli trascorreranno Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo presso ciascun genitore, mentre i due genitori si suddivideranno la frequentazione per i restanti giorni di vacanza, qualora gli impegni di entrambi i genitori lo consentano. In caso contrario, si seguirà il calendario ordinario della frequentazione.
e) Per le vacanze estive:
Il padre potrà trascorrere con i minori un periodo di vacanza di 2 settimane consecutive o anche non consecutive. Nel restante periodo estivo di assenza scolastica i genitori seguiranno il calendario ordinario delle frequentazioni. Al fine di consentire ai genitori di organizzare i propri impegni di lavoro, le proprie personali ferie e quelle da passare con i figli, gli stessi convengono che l'esatta cadenza dei suddetti periodi dovrà essere concordati entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo in ordine alla decorrenza del periodo di vacanza da trascorrere con i figli, la decisione in proposito verrà assunta negli anni pari dalla pagina 4 di 10 madre e negli anni dispari dal padre. Per tale evenienza, il coniuge cui spetta la scelta dovrà comunicare per iscritto all'altro il calendario di vacanza fissato entro e non oltre la data del 15 giugno dell'anno cui fa riferimento l'esercizio di tale diritto, pena la decadenza dalla facoltà stessa. Prima della partenza i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli.
f) Per i ponti e le festività, previsti dal calendario, anche scolastico:
I genitori trascorreranno tali periodi di festività seguendo il criterio dell'alternanza. Pertanto, se e trascorreranno con il padre il Per_1 Per_2 giorno del 25 Aprile, gli stessi staranno con la madre il 1° Maggio, e così di seguito. Le parti sono concordi nel ritenere che i periodi di vacanza (estiva, natalizia, pasquale, ponti, altre festività etc.) interrompono il regolare svolgimento della frequentazione infrasettimanale e del week end tra il genitore e i figli. In suddetti periodi ciascun genitore, fatto salvo diverso accordo, non potrà sollevare censure, né richiedere il rispetto del regime ordinario di visita di cui al precedente capo né tantomeno il recupero delle giornate perdute in forza delle suddette vacanze e/o festività.
7) A titolo di contributo al mantenimento dei minori e il sig. Per_1 Per_2
CP_
si obbliga a corrispondere alla moglie, entro il giorno 25 di ogni mese, per dodici mensilità annue, la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun CP_ figlio), mediante accredito sul conto corrente alla stessa intestato. Il sig. corrisponderà alla sig.ra gli arretrati dell'assegno di mantenimento dei mesi Pt_1 di maggio e giugno 2025, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00, entro il CP_ 30/09/2025, resta inteso che il sig. dovrà versare la somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento per il mese di luglio 2025 al momento della sottoscrizione del presente atto. La somma erogata a titolo di contributo al mantenimento dei figli dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dal mese di maggio 2026.
pagina 5 di 10 8) Per quanto riguarda l'assegno unico universale, le parti concordano che quest'ultimo sarà percepito in via esclusiva dalla sig.ra dal mese di giugno Pt_1
2025.
9) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli minori e Per_1
e riguardanti la salute, la cura, l'educazione e l'istruzione dello stesso Per_2 saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% a carico del padre e del 50%
a carico della madre, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Modena in data 25 settembre 2019.
Allo scopo i coniugi individuano tali spese e le modalità di assunzione delle medesime come segue:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) visita annua dentistiche di controllo o presso strutture pubbliche;
c) tickets sanitari per visite e/o prestazioni sanitarie;
d) spese farmaceutiche prescritte dal medico;
e) acquisto di occhiali e/o lenti a contatto;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure e trattamenti dentistici ed ortodontici;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) cure, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche (scuola elementare, scuola media, scuola superiore, università etc.) imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo, materiale didattico richiesto dalla scuola e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio in caso di studio fuori sede;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese per l'espletamento di un'attività sportiva rientrante tra quelle più diffuse
(nuoto, calcio, pallavolo, tennis, pattinaggio, danza etc.) ed avente costi pagina 6 di 10 moderati;
d) attrezzatura ed equipaggiamento relativo allo svolgimento della suddetta attività;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, ricreativi, ludici e relative attrezzature (quali ad es. corsi lingua privati, corsi di musica o altre discipline etc.); b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze quali campi estivi, campeggi scout, viaggi sportivi etc.; d) spese per lo svolgimento di una seconda o ulteriore attività sportiva e per il relativo equipaggiamento;
e) spese per lo svolgimento di attività sportive particolarmente onerose e per il relativo equipaggiamento (quali ad es. equitazione, sci, sci nautico etc.).
Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto mediante lo scambio di mails agli indirizzi noti ai coniugi. Le parti convengono che il mancato riscontro della mail del coniuge richiedente da parte dell'altro, entro e non oltre 10 giorni dall'invio, comporterà l'accettazione della spesa indicata/comunicata ed i relativi costi. Le spese straordinarie dovranno essere sempre debitamente documentate da parte del coniuge che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro dei giustificativi di spesa entro e non oltre
40 giorni dall'avvenuto pagamento, pena la decadenza dal diritto di ottenerne il rimborso. Nei successivi 10 giorni la parte onerata sarà tenuta a rimborsare l'altra che ha anticipato la spesa.
Le parti concordano inoltre che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo ai coniugi nella misura del 50% per il padre e del 50% per la madre;
pertanto gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome dei figli minori.
10) Le parti rinunciano a richiedersi assegni di personale mantenimento godendo gli stessi di sostanze e mezzi adeguati per far fronte alle loro esigenze di vita.
11) A definizione di ogni questione di carattere economico-patrimoniale esistente CP_ fra le parti, il sig. si obbliga a versare alla sig.ra la somma complessiva Pt_1 di € 7.000,00 (diconsi Euro settemila/00=) a tacitazione di ogni e qualsivoglia CP_ pretesa. Tale somma inizierà ad essere versata dal sig. a partire dal mese di luglio 2025, tramite rate di importo pari ad € 150,00 mensili e dovrà comunque pagina 7 di 10 essere interamente corrisposta entro e non oltre il termine del 30/12/2025. I versamenti dovranno avvenire a mezzo di bonifico bancario istantaneo sul conto corrente intestato alla sig.ra . Oltre a ciò, la sig.ra preleverà dalla casa Pt_1 Pt_1 coniugale il robot da cucina di marca “Bimby”, tutte le decorazioni natalizie lì conservate, la lavastoviglie e il frigo presenti nel garage, il divano letto nella camera di e uno dei due aspirapolveri marca “Folletto” sempre presenti Per_2 nell'appartamento. CP_
12) Il sig. lascerà a disposizione della sig.ra il garage della casa Pt_1 coniugale, dove la stessa conserverà i propri oggetti, e quest'ultima terrà le chiavi del garage entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto. CP_
13) Il sig. dovrà trasmettere, immediatamente alla sottoscrizione del presente accordo, alla sig.ra le credenziali di accesso all'assicurazione Pt_1 dell'autovettura Hyundai Tucson, targa GR535CF, assicurazione che d'ora in poi pagherà la sig.ra stessa. Pt_1
CP_ 14) Il sig. si impegna a lasciare le chiavi della casa coniugale alla sig.ra Pt_1 almeno per un periodo di 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, in modo tale che la stessa possa asportare i propri beni ed effetti personali e depositare gli altri beni, che al momento non riesce a trasferire, nel garage della casa coniugale, come previsto nel punto 11).
15) Le parti dichiarano di avere, con quanto sopra, risolto fra loro ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale, e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente accordo.
16) Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
17) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
18) Le spese della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali mentre quelle legali saranno tra le stesse integralmente compensate”.
pagina 8 di 10 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...]_1
(CE) il 04/10/1990 e nato a [...]_1
(CE) il 29/11/1989 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 10/11/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MACERATA
CAMPANIA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2017 Atto n.18 Parte II Serie A Uff. 1;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore
CA CE
Il Presidente
ZO AL
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. ZO AL Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa CA CE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3404/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FE LA
e
), con il patrocinio dell'Avv. BOCCIA CP_1 CodiceFiscale_2
ROSARIO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 10 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco, liberi di fissare la loro residenza anagrafica e di fatto ove riterranno più opportuno previa comunicazione all'altro in caso di modifiche o variazioni. Allo scopo si dà atto che sin dalla sottoscrizione del presente ricorso la sig.ra si è trasferita con i Pt_1 propri figli presso la casa dei nonni materni sita in Castelfranco Emilia (MO), Via
Alessandro ON n. 5, ed ivi rimarrà sino a quando non troverà un alloggio in locazione. In ogni caso, la sig.ra si impegna a trasferire la propria residenza Pt_1 entro il 30/12/2025.
2) I coniugi si prestano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti e/o carte d'identità valevoli per l'estero, anche a favore dei figli minori, per espatrio a scopi turistici e culturali
3) I figli saranno affidati congiuntamente alla madre ed al padre, i quali eserciteranno in via condivisa la responsabilità genitoriale sui medesimi, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che li riguardano e relative alla loro istruzione, educazione, salute, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale, e delle aspirazioni dei minori.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé e eserciterà Per_1 Per_2 separatamente ed invia esclusiva la responsabilità sui medesimi, in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione. Ciascun genitore dovrà educare i figli nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in loro buoni e significativi rapporti con l'altro genitore e con gli ascendenti e discendenti di ciascun ramo genitoriale. Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro di ogni aspetto relativo alla vita dei figli, ivi compresi la loro salute, il loro andamento scolastico, gli incontri con le maestre/insegnati, le iniziative della scuola e la loro vita sociale e sarà tenuto a comunicare all'altro, possibilmente con congruo anticipo, ogni eventuale impegno relativo a e al fine di consentire all'altro Per_1 Per_2 genitore di parteciparvi;
qualora uno dei due genitori sia impossibilitato a partecipare alle visite mediche e/o agli incontri con le insegnanti, l'altro genitore sarà tenuto a comunicare per iscritto entro 48 ore l'esito della relativa visita medica / incontro e le relative informazioni/istruzioni ed ad inoltrare la relativa pagina 2 di 10 opportuna documentazione (referti, ricette, pagelle scolastiche, ecc..), a meno che le informazioni non siano reperibili in maniera autonoma da entrambi i genitori (Fascicolo sanitario elettronico, registri di classe, chat di classe, chat dei gruppi sportivi...).
4) e saranno collocati ed avranno la residenza anche anagrafica Per_1 Per_2 ed il domicilio presso la madre in Castelfranco Emilia (MO), Via Alessandro
ON n. 5, immobile di proprietà dei genitori della sig.ra , presso i quali la Pt_1 stessa risiederà in attesa di trovare un alloggio in locazione.
5) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , sita in CP_1
Castelfranco Emilia (MO), Via Filippo Turati n. 3, unitamente a tutti gli arredi e complementi che la corredano, esclusi gli arredi di cui al punto 11), che verranno CP_ invece prelevati dalla sig.ra , rimarrà nella disponibilità del sig. , il quale Pt_1 vi continuerà ad abitare.
6) Per quanto attiene al regime di frequentazione ordinario, il padre avrà il diritto/dovere di tenere e presso di sé: Per_1 Per_2
a) Fine settimana:
A week end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola.
b) Infrasettimanale:
Quando il padre non avrà con sé i figli il week end, li terrà il mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola fino al venerdì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola.
Quando il padre avrà con sé i figli nel week end, li terrà il lunedì dopo l'uscita da scuola fino al martedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola. Atteso che il CP_ lavoro del sig. è quello di agente di Polizia Penitenziaria, e che quindi i suoi orari lavorativi potranno subire delle modifiche, le Parti stabiliscono che, previo accordo comunicato almeno 48 ore prima alla sig.ra , i giorni infrasettimanali Pt_1
CP_ potranno subire variazioni. Il sig. si impegna tuttavia a cercare di incastrare i propri turni di lavoro con la frequentazione dei figli. Qualora la sig.ra Pt_1
CP_ dovesse trovare un posto di lavoro fisso, anche il sig. si impegnerà a rispettare le esigenze lavorative della medesima, cercando di rispettare le cadenze di frequentazione dei figli. Le parti concordano che quando e Per_1
pagina 3 di 10 staranno con uno dei due genitori, l'altro avrà diritto, previo accordo, di Per_2 sentire i minori una volta al giorno anche durante il weekend dalle ore 18,00 alle ore 19,00.
c) Per le vacanze natalizie e di capodanno:
I genitori stabiliscono che terranno con sé i figli secondo le seguenti modalità:
1) qualora entrambi i genitori dovessero rimanere presso le loro residenze, i bambini staranno, alternativamente, la giornata della Vigilia di Natale con un genitore e la giornata di Natale con l'altro, mentre trascorreranno dal 26/12 alle ore 10,00 al 31/12 alle ore 10,00 con l'uno e dal 31/12 alle ore 10,00 al 06/01 con l'altro;
2) qualora uno dei due genitori decida di trascorrere il periodo natalizio nel proprio paese di origine, i genitori, ad anni alterni, terranno con sé i figli dal
24/12 alle ore 10,00 al 30/12 e dal 31/12 alle ore 10,00 al 06/01. Resta inteso che, qualora uno solo dei due genitori decida di trascorrere le vacanze con i figli nel proprio paese di origine, sarà cura del medesimo genitore riaccompagnare i minori presso la residenza del genitore che è rimasto presso la propria abitazione.
d) Per le vacanze pasquali:
Ad anni alterni, i figli trascorreranno Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo presso ciascun genitore, mentre i due genitori si suddivideranno la frequentazione per i restanti giorni di vacanza, qualora gli impegni di entrambi i genitori lo consentano. In caso contrario, si seguirà il calendario ordinario della frequentazione.
e) Per le vacanze estive:
Il padre potrà trascorrere con i minori un periodo di vacanza di 2 settimane consecutive o anche non consecutive. Nel restante periodo estivo di assenza scolastica i genitori seguiranno il calendario ordinario delle frequentazioni. Al fine di consentire ai genitori di organizzare i propri impegni di lavoro, le proprie personali ferie e quelle da passare con i figli, gli stessi convengono che l'esatta cadenza dei suddetti periodi dovrà essere concordati entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo in ordine alla decorrenza del periodo di vacanza da trascorrere con i figli, la decisione in proposito verrà assunta negli anni pari dalla pagina 4 di 10 madre e negli anni dispari dal padre. Per tale evenienza, il coniuge cui spetta la scelta dovrà comunicare per iscritto all'altro il calendario di vacanza fissato entro e non oltre la data del 15 giugno dell'anno cui fa riferimento l'esercizio di tale diritto, pena la decadenza dalla facoltà stessa. Prima della partenza i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli.
f) Per i ponti e le festività, previsti dal calendario, anche scolastico:
I genitori trascorreranno tali periodi di festività seguendo il criterio dell'alternanza. Pertanto, se e trascorreranno con il padre il Per_1 Per_2 giorno del 25 Aprile, gli stessi staranno con la madre il 1° Maggio, e così di seguito. Le parti sono concordi nel ritenere che i periodi di vacanza (estiva, natalizia, pasquale, ponti, altre festività etc.) interrompono il regolare svolgimento della frequentazione infrasettimanale e del week end tra il genitore e i figli. In suddetti periodi ciascun genitore, fatto salvo diverso accordo, non potrà sollevare censure, né richiedere il rispetto del regime ordinario di visita di cui al precedente capo né tantomeno il recupero delle giornate perdute in forza delle suddette vacanze e/o festività.
7) A titolo di contributo al mantenimento dei minori e il sig. Per_1 Per_2
CP_
si obbliga a corrispondere alla moglie, entro il giorno 25 di ogni mese, per dodici mensilità annue, la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun CP_ figlio), mediante accredito sul conto corrente alla stessa intestato. Il sig. corrisponderà alla sig.ra gli arretrati dell'assegno di mantenimento dei mesi Pt_1 di maggio e giugno 2025, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00, entro il CP_ 30/09/2025, resta inteso che il sig. dovrà versare la somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento per il mese di luglio 2025 al momento della sottoscrizione del presente atto. La somma erogata a titolo di contributo al mantenimento dei figli dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dal mese di maggio 2026.
pagina 5 di 10 8) Per quanto riguarda l'assegno unico universale, le parti concordano che quest'ultimo sarà percepito in via esclusiva dalla sig.ra dal mese di giugno Pt_1
2025.
9) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli minori e Per_1
e riguardanti la salute, la cura, l'educazione e l'istruzione dello stesso Per_2 saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% a carico del padre e del 50%
a carico della madre, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Modena in data 25 settembre 2019.
Allo scopo i coniugi individuano tali spese e le modalità di assunzione delle medesime come segue:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) visita annua dentistiche di controllo o presso strutture pubbliche;
c) tickets sanitari per visite e/o prestazioni sanitarie;
d) spese farmaceutiche prescritte dal medico;
e) acquisto di occhiali e/o lenti a contatto;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure e trattamenti dentistici ed ortodontici;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) cure, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche (scuola elementare, scuola media, scuola superiore, università etc.) imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo, materiale didattico richiesto dalla scuola e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio in caso di studio fuori sede;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese per l'espletamento di un'attività sportiva rientrante tra quelle più diffuse
(nuoto, calcio, pallavolo, tennis, pattinaggio, danza etc.) ed avente costi pagina 6 di 10 moderati;
d) attrezzatura ed equipaggiamento relativo allo svolgimento della suddetta attività;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, ricreativi, ludici e relative attrezzature (quali ad es. corsi lingua privati, corsi di musica o altre discipline etc.); b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze quali campi estivi, campeggi scout, viaggi sportivi etc.; d) spese per lo svolgimento di una seconda o ulteriore attività sportiva e per il relativo equipaggiamento;
e) spese per lo svolgimento di attività sportive particolarmente onerose e per il relativo equipaggiamento (quali ad es. equitazione, sci, sci nautico etc.).
Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto mediante lo scambio di mails agli indirizzi noti ai coniugi. Le parti convengono che il mancato riscontro della mail del coniuge richiedente da parte dell'altro, entro e non oltre 10 giorni dall'invio, comporterà l'accettazione della spesa indicata/comunicata ed i relativi costi. Le spese straordinarie dovranno essere sempre debitamente documentate da parte del coniuge che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro dei giustificativi di spesa entro e non oltre
40 giorni dall'avvenuto pagamento, pena la decadenza dal diritto di ottenerne il rimborso. Nei successivi 10 giorni la parte onerata sarà tenuta a rimborsare l'altra che ha anticipato la spesa.
Le parti concordano inoltre che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo ai coniugi nella misura del 50% per il padre e del 50% per la madre;
pertanto gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome dei figli minori.
10) Le parti rinunciano a richiedersi assegni di personale mantenimento godendo gli stessi di sostanze e mezzi adeguati per far fronte alle loro esigenze di vita.
11) A definizione di ogni questione di carattere economico-patrimoniale esistente CP_ fra le parti, il sig. si obbliga a versare alla sig.ra la somma complessiva Pt_1 di € 7.000,00 (diconsi Euro settemila/00=) a tacitazione di ogni e qualsivoglia CP_ pretesa. Tale somma inizierà ad essere versata dal sig. a partire dal mese di luglio 2025, tramite rate di importo pari ad € 150,00 mensili e dovrà comunque pagina 7 di 10 essere interamente corrisposta entro e non oltre il termine del 30/12/2025. I versamenti dovranno avvenire a mezzo di bonifico bancario istantaneo sul conto corrente intestato alla sig.ra . Oltre a ciò, la sig.ra preleverà dalla casa Pt_1 Pt_1 coniugale il robot da cucina di marca “Bimby”, tutte le decorazioni natalizie lì conservate, la lavastoviglie e il frigo presenti nel garage, il divano letto nella camera di e uno dei due aspirapolveri marca “Folletto” sempre presenti Per_2 nell'appartamento. CP_
12) Il sig. lascerà a disposizione della sig.ra il garage della casa Pt_1 coniugale, dove la stessa conserverà i propri oggetti, e quest'ultima terrà le chiavi del garage entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto. CP_
13) Il sig. dovrà trasmettere, immediatamente alla sottoscrizione del presente accordo, alla sig.ra le credenziali di accesso all'assicurazione Pt_1 dell'autovettura Hyundai Tucson, targa GR535CF, assicurazione che d'ora in poi pagherà la sig.ra stessa. Pt_1
CP_ 14) Il sig. si impegna a lasciare le chiavi della casa coniugale alla sig.ra Pt_1 almeno per un periodo di 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, in modo tale che la stessa possa asportare i propri beni ed effetti personali e depositare gli altri beni, che al momento non riesce a trasferire, nel garage della casa coniugale, come previsto nel punto 11).
15) Le parti dichiarano di avere, con quanto sopra, risolto fra loro ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale, e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente accordo.
16) Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
17) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
18) Le spese della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali mentre quelle legali saranno tra le stesse integralmente compensate”.
pagina 8 di 10 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...]_1
(CE) il 04/10/1990 e nato a [...]_1
(CE) il 29/11/1989 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 10/11/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MACERATA
CAMPANIA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2017 Atto n.18 Parte II Serie A Uff. 1;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore
CA CE
Il Presidente
ZO AL
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10