Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 28/03/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 491/2023 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BERNARDI ELENA contro
(c.f./p.iva , CP_1 C.F._2
(c.f./p.iva Controparte_2 P.IVA_1
(c.f./p.iva ), Controparte_3 P.IVA_2
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione 15 6 23 adiva il Tribunale di Sondrio, chiedendo: Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, premesse le declaratorie del caso e di ragione, a parziale modifica dell'ordinanza di assegnazione resa in data 12.12.2022 e del provvedimento reso in data 16.03.2023,
- assegnare all'Ing. - creditore in forza dei titoli di cui in premessa della somma di € 37.541,38 Parte_1
(pari al credito complessivo di € 45.739,105 , oltre interessi successivi dal 12.12.2022 al saldo effettivo sul solo capitale, dedotto l'importo di € 8.197,72 già versato medio tempore dal terzo pignorato Controparte_3
alla data del 30.05.2023), oltre interessi al saggio legale sul capitale originario di € 43.669,90 dal
[...]
12.12.2022 al saldo effettivo, al netto dei versamenti eseguiti
pagina 1 di 7
limiti di legge e, segnatamente, in quelli previsti dall'art. 11, comma 10, d.lgs. n. 252 del 2005 come segue: a) nei limiti del quinto, per l'ammontare eccedente il doppio della misura massima dell'assegno sociale, con un minimo di 1000 euro, con riferimento alle prestazioni pensionistiche in capitale e rendita ed alle anticipazioni di cui al comma 7, lettera a) del d.lgs. n. 252 del 2005; b) senza alcun limite di pignorabilità, con riferimento ai crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c) del d.lgs. n. 252 del 2005, conseguentemente ordinare ad Arca Fondi S.g.r. S.p.a. di pagare, nei suesposti limiti di legge, tali somme al creditore pignorante al momento in cui le stesse diverranno esigibili da parte di e nell'ipotesi in CP_1
cui il credito per il quale si è agito non sia stato già interamente soddisfatto;
(ii) la polizza titoli n. 01.0328681 contenente n. 14 azioni del valore di € 45,00 di cui è titolare;
Controparte_3 CP_1
- condannare il sig. alla integrale rifusione delle spese processuali. CP_1
Esponeva l'attore:
L'Ing. ha promosso azione esecutiva mobiliare nei confronti del debitore sig. Parte_1 CP_1
assoggettando a pignoramento i crediti vantati da quest'ultimo nei confronti di
[...] [...]
e di Arca Fondi S.p.a. Società di Gestione del Risparmio, per l'importo di Controparte_4
€ 37.103,86 (oltre spese di notifica dei titoli esecutivi e dell'atto di precetto, interessi legali di mora dal 28.10.2020 al saldo effettivo e spese successive tutte occorrende del presente procedimento maggiorate degli accessori di legge), aumentato della metà ai sensi dell'art. 546, I comma, c.p.c. e così complessivamente € 55.655,79 assoggettando a pignoramento i crediti dettagliatamente descritti nelle dichiarazioni rese ex art. 547 c.p.c. dai suddetti terzi rispettivamente in data 14/15.06.2022 ed in data 21.06.2002 e versate in atti dall'esponente unitamente alla nota di deposito in data 21.07.2022 quali docc. 6, 7 ed 8 e quali doc. 1 unitamente al ricorso ex art. 617 c.p.c. di cui infra e che si allegano al presente atto quale doc. 2 e 3, incardinando avanti all'intestato Tribunale il procedimento esecutivo rubricato al n. 194/2022 di R.G.E.;
- per quanto qui rileva, i terzi pignorati hanno dichiarato (i) quanto a Controparte_4
“di essere debitrice nei confronti del sig. delle seguenti somme: € 45,00 quale valore
[...] CP_1
della polizza titoli n. 01.0328681 contenente n. 14 azioni ” 3 e (ii) quanto Controparte_3
ad Arca Fondi S.p.a. Società di Gestione del Risparmio che è aderente al Fondo CP_1
Pensione Aperto Arca Previdenza, gestito da Arca Fondi Sgr S.p.a.; il controvalore della posizione, alla data della notifica dell'atto di pignoramento, corrisponde a € 101.746,17” (cfr. docc. 2 e 3);
pagina 2 di 7 - il debitore esecutato ha proposto opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi con ricorso depositato in data 12.07.2022 (doc. 4);
- con istanza di assegnazione depositata in data 28.07.2022, l'esponente ha chiesto l'assegnazione di tutti i crediti pignorati (doc. 5);
- con atto di intervento in data 08.09.2022, l'esponente ha chiesto altresì di essere ammesso a partecipare alla distribuzione delle somme oggetto di pignoramento, con assegnazione in proprio favore delle stesse fino alla concorrenza dell'ulteriore credito di € 4.500,00, per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge (e così per complessivi €
6.566,04) – oltre agli interessi legali di mora maturati e maturandi dal dovuto al saldo ed alle spese della presente procedura esecutiva, con ordinanza di assegnazione resa all'udienza del 12.12.2022 (doc. 6), il Giudice dell'esecuzione ha così disposto: “ASSEGNA a n quinto dello stipendio mensile dovuto da Parte_1 [...]
a calcolato al netto delle sole trattenute fiscali e Controparte_3 CP_1
previdenziali nonché degli eventuali assegni familiari) a decorrere dalla data del pignoramento;
- ASSEGNA altresì al creditore procedente un quinto del trattamento di fine rapporto spettante al debitore da pagarsi solo al momento della sua liquidazione e solo nell'ipotesi in cui il credito non sia stato già interamente soddisfatto;
-
ASSEGNA altresì al creditore procedente la somma complessiva di € 2158,49 dovuta da Controparte_3
a come meglio precisata in premesse;
- DISPONE che la somma assegnata sia destinata
[...] CP_1
in via privilegiata alla rifusione delle spese di esecuzione ammontanti ad € 100,02 per anticipazioni ed €
1200,00 per compensi oltre eventuali iva e cpa come per legge e future spese di registrazione ed in seguito alla soddisfazione del diritto di credito azionato in via esecutiva ammontante ad € 44.116,52 oltre interessi successivi dalla data odierna al saldo effettivo sul solo capitale;
- ORDINA al terzo pignorato di corrispondere all'assegnatario la somma predetta entro dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza quanto alla somma fissa ed alle somme già accantonate e successivamente con cadenza mensile”; dato atto che - con ricorso ex art. 617, secondo comma, c.p.c. depositato in data 23.12.2022 (doc. 7),
l'esponente ha proposto opposizione avverso la suddetta ordinanza di assegnazione del 12.12.2022, chiedendone la riforma nella parte in cui (i) non aveva disposto l'assegnazione al creditore pignorante Ing. delle somme accumulate nel “Fondo Pensione Aperto Arca Parte_1
Previdenza” di cui è titolare, ordinando ad Arca Fondi S.g.r. S.p.a. di pagare (nei CP_1
limiti di legge) tali somme al creditore pignorante al momento in cui le stesse diverranno esigibili da parte di e nell'ipotesi in cui il credito per il quale si è agito non sia stato già CP_1
interamente soddisfatto ed altresì (ii) nella parte in cui non aveva assegnato al creditore procedente pagina 3 di 7 Ing. la polizza titoli n. 01.0328681 contenente n. 14 azioni Parte_1 Controparte_3
del valore di € 45,00;
[...]
- con decreto in data 12.01.2023, il Giudice dell'Esecuzione ha fissato “l'udienza del 16/03/2023 ore
10:30 per la discussione sulla domanda di modifica parziale dell'ordinanza 12.12.22, assegnando termine sino a venti giorni prima per la notifica del ricorso e del presente provvedimento”;
- il ricorso ed il pedissequo decreto sono stati notificati al debitore esecutato ed ai terzi pignorati in data 08.02.2023 (doc. 8);
- con ordinanza resa all'udienza del 16.03.2023, il Giudice “Ritenuto allo stato non sussistente motivi per sospendere l'esecuzione né per accogliere sic et simpliciter la domanda dell'opponente, visto l'art. 618 c.p.c., richiamati i motivi dedotti nell'ordinanza 12.12.22, fissa termine di mesi tre per l'instaurazione del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo della parte interessata osservati i termini a comparire di cui all'art 163 bis cpc ridotti della metà” (doc. 9); ai sensi dell'art. 11, comma 10, del D. Lgs. 252/2005 “Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità”;
- secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, “Anche dopo la riforma del settore disposta con il d.lgs. n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l ovvero CP_5
conferite in un fondo di previdenza complementare sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro, determina solo l'esigibilità, con la conseguenza che tali somme sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ.” (Cassazione civile sez. VI, 25/07/2018,
n.19708);
- da quanto si evince dalla suddetta pronuncia, la citata disposizione normativa deve essere interpretata nel senso che, nella c.d. fase di accumulo (il tempo intercorrente tra l'apertura del fondo e la maturazione dei requisiti per il riscatto, ancorché anticipato, del capitale o della rendita da parte del beneficiario), le somme conferite in un fondo pensione possono essere liberamente pagina 4 di 7 pignorate dai creditori del beneficiario del fondo, i quali tuttavia avranno diritto di incassarle effettivamente solo quando quest'ultimo abbia maturato i requisiti per il loro riscatto o ne richieda una anticipazione, essendo le stesse prima di tale momento inesigibili dal beneficiario ed intangibili per i suoi creditori;
- è appena il caso di rilevare che, secondo la pronuncia sopra richiamata, “come attestato anche dall'art. 553 c.p.c., commi 1 e 2, i presupposti per l'assoggettabilità di un credito a pignoramento sono solamente la certezza del credito e la sua liquidità (o liquidabilità in base a parametri oggettivi), ma non la sua esigibilità, nulla osta alla pignorabilità del trattamento di fine rapporto, fermo restando che l'ordinanza di assegnazione non potrà essere eseguita prima che maturino le condizioni per il pagamento. Infatti, poichè il terzo pignorato viene giudizialmente ceduto al creditore procedente, egli potrà opporre a quest'ultimo tutte le eccezioni che poteva opporre al proprio creditore originario (ossia al debitore esecutato), ivi inclusa la non esigibilità delle somme” (Cassazione civile sez. VI, 25/07/2018, n.19708);
- proprio la considerazione della possibilità che gli importi accantonati siano oggetto di un anticipo in favore del beneficiario (cfr. art. 11, comma 7 ed art. 14, d.lgs. 252/2005 e doc. 10 - Regolamento
Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza), rende ancora più evidente la necessità di sottoporli a vincolo funzionale alla futura soddisfazione dei creditori, che diversamente potrebbero vedere frustrate le proprie ragioni;
ritenuto che
- per quanto sopra esposto, l'ordinanza di assegnazione resa all'udienza del 12.12.2022 e l'ordinanza resa all'udienza del 16.03.2023, che espressamente richiama e conferma il primo provvedimento, sono errate nella parte in cui (i) non hanno espressamente assegnato al creditore procedente Ing. le somme accumulate nel “Fondo Pensione Parte_1
Aperto Arca Previdenza” di cui è titolare e non ha ordinato ad Arca Fondi S.g.r. S.p.a. CP_1
di pagare (nei limiti di legge e, segnatamente, in quelli previsti dall'art. 11, comma 10, d.lgs. n. 252 del
2005) tali somme al creditore pignorante al momento in cui le stesse diverranno esigibili da parte di e sempre nell'ipotesi in cui il credito per il quale si è agito non sia stato già CP_1
interamente soddisfatto ed altresì nella parte in cui (ii) non hanno assegnato al creditore procedente
Ing. la polizza titoli n. 01.0328681 contenente n. 14 azioni Parte_1 Controparte_3
del valore di € 45,00.
[...]
Parte convenuta rimaneva contumace.
La causa veniva istruita con acquisizione documentale ed infine trattenuta in decisione con provvedimento 13 12 24.
pagina 5 di 7 La domanda merita pieno accoglimento.
Concorda il giudicante con l'argomentazione per cui l'intangibilità delle somme conferite in un fondo previdenziale complementare nella c.d. fase di accumulo è posta a garanzia della conservazione delle somme accantonate, che non possano essere riscosse o distratte dal fondo a favore dei creditori del beneficiario, ma non esclude che tali somme possano essere pignorate da questi ultimi.
L'intangibilità consiste nel fatto che il diritto di credito vantato dal beneficiario del fondo sulle somme ivi accantonate, pur essendo certo e liquido, viene considerato temporaneamente inesigibile.
Inesigibilità di un credito però non corrisponde a impignorabilità, ma comporta l'impossibilità per i creditori pignoranti di soddisfarsi prima che lo stesso sia divenuto esigibile da parte del titolare.
Dunque, le somme conferite in un fondo pensione complementare possono essere pignorate dai creditori del beneficiario del fondo ed a questi assegnate anche nella fase c.d. di accumulo, fermo restando che i creditori avranno diritto di porre in esecuzione l'ordinanza di assegnazione e di incassare effettivamente le somme in questione (nella misura prevista dal suddetto art. 11, comma
10, d.lgs. 252/2005), solo quando il beneficiario avrà maturato i requisiti per il pagamento delle prestazioni pensionistiche o per il loro riscatto o ne avrà richiesto una anticipazione, rimanendo le stesse prima di tale momento intangibili per il beneficiario ed i suoi creditori.
La domanda viene pertanto accolta on conseguente statuizione in ordine alle spese, secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a parziale modifica dell'ordinanza di assegnazione resa in data 12.12.2022 e del provvedimento reso in data 16.03.2023,
- assegna all'Ing. - creditore in forza dei titoli di cui in premessa della somma di € Parte_1
37.541,38 (pari al credito complessivo di € 45.739,105 , oltre interessi successivi dal 12.12.2022 al saldo effettivo sul solo capitale, dedotto l'importo di € 8.197,72 già versato medio tempore dal terzo pagina 6 di 7 pignorato alla data del 30.05.2023), oltre interessi al saggio legale sul Controparte_3
capitale originario di € 43.669,90 dal 12.12.2022 al saldo effettivo, al netto dei versamenti eseguiti
- (i) le somme accumulate nel “Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza” di cui è CP_1
titolare, nei limiti di legge e, segnatamente, in quelli previsti dall'art. 11, comma 10, d.lgs. n. 252 del
2005 come segue: a) nei limiti del quinto, per l'ammontare eccedente il doppio della misura massima dell'assegno sociale, con un minimo di 1000 euro, con riferimento alle prestazioni pensionistiche in capitale e rendita ed alle anticipazioni di cui al comma 7, lettera a) del d.lgs. n. 252 del 2005; b) senza alcun limite di pignorabilità, con riferimento ai crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c) del d.lgs. n. 252 del
2005, conseguentemente ordina ad Arca Fondi S.g.r. S.p.a. di pagare, nei suesposti limiti di legge, tali somme al creditore pignorante al momento in cui le stesse diverranno esigibili da parte di CP_1
e nell'ipotesi in cui il credito per il quale si è agito non sia stato già interamente soddisfatto;
[...]
(ii) la polizza titoli n. 01.0328681 contenente n. 14 azioni del valore di € Controparte_3
45,00 di cui è titolare;
CP_1
- condanna il sig. alla integrale rifusione delle spese processuali, 14298, oltre accessori CP_1
di legge come da nota depositata.
Sondrio, 28 3 25
Il Giudice
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