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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 13133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13133 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 14817/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Stefano Calabria Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14817/2024, promossa da:
Controparte_1
nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv.to Claudia Bordoni ricorrente
contro
, CP_2
nata il [...] a [...]
resistente-contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8 aprile 2024 la sig.ra Controparte_1
premesso che il giorno 14 aprile 1980 aveva celebrato matrimonio a Roma con il sig. e che dalla predetta unione sono nati due figli, e CP_2 Per_1
ad oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_2
premetteva che con sentenza n. 12051/1999 del 14 maggio 1999 l'intestato
Tribunale aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, rigettando la domanda di addebito formulata dall'odierna ricorrente, affidando il figlio Per_2
alla madre e determinando in lire 900.000 mensili il contributo paterno al mantenimento della prole. Nel presente giudizio chiedeva Controparte_1
di: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma
il 14.04.1980 tra i signori e , trascritto negli Controparte_1 CP_2
atti di matrimonio del Comune di Roma e, per l'effetto, ordinare al competente
Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
-
stabilire che gli ex coniugi provvederanno ciascuno al proprio sostentamento in
ragione del proprio reddito;
- revocare le disposizioni di separazione in merito
all'assegno di mantenimento per i figli e entrambi Per_1 Persona_3
economicamente indipendenti ed in merito all'assegnazione della casa familiare
dalla quale la signora si è definitivamente allontanata;
Il tutto con vittoria CP_1
di spese, diritti ed onorari”.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, , CP_2
che deve, pertanto, essere dichiarato contumace.
2 All'udienza dell'11 settembre 2025, tenutasi dinanzi al Giudice relatore,
compariva personalmente la sola parte ricorrente, la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso chiedendo la rimessione della causa al Collegio per la decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini predetti non sussistendo provvedimenti provvisori e urgenti da assumere.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 14 aprile
1980 giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Risulta altresì che il resistente ha una nuova famiglia costituita dalla compagna e dalla figlia Persona_4 Per_5
come si evince dal certificato contestuale di residenza e dello stato di
[...]
famiglia del sig. allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio. CP_2
Letta la documentazione prodotta agli atti, si rileva che non è stata formulata alcuna domanda di assegno divorzile ma soltanto due domande volte, la prima, a stabilire che gli ex coniugi provvederanno ciascuno al proprio sostentamento in ragione del proprio reddito e la seconda, a revocare le disposizioni di separazione in merito all'assegno di mantenimento per i figli e . Per_1 Persona_3
Occorre pertanto, vista la richiesta di parte ricorrente e le deduzioni circa la raggiunta indipendenza economica di entrambi i figli (tra l'altro di età
3 considerevole essendo i medesimi, rispettivamente, classe 1981 e 1983),
revocare, con decorrenza dalla domanda, il contributo posto a carico del resistente, a titolo di mantenimento della prole così come stabilito con la sentenza di separazione sopra indicata, disponendo altresì che ciascuna delle parti provveda al proprio mantenimento.
Spese della lite irripetibili, stante la mancata costituzione della parte resistente e considerando la natura delle domande proposte.
Per questi motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
[...]
nei confronti di con ricorso iscritto a ruolo l'8 Controparte_1 CP_2
aprile 2024, nonché sulle altre domande ed eccezioni delle parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 14 aprile
1980 a Roma tra e ; Controparte_1 CP_2
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1980, atto n. 00261, parte 2, serie A03);
- revoca il contributo dovuto da , a titolo di mantenimento CP_2
dei figli , in favore della con decorrenza dalla Per_2 Per_1 CP_1
domanda;
- dispone che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- spese della lite irripetibili.
4 Roma, 17 settembre 2025.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Il Giudice relatore
Stefano Calabria
Il Presidente
Marta Ienzi
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Stefano Calabria Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14817/2024, promossa da:
Controparte_1
nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv.to Claudia Bordoni ricorrente
contro
, CP_2
nata il [...] a [...]
resistente-contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8 aprile 2024 la sig.ra Controparte_1
premesso che il giorno 14 aprile 1980 aveva celebrato matrimonio a Roma con il sig. e che dalla predetta unione sono nati due figli, e CP_2 Per_1
ad oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_2
premetteva che con sentenza n. 12051/1999 del 14 maggio 1999 l'intestato
Tribunale aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, rigettando la domanda di addebito formulata dall'odierna ricorrente, affidando il figlio Per_2
alla madre e determinando in lire 900.000 mensili il contributo paterno al mantenimento della prole. Nel presente giudizio chiedeva Controparte_1
di: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma
il 14.04.1980 tra i signori e , trascritto negli Controparte_1 CP_2
atti di matrimonio del Comune di Roma e, per l'effetto, ordinare al competente
Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
-
stabilire che gli ex coniugi provvederanno ciascuno al proprio sostentamento in
ragione del proprio reddito;
- revocare le disposizioni di separazione in merito
all'assegno di mantenimento per i figli e entrambi Per_1 Persona_3
economicamente indipendenti ed in merito all'assegnazione della casa familiare
dalla quale la signora si è definitivamente allontanata;
Il tutto con vittoria CP_1
di spese, diritti ed onorari”.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, , CP_2
che deve, pertanto, essere dichiarato contumace.
2 All'udienza dell'11 settembre 2025, tenutasi dinanzi al Giudice relatore,
compariva personalmente la sola parte ricorrente, la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso chiedendo la rimessione della causa al Collegio per la decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini predetti non sussistendo provvedimenti provvisori e urgenti da assumere.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 14 aprile
1980 giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Risulta altresì che il resistente ha una nuova famiglia costituita dalla compagna e dalla figlia Persona_4 Per_5
come si evince dal certificato contestuale di residenza e dello stato di
[...]
famiglia del sig. allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio. CP_2
Letta la documentazione prodotta agli atti, si rileva che non è stata formulata alcuna domanda di assegno divorzile ma soltanto due domande volte, la prima, a stabilire che gli ex coniugi provvederanno ciascuno al proprio sostentamento in ragione del proprio reddito e la seconda, a revocare le disposizioni di separazione in merito all'assegno di mantenimento per i figli e . Per_1 Persona_3
Occorre pertanto, vista la richiesta di parte ricorrente e le deduzioni circa la raggiunta indipendenza economica di entrambi i figli (tra l'altro di età
3 considerevole essendo i medesimi, rispettivamente, classe 1981 e 1983),
revocare, con decorrenza dalla domanda, il contributo posto a carico del resistente, a titolo di mantenimento della prole così come stabilito con la sentenza di separazione sopra indicata, disponendo altresì che ciascuna delle parti provveda al proprio mantenimento.
Spese della lite irripetibili, stante la mancata costituzione della parte resistente e considerando la natura delle domande proposte.
Per questi motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
[...]
nei confronti di con ricorso iscritto a ruolo l'8 Controparte_1 CP_2
aprile 2024, nonché sulle altre domande ed eccezioni delle parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 14 aprile
1980 a Roma tra e ; Controparte_1 CP_2
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1980, atto n. 00261, parte 2, serie A03);
- revoca il contributo dovuto da , a titolo di mantenimento CP_2
dei figli , in favore della con decorrenza dalla Per_2 Per_1 CP_1
domanda;
- dispone che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- spese della lite irripetibili.
4 Roma, 17 settembre 2025.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Il Giudice relatore
Stefano Calabria
Il Presidente
Marta Ienzi
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