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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/09/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. nr. 3352/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa NA Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ter c.c., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale,
promosso con ricorso congiunto depositato in data 29/05/2025,
da:
con l'avv. RIZZOTTI MARCO Parte_1
e con l'avv. CAPOVILLA ELISA ANGELA CP_1
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in epigrafe riportato, i ricorrenti sopra indicati hanno chiesto congiuntamente di disciplinare l'affidamento del figlio minore , nato dalla loro relazione more uxorio, nonché Per_1
di definire le modalità di frequentazione con ciascun genitore e gli aspetti relativi al mantenimento, secondo le condizioni da loro concordate.
Le parti medesime, con note sostitutive dell'udienza del 16.09.2025,
ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 03.09.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché le condizioni concordate rispondono al preminente interesse del minore e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 3352/2025, provvede in conformità alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) Il figlio nato a [...] il [...], verrà Persona_2
affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale ed assumeranno,
di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per il minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute dello stesso, con collocamento prevalente presso la madre.
2) Il regime di affido condiviso, concordato ed accettato da entrambi i genitori verrà regolato secondo il seguente Piano genitoriale a) avrà collocazione prevalente e residenza stabile presso Per_1
l'abitazione della madre.
b) Il padre potrà frequentare e vedere il figlio salvo Per_1
diverse modalità concordate di volta in volta con la madre (per iscritto e/o per telefono) che tengano conto degli impegni scolastici e ricreativi, nonché dei desideri e delle eIGenze del medesimo,
secondo il seguente calendario:
- fino alla data del 7 giugno 2025, ovvero fino alla fine del presente anno scolastico del minore, il padre potrà tenere a fine Per_1
settimana alterni, con pernottamenti inclusi, dal venerdì
dall'orario di uscita da scuola sino al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola, oltre il martedì pomeriggio di ogni settimana con pernottamento incluso, dall'orario di uscita da scuola fino al mattino successivo quando lo riaccompagnerà a scuola;
- dalla data del 7 giugno 2025, il padre potrà tenere il figlio a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio sino a Per_1
lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o a casa della madre o ai centri estivi (se frequentati), con pernottamenti inclusi, oltre il martedì pomeriggio con pernottamento incluso fino al mattino successivo quando lo riaccompagnerà a scuola o a casa della madre o ai centri estivi (se frequentati). Nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza materna, il padre potrà tenere con sé il figlio dal martedì dall'orario di uscita da scuola e nel Per_1
periodo non scolastico dalle ore 16.00, con pernottamenti inclusi, fino al giovedì sera quando lo riaccompagnerà a casa della madre dopo cena entro le ore 21.00.
c) Per quanto concerne le festività natalizie: il padre terrà con sé il figlio per una settimana in modo che il bambino trascorra i giorni di Natale (unitamente a quello di Santo Stefano) ed il
Capodanno ad anni alterni con il padre e con la madre. Per le vacanze pasquali il figlio trascorrerà tre giorni con ciascun genitore, anche non consecutivi, ferma l'alternanza annuale di Pasqua e Lunedì
dell'Angelo tra i genitori.
Durante le vacanze estive, il IG. terrà con sé il figlio CP_1
per quattro settimane, due consecutive e due non consecutive, da concordare con la madre per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo di località
di vacanza dove porteranno e garantire, in ogni caso, i Per_1
contatti telefonici con il figlio.
d) Indipendentemente dal calendario “ordinario” di visita, ciascun genitore si impegna a consentire all'altro di avere con sé Per_1
nei giorni dei rispettivi compleanni, nonché di avere con sé il figlio rispettivamente la IG.ra nel giorno della Festa Pt_1
della Mamma e il IG. nel giorno della Festa del Papà; il CP_1
giorno del compleanno di i genitori festeggeranno la Per_1
ricorrenza insieme al bambino, alternandosi tra loro di anno in anno.
3) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario di Per_1
corrispondendo alla madre le seguenti somme:
- sino al mese di giugno 2025 (escluso) il IG. CP_1
provvederà a corrispondere mensilmente alla IG.ra Parte_1 la somma di Euro 182,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a
[...]
mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato.
- a partire dal mese di giugno 2025 il IG. provvederà CP_1
a corrispondere mensilmente alla IG.ra la somma Parte_1
di Euro 210,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato. Tale somma è
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) In ordine alle spese straordinarie, individuate e previamente concordate secondo il Protocollo del Tribunale di Treviso, queste verranno poste a carico delle parti al 50 %.
In caso di anticipo dell'intera spesa straordinaria da parte di uno dei genitori, l'altro genitore provvederà a corrispondere la sua quota parte entro il giorno 5 di ogni mese successivo a quando è
stata sostenuta la spesa straordinaria, previa esibizione da parte del genitore che ha sostenuto l'esborso della relativa documentazione.
5) I genitori concordano espressamente che la spesa relativa alla mensa scolastica di venga sostenuta da entrambi al 50 %. Per_1
6) I genitori concordano che l'Assegno Unico Familiare AUU (o qualsivoglia altra contribuzione pubblica, integrativa o sostitutiva dell'AUU) continui ad essere percepito per l'intero dalla SI
. A tal fine, il GN , sottoscrivendo Parte_1 CP_1
il presente ricorso, rilascia, ad ogni effetto di legge, il proprio espresso consenso/autorizzazione alla percezione integrale dell'AUU
da parte delle SI obbligandosi Parte_1 espressamente a compiere tutti i necessari adempimenti a ciò
collegati, finalizzati al fatto che la predetta IG.ra possa Pt_1
beneficiare dell'agevolazione indicata.
I genitori concordano che le detrazioni per il figlio a carico saranno dedotte al 100% dalla mamma SI Pt_1
7) I genitori si scambiano reciproco consenso per il rinnovo e/o per il rilascio del/i documento/i necessario/i per espatriare (carta d'identità e passaporto) per ciascuno di essi e/o per il figlio minore . Per_1
8) Il IG. si impegna a eseguire due esami tricologici CP_1
tossicologici annui (per la verifica dell'uso di sostanze stupefacenti diverse da quelle consentite/autorizzate/prescritte dalle terapie mediche in atto) con spese a suo carico, il cui esito verrà portato a conoscenza della IG.ra . Il primo Parte_1
esame tricologico verrà eseguito dal GN in coincidenza al CP_1
test richiesto per il rinnovo della patente di guida (indicativamente nel mese di febbraio) ed il secondo test a distanza di 6 mesi (quindi,
indicativamente nel mese di agosto). In ogni caso, la SI
non potrà mai diffondere e/o divulgare la documentazione Pt_1
medica rilasciatale dal GN e/o i dati ivi contenuti, per CP_1
qualsiasi motivo, né farne comunque utilizzo diverso da quello strettamente limitato agli scopi per i quali è stato previsto dal presente atto.”
- dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- spese di lite compensate. Così deciso in Treviso nella camera di conIGlio del 25/09/2025.
Il Presidente
dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa NA Menegazzi