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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/10/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Unico, dott. Paola Belvedere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado N. 1370/2025 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
SS IN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Parma, AZle della Macina n. 3
contro
, contumace CP_1
In punto: accettazione di eredità
Conclusioni: v. verbale udienza del 2.10.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 - decies c.p.c. il ha evocato in giudizio Parte_1
deducendo che: (i) la ricorrente, creditrice nei confronti del CP_1 resistente in forza di decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Parma n. 166/2023 provvisoriamente esecutivo, ha introdotto azione esecutiva mediante atto di pignoramento notificato al debitore esecutato avente ad oggetto la proprietà superficiaria di due immobili indicati nell'atto introduttivo;
(ii) detti beni sono pervenuti per la restante quota di ¾ al resistente, già proprietario di ¼, in forza della successione aperta in data 4.10.2020 della madre AZ NA;
(iii) nell'ambito della indicata procedura esecutiva è, tuttavia, emerso che non risulta trascritta l'accettazione dell'eredità della defunta madre da parte del resistente, il quale occupa l'immobile staggito. In ragione di quanto esposto il CP_2
ha, quindi, chiesto che venga accertata la qualità di erede del resistente
[...] della defunta madre AZ NA.
, regolarmente citato in giudizio, non si è costituito rimanendo CP_1 contumace.
Ciò detto, il Tribunale rileva quanto segue.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
In linea generale, si rileva che ai sensi dell'art. 485 c.c. il chiamato all'eredità, quando è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità con la precisazione per cui, trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.
La fattispecie descritta nella norma in esame configura un caso di acquisto dell'eredità da parte del chiamato come conseguenza automatica che la legge ricollega a un suo determinato comportamento omissivo o commissivo, discutendosi se lo stesso sia qualificabile come acquisto ope legis in modo puro e semplice dell'eredità o accettazione ope legis.
La giurisprudenza più recente è sembrata aderire a quest'ultima posizione ravvisando una accettazione “presunta” dell'eredità (Cass. n. 7226/2006; Cass. n.
2663/1999; Cass. n. 1325/1993) o una fattispecie complessa di accettazione ex lege
2 della eredità di cui sono elementi costitutivi l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari (anche nel caso in cui il chiamato all'eredità sia già nel possesso dei beni ereditari in quanto comproprietario - Cass.
n. 5152/2012) e la mancata tempestiva redazione dell'inventario (Cass. n.
16739/2005; Cass. n. 3696/2003; Cass. n. 11634/1991).
La ragione che ha spinto il legislatore a prevedere questa fattispecie di acquisto o accettazione ex lege si ravvisa principalmente nell'esigenza di tutelare l'interesse dei terzi (chiamati ulteriori e creditori) all'integrità del patrimonio ereditario di fronte a una situazione possessoria del chiamato, in uno all'obiettivo di raggiungere in tempi brevi certezza in ordine alla destinazione dell'eredità.
Rileva, da ultimo, richiamare il principio espresso dalla giurisprudenza anche di legittimità secondo cui “il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per
l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene con la consapevolezza della sua provenienza, nè deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra
i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta
l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario” (Cass. n.
4707/1994).
Venendo, quindi, alla fattispecie in esame, la residenza di presso gli CP_1 immobili staggiti, ove sono stati notificati tutti gli atti (sia delle procedure esecutive - mobiliare presso terzi ed immobiliare - introdotte dal Parte_1 sia del presente giudizio), in uno al comportamento processuale della parte
[...] che è rimasta contumace, consentono di ritenere provato che abbia CP_1 continuato a vivere nell'abitazione pignorata facente parte del compendio ereditario per cui è causa anche dopo la morte della madre, mentre non risulta che lo stesso abbia redatto l'inventario nel richiamato termine codicistico.
In considerazione di tali elementi deve concludersi che abbia CP_1 accettato l'eredità della madre e ne è, pertanto, erede.
3 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara in capo a , nato a [...] il [...], la CP_1 qualità di erede di PIAZZA VIDELMINA, nata a [...] il [...] e deceduta a Parma il 4.10.2020;
2) ordina al Conservatore competente per territorio di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
3) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 545,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi professionali oltre al rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. se e come per legge.
Si comunichi.
Parma, 22.10.2025.
Il Giudice Unico
dott.ssa Paola Belvedere
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