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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 5086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5086 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dr. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6218/2018 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra (C. F. , elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1 viale Marco Fulvio Nobiliore 50, presso lo studio dell'Avv. Fabiana Perrotti (C.F.
), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti C.F._2
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3
Francesco TAFURO (C.F. ) e dall'Avv. Simone CURASÌ (C.F. C.F._4
), anche disgiuntamente, nonché elettivamente domiciliato C.F._5 presso il loro studio in Roma, via Orazio n. 3, giusta delega in atti
-APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATO-
E
(P.IVA Controparte_2
), in persona del legale rappresentante dott.ssa , con sede in P.IVA_1 CP_3
Roma, Via dell'Amba Aradam n. 9 ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della Libertà n. 20 presso lo Studio dell'Avv. Stefano Coen, che la rappresenta e la difende giusta delega in atti
-APPELLATA-
E
con sede in IA NE (TV), Via Marocchesa n. 14 (C.F. Controparte_4
- PIVA , in persona dei legali rappresentanti pro-tempore P.IVA_2 P.IVA_3
Dott. e Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_5 Controparte_6 Luca Berchicci (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Roma, C.F._6
Viale Carlo Felice, 103, presso lo Studio Legale Associato Berchicci, giusta delega in atti
-APPELLATA-
E
C.F. ) in persona del direttore generale dott. Controparte_7 P.IVA_4 [...]
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Riccardo Szemere (C.F. CP_8
) e Cristina Guerra (C.F. ) giusta delega C.F._7 C.F._8 in atti
-APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATA-
E
(P. IVA ), quale Società cessionaria della CP_9 P.IVA_5 [...]
(giusto atto del 17.12.2009, ai rogiti Notaio di Milano, CP_10 Persona_1 repertorio N. 34493), con sede in Trieste Largo Ugo Irneri n. 1, in persona del Funzionario/Procuratore Sig. Dr. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Fabio Alberici (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._9
Studio, sito in Roma, Via delle Fornaci n° 38, giusta delega in atti
-APPELLATA-
E
(C.F. e P.IVA , con sede legale in San Parte_3 P.IVA_6
Cesario Sul Panaro (MO), viale Libertà n. 54, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore Avv. Pierluigi Mancuso, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Andrea Sirena (C.F.
) e Tiziano (C.F. ) ed C.F._10 CP_11 C.F._11 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Cola Di Rienzo n. 212, giusta delega in atti
-APPELLATA-
Controparte_12
- APPELLATO CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Roma, n. 12693/2018, pubblicata il 21.6.2018, resa nel pag. 2/40 giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio innanzi a Parte_1 questo Tribunale il dott. , il dott. , le strutture CP_1 Controparte_12 sanitarie (gestita da , Controparte_13 Controparte_7 [...]
, nonché l' e l' Controparte_14 Controparte_15 [...]
al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti a CP_16 seguito degli interventi di artroprotesi di anca sinistra (eseguito dal dott. CP_1 presso la in data 29.9.2004), di revisione con sostituzione Controparte_13 testina e adapter e rimozione ossificazione periarticolare per instabilità dell'artroprotesi (eseguito dal dott. presso l' in CP_1 Controparte_14 data 22.7.2008) e di nuova revisione della protesi (eseguiti dal dott. presso CP_12
l' nelle date 19.4.2010 e 7.5.2010). Controparte_14
Parte attrice ha dedotto che, a seguito del primo intervento del 2004, aveva sin da subito avvertito forti dolori e limitazioni funzionali e che, nell'aprile 2005, gli era stato riscontrato un accorciamento dell'arto inferiore sinistro pari a 1 cm, causato da una migrazione del gambo femorale, nonché una sintomatologia algico-disfunzionale, con rumori di scrosci articolari, che rendevano necessari ulteriori interventi correttivi.
Il secondo intervento, effettuato nel 2008 dal dott. non aveva migliorato le CP_1 condizioni di salute dell'attore, anzi determinandone un forte peggioramento. In data
13.4.2010 il veniva ricoverato presso l'Ospedale con Pt_1 Controparte_2 diagnosi di "lussazione protesi anca sinistra" e quindi sottoposto (il 19.4.2010) ad intervento chirurgico di riduzione della lussazione.
In data 29.4.2010 l'attore veniva nuovamente ricoverato presso l'Ospedale
[...]
con diagnosi di "lussazione protesi anca sinistra" e quindi Controparte_2 sottoposto (il 7.5.2010) ad un intervento chirurgico di rimozione dello stelo femorale e impianto di un nuovo stelo (stelo 20 con torretta 105 e testina media).
Parte attrice ha dedotto la persistenza patologica di sintomatologia dolorosa, limitazione funzionale e dismetria.
Ha dedotto, inoltre, di essere stata sottoposta ai predetti interventi senza adeguata informazione, dal momento che nei moduli di consenso informato non erano fornite pag. 3/40 specifiche e dettagliate indicazioni sulla natura dell'intervento, sull'esistenza di alternative praticabili e sui rischi correlati alle possibili complicazioni. Ha chiesto pertanto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni causati da negligenza, imprudenza e imperizia nella scelta e nell'esecuzione degli interventi descritti, quantificati complessivamente in € 72.663,34 (€ 58.831,34 per I.P., €4.256,00 per I.T.A. ed € 9.576,00 per I.T.P.) oltre al danno morale da liquidarsi separatamente ed in via equitativa, in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In sede di udienza di prima comparizione (9.6.2014) l'attore ha comunicato di aver rinunciato alle domande proposte nei confronti delle , in quanto CP_15 Pt_4 estranee ai fatti di causa, depositando la prova dell'avvenuta notifica di tale rinuncia.
Si è costituito il Dott. evidenziando la correttezza dell'intervento del CP_1
29.9.2004, come dimostrato dai controlli post operatori deponenti per l'adeguato impianto e posizionamento della protesi;
e deducendo che l'instabilità e la dolenzia dell'anca erano dipese dalla condotta del paziente stesso che non aveva correttamente seguito le indicazioni terapeutiche e riabilitative a lui prescritte, dal momento che rifiutava le medicazioni, si alzava da solo dal letto e si recava in bagno.
Con riferimento all'intervento del 22.7.2008, ha dedotto come nessun esame aveva mai evidenziato il malposizionamento dell'impianto, segni di mobilizzazione o di infezione;
egli aveva inoltre consigliato all'attore di sottoporsi ad un ulteriore intervento chirurgico di sutura della lesione della fascia lata, non accettato;
il primo episodio di lussazione della protesi si era verificato a causa di una accidentale caduta in casa dell'attore.
Chiedeva dunque in via pregiudiziale la dichiarazione di nullità della citazione per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c.; nel merito respingersi la domanda e chiamarsi in causa le proprie compagnie ai Controparte_17 Parte_3 fini di manleva in caso di soccombenza.
Si è costituita la deducendo di non essere responsabile per l'operato Controparte_7 del dott. essendo questi libero professionista scelto direttamente dal paziente, CP_1 il quale aveva dichiarato sottoscrivendo un apposito documento di essere a conoscenza del fatto che gli obblighi della riguardavano esclusivamente la Controparte_13
pag. 4/40 messa a disposizione della struttura sanitaria, con esclusione di ogni responsabilità della in relazione alle attività svolte dal sanitario. CP_7
Ha, in ogni caso, contestato qualsivoglia responsabilità del medico concludendo per il rigetto della domanda o in caso di condanna in via solidale di essere manlevata dal
Dott. CP_1
Si è costituita deducendo: l'inoperatività delle garanzie della polizza n. Controparte_18
3079664 con riferimento all'intervento del 29.9.2004, in quanto cessata in data
30.06.2005 ed in base al requisito dell'art. 37 delle Condizioni della richiesta di risarcimento presentate per la prima volta all durante il periodo di validità Parte_5 della polizza;
in subordine, e alla luce dell'esistenza di altre polizze assicurative
l'operatività della previsione dell'art. 1910 c.c; nel merito, la natura extracontrattuale della responsabilità del sanitario e la sua limitazione alle ipotesi di colpa grave del sanitario.
Si è costituita l' deducendo in via principale l'infondatezza Parte_3 della domanda attorea nel merito e l'inoperatività della polizza n. 1000010905 con riferimento all'intervento del luglio 2008, dal momento che la polizza aveva cessato i propri effetti dal 17.12.2010 e che l'art. 17 della condizioni generali di contratto prevede una c.d. clausola "claims made" per cui "l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all per la prima volta durante il periodo di validità Parte_5 del contratto e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre tre anni prima della data di effetto della presente polizza", nonché l'operatività della garanzia prestata da "in secondo rischio" rispetto ad altre garanzie Parte_3 assicurative esistenti;
l'operatività della garanzia per la sola quota di responsabilità diretta del dott. l'inoperatività della garanzia nel caso di violazione delle CP_1 regole sul consenso informato.
Si è costituito il dott. , deducendo che: l'intervento del 19 aprile Controparte_12
2010 era stato correttamente eseguito e i postumi presentati dal paziente (residua instabilità dell'impianto) costituivano una condizione che si verifica spesso nei trattamenti del tipo effettuato;
si è, pertanto, reso necessario un secondo intervento il 7 maggio 2010, all'esito del quale non si sono più manifestati episodi di lussazione;
non
pag. 5/40 vi era, pertanto, alcun nesso di causalità tra il proprio operato e il danno lamentato dall'attore, dovendosi piuttosto ricondurre a cause esterne.
Ha chiesto perciò respingersi la domanda ed in ogni caso, l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa ai fini di Controparte_4 manleva in caso di soccombenza.
Si è costituita l'azienda deducendo, in via Controparte_2 preliminare, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c., per genericità delle allegazioni, nel merito associandosi al dott. in ordine alla CP_12 corretta esecuzione dell'intervento, alla mancanza di prova del nesso di causalità tra la condotta della struttura sanitaria e il danno lamentato dal paziente, alla corretta formazione del consenso informato ed alla prova del danno subito. Ha concluso quindi chiedendo respingersi la domanda.
Si è costituita infine la , deducendo in via preliminare la nullità Controparte_4 dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c associandosi alle difese del proprio assicurato. Sul quantum, ha ritenuto non corretta la richiesta di liquidazione del danno morale separatamente da quello biologico e ha dedotto che la polizza opera soltanto nei limiti del massimale e copre solo la responsabilità diretta del medico.
Ha, quindi, concluso chiedendo nel merito di rigettare la domanda attorea ovvero di riconoscere il concorso di colpa del danneggiato ex art 1227 c.c.; di limitare la condanna di entro i limiti del massimale previsto dalla polizza. CP_4
La causa - separata la domanda nei confronti dell a CP_14 Controparte_14 seguito della sottoposizione dell'ente gestore alla procedura di amministrazione straordinaria (ordinanza del 12.6.2014), istruita con la produzione documentale e la ctu medico legale - veniva infine trattenuta in decisione all'udienza del 10.01.2018 sulle conclusioni rassegnate dalle parti con la concessione dei termini ex art 190 C.P.C.”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “- accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il dott. ed in CP_1 CP_7 solido al pagamento risarcitorio in favore di di € 41.859,09 oltre Parte_1 interessi legali dalla sentenza al saldo;
pag. 6/40 -condanna ed in solido alla rifusione delle spese di CP_1 CP_7 lite sostenute da , che liquida per le varie fasi processuali in complessive Parte_1
€7.000,00 per compensi ed €680,00 per spese oltre accessori come per legge;
-pone le spese di ctu in solido definitivamente a carico di ed CP_1
; CP_7
-riconosce la responsabilità paritaria del dott. e nel CP_1 CP_7 lato interno dell'obbligazione;
-riconosce il diritto del dott. alla manleva da parte della e CP_1 CP_9 dalla per la sua quota di responsabilità”. Parte_3
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, accogliere il presente appello per tutti i motivi sopra specificati e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza impugnata.
In particolare, Voglia specificamente in riforma parziale della sentenza impugnata:
a) Accertare e dichiarare il vizio logico e/o errata interpretazione afferente la motivazione sottostante la scelta circa l'applicazione delle Tabelle del Tribunale di
Roma per la liquidazione del danno non patrimoniale, e per l'effetto accogliere la domanda di applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate all'anno
2018, per la determinazione e liquidazione del danno non patrimoniale patito dal sig.
Pt_1
b) Accertare e dichiarare l'errore di calcolo, nell'applicazione delle tabelle utilizzate, il vizio logico nella determinazione, quantificazione e liquidazione del danno non patrimoniale subito dal sig. nonché il necessario adeguamento degli Pt_1 importi rideterminati, con riguardo alla personalizzazione del danno ed al danno da lucro cessante, e per l'effetto accogliere la domanda riconoscendo dovuto al sig.
per il danno non patrimoniale subito, secondo tutto quanto articolato in atti, Pt_1
l'importo complessivo € 117.240,72 così determinato = (€ 69.884,87 [€ 98,00 x 40 gg =
3.920,00 + € 49,00 x 180 = € 8.820,00 + 20% danno biologico intermedio differenziale
€32.042,87 + € 5% i.p. differenziale € 25.102,00] + € 20.965,46 [personalizzazione del
30% su €69.884,87] + € 26.390,39 [danno da lucro cessante su 90.850,33]), dal quale decurtare l'importo dichiarato, da parte dell'appellante, già corrisposto e pari ad € pag. 7/40 21.042,37. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 14 T.P.F., nonché IVA e CPA di legge del presente grado di giudizio”.
Si è costituito proponendo appello incidentale e chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione: IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare la nullità della C.T.U. svolta per tutti i motivi illustrati in narrativa, con ogni conseguente pronuncia;
NEL MERITO, rigettare l'appello proposto dalla difesa del sig. in Parte_1 quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi illustrati in narrativa cui si rinvia;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE, in riforma della sentenza n. 12693/2018 pubblicata in data 21/06/2018 inter partes dal
Tribunale di Roma nella persona della Dr.ssa Maria Livia Fanelli, rigettare ogni richiesta formulata dal sig. nei confronti del Prof. in quanto Parte_1 CP_1 infondata in fatto e diritto, oltre che sfornita di prova, per tutto quanto argomentato e dedotto nel presente atto, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto, accertando e dichiarando la correttezza, diligenza e prudenza del Prof CP_1 nell'esecuzione delle proprie opere;
condannare il sig. alla restituzione e/o al risarcimento di tutto quanto Parte_1 incassato in esecuzione della sentenza di primo grado n. 12693/2018 pubblicata in data
21/06/2018 inter partes dal Tribunale di Roma nella persona della Dr.ssa Maria Livia
Fanelli, maggiorando le dette somme degli interessi legali ex art. 1284 c.c., dall'incasso
e sino al soddisfo.
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte nei confronti del Prof. e con ciò confermando il relativo capo della sentenza n. CP_1
12693/2018 pubblicata in data 21/06/2018 inter partes dal Tribunale di Roma nella persona della Dr.ssa Maria Livia Fanelli, si chiede di condannare le compagnie assicuratrici di quest'ultimo terze convenute in garanzia, analiticamente indicate in narrativa, ciascuna per quanto di propria competenza e/o solidalmente per l'intero, a tenere indenne e/o manlevare il Prof. da ogni e qualsiasi condanna CP_1
pag. 8/40 dovesse derivargli dai fatti per i quali è causa, con condanna delle stesse al pagamento diretto a norma dell'art. 1917 c.c. Il comma;
In ognuno dei casi sopra indicati, sempre, con vittoria di spese, competenze, onorari e spese generali di entrambi i gradi di giudizio”.
Successivamente si è costituita che ha Controparte_2 così concluso: “Voglia l 'Ecc. ma Corte d 'Appello adita , previo rigetto dell'appello avversario, confermare la sentenza n . 12693/2018 resa dal Tribunale di Roma - Sez .
XIII, pubblicata in data 21.06 .2018 e notificata in data 17.07.2018. Con salvezza di spese, compensi ed onorari.”.
Inoltre, si è costituita , rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare la l'acquiescenza parziale alla sentenza impugnata e la inammissibilità delle domande nuove proposte ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Nel merito e senza che ciò implichi accettazione del contraddittorio, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato. In subordine e nella denegata ipotesi di proposizione di appello incidentale da parte degli appellati:
- rigettare la domanda principale e la domanda di garanzia, quest'ultima anche per inoperatività della garanzia assicurativa, perché entrambe infondate in fatto ed in diritto e non provate.
- accertare che il sig. non ha usato l'ordinaria diligenza ed ha, quindi, Pt_1 determinato la produzione del lamentato danno e, per l'effetto, escludere il risarcimento del danno e/o accertare che il sig. ha contribuito alla produzione del danno e, Pt_1 per l'effetto, ridurre il risarcimento in proporzione del grado di colpa in capo allo stesso accertato.
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, condannare il prof. la CP_1
e l' a risarcire i danni all'attore o, Controparte_7 Controparte_2 comunque, a tenere indenne il dott. dalle somme liquidate in favore CP_12 dell'attore.
- sempre nel caso di accoglimento della domanda determinare e graduare, comunque, le singole responsabilità dei convenuti nella produzione del danno lamentato dall'attore con conseguente condanna degli stessi in proporzione al grado di colpa accertato. pag. 9/40 -in caso di accoglimento della domanda di garanzia, contenere la condanna di CP_4
entro i limiti del massimale previsto in polizza tenendo conto delle limitazioni,
[...] delle esclusioni e delle condizioni previste nel contratto assicurativo e riportate nel presente atto.
- sempre in subordine e qualora venisse accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l' ed il dott. , Controparte_2 CP_12 accertare e dichiarare che la polizza della società concludente opera a secondo rischio
e, conseguentemente, condannarla alla manleva solo in caso di esaurimento del massimale dell'assicurazione per la RCT sottoscritta dall . Con Controparte_2 vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA, CPA e spese generali pari al 15%”.
Si è costituita, inoltre, proponendo appello incidentale e Controparte_7 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “La chiede che Controparte_7 la Corte d'appello di Roma voglia:
a) dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello principale del signor
con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
Parte_1
b) accogliere l'appello incidentale proposto dalla e quindi rigettare Controparte_7 tutte le domande svolte dal signor con vittoria di spese e onorari del Parte_1 doppio grado di giudizio;
c) in via subordinata, condannare il dott. a manlevare la CP_1 CP_7 da tutti gli importi che quest'ultima sia stata o sia condannata a pagare al signor
[...]
Parte_1
d) in via istruttoria, disporre il rifacimento della CTU affidando l'incarico ad un diverso perito d'ufficio;
e) in ogni caso, condannare il signor a restituire alla le Parte_1 Controparte_7 somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado pari a euro 27.206,68”.
Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia CP_9
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, nel merito rigettare, per quanto di ragione e per i motivi esposti nel presente atto, l'appello proposto dal Sig.
[...] avverso la sentenza n. 12693/2018 pubbl. il 21/06/2018, notificata il Pt_1
18.07.2018, perché inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto siccome proposto. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del secondo pag. 10/40 grado di giudizio”.
Anche si è costituita rassegnando Controparte_2 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previo rigetto dell'appello avversario, confermare la sentenza n. 12693/2018 resa dal Tribunale di
Roma - Sez. XIII, pubblicata in data 21.06.2018 e notificata in data 17.07.2018”.
Infine, si è costituita che ha così concluso: “Piaccia Parte_3 all'Illustrissimo Tribunale in via principale, rigettare l'appello proposta dal Sig.
e conseguentemente confermare la decisione impugnata;
in via subordinata, Pt_1 nella non creduta ipotesi di riconoscimento di una responsabilità professionale del
Prof. accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria quantomeno solidale CP_1 di , in ogni caso, rigettare le eventuali azioni di rivalsa proposte dalle CP_7 strutture sanitarie nei confronti del Prof. perché inammissibili e/o CP_1 improponibili, ovvero infondate nel merito;
in via di estremo subordine, accertare e dichiarare infine la sussistenza dei limiti e delle esclusioni indicate di polizza e quindi in particolare con riferimento alla copertura di secondo rischio prestata dalla polizza di rispetto alla polizza delle strutture e della polizza Allianz del Parte_3
Prof. all'operatività per la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato. CP_1
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge”.
Dichiarata la contumacia di all'udienza del 22.1.2019, a Controparte_12 scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.06.2019, la Corte ha disposto di eseguirsi la consulenza tecnica medico legale ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All' udienza del 27.5.2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha assegnato i termini di cui agli art. 352 e 190 c.p.c.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di nullità/inammissibilità dell'appello per indeterminatezza dei motivi e violazione dell'art. 342 cpc. Si richiama sul punto l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 cpc l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti pag. 11/40 le ragioni addotte dal primo giudice, precisando però che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie,
l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado. Va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Tale pronuncia di inammissibilità, nella versione vigente ratione temporis, deriva da una valutazione ictu oculi di infondatezza, ed ha, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i tratti propri di un apprezzamento sul merito della pretesa azionata (cfr.
Cass. 6 sez. ord. 37272 del 29.11.2021). Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali (così
Cass., SS.UU., 02.02.2016, n. 1914; App. Roma 23.01.2013; Trib. Milano 16.09.2016,
n. 10176). Nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi descritta dalla norma, poiché i motivi di appello e le censure alla sentenza impugnata meritano una più approfondita disamina, incompatibile con una pronuncia preliminare di natura sommaria.
L'appello proposto da è articolato in quattro motivi Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “ Sulla liquidazione del danno sulla base delle Tabelle del Tribunale di Roma aggiornate all'anno 2017”, censura la sentenza in quanto il tribunale avrebbe erroneamente effettuato la liquidazione del danno ritenuto risarcibile secondo le Tabelle di Roma aggiornate al 2017, discostandosi così dai pronunciamenti della Suprema Corte che richiamano l'applicazione delle tabelle di Milano in quanto recanti parametri maggiormente idonei a tradurre il concetto di equità nella valutazione e ad evitare ingiustificate disparità di trattamento.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Sulla determinazione, quantificazione e liquidazione del danno da risarcire in conseguenza del danno subito”,
l'appellante lamenta che il Tribunale, oltre ad aver erroneamente applicato le tabelle di
Roma, in luogo delle tabelle milanesi, avrebbe inoltre compiuto errori di calcolo circa il danno da risarcire. Ha erroneamente attribuito un valore monetario alla IP differenziale, pag. 12/40 accertata nel corso del giudizio pari al 5%, non corrispondente a quanto effettivamente dovuto in applicazione della tabella utilizzata, stante l'errato criterio di calcolo utilizzato. Altresì, il giudice avrebbe omesso nel calcolo liquidativo il danno transitorio subito dal debitamente individuato, descritto e quantificato nella CTU, pari al Pt_1
20%.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Sulla personalizzazione del danno da risarcire in conseguenza del danno subito”, il pur condividendo la Pt_1 personalizzazione del danno non patrimoniale effettuata dal tribunale nella misura del
30%, deduce che siffatta personalizzazione vada adeguata ai nuovi importi così come risultanti dall'atto di appello proposto, alla luce delle censure in esso esplicate, per un importo pari ad €20.965,46.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “Sul danno da lucro cessante”, sostiene, pur condividendo il criterio adottato dal giudice di prime cure nella determinazione di tale voce di danno, che il suo valore andrebbe adeguato ai nuovi importi come risultati da quanto dedotto nei precedenti motivi di impugnazione e, alla luce dei quali, risulterebbero dovuti a titolo di lucro cessante €26.390,39.
L'appello incidentale proposto da è articolato in sei motivi. CP_1
Con il primo motivo, rubricato “Violazione di legge”, il censura la CP_1 sentenza impugnata in quanto erroneamente avrebbe statuito che, a prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione medica, occorreva prova dell'inadempimento o
l'inesatto adempimento del medico; affermazione ritenuta erronea posto che tale ultimo assunto postula a dire dell'appellante, una responsabilità di tipo contrattuale, mentre la
L. 24/2017 ha chiaramente affermato che la responsabilità del sanitario è di tipo extracontrattuale, con conseguente diversità in tema di onere probatorio. In tal caso sarebbe spettato alla parte attrice la prova della responsabilità, prova dalla stessa non raggiunta.
Con il secondo motivo di appello incidentale, rubricato “Nullità della CTU svolta in primo grado”, il deduce la nullità della CTU espletata nel corso del giudizio CP_1 di primo grado. Rileva a tal riguardo che il CTU non aveva trasmesso ai consulenti di parte la relazione peritale prima del suo deposito, così violando l'art. 195 c.p.c. che regola i compiti del CTU e le facoltà delle parti nel momento del deposito in giudizio pag. 13/40 della perizia. Soggiunge che l'omesso invio della bozza, posta a presidio del diritto di difesa, integra un'ipotesi di nullità della consulenza. Rileva ancora che il CTU, successivamente rimesso in termini, avrebbe proceduto al deposito della consulenza senza tuttavia replicare alle osservazioni dei CTP e senza neppure allegare le dette osservazioni al proprio elaborato, violando così la norma richiamata.
Con il terzo motivo di appello incidentale, rubricato “Violazioni artt. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., art. 112 c.p.c.- Mera apparenza di motivazione”, il censura la CP_1 sentenza poiché dalla sequenza dei fatti, non provati e comunque contestati oltre che dalle prove acquisite agli atti, la motivazione resa in sentenza, al fine di giustificare la condanna dell'appellante incidentale, appare priva di prova e di fondamento, essendo basata su valutazioni prive di fondamento logico, giuridico e fattuale. Nello specifico, deduce che dagli esami espletati dopo gli interventi eseguiti dal era risultato CP_1 provato il corretto posizionamento della protesi impiantate;
l'errata scelta della tipologia protesica è fondata su illazioni prive di documentazione;
la stabilità dello stelo femorale della protesi impiantata è comprovata da riscontri oggettivi, tra cui l'rx cui era stato sottoposto il in data 24.02.2010. Pt_1
Con il quarto motivo di appello incidentale, rubricato “Errata quantificazione del danno biologico- Inesistenza”, il lamenta l'erroneità della CTU espletata nel CP_1 giudizio di primo grado poichè propone un'errata quantificazione di danno, non valutando correttamente il danno differenziale. Deduce che, in forza della tabella allegata al Decreto del Ministero della Sanità del 05.02.1992, gli esiti di intervento di endoprotesi d'anca correttamente eseguito conducono ad una quantificazione residua di invalidità (e quindi di danno) che oscilla tra un minimo del 31% ad un massimo del
40% totale. Pertanto, argomentare come fatto dal CTU in merito ad un danno differenziale residuo pari al 5% equivarrebbe ad affermare che al non sarebbe Pt_1 invero residuato alcun danno biologico risarcibile, essendo unicamente valutabile un danno da ritardo (risarcito per mezzo dell'invalidità temporanea).
Con il quinto motivo di appello incidentale, rubricato “Errata liquidazione delle poste risarcitorie-Violazione di legge (L. 189/2012- Art. 139 Dlgs.209/2005)”, il rileva che i parametri di liquidazione stabiliti dall'art. 139 C.d.A. in tema di CP_1 micropermanenti troverebbero applicazione, in virtù dell'estensione operata dal pag. 14/40 “Decreto Balduzzi”, anche al risarcimento del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente la responsabilità professionale. Pertanto, il giudice avrebbe dovuto attenersi, al fine di procedere alla liquidazione del danno, alle tabelle elaborate per le cd micropermanenti. Altresì censura l'eccessiva personalizzazione del danno operata nella misura del 30%, in quanto in base all'art 39, comma 3 del C.d.A. la personalizzazione massima ammissibile è pari al 20%.
Con il sesto motivo di appello incidentale, rubricato “Errata regolamentazione delle spese di lite- Violazione di legge (art. 91 c.p.c.)”, il deduce l'errata CP_1 regolamentazione delle spese di lite, per violazione dell'art. 91 c.p.c. Infatti, il giudice, pur avendo riconosciuto il diritto di manleva del da parte delle compagnie CP_1 assicuratrici per la quota di responsabilità, tuttavia aveva omesso di pronunciarsi sulla condanna delle spese di lite delle convenute in garanzia;
sicché, asserisce che il pagamento delle spese di lite spetterebbe alle compagnie assicuratrici del dott. CP_1
L'appello incidentale proposto da è articolato in cinque Controparte_7 motivi.
Con il primo motivo di appello incidentale, rubricato “assenza di responsabilità della in relazione all'operato del medico”, l'appellante censura la sentenza per CP_19 assenza di responsabilità della clinica, posto che sono intercorsi distinti rapporti tra il paziente, la clinica ed il sanitario, che peraltro risulterebbero provati documentalmente.
Nello specifico, chiarisce che il ha sottoscritto una dichiarazione da cui si Pt_1 desume che era consapevole di essersi rivolto autonomamente al medico e che quest'ultimo non fosse un dipendente né collaboratore od ausiliario della clinica e che la clinica metteva esclusivamente a disposizione la struttura sanitaria. Tale atto non è stato peraltro mai contestato dal paziente. Pertanto, il tribunale ritenendo che la “liberatoria” non avesse valore, avrebbe violato l'art. 115 c.p.c., essendo un fatto non contestato, oltre all' art. 112 c.p.c. avendo sollevando d'ufficio eccezioni mai sollevate dalla parte.
Con il secondo motivo di appello incidentale, rubricato “Inesistenza di errori commessi nell'intervento presso la ”, impugna la sentenza in quanto, sino al CP_13
Con 2010, data in cui il paziente è stato operato presso il gli esami Controparte_2 diagnostici non hanno evidenziato alcun errore nell'esecuzione dell'intervento. Nello specifico deduce che l'assunto in base al quale lo stelo protesico fosse mobilizzato già pag. 15/40 dall'aprile 2005, sarebbe smentito dagli atti e documenti clinici da cui risulta invece che esso era stabile nel 2010 e divenuto instabile solo inseguito alla caduta avvenuta in data
13 aprile 2010.
Con il terzo motivo di appello incidentale, rubricato “Illegittimità della CTU”, asserisce l'illegittimità della CTU per violazione dell'art. 195 c.p.c., non avendo il CTU trasmesso la relazione ai CTP né depositato in cancelleria le osservazioni dei consulenti delle parti e le sue risposte alle stesse. Pur se rimesso in termini, il CTU non ha mai posto in essere le attività previste dalla legge a suo carico violando ripetutamente gli ordini del Tribunale. Il materiale istruttorio esaminato dal giudice, pertanto, si era dimostrato frammentario non avendo egli esaminato né la relazione del CTP, dott.ssa né le repliche alla stessa. Persona_2
Con il quarto motivo di appello incidentale, rubricato “Domanda di manleva nei confronti del medico”, contesta la sentenza per aver rigettato la domanda di manleva proposto da . Il giudice di primo grado, a tal riguardo, si sarebbe discostato CP_7 dalla giurisprudenza richiamata dall'odierno appellante incidentale che ha più volte affermato l'obbligo del medico di manlevare la casa di cura in relazione alle pretese risarcitorie degli interventi svolti all'interno della stessa.
Con il quinto motivo di appello incidentale, rubricato “Personalizzazione del danno”, censura la personalizzazione del danno. Rileva che, a fronte di un danno di minima entità (cd. Micropermanente), la personalizzazione non doveva essere effettuata, o al più doveva essere effettuata nella misura minima prevista dalle Tabelle applicate e non già in quella massima. Aggiunge, inoltre, che alla clinica può essere al più addebitato solo il danno derivante dal periodo intercorso dal 2004 al 2008 e non sino al 2010, posto che nel 2008 è stato sottoposto ad altro intervento chirurgico Pt_1 presso il . Controparte_14
La sentenza impugnata è così motivata: “Giova premettere che ai fini della configurabilità della responsabilità medica invocata a sostegno dell'avanzata pretesa risarcitoria è necessario dimostrare che il professionista non abbia rispettato il dovere di diligenza su di lui incombente in relazione alla specifica attività esercitata ex art
1176 c° 2 c.c.
pag. 16/40 A prescindere poi dalla qualificazione dell'obbligazione medica come di mezzi o di risultato, e dalla qualificazione della responsabilità extracontrattuale ovvero contrattuale per "contatto sociale" del sanitario o del nososcomio, occorre che venga provato l'inadempimento o l'inesatto adempimento del medico: in particolare incombe sul paziente -in ossequio al principio di vicinanza della prova- provare l'esistenza del contatto e allegare la cattiva esecuzione della prestazione ricevuta nonché
l'aggravamento della situazione patologica astrattamente ricollegabile all'inesatto intervento;
mentre resta a carico del sanitario la prova della diligenza della prestazione e che gli eventuali esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, non evitabile anche avendo osservato le regole tecniche del caso. (Cass n.11488/04, Cass. n.12274/11).
Orbene nel caso in esame l'attrice ha dimostrato per tabulas il titolo da cui emerge
l'obbligazione dei medici e delle strutture sanitarie convenute, ovvero il contatto sociale con il dott. e la struttura sanitaria per l'esecuzione degli interventi di CP_1 CP_13 artroprotesi di anca sinistra (eseguito dal dott. presso la CP_1 CP_13
in data 29.9.2004; cfr. cartella clinica - allegato 3 atto di citazione), di
[...] revisione con sostituzione testina e adapter e rimozione ossificazione periarticolare per instabilità dell'artroprotesi (eseguito dal dott. presso l' CP_1 CP_14 CP_14 in data 22.7.2008; cfr, cartella clinica - allegato 14 atto di citazione) e di nuova
[...] revisione della protesi (eseguiti dal dott. presso l' CP_12 Controparte_14
nelle date 19.4.2010 e 7.5.2010).
[...]
Ha altresì allegato l'errore medico consistito in un errato inquadramento prechirurgico, in una errata scelta e in una scorretta applicazione della protesi, che ha determinato una lesione iatrogena.
Ha infine descritto i postumi derivati, consistiti nella persistenza patologica di sintomatologia dolorosa, limitazione funzionale e dismetria.
Tali superiori considerazioni valgono, da un lato, a rigettare l'eccezione preliminare di nullità della domanda per difetto dei requisiti previsti dall'art. 163 n. 4 c.p.c., formulata dai convenuti dott. e , nonché dalla terza CP_1 Controparte_14 chiamata dal momento che l'attore risulta aver esposto in Controparte_4
pag. 17/40 maniera esaustiva i fatti posti a fondamento della propria domanda e, dall'altro, consentono di ritenere soddisfatto l'onere probatorio gravante sul danneggiato.
A loro volta, i sanitari convenuti hanno dedotto la correttezza del proprio operato.
Ciò premesso la Ctu medico legale a firma del dott. - analitica nella Per_3 valutazione della documentazione clinica, nella ricostruzione scientifica del trattamento ricevuto dal paziente e approfondita nell'esame obiettivo dello stesso, pertanto condivisibile nel contenuto - ha evidenziato delle responsabilità del dott. con CP_1 particolare riferimento al primo intervento, effettuato in data 29.9.2004, escludendo, invece, la sussistenza della responsabilità del secondo sanitario intervenuto, il dott.
. CP_12
Giova premettere come non sussista alcuna ipotesi di nullità della ctu, per non avere lo stesso risposto alle note critiche del ctp del dott. CP_1
Invero incombe sul Tribunale- una volta acquisite le note critiche eventualmente depositate nei termini assegnati originariamente o prorogati (cf.r ordinanza a verbale
15.03.17)- valutarne in qualità di peritus peritorum la bontà in base agli incartamenti clinici depositati dalle parti ed eventualmente discostarsi se persuasive con motivazione adeguata dalle conclusioni delle ctu. (vedi infra).
Ebbene dalla ctu è emerso come in particolare - ritenuta corretta la diagnosi effettuata il 10.8.2004, deponente per "segni di coxartosi a sinistra con alterazioni morfostrutturali della testa femorale;
concomitante riduzione di ampiezza della rima articolare. Alterazioni osteostrutturali di tipo sclerotico a carico della cavità acetabolare con area di radiotrasparenza sul versante superiore come per sofferenza sub-condrale" (all. 2 citaz.) -la scelta di impiegare per il trattamento chirurgico praticato una protesi di tipologia Standard, cotile kap, stelo modulare adapter è risultata errata.
Come chiarito dal consulente infatti, "la protesi impiegata presenta piccole dimensioni dello stelo protesico che può far verificare incongruenze nella geometria di inserimento
[ ... ], ne è conseguenza una instabilità dello stelo [ ... ]"; pertanto, "il primo intervento si è concluso con la determinazione di instabilità dello stelo che, pur non descritta dagli esami per immagini, appare evidente dagli sviluppi necessari del quadro clinico e da quanto rilevato sul campo operatorio dei successivi interventi" (cfr. ctu pp. 11 - 12). pag. 18/40 Oltre ad un'errata scelta della protesi da applicare, la condotta del dott. risulta CP_1 essere stata caratterizzata da imperizia anche con riferimento alla fase esecutiva.
Il ctu ha, infatti, specificato che il difetto tecnico residuato al primo intervento è
"consistito in eccessiva antiversione di uno stelo femorale, per sua natura non sufficientemente aderente" e che la sintomatologia successiva è stata "giustificata da un abnorme attrito usurante fra apice dello stelo e corticale interno della metafisi prossimale del femore"; ha quindi concluso chiarendo che "il difetto di risultato imputabile ad uno stelo poco adeguato ed inadeguatamente inserito rappresenta una responsabilità dell'operatore" (cfr. ctu pagg. 12 - 13).
D'altra parte lo stesso dott. riscontrava in data 21.04.15 un accorciamento CP_1 dell'arto inferiore sx pari ad 1 cm dovuto ad un'iniziale migrazione del gambo femorale protesico tanto da suggerire —anche per rimuovere sintomi di dolenzia e scroscio- altro intervento (all. 8 citaz.).
E però tali errori compiuti dal dott. in occasione del primo intervento non CP_1 risultano essere stati rimossi dallo stesso con la successiva operazione del luglio 2008, atteso che il paziente continuava a lamentare dolenzia e fenomeni di dislocazione, tanto che il sanitario constatava lesione longitudinale della fascia lata in corrispondenza del gran trocantere in artroprotesi anca sx e gli suggeriva un terzo intervento (all- 16 citaz.).
Sul punto -esaminate le note critiche del ctp del dott. non si può convenire CP_1 affatto con le stesse nella parte in cui si attribuisce il fenomeno di lussazione del paziente avvenuto nel 2010 come riferibile solo ad incidente domestico (note dott. Per_4 del 4.10.16.) e non piuttosto all'insuccesso della operazione in assenza di risultanze diagnostiche con evidenza di malposizionamento.
Invero opinando in tal senso si dovrebbe ritenere che il sanitario abbia prospettato ben altri due interventi (a seguito di quello del 2004) senza che ve ne fosse necessità ed in base solo a sintomatologia riferita dal paziente ma non da lui obiettivizzata, circostanza non ipotizzabile nella sua gravità. Al contrario si deve ritenere che il dott. a CP_1 visita si sia perfettamente reso conto del cattivo esito dell'intervento -ad onta dei radiogrammi effettuati- e riscontrando egli stesso le problematiche riferite dal paziente abbia suggerito altre operazione al fine di emendarle, tuttavia non riuscite. pag. 19/40 E' al contrario risultato un miglioramento delle condizioni del paziente riconducibile soltanto all'intervento del dott. , dal momento che come risulta dalla ctu il CP_12 chirurgo ortopedico intervenuto nei due interventi successivi (presso l'Ospedale S.
Giovanni - Addolorata) appare aver efficacemente riparato il difetto presente" (cfr. ctu
p. 13) e che, successivamente all'intervento del 7.5.2010, "non sono riportati ulteriori episodi lussativi (o sub-lussativi), a dimostrazione del soddisfacente esito di tale atto chirurgico" (cfr. ctu p. 12).
Tali considerazioni inducono ad escludere la sussistenza di una responsabilità per il danno alla salute riportato dall'attore in capo al dott. , il quale non solo CP_12 risulta non aver aggravato il danno cagionato dal dott. con il primo intervento, CP_1 ma il suo apporto terapeutico risulta addirittura aver "certamente ridotto il grado di danno biologico residuato ai due interventi eseguiti dal dr. (cfr. ctu p. 13) il CP_1 grado di I.P. è, quindi, passato dal 35% al 20%.
In conclusione, si può attribuire esclusivamente al dott. (e ad vedi CP_1 CP_7 infra) la responsabilità del danno residuato essendosi la sua attività conclusa in definitiva con l'inserimento di una artroprotesi d'anca caratterizzata da instabilità dello stelo che ha portato alla determinazione di lussazione e/o sublussazioni dello stesso.
In ordine alla corretta acquisizione del consenso informato deve rilevarsi che, con riferimento all'intervento effettuato dal dott. in data 29.9.2004 presso la CP_1 [...]
(intervento che ha cagionato il danno iatrogeno), il modulo per Controparte_13
l'acquisizione del consenso risulta sufficientemente accurato con riferimento alle caratteristiche ed ai rischi chirurgici generali, specifici, di tipo anestesiologico e riabilitativo dell'intervento.
Differentemente, non risulta -contrariamente a quanto ritenuto dal ctu - adeguatamente acquisito il consenso informato del paziente con riferimento agli interventi del luglio
2008 (eseguito presso l' , ed a quelli effettuati presso Controparte_14
l' , dal momento che nei moduli di acquisizione del Controparte_14 consenso vengono utilizzate dizioni di stile riguardanti la circostanza secondo cui il paziente era stato genericamente reso edotto della procedura, dei rischi e delle complicanze possibili, etc senza personalizzazione ovvero indicazione specifica di quali fossero in effetti i possibili esiti. pag. 20/40 Tuttavia - specie in assenza di riscontrati errori medici nella scelta ed esecuzione dei trattamenti effettuati in tali occasioni - "il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri - anche tramite presunzioni- che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute" (cfr. Cass. 24074/17; Cass. 2847/10), prova che non è stata fornita dall'attore nel caso in esame.
Per il danno cagionato all'attore - danno attualmente non emendabile con ulteriori trattamenti, come chiarito dal ctu (cfr. relazione ctu - p. 13) deve riconoscersi al la percentuale di IP indicata in perizia, pari al 5%, 40 giorni di ITA e 6 mesi di Pt_1
ITP in considerazione della degenza presso i presidi ospedalieri per i trattamenti subiti
e la necessità di recupero funzionale. E ciò considerando che il paziente avrebbe comunque conseguito una ip del 15%, mentre egli ha riportato una ip del 35% parzialmente emendata dal dott. sino al ricondurla ad un danno del 20%, CP_12 con un residuo danno differenziale del 5% (ip 20%-ip 15%). Ai fini della liquidazione del danno, si fa riferimento alle tabelle in uso presso questo Tribunale.
È nota a questo giudice la recente sentenza della Cassazione, sezione III civile, n.
12408/2011, secondo la quale 'la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto'.
Fermo restando l'adesione di questo giudice al principio fondante tale pronuncia, ossia essere 'l'equità non soltanto "regola del caso concreto" ma anche "parità di trattamento" e preso atto che la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato dalla stessa pronuncia, deriva da una 'operazione di natura sostanzialmente ricognitiva', il Tribunale, in attesa del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, considerate anche le pronunce successive fortemente riduttive della n. 12408/11 e, segnatamente Cass, sez. lav.
2.8.2011 n.
16866, che esige una puntuale motivazione per la decisione che intenda discostarsi dalla quantificazione tabellare in uso presso il tribunale adito, reputa adeguato a pag. 21/40 perseguire lo scopo indicato, liquidare il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, adottate, peraltro, anche da altri tribunali italiani, trattandosi di parametri desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del
Tribunale con maggior carico di affari e che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile.
Pertanto, giudicando equo applicare i criteri in uso presso questo Tribunale, come indice di riferimento dedotto dal tenore delle pronunce effettivamente emesse, aggiornate all'anno 2017, considerata l'età del all'epoca dell'intervento del Pt_1
29.9.2004 (55 anni), deve riconoscersi dovuto l'importo complessivo di €25.000,09
(€108,20 x 40 gg= €4328,00 + €54,10 x 180gg = €9.738,00 + 5% ip differenziale
10.934,09).
Il danno non patrimoniale così calcolato deve essere personalizzato in ossequio all'insegnamento ultimo della Corte di Cassazione che, con la pronuncia a Sezioni
Unite n. 26972\08, ha inteso - superando definitivamente la nozione di danno morale soggettivo transeunte automaticamente legato al pregiudizio alla salute - ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione dell'integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito - sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale, patite dall'attore si ritiene equo quindi maggiorare nel caso in esame il danno biologico complessivo, in misura pari al 30% per un totale di
€7.500,00 e ciò tenuto conto dei disagi subiti dal danneggiato per un periodo estremamente lungo decorrente dal 2004 al 2010 data di parziale risoluzione delle problematiche insorte a causa degli interventi eseguiti dal dott. CP_1
Il totale dovuto ammonta quindi ad €32.500,09.
Al predetto importo deve aggiungersi il danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (settembre 2004) alla presente sentenza, consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre -ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente- dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale) (Vd. Cass. Sez. U.n.1712\95; Cass. n.10300\01; Cass. n. 18445\05). pag. 22/40 Tale danno deve essere liquidato applicando i criteri di cui alla sentenza della Corte di legittimità per cui, posto che la prova del lucro cessante può essere ritenuta anche sulla base di criteri presuntivi ed equitativi, è "consentito calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero mediante un indice medio".
A tale orientamento il Giudicante ritiene di doversi allo stato adeguare, prendendo a base del calcolo -stante la sostanziale equivalenza del risultato- la semisomma dei due valori considerati (valore del residuo risarcimento dovuto all'epoca del sinistro e valore attuale), e applicando sulla stessa il tasso medio del rendimento dei titoli di
Stato (usuale modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane), poiché nel periodo in questione (fatto - pagamento stragiudiziale) il rendimento medio ditali investimenti è stato superiore a quello medio degli interessi legali nello stesso periodo
(cfr. Cass. SSUU 16\7\08 n. 19499).
Pertanto a tale titolo sono dovute €9.359,00 per totale di €41.859,09.
Per quanto sopra la domanda deve essere accolta con la condanna del dott. ed CP_1
in solido al pagamento risarcitorio di €41.859,09 in favore di CP_7 Parte_1
, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
[...]
Per quanto infatti attiene alla responsabilità solidale della con Controparte_13 il dott. in particolare al rilievo dell'insussistenza della responsabilità della CP_20 struttura sanitaria per errori commessi dal medico- deve rilevarsi che nessun rilievo può avere la circostanza dell'insussistenza di un rapporto di lavoro dipendente tra il sanitario e l'ospedale. Invero in base al principio cuius commoda eius et incommoda infatti l'ente risponde dei danni che il sanitario può arrecare in ragione del contatto sociale che si verifichi con il paziente nell'attuazione del rapporto con la struttura sanitaria. La soluzione non muta anche quando il medico non sia legato alla struttura sanitaria da un rapporto di lavoro subordinato;
anche in questi casi infatti si afferma che ove un istituto ospedaliero autorizzi un medico ad operare al suo interno mettendogli a disposizione le sue attrezzature e la sua organizzazione e con esso cooperi concludendo con il paziente il contratto per la degenza e le prestazioni pag. 23/40 accessorie, esso viene ad assumere contrattualmente rispetto al paziente la posizione e le responsabilità tipiche dell'impresa erogatrice del complesso delle prestazioni sanitarie, ivi inclusa l'attività del chirurgo (ex multis, Cass. SS.UU. n. 577/2008; Cass.
n. 18805/2009).
A ciò si aggiunga che nessun valore nel caso di specie può essere attribuito alla liberatoria siglata unilateralmente dal paziente in favore di (cfr alla. c.r.), CP_7 atteso che lo stesso si trovava in condizione di squilibrio contrattuale dovendo necessariamente accettare le condizioni della clinica per potere accedere al servizio reso dal suo sanitario.
Ne deriva come la sia responsabile nel lato del lato interno dell'obbligazione CP_13 del 50% dei danni cagionati all'attore dall'operato del suo ausiliario ex art 1228 cc.
Con riferimento infine al rapporto di garanzia esistente tra il dott. e le CP_1 assicurazioni e ,, si osserva come entrambe CP_9 Parte_3 siano operative con riferimento ai due interventi errati eseguiti dall'assicurato (all. 8 e
16 citaz.).
Ovvero il primo intervento (sett. 04) è stato eseguito nel periodo di vigenza della polizza (2003-2005) ed il secondo intervento (luglio 08) nel periodo di vigenza CP_9 della polizza (2005-2010) Pt_3
La circostanza che entrambe le Compagnie abbiano dedotto la inoperatività poiché la denuncia di sinistro è avvenuta dopo la scadenza contrattuale (2013-all. 26) non rileva atteso che trattasi di condizione inserita in clausola non meritevole di tutela, in quanto subordina la validità del contratto alla richiesta del terzo limitando l'efficacia decennale della copertura senza dimostrazione da parte delle Assicurazioni che
l'assicurato abbia beneficiato di una riduzione del premio in tal senso (Cass.
10506/17).
Concludendo entrambe le compagnie pro parte (50%) debbono manlevare l'assicurato per la quota parte della sua responsabilità. Spese di lite e di ctu come da soccombenza.
Ritiene tuttavia equo il Tribunale procedere alla compensazione integrale delle spese di lite tra parte attrice ed il dott. e l'ospedale attesa la CP_12 CP_14 lacunosità del consenso acquisito e la conseguente violazione degli obblighi informativi
pag. 24/40 sebbene non idonea a supportare di per sé la domanda risarcitoria come sopra motivato nel caso di specie”.
Per ragioni di ordine logico vanno esaminati in primis gli appelli incidentali.
Ebbene il primo ed il terzo motivo dell'appello proposto dal da esaminare CP_1 congiuntamente al primo ed al secondo di quello avanzato da trattandosi di CP_7 questioni tra di loro connesse risultano infondati.
In primis va rilevato che alla presente fattispecie non può applicarsi la L. 24/2017 trattandosi pacificamente di fatti ad essa anteriori (svoltisi tra il 2004 ed il 2010).
Venendo alla qualificazione giuridica della presente fattispecie o deve rilevarsi che la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, a partire dagli anni novanta, ha gradualmente fatto confluire tutte le fattispecie di responsabilità in ambito sanitario nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale, quanto alla struttura sanitaria, ravvisando la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della “accettazione” del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità avente ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario che prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e latu senso alberghiere. La responsabilità dell'ente ha, così, assunto carattere contrattuale in relazione sia a fatti di inadempimento propri della struttura che alle condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari. Quanto al medico dipendente, la giurisprudenza, valorizzando la sussistenza di un rapporto in cui il paziente si affida alle cure del medico ed il medico accetta di prestargliele, ha accolto la qualificazione della fonte del rapporto medico dipendente-paziente in termini di
“contatto sociale”.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 22.01.1999 n. 589, ha affermato, infatti, che
«l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul
“contatto sociale” ha natura contrattuale». L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, ha poi trovato l'ulteriore conforto delle Sezioni pag. 25/40 Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza dell'11 gennaio 2008, n. 577 hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, “per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria” (cfr. anche Cass. 25.2.2005, n. 4058).
Tale inquadramento giuridico non viene meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 189 del 2012 c.d. legge Balduzzi che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico fa salvo “l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”.
Innanzitutto, quanto al caso di specie, la legge non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata, avendo espressamente limitato il riferimento all'art. 2043 c.c. al solo “esercente la professione sanitaria”. Occorre, infine, evidenziare che anche la recentissima Legge di Riforma della Responsabilità Sanitaria
L. 24 del 8.3.2017 (inapplicabile al caso di specie come già detto ratione temporis) ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. (mentre afferma che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c. a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente). Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame, concernente un'ipotesi di responsabilità di una struttura sanitaria debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale.
Si tratta, in particolare: a) di un contratto atipico, con effetti protettivi nei confronti del terzo, che fa sorgere a carico della casa di cura privata o dell'ente ospedaliero pubblico, accanto ad obblighi lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico e dell'apprestamento di tutte le pag. 26/40 attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni;
b) di un contratto a prestazioni corrispettive in quanto fa sorgere anche l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che questa obbligazione sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente. Occorre, inoltre, chiarire che la responsabilità contrattuale di tale struttura nei confronti del paziente può derivare,
a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (così Cass. n. 18610 del 22/09/2015 e già Cass. n. 13953 del 14/06/2007). Anche la struttura presso la quale il paziente risulti ricoverato risponde, dunque, della condotta colposa dei sanitari, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa, atteso che la diretta gestione della struttura sanitaria identifica il soggetto titolare del rapporto con il paziente (Cass. n. 7768 del 20/04/2016). Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova.
Con riferimento all'onere probatorio le S.U. della Suprema Corte con la sentenza n.
577/2008 hanno affermato che “l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (sul punto vedi anche Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 11/11/2005, n. 22894). Il paziente, dunque, non è tenuto anche a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità (da ultimo v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 21/6/2004, n. 11488). pag. 27/40 Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre dunque verificare: a) l'esistenza del contratto con la convenuta b) se vi sia un danno causalmente riconducibile all'operato dei sanitari della struttura;
(b) in caso di risposta affermativa al quesito sub
(b), se la condotta dei sanitari sia ad essi imputabile a titolo di colpa.
In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa e dell'onere della prova. È necessario preliminarmente, dunque, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto.
Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa (negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto- professionista sanitario, sarà quest'ultimo, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità a colpa dell'inadempimento (omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata (effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria). Provato il fatto astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimane a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (sul punto vedi anche Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 11/11/2005, n. 22894).
È necessario dunque, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in pag. 28/40 capo al convenuto. Infatti, “gli eventuali dubbi - residuanti all'esito dell'istruttoria, anche tecnica - circa la effettiva efficacia impeditiva (se non superabili secondo il criterio logico-argomentativo del più probabile che non) ricadono a carico (e a sfavore) dell'attore - paziente danneggiato, onerato della prova del nesso eziologico;
i dubbi attinenti all'evitabilità dell'inadempimento e del fatto lesivo mediante l'impiego della debita diligenza o perizia, ovvero di comportamento adeguato alle leges artis in concreto confacenti alla situazione clinico-patologica del paziente, invece, rimangono a carico del professionista (e della azienda sanitaria pubblica o privata da cui questi dipende), stante la presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., da superarsi ad opera del debitore-danneggiante, mediante adeguata prova.
Ciò detto, deve ritenersi che il giudice ha fatto corretta applicazione nella specie dei principi sopra richiamati laddove ha espressamente affermato che “in particolare incombe sul paziente -in ossequio al principio di vicinanza della prova- provare
l'esistenza del contatto e allegare la cattiva esecuzione della prestazione ricevuta nonché l'aggravamento della situazione patologica astrattamente ricollegabile all'inesatto intervento;
mentre resta a carico del sanitario la prova della diligenza della prestazione e che gli eventuali esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, non evitabile anche avendo osservato le regole tecniche del caso”.
Venendo ai motivi esposti ed afferenti all'an della responsabilità di medico e struttura, come sopra delineata in linea astratta, va altresì premesso che non è contestato il titolo da cui emerge l'obbligazione dei medici e delle strutture sanitarie convenute, ovvero il contatto sociale con il dott. e la struttura sanitaria per l'esecuzione CP_1 CP_13 degli interventi di artroprotesi dell' anca sinistra (eseguito dal dott. presso la CP_1 in data 29.9.2004), di revisione con sostituzione testina e Controparte_13 adapter e rimozione ossificazione periarticolare per instabilità dell'artroprotesi (eseguito dal dott. presso l' in data 22.7.2008) e di nuova CP_1 Controparte_14 revisione della protesi (eseguiti dal dott. presso l' CP_12 Controparte_14 nelle date 19.4.2010 e 7.5.2010).
[...]
Quanto al profilo della sussistenza del nesso causale, deve rilevarsi che la CTU svolta nel presente giudizio, le cui conclusioni possono senz'altro essere recepite in questa pag. 29/40 sede essendo fondate su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su di uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione sanitaria prodotta, consente di ritenere sussistente il nesso causale tra gli interventi chirurgici eseguiti dal nel 2004 e nel 2008 ed il peggioramento CP_1 delle condizioni del paziente.
I CTU, infatti, evidenziano in modo logicamente verificabile, anche attraverso il richiamo alla copiosa documentazione di riferimento, la “sussistenza del rapporto causale tra l'operato (1° e 2° intervento), censurabile del convenuto (Prof. CP_21
ed i postumi in un caso che, per l'esperienza del medesimo, non comportava CP_1 particolari difficoltà di ordine tecnico, salvo poi diventare più complesso per le conseguenze suddette”. In particolare, i periti hanno concluso che “il trattamento non fu eseguito in conformità alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla
Scienza medica. Vi fu una difettosa esecuzione dell'intervento chirurgico di artroprotesi anca sx (29/09/2004) per mal posizionamento della componente femorale che è la causa delle successive sub-lussazioni e successiva necessità del reimpianto. Tutto ciò non trova pertanto una valida giustificazione in quanto era sufficiente un corretto posizionamento della componente femorale”… e che “Sono residuati postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento sanitario, che non è stato correttamente praticato…”.
La mancanza dei referti radiologici è stata poi giudicata dai periti non rilevante ai fini della ricostruzione dei fatti come sopra delineati. In realtà, i referti radiografici sono stati qualificati dai periti come “non dirimenti” posto che il difetto di posizionamento dello stelo protesico è emerso dalla storia clinica del paziente. Infatti, l'ultimo intervento da questi subito (2010) descriveva l'eccessiva antiversione del collo femorale protesico. La consulenza ha chiarito infatti che le immagini venivano richieste in quanto un'attenta visione da parte del CTU specialista ortopedico, supportato dall'evidenza clinica (sintomi riferiti dal pz e riscontro obiettivo), considerando il pacifico difetto d'impianto (sottodimensionamento, affondamento dello stello, livello di osteotomia, malposizionamento rotazionale dello stelo in rapporto alla diafisi) avrebbero potuto apportare ulteriori elementi utili solo a confermare il già raggiunto giudizio clinico e medico legale. pag. 30/40 Del resto, i controlli successivi al primo intervento effettuati dal in merito alla CP_1 buona riuscita dell'intervento rilevano l'intento, da parte del sanitario, di voler porre rimedio al difetto da lui stesso evidenziato, ovverosia l'instabilità articolare dell'impianto, “allo scopo di cercare di correggere una condizione border-line -ossia l'antiversione del colletto modulare mediante sostituzione- che effettuerà molto più tardi per successivo convincimento del pz. il quale, nonostante sperasse in un assestamento della protesi come tra l'altro suggerito dall'operatore, continuò ad avere la sensazione di pompage della testa femorale (sindrome sublussante). Il secondo intervento non sortì alcun effetto favorevole, anzi, l'andamento clinico apparve peggiorativo”.
Da ciò, risulta che nessun rilievo può aver avuto la riferita caduta del avvenuta Pt_1 nel 2010 atteso che egli si trovava già in “una condizione precedente di anca sublussante” (cfr. pag. 55 perizia del grado risposta alle osservazioni del ctp di parte
. CP_22
Per quanto poi attiene al profilo della colpa, va evidenziato che: dalla documentazione in atti ed in base alle valutazioni svolte dal CTU non emergono elementi indicativi del verificarsi di eventi imprevedibili ostativi al conseguimento di un risultato adeguato, normalmente ottenibile;
il caso in esame non presentava elementi di particolare complessità, nell'ambito dell'attività di chirurgia ortopedica eseguita in concreto. I ctu, a tal riguardo, hanno riscontrato “un maggior danno, causalmente riconducibile al difettoso mal posizionamento dello stelo femorale nel I intervento che, da quanto sopra specificato, poteva essere prevedibile e prevenibile, anche in considerazione del fatto che si trattava di un intervento sull'anca per coxartrosi, senza gravi deformità o displasie. Alla luce di quanto esposto, si configurano profili di responsabilità professionale di ordine tecnico a carico dell'operatore (Prof. ritenendo che CP_1 non vi sia stata una condotta diligente per non aver adottato i dovuti accorgimenti durante le fasi dell'intervento sopra menzionato. L'elemento più rilevante, in considerazione dell'esperienza dell'operatore di tutto rispetto (Prof. potrebbe CP_1 essere stata una lieve imperizia e/o una insufficiente attenzione nella fase di impianto della componente femorale e conseguentemente per aver prolungato il periodo di recupero funzionale ed in ultimo per aver sottoposto ad un secondo intervento inutile e,
pag. 31/40 conseguentemente, per la necessità di sottoporre il periziando ad altri 2 pesanti interventi (Prof. ) per la risoluzione del caso clinico…”. CP_12
In altre parole, non vi è evidenza della non imputabilità dell'inadempimento all'attività medica svolta (per intervento di fattori abnormi, che avessero modificato il risultato, nonostante la piena conformità dell'attività medica stessa allo standard di condotta ideale). Si ritiene, pertanto, che alla luce dell'onere probatorio, come sopra delineato che imponeva ai convenuti di provare che l'evento era stato causato da un fatto ad essi non imputabile in quanto imprevedibile ed inevitabile nonostante tutti gli accorgimenti del caso, sono senz'altro ravvisabili profili di colpa.
I motivi esaminati dunque non possono che essere rigettati dovendo trovare conferma la riconosciuta responsabilità della e del dr. Controparte_23 CP_1
L'espletamento della ctu nel presente grado rende superfluo l'esame delle doglianze di invalidità afferenti alla perizia svolta in primo grado di cui al secondo e terzo motivo degli appelli incidentali proposti dal e dalla struttura . CP_1 CP_7
Venendo alla quantificazione del danno vanno ancora esaminati ed in modo congiunto il secondo, terzo e quarto motivo dell'appello principale, il quarto e quinto dell'incidentale ed il quinto di quello proposto da , attesa la evidente CP_1 CP_7 connessione tra gi stessi. Infine, andrà esaminato il primo motivo dell'appello Pt_1 riguardando esso i criteri tabellari da adottare nel caso di specie.
Ebbene, in merito vanno svolte le considerazioni che seguono.
Va senz'altro accolta la censura svolta dal in ordine al criterio di Pt_1 determinazione del danno cd “differenziale”. Il giudice ha erroneamente quantificato la
IP differenziale nel valore corrispondente alla differenza aritmetica tra la IP finale e quella riconducibile alla concomitate causa naturale. Epperò, il criterio utilizzato si discosta da quanto a più riprese affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “la liquidazione del danno biologico cd. differenziale - rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una causa naturale e di una condotta umana, ovvero quando una menomazione preesistente aggravi i postumi della causa iatrogena o, incidendo negativamente su questi, aggravi la situazione del soggetto leso - va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo, in termini di range risarcibile, dalla percentuale complessiva del danno interamente ascritta pag. 32/40 all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico, poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal punto 0 al punto d'invalidità aritmeticamente corrispondente alla sottrazione, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale;
tale conclusione non muta quando la patologia pregressa si manifesta progressivamente, poiché l'invalidità complessiva che ne deriva non sarebbe mai stata tale se non con la concorrenza di quella riferibile alla condotta colposamente causale” (Cass. Civ. ordinanza n. 4680/2025).
Va poi ed ancora disattesa la doglianza mossa dall'appellante incidentale che CP_1 nel contestare la quantificazione del danno differenziale ha asserito che non sarebbe invero residuato alcun danno biologico risarcibile, essendo unicamente valutabile un danno da ritardo (risarcito per mezzo dell'invalidità temporanea).
Ed invero, la ctu del grado, per quanto attiene alla quantificazione del danno si è attenuta a quanto risulta dalle ultime Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico - SIMLA - - (2016). La ctu ha CP_24 chiarito che “Nella fattispecie siamo rientrati nella seconda classe, che arriva fino al
25% esprimendo una valutazione che rappresenti congruamente un maggior danno dell'8-9% in considerazione dell'attuale funzionalità dell'anca nonché del danno anatomico, che nel caso in oggetto assume una sua rilevanza”.
Più nello specifico, i ctu nominati in questa sede hanno chiarito, quanto ai postumi riscontrati che “Sulla I.P. (danno biologico), i valori indicativi forniti dalle più recenti ed accreditate Guide sulla valutazione del danno, inerenti gli esiti di protesizzazione di anca non complicata con recupero dell'autonomia deambulatoria in rapporto al tipo di protesi, all'età e ad una ripresa media della mobilità (cioè alla ripresa dell'escursione articolare da quasi completa a media) quantificano la menomazione tra il 15% ed il
30% dividendo in tre gruppi (I gruppo 15%-20%; II gruppo 20%-25%; III gruppo 25%-
30%). Se l'età è inferiore ai 50 anni le percentuali indicative dovranno essere più elevate. Nel I gruppo assenza di dolore, non deficit articolari apprezzabili, solo cadenza deambulatoria. Nel II gruppo dolore incostante di grado lieve sensibile ai farmaci, ripresa media della mobilità, possibile la deambulazione cautelata con recupero pag. 33/40 dell'autonomia, lieve ipotrofia, eterometria arti inferiori inferiore ai 3 cm. Nel III gruppo dolore costante di grado medio meno sensibile ai farmaci, limitata articolarità, deambulazione limitata per tempo e possibile con bastone, eterometria superiore a 3 cm. ipotrofia marcata osteoporosi, malposizionamento protesico artrosi controlaterale.
Poi vi è anche un IV gruppo dal 30% al 45% grave coxalgia, articolarità impossibile, eterometria superiore ai 5 cm., carico limitato, grave sofferenza scheletrica, mobilità protesica con impossibilità di ricorso ad altro intervento. Il limite massimo previsto
(45%) trova motivazione nella gravità del deficit della funzione deambulatoria che si concretizza allorché ci si trova in presenza di grave mobilità protesica di impossibilità di reintervento.” Nel caso di specie, nell'ambito di una valutazione e quantificazione complessa di una “revisione parziale” di artroprotesi, il grado d'invalidità degli esiti
(postumi) di ri-protesizzazione dell'anca nelle condizioni attuali, si è valutata complessivamente nella misura del 23-24% (ventitrè-ventiquattro per cento) rientrando pertanto nel II gruppo, essendo stati tali esiti in parte emendati dal quarto intervento.
Pertanto, i ctu hanno ritenuto che il maggior danno permanente, in considerazione dell'età superiore ai 50 anni al momento del primo intervento e delle condizioni cliniche attuali e di quelle precedenti, in parte emendate con il quarto intervento (quello eseguito dal dr. ) potesse essere valutato nella misura del 8-9% (otto-nove percento) CP_12 nel range valutativo tra il 15% (postumi di cui alla classe I relativi agli esiti di protesizzazione dell'anca e non dovuti all'errore medico) ed il 23% (postumi finali), considerato che si tratta di una revisione parziale di artroprotesi d'anca (cfr. ctu pag.
46). E' peraltro evidente che nella rideterminazione del complessivo danno, sia di quello biologico permanente “cd differenziale” che di quello temporaneo ed alla luce della espletata ctu del grado deve ritenersi ricompresa ogni lesione del diritto alla salute anche di quella qualificata come “intermedia” dall'appellante atteso che Pt_1 proprio l'invalidità qualificata come transitoria o intermedia risulta essere proprio e già considerata da quella cd temporanea, sia essa assoluta che relativa.
Sicché, l'invalidità temporanea è stata quantificata come segue: ITA gg. 30; ITP al 50% mesi 4; ITP al 30% mesi 6.
Come sopra già accennato, infine, non può trovare applicazione la Legge Balduzzi ed il danno patito come visto poc'anzi, non è qualificabile come micropermanente. pag. 34/40 Entrambe le appellanti incidentali contestano ancora l'eccessiva personalizzazione del danno come effettuato dal giudice. Sicché, da un lato va rilevato che non si applicano alla fattispecie i criteri e le limitazioni legali afferenti ai danni micropermanenti, dall'altro va rilevato che il giudice ha coerentemente e condivisibilmente applicato al caso di specie la personalizzazione del 30% in ragione della sofferenza complessivamente patita dal che, dal 2004 ebbe a subire plurimi interventi Pt_1 all'anca, l'ultimo dei quali avvenuto nel 2010 così essendo costretto a forti stress emotivi e fisici legati inevitabilmente alle operazioni di revisione chirurgica cui è stato sottoposto in conseguenza dell'errore medico ascrivibile al e ad . CP_1 CP_7
Neppure possono ritenersi, a tal fine, rilevanti gli assunti mossi da quest'ultima secondo cui alla clinica sarebbero ascrivibili solo i danni compresi dal 2004 al 2008 perché nel
2008 il si operò presso altra struttura e posto che è emerso come sia stato Pt_1 proprio il detto lasso temporale foriero delle maggiori sofferenze subite e comunque fu il primo intervento eseguito nel 2004 ad aver determinato l'origine del percorso clinico, senz'altro traumatico, seguito dal paziente.
In ultimo, e quanto al criterio tabellare da seguire, va rilevato che il primo motivo dell'appello deve essere accolto.
A sostegno di ciò, si richiama il consolidato insegnamento della Cassazione ai sensi del quale le Tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di
Milano devono ritenersi munite di un'efficacia para-normativa, in quanto destinate a concretizzare il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. (così, Cass.,
Sez. III, 6 maggio 2020, n. 8532).
In definitiva, va operato il ricalcolo del danno patito dal alla luce delle Pt_1 considerazioni sopra svolte ed il danno patito dal va così calcolato: Pt_1
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 55 anni
Percentuale di invalidità permanente 23%
Punto danno biologico € 4.169,39
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 39%) € 1.626,06
pag. 35/40 Punto danno non patrimoniale € 5.795,45
Danno biologico risarcibile € 70.004,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 97.306,00
Età del danneggiato alla data del sinistro 55 anni
Percentuale di invalidità permanente 15%
Punto danno biologico € 3.211,51
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%) € 995,57
Punto danno non patrimoniale € 4.207,08
Danno biologico risarcibile € 35.166,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 46.068,00
Il danno biologico permanente differenziale risulta pertanto essere pari ad € 51.238.
Incrementando del 30% tale valore per la riconosciuta personalizzazione il valore ascende ad €66.609,40.
Venendo infine all'invalidità temporanea l'importo riconosciuto è così computato
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 30% € 6.210,00
Totale danno biologico temporaneo € 16.560,00
La somma da riconoscersi in via complessiva è dunque pari ad € 83.169 a cui andrà aggiunto il lucro cessante come riconosciuto in sentenza e non oggetto di specifica impugnazione.
Conclusivamente, all'appellante andrà riconosciuta la maggior somma di € Pt_1
83.169 oltre rivalutazione ed interessi come da sentenza.
In comparsa conclusionale il ha dato atto dell'avvenuto pagamento della somma Pt_1 risarcitoria versata in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad € 41.859,09, sicché gli va riconosciuta la differenza tra la somma riconosciuta nel secondo grado già all'attualità e la somma versata in esecuzione della sentenza di primo grado per pag. 36/40 complessivi € 41.310 oltre interessi legali fino al soddisfo.
Venendo ora al quarto motivo dell'appello incidentale di involvente la CP_7 questione della malleva da parte della nei confronti del medico devono svolgersi CP_19 le seguenti ulteriori considerazioni.
Ritiene l'appellante che il giudice avrebbe errato nello stabilire che la clinica CP_13 fosse responsabile nel lato interno dell'obbligazione del 50% dei danni cagionati all'attore dall'operato del suo ausiliario ex art 1228 cc. dovendo invece il CP_1 ritenersi responsabile per l'intero non essendo ravvisabile in capo alla clinica alcuna responsabilità.
Sicché, si rammenta che "nel regime anteriore alla L. n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo dell'art. 1298 c.c., comma 2, e art. 2055 c.c., comma 3, atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro,
l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati" (Cass. 29001/2021).
Si osserva come a precludere l'accoglimento del motivo è peraltro già sufficiente il venir meno all'obbligo di vigilanza sull'operato del medico, nella specie pur censurabile, pag. 37/40 giusta le considerazioni svolte in relazione ai precedenti motivi.
Fermo l'onere della struttura, non assolto, di vincere la presunzione di responsabilità di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori in solido, mette conto sottolineare come non necessariamente la responsabilità della casa di cura deve originare da problematiche di funzionamento di macchinari o di strutture dell'istituto clinico;
infatti, la condotta negligente del medico non è suscettibile di essere “isolata dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso era parte integrante”, tanto più che l'art. 1228 c.c. fonda “l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) o, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse" (cfr in tal senso Cass. 24688/2020).
Quanto alle posizioni di ed , compagnie evocate dal Parte_3 CP_9
va rilevato come esse siano rimaste soccombenti in punto di chiamata in CP_1 garanzia avendo il giudicante espressamente dichiarato nulle le clausole claims maide e dunque avendo così di fatto rigettato le eccezione di inoperatività delle polizze;
avverso il detto capo non è sato mosso da parte delle dette compagnie alcuno specifico motivo di appello e deve pertanto ritenersi irretrattabile.
Sicché essendo esse le compagnie rimaste soccombenti in punto della malleva spiegata dal malleva che infatti veniva riconosciuta in primo grado, le dette compagnie CP_1 avrebbero dovuto proporre appello incidentale per far valere le eccezioni non accolte.
Invero: “Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa.” (Sentenza n. 9265 del 06/04/2021 (Rv.
661062 - 01), conforme Cass. N. 9889 del 2016 Rv. 639809 – 01). Sulle relative questioni è sceso dunque il giudicato. pag. 38/40 Il sesto motivo dell'appello incidentale spiegato dal va poi accolto atteso che le CP_1 compagnie sono risultate soccombenti nei suoi confronti in ordine agli evocati rapporti di garanzia.
Esse vanno dunque condannate alla refusione delle spese di primo grado in favore di spese che si applicano secondo i valori minimi -attesa la semplicità CP_1 delle questioni affrontate- delle tabelle ratione temporis applicabili alla presente fattispecie secondo, con il valore della controversia determinato dal decisum pari alla quota di malleva riconosciuta in favore del Va poi disposta la loro condanna CP_1 solidale atteso l'interesse comune alla causa ex art. 97 c.p.c.
L'appello principale va dunque parzialmente accolto così come pure l'appello incidentale del mentre quello di deve essere respinto. CP_1 CP_7
Rimangono invece assorbite le ulteriori questioni prospettate.
Le spese del grado seguono la soccombenza nei rapporti tra appellante principale ed appellanti incidentali che atteso l'interesse comune andranno condannate in solido ex art. 97 c.p.c.; esse vanno a liquidarsi come da dispositivo secondo DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione di valore fino ad € 52.000,00, pari al maggior importo riconosciuto nel presente grado (cfr. Cass Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022
Rv. 666350 – 01), con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale, alla luce della natura e del grado di difficoltà della controversia trattata che non ha presentato questioni giuridiche e fattuali di grado particolarmente elevato.
Nei rapporti tra le altre parti, in ragione delle rispettive posizioni assunte le quali come sopra argomentato hanno senz'altro avuto, stante il loro ruolo secondario, una minore incidenza sul piano causale rispetto alle ragioni principali trattate – e ciò soprattutto nei rapporti con le compagnie di assicurazione- le spese di lite debbono ritenersi interamente compensate.
Le spese di ctu vanno definitivamente poste al 50% in capo a ed CP_1 CP_7
e, stante la richiesta svolta dal in comparsa conclusionale di restituzione
[...] Pt_1 delle somme corrisposte ai consulenti nel corso del giudizio, ne va disposta la restituzione da porre a carico solidale delle parti tenute al relativo pagamento.
pag. 39/40 Infine, poiché l'appello incidentale di è stato respinto, sussistono i CP_7 presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e sugli appelli incidentali proposti da ed
[...] CP_1 CP_7 avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 12693/2018, pubblicata il
[...]
21.6.2018, in accoglimento parziale dell'appello principale proposto da e Parte_1 dell'appello incidentale proposto da ed in parziale riforma della CP_1 sentenza di primo grado che per il resto conferma, così provvede:
1) condanna e in solido a pagare in favore di CP_1 Controparte_7
a titolo risarcitorio la somma di €41.310, oltre interessi legali fino al dì Parte_1 del soddisfo;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_7
3) condanna e in solido ex art. 97 c.p.c. alla CP_9 Parte_3 refusione a favore di delle spese del primo grado di giudizio che si CP_1 liquidano in € 2738, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA;
4) condanna e in solido, alla refusione a favore di Controparte_7 CP_1
delle spese del presente grado che liquida in € 9515 per compensi, oltre al Parte_1 rimborso forfettario, spese generali (15%), IVA e CPA;
5) compensa integralmente le spese nei rapporti tra le altre parti;
6) nulla va disposto per la parte rimasta contumace;
7) pone definitivamente le spese di ctu in capo a ed CP_1 Controparte_7 al 50% e condanna ed in solido alla restituzione di € CP_1 CP_7
2.994,86 in favore di pari a quanto da questi anticipato a tale titolo;
Parte_1
8) dà atto della sussistenza nei confronti di dei presupposti richiesti Controparte_7 dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 per il pagamento del doppio del C.U. Roma, 15.9.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro
pag. 40/40
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dr. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6218/2018 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra (C. F. , elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1 viale Marco Fulvio Nobiliore 50, presso lo studio dell'Avv. Fabiana Perrotti (C.F.
), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti C.F._2
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3
Francesco TAFURO (C.F. ) e dall'Avv. Simone CURASÌ (C.F. C.F._4
), anche disgiuntamente, nonché elettivamente domiciliato C.F._5 presso il loro studio in Roma, via Orazio n. 3, giusta delega in atti
-APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATO-
E
(P.IVA Controparte_2
), in persona del legale rappresentante dott.ssa , con sede in P.IVA_1 CP_3
Roma, Via dell'Amba Aradam n. 9 ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della Libertà n. 20 presso lo Studio dell'Avv. Stefano Coen, che la rappresenta e la difende giusta delega in atti
-APPELLATA-
E
con sede in IA NE (TV), Via Marocchesa n. 14 (C.F. Controparte_4
- PIVA , in persona dei legali rappresentanti pro-tempore P.IVA_2 P.IVA_3
Dott. e Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_5 Controparte_6 Luca Berchicci (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Roma, C.F._6
Viale Carlo Felice, 103, presso lo Studio Legale Associato Berchicci, giusta delega in atti
-APPELLATA-
E
C.F. ) in persona del direttore generale dott. Controparte_7 P.IVA_4 [...]
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Riccardo Szemere (C.F. CP_8
) e Cristina Guerra (C.F. ) giusta delega C.F._7 C.F._8 in atti
-APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATA-
E
(P. IVA ), quale Società cessionaria della CP_9 P.IVA_5 [...]
(giusto atto del 17.12.2009, ai rogiti Notaio di Milano, CP_10 Persona_1 repertorio N. 34493), con sede in Trieste Largo Ugo Irneri n. 1, in persona del Funzionario/Procuratore Sig. Dr. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Fabio Alberici (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._9
Studio, sito in Roma, Via delle Fornaci n° 38, giusta delega in atti
-APPELLATA-
E
(C.F. e P.IVA , con sede legale in San Parte_3 P.IVA_6
Cesario Sul Panaro (MO), viale Libertà n. 54, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore Avv. Pierluigi Mancuso, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Andrea Sirena (C.F.
) e Tiziano (C.F. ) ed C.F._10 CP_11 C.F._11 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Cola Di Rienzo n. 212, giusta delega in atti
-APPELLATA-
Controparte_12
- APPELLATO CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Roma, n. 12693/2018, pubblicata il 21.6.2018, resa nel pag. 2/40 giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio innanzi a Parte_1 questo Tribunale il dott. , il dott. , le strutture CP_1 Controparte_12 sanitarie (gestita da , Controparte_13 Controparte_7 [...]
, nonché l' e l' Controparte_14 Controparte_15 [...]
al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti a CP_16 seguito degli interventi di artroprotesi di anca sinistra (eseguito dal dott. CP_1 presso la in data 29.9.2004), di revisione con sostituzione Controparte_13 testina e adapter e rimozione ossificazione periarticolare per instabilità dell'artroprotesi (eseguito dal dott. presso l' in CP_1 Controparte_14 data 22.7.2008) e di nuova revisione della protesi (eseguiti dal dott. presso CP_12
l' nelle date 19.4.2010 e 7.5.2010). Controparte_14
Parte attrice ha dedotto che, a seguito del primo intervento del 2004, aveva sin da subito avvertito forti dolori e limitazioni funzionali e che, nell'aprile 2005, gli era stato riscontrato un accorciamento dell'arto inferiore sinistro pari a 1 cm, causato da una migrazione del gambo femorale, nonché una sintomatologia algico-disfunzionale, con rumori di scrosci articolari, che rendevano necessari ulteriori interventi correttivi.
Il secondo intervento, effettuato nel 2008 dal dott. non aveva migliorato le CP_1 condizioni di salute dell'attore, anzi determinandone un forte peggioramento. In data
13.4.2010 il veniva ricoverato presso l'Ospedale con Pt_1 Controparte_2 diagnosi di "lussazione protesi anca sinistra" e quindi sottoposto (il 19.4.2010) ad intervento chirurgico di riduzione della lussazione.
In data 29.4.2010 l'attore veniva nuovamente ricoverato presso l'Ospedale
[...]
con diagnosi di "lussazione protesi anca sinistra" e quindi Controparte_2 sottoposto (il 7.5.2010) ad un intervento chirurgico di rimozione dello stelo femorale e impianto di un nuovo stelo (stelo 20 con torretta 105 e testina media).
Parte attrice ha dedotto la persistenza patologica di sintomatologia dolorosa, limitazione funzionale e dismetria.
Ha dedotto, inoltre, di essere stata sottoposta ai predetti interventi senza adeguata informazione, dal momento che nei moduli di consenso informato non erano fornite pag. 3/40 specifiche e dettagliate indicazioni sulla natura dell'intervento, sull'esistenza di alternative praticabili e sui rischi correlati alle possibili complicazioni. Ha chiesto pertanto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni causati da negligenza, imprudenza e imperizia nella scelta e nell'esecuzione degli interventi descritti, quantificati complessivamente in € 72.663,34 (€ 58.831,34 per I.P., €4.256,00 per I.T.A. ed € 9.576,00 per I.T.P.) oltre al danno morale da liquidarsi separatamente ed in via equitativa, in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In sede di udienza di prima comparizione (9.6.2014) l'attore ha comunicato di aver rinunciato alle domande proposte nei confronti delle , in quanto CP_15 Pt_4 estranee ai fatti di causa, depositando la prova dell'avvenuta notifica di tale rinuncia.
Si è costituito il Dott. evidenziando la correttezza dell'intervento del CP_1
29.9.2004, come dimostrato dai controlli post operatori deponenti per l'adeguato impianto e posizionamento della protesi;
e deducendo che l'instabilità e la dolenzia dell'anca erano dipese dalla condotta del paziente stesso che non aveva correttamente seguito le indicazioni terapeutiche e riabilitative a lui prescritte, dal momento che rifiutava le medicazioni, si alzava da solo dal letto e si recava in bagno.
Con riferimento all'intervento del 22.7.2008, ha dedotto come nessun esame aveva mai evidenziato il malposizionamento dell'impianto, segni di mobilizzazione o di infezione;
egli aveva inoltre consigliato all'attore di sottoporsi ad un ulteriore intervento chirurgico di sutura della lesione della fascia lata, non accettato;
il primo episodio di lussazione della protesi si era verificato a causa di una accidentale caduta in casa dell'attore.
Chiedeva dunque in via pregiudiziale la dichiarazione di nullità della citazione per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c.; nel merito respingersi la domanda e chiamarsi in causa le proprie compagnie ai Controparte_17 Parte_3 fini di manleva in caso di soccombenza.
Si è costituita la deducendo di non essere responsabile per l'operato Controparte_7 del dott. essendo questi libero professionista scelto direttamente dal paziente, CP_1 il quale aveva dichiarato sottoscrivendo un apposito documento di essere a conoscenza del fatto che gli obblighi della riguardavano esclusivamente la Controparte_13
pag. 4/40 messa a disposizione della struttura sanitaria, con esclusione di ogni responsabilità della in relazione alle attività svolte dal sanitario. CP_7
Ha, in ogni caso, contestato qualsivoglia responsabilità del medico concludendo per il rigetto della domanda o in caso di condanna in via solidale di essere manlevata dal
Dott. CP_1
Si è costituita deducendo: l'inoperatività delle garanzie della polizza n. Controparte_18
3079664 con riferimento all'intervento del 29.9.2004, in quanto cessata in data
30.06.2005 ed in base al requisito dell'art. 37 delle Condizioni della richiesta di risarcimento presentate per la prima volta all durante il periodo di validità Parte_5 della polizza;
in subordine, e alla luce dell'esistenza di altre polizze assicurative
l'operatività della previsione dell'art. 1910 c.c; nel merito, la natura extracontrattuale della responsabilità del sanitario e la sua limitazione alle ipotesi di colpa grave del sanitario.
Si è costituita l' deducendo in via principale l'infondatezza Parte_3 della domanda attorea nel merito e l'inoperatività della polizza n. 1000010905 con riferimento all'intervento del luglio 2008, dal momento che la polizza aveva cessato i propri effetti dal 17.12.2010 e che l'art. 17 della condizioni generali di contratto prevede una c.d. clausola "claims made" per cui "l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all per la prima volta durante il periodo di validità Parte_5 del contratto e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre tre anni prima della data di effetto della presente polizza", nonché l'operatività della garanzia prestata da "in secondo rischio" rispetto ad altre garanzie Parte_3 assicurative esistenti;
l'operatività della garanzia per la sola quota di responsabilità diretta del dott. l'inoperatività della garanzia nel caso di violazione delle CP_1 regole sul consenso informato.
Si è costituito il dott. , deducendo che: l'intervento del 19 aprile Controparte_12
2010 era stato correttamente eseguito e i postumi presentati dal paziente (residua instabilità dell'impianto) costituivano una condizione che si verifica spesso nei trattamenti del tipo effettuato;
si è, pertanto, reso necessario un secondo intervento il 7 maggio 2010, all'esito del quale non si sono più manifestati episodi di lussazione;
non
pag. 5/40 vi era, pertanto, alcun nesso di causalità tra il proprio operato e il danno lamentato dall'attore, dovendosi piuttosto ricondurre a cause esterne.
Ha chiesto perciò respingersi la domanda ed in ogni caso, l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa ai fini di Controparte_4 manleva in caso di soccombenza.
Si è costituita l'azienda deducendo, in via Controparte_2 preliminare, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c., per genericità delle allegazioni, nel merito associandosi al dott. in ordine alla CP_12 corretta esecuzione dell'intervento, alla mancanza di prova del nesso di causalità tra la condotta della struttura sanitaria e il danno lamentato dal paziente, alla corretta formazione del consenso informato ed alla prova del danno subito. Ha concluso quindi chiedendo respingersi la domanda.
Si è costituita infine la , deducendo in via preliminare la nullità Controparte_4 dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c associandosi alle difese del proprio assicurato. Sul quantum, ha ritenuto non corretta la richiesta di liquidazione del danno morale separatamente da quello biologico e ha dedotto che la polizza opera soltanto nei limiti del massimale e copre solo la responsabilità diretta del medico.
Ha, quindi, concluso chiedendo nel merito di rigettare la domanda attorea ovvero di riconoscere il concorso di colpa del danneggiato ex art 1227 c.c.; di limitare la condanna di entro i limiti del massimale previsto dalla polizza. CP_4
La causa - separata la domanda nei confronti dell a CP_14 Controparte_14 seguito della sottoposizione dell'ente gestore alla procedura di amministrazione straordinaria (ordinanza del 12.6.2014), istruita con la produzione documentale e la ctu medico legale - veniva infine trattenuta in decisione all'udienza del 10.01.2018 sulle conclusioni rassegnate dalle parti con la concessione dei termini ex art 190 C.P.C.”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “- accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il dott. ed in CP_1 CP_7 solido al pagamento risarcitorio in favore di di € 41.859,09 oltre Parte_1 interessi legali dalla sentenza al saldo;
pag. 6/40 -condanna ed in solido alla rifusione delle spese di CP_1 CP_7 lite sostenute da , che liquida per le varie fasi processuali in complessive Parte_1
€7.000,00 per compensi ed €680,00 per spese oltre accessori come per legge;
-pone le spese di ctu in solido definitivamente a carico di ed CP_1
; CP_7
-riconosce la responsabilità paritaria del dott. e nel CP_1 CP_7 lato interno dell'obbligazione;
-riconosce il diritto del dott. alla manleva da parte della e CP_1 CP_9 dalla per la sua quota di responsabilità”. Parte_3
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, accogliere il presente appello per tutti i motivi sopra specificati e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza impugnata.
In particolare, Voglia specificamente in riforma parziale della sentenza impugnata:
a) Accertare e dichiarare il vizio logico e/o errata interpretazione afferente la motivazione sottostante la scelta circa l'applicazione delle Tabelle del Tribunale di
Roma per la liquidazione del danno non patrimoniale, e per l'effetto accogliere la domanda di applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate all'anno
2018, per la determinazione e liquidazione del danno non patrimoniale patito dal sig.
Pt_1
b) Accertare e dichiarare l'errore di calcolo, nell'applicazione delle tabelle utilizzate, il vizio logico nella determinazione, quantificazione e liquidazione del danno non patrimoniale subito dal sig. nonché il necessario adeguamento degli Pt_1 importi rideterminati, con riguardo alla personalizzazione del danno ed al danno da lucro cessante, e per l'effetto accogliere la domanda riconoscendo dovuto al sig.
per il danno non patrimoniale subito, secondo tutto quanto articolato in atti, Pt_1
l'importo complessivo € 117.240,72 così determinato = (€ 69.884,87 [€ 98,00 x 40 gg =
3.920,00 + € 49,00 x 180 = € 8.820,00 + 20% danno biologico intermedio differenziale
€32.042,87 + € 5% i.p. differenziale € 25.102,00] + € 20.965,46 [personalizzazione del
30% su €69.884,87] + € 26.390,39 [danno da lucro cessante su 90.850,33]), dal quale decurtare l'importo dichiarato, da parte dell'appellante, già corrisposto e pari ad € pag. 7/40 21.042,37. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 14 T.P.F., nonché IVA e CPA di legge del presente grado di giudizio”.
Si è costituito proponendo appello incidentale e chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione: IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare la nullità della C.T.U. svolta per tutti i motivi illustrati in narrativa, con ogni conseguente pronuncia;
NEL MERITO, rigettare l'appello proposto dalla difesa del sig. in Parte_1 quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi illustrati in narrativa cui si rinvia;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE, in riforma della sentenza n. 12693/2018 pubblicata in data 21/06/2018 inter partes dal
Tribunale di Roma nella persona della Dr.ssa Maria Livia Fanelli, rigettare ogni richiesta formulata dal sig. nei confronti del Prof. in quanto Parte_1 CP_1 infondata in fatto e diritto, oltre che sfornita di prova, per tutto quanto argomentato e dedotto nel presente atto, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto, accertando e dichiarando la correttezza, diligenza e prudenza del Prof CP_1 nell'esecuzione delle proprie opere;
condannare il sig. alla restituzione e/o al risarcimento di tutto quanto Parte_1 incassato in esecuzione della sentenza di primo grado n. 12693/2018 pubblicata in data
21/06/2018 inter partes dal Tribunale di Roma nella persona della Dr.ssa Maria Livia
Fanelli, maggiorando le dette somme degli interessi legali ex art. 1284 c.c., dall'incasso
e sino al soddisfo.
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte nei confronti del Prof. e con ciò confermando il relativo capo della sentenza n. CP_1
12693/2018 pubblicata in data 21/06/2018 inter partes dal Tribunale di Roma nella persona della Dr.ssa Maria Livia Fanelli, si chiede di condannare le compagnie assicuratrici di quest'ultimo terze convenute in garanzia, analiticamente indicate in narrativa, ciascuna per quanto di propria competenza e/o solidalmente per l'intero, a tenere indenne e/o manlevare il Prof. da ogni e qualsiasi condanna CP_1
pag. 8/40 dovesse derivargli dai fatti per i quali è causa, con condanna delle stesse al pagamento diretto a norma dell'art. 1917 c.c. Il comma;
In ognuno dei casi sopra indicati, sempre, con vittoria di spese, competenze, onorari e spese generali di entrambi i gradi di giudizio”.
Successivamente si è costituita che ha Controparte_2 così concluso: “Voglia l 'Ecc. ma Corte d 'Appello adita , previo rigetto dell'appello avversario, confermare la sentenza n . 12693/2018 resa dal Tribunale di Roma - Sez .
XIII, pubblicata in data 21.06 .2018 e notificata in data 17.07.2018. Con salvezza di spese, compensi ed onorari.”.
Inoltre, si è costituita , rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare la l'acquiescenza parziale alla sentenza impugnata e la inammissibilità delle domande nuove proposte ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Nel merito e senza che ciò implichi accettazione del contraddittorio, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato. In subordine e nella denegata ipotesi di proposizione di appello incidentale da parte degli appellati:
- rigettare la domanda principale e la domanda di garanzia, quest'ultima anche per inoperatività della garanzia assicurativa, perché entrambe infondate in fatto ed in diritto e non provate.
- accertare che il sig. non ha usato l'ordinaria diligenza ed ha, quindi, Pt_1 determinato la produzione del lamentato danno e, per l'effetto, escludere il risarcimento del danno e/o accertare che il sig. ha contribuito alla produzione del danno e, Pt_1 per l'effetto, ridurre il risarcimento in proporzione del grado di colpa in capo allo stesso accertato.
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, condannare il prof. la CP_1
e l' a risarcire i danni all'attore o, Controparte_7 Controparte_2 comunque, a tenere indenne il dott. dalle somme liquidate in favore CP_12 dell'attore.
- sempre nel caso di accoglimento della domanda determinare e graduare, comunque, le singole responsabilità dei convenuti nella produzione del danno lamentato dall'attore con conseguente condanna degli stessi in proporzione al grado di colpa accertato. pag. 9/40 -in caso di accoglimento della domanda di garanzia, contenere la condanna di CP_4
entro i limiti del massimale previsto in polizza tenendo conto delle limitazioni,
[...] delle esclusioni e delle condizioni previste nel contratto assicurativo e riportate nel presente atto.
- sempre in subordine e qualora venisse accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l' ed il dott. , Controparte_2 CP_12 accertare e dichiarare che la polizza della società concludente opera a secondo rischio
e, conseguentemente, condannarla alla manleva solo in caso di esaurimento del massimale dell'assicurazione per la RCT sottoscritta dall . Con Controparte_2 vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA, CPA e spese generali pari al 15%”.
Si è costituita, inoltre, proponendo appello incidentale e Controparte_7 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “La chiede che Controparte_7 la Corte d'appello di Roma voglia:
a) dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello principale del signor
con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
Parte_1
b) accogliere l'appello incidentale proposto dalla e quindi rigettare Controparte_7 tutte le domande svolte dal signor con vittoria di spese e onorari del Parte_1 doppio grado di giudizio;
c) in via subordinata, condannare il dott. a manlevare la CP_1 CP_7 da tutti gli importi che quest'ultima sia stata o sia condannata a pagare al signor
[...]
Parte_1
d) in via istruttoria, disporre il rifacimento della CTU affidando l'incarico ad un diverso perito d'ufficio;
e) in ogni caso, condannare il signor a restituire alla le Parte_1 Controparte_7 somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado pari a euro 27.206,68”.
Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia CP_9
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, nel merito rigettare, per quanto di ragione e per i motivi esposti nel presente atto, l'appello proposto dal Sig.
[...] avverso la sentenza n. 12693/2018 pubbl. il 21/06/2018, notificata il Pt_1
18.07.2018, perché inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto siccome proposto. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del secondo pag. 10/40 grado di giudizio”.
Anche si è costituita rassegnando Controparte_2 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previo rigetto dell'appello avversario, confermare la sentenza n. 12693/2018 resa dal Tribunale di
Roma - Sez. XIII, pubblicata in data 21.06.2018 e notificata in data 17.07.2018”.
Infine, si è costituita che ha così concluso: “Piaccia Parte_3 all'Illustrissimo Tribunale in via principale, rigettare l'appello proposta dal Sig.
e conseguentemente confermare la decisione impugnata;
in via subordinata, Pt_1 nella non creduta ipotesi di riconoscimento di una responsabilità professionale del
Prof. accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria quantomeno solidale CP_1 di , in ogni caso, rigettare le eventuali azioni di rivalsa proposte dalle CP_7 strutture sanitarie nei confronti del Prof. perché inammissibili e/o CP_1 improponibili, ovvero infondate nel merito;
in via di estremo subordine, accertare e dichiarare infine la sussistenza dei limiti e delle esclusioni indicate di polizza e quindi in particolare con riferimento alla copertura di secondo rischio prestata dalla polizza di rispetto alla polizza delle strutture e della polizza Allianz del Parte_3
Prof. all'operatività per la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato. CP_1
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge”.
Dichiarata la contumacia di all'udienza del 22.1.2019, a Controparte_12 scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.06.2019, la Corte ha disposto di eseguirsi la consulenza tecnica medico legale ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All' udienza del 27.5.2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha assegnato i termini di cui agli art. 352 e 190 c.p.c.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di nullità/inammissibilità dell'appello per indeterminatezza dei motivi e violazione dell'art. 342 cpc. Si richiama sul punto l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 cpc l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti pag. 11/40 le ragioni addotte dal primo giudice, precisando però che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie,
l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado. Va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Tale pronuncia di inammissibilità, nella versione vigente ratione temporis, deriva da una valutazione ictu oculi di infondatezza, ed ha, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i tratti propri di un apprezzamento sul merito della pretesa azionata (cfr.
Cass. 6 sez. ord. 37272 del 29.11.2021). Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali (così
Cass., SS.UU., 02.02.2016, n. 1914; App. Roma 23.01.2013; Trib. Milano 16.09.2016,
n. 10176). Nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi descritta dalla norma, poiché i motivi di appello e le censure alla sentenza impugnata meritano una più approfondita disamina, incompatibile con una pronuncia preliminare di natura sommaria.
L'appello proposto da è articolato in quattro motivi Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “ Sulla liquidazione del danno sulla base delle Tabelle del Tribunale di Roma aggiornate all'anno 2017”, censura la sentenza in quanto il tribunale avrebbe erroneamente effettuato la liquidazione del danno ritenuto risarcibile secondo le Tabelle di Roma aggiornate al 2017, discostandosi così dai pronunciamenti della Suprema Corte che richiamano l'applicazione delle tabelle di Milano in quanto recanti parametri maggiormente idonei a tradurre il concetto di equità nella valutazione e ad evitare ingiustificate disparità di trattamento.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Sulla determinazione, quantificazione e liquidazione del danno da risarcire in conseguenza del danno subito”,
l'appellante lamenta che il Tribunale, oltre ad aver erroneamente applicato le tabelle di
Roma, in luogo delle tabelle milanesi, avrebbe inoltre compiuto errori di calcolo circa il danno da risarcire. Ha erroneamente attribuito un valore monetario alla IP differenziale, pag. 12/40 accertata nel corso del giudizio pari al 5%, non corrispondente a quanto effettivamente dovuto in applicazione della tabella utilizzata, stante l'errato criterio di calcolo utilizzato. Altresì, il giudice avrebbe omesso nel calcolo liquidativo il danno transitorio subito dal debitamente individuato, descritto e quantificato nella CTU, pari al Pt_1
20%.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Sulla personalizzazione del danno da risarcire in conseguenza del danno subito”, il pur condividendo la Pt_1 personalizzazione del danno non patrimoniale effettuata dal tribunale nella misura del
30%, deduce che siffatta personalizzazione vada adeguata ai nuovi importi così come risultanti dall'atto di appello proposto, alla luce delle censure in esso esplicate, per un importo pari ad €20.965,46.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “Sul danno da lucro cessante”, sostiene, pur condividendo il criterio adottato dal giudice di prime cure nella determinazione di tale voce di danno, che il suo valore andrebbe adeguato ai nuovi importi come risultati da quanto dedotto nei precedenti motivi di impugnazione e, alla luce dei quali, risulterebbero dovuti a titolo di lucro cessante €26.390,39.
L'appello incidentale proposto da è articolato in sei motivi. CP_1
Con il primo motivo, rubricato “Violazione di legge”, il censura la CP_1 sentenza impugnata in quanto erroneamente avrebbe statuito che, a prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione medica, occorreva prova dell'inadempimento o
l'inesatto adempimento del medico; affermazione ritenuta erronea posto che tale ultimo assunto postula a dire dell'appellante, una responsabilità di tipo contrattuale, mentre la
L. 24/2017 ha chiaramente affermato che la responsabilità del sanitario è di tipo extracontrattuale, con conseguente diversità in tema di onere probatorio. In tal caso sarebbe spettato alla parte attrice la prova della responsabilità, prova dalla stessa non raggiunta.
Con il secondo motivo di appello incidentale, rubricato “Nullità della CTU svolta in primo grado”, il deduce la nullità della CTU espletata nel corso del giudizio CP_1 di primo grado. Rileva a tal riguardo che il CTU non aveva trasmesso ai consulenti di parte la relazione peritale prima del suo deposito, così violando l'art. 195 c.p.c. che regola i compiti del CTU e le facoltà delle parti nel momento del deposito in giudizio pag. 13/40 della perizia. Soggiunge che l'omesso invio della bozza, posta a presidio del diritto di difesa, integra un'ipotesi di nullità della consulenza. Rileva ancora che il CTU, successivamente rimesso in termini, avrebbe proceduto al deposito della consulenza senza tuttavia replicare alle osservazioni dei CTP e senza neppure allegare le dette osservazioni al proprio elaborato, violando così la norma richiamata.
Con il terzo motivo di appello incidentale, rubricato “Violazioni artt. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., art. 112 c.p.c.- Mera apparenza di motivazione”, il censura la CP_1 sentenza poiché dalla sequenza dei fatti, non provati e comunque contestati oltre che dalle prove acquisite agli atti, la motivazione resa in sentenza, al fine di giustificare la condanna dell'appellante incidentale, appare priva di prova e di fondamento, essendo basata su valutazioni prive di fondamento logico, giuridico e fattuale. Nello specifico, deduce che dagli esami espletati dopo gli interventi eseguiti dal era risultato CP_1 provato il corretto posizionamento della protesi impiantate;
l'errata scelta della tipologia protesica è fondata su illazioni prive di documentazione;
la stabilità dello stelo femorale della protesi impiantata è comprovata da riscontri oggettivi, tra cui l'rx cui era stato sottoposto il in data 24.02.2010. Pt_1
Con il quarto motivo di appello incidentale, rubricato “Errata quantificazione del danno biologico- Inesistenza”, il lamenta l'erroneità della CTU espletata nel CP_1 giudizio di primo grado poichè propone un'errata quantificazione di danno, non valutando correttamente il danno differenziale. Deduce che, in forza della tabella allegata al Decreto del Ministero della Sanità del 05.02.1992, gli esiti di intervento di endoprotesi d'anca correttamente eseguito conducono ad una quantificazione residua di invalidità (e quindi di danno) che oscilla tra un minimo del 31% ad un massimo del
40% totale. Pertanto, argomentare come fatto dal CTU in merito ad un danno differenziale residuo pari al 5% equivarrebbe ad affermare che al non sarebbe Pt_1 invero residuato alcun danno biologico risarcibile, essendo unicamente valutabile un danno da ritardo (risarcito per mezzo dell'invalidità temporanea).
Con il quinto motivo di appello incidentale, rubricato “Errata liquidazione delle poste risarcitorie-Violazione di legge (L. 189/2012- Art. 139 Dlgs.209/2005)”, il rileva che i parametri di liquidazione stabiliti dall'art. 139 C.d.A. in tema di CP_1 micropermanenti troverebbero applicazione, in virtù dell'estensione operata dal pag. 14/40 “Decreto Balduzzi”, anche al risarcimento del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente la responsabilità professionale. Pertanto, il giudice avrebbe dovuto attenersi, al fine di procedere alla liquidazione del danno, alle tabelle elaborate per le cd micropermanenti. Altresì censura l'eccessiva personalizzazione del danno operata nella misura del 30%, in quanto in base all'art 39, comma 3 del C.d.A. la personalizzazione massima ammissibile è pari al 20%.
Con il sesto motivo di appello incidentale, rubricato “Errata regolamentazione delle spese di lite- Violazione di legge (art. 91 c.p.c.)”, il deduce l'errata CP_1 regolamentazione delle spese di lite, per violazione dell'art. 91 c.p.c. Infatti, il giudice, pur avendo riconosciuto il diritto di manleva del da parte delle compagnie CP_1 assicuratrici per la quota di responsabilità, tuttavia aveva omesso di pronunciarsi sulla condanna delle spese di lite delle convenute in garanzia;
sicché, asserisce che il pagamento delle spese di lite spetterebbe alle compagnie assicuratrici del dott. CP_1
L'appello incidentale proposto da è articolato in cinque Controparte_7 motivi.
Con il primo motivo di appello incidentale, rubricato “assenza di responsabilità della in relazione all'operato del medico”, l'appellante censura la sentenza per CP_19 assenza di responsabilità della clinica, posto che sono intercorsi distinti rapporti tra il paziente, la clinica ed il sanitario, che peraltro risulterebbero provati documentalmente.
Nello specifico, chiarisce che il ha sottoscritto una dichiarazione da cui si Pt_1 desume che era consapevole di essersi rivolto autonomamente al medico e che quest'ultimo non fosse un dipendente né collaboratore od ausiliario della clinica e che la clinica metteva esclusivamente a disposizione la struttura sanitaria. Tale atto non è stato peraltro mai contestato dal paziente. Pertanto, il tribunale ritenendo che la “liberatoria” non avesse valore, avrebbe violato l'art. 115 c.p.c., essendo un fatto non contestato, oltre all' art. 112 c.p.c. avendo sollevando d'ufficio eccezioni mai sollevate dalla parte.
Con il secondo motivo di appello incidentale, rubricato “Inesistenza di errori commessi nell'intervento presso la ”, impugna la sentenza in quanto, sino al CP_13
Con 2010, data in cui il paziente è stato operato presso il gli esami Controparte_2 diagnostici non hanno evidenziato alcun errore nell'esecuzione dell'intervento. Nello specifico deduce che l'assunto in base al quale lo stelo protesico fosse mobilizzato già pag. 15/40 dall'aprile 2005, sarebbe smentito dagli atti e documenti clinici da cui risulta invece che esso era stabile nel 2010 e divenuto instabile solo inseguito alla caduta avvenuta in data
13 aprile 2010.
Con il terzo motivo di appello incidentale, rubricato “Illegittimità della CTU”, asserisce l'illegittimità della CTU per violazione dell'art. 195 c.p.c., non avendo il CTU trasmesso la relazione ai CTP né depositato in cancelleria le osservazioni dei consulenti delle parti e le sue risposte alle stesse. Pur se rimesso in termini, il CTU non ha mai posto in essere le attività previste dalla legge a suo carico violando ripetutamente gli ordini del Tribunale. Il materiale istruttorio esaminato dal giudice, pertanto, si era dimostrato frammentario non avendo egli esaminato né la relazione del CTP, dott.ssa né le repliche alla stessa. Persona_2
Con il quarto motivo di appello incidentale, rubricato “Domanda di manleva nei confronti del medico”, contesta la sentenza per aver rigettato la domanda di manleva proposto da . Il giudice di primo grado, a tal riguardo, si sarebbe discostato CP_7 dalla giurisprudenza richiamata dall'odierno appellante incidentale che ha più volte affermato l'obbligo del medico di manlevare la casa di cura in relazione alle pretese risarcitorie degli interventi svolti all'interno della stessa.
Con il quinto motivo di appello incidentale, rubricato “Personalizzazione del danno”, censura la personalizzazione del danno. Rileva che, a fronte di un danno di minima entità (cd. Micropermanente), la personalizzazione non doveva essere effettuata, o al più doveva essere effettuata nella misura minima prevista dalle Tabelle applicate e non già in quella massima. Aggiunge, inoltre, che alla clinica può essere al più addebitato solo il danno derivante dal periodo intercorso dal 2004 al 2008 e non sino al 2010, posto che nel 2008 è stato sottoposto ad altro intervento chirurgico Pt_1 presso il . Controparte_14
La sentenza impugnata è così motivata: “Giova premettere che ai fini della configurabilità della responsabilità medica invocata a sostegno dell'avanzata pretesa risarcitoria è necessario dimostrare che il professionista non abbia rispettato il dovere di diligenza su di lui incombente in relazione alla specifica attività esercitata ex art
1176 c° 2 c.c.
pag. 16/40 A prescindere poi dalla qualificazione dell'obbligazione medica come di mezzi o di risultato, e dalla qualificazione della responsabilità extracontrattuale ovvero contrattuale per "contatto sociale" del sanitario o del nososcomio, occorre che venga provato l'inadempimento o l'inesatto adempimento del medico: in particolare incombe sul paziente -in ossequio al principio di vicinanza della prova- provare l'esistenza del contatto e allegare la cattiva esecuzione della prestazione ricevuta nonché
l'aggravamento della situazione patologica astrattamente ricollegabile all'inesatto intervento;
mentre resta a carico del sanitario la prova della diligenza della prestazione e che gli eventuali esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, non evitabile anche avendo osservato le regole tecniche del caso. (Cass n.11488/04, Cass. n.12274/11).
Orbene nel caso in esame l'attrice ha dimostrato per tabulas il titolo da cui emerge
l'obbligazione dei medici e delle strutture sanitarie convenute, ovvero il contatto sociale con il dott. e la struttura sanitaria per l'esecuzione degli interventi di CP_1 CP_13 artroprotesi di anca sinistra (eseguito dal dott. presso la CP_1 CP_13
in data 29.9.2004; cfr. cartella clinica - allegato 3 atto di citazione), di
[...] revisione con sostituzione testina e adapter e rimozione ossificazione periarticolare per instabilità dell'artroprotesi (eseguito dal dott. presso l' CP_1 CP_14 CP_14 in data 22.7.2008; cfr, cartella clinica - allegato 14 atto di citazione) e di nuova
[...] revisione della protesi (eseguiti dal dott. presso l' CP_12 Controparte_14
nelle date 19.4.2010 e 7.5.2010).
[...]
Ha altresì allegato l'errore medico consistito in un errato inquadramento prechirurgico, in una errata scelta e in una scorretta applicazione della protesi, che ha determinato una lesione iatrogena.
Ha infine descritto i postumi derivati, consistiti nella persistenza patologica di sintomatologia dolorosa, limitazione funzionale e dismetria.
Tali superiori considerazioni valgono, da un lato, a rigettare l'eccezione preliminare di nullità della domanda per difetto dei requisiti previsti dall'art. 163 n. 4 c.p.c., formulata dai convenuti dott. e , nonché dalla terza CP_1 Controparte_14 chiamata dal momento che l'attore risulta aver esposto in Controparte_4
pag. 17/40 maniera esaustiva i fatti posti a fondamento della propria domanda e, dall'altro, consentono di ritenere soddisfatto l'onere probatorio gravante sul danneggiato.
A loro volta, i sanitari convenuti hanno dedotto la correttezza del proprio operato.
Ciò premesso la Ctu medico legale a firma del dott. - analitica nella Per_3 valutazione della documentazione clinica, nella ricostruzione scientifica del trattamento ricevuto dal paziente e approfondita nell'esame obiettivo dello stesso, pertanto condivisibile nel contenuto - ha evidenziato delle responsabilità del dott. con CP_1 particolare riferimento al primo intervento, effettuato in data 29.9.2004, escludendo, invece, la sussistenza della responsabilità del secondo sanitario intervenuto, il dott.
. CP_12
Giova premettere come non sussista alcuna ipotesi di nullità della ctu, per non avere lo stesso risposto alle note critiche del ctp del dott. CP_1
Invero incombe sul Tribunale- una volta acquisite le note critiche eventualmente depositate nei termini assegnati originariamente o prorogati (cf.r ordinanza a verbale
15.03.17)- valutarne in qualità di peritus peritorum la bontà in base agli incartamenti clinici depositati dalle parti ed eventualmente discostarsi se persuasive con motivazione adeguata dalle conclusioni delle ctu. (vedi infra).
Ebbene dalla ctu è emerso come in particolare - ritenuta corretta la diagnosi effettuata il 10.8.2004, deponente per "segni di coxartosi a sinistra con alterazioni morfostrutturali della testa femorale;
concomitante riduzione di ampiezza della rima articolare. Alterazioni osteostrutturali di tipo sclerotico a carico della cavità acetabolare con area di radiotrasparenza sul versante superiore come per sofferenza sub-condrale" (all. 2 citaz.) -la scelta di impiegare per il trattamento chirurgico praticato una protesi di tipologia Standard, cotile kap, stelo modulare adapter è risultata errata.
Come chiarito dal consulente infatti, "la protesi impiegata presenta piccole dimensioni dello stelo protesico che può far verificare incongruenze nella geometria di inserimento
[ ... ], ne è conseguenza una instabilità dello stelo [ ... ]"; pertanto, "il primo intervento si è concluso con la determinazione di instabilità dello stelo che, pur non descritta dagli esami per immagini, appare evidente dagli sviluppi necessari del quadro clinico e da quanto rilevato sul campo operatorio dei successivi interventi" (cfr. ctu pp. 11 - 12). pag. 18/40 Oltre ad un'errata scelta della protesi da applicare, la condotta del dott. risulta CP_1 essere stata caratterizzata da imperizia anche con riferimento alla fase esecutiva.
Il ctu ha, infatti, specificato che il difetto tecnico residuato al primo intervento è
"consistito in eccessiva antiversione di uno stelo femorale, per sua natura non sufficientemente aderente" e che la sintomatologia successiva è stata "giustificata da un abnorme attrito usurante fra apice dello stelo e corticale interno della metafisi prossimale del femore"; ha quindi concluso chiarendo che "il difetto di risultato imputabile ad uno stelo poco adeguato ed inadeguatamente inserito rappresenta una responsabilità dell'operatore" (cfr. ctu pagg. 12 - 13).
D'altra parte lo stesso dott. riscontrava in data 21.04.15 un accorciamento CP_1 dell'arto inferiore sx pari ad 1 cm dovuto ad un'iniziale migrazione del gambo femorale protesico tanto da suggerire —anche per rimuovere sintomi di dolenzia e scroscio- altro intervento (all. 8 citaz.).
E però tali errori compiuti dal dott. in occasione del primo intervento non CP_1 risultano essere stati rimossi dallo stesso con la successiva operazione del luglio 2008, atteso che il paziente continuava a lamentare dolenzia e fenomeni di dislocazione, tanto che il sanitario constatava lesione longitudinale della fascia lata in corrispondenza del gran trocantere in artroprotesi anca sx e gli suggeriva un terzo intervento (all- 16 citaz.).
Sul punto -esaminate le note critiche del ctp del dott. non si può convenire CP_1 affatto con le stesse nella parte in cui si attribuisce il fenomeno di lussazione del paziente avvenuto nel 2010 come riferibile solo ad incidente domestico (note dott. Per_4 del 4.10.16.) e non piuttosto all'insuccesso della operazione in assenza di risultanze diagnostiche con evidenza di malposizionamento.
Invero opinando in tal senso si dovrebbe ritenere che il sanitario abbia prospettato ben altri due interventi (a seguito di quello del 2004) senza che ve ne fosse necessità ed in base solo a sintomatologia riferita dal paziente ma non da lui obiettivizzata, circostanza non ipotizzabile nella sua gravità. Al contrario si deve ritenere che il dott. a CP_1 visita si sia perfettamente reso conto del cattivo esito dell'intervento -ad onta dei radiogrammi effettuati- e riscontrando egli stesso le problematiche riferite dal paziente abbia suggerito altre operazione al fine di emendarle, tuttavia non riuscite. pag. 19/40 E' al contrario risultato un miglioramento delle condizioni del paziente riconducibile soltanto all'intervento del dott. , dal momento che come risulta dalla ctu il CP_12 chirurgo ortopedico intervenuto nei due interventi successivi (presso l'Ospedale S.
Giovanni - Addolorata) appare aver efficacemente riparato il difetto presente" (cfr. ctu
p. 13) e che, successivamente all'intervento del 7.5.2010, "non sono riportati ulteriori episodi lussativi (o sub-lussativi), a dimostrazione del soddisfacente esito di tale atto chirurgico" (cfr. ctu p. 12).
Tali considerazioni inducono ad escludere la sussistenza di una responsabilità per il danno alla salute riportato dall'attore in capo al dott. , il quale non solo CP_12 risulta non aver aggravato il danno cagionato dal dott. con il primo intervento, CP_1 ma il suo apporto terapeutico risulta addirittura aver "certamente ridotto il grado di danno biologico residuato ai due interventi eseguiti dal dr. (cfr. ctu p. 13) il CP_1 grado di I.P. è, quindi, passato dal 35% al 20%.
In conclusione, si può attribuire esclusivamente al dott. (e ad vedi CP_1 CP_7 infra) la responsabilità del danno residuato essendosi la sua attività conclusa in definitiva con l'inserimento di una artroprotesi d'anca caratterizzata da instabilità dello stelo che ha portato alla determinazione di lussazione e/o sublussazioni dello stesso.
In ordine alla corretta acquisizione del consenso informato deve rilevarsi che, con riferimento all'intervento effettuato dal dott. in data 29.9.2004 presso la CP_1 [...]
(intervento che ha cagionato il danno iatrogeno), il modulo per Controparte_13
l'acquisizione del consenso risulta sufficientemente accurato con riferimento alle caratteristiche ed ai rischi chirurgici generali, specifici, di tipo anestesiologico e riabilitativo dell'intervento.
Differentemente, non risulta -contrariamente a quanto ritenuto dal ctu - adeguatamente acquisito il consenso informato del paziente con riferimento agli interventi del luglio
2008 (eseguito presso l' , ed a quelli effettuati presso Controparte_14
l' , dal momento che nei moduli di acquisizione del Controparte_14 consenso vengono utilizzate dizioni di stile riguardanti la circostanza secondo cui il paziente era stato genericamente reso edotto della procedura, dei rischi e delle complicanze possibili, etc senza personalizzazione ovvero indicazione specifica di quali fossero in effetti i possibili esiti. pag. 20/40 Tuttavia - specie in assenza di riscontrati errori medici nella scelta ed esecuzione dei trattamenti effettuati in tali occasioni - "il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri - anche tramite presunzioni- che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute" (cfr. Cass. 24074/17; Cass. 2847/10), prova che non è stata fornita dall'attore nel caso in esame.
Per il danno cagionato all'attore - danno attualmente non emendabile con ulteriori trattamenti, come chiarito dal ctu (cfr. relazione ctu - p. 13) deve riconoscersi al la percentuale di IP indicata in perizia, pari al 5%, 40 giorni di ITA e 6 mesi di Pt_1
ITP in considerazione della degenza presso i presidi ospedalieri per i trattamenti subiti
e la necessità di recupero funzionale. E ciò considerando che il paziente avrebbe comunque conseguito una ip del 15%, mentre egli ha riportato una ip del 35% parzialmente emendata dal dott. sino al ricondurla ad un danno del 20%, CP_12 con un residuo danno differenziale del 5% (ip 20%-ip 15%). Ai fini della liquidazione del danno, si fa riferimento alle tabelle in uso presso questo Tribunale.
È nota a questo giudice la recente sentenza della Cassazione, sezione III civile, n.
12408/2011, secondo la quale 'la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto'.
Fermo restando l'adesione di questo giudice al principio fondante tale pronuncia, ossia essere 'l'equità non soltanto "regola del caso concreto" ma anche "parità di trattamento" e preso atto che la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato dalla stessa pronuncia, deriva da una 'operazione di natura sostanzialmente ricognitiva', il Tribunale, in attesa del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, considerate anche le pronunce successive fortemente riduttive della n. 12408/11 e, segnatamente Cass, sez. lav.
2.8.2011 n.
16866, che esige una puntuale motivazione per la decisione che intenda discostarsi dalla quantificazione tabellare in uso presso il tribunale adito, reputa adeguato a pag. 21/40 perseguire lo scopo indicato, liquidare il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, adottate, peraltro, anche da altri tribunali italiani, trattandosi di parametri desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del
Tribunale con maggior carico di affari e che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile.
Pertanto, giudicando equo applicare i criteri in uso presso questo Tribunale, come indice di riferimento dedotto dal tenore delle pronunce effettivamente emesse, aggiornate all'anno 2017, considerata l'età del all'epoca dell'intervento del Pt_1
29.9.2004 (55 anni), deve riconoscersi dovuto l'importo complessivo di €25.000,09
(€108,20 x 40 gg= €4328,00 + €54,10 x 180gg = €9.738,00 + 5% ip differenziale
10.934,09).
Il danno non patrimoniale così calcolato deve essere personalizzato in ossequio all'insegnamento ultimo della Corte di Cassazione che, con la pronuncia a Sezioni
Unite n. 26972\08, ha inteso - superando definitivamente la nozione di danno morale soggettivo transeunte automaticamente legato al pregiudizio alla salute - ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione dell'integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito - sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale, patite dall'attore si ritiene equo quindi maggiorare nel caso in esame il danno biologico complessivo, in misura pari al 30% per un totale di
€7.500,00 e ciò tenuto conto dei disagi subiti dal danneggiato per un periodo estremamente lungo decorrente dal 2004 al 2010 data di parziale risoluzione delle problematiche insorte a causa degli interventi eseguiti dal dott. CP_1
Il totale dovuto ammonta quindi ad €32.500,09.
Al predetto importo deve aggiungersi il danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (settembre 2004) alla presente sentenza, consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre -ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente- dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale) (Vd. Cass. Sez. U.n.1712\95; Cass. n.10300\01; Cass. n. 18445\05). pag. 22/40 Tale danno deve essere liquidato applicando i criteri di cui alla sentenza della Corte di legittimità per cui, posto che la prova del lucro cessante può essere ritenuta anche sulla base di criteri presuntivi ed equitativi, è "consentito calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero mediante un indice medio".
A tale orientamento il Giudicante ritiene di doversi allo stato adeguare, prendendo a base del calcolo -stante la sostanziale equivalenza del risultato- la semisomma dei due valori considerati (valore del residuo risarcimento dovuto all'epoca del sinistro e valore attuale), e applicando sulla stessa il tasso medio del rendimento dei titoli di
Stato (usuale modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane), poiché nel periodo in questione (fatto - pagamento stragiudiziale) il rendimento medio ditali investimenti è stato superiore a quello medio degli interessi legali nello stesso periodo
(cfr. Cass. SSUU 16\7\08 n. 19499).
Pertanto a tale titolo sono dovute €9.359,00 per totale di €41.859,09.
Per quanto sopra la domanda deve essere accolta con la condanna del dott. ed CP_1
in solido al pagamento risarcitorio di €41.859,09 in favore di CP_7 Parte_1
, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
[...]
Per quanto infatti attiene alla responsabilità solidale della con Controparte_13 il dott. in particolare al rilievo dell'insussistenza della responsabilità della CP_20 struttura sanitaria per errori commessi dal medico- deve rilevarsi che nessun rilievo può avere la circostanza dell'insussistenza di un rapporto di lavoro dipendente tra il sanitario e l'ospedale. Invero in base al principio cuius commoda eius et incommoda infatti l'ente risponde dei danni che il sanitario può arrecare in ragione del contatto sociale che si verifichi con il paziente nell'attuazione del rapporto con la struttura sanitaria. La soluzione non muta anche quando il medico non sia legato alla struttura sanitaria da un rapporto di lavoro subordinato;
anche in questi casi infatti si afferma che ove un istituto ospedaliero autorizzi un medico ad operare al suo interno mettendogli a disposizione le sue attrezzature e la sua organizzazione e con esso cooperi concludendo con il paziente il contratto per la degenza e le prestazioni pag. 23/40 accessorie, esso viene ad assumere contrattualmente rispetto al paziente la posizione e le responsabilità tipiche dell'impresa erogatrice del complesso delle prestazioni sanitarie, ivi inclusa l'attività del chirurgo (ex multis, Cass. SS.UU. n. 577/2008; Cass.
n. 18805/2009).
A ciò si aggiunga che nessun valore nel caso di specie può essere attribuito alla liberatoria siglata unilateralmente dal paziente in favore di (cfr alla. c.r.), CP_7 atteso che lo stesso si trovava in condizione di squilibrio contrattuale dovendo necessariamente accettare le condizioni della clinica per potere accedere al servizio reso dal suo sanitario.
Ne deriva come la sia responsabile nel lato del lato interno dell'obbligazione CP_13 del 50% dei danni cagionati all'attore dall'operato del suo ausiliario ex art 1228 cc.
Con riferimento infine al rapporto di garanzia esistente tra il dott. e le CP_1 assicurazioni e ,, si osserva come entrambe CP_9 Parte_3 siano operative con riferimento ai due interventi errati eseguiti dall'assicurato (all. 8 e
16 citaz.).
Ovvero il primo intervento (sett. 04) è stato eseguito nel periodo di vigenza della polizza (2003-2005) ed il secondo intervento (luglio 08) nel periodo di vigenza CP_9 della polizza (2005-2010) Pt_3
La circostanza che entrambe le Compagnie abbiano dedotto la inoperatività poiché la denuncia di sinistro è avvenuta dopo la scadenza contrattuale (2013-all. 26) non rileva atteso che trattasi di condizione inserita in clausola non meritevole di tutela, in quanto subordina la validità del contratto alla richiesta del terzo limitando l'efficacia decennale della copertura senza dimostrazione da parte delle Assicurazioni che
l'assicurato abbia beneficiato di una riduzione del premio in tal senso (Cass.
10506/17).
Concludendo entrambe le compagnie pro parte (50%) debbono manlevare l'assicurato per la quota parte della sua responsabilità. Spese di lite e di ctu come da soccombenza.
Ritiene tuttavia equo il Tribunale procedere alla compensazione integrale delle spese di lite tra parte attrice ed il dott. e l'ospedale attesa la CP_12 CP_14 lacunosità del consenso acquisito e la conseguente violazione degli obblighi informativi
pag. 24/40 sebbene non idonea a supportare di per sé la domanda risarcitoria come sopra motivato nel caso di specie”.
Per ragioni di ordine logico vanno esaminati in primis gli appelli incidentali.
Ebbene il primo ed il terzo motivo dell'appello proposto dal da esaminare CP_1 congiuntamente al primo ed al secondo di quello avanzato da trattandosi di CP_7 questioni tra di loro connesse risultano infondati.
In primis va rilevato che alla presente fattispecie non può applicarsi la L. 24/2017 trattandosi pacificamente di fatti ad essa anteriori (svoltisi tra il 2004 ed il 2010).
Venendo alla qualificazione giuridica della presente fattispecie o deve rilevarsi che la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, a partire dagli anni novanta, ha gradualmente fatto confluire tutte le fattispecie di responsabilità in ambito sanitario nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale, quanto alla struttura sanitaria, ravvisando la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della “accettazione” del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità avente ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario che prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e latu senso alberghiere. La responsabilità dell'ente ha, così, assunto carattere contrattuale in relazione sia a fatti di inadempimento propri della struttura che alle condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari. Quanto al medico dipendente, la giurisprudenza, valorizzando la sussistenza di un rapporto in cui il paziente si affida alle cure del medico ed il medico accetta di prestargliele, ha accolto la qualificazione della fonte del rapporto medico dipendente-paziente in termini di
“contatto sociale”.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 22.01.1999 n. 589, ha affermato, infatti, che
«l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul
“contatto sociale” ha natura contrattuale». L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, ha poi trovato l'ulteriore conforto delle Sezioni pag. 25/40 Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza dell'11 gennaio 2008, n. 577 hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, “per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria” (cfr. anche Cass. 25.2.2005, n. 4058).
Tale inquadramento giuridico non viene meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 189 del 2012 c.d. legge Balduzzi che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico fa salvo “l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”.
Innanzitutto, quanto al caso di specie, la legge non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata, avendo espressamente limitato il riferimento all'art. 2043 c.c. al solo “esercente la professione sanitaria”. Occorre, infine, evidenziare che anche la recentissima Legge di Riforma della Responsabilità Sanitaria
L. 24 del 8.3.2017 (inapplicabile al caso di specie come già detto ratione temporis) ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. (mentre afferma che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c. a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente). Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame, concernente un'ipotesi di responsabilità di una struttura sanitaria debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale.
Si tratta, in particolare: a) di un contratto atipico, con effetti protettivi nei confronti del terzo, che fa sorgere a carico della casa di cura privata o dell'ente ospedaliero pubblico, accanto ad obblighi lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico e dell'apprestamento di tutte le pag. 26/40 attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni;
b) di un contratto a prestazioni corrispettive in quanto fa sorgere anche l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che questa obbligazione sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente. Occorre, inoltre, chiarire che la responsabilità contrattuale di tale struttura nei confronti del paziente può derivare,
a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (così Cass. n. 18610 del 22/09/2015 e già Cass. n. 13953 del 14/06/2007). Anche la struttura presso la quale il paziente risulti ricoverato risponde, dunque, della condotta colposa dei sanitari, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa, atteso che la diretta gestione della struttura sanitaria identifica il soggetto titolare del rapporto con il paziente (Cass. n. 7768 del 20/04/2016). Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova.
Con riferimento all'onere probatorio le S.U. della Suprema Corte con la sentenza n.
577/2008 hanno affermato che “l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (sul punto vedi anche Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 11/11/2005, n. 22894). Il paziente, dunque, non è tenuto anche a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità (da ultimo v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 21/6/2004, n. 11488). pag. 27/40 Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre dunque verificare: a) l'esistenza del contratto con la convenuta b) se vi sia un danno causalmente riconducibile all'operato dei sanitari della struttura;
(b) in caso di risposta affermativa al quesito sub
(b), se la condotta dei sanitari sia ad essi imputabile a titolo di colpa.
In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa e dell'onere della prova. È necessario preliminarmente, dunque, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto.
Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa (negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto- professionista sanitario, sarà quest'ultimo, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità a colpa dell'inadempimento (omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata (effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria). Provato il fatto astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimane a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (sul punto vedi anche Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 11/11/2005, n. 22894).
È necessario dunque, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in pag. 28/40 capo al convenuto. Infatti, “gli eventuali dubbi - residuanti all'esito dell'istruttoria, anche tecnica - circa la effettiva efficacia impeditiva (se non superabili secondo il criterio logico-argomentativo del più probabile che non) ricadono a carico (e a sfavore) dell'attore - paziente danneggiato, onerato della prova del nesso eziologico;
i dubbi attinenti all'evitabilità dell'inadempimento e del fatto lesivo mediante l'impiego della debita diligenza o perizia, ovvero di comportamento adeguato alle leges artis in concreto confacenti alla situazione clinico-patologica del paziente, invece, rimangono a carico del professionista (e della azienda sanitaria pubblica o privata da cui questi dipende), stante la presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., da superarsi ad opera del debitore-danneggiante, mediante adeguata prova.
Ciò detto, deve ritenersi che il giudice ha fatto corretta applicazione nella specie dei principi sopra richiamati laddove ha espressamente affermato che “in particolare incombe sul paziente -in ossequio al principio di vicinanza della prova- provare
l'esistenza del contatto e allegare la cattiva esecuzione della prestazione ricevuta nonché l'aggravamento della situazione patologica astrattamente ricollegabile all'inesatto intervento;
mentre resta a carico del sanitario la prova della diligenza della prestazione e che gli eventuali esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, non evitabile anche avendo osservato le regole tecniche del caso”.
Venendo ai motivi esposti ed afferenti all'an della responsabilità di medico e struttura, come sopra delineata in linea astratta, va altresì premesso che non è contestato il titolo da cui emerge l'obbligazione dei medici e delle strutture sanitarie convenute, ovvero il contatto sociale con il dott. e la struttura sanitaria per l'esecuzione CP_1 CP_13 degli interventi di artroprotesi dell' anca sinistra (eseguito dal dott. presso la CP_1 in data 29.9.2004), di revisione con sostituzione testina e Controparte_13 adapter e rimozione ossificazione periarticolare per instabilità dell'artroprotesi (eseguito dal dott. presso l' in data 22.7.2008) e di nuova CP_1 Controparte_14 revisione della protesi (eseguiti dal dott. presso l' CP_12 Controparte_14 nelle date 19.4.2010 e 7.5.2010).
[...]
Quanto al profilo della sussistenza del nesso causale, deve rilevarsi che la CTU svolta nel presente giudizio, le cui conclusioni possono senz'altro essere recepite in questa pag. 29/40 sede essendo fondate su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su di uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione sanitaria prodotta, consente di ritenere sussistente il nesso causale tra gli interventi chirurgici eseguiti dal nel 2004 e nel 2008 ed il peggioramento CP_1 delle condizioni del paziente.
I CTU, infatti, evidenziano in modo logicamente verificabile, anche attraverso il richiamo alla copiosa documentazione di riferimento, la “sussistenza del rapporto causale tra l'operato (1° e 2° intervento), censurabile del convenuto (Prof. CP_21
ed i postumi in un caso che, per l'esperienza del medesimo, non comportava CP_1 particolari difficoltà di ordine tecnico, salvo poi diventare più complesso per le conseguenze suddette”. In particolare, i periti hanno concluso che “il trattamento non fu eseguito in conformità alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla
Scienza medica. Vi fu una difettosa esecuzione dell'intervento chirurgico di artroprotesi anca sx (29/09/2004) per mal posizionamento della componente femorale che è la causa delle successive sub-lussazioni e successiva necessità del reimpianto. Tutto ciò non trova pertanto una valida giustificazione in quanto era sufficiente un corretto posizionamento della componente femorale”… e che “Sono residuati postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento sanitario, che non è stato correttamente praticato…”.
La mancanza dei referti radiologici è stata poi giudicata dai periti non rilevante ai fini della ricostruzione dei fatti come sopra delineati. In realtà, i referti radiografici sono stati qualificati dai periti come “non dirimenti” posto che il difetto di posizionamento dello stelo protesico è emerso dalla storia clinica del paziente. Infatti, l'ultimo intervento da questi subito (2010) descriveva l'eccessiva antiversione del collo femorale protesico. La consulenza ha chiarito infatti che le immagini venivano richieste in quanto un'attenta visione da parte del CTU specialista ortopedico, supportato dall'evidenza clinica (sintomi riferiti dal pz e riscontro obiettivo), considerando il pacifico difetto d'impianto (sottodimensionamento, affondamento dello stello, livello di osteotomia, malposizionamento rotazionale dello stelo in rapporto alla diafisi) avrebbero potuto apportare ulteriori elementi utili solo a confermare il già raggiunto giudizio clinico e medico legale. pag. 30/40 Del resto, i controlli successivi al primo intervento effettuati dal in merito alla CP_1 buona riuscita dell'intervento rilevano l'intento, da parte del sanitario, di voler porre rimedio al difetto da lui stesso evidenziato, ovverosia l'instabilità articolare dell'impianto, “allo scopo di cercare di correggere una condizione border-line -ossia l'antiversione del colletto modulare mediante sostituzione- che effettuerà molto più tardi per successivo convincimento del pz. il quale, nonostante sperasse in un assestamento della protesi come tra l'altro suggerito dall'operatore, continuò ad avere la sensazione di pompage della testa femorale (sindrome sublussante). Il secondo intervento non sortì alcun effetto favorevole, anzi, l'andamento clinico apparve peggiorativo”.
Da ciò, risulta che nessun rilievo può aver avuto la riferita caduta del avvenuta Pt_1 nel 2010 atteso che egli si trovava già in “una condizione precedente di anca sublussante” (cfr. pag. 55 perizia del grado risposta alle osservazioni del ctp di parte
. CP_22
Per quanto poi attiene al profilo della colpa, va evidenziato che: dalla documentazione in atti ed in base alle valutazioni svolte dal CTU non emergono elementi indicativi del verificarsi di eventi imprevedibili ostativi al conseguimento di un risultato adeguato, normalmente ottenibile;
il caso in esame non presentava elementi di particolare complessità, nell'ambito dell'attività di chirurgia ortopedica eseguita in concreto. I ctu, a tal riguardo, hanno riscontrato “un maggior danno, causalmente riconducibile al difettoso mal posizionamento dello stelo femorale nel I intervento che, da quanto sopra specificato, poteva essere prevedibile e prevenibile, anche in considerazione del fatto che si trattava di un intervento sull'anca per coxartrosi, senza gravi deformità o displasie. Alla luce di quanto esposto, si configurano profili di responsabilità professionale di ordine tecnico a carico dell'operatore (Prof. ritenendo che CP_1 non vi sia stata una condotta diligente per non aver adottato i dovuti accorgimenti durante le fasi dell'intervento sopra menzionato. L'elemento più rilevante, in considerazione dell'esperienza dell'operatore di tutto rispetto (Prof. potrebbe CP_1 essere stata una lieve imperizia e/o una insufficiente attenzione nella fase di impianto della componente femorale e conseguentemente per aver prolungato il periodo di recupero funzionale ed in ultimo per aver sottoposto ad un secondo intervento inutile e,
pag. 31/40 conseguentemente, per la necessità di sottoporre il periziando ad altri 2 pesanti interventi (Prof. ) per la risoluzione del caso clinico…”. CP_12
In altre parole, non vi è evidenza della non imputabilità dell'inadempimento all'attività medica svolta (per intervento di fattori abnormi, che avessero modificato il risultato, nonostante la piena conformità dell'attività medica stessa allo standard di condotta ideale). Si ritiene, pertanto, che alla luce dell'onere probatorio, come sopra delineato che imponeva ai convenuti di provare che l'evento era stato causato da un fatto ad essi non imputabile in quanto imprevedibile ed inevitabile nonostante tutti gli accorgimenti del caso, sono senz'altro ravvisabili profili di colpa.
I motivi esaminati dunque non possono che essere rigettati dovendo trovare conferma la riconosciuta responsabilità della e del dr. Controparte_23 CP_1
L'espletamento della ctu nel presente grado rende superfluo l'esame delle doglianze di invalidità afferenti alla perizia svolta in primo grado di cui al secondo e terzo motivo degli appelli incidentali proposti dal e dalla struttura . CP_1 CP_7
Venendo alla quantificazione del danno vanno ancora esaminati ed in modo congiunto il secondo, terzo e quarto motivo dell'appello principale, il quarto e quinto dell'incidentale ed il quinto di quello proposto da , attesa la evidente CP_1 CP_7 connessione tra gi stessi. Infine, andrà esaminato il primo motivo dell'appello Pt_1 riguardando esso i criteri tabellari da adottare nel caso di specie.
Ebbene, in merito vanno svolte le considerazioni che seguono.
Va senz'altro accolta la censura svolta dal in ordine al criterio di Pt_1 determinazione del danno cd “differenziale”. Il giudice ha erroneamente quantificato la
IP differenziale nel valore corrispondente alla differenza aritmetica tra la IP finale e quella riconducibile alla concomitate causa naturale. Epperò, il criterio utilizzato si discosta da quanto a più riprese affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “la liquidazione del danno biologico cd. differenziale - rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una causa naturale e di una condotta umana, ovvero quando una menomazione preesistente aggravi i postumi della causa iatrogena o, incidendo negativamente su questi, aggravi la situazione del soggetto leso - va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo, in termini di range risarcibile, dalla percentuale complessiva del danno interamente ascritta pag. 32/40 all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico, poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal punto 0 al punto d'invalidità aritmeticamente corrispondente alla sottrazione, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale;
tale conclusione non muta quando la patologia pregressa si manifesta progressivamente, poiché l'invalidità complessiva che ne deriva non sarebbe mai stata tale se non con la concorrenza di quella riferibile alla condotta colposamente causale” (Cass. Civ. ordinanza n. 4680/2025).
Va poi ed ancora disattesa la doglianza mossa dall'appellante incidentale che CP_1 nel contestare la quantificazione del danno differenziale ha asserito che non sarebbe invero residuato alcun danno biologico risarcibile, essendo unicamente valutabile un danno da ritardo (risarcito per mezzo dell'invalidità temporanea).
Ed invero, la ctu del grado, per quanto attiene alla quantificazione del danno si è attenuta a quanto risulta dalle ultime Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico - SIMLA - - (2016). La ctu ha CP_24 chiarito che “Nella fattispecie siamo rientrati nella seconda classe, che arriva fino al
25% esprimendo una valutazione che rappresenti congruamente un maggior danno dell'8-9% in considerazione dell'attuale funzionalità dell'anca nonché del danno anatomico, che nel caso in oggetto assume una sua rilevanza”.
Più nello specifico, i ctu nominati in questa sede hanno chiarito, quanto ai postumi riscontrati che “Sulla I.P. (danno biologico), i valori indicativi forniti dalle più recenti ed accreditate Guide sulla valutazione del danno, inerenti gli esiti di protesizzazione di anca non complicata con recupero dell'autonomia deambulatoria in rapporto al tipo di protesi, all'età e ad una ripresa media della mobilità (cioè alla ripresa dell'escursione articolare da quasi completa a media) quantificano la menomazione tra il 15% ed il
30% dividendo in tre gruppi (I gruppo 15%-20%; II gruppo 20%-25%; III gruppo 25%-
30%). Se l'età è inferiore ai 50 anni le percentuali indicative dovranno essere più elevate. Nel I gruppo assenza di dolore, non deficit articolari apprezzabili, solo cadenza deambulatoria. Nel II gruppo dolore incostante di grado lieve sensibile ai farmaci, ripresa media della mobilità, possibile la deambulazione cautelata con recupero pag. 33/40 dell'autonomia, lieve ipotrofia, eterometria arti inferiori inferiore ai 3 cm. Nel III gruppo dolore costante di grado medio meno sensibile ai farmaci, limitata articolarità, deambulazione limitata per tempo e possibile con bastone, eterometria superiore a 3 cm. ipotrofia marcata osteoporosi, malposizionamento protesico artrosi controlaterale.
Poi vi è anche un IV gruppo dal 30% al 45% grave coxalgia, articolarità impossibile, eterometria superiore ai 5 cm., carico limitato, grave sofferenza scheletrica, mobilità protesica con impossibilità di ricorso ad altro intervento. Il limite massimo previsto
(45%) trova motivazione nella gravità del deficit della funzione deambulatoria che si concretizza allorché ci si trova in presenza di grave mobilità protesica di impossibilità di reintervento.” Nel caso di specie, nell'ambito di una valutazione e quantificazione complessa di una “revisione parziale” di artroprotesi, il grado d'invalidità degli esiti
(postumi) di ri-protesizzazione dell'anca nelle condizioni attuali, si è valutata complessivamente nella misura del 23-24% (ventitrè-ventiquattro per cento) rientrando pertanto nel II gruppo, essendo stati tali esiti in parte emendati dal quarto intervento.
Pertanto, i ctu hanno ritenuto che il maggior danno permanente, in considerazione dell'età superiore ai 50 anni al momento del primo intervento e delle condizioni cliniche attuali e di quelle precedenti, in parte emendate con il quarto intervento (quello eseguito dal dr. ) potesse essere valutato nella misura del 8-9% (otto-nove percento) CP_12 nel range valutativo tra il 15% (postumi di cui alla classe I relativi agli esiti di protesizzazione dell'anca e non dovuti all'errore medico) ed il 23% (postumi finali), considerato che si tratta di una revisione parziale di artroprotesi d'anca (cfr. ctu pag.
46). E' peraltro evidente che nella rideterminazione del complessivo danno, sia di quello biologico permanente “cd differenziale” che di quello temporaneo ed alla luce della espletata ctu del grado deve ritenersi ricompresa ogni lesione del diritto alla salute anche di quella qualificata come “intermedia” dall'appellante atteso che Pt_1 proprio l'invalidità qualificata come transitoria o intermedia risulta essere proprio e già considerata da quella cd temporanea, sia essa assoluta che relativa.
Sicché, l'invalidità temporanea è stata quantificata come segue: ITA gg. 30; ITP al 50% mesi 4; ITP al 30% mesi 6.
Come sopra già accennato, infine, non può trovare applicazione la Legge Balduzzi ed il danno patito come visto poc'anzi, non è qualificabile come micropermanente. pag. 34/40 Entrambe le appellanti incidentali contestano ancora l'eccessiva personalizzazione del danno come effettuato dal giudice. Sicché, da un lato va rilevato che non si applicano alla fattispecie i criteri e le limitazioni legali afferenti ai danni micropermanenti, dall'altro va rilevato che il giudice ha coerentemente e condivisibilmente applicato al caso di specie la personalizzazione del 30% in ragione della sofferenza complessivamente patita dal che, dal 2004 ebbe a subire plurimi interventi Pt_1 all'anca, l'ultimo dei quali avvenuto nel 2010 così essendo costretto a forti stress emotivi e fisici legati inevitabilmente alle operazioni di revisione chirurgica cui è stato sottoposto in conseguenza dell'errore medico ascrivibile al e ad . CP_1 CP_7
Neppure possono ritenersi, a tal fine, rilevanti gli assunti mossi da quest'ultima secondo cui alla clinica sarebbero ascrivibili solo i danni compresi dal 2004 al 2008 perché nel
2008 il si operò presso altra struttura e posto che è emerso come sia stato Pt_1 proprio il detto lasso temporale foriero delle maggiori sofferenze subite e comunque fu il primo intervento eseguito nel 2004 ad aver determinato l'origine del percorso clinico, senz'altro traumatico, seguito dal paziente.
In ultimo, e quanto al criterio tabellare da seguire, va rilevato che il primo motivo dell'appello deve essere accolto.
A sostegno di ciò, si richiama il consolidato insegnamento della Cassazione ai sensi del quale le Tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di
Milano devono ritenersi munite di un'efficacia para-normativa, in quanto destinate a concretizzare il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. (così, Cass.,
Sez. III, 6 maggio 2020, n. 8532).
In definitiva, va operato il ricalcolo del danno patito dal alla luce delle Pt_1 considerazioni sopra svolte ed il danno patito dal va così calcolato: Pt_1
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 55 anni
Percentuale di invalidità permanente 23%
Punto danno biologico € 4.169,39
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 39%) € 1.626,06
pag. 35/40 Punto danno non patrimoniale € 5.795,45
Danno biologico risarcibile € 70.004,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 97.306,00
Età del danneggiato alla data del sinistro 55 anni
Percentuale di invalidità permanente 15%
Punto danno biologico € 3.211,51
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%) € 995,57
Punto danno non patrimoniale € 4.207,08
Danno biologico risarcibile € 35.166,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 46.068,00
Il danno biologico permanente differenziale risulta pertanto essere pari ad € 51.238.
Incrementando del 30% tale valore per la riconosciuta personalizzazione il valore ascende ad €66.609,40.
Venendo infine all'invalidità temporanea l'importo riconosciuto è così computato
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 30% € 6.210,00
Totale danno biologico temporaneo € 16.560,00
La somma da riconoscersi in via complessiva è dunque pari ad € 83.169 a cui andrà aggiunto il lucro cessante come riconosciuto in sentenza e non oggetto di specifica impugnazione.
Conclusivamente, all'appellante andrà riconosciuta la maggior somma di € Pt_1
83.169 oltre rivalutazione ed interessi come da sentenza.
In comparsa conclusionale il ha dato atto dell'avvenuto pagamento della somma Pt_1 risarcitoria versata in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad € 41.859,09, sicché gli va riconosciuta la differenza tra la somma riconosciuta nel secondo grado già all'attualità e la somma versata in esecuzione della sentenza di primo grado per pag. 36/40 complessivi € 41.310 oltre interessi legali fino al soddisfo.
Venendo ora al quarto motivo dell'appello incidentale di involvente la CP_7 questione della malleva da parte della nei confronti del medico devono svolgersi CP_19 le seguenti ulteriori considerazioni.
Ritiene l'appellante che il giudice avrebbe errato nello stabilire che la clinica CP_13 fosse responsabile nel lato interno dell'obbligazione del 50% dei danni cagionati all'attore dall'operato del suo ausiliario ex art 1228 cc. dovendo invece il CP_1 ritenersi responsabile per l'intero non essendo ravvisabile in capo alla clinica alcuna responsabilità.
Sicché, si rammenta che "nel regime anteriore alla L. n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo dell'art. 1298 c.c., comma 2, e art. 2055 c.c., comma 3, atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro,
l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati" (Cass. 29001/2021).
Si osserva come a precludere l'accoglimento del motivo è peraltro già sufficiente il venir meno all'obbligo di vigilanza sull'operato del medico, nella specie pur censurabile, pag. 37/40 giusta le considerazioni svolte in relazione ai precedenti motivi.
Fermo l'onere della struttura, non assolto, di vincere la presunzione di responsabilità di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori in solido, mette conto sottolineare come non necessariamente la responsabilità della casa di cura deve originare da problematiche di funzionamento di macchinari o di strutture dell'istituto clinico;
infatti, la condotta negligente del medico non è suscettibile di essere “isolata dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso era parte integrante”, tanto più che l'art. 1228 c.c. fonda “l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) o, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse" (cfr in tal senso Cass. 24688/2020).
Quanto alle posizioni di ed , compagnie evocate dal Parte_3 CP_9
va rilevato come esse siano rimaste soccombenti in punto di chiamata in CP_1 garanzia avendo il giudicante espressamente dichiarato nulle le clausole claims maide e dunque avendo così di fatto rigettato le eccezione di inoperatività delle polizze;
avverso il detto capo non è sato mosso da parte delle dette compagnie alcuno specifico motivo di appello e deve pertanto ritenersi irretrattabile.
Sicché essendo esse le compagnie rimaste soccombenti in punto della malleva spiegata dal malleva che infatti veniva riconosciuta in primo grado, le dette compagnie CP_1 avrebbero dovuto proporre appello incidentale per far valere le eccezioni non accolte.
Invero: “Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa.” (Sentenza n. 9265 del 06/04/2021 (Rv.
661062 - 01), conforme Cass. N. 9889 del 2016 Rv. 639809 – 01). Sulle relative questioni è sceso dunque il giudicato. pag. 38/40 Il sesto motivo dell'appello incidentale spiegato dal va poi accolto atteso che le CP_1 compagnie sono risultate soccombenti nei suoi confronti in ordine agli evocati rapporti di garanzia.
Esse vanno dunque condannate alla refusione delle spese di primo grado in favore di spese che si applicano secondo i valori minimi -attesa la semplicità CP_1 delle questioni affrontate- delle tabelle ratione temporis applicabili alla presente fattispecie secondo, con il valore della controversia determinato dal decisum pari alla quota di malleva riconosciuta in favore del Va poi disposta la loro condanna CP_1 solidale atteso l'interesse comune alla causa ex art. 97 c.p.c.
L'appello principale va dunque parzialmente accolto così come pure l'appello incidentale del mentre quello di deve essere respinto. CP_1 CP_7
Rimangono invece assorbite le ulteriori questioni prospettate.
Le spese del grado seguono la soccombenza nei rapporti tra appellante principale ed appellanti incidentali che atteso l'interesse comune andranno condannate in solido ex art. 97 c.p.c.; esse vanno a liquidarsi come da dispositivo secondo DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione di valore fino ad € 52.000,00, pari al maggior importo riconosciuto nel presente grado (cfr. Cass Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022
Rv. 666350 – 01), con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale, alla luce della natura e del grado di difficoltà della controversia trattata che non ha presentato questioni giuridiche e fattuali di grado particolarmente elevato.
Nei rapporti tra le altre parti, in ragione delle rispettive posizioni assunte le quali come sopra argomentato hanno senz'altro avuto, stante il loro ruolo secondario, una minore incidenza sul piano causale rispetto alle ragioni principali trattate – e ciò soprattutto nei rapporti con le compagnie di assicurazione- le spese di lite debbono ritenersi interamente compensate.
Le spese di ctu vanno definitivamente poste al 50% in capo a ed CP_1 CP_7
e, stante la richiesta svolta dal in comparsa conclusionale di restituzione
[...] Pt_1 delle somme corrisposte ai consulenti nel corso del giudizio, ne va disposta la restituzione da porre a carico solidale delle parti tenute al relativo pagamento.
pag. 39/40 Infine, poiché l'appello incidentale di è stato respinto, sussistono i CP_7 presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e sugli appelli incidentali proposti da ed
[...] CP_1 CP_7 avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 12693/2018, pubblicata il
[...]
21.6.2018, in accoglimento parziale dell'appello principale proposto da e Parte_1 dell'appello incidentale proposto da ed in parziale riforma della CP_1 sentenza di primo grado che per il resto conferma, così provvede:
1) condanna e in solido a pagare in favore di CP_1 Controparte_7
a titolo risarcitorio la somma di €41.310, oltre interessi legali fino al dì Parte_1 del soddisfo;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_7
3) condanna e in solido ex art. 97 c.p.c. alla CP_9 Parte_3 refusione a favore di delle spese del primo grado di giudizio che si CP_1 liquidano in € 2738, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA;
4) condanna e in solido, alla refusione a favore di Controparte_7 CP_1
delle spese del presente grado che liquida in € 9515 per compensi, oltre al Parte_1 rimborso forfettario, spese generali (15%), IVA e CPA;
5) compensa integralmente le spese nei rapporti tra le altre parti;
6) nulla va disposto per la parte rimasta contumace;
7) pone definitivamente le spese di ctu in capo a ed CP_1 Controparte_7 al 50% e condanna ed in solido alla restituzione di € CP_1 CP_7
2.994,86 in favore di pari a quanto da questi anticipato a tale titolo;
Parte_1
8) dà atto della sussistenza nei confronti di dei presupposti richiesti Controparte_7 dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 per il pagamento del doppio del C.U. Roma, 15.9.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro
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