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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/10/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2724/2024 RGAC TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. SANTO DALMAZIO Parte_1
AR e FA GN
ricorrente E
, in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante p.t., convenuto contumace E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_3 dagli avv. STEFANIA DI CATO e UMBERTO FERRATO resistente FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la Prof.ssa conveniva in Parte_1 giudizio il e l' e, premesso di Controparte_1 CP_3 essere una docente di ruolo a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2010 (come docente di scuola primaria) con passaggio alla scuola secondaria di secondo grado con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2022 (classe di concorso A046), esponeva di aver prestato servizio a tempo determinato dall'anno scolastico 2002/2003 fino alla stabilizzazione presso le scuole e per i periodi meglio indicati nell'atto introduttivo. Deduceva che con il decreto di ricostruzione della carriera del 27.02.2024 n. 1301 del Dirigente Scolastico del , il servizio svolto a Controparte_4 tempo determinato non era stato riconosciuto per intero ma, in applicazione dell'art. 485 D. Lgs. n. 297/1994, soltanto in modo parziale,
1 aggiungendo che al servizio reso nell'anno 2013 non era stata riconosciuta né valenza economica né valenza giuridica, escludendo, quindi, detto anno dal computo dell'anzianità. Lamentava il contrasto dell'art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 con il principio comunitario di non discriminazione tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato e, dopo aver richiamato precedenti di merito e della giurisprudenza comunitaria, concludeva chiedendo, previo accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera con il riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio relativa ai periodi svolti in costanza di rapporti a tempo determinato. Lamentava, inoltre, che il mancato riconoscimento dell'anno 2021 ai fini giuridici, economici e previdenziali con consequenziale esclusione del relativo servizio dal computo ai fini dell'anzianità è illegittimo e non corrispondente all'interpretazione costituzionalmente orientata della norma di riferimento. Deduceva che l'art. 1, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013, che ha esteso a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, blocca per motivi di contenimento della spesa pubblica la valenza economica del servizio prestato ma solo per quell'anno e non per gli anni successivi. Concludeva chiedendo: “1) ordinare al in Controparte_1 persona del pro-tempore di rivalutare, a modifica e correzione del decreto CP_2 di ricostruzione di carriera prot. 1301 emesso in data 17.02.2024 dal Dirigente dell'Istituto Superiore IIS “LS-IPSIA” di Lungro (CS), l'intero servizio prestato dall'odierna ricorrente nei ruoli precedenti, dall'01.09.2010 al 31.08.2018 e dall' 01.09.2018 al 31.08.2022, ivi compreso il servizio prestato nell'anno 2013, con riconoscimento, quindi, ai fini giuridici ed economici, di ulteriori anni 4 mesi 8 e giorni 0; 2) conseguentemente, ordinare al in persona del Controparte_1 pro-tempore di inquadrare la ricorrente, alla data dell'01.09.2022, nella CP_2 fascia stipendiale 15-20, con anzianità residua (da utilizzare per il raggiungimento della fascia stipendiale successiva) di anni 5, mesi 0 e giorni 0, venendo a completare il servizio rientrante nella fascia stipendiale 15-20 in data 31.08.2023; 3) con riferimento specifico al trattamento retributivo, dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione commisurata alla fascia stipendiale 15-20 docenti di scuola secondaria di II grado, a decorrere dall'01.09.2019 in considerazione delle assegnazioni provvisorie su scuola secondaria di II grado, 2 intervenute per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 e della progressione stipendiale spettantele in relazione al sevizio prestato a partire dall'anno scolastico 2002-2003; 4) con riferimento alla retribuzione percepita, tenuto conto della retribuzione spettante, accertare e dichiarare, sulla base di quanto dedotto ed evidenziato in narrativa, che l'odierna ricorrente ha diritto alla restituzione della somma di € 4.932,46 maturata a giugno 2024, ovvero la diversa maggiore o minore somma per come eventualmente accertata in corso di causa, con condanna del convenuto al pagamento in favore della sig.ra CP_1 [...] di detta somma maggiorata del maggior importo fra interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria dalle scadenze al soddisfo;
5) condannare il CP_1 convenuto in persona del Ministro pro tempore a versare nei confronti dell i CP_3 contributi previdenziali correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente;
6) accertare e dichiarare, altresì, l'insussistenza di debito dell'odierna ricorrente nei confronti del e del merito per le Controparte_1 intervenute ricostruzioni di carriera, fermo restando il diritto della stessa ricorrente a percepire da luglio 2024 lo stipendio correlato alla fascia stipendiale 21-27 docenti di scuola secondaria di II grado, avendo completato il servizio rientrante nella fascia stipendiale 15-20 in data 31.08.2023”.
Il non si è costituito e, pertanto, è Controparte_1 stato dichiarato contumace. L si è costituito, in via preliminare sollevando eccezione di difetto di CP_3 giurisdizione, eccezione di difetto di legittimazione passiva ed eccezione di parziale prescrizione dei crediti contributivi.
La causa veniva rinviata all'udienza del 01.10.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte. La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza il 25.09.2025. Nelle suddette note la parte ha rinunciato al capo della domanda volto al riconoscimento a fini economici del servizio prestato nell'anno 2013 ed ha chiesto: “1) ordinare al in persona del Controparte_1
Ministro pro-tempore di rivalutare, a modifica e correzione del decreto di ricostruzione di carriera prot. 1301 emesso in data 17.02.2024 dal Dirigente dell'Istituto Superiore IIS “LS-IPSIA” di Lungro (CS), l'intero servizio prestato dall'odierna ricorrente nei ruoli precedenti, dall'01.09.2010 al 31.08.2018 e dall' 01.09.2018 al 31.08.2022, con riconoscimento, quindi, ai fini giuridici ed economici, di ulteriori anni 3 mesi 8 e giorni 0; 2) riconoscere valore giuridico al 3 servizio svolto dalla ricorrente nell'anno 2013, senza, tuttavia, allo stato, alcuna valenza ai fini della progressione stipendiale;
3) conseguentemente, ordinare al in persona del Ministro protempore di inquadrare la Controparte_1 ricorrente, alla data dell'01.09.2022, nella fascia stipendiale 15- 20, con anzianità residua (da utilizzare per il raggiungimento della fascia stipendiale successiva) di anni 4, mesi 0 e giorni 0, venendo a completare il servizio rientrante nella fascia stipendiale 15-20 in data 31.08.2024; 4) con riferimento specifico al trattamento retributivo, dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione commisurata alla fascia stipendiale 15-20 docenti di scuola secondaria di II grado, a decorrere dall'01.09.2019 in considerazione delle assegnazioni provvisorie su scuola secondaria di II grado, intervenute per gli anni scolastici 2019-2020, 2020- 2021 e 2021-2022 e della progressione stipendiale spettantele in relazione al sevizio prestato a partire dall'anno scolastico 2002-2003; 5) con riferimento alla retribuzione percepita, tenuto conto della retribuzione spettante e delle ritenute stipendiali subite fino a giugno 2024, accertare e dichiarare, sulla base di quanto dedotto ed evidenziato in narrativa, che l'odierna ricorrente ha diritto alla restituzione della somma di € 701,20 maturata a giugno 2024, ovvero della diversa maggiore o minore somma eventualmente accertata in corso di causa, con condanna del convenuto al pagamento in favore della sig.ra di detta CP_1 Parte_1 somma maggiorata del maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al soddisfo;
6) condannare il convenuto in CP_1 persona del Ministro pro-tempore a versare nei confronti dell i contributi CP_3 previdenziali correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente;
7) tenuto conto, quindi, della posizione creditoria dell'odierna ricorrente, pari, a giugno 2024, ad € 701,20, accertare e dichiarare l'insussistenza a luglio 2024 di debito dell'odierna ricorrente nei confronti del
[...]
e del merito per le intervenute ricostruzioni di carriera”. Controparte_1
Si premette che deve ritenersi ritualmente formulata la rinuncia al capo della domanda relativo al riconoscimento a fini economici del servizio prestato nell'anno 2013, atteso che “La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate” (ex multis, Cass., Sez. III, ordinanza n. 13636 del 16.05.2024). 4 Tanto premesso, deve dichiararsi infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' CP_3
La Suprema Corte ha più volte affermato che va attribuita alla giurisdizione della Corte dei Conti la materia relativa alla estensione dei benefici intervenuti dopo il pensionamento del pubblico dipendente, che riguardino la misura del trattamento pensionistico, senza coinvolgere il rapporto di impiego. Diversamente, va ritenuta la giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di lavoro ogni qual volta il beneficio richiesto dal pubblico dipendente, pur comportando un più favorevole trattamento pensionistico, abbia diretta incidenza sul rapporto di lavoro (come quando siano richiesti i c. d. benefici "combattentistici" ex art. 2, secondo comma, della l. n. 336 del 1970: Cass. S.U. sent. nn. 10432-94, 1011-93, 11864-91; o come nell'ipotesi in cui vengano in rilievo mansioni superiori, cfr. S.U. n. 29396 del 15.11.2018). Ora, posto che la giurisdizione si determina in base al c.d. “petitum sostanziale”, nel caso di specie la pretesa regolarizzazione contributiva presuppone un passaggio obbligato, vale a dire la propedeutica affermazione che il è tenuto al riconoscimento dell'intero servizio CP_1 prestato nel periodo di preruolo. E' proprio, infatti, dalla declaratoria di tale obbligo del datore di lavoro pubblico che dipende la pretesa condanna del Ministero alla regolarizzazione contributiva. Proprio perché incidente sul rapporto di pubblico impiego, deve allora affermarsi, conformemente al citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che le domande del ricorrente, non essendo dirette ad ottenere soltanto un migliore trattamento pensionistico, rientrano nella giurisdizione del Giudice del rapporto di lavoro.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva, va richiamato l'ormai pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “È stato chiarito che l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi 5 siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa” (Cass. n. 14853/2019 e n. 24791/2024).
Infondata è anche l'eccezione di parziale prescrizione dei crediti contributivi, alla luce del disposto di cui all'art. 10-bis dell'articolo 3 della legge n. 335/1995, a tenore del quale: “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti i lavoratori CP_3 dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020, non si applicano fino al 31 dicembre 2025”. Avendo la ricorrente agito per ottenere differenze retributive e conseguentemente retributive a decorrere dall'01.09.2019, nessuna prescrizione può dirsi compiuta.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto. Parte ricorrente assume il contrasto dell'art. 485 T.U. n. 297/1994 con la normativa comunitaria in punto di principio di non discriminazione tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato nella parte in cui la disposizione non consente il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio del periodo di lavoro svolto antecedentemente all'assunzione a tempo indeterminato. La norma testé citata recita “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”. Premesso che in atti vi è documentazione attestante la sussistenza di rapporti a termine con il a far data dall'anno scolastico 2002/2003 CP_1
(cfr. certificati di servizio), va rilevato che la questione oggetto del presente 6 giudizio ha trovato soluzione favorevole alla parte ricorrente in precedenti di merito (cfr., tra le altre, Trib. Trieste n. 503/2010; Trib. Padova n. 758/2011 e, più di recente, Corte di Appello Trieste n. 374 del 17 settembre 2014), tutte incentrate sull'applicazione del principio di non discriminazione previsto dall'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (cfr. art. 4 punto 1 accordo quadro contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio del 28.6.99, 1999/70/Ce) secondo cui: “[…] per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive […]” nei termini di cui alla sentenza della Corte di Giustizia delle comunità Europee 13.09.07 C 307/05 (Alonso). In tali pronunce si è evidenziato che la Corte di Giustizia citata, (così come nella successiva pronuncia Gaviero del 22.12.2010), prendendo posizione sulla normativa comunitaria, ha affermato che “[…] tenuto conto dell'importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev'essere riconosciuta una portata generale in quanto costituiscono norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela. Di conseguenza la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito del rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro […]” (cfr. punti 27 e 28 sentenza cit.). La Corte, quindi, dopo aver ritenuto applicabile il principio a tutti i lavoratori a termine sia di ruolo che non di ruolo, ha concluso nel senso che
“[…] la nozione ragioni oggettive deve essere intesa nel senso che essa non giustifica una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che questa sia prevista da una norma interna generale ed astratta quale una legge o contratto collettivo. Tale nozione richiede al contrario che la disparità di trattamento in causa sia giustificata da elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui s'inscrive ed in base ai criteri oggettivi e 7 trasparenti al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria […] la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale ed il datore di lavoro interessato […]”. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22558/2016, ha affermato i seguenti principi di diritto: “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”. Più di recente è nuovamente intervenuta la Corte di Giustizia, il 20.9.2018, con la sentenza secondo la quale “La clausola 4 dell'Accordo quadro Per_1 sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”. In particolare la Corte ha statuito che l'esclusione di parte dell'anzianità di servizio, maturata dai docenti in forza di servizi prestati a tempo determinato, può, in certe circostanze, essere considerata rispondente 8 all'obiettivo legittimo di “rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti […]”. A giudizio della Corte, invero, tali elementi possono costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro” in quanto utili a “giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato” (v. punti da 49-54), precisando, tuttavia, che sono sempre “fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio” dirette ad accertare se tali fattori di giustificazione effettivamente sussistano nel caso concreto;
Come è stato affermato nelle pronunce di merito registratesi all'indomani del recente intervento della CGUE, “la disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato può trovare oggettiva giustificazione – la cui concreta sussistenza deve essere valutata caso per caso dal giudice nazionale – nella circostanza che la professionalità dei docenti si assume essere qualificata in modo particolarmente incisivo dalla continuità dell'esercizio di un particolare insegnamento, la quale, quanto meno in linea di principio, è in grado di attribuire all'insegnante di ruolo una “qualità” personale, in termini di esperienza didattica e bagaglio conoscitivo, oggettivamente diverso rispetto a quella acquisita dall'insegnante assunto a tempo determinato, qualora adibito alla copertura di supplenze frammentarie e discontinue” (in tal senso Corte di Appello L'Aquila n. 148 del 14.3.2019; Tribunale Torre Annunziata n. 29/2019; Tribunale Roma n. 1139 del 6.2.2019; Tribunale Milano n. 2648/2018; Tribunale Cassino n. 707/2018; Tribunale Potenza 18.10.2018; Tribunale Novara 11.11.2018; Tribunale Padova n. 705/2018). E', quindi, compito del giudice quello di accertare se, nel caso concreto, l'insegnante non in ruolo abbia svolto la propria attività di insegnamento con modalità tali da consentire la maturazione di un'esperienza professionale qualitativamente comparabile rispetto a quella propria dell'insegnante in un ruolo. Venendo al caso di specie, è pacifico – oltre che documentalmente provato (cfr. fasc. ricorrente ed in particolare i certificati di servizio e il decreto di ricostruzione della carriera) - che la carriera della parte ricorrente è stata caratterizzata da una sostanziale continuità nell'insegnamento, avendo continuativamente lavorato, per molti anni scolastici, coprendo pressoché per intero ciascun anno scolastico. 9 Pertanto, assumendo la continuità d'esercizio della professione docente come elemento distintivo della professionalità maturata dal docente in ruolo rispetto alla professionalità del docente assunto a tempo determinato, non vi sono ragioni obiettive per ritenere che, nel caso di specie, la parte ricorrente abbia maturato una professionalità qualitativamente diversa, a parità di mansioni, per il solo fatto di essere stata assunta con plurimi e successivi contratti di lavoro a tempo determinato. Ne consegue che l'art. 485, comma 1, D. Lgs. 297/1994 deve essere disapplicato nella parte in cui, escludendo la completa equiparazione dell'incidenza dei periodi di lavoro svolto a tempo determinato ai fini del computo della complessiva anzianità di servizio maturata, determina una irragionevole discriminazione rispetto ai pubblici dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a parità di mansioni. Il è quindi tenuto a ricostruire la carriera della parte ricorrente CP_1 considerando per intero ai fini giuridici ed economici tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato e a corrispondere le differenze retributive maturate per effetto del differente nuovo inquadramento oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Le spese di lite tra la ricorrente e il seguono la soccombenza e CP_1 sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della controversia. Le ulteriori spese possono essere compensate, atteso che l' è stato CP_3 convenuto in giudizio, quale litisconsorte necessario, al solo fine di ottenere la regolarizzazione contributiva.
P.Q.M.
Ordina al in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore di rivalutare, a modifica e correzione del decreto di ricostruzione di carriera prot. 1301 emesso in data 17.02.2024 dal Dirigente dell'Istituto Superiore IIS “LS-IPSIA” di Lungro (CS), l'intero servizio prestato dall'odierna ricorrente nei ruoli precedenti, dall'01.09.2010 al 31.08.2018 e dall' 01.09.2018 al 31.08.2022, con riconoscimento ai fini giuridici ed economici, di ulteriori anni 3 mesi 8 e giorni e di riconoscere valore giuridico al servizio svolto dalla ricorrente nell'anno 2013. Ordina al in persona del Ministro pro tempore di Controparte_1 inquadrare la ricorrente, alla data dell'01.09.2022, nella fascia stipendiale 15-20, con anzianità residua (da utilizzare per il raggiungimento della fascia stipendiale successiva) di anni 4, mesi 0 e giorni 0, venendo a completare il servizio rientrante nella fascia stipendiale 15-20 in data 31.08.2024. 10 Dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione commisurata alla fascia stipendiale 15-20 docenti di scuola secondaria di II grado, a decorrere dall'01.09.2019 in considerazione delle assegnazioni provvisorie su scuola secondaria di II grado, intervenute per gli anni scolastici 2019- 2020, 2020-2021 e 2021-2022 e della progressione stipendiale spettantele in relazione al sevizio prestato a partire dall'anno scolastico 2002-2003. Accerta e dichiara che l'odierna ricorrente ha diritto alla restituzione della somma di € 701,20 maturata a giugno 2024 e condanna il CP_1 convenuto al pagamento in suo favore di detta somma maggiorata del maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al soddisfo. Condanna il convenuto in persona del Ministro pro-tempore a CP_1 versare nei confronti dell' i contributi previdenziali correlati alla CP_3 maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente. Accerta l'insussistenza a luglio 2024 di debiti dell'odierna ricorrente nei confronti del per le intervenute Controparte_1 ricostruzioni di carriera. Condanna il in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 1.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, per competenze ed in euro 118,50, con distrazione. Compensa le ulteriori spese. Cosenza, 04/10/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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, rappresentata e difesa dagli avv. SANTO DALMAZIO Parte_1
AR e FA GN
ricorrente E
, in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante p.t., convenuto contumace E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_3 dagli avv. STEFANIA DI CATO e UMBERTO FERRATO resistente FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la Prof.ssa conveniva in Parte_1 giudizio il e l' e, premesso di Controparte_1 CP_3 essere una docente di ruolo a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2010 (come docente di scuola primaria) con passaggio alla scuola secondaria di secondo grado con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2022 (classe di concorso A046), esponeva di aver prestato servizio a tempo determinato dall'anno scolastico 2002/2003 fino alla stabilizzazione presso le scuole e per i periodi meglio indicati nell'atto introduttivo. Deduceva che con il decreto di ricostruzione della carriera del 27.02.2024 n. 1301 del Dirigente Scolastico del , il servizio svolto a Controparte_4 tempo determinato non era stato riconosciuto per intero ma, in applicazione dell'art. 485 D. Lgs. n. 297/1994, soltanto in modo parziale,
1 aggiungendo che al servizio reso nell'anno 2013 non era stata riconosciuta né valenza economica né valenza giuridica, escludendo, quindi, detto anno dal computo dell'anzianità. Lamentava il contrasto dell'art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 con il principio comunitario di non discriminazione tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato e, dopo aver richiamato precedenti di merito e della giurisprudenza comunitaria, concludeva chiedendo, previo accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera con il riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio relativa ai periodi svolti in costanza di rapporti a tempo determinato. Lamentava, inoltre, che il mancato riconoscimento dell'anno 2021 ai fini giuridici, economici e previdenziali con consequenziale esclusione del relativo servizio dal computo ai fini dell'anzianità è illegittimo e non corrispondente all'interpretazione costituzionalmente orientata della norma di riferimento. Deduceva che l'art. 1, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013, che ha esteso a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, blocca per motivi di contenimento della spesa pubblica la valenza economica del servizio prestato ma solo per quell'anno e non per gli anni successivi. Concludeva chiedendo: “1) ordinare al in Controparte_1 persona del pro-tempore di rivalutare, a modifica e correzione del decreto CP_2 di ricostruzione di carriera prot. 1301 emesso in data 17.02.2024 dal Dirigente dell'Istituto Superiore IIS “LS-IPSIA” di Lungro (CS), l'intero servizio prestato dall'odierna ricorrente nei ruoli precedenti, dall'01.09.2010 al 31.08.2018 e dall' 01.09.2018 al 31.08.2022, ivi compreso il servizio prestato nell'anno 2013, con riconoscimento, quindi, ai fini giuridici ed economici, di ulteriori anni 4 mesi 8 e giorni 0; 2) conseguentemente, ordinare al in persona del Controparte_1 pro-tempore di inquadrare la ricorrente, alla data dell'01.09.2022, nella CP_2 fascia stipendiale 15-20, con anzianità residua (da utilizzare per il raggiungimento della fascia stipendiale successiva) di anni 5, mesi 0 e giorni 0, venendo a completare il servizio rientrante nella fascia stipendiale 15-20 in data 31.08.2023; 3) con riferimento specifico al trattamento retributivo, dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione commisurata alla fascia stipendiale 15-20 docenti di scuola secondaria di II grado, a decorrere dall'01.09.2019 in considerazione delle assegnazioni provvisorie su scuola secondaria di II grado, 2 intervenute per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 e della progressione stipendiale spettantele in relazione al sevizio prestato a partire dall'anno scolastico 2002-2003; 4) con riferimento alla retribuzione percepita, tenuto conto della retribuzione spettante, accertare e dichiarare, sulla base di quanto dedotto ed evidenziato in narrativa, che l'odierna ricorrente ha diritto alla restituzione della somma di € 4.932,46 maturata a giugno 2024, ovvero la diversa maggiore o minore somma per come eventualmente accertata in corso di causa, con condanna del convenuto al pagamento in favore della sig.ra CP_1 [...] di detta somma maggiorata del maggior importo fra interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria dalle scadenze al soddisfo;
5) condannare il CP_1 convenuto in persona del Ministro pro tempore a versare nei confronti dell i CP_3 contributi previdenziali correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente;
6) accertare e dichiarare, altresì, l'insussistenza di debito dell'odierna ricorrente nei confronti del e del merito per le Controparte_1 intervenute ricostruzioni di carriera, fermo restando il diritto della stessa ricorrente a percepire da luglio 2024 lo stipendio correlato alla fascia stipendiale 21-27 docenti di scuola secondaria di II grado, avendo completato il servizio rientrante nella fascia stipendiale 15-20 in data 31.08.2023”.
Il non si è costituito e, pertanto, è Controparte_1 stato dichiarato contumace. L si è costituito, in via preliminare sollevando eccezione di difetto di CP_3 giurisdizione, eccezione di difetto di legittimazione passiva ed eccezione di parziale prescrizione dei crediti contributivi.
La causa veniva rinviata all'udienza del 01.10.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte. La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza il 25.09.2025. Nelle suddette note la parte ha rinunciato al capo della domanda volto al riconoscimento a fini economici del servizio prestato nell'anno 2013 ed ha chiesto: “1) ordinare al in persona del Controparte_1
Ministro pro-tempore di rivalutare, a modifica e correzione del decreto di ricostruzione di carriera prot. 1301 emesso in data 17.02.2024 dal Dirigente dell'Istituto Superiore IIS “LS-IPSIA” di Lungro (CS), l'intero servizio prestato dall'odierna ricorrente nei ruoli precedenti, dall'01.09.2010 al 31.08.2018 e dall' 01.09.2018 al 31.08.2022, con riconoscimento, quindi, ai fini giuridici ed economici, di ulteriori anni 3 mesi 8 e giorni 0; 2) riconoscere valore giuridico al 3 servizio svolto dalla ricorrente nell'anno 2013, senza, tuttavia, allo stato, alcuna valenza ai fini della progressione stipendiale;
3) conseguentemente, ordinare al in persona del Ministro protempore di inquadrare la Controparte_1 ricorrente, alla data dell'01.09.2022, nella fascia stipendiale 15- 20, con anzianità residua (da utilizzare per il raggiungimento della fascia stipendiale successiva) di anni 4, mesi 0 e giorni 0, venendo a completare il servizio rientrante nella fascia stipendiale 15-20 in data 31.08.2024; 4) con riferimento specifico al trattamento retributivo, dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione commisurata alla fascia stipendiale 15-20 docenti di scuola secondaria di II grado, a decorrere dall'01.09.2019 in considerazione delle assegnazioni provvisorie su scuola secondaria di II grado, intervenute per gli anni scolastici 2019-2020, 2020- 2021 e 2021-2022 e della progressione stipendiale spettantele in relazione al sevizio prestato a partire dall'anno scolastico 2002-2003; 5) con riferimento alla retribuzione percepita, tenuto conto della retribuzione spettante e delle ritenute stipendiali subite fino a giugno 2024, accertare e dichiarare, sulla base di quanto dedotto ed evidenziato in narrativa, che l'odierna ricorrente ha diritto alla restituzione della somma di € 701,20 maturata a giugno 2024, ovvero della diversa maggiore o minore somma eventualmente accertata in corso di causa, con condanna del convenuto al pagamento in favore della sig.ra di detta CP_1 Parte_1 somma maggiorata del maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al soddisfo;
6) condannare il convenuto in CP_1 persona del Ministro pro-tempore a versare nei confronti dell i contributi CP_3 previdenziali correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente;
7) tenuto conto, quindi, della posizione creditoria dell'odierna ricorrente, pari, a giugno 2024, ad € 701,20, accertare e dichiarare l'insussistenza a luglio 2024 di debito dell'odierna ricorrente nei confronti del
[...]
e del merito per le intervenute ricostruzioni di carriera”. Controparte_1
Si premette che deve ritenersi ritualmente formulata la rinuncia al capo della domanda relativo al riconoscimento a fini economici del servizio prestato nell'anno 2013, atteso che “La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate” (ex multis, Cass., Sez. III, ordinanza n. 13636 del 16.05.2024). 4 Tanto premesso, deve dichiararsi infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' CP_3
La Suprema Corte ha più volte affermato che va attribuita alla giurisdizione della Corte dei Conti la materia relativa alla estensione dei benefici intervenuti dopo il pensionamento del pubblico dipendente, che riguardino la misura del trattamento pensionistico, senza coinvolgere il rapporto di impiego. Diversamente, va ritenuta la giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di lavoro ogni qual volta il beneficio richiesto dal pubblico dipendente, pur comportando un più favorevole trattamento pensionistico, abbia diretta incidenza sul rapporto di lavoro (come quando siano richiesti i c. d. benefici "combattentistici" ex art. 2, secondo comma, della l. n. 336 del 1970: Cass. S.U. sent. nn. 10432-94, 1011-93, 11864-91; o come nell'ipotesi in cui vengano in rilievo mansioni superiori, cfr. S.U. n. 29396 del 15.11.2018). Ora, posto che la giurisdizione si determina in base al c.d. “petitum sostanziale”, nel caso di specie la pretesa regolarizzazione contributiva presuppone un passaggio obbligato, vale a dire la propedeutica affermazione che il è tenuto al riconoscimento dell'intero servizio CP_1 prestato nel periodo di preruolo. E' proprio, infatti, dalla declaratoria di tale obbligo del datore di lavoro pubblico che dipende la pretesa condanna del Ministero alla regolarizzazione contributiva. Proprio perché incidente sul rapporto di pubblico impiego, deve allora affermarsi, conformemente al citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che le domande del ricorrente, non essendo dirette ad ottenere soltanto un migliore trattamento pensionistico, rientrano nella giurisdizione del Giudice del rapporto di lavoro.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva, va richiamato l'ormai pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “È stato chiarito che l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi 5 siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa” (Cass. n. 14853/2019 e n. 24791/2024).
Infondata è anche l'eccezione di parziale prescrizione dei crediti contributivi, alla luce del disposto di cui all'art. 10-bis dell'articolo 3 della legge n. 335/1995, a tenore del quale: “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti i lavoratori CP_3 dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020, non si applicano fino al 31 dicembre 2025”. Avendo la ricorrente agito per ottenere differenze retributive e conseguentemente retributive a decorrere dall'01.09.2019, nessuna prescrizione può dirsi compiuta.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto. Parte ricorrente assume il contrasto dell'art. 485 T.U. n. 297/1994 con la normativa comunitaria in punto di principio di non discriminazione tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato nella parte in cui la disposizione non consente il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio del periodo di lavoro svolto antecedentemente all'assunzione a tempo indeterminato. La norma testé citata recita “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”. Premesso che in atti vi è documentazione attestante la sussistenza di rapporti a termine con il a far data dall'anno scolastico 2002/2003 CP_1
(cfr. certificati di servizio), va rilevato che la questione oggetto del presente 6 giudizio ha trovato soluzione favorevole alla parte ricorrente in precedenti di merito (cfr., tra le altre, Trib. Trieste n. 503/2010; Trib. Padova n. 758/2011 e, più di recente, Corte di Appello Trieste n. 374 del 17 settembre 2014), tutte incentrate sull'applicazione del principio di non discriminazione previsto dall'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (cfr. art. 4 punto 1 accordo quadro contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio del 28.6.99, 1999/70/Ce) secondo cui: “[…] per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive […]” nei termini di cui alla sentenza della Corte di Giustizia delle comunità Europee 13.09.07 C 307/05 (Alonso). In tali pronunce si è evidenziato che la Corte di Giustizia citata, (così come nella successiva pronuncia Gaviero del 22.12.2010), prendendo posizione sulla normativa comunitaria, ha affermato che “[…] tenuto conto dell'importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev'essere riconosciuta una portata generale in quanto costituiscono norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela. Di conseguenza la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito del rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro […]” (cfr. punti 27 e 28 sentenza cit.). La Corte, quindi, dopo aver ritenuto applicabile il principio a tutti i lavoratori a termine sia di ruolo che non di ruolo, ha concluso nel senso che
“[…] la nozione ragioni oggettive deve essere intesa nel senso che essa non giustifica una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che questa sia prevista da una norma interna generale ed astratta quale una legge o contratto collettivo. Tale nozione richiede al contrario che la disparità di trattamento in causa sia giustificata da elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui s'inscrive ed in base ai criteri oggettivi e 7 trasparenti al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria […] la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale ed il datore di lavoro interessato […]”. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22558/2016, ha affermato i seguenti principi di diritto: “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”. Più di recente è nuovamente intervenuta la Corte di Giustizia, il 20.9.2018, con la sentenza secondo la quale “La clausola 4 dell'Accordo quadro Per_1 sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”. In particolare la Corte ha statuito che l'esclusione di parte dell'anzianità di servizio, maturata dai docenti in forza di servizi prestati a tempo determinato, può, in certe circostanze, essere considerata rispondente 8 all'obiettivo legittimo di “rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti […]”. A giudizio della Corte, invero, tali elementi possono costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro” in quanto utili a “giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato” (v. punti da 49-54), precisando, tuttavia, che sono sempre “fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio” dirette ad accertare se tali fattori di giustificazione effettivamente sussistano nel caso concreto;
Come è stato affermato nelle pronunce di merito registratesi all'indomani del recente intervento della CGUE, “la disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato può trovare oggettiva giustificazione – la cui concreta sussistenza deve essere valutata caso per caso dal giudice nazionale – nella circostanza che la professionalità dei docenti si assume essere qualificata in modo particolarmente incisivo dalla continuità dell'esercizio di un particolare insegnamento, la quale, quanto meno in linea di principio, è in grado di attribuire all'insegnante di ruolo una “qualità” personale, in termini di esperienza didattica e bagaglio conoscitivo, oggettivamente diverso rispetto a quella acquisita dall'insegnante assunto a tempo determinato, qualora adibito alla copertura di supplenze frammentarie e discontinue” (in tal senso Corte di Appello L'Aquila n. 148 del 14.3.2019; Tribunale Torre Annunziata n. 29/2019; Tribunale Roma n. 1139 del 6.2.2019; Tribunale Milano n. 2648/2018; Tribunale Cassino n. 707/2018; Tribunale Potenza 18.10.2018; Tribunale Novara 11.11.2018; Tribunale Padova n. 705/2018). E', quindi, compito del giudice quello di accertare se, nel caso concreto, l'insegnante non in ruolo abbia svolto la propria attività di insegnamento con modalità tali da consentire la maturazione di un'esperienza professionale qualitativamente comparabile rispetto a quella propria dell'insegnante in un ruolo. Venendo al caso di specie, è pacifico – oltre che documentalmente provato (cfr. fasc. ricorrente ed in particolare i certificati di servizio e il decreto di ricostruzione della carriera) - che la carriera della parte ricorrente è stata caratterizzata da una sostanziale continuità nell'insegnamento, avendo continuativamente lavorato, per molti anni scolastici, coprendo pressoché per intero ciascun anno scolastico. 9 Pertanto, assumendo la continuità d'esercizio della professione docente come elemento distintivo della professionalità maturata dal docente in ruolo rispetto alla professionalità del docente assunto a tempo determinato, non vi sono ragioni obiettive per ritenere che, nel caso di specie, la parte ricorrente abbia maturato una professionalità qualitativamente diversa, a parità di mansioni, per il solo fatto di essere stata assunta con plurimi e successivi contratti di lavoro a tempo determinato. Ne consegue che l'art. 485, comma 1, D. Lgs. 297/1994 deve essere disapplicato nella parte in cui, escludendo la completa equiparazione dell'incidenza dei periodi di lavoro svolto a tempo determinato ai fini del computo della complessiva anzianità di servizio maturata, determina una irragionevole discriminazione rispetto ai pubblici dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a parità di mansioni. Il è quindi tenuto a ricostruire la carriera della parte ricorrente CP_1 considerando per intero ai fini giuridici ed economici tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato e a corrispondere le differenze retributive maturate per effetto del differente nuovo inquadramento oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Le spese di lite tra la ricorrente e il seguono la soccombenza e CP_1 sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della controversia. Le ulteriori spese possono essere compensate, atteso che l' è stato CP_3 convenuto in giudizio, quale litisconsorte necessario, al solo fine di ottenere la regolarizzazione contributiva.
P.Q.M.
Ordina al in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore di rivalutare, a modifica e correzione del decreto di ricostruzione di carriera prot. 1301 emesso in data 17.02.2024 dal Dirigente dell'Istituto Superiore IIS “LS-IPSIA” di Lungro (CS), l'intero servizio prestato dall'odierna ricorrente nei ruoli precedenti, dall'01.09.2010 al 31.08.2018 e dall' 01.09.2018 al 31.08.2022, con riconoscimento ai fini giuridici ed economici, di ulteriori anni 3 mesi 8 e giorni e di riconoscere valore giuridico al servizio svolto dalla ricorrente nell'anno 2013. Ordina al in persona del Ministro pro tempore di Controparte_1 inquadrare la ricorrente, alla data dell'01.09.2022, nella fascia stipendiale 15-20, con anzianità residua (da utilizzare per il raggiungimento della fascia stipendiale successiva) di anni 4, mesi 0 e giorni 0, venendo a completare il servizio rientrante nella fascia stipendiale 15-20 in data 31.08.2024. 10 Dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione commisurata alla fascia stipendiale 15-20 docenti di scuola secondaria di II grado, a decorrere dall'01.09.2019 in considerazione delle assegnazioni provvisorie su scuola secondaria di II grado, intervenute per gli anni scolastici 2019- 2020, 2020-2021 e 2021-2022 e della progressione stipendiale spettantele in relazione al sevizio prestato a partire dall'anno scolastico 2002-2003. Accerta e dichiara che l'odierna ricorrente ha diritto alla restituzione della somma di € 701,20 maturata a giugno 2024 e condanna il CP_1 convenuto al pagamento in suo favore di detta somma maggiorata del maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al soddisfo. Condanna il convenuto in persona del Ministro pro-tempore a CP_1 versare nei confronti dell' i contributi previdenziali correlati alla CP_3 maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente. Accerta l'insussistenza a luglio 2024 di debiti dell'odierna ricorrente nei confronti del per le intervenute Controparte_1 ricostruzioni di carriera. Condanna il in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 1.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, per competenze ed in euro 118,50, con distrazione. Compensa le ulteriori spese. Cosenza, 04/10/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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