TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/05/2025, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 11508/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Alfonso Santagata, presso il cui Parte_1
studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato in Caserta, come in atti resistente
Oggetto: ripetizione di indebito
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 23.09.2024 la ricorrente ha impugnato le comunicazioni di indebito n.
28682, n. 28681, n. 28683 e n 28680 del 21.08.2024, con cui l' le comunicava l'esistenza di CP_1
un indebito per somme non dovute percepite sulla prestazione disoccupazione agricola per l'importo complessivo di € 10.654,56.
Nello specifico, ha dedotto di non aver mai ricevuto altre comunicazioni di indebito prima di quelle impugnate e ha eccepito la carenza di motivazione delle stesse.
Tanto premesso, ha chiesto accertarsi l'illegittimità del recupero disposto dall' , con vittoria CP_1
di spese e attribuzione. Si è costituito l' , eccependo di aver provveduto ad un'attenta disamina degli atti nonché delle CP_1
ragioni esposte dal ricorrente e di aver, al termine dell'istruttoria condotta, accertato che gli indebiti contestati non sono dovuti, con conseguente cessazione di ogni ulteriore azione di recupero. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 15.05.2024, ex art. 127 ter
c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno
CP_ l'oggetto del contendere, avendo l' dichiarato in memoria l'infondatezza della richiesta restitutoria.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
In via preliminare occorre chiarire che la presente controversia ha ad oggetto non un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma un'azione di CP_1
accertamento negativo della pretesa restitutoria avanzata dall'ente previdenziale.
Per tali ragioni, il giudizio di opposizione ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento amministrativo emesso dall' ma l'accertamento del debito in presenza di tutti i requisiti CP_1
previsti direttamente dalla legge.
Non sussiste, quindi, nel caso in esame alcuna attività provvedimentale ed autoritativa da parte dell' CP_1
D'altra parte ed in via generale, i provvedimenti amministrativi emessi dall' in ordine CP_1 all'erogazione di una prestazione previdenziale od assistenziale non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere ma costituiscono meri atti ricognitivi, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione e l' svolge una CP_1 funzione di mero accertamento. Si tratta, quindi, di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità. Se, infatti, l' fosse titolare di un ampio potere CP_1 discrezionale e se la legge non avesse individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo
(cfr. ad es. Cass. sez. un. 529/2000, 13664/2002 e 24862/2006).
Tali considerazioni sono state ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass. 3404/2006 e 3688/2015). La Suprema Corte, inoltre, in una recente pronuncia (Cass. 31954/2019), riguardante la cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, ha evidenziato che “dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle prestazioni previdenziali in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione della L. n. 2248 del
1865, art. 4, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo
(così, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604 del 2014). Questi principi vanno qui ribaditi anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, il procedimento amministrativo sia stato avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente previdenziale, che abbia accertato l'insussistenza di uno o più requisiti per il valido costituirsi del rapporto previdenziale. Fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo dell'ente previdenziale di agire nel rispetto della legge del procedimento, va infatti rilevato che i termini della questione non mutano a seconda del fatto che, invece che del procedimento amministrativo volto all'attribuzione di una data prestazione, si discuta del procedimento amministrativo di secondo grado con cui l'ente previdenziale, che è preposto anche alla verifica dei requisiti per la corretta instaurazione del rapporto previdenziale, eserciti, una volta accertata la loro insussistenza, la potestà, a seconda dei casi, di annullamento del rapporto o di revoca della prestazione, giacchè questa potestà, ancorchè espressione di quella potestà generale di cui ogni amministrazione è dotata per ordinare la propria attività alla volontà di legge, si colora pur sempre in funzione del contenuto del procedimento (e del provvedimento) che assume a proprio oggetto, di talchè, ove la disciplina di quest'ultimo sia costruita in modo tale che del rapporto e della situazione soggettiva del privato conosca interamente l'autorità giudiziaria ordinaria, rileverà pur sempre la sussistenza o insussistenza del diritto, per come accertata in giudizio, senza che a tale specifico fine abbiano importanza eventuali disfunzioni del procedimento o carenze di motivazione del provvedimento che l'abbia concluso”.
Per tali ragioni, sono inconferenti al presente thema decidendum tutti i motivi di opposizione formulati da parte ricorrente, atteso che gli stessi riguardano non il merito della pretesa restitutoria, ma la violazione dei principi e delle norme della l. 241/1990, ossia il mancato invio di atti precedenti e la genericità della motivazione. È pur vero, d'altra parte, che l' nulla eccepisce in ordine al merito della richiesta restitutoria CP_1
avanzata nei confronti della , limitandosi a dichiarare in memoria che gli importi pretesi Parte_1
non risultano dalla stessa dovuti.
Le spese possono, pertanto, compensarsi per la metà ed essere liquidate per la restante parte a carico dell' , tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento in favore della CP_1 ricorrente della restante parte, liquidata in € 933,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 16.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 11508/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Alfonso Santagata, presso il cui Parte_1
studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato in Caserta, come in atti resistente
Oggetto: ripetizione di indebito
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 23.09.2024 la ricorrente ha impugnato le comunicazioni di indebito n.
28682, n. 28681, n. 28683 e n 28680 del 21.08.2024, con cui l' le comunicava l'esistenza di CP_1
un indebito per somme non dovute percepite sulla prestazione disoccupazione agricola per l'importo complessivo di € 10.654,56.
Nello specifico, ha dedotto di non aver mai ricevuto altre comunicazioni di indebito prima di quelle impugnate e ha eccepito la carenza di motivazione delle stesse.
Tanto premesso, ha chiesto accertarsi l'illegittimità del recupero disposto dall' , con vittoria CP_1
di spese e attribuzione. Si è costituito l' , eccependo di aver provveduto ad un'attenta disamina degli atti nonché delle CP_1
ragioni esposte dal ricorrente e di aver, al termine dell'istruttoria condotta, accertato che gli indebiti contestati non sono dovuti, con conseguente cessazione di ogni ulteriore azione di recupero. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 15.05.2024, ex art. 127 ter
c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno
CP_ l'oggetto del contendere, avendo l' dichiarato in memoria l'infondatezza della richiesta restitutoria.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
In via preliminare occorre chiarire che la presente controversia ha ad oggetto non un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma un'azione di CP_1
accertamento negativo della pretesa restitutoria avanzata dall'ente previdenziale.
Per tali ragioni, il giudizio di opposizione ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento amministrativo emesso dall' ma l'accertamento del debito in presenza di tutti i requisiti CP_1
previsti direttamente dalla legge.
Non sussiste, quindi, nel caso in esame alcuna attività provvedimentale ed autoritativa da parte dell' CP_1
D'altra parte ed in via generale, i provvedimenti amministrativi emessi dall' in ordine CP_1 all'erogazione di una prestazione previdenziale od assistenziale non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere ma costituiscono meri atti ricognitivi, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione e l' svolge una CP_1 funzione di mero accertamento. Si tratta, quindi, di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità. Se, infatti, l' fosse titolare di un ampio potere CP_1 discrezionale e se la legge non avesse individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo
(cfr. ad es. Cass. sez. un. 529/2000, 13664/2002 e 24862/2006).
Tali considerazioni sono state ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass. 3404/2006 e 3688/2015). La Suprema Corte, inoltre, in una recente pronuncia (Cass. 31954/2019), riguardante la cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, ha evidenziato che “dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle prestazioni previdenziali in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione della L. n. 2248 del
1865, art. 4, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo
(così, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604 del 2014). Questi principi vanno qui ribaditi anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, il procedimento amministrativo sia stato avviato a seguito di un'attività ispettiva dell'ente previdenziale, che abbia accertato l'insussistenza di uno o più requisiti per il valido costituirsi del rapporto previdenziale. Fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo dell'ente previdenziale di agire nel rispetto della legge del procedimento, va infatti rilevato che i termini della questione non mutano a seconda del fatto che, invece che del procedimento amministrativo volto all'attribuzione di una data prestazione, si discuta del procedimento amministrativo di secondo grado con cui l'ente previdenziale, che è preposto anche alla verifica dei requisiti per la corretta instaurazione del rapporto previdenziale, eserciti, una volta accertata la loro insussistenza, la potestà, a seconda dei casi, di annullamento del rapporto o di revoca della prestazione, giacchè questa potestà, ancorchè espressione di quella potestà generale di cui ogni amministrazione è dotata per ordinare la propria attività alla volontà di legge, si colora pur sempre in funzione del contenuto del procedimento (e del provvedimento) che assume a proprio oggetto, di talchè, ove la disciplina di quest'ultimo sia costruita in modo tale che del rapporto e della situazione soggettiva del privato conosca interamente l'autorità giudiziaria ordinaria, rileverà pur sempre la sussistenza o insussistenza del diritto, per come accertata in giudizio, senza che a tale specifico fine abbiano importanza eventuali disfunzioni del procedimento o carenze di motivazione del provvedimento che l'abbia concluso”.
Per tali ragioni, sono inconferenti al presente thema decidendum tutti i motivi di opposizione formulati da parte ricorrente, atteso che gli stessi riguardano non il merito della pretesa restitutoria, ma la violazione dei principi e delle norme della l. 241/1990, ossia il mancato invio di atti precedenti e la genericità della motivazione. È pur vero, d'altra parte, che l' nulla eccepisce in ordine al merito della richiesta restitutoria CP_1
avanzata nei confronti della , limitandosi a dichiarare in memoria che gli importi pretesi Parte_1
non risultano dalla stessa dovuti.
Le spese possono, pertanto, compensarsi per la metà ed essere liquidate per la restante parte a carico dell' , tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento in favore della CP_1 ricorrente della restante parte, liquidata in € 933,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 16.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli