TAR Roma, sez. 4T, sentenza 22/12/2025, n. 23398
TAR
Ordinanza cautelare 15 luglio 2022
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TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di potere del dirigente

    La giurisprudenza ha affermato che il provvedimento di sospensione era atto vincolato per l'Amministrazione, la quale, una volta accertato il fatto che il ricorrente non aveva ottemperato all'obbligo vaccinale, era tenuta ad adottarlo.

  • Rigettato
    Eccesso di potere e violazione di legge per mancata applicazione della lex mitior e mancata retribuzione

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che la sospensione del lavoratore che non avesse ottemperato all'obbligo vaccinale rappresentava per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. La mancata sottoposizione a vaccinazione, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, comportava il venire meno del sinallagma funzionale del contratto, rendendo legittima la mancata corresponsione della retribuzione.

  • Rigettato
    Personale civile del comparto sicurezza illegittimamente escluso dall'obbligo vaccinale

    La normativa ha esteso l'obbligo vaccinale a specifiche categorie di lavoratori pubblici, tra cui gli appartenenti al comparto Sicurezza, nel quale è compreso anche il personale della Polizia di Stato.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle norme di applicazione

    La Corte Costituzionale ha affermato che l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà, in quanto, in nome di esso, ciascuno può essere obbligato a un dato trattamento sanitario, anche comportante un rischio specifico, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione. La normativa ha operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per impossibilità di vaccinazione durante congedo straordinario

    L'assenza dal servizio non integra una ragione di esenzione dal generale obbligo vaccinale contemplato dalla legge.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata impugnazione atto presupposto

    La mancata impugnazione degli atti presupposti immediatamente lesivi rende inammissibile per carenza d'interesse il ricorso proposto avverso gli atti consequenziali. Nessuna utilità il ricorrente potrebbe conseguire dall’annullamento del provvedimento di revoca, essendo nel frattempo ormai consolidato il precedente provvedimento di sospensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza 22/12/2025, n. 23398
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23398
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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