Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 22/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00239/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00748/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 748 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AV NG e C. S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in RE, via S. Caterina, 6;
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della cartella di pagamento 019 2021 00101615 02 000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 21/09/2021 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 30 dicembre 2022:
- dell'atto di intimazione di pagamento n. 022 2022 90075294 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di RE notificato alla ricorrente in data 18 ottobre 2022, e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito l’avv. Tomaselli per la parte ricorrente, nessuno presente per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo .
1.1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l’azienda agricola ricorrente, produttrice di latte vaccino e come tale assoggettata al regime europeo delle c.d. quote latte fino alla campagna 2014-2015, ha impugnato la cartella di pagamento n. 022 2021 00120529 49 000 emessa da Ader - Agenzia delle Entrate-Riscossione per l’importo complessivo di € 156.688,66 a titolo di prelievo supplementare quote latte riferito all’annata agraria 2003/04.
1.2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
(i) la cartella impugnata sarebbe priva degli elementi essenziali sulla base dei quali è stata fatta l’iscrizione a ruolo, e in particolare degli atti di accertamento del prelievo presupposti all’iscrizione, che non sarebbero mai stati notificati all’interessata, con conseguente difetto di motivazione dell’atto impugnato;
(ii) la cartella impugnata sarebbe affetta da manifesta illogicità nella parte in cui, da un lato descrive le modalità per il produttore per accedere alla rateizzazione dell’importo dovuto (pag. 2), mentre dall’altro precisa che la possibilità della rateizzazione è preclusa (pag.6);
(iii) la quantificazione del prelievo dovuto sarebbe inficiata dalla incertezza sull’effettiva produzione nazionale di latte nell’intero periodo compreso tra la campagna 1995-1996 e la campagna 2014-2015, per cui mancherebbe addirittura il presupposto per poter applicare il prelievo supplementare ai produttori che avrebbero concorso a determinare il presunto esubero rispetto alla quota nazionale; in proposito, il ricorso richiama l’ordinanza del GIP di Roma del 5 giugno 2019 (nel procedimento n. 96592/2016 RG-NR e n. 101551/2016 RG-GIP); gli importi contenuti nella intimazione impugnata sarebbero pertanto frutto di dati e calcoli artefatti e, quindi, sbagliati, sui quali EA non avrebbe effettuato alcuna verifica;
(iv) la quantificazione delle imputazioni di prelievo sarebbe altresì inficiata, a monte, dalla illegittimità della normativa nazionale applicata, in quanto contrastante con il diritto dell’Unione, con particolare riferimento ai meccanismi di compensazione nazionale per categorie prioritarie e di rimborso del prelievo in eccesso escludendo i produttori che non hanno versato il prelievo; per l’effetto, nella quantificazione del prelievo supplementare dovrebbero essere disapplicate le norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di procedere al ricalcolo del prelievo dovuto;
(v) la cartella impugnata sarebbe inoltre priva di motivazione in relazione al computo degli interessi applicati sull’importo del prelievo;
(vi) la cartella impugnata sarebbe stata emessa sulla base di un nuovo ruolo formato illegittimamente da EA, in violazione di quanto previsto dall’art. 8-ter L. n. 33/09 secondo cui tutte le somme accertate come dovute dai produttori agricoli sono iscritte da AGEA nel registro nazionale dei debiti, con effetto equivalente all’iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero; nel caso di specie, prima della formazione del ruolo da parte della regione, AGEA aveva già proceduto a formare altro ruolo relativamente agli stessi debiti mediante l’iscrizione dei registro nazionale debitori; in ogni caso, EA avrebbe omesso di detrarre dagli importi richiesti con la cartella impugnata le somme già trattenute mediante compensazione con gli aiuti PAC spettanti alla ricorrente;
(vii) EA sarebbe decaduta dalla possibilità di procedere al recupero del prelievo di cui all’intimazione impugnata, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73 - espressamente richiamato dall’art. 8-quinquies comma 10 L. 33/09 - avendo omesso di notificare al debitore la cartella di pagamento, “a pena di decadenza”, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo; nel caso di specie, la cartella di pagamento non sarebbe mai stata notificata al debitore (ma solo al primo acquirente); in ogni caso, il credito il credito azionato dall’amministrazione si sarebbe prescritto per decorso del termine quadriennale di cui all’art. 3 comma 1 Regolamento (CE) n. 2988/1995 del 18 dicembre 1995, ovvero del termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., o comunque del termine decennale di cui all’art. 2946 c.c.;
2. I motivi aggiunti .
2.1. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, l’azienda ricorrente ha esteso l’impugnazione alla intimazione di pagamento n. 022 2022 90075294 emessa dalla stessa Ader, per l’importo complessivo di € 161.530,58 a titolo di capitale residuo e relativi interessi per prelievo supplementare sulle consegne 2003/04.
2.2. Con i motivi aggiunti, l’azienda ricorrente ha in gran parte riproposto le medesime censure già dedotte con il ricorso introduttivo, insistendo in particolare nell’eccezione di illegittimità della presupposta imputazione di prelievo perché determinata sulla base di normativa nazionale contrastante con il diritto dell’Unione.
2.3. La parte ricorrente ha proposto altresì domanda di risarcimento del danno asseritamente patito a causa delle iniziative di recupero poste in essere da EA, anche attraverso la compensazione degli aiuti PAC, con ogni conseguenza in ordine alla carenza di liquidità e alla mancata integrazione del reddito, nonché all’impossibilità di accedere a contributi pubblici (come i fondi PSR), oltre ai profili di concorrenza con altre aziende.
3. Svolgimento del processo .
3.1. EA si è costituita in giudizio con memoria difensiva dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto, rappresentando comunque l’esigenza di disporre di un congruo lasso di tempo per consentire agli Uffici di reperire la documentazione cartacea pertinente all’oggetto del giudizio, riservando di svolgere difese più compiute all’esito di tale approfondimento.
3.2. Ader, ritualmente intimata, non si è costituita.
3.3. Successivamente, EA ha integrato la propria produzione difensiva, depositando relazione sui fatti di causa corredata della pertinente documentazione, eccependo preliminarmente l’inammissibilità di tutte le censure afferenti al merito della pretesa creditoria dell’Amministrazione perchè coperte dai giudicati sfavorevoli alla ricorrente medio tempore intervenuti, rappresentati:
- dal decreto n. 4141/2010 con cui il TAR RE ha dichiarato la perenzione del ricorso proposto dall’azienda ricorrente avverso la comunicazione EA contenente il prelievo esigibile in relazione all’annata 2003/04;
- dalla sentenza n. 1137/2021 con cui il TAR RE ha in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso dell’azienda ricorrente avverso il provvedimento di accoglimento della domanda di rateizzazione, presentata dalla ricorrente a seguito della notifica in data 12 settembre 2018 della intimazione ex art. 8 quinquies comma 1 L. n. 33/09.
Per il resto, EA ha contestato puntualmente la fondatezza dei singoli motivi di ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
3.4. In prossimità dell’udienza di merito, le parti hanno integrato la propria documentazione e depositato memorie conclusive nei termini di rito.
3.5. All’udienza pubblica del 5 marzo 2025, dopo la discussione del difensore di parte ricorrente, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
4. Decisione .
Il ricorso deve essere respinto, essendo in parte inammissibile e in parte infondato.
4.1. Sono inammissibili, in primo luogo, le censure di cui al terzo e quarto motivo (e ulteriormente ribadite e ampliate con i motivi aggiunti) con cui la parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’originaria imputazione di prelievo (relativa all’annata 2003/04) perché determinata sulla base di dati incerti sull’effettiva produzione nazionale di latte nel periodo considerato e sulla base di criteri previsti dalla normativa nazionale contrastanti con il diritto dell’Unione: si tratta, infatti - osserva il Collegio - di profili ormai coperti dai giudicati (di rito e di merito) formatisi inter partes per effetto del decreto di perenzione n. 4141/2020 pronunciato dal Presidente del TAR RE in data 23 ottobre 2010 sul ricorso R.G. 1412/2004 proposto da numerose aziende agricole, tra cui l’odierna ricorrente, avverso la comunicazione di EA relativa agli importi del prelievo esigibile riferito all’annata agraria 2003/04; e della sentenza n. 1137/2021 con cui il TAR RE, in relazione alla medesima annata agraria, ha in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso proposto dall’azienda ricorrente, assieme ad altre aziende, avverso il provvedimento di accoglimento della domanda di rateizzazione presentata dalla ricorrente a seguito della notifica in data 12 settembre 2018 della intimazione EA ex art. 8 quinquies comma 1 L. n. 33/09.
4.1.1. Al riguardo è opportuno rilevare che la sopravvenienza, dopo che la comunicazione di prelievo supplementare è divenuta inoppugnabile, delle tre sentenze della Corte di Giustizia UE che hanno affermato l’incompatibilità con il diritto europeo della disciplina italiana in materia di quote latte (Sez. VII, 27 giugno 2019, C-348/18, Barausse; Sez. II, 11 settembre 2019, C-46/18, San Rocco; Sez. II, 13 gennaio 2022, C-377/19, Benedetti), non consente alla parte ricorrente di rimettere in discussione la comunicazione di prelievo supplementare ormai inoppugnabile, invocando il contrasto di essa con i regolamenti europei in materia di quote latte alla luce di quelle sentenze.
Infatti, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, 7.8.2023, n. 7609, «in ordine al regime dei provvedimenti amministrativi nazionali assunti in violazione del diritto europeo, la giurisprudenza ampiamente prevalente ha evidenziato che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce sempre e solo motivo di annullabilità e non di nullità.
5.1. In altri termini, fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21 septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea.
Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame.
La violazione del diritto europeo, quindi, implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela.
La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo (Cons. St., sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Cons. St., sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580; id. 25 marzo 2022, n. 2194; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. St., sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari.
5.2. La giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto ugualmente in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo” (cfr. sentenza Kuhne & IT del 13 gennaio 2004).
Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (le stesse recenti sentenze della CGUE Randstad del 21 dicembre 2021 e Hoffmann-La Roche del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori)».
A questa pronuncia si è uniformata la giurisprudenza successiva della Sezione Sesta del Consiglio di Stato: v. le sentenze 15.11.2023, n. 9770; 21.11.2023, n. 9959; 29.11.2023, nn. 10299 e 10303; 14.12.2023, n. 10778; 27.12.2023, n. 11168; 2.2.2024, n. 1080; 9.2.2024, nn. 1316, 1319 e 1321; 27.3.2024, n. 2910; 5.4.2024, n. 3159; 8.4.2024, n. 3214; 16.4.2024, n. 3434; 22.5.2024, nn. 4542 e 4565; 4.6.2024, n. 4989; 3.7.2024, n. 5884; 9.7.2024, nn. 6078, 6079 e 6127; 24.7.2024, n. 6690; 29.10.2024, n. 8602; 18.11.2024, n. 9207.
Nello stesso senso, da ultimo, TAR RE, sez. I, 3 dicembre 2024, n. 961.
Resta salva, peraltro, la facoltà dell’Amministrazione, a fronte di specifiche istanze degli interessati, di riesaminare in autotutela gli atti pregressi di imputazione del prelievo esigibile alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia nelle predette sentenze, e di rideterminarsi in conseguenza, procedendo eventualmente agli opportuni ricalcoli, in ossequio ai principi della c.d. “autotutela doverosa” affermati dalla giurisprudenza comunitaria e amministrativa, anche nella specifica materia qui in esame (cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, 12 febbraio 2008 in C-2/2006 e 21 dicembre 2021 C-497/20, Randstad, punti 79 e 80; Cons. Stato Sez. sez. VI, 18 novembre 2024 n.9207; 20 novembre 2024 n. 9351; 11 dicembre 2024 n. 9999; T.A.R. Milano, sez. I, 01/04/2022, n.735).
4.2. È infondata la censura con cui la parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per non essere stati preceduti dalla notifica degli atti presupposti di accertamento del prelievo supplementare, in violazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies L. 33/09. La censura è documentalmente smentita da quanto sopra esposto: gli atti pregressi relativi all’annata 2003/04, non soltanto sono stati adottati, ma pure impugnati dalla parte ricorrente (con ricorsi esitati in giudicati ad essa sfavorevoli, in rito e nel merito). La circostanza che nel provvedimento impugnato sia stato richiamato un atto di intimazione ex L. 33/09 (prot. AGEA.AGA2018.0029297 del 22 novembre 2018) diverso da quello depositato in giudizio e richiamato nella relazione sui fatti di causa depositata dall’Amministrazione resistente (prot. AGEA.AGA. 2018.0022423 del 6 settembre 2018) costituisce un mero refuso che non ha pregiudicato in alcun modo il diritto di difesa della ricorrente, che ben conosceva quest’ultima intimazione, avendo formulato a seguito della stessa domanda di rateizzazione del debito, accolta da AGEA con provvedimento del 16 novembre 2018 (protocollo n. AGEA.AGA.2018.0029297 raccomandata n. 61723870697-3 comunicazione AGEA n. ACL33-04480923-P) impugnato dalla ricorrente dinanzi a questo TAR con ricorso R.G. 93/2019, definito con la citata sentenza n. 1137/2021 (passata in giudicato) che in parte ha dichiarato inammissibile il ricorso e in parte lo ha respinto nel merito. È altresì infondato e pretestuoso l’ulteriore argomento dedotto in udienza dal difensore di parte ricorrente secondo il giudicato di perenzione pronunciato da questo TAR non sarebbe opponibile all’odierna ricorrente dal momento che quest’ultima non avrebbe mai ricevuto la comunicazione del prelievo esigibile riferita all’annata in contestazione, notificata solo al primo acquirente; l’eccezione è infondata, sia perché, da un punto di vista formale, il decreto decisorio fa stato ex art. 2909 c.c. tra le parti del giudizio, tra cui è ricompresa anche l’odierna ricorrente; sia perché, dal punto di vista sostanziale, la debenza delle somme richieste da EA a titolo di prelievo esigibile per l’annata agraria in questione è stata accertata definitivamente, con efficacia di giudicato, dalla citata sentenza di questo TAR n. 1137/2021 (cfr. pagg. 6 e ss.), pronunciata su ricorso anche dell’odierna ricorrente, e quindi ad essa opponibile.
4.3. È infondata altresì la censura di cui al secondo motivo, con cui la parte ricorrente ha dedotto la manifesta illogicità della cartella impugnata per avere, da un lato descritto le modalità per accedere alla rateizzazione e dall’altro escluso tale possibilità. Come documentato in giudizio da EA, alla parte ricorrente è stata concessa la possibilità di rateizzare l’importo dovuto per la campagna 2003/04 già con l’intimazione ex art. 8 quinquies comma 1 L. 33/09, ricevuta dal produttore il 12 settembre 2018 (all. 6 EA); la ricorrente si è avvalsa di tale possibilità presentando l’istanza di rateizzazione (all. 7 EA), che è stata accolta da EA (all. 8); tuttavia, la ricorrente non ha successivamente perfezionato il contratto di rateizzazione. A ciò si aggiunga che la cartella impugnata evidenzia nuovamente (nel campo “rateizzare” del paragrafo “Informazioni dell’agente della riscossione” ) la possibilità per il debitore di rateizzare l’importo ingiunto esponendone diffusamente presupposti e modalità. L’ipotesi di esclusione dalla facoltà di rateizzazione menzionata alle pagg. 6 e 7 del modulo standardizzato della cartella, mediante richiamo dell’art. 6 comma 10 lettera a) della L. 225/2016, è totalmente estranea all’oggetto del contendere.
4.4. È infondata anche la censura di cui al quinto motivo, concernente l’asserita carenza di motivazione in relazione al computo degli interessi applicati sull’importo del prelievo. Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come l’atto di intimazione debba ritenersi sufficientemente motivato quando contempli puntualmente l’indicazione delle annate di riferimento del prelievo intimato e della somma dovuta a titolo di capitale ed interessi (cfr. TAR Lazio Sez. V 28 febbraio 2024 n.3938; C. Stato Sez. III 12 luglio 2021 n, 5281). Gli interessi, in particolare, sono determinati secondo regole fissate per legge e la decorrenza è ricavabile dall’art. 30 DPR n. 602/1973, per cui nessuna illustrazione del calcolo degli interessi è dovuta (cfr C. Stato Sez. VI 19 marzo 2024 n.2635).
4.5. Parimenti infondata risulta la doglianza sull’asserita duplicazione del ruolo previsto per i recuperi dei prelievi latte, derivante dall’iscrizione nel registro debitori ex art. 8-ter legge n. 33 del 2009. L'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all'art. 8 ter, comma 1, della legge n. 33 del 2009, istituito presso EA, è equiparata all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8-ter, comma 2, legge n. 33/2009, ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte (in termini Cons. Stato, sez. III, n. 5281 del 2021).
Né la parte ricorrente ha fornito alcuna dimostrazione che il detto sistema, attraverso la compensazione con i premi PAC liquidati all’azienda ricorrente, le abbia prodotto un danno.
Peraltro, la censura relativa al mancato computo dei recuperi già effettuati dagli organismi pagatori sugli aiuti PAC spettanti all’azienda ricorrente è stata dedotta in ricorso in termini del tutto generici e indimostrati, a cui peraltro l’Amministrazione ha fornito in giudizio documentata smentita (cfr. doc. 10 EA).
4.6. È infondata inoltre la censura con cui la parte ricorrente ha eccepito la decadenza di EA dalla possibilità di procedere al recupero del prelievo oggetto dell’intimazione impugnata per decorso del termine biennale imposto dall’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/1973. In contrario, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, che, pronunciandosi su analoghe controversie in materia di “quote latte”, ha avuto modo di affermare che “Con specifico riferimento alla denunciata violazione dell'art. 25 del d.P.R. 602/1973, si osserva che i termini di decadenza previsti dalla norma si applicano solo alle imposte dirette e all'IVA (…)”, laddove invece “il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772)”; ne consegue che “Il rinvio all'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, contenuto nel previgente art. 8-quinquies, comma 10-bis, del d.l. 5/2009, non implica l'introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo il termine indicato dall'art. 25 comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 (due anni dall'accertamento del debito)” (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 15 maggio 2024 n. 4333; Cons. St., sez. VI, 09 febbraio 2024, n. 1316); nello stesso anche la giurisprudenza consolidata di questa Sezione (cfr. tra le tante, TAR RE, sez. II, n. 810 del 2022).
4.7. Infine, è infondata anche l’eccezione di prescrizione. Come già affermato da questa Sezione (cfr., in particolare, la sentenza 2 ottobre 2023 n. 728, alle cui ampie considerazioni si rinvia), nella materia qui in esame la prescrizione è decennale e va computata tenendo conto anche dei due periodi di sospensione legale dal 1° aprile al 15 luglio 2019 (ex art. 8 quinquies comma 10 L. 33/09 “per consentire l’ordinato passaggio all’agente della riscossione dei residui di gestione”) e poi dall’8 marzo al 31 agosto 2020 (in periodo di emergenza COVID, ex art. 68 D.L. n. 18/20 e s.m.i.).
Nel caso di specie, il termine di prescrizione è rimasto interrotto sia dalla notificazione degli atti pregressi, sia dalla resistenza dall’Amministrazione nei giudizi scaturiti dalla notifica di quegli atti ex art. 2945 c.c., sia dalla intimazione ex art. 8-quinquies, comma 1, L. 33/2009 adottata da EA il 6 settembre 2018 e notificata alla ricorrente il data 12 settembre 2018 (all. 6 EA), anche in relazione all’annata qui in contestazione, a cui ha fatto seguito l’istanza di rateizzazione della ricorrente (accolta dall’Amministrazione con provvedimento espresso, anche se poi non esitata nella stipula del contratto di rateizzazione per il rifiuto dell’interessata).
Su tali considerazioni si rinvia, per l’approfondita ricostruzione dei principi applicabili, alla citata sentenza n. 728/2023 di questa Sezione.
5. Conclusioni .
5.1. In definitiva, alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va respinto.
5.2. Sussistono peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa la complessità e la particolarità delle questioni che hanno caratterizzato il contenzioso in materia di quota latte, con particolare riferimento a quelle concernenti il contrasto della disciplina nazionale con il diritto eurounitario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ariberto Sabino Limongelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO