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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 28/04/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 283/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 283/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BENEDETTI MATTEO, con domicilio eletto in Lanciano (Ch),
Piazza Eraldo Miscia 5,presso il difensore.
ATTORE contro
C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv.. MARSILIO CLELIA, con domicilio eletto in Lanciano alla Via
Dei Frentani, Vico X, 1/A, presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Proprieta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
pagina 1 di 10 - accertare e dichiarare che a far data dal febbraio 2015 il sig.
[...] occupa in via esclusiva l'immobile indicato nelle CP_1 premesse dell'atto di citazione, ed impedisce all'odierno attore il godimento di tale bene, pur avendone titolo in quanto comproprietario;
- per l'effetto condannare il convenuto al pagamento in favore dell'odierno attore di un indennizzo mensile, e/o di un risarcimento dei danni, per il mancato godimento dell'immobile a far data dal febbraio
2015, nella misura di €50,00 mensili (pari a 1/5 della quantificazione concordata tra le parti nella misura di €250,00 mensili, in considerazione della quota di proprietà dell'attore) oltre rivalutazione e interessi nelle misure di legge, maturati ed a maturare fino al soddisfo;
- con vittoria di spese e competenze di causa e sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Voglia l'On.le Giudice adito:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
IN VIA SUBORDINATA, qualora l'On.le Giudice adito dovesse reputare dovuta una qualsiasi forma di indennizzo, anche a titolo di risarcimento del danno, che tale somma pretesa in pagamento dall'attore al fratello con scadenza mensile, venga ridotta CP_1
e comunque stabilita tenendo conto delle gravissime condizioni economiche in cui versa il convenuto, delle reali condizioni dell'immobile in oggetto e di tutte le ulteriori circostanze meglio specificate nel corpo del presente atto ed emerse nel corso dell'istruttoria anche in relazione al tempo di permanenza del pagina 2 di 10 convenuto all'interno dell'abitazione e delle ragioni che lo hanno spinto a tornare presso l'immobile di Mozzagrogna, alla Contrada Cavezza, 1 ed altresì sulla base della valutazione fattane per il tramite di un professionista del settore immobiliare e comunque calcolata in minor misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Il sig. ha citato in giudizio il proprio fratello Parte_1 [...]
per sentire accogliere nei suoi confronti la domanda CP_1
sopra trascritta.
Ha premesso di essere proprietario pro quota, assieme ai suoi quattro fratelli e sorelle di un immobile sito in Mozzagrogna (Ch), c.da
Cavezza n°1, e di un terreno adiacente, catastalmente individuati come segue:
Catasto fabbricati Comune di Mozzagrogna,
a) foglio 9, part. 146, sub 1, cat. A/2, classe 1, vani 10, rendita € 619,75;
b) foglio 9, part. 146, sub 2, cat. C/6, classe 3, consistenza 30 mq, rendita
€ 75,92;
c) foglio 9, part. 308, cat. C/2, classe 2, consistenza 42 mq, rendita € 75,92;
Catasto terreni Comune di Mozzagrogna (Ch)
d) Foglio 9, part. 307, seminativo arborato classe 4, are 31,90, reddito dom.
€ 6,59; agrario € 9,88.
beni pervenuti ai fratelli per successione del 5.03.2015 della madre deceduta il 7.07.2014. e che dal gennaio 2015 il sig. Persona_1
odierno convenuto, ha stabilito la propria Controparte_1
pagina 3 di 10 residenza in tale abitazione fruendone in via esclusiva ed escludendo dal godimento della cosa comune tutti gli altri comproprietari, anche a fronte delle richieste inviate con raccomandate del 2015 e del 2020.
Il convenuto si è costituito deducendo che dopo un primo periodo in cui aveva vissuto a Roma per motivi di lavoro, era poi tornato nell'immobile, che da sempre era l'abitazione familiare e dove vivevano i genitori, in cui aveva prestato assistenza ai genitori, e poi aveva dovuto trasferirvisi in via definitiva, dopo un periodo in cui aveva vissuto in un appartamento condotto in locazione a Lanciano, a causa di sopravvenute difficoltà economiche dovute all'emergenza COVID ed alla cessazione della sua attività lavorativa;
che l'apposizione di catena e lucchetto all'immobile era stata decisa dopo avere riscontrato la sottrazione da ignoti di alcuni effetti personali e di un proprio conoscente che erano presenti nell'abitazione.
La richiesta di estensione del contradditorio nei confronti degli altri fratelli comproprietari è stata rigettata per l'ininfluenza della domanda nei confronti delle loro posizioni;
la causa è stata istruita con assunzione delle prove testimoniali richieste dalle parti;
all'esito è stata disposta CTU per individuare il valore di riferimento da porre a base dell'eventuale ricognizione della domanda, poi revocata poiché le parti hanno concordato nel riconoscere all'immobile il valore locatizio complessivo di € 250 mensili;
il giudizio è stato rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/1/2025 tenuta mediante trattazione scritta, al cui esito è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
DIRITTO
I. La domanda dell'attore risulta fondata e può essere accolta;
Il convenuto ha dedotto di essere tornato a vivere nell'immobile nel 2012, tornato da Roma, per prendersi cura del padre;
alla pagina 4 di 10 morte del padre è tornato a Roma per breve tempo, circa un mese, per poi tornare di nuovo nell'appartamento, per prendersi cura della madre, nel frattempo anch'ella ammalatasi;
alla morte della madre, per altro periodo, circa tre mesi (in risposta all'interrogatorio indica tre anni) ha vissuto in un altro appartamento condotto in locazione e poi è tornato nell'immobile non potendo sostenere le spese di locazione per la cessazione della sua attività di restauratore, e costretto a restarvi in mancanza di altra disponibilità.
II. Da questa esposizione risulta sostanzialmente non contestato che il convenuto faccia uso esclusivo dell'immobile; quando ha reso l'interrogatorio formale, in particolare rispondendo ai capp.4 e 5 il sig. ha ammesso di essersi da Controparte_1 sempre opposto all'uso comune dell'immobile e del terreno antistante, impedendovi l'accesso all'attore, che invece aveva l'uso dei terreni limitrofi e la fruizione delle colture ivi esistenti.
Sul punto si deve notare che in risposta al cap 1 ha negato di avere escluso gli altri comproprietari dal godimento “della cosa comune”, ma poi la lettura del cap 2 specifica che il libero accesso degli altri comproprietari è riferito ai terreni.
La valenza ammissiva dell'affermazione riferita all'abitazione
(capp 4 e 5) pone in secondo piano la conferma delle circostanze poi intervenuta mediante la prova testimoniale.
III. Le parti hanno soffermato le rispettive deduzioni su alcuni aspetti dei rapporti familiari, in particolare sui motivi per cui il convenuto sarebbe rientrato da Roma per accudire i genitori, determinazione che secondo l'attore sarebbe stata autonomamente assunta dal convenuto, mentre secondo l'altro fratello sarebbe derivata dalla specifica e Persona_2
pagina 5 di 10 concorde richiesta dei fratelli, che pur potendo intervenire occasionalmente, non avevano la possibilità di accudire i genitori, per i rispettivi impegni familiari. Questa illustrazione dei rapporti familiari, però non è determinate ai fini della soluzione della lite, poiché ciò che ne forma oggetto è la configurabilità del diritto dell'attore all'indennizzo, e la sua determinazione.
IV. E' opportuno fare cenno alle previsioni indicate dall'art. 439 CC che fa carico della corresponsione degli alimenti tra fratelli nella misura dello stretto necessario: come noto, nella definizione di alimenti vengono convenzionalmente comprese le prestazioni che hanno ad oggetto ciò che è necessario per vivere, quindi oltre all'alimentazione vera e propria, s'intende anche quanto necessario per l'alloggio, la cura della persona e quindi il suo vestiario, nonché l'istruzione scolastica e altri bisogni primari. Il codice civile prevede che alcune persone siano tenute alla prestazione dell'obbligazione alimentare nei confronti di altri soggetti, in virtù di vincoli familiari: si parla in tal caso di obbligazione alimentare legale, e l'art. 439 CC sancisce tale obbligo tra fratelli.
V. L'assunto del convenuto, pur indicando un proprio stato di necessità, non fa espresso riferimento, né in effetti svolge domanda in tali sensi diretta, ad un obbligo dei fratelli di contribuire alle proprie necessità sulla base della descritta situazione, e la narrativa delle vicende lavorative viene in effetti richiamata al fine di contemperare l'ammontare dell'indennizzo a tale situazione, anche se, per il vero, la questione è rimasta nell'ambito più prossimo alla deduzione descrittiva che alla circostanza effettivamente provata nella sua realtà ontologica e nella sua incidenza;
pagina 6 di 10 sull'assistenza prestata dal convenuto in favore dei genitori, laddove prevalente o esclusiva rispetto a quanto fatto dagli altri fratelli, si osserva che quand'anche possa in astratto configurare in capo al convenuto un diritto a forme corrispettive nei confronti degli altri fratelli per l'assistenza ai genitori, manca ogni espresso riferimento o domanda in tali sensi diretta.
VI. Altri aspetti su cui l'istruttoria si è soffermata sono costituiti:
dal godimento da parte dell'attore – in via esclusiva - dei terreni limitrofi e delle colture si di essi esistenti. Di ciò è data conferma dall'istruttoria, ma anche in questo caso non si collega alcuna prospettazione di un controcredito del convenuto nei confronti dell'attore, per la quota parte riferibile a tali terreni, cosicché anche tale narrazione porta ad illustrare i rapporti tra fratelli ma non a trarne conseguenze in ordine alla domanda.
sullo stato dell'immobile, in relazione al quale sono emersi problemi alle fondamenta esistenti sin dall'epoca in cui esso venne acquistato dai genitori delle parti in causa;
si è fatto riferimento ad interventi posti in essere dai genitori, ma non descritti in modo analitico (il teste li definisce Tes_1
ristrutturazione ed afferma di averli effettuati quale imbianchino)
e poi di interventi minori posti in essere dal convenuto, che egli stesso riconosce inadeguati alla soluzione dei problemi strutturali presentati dall'immobile. (“SAPPIAMO TUTTI CHE I
PROBLEMI DI QUELLA CASA ESISTONO FIN DAL SUO ACQUISTO DA
PARTE DEI MIEI GENITORI E DIPENDONO DALLE FONDAMENTA, NON
DAL FATTO CHE NON SI RIPARI QUALCHE INTONACO;
”)
VII. lo stato dell'immobile assume evidente rilievo ai fini della determinazione dell'indennizzo spettante, il cui ammontare deve esservi proporzionato: per questo motivo era stata pagina 7 di 10 disposta CTU, la cui necessità è poi venuta meno perché le parti hanno riconosciuto il valore cui rapportare l'ammontare dell'indennità nella somma di € 250,00 mensili, facendo autonomo ricorso alla valutazione di un esperto del settore, poi trasmessa concordemente in atti.
VIII. Così ricostruita la vicenda, risulta che il convenuto , CP_1
in qualità di comproprietario, occupa in modo esclusivo l'immobile – fabbricato e questo comporta il diritto all'indennità
(che non è un canone di locazione ma un compenso per il mancato utilizzo) per i comproprietari che non consentano espressamente a tale uso: l'indennità è calcolata in base al valore locativo della parte di immobile non goduta dagli altri proprietari, che – con riferimento al comproprietario, trattandosi di comunione indivisa, deve riferirsi alla singola quota di appartenenza. L'odierno attore è comproprietario in misura di
1/5 quindi a lui spetta 1/5 del valore indennitario concordato, cioè € 50,00 per mese.
IX. L'indennità è dovuta sin dall'epoca in cui il dissenziente ha manifestato il proprio dissenso. Per individuare tale epoca , considerato il permanente dissidio tra fratelli, si ritiene rispondente a criteri di certezza fare riferimento alla data di comunicazione della diffida del 2020, perché v'è prova che essa sia effettivamente pervenuta al destinatario, oltre che per il suo riscontro mediante legale. Non si ritiene invece di attribuire certezza della notizia da parte del destinatario dalla perfezionata giacenza della comunicazione del 2015, anche in considerazione del fatto che il teste ha riferito Persona_2
che il convenuto dopo la morte della madre andava e tornava più volte da Roma, ed che è stato acclarato che il convenuto pagina 8 di 10 per qualche tempo vissuto in altro immobile in Lanciano, il che rende ipotizzabile che egli possa non avere avuto effettiva conoscenza della giacenza pendente.
X. L'indennità di € 50,00 mensile viene quindi riconosciuta con decorrenza dal dicembre 2020. L'indicazione del valore indennitario concordato in pendenza del giudizio comporta che l'ammontare sia da ritenersi attualizzato e già rivalutato alla data della pronuncia, con conseguenti effetti anche sul calcolo degli interessi, che pure decorreranno dalla pronuncia.
XI. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda con riduzione rispetto ai valori mediani per l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo, e per la fase di mediazione tenendo conto del solo avvio visto mancato assenso al prosieguo :
avvio mediazione 140
Fase studio 300
Fase introduttiva 300
Fase istruttoria - trattazione 500
Fase decisionale 500
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara il convenuto tenuto, e per l'effetto lo Controparte_1 condanna, a corrispondere all'attore l'indennità Parte_1 mensile di € 50,00 a decorrere dal dicembre 2020 compreso, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia per l'utilizzo esclusivo dell'immobile sito in Mozzagrogna (Ch), c.da
Cavezza n°1, in Catasto fabbricati Comune di Mozzagrogna, a)
pagina 9 di 10 foglio 9, part. 146, sub 1, cat. A/2, classe 1, vani 10, rendita
€619,75;b) foglio 9, part. 146, sub 2, cat. C/6, classe 3, consistenza 30 mq, rendita €75,92;c) foglio 9, part. 308, cat.
C/2, classe 2, consistenza 42 mq, rendita €75,92;, appartenente all'attore in quota indivisa di 1/5
2. Condanna il convenuto a rimborsare Controparte_1 all'attore le spese di lite, che liquida in € 212,85 Parte_1 per esborsi, € 1.740,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Lanciano, 24 aprile 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 283/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BENEDETTI MATTEO, con domicilio eletto in Lanciano (Ch),
Piazza Eraldo Miscia 5,presso il difensore.
ATTORE contro
C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv.. MARSILIO CLELIA, con domicilio eletto in Lanciano alla Via
Dei Frentani, Vico X, 1/A, presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Proprieta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
pagina 1 di 10 - accertare e dichiarare che a far data dal febbraio 2015 il sig.
[...] occupa in via esclusiva l'immobile indicato nelle CP_1 premesse dell'atto di citazione, ed impedisce all'odierno attore il godimento di tale bene, pur avendone titolo in quanto comproprietario;
- per l'effetto condannare il convenuto al pagamento in favore dell'odierno attore di un indennizzo mensile, e/o di un risarcimento dei danni, per il mancato godimento dell'immobile a far data dal febbraio
2015, nella misura di €50,00 mensili (pari a 1/5 della quantificazione concordata tra le parti nella misura di €250,00 mensili, in considerazione della quota di proprietà dell'attore) oltre rivalutazione e interessi nelle misure di legge, maturati ed a maturare fino al soddisfo;
- con vittoria di spese e competenze di causa e sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Voglia l'On.le Giudice adito:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
IN VIA SUBORDINATA, qualora l'On.le Giudice adito dovesse reputare dovuta una qualsiasi forma di indennizzo, anche a titolo di risarcimento del danno, che tale somma pretesa in pagamento dall'attore al fratello con scadenza mensile, venga ridotta CP_1
e comunque stabilita tenendo conto delle gravissime condizioni economiche in cui versa il convenuto, delle reali condizioni dell'immobile in oggetto e di tutte le ulteriori circostanze meglio specificate nel corpo del presente atto ed emerse nel corso dell'istruttoria anche in relazione al tempo di permanenza del pagina 2 di 10 convenuto all'interno dell'abitazione e delle ragioni che lo hanno spinto a tornare presso l'immobile di Mozzagrogna, alla Contrada Cavezza, 1 ed altresì sulla base della valutazione fattane per il tramite di un professionista del settore immobiliare e comunque calcolata in minor misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Il sig. ha citato in giudizio il proprio fratello Parte_1 [...]
per sentire accogliere nei suoi confronti la domanda CP_1
sopra trascritta.
Ha premesso di essere proprietario pro quota, assieme ai suoi quattro fratelli e sorelle di un immobile sito in Mozzagrogna (Ch), c.da
Cavezza n°1, e di un terreno adiacente, catastalmente individuati come segue:
Catasto fabbricati Comune di Mozzagrogna,
a) foglio 9, part. 146, sub 1, cat. A/2, classe 1, vani 10, rendita € 619,75;
b) foglio 9, part. 146, sub 2, cat. C/6, classe 3, consistenza 30 mq, rendita
€ 75,92;
c) foglio 9, part. 308, cat. C/2, classe 2, consistenza 42 mq, rendita € 75,92;
Catasto terreni Comune di Mozzagrogna (Ch)
d) Foglio 9, part. 307, seminativo arborato classe 4, are 31,90, reddito dom.
€ 6,59; agrario € 9,88.
beni pervenuti ai fratelli per successione del 5.03.2015 della madre deceduta il 7.07.2014. e che dal gennaio 2015 il sig. Persona_1
odierno convenuto, ha stabilito la propria Controparte_1
pagina 3 di 10 residenza in tale abitazione fruendone in via esclusiva ed escludendo dal godimento della cosa comune tutti gli altri comproprietari, anche a fronte delle richieste inviate con raccomandate del 2015 e del 2020.
Il convenuto si è costituito deducendo che dopo un primo periodo in cui aveva vissuto a Roma per motivi di lavoro, era poi tornato nell'immobile, che da sempre era l'abitazione familiare e dove vivevano i genitori, in cui aveva prestato assistenza ai genitori, e poi aveva dovuto trasferirvisi in via definitiva, dopo un periodo in cui aveva vissuto in un appartamento condotto in locazione a Lanciano, a causa di sopravvenute difficoltà economiche dovute all'emergenza COVID ed alla cessazione della sua attività lavorativa;
che l'apposizione di catena e lucchetto all'immobile era stata decisa dopo avere riscontrato la sottrazione da ignoti di alcuni effetti personali e di un proprio conoscente che erano presenti nell'abitazione.
La richiesta di estensione del contradditorio nei confronti degli altri fratelli comproprietari è stata rigettata per l'ininfluenza della domanda nei confronti delle loro posizioni;
la causa è stata istruita con assunzione delle prove testimoniali richieste dalle parti;
all'esito è stata disposta CTU per individuare il valore di riferimento da porre a base dell'eventuale ricognizione della domanda, poi revocata poiché le parti hanno concordato nel riconoscere all'immobile il valore locatizio complessivo di € 250 mensili;
il giudizio è stato rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/1/2025 tenuta mediante trattazione scritta, al cui esito è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
DIRITTO
I. La domanda dell'attore risulta fondata e può essere accolta;
Il convenuto ha dedotto di essere tornato a vivere nell'immobile nel 2012, tornato da Roma, per prendersi cura del padre;
alla pagina 4 di 10 morte del padre è tornato a Roma per breve tempo, circa un mese, per poi tornare di nuovo nell'appartamento, per prendersi cura della madre, nel frattempo anch'ella ammalatasi;
alla morte della madre, per altro periodo, circa tre mesi (in risposta all'interrogatorio indica tre anni) ha vissuto in un altro appartamento condotto in locazione e poi è tornato nell'immobile non potendo sostenere le spese di locazione per la cessazione della sua attività di restauratore, e costretto a restarvi in mancanza di altra disponibilità.
II. Da questa esposizione risulta sostanzialmente non contestato che il convenuto faccia uso esclusivo dell'immobile; quando ha reso l'interrogatorio formale, in particolare rispondendo ai capp.4 e 5 il sig. ha ammesso di essersi da Controparte_1 sempre opposto all'uso comune dell'immobile e del terreno antistante, impedendovi l'accesso all'attore, che invece aveva l'uso dei terreni limitrofi e la fruizione delle colture ivi esistenti.
Sul punto si deve notare che in risposta al cap 1 ha negato di avere escluso gli altri comproprietari dal godimento “della cosa comune”, ma poi la lettura del cap 2 specifica che il libero accesso degli altri comproprietari è riferito ai terreni.
La valenza ammissiva dell'affermazione riferita all'abitazione
(capp 4 e 5) pone in secondo piano la conferma delle circostanze poi intervenuta mediante la prova testimoniale.
III. Le parti hanno soffermato le rispettive deduzioni su alcuni aspetti dei rapporti familiari, in particolare sui motivi per cui il convenuto sarebbe rientrato da Roma per accudire i genitori, determinazione che secondo l'attore sarebbe stata autonomamente assunta dal convenuto, mentre secondo l'altro fratello sarebbe derivata dalla specifica e Persona_2
pagina 5 di 10 concorde richiesta dei fratelli, che pur potendo intervenire occasionalmente, non avevano la possibilità di accudire i genitori, per i rispettivi impegni familiari. Questa illustrazione dei rapporti familiari, però non è determinate ai fini della soluzione della lite, poiché ciò che ne forma oggetto è la configurabilità del diritto dell'attore all'indennizzo, e la sua determinazione.
IV. E' opportuno fare cenno alle previsioni indicate dall'art. 439 CC che fa carico della corresponsione degli alimenti tra fratelli nella misura dello stretto necessario: come noto, nella definizione di alimenti vengono convenzionalmente comprese le prestazioni che hanno ad oggetto ciò che è necessario per vivere, quindi oltre all'alimentazione vera e propria, s'intende anche quanto necessario per l'alloggio, la cura della persona e quindi il suo vestiario, nonché l'istruzione scolastica e altri bisogni primari. Il codice civile prevede che alcune persone siano tenute alla prestazione dell'obbligazione alimentare nei confronti di altri soggetti, in virtù di vincoli familiari: si parla in tal caso di obbligazione alimentare legale, e l'art. 439 CC sancisce tale obbligo tra fratelli.
V. L'assunto del convenuto, pur indicando un proprio stato di necessità, non fa espresso riferimento, né in effetti svolge domanda in tali sensi diretta, ad un obbligo dei fratelli di contribuire alle proprie necessità sulla base della descritta situazione, e la narrativa delle vicende lavorative viene in effetti richiamata al fine di contemperare l'ammontare dell'indennizzo a tale situazione, anche se, per il vero, la questione è rimasta nell'ambito più prossimo alla deduzione descrittiva che alla circostanza effettivamente provata nella sua realtà ontologica e nella sua incidenza;
pagina 6 di 10 sull'assistenza prestata dal convenuto in favore dei genitori, laddove prevalente o esclusiva rispetto a quanto fatto dagli altri fratelli, si osserva che quand'anche possa in astratto configurare in capo al convenuto un diritto a forme corrispettive nei confronti degli altri fratelli per l'assistenza ai genitori, manca ogni espresso riferimento o domanda in tali sensi diretta.
VI. Altri aspetti su cui l'istruttoria si è soffermata sono costituiti:
dal godimento da parte dell'attore – in via esclusiva - dei terreni limitrofi e delle colture si di essi esistenti. Di ciò è data conferma dall'istruttoria, ma anche in questo caso non si collega alcuna prospettazione di un controcredito del convenuto nei confronti dell'attore, per la quota parte riferibile a tali terreni, cosicché anche tale narrazione porta ad illustrare i rapporti tra fratelli ma non a trarne conseguenze in ordine alla domanda.
sullo stato dell'immobile, in relazione al quale sono emersi problemi alle fondamenta esistenti sin dall'epoca in cui esso venne acquistato dai genitori delle parti in causa;
si è fatto riferimento ad interventi posti in essere dai genitori, ma non descritti in modo analitico (il teste li definisce Tes_1
ristrutturazione ed afferma di averli effettuati quale imbianchino)
e poi di interventi minori posti in essere dal convenuto, che egli stesso riconosce inadeguati alla soluzione dei problemi strutturali presentati dall'immobile. (“SAPPIAMO TUTTI CHE I
PROBLEMI DI QUELLA CASA ESISTONO FIN DAL SUO ACQUISTO DA
PARTE DEI MIEI GENITORI E DIPENDONO DALLE FONDAMENTA, NON
DAL FATTO CHE NON SI RIPARI QUALCHE INTONACO;
”)
VII. lo stato dell'immobile assume evidente rilievo ai fini della determinazione dell'indennizzo spettante, il cui ammontare deve esservi proporzionato: per questo motivo era stata pagina 7 di 10 disposta CTU, la cui necessità è poi venuta meno perché le parti hanno riconosciuto il valore cui rapportare l'ammontare dell'indennità nella somma di € 250,00 mensili, facendo autonomo ricorso alla valutazione di un esperto del settore, poi trasmessa concordemente in atti.
VIII. Così ricostruita la vicenda, risulta che il convenuto , CP_1
in qualità di comproprietario, occupa in modo esclusivo l'immobile – fabbricato e questo comporta il diritto all'indennità
(che non è un canone di locazione ma un compenso per il mancato utilizzo) per i comproprietari che non consentano espressamente a tale uso: l'indennità è calcolata in base al valore locativo della parte di immobile non goduta dagli altri proprietari, che – con riferimento al comproprietario, trattandosi di comunione indivisa, deve riferirsi alla singola quota di appartenenza. L'odierno attore è comproprietario in misura di
1/5 quindi a lui spetta 1/5 del valore indennitario concordato, cioè € 50,00 per mese.
IX. L'indennità è dovuta sin dall'epoca in cui il dissenziente ha manifestato il proprio dissenso. Per individuare tale epoca , considerato il permanente dissidio tra fratelli, si ritiene rispondente a criteri di certezza fare riferimento alla data di comunicazione della diffida del 2020, perché v'è prova che essa sia effettivamente pervenuta al destinatario, oltre che per il suo riscontro mediante legale. Non si ritiene invece di attribuire certezza della notizia da parte del destinatario dalla perfezionata giacenza della comunicazione del 2015, anche in considerazione del fatto che il teste ha riferito Persona_2
che il convenuto dopo la morte della madre andava e tornava più volte da Roma, ed che è stato acclarato che il convenuto pagina 8 di 10 per qualche tempo vissuto in altro immobile in Lanciano, il che rende ipotizzabile che egli possa non avere avuto effettiva conoscenza della giacenza pendente.
X. L'indennità di € 50,00 mensile viene quindi riconosciuta con decorrenza dal dicembre 2020. L'indicazione del valore indennitario concordato in pendenza del giudizio comporta che l'ammontare sia da ritenersi attualizzato e già rivalutato alla data della pronuncia, con conseguenti effetti anche sul calcolo degli interessi, che pure decorreranno dalla pronuncia.
XI. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda con riduzione rispetto ai valori mediani per l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo, e per la fase di mediazione tenendo conto del solo avvio visto mancato assenso al prosieguo :
avvio mediazione 140
Fase studio 300
Fase introduttiva 300
Fase istruttoria - trattazione 500
Fase decisionale 500
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara il convenuto tenuto, e per l'effetto lo Controparte_1 condanna, a corrispondere all'attore l'indennità Parte_1 mensile di € 50,00 a decorrere dal dicembre 2020 compreso, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia per l'utilizzo esclusivo dell'immobile sito in Mozzagrogna (Ch), c.da
Cavezza n°1, in Catasto fabbricati Comune di Mozzagrogna, a)
pagina 9 di 10 foglio 9, part. 146, sub 1, cat. A/2, classe 1, vani 10, rendita
€619,75;b) foglio 9, part. 146, sub 2, cat. C/6, classe 3, consistenza 30 mq, rendita €75,92;c) foglio 9, part. 308, cat.
C/2, classe 2, consistenza 42 mq, rendita €75,92;, appartenente all'attore in quota indivisa di 1/5
2. Condanna il convenuto a rimborsare Controparte_1 all'attore le spese di lite, che liquida in € 212,85 Parte_1 per esborsi, € 1.740,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Lanciano, 24 aprile 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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