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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/05/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
RG 3071 /2024
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 08/05/2025, alle ore 9.30 innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giu- liana Profazio, sono presenti:
L'Avv. Matilde Bruzzese, per parte ricorrente, la si riporta al ricorso introdut- tivo, impugna e contesta il dedotto avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto. In particolare, in ordine alle eccezioni sollevate e precisamente relativa- mente alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro, legittimato passivo è l'INPS, riferendosi la domanda ad un provvedi- mento dell'Ente previdenziale, che si sostanzia nella autorizzazione preventiva al datore di lavoro. In ordine al termine decadenziale si evidenzia che il termine
è annuale, come stabilito dalla legge 438/92 e come chiarito dalla circolare INPS
n. 182/97. In ordine all'improponibilità della domanda si evidenzia che il ricorso introduttivo sia completo, in quanto la documentazione medica è richiesta solo per altri tipi di benefici, quali l'assegno mensile di assistenza o la pensione di inabilità. Ed inoltre, nell'informativa prodotta dall'INPS, il resistente lamenta che il ricorrente abbia proposto nuova domanda in sede amministrativa solo dopo sette mesi, dimenticando che nelle more è stato presentato ricorso amministra- tivo. Insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate e qualora il giudice lo ritenesse necessario, chiede un termine per l'integrazione del contraddittorio.
L'Avv. Mariangela Borgese, per l'INPS, per delega dell'Avv. Angela Maria La- ganà, la quale si riporta alla memoria difensiva e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, de- cide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del GOP, Avv. Giuliana
Profazio nella causa iscritta al n. RG 3071/2024 all'udienza dell'8.5.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Matilde Bruzzese, giusta Parte_1
procura in atti ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente dagli avv.ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato, giusta pro- cura generale alle liti in atti. resistente dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14.00, assenti le parti, delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.10.2024, la ricorrente, premettendo di essere dipen- dente fin dal 1995 dell'Azienda MEDCENTER CONTAINER TERMINAL
S.P.A., sita in Gioia Tauro (RC), con la qualifica di assistente dirigenziale, dedu- ceva di aver presentato in data 20.1.2024 domanda all'Inps competente, per otte- nere i permessi mensili e benefici ex art. 33, co. 3, Legge 104/92, per il periodo dal 22.01.2024.
Tale domanda era veniva presentata dalla ricorrente per poter assistere la propria madre, quale persona inabile al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere autonomamente le attività quotidiane della vita, non- ché soggetto in condizione di handicap grave ex art. 3, co. 3, Legge 104/92, come era stata riconosciuta con sentenza irrevocabile, n. RG. 2390/2020, emessa dal
Tribunale di Locri, con decorrenza da maggio 2022.
L'INPS con comunicazione del 29.1.2024, rigettava la domanda con la seguente motivazione “i giorni di riposo in base alla L. 104/92 competono solo in caso di
2 handicap grave”.
La ricorrente, in data 19.3.2024, proponeva ricorso in via amministrativa al Co- mitato Provinciale Inps competente, senza alcun esito ed in data 7.7.2024 presen- tava ulteriore domanda, che questa volta veniva accettata, con decorrenza dall'8.7.2024.
A questo punto la ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il pagamento dei permessi ex art. 33, comma 3 Legge 104/92 per il periodo in cui non ne ha usu- fruito e precisamente dal mese di gennaio 2024 ad ottobre 2024, ritenendo sussi- stenti anche in questo periodo i requisiti per poterne usufruire.
Si costituiva in giudizio l'INPS impugnando e contestando la domanda ed ecce- pendo in via preliminare l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi del D.L. 19.9.1992 n.384, convertito con L.14.11.1992 n.438.
La causa istruita documentalmente, all'odierna udienza, sulle conclusioni rasse- gnate dalle parti, è stata trattenuta in decisione.
Occorre in via preliminare esaminare l'eccezione di decadenza dall'azione solle- vata dall'INPS.
La suddetta eccezione non è meritevole di accoglimento atteso che, contraria- mente a quanto sostenuto da parte resistente non è applicabile al caso di specie quanto previsto dall'art. 42 Legge 326/2003, atteso che tale norma riguarda la do- manda l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, mentre oggetto del presente giudi- zio è la richiesta di pagamento di permessi non goduti.
Considerando poi l'eccezione di mancata integrazione del contraddittorio nei con- fronti del datore di lavoro si evidenzia che è l'INPS che riconosce ai dipendenti il diritto a percepire i permessi di cui all'art. 33, comma 3 Legge 104/92 ed infatti la relativa domanda deve essere inoltrata telematicamente all'INPS, allegando i documenti comprovanti la disabilità sua o della persona da assistere.
Ancora, è sempre l'INPS che corrisponde l'importo dovuto per i suddetti per- messi, mentre vengono solo anticipati in busta paga dal datore di lavoro e da questi recuperati dai contributi a debito da versare ogni mese con F24.
Conseguentemente, legittimato passivo e solo ed esclusivamente l'INPS:
Passando al merito della questione, non vi sono dubbi sul fatto che la ricorrente avesse diritto ai permessi previsti dall'art. 33, comma 3 Legge 104/92, atteso che
3 risulta agli atti la sentenza del Tribunale di Locri, con la quale la madre dell'istante era stata riconosciuta persona inabile al 100% con necessità di assistenza conti- nua non essendo in grado di svolgere autonomamente le attività quotidiane della vita, nonché soggetto in condizione di handicap grave ex art. 3, co. 3, Legge
104/92.
E l'art. 33, comma 3 Legge 104/92 prevede che “il lavoratore dipendente, pubblico
o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una per- sona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità”.
I suddetti permessi sono stati riconosciuti dall'INPS a partire dall'8.7.2024, con comunicazione dell'11.10.2024, in risposta alla seconda domanda proposta dalla ricorrente.
Quest'ultima ritiene di aver diritto al riconoscimento dei permessi anche per il periodo antecedente e precisamente da gennaio 2024 fino ad ottobre 2024.
Tale sua domanda, tuttavia, non è meritevole di accoglimento.
In primo luogo, occorre evidenziare che la ricorrente ha proposta una prima do- manda perché le venissero riconosciuti i permessi ex art. 33, comma 3 Legge
104/92 in data 20.1.2024 e la suddetta domanda è stata rigettata dall'INPS sul presupposto che non vi era una condizione di disabilità grave.
La ricorrente non ha proposto ricorso amministrativo nei termini e successiva- mente ricorso giudiziale in caso di rigetto o mancata risposta al primo.
Ha, invece, fatto decorrere sei mesi e poi ha proposto nuova domanda ammini- strativa, dimostrando in tal modo di aderire alla decisione dell'Ente previdenziale, salvo poi proporre il presente ricorso giudiziale proprio per ottenere la decorrenza
4 dei permessi dalla prima domanda proposta, rigettata con provvedimento non con- testato dalla ricorrente.
Vi è stata, quindi, quiescenza alla decisione dell'INPS da parte della ricorrente relativamente al periodo gennaio- ottobre 2024, anche se, occorre precisare che la ricorrente richiede il pagamento dei permessi non goduti fino al mese di ottobre, ma in realtà l'INPS glieli ha riconosciuto dal mese di luglio 2024.
A tutto ciò si aggiunga che non vi è alcuna norma che prevede il diritto al paga- mento dei permessi ex art. 33 Legge 104/92 nel caso in cui non si è usufruito degli stessi.
Ed in ogni caso relativamente al mancato godimento dei permessi in generale, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte grava sul lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati ("Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la cor- responsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento;
per tutte, Cass. Sez. L, Sentenza n. 8521 del 27/04/2015; Sez. L, Sen- tenza n. 26985 del 22/12/2009); principi del tutto analoghi sono, poi, affermati in ordine alla richiesta di pagamento di somme a titolo di permessi non goduti, man- cati riposi e lavoro prestato nei giorni festivi.
Nel caso di specie la domanda della ricorrente è rimasta sfornita di prova in quanto la ricorrente non ha dimostrato di essersi dovuta assentare nel periodo oggetto di causa dal lavoro per assistere la persona disabile senza titolo, ovvero ad altro ti- tolo, perdendo conseguentemente la retribuzione oppure ove, continuando a ren- dere la prestazione lavorativa, abbia dovuto sostenere esborsi per fare altrimenti fronte alle esigenze della madre disabile.
Né tanto meno vi è stata una perdita economica in quanto non risulta che la ricor- rente non abbia ricevuto l'intera retribuzione che le spettava e della quale non avrebbe avuto diritto in caso di godimento dei permessi.
Per tutto quanto sopra, la domanda dovrà essere rigettata.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte ricorrente, non sussistendo in atti la dichiarazione ex art. 152 disp att. cpc.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1.rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell'INPS che liquida in € 886,00.
Così deciso, in Palmi l'8.5.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Giuliana Profazio
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