Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 13/10/2025, n. 6691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6691 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06691/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04086/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4086 del 2024, proposto da
Idea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Napoli, via S. Brigida n.39;
contro
Comune di AV, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Pignetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) del provvedimento del Dirigente incaricato dell’Area Pianificazione e Gestione del Territorio – Settore Edilizia privata prot. n. 0028228 del 22.05.2024 con il quale è stata respinta l’istanza di P.d.C. tesa a realizzare un intervento di demolizione e ricostruzione di immobile esistente, come riqualificazione di aree industriali degradate, ai sensi dell'art.7 della L.R.C. n. 1 del 05.01.2011 prodotta in data 21.12.2019 e acquisita al protocollo n. 42909;
B) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra i quali tutte le Note del Settore Edilizia Privata inviate alla ricorrente inerenti l’oggetto e segnatamente la Relazione del Tecnico incaricato dal Settore comunale competente acquisita in data 12.04.2024 al prot. comunale n. 20875 in quanto richiamata nel provvedimento di rigetto;
C) nonché per il risarcimento dei danni patiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di AV;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 la dott.ssa OL MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato il provvedimento del 22 maggio 2024 con il quale il Comune di AV ha respinto l’istanza di permesso di costruire relativa a un intervento di demolizione e ricostruzione di un immobile esistente ai sensi dell'art.7, comma 5 della legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2011.
Premette la ricorrente di aver chiesto in data 21 dicembre 2019 al Comune di AV il permesso di costruire relativamente all’immobile sito in AV (censito al N.C.E.U. di Caserta al f. 7 p.lla 5372 sub.4-8-9-10), strada comunale Cupa S. Antimo, di proprietà Immobiliare LI s.a.s. di LI AN (e da questa espressamente autorizzata), per un intervento di demolizione e ricostruzione (come riqualificazione di aree industriali degradate, ai sensi dell'art. 7 della L.R.C. n. 1 del 05.01.2011) e che:
- dopo ben 8 mesi il Comune le segnalava con nota del 20 luglio 2020 delle carenze documentali cui dava riscontro in data 21 settembre 2020;
- stante l’inerzia dell’amministrazione la compulsava a concludere il procedimento;
- in riscontro a tale atto, con nota del 21 gennaio 2021, il dirigente competente, <<al fine di garantire il perseguimento delle finalità sociali di cui alla richiamata normativa e la collocazione delle aree standard nel lotto di intervento in maniera condivisa con l’amministrazione>> invitava l’istante alla produzione di apposito atto/schema in tal senso, <<da sottoporre all’approvazione della Giunta Municipale>>;
- con nota PEC del 14 maggio 2021 trasmetteva apposito Atto d’Obbligo relativo al vincolo di destinazione d’uso ad alloggio sociale (E.R.S.) pari al 31 %, come da progetto (e, condicio sine qua non per il rilascio del titolo);
- ciò, nondimeno, l’amministrazione non provvedeva per cui adiva il TAR il quale con sentenza n. 3928/2022 accertava l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione condannandola a provvedere;
- dopo vari solleciti, con nota del 5 agosto 2022, l’amministrazione la preavvisava ai sensi dell’art. 10bis della legge n. 241/1990 delle ragioni del rigetto dell’istanza tra le quali la necessità di rimodulazione del <<calcolo della superficie da rilasciare all’ente quale standard urbanistico>> e di rimanere sotto l’indice di densità edilizia pari a 6,00 mc/mq.;
- pur non facendo acquiescenza alle richieste del Comune a fini collaborativi inviava una <<nuova relazione esplicativa e grafici integrativi, ovvero il contestuale deposito delle Tavole n. 2/INT, n. 4/INT e n. 5/INT e Relazione tecnica/INT con le quali si è proceduto alla richiesta rimodulazione tenendo conto del parametro mc.80/ab. in luogo di 100/ab, come richiesto e precisando che tale modifica comportasse altresì, conseguentemente, un indice di densità pari a 5,66 mc. /mq. (benché, val bene per completezza precisarlo, lo stesso fosse già di 5,81 mc. /mq. e non 6,35 mc. /mq. come erroneamente rappresentato nella Nota prot.n. 0039637 del 05.08.2022), superando in ogni caso per tabulas ogni ragione di possibile/presunto elemento di rigetto della richiesta, senza che allo stato persistesse alcun ostacolo al rilascio del richiesto titolo>>;
- tuttavia, ancora, con successiva nota del 21 dicembre 2022 l’Ufficio, pur confermando l’avvenuto adeguamento sopra detto, chiedeva nuovamente <<di rideterminare il valore dell’area standard con l’utilizzo del parametro di 20 mq/abitante previsto dalla L.R.C. n. 14/82 nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti giusta l’art. 3 D.M. 1444/68>>;
- ancora una volta pur non condividendo la posizione assunta dal Comune veniva <<trasmessa nuova relazione e grafici integrativi, nei quali si adegua[va] il calcolo delle aree standard da 18 mq/ab a 20 mq/ab, così come richiesto>>;
- nell’imminenza dell’insediamento del commissario (che desse ottemperanza alla citata sentenza del T.A.R.) il Comune in data 5 maggio 2023 inviava un nuovo preavviso di rigetto recante i seguenti motivi: <<1) Preliminarmente, in ordine alla legittimazione a richiedere il permesso di costruire, l’istanza è irricevibile in quanto non si comprende a quale titolo la stessa possa essere presentata dalla Soc. Idea s.r.l. per cespiti di cui non risulta proprietaria. Si evidenzia, al riguardo, per completezza espositiva che nella relazione tecnica allegata alla stessa istanza è espressamente riportato che sarebbe proprietaria dell’immobile la Immobiliare LI S.a.s. e non la Soc. Idea s.r.l... Invero sul punto non va sottaciuto, tra l’altro, che da verifiche catastali i cespiti risultano di proprietà della ANCIA S.r.l. e non della Immobiliare LI S.a.s. come, invece, indicato nella citata relazione tecnica; 2) nel merito, inoltre, l’istanza così come prodotta non è assentibile in quanto dalla documentazione catastale allegata alla stessa non risultano individuati quali siano i volumi preesistenti collegati ai relativi subalterni catastali. Peraltro dalle richiamate verifiche catastali risulta che il subalterno n. 4 non è più esistente; 3) il rilievo della struttura esistente, riportato nella tav.1 allegata all’istanza in oggetto, e i volumi indicati nella relazione tecnica menzionata non corrispondono a quanto rappresentato nella planimetria allegata alla pratica edilizia n. 68/1969. In particolare: -risulta ampliata da 6,00 a 12,00 la larghezza della superficie in pianta, con conseguente aumento volumetrico, del manufatto incidente sui subalterni 8 e 9; -su parte del subalterno 9 appare riportato un volume di sopraelevazione non assentito; -risultano riportati volumi incidenti sul subalterno 10 anch’essi non assentiti>>;
- con nota del 6 giugno 2023 provvedeva a chiarire al Comune tutti i punti sopra richiamati;
- dopo una lunga ulteriore inerzia l’amministrazione adottava in data 22 maggio 2024 il provvedimento di rigetto gravato.
A sostegno del gravame la ricorrente deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito per resistere il Comune intimato.
Alla pubblica udienza del 25 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Fondata e assorbente la dedotta violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.
Come evidenziato dalla ricorrente il Comune nel provvedimento definitivo di diniego ha inserito ben 7 nuove ragioni per non rilasciare l’invocato titolo edilizio sulle quali non è stato mai stimolato il contraddittorio procedimentale.
Segnatamente, nel provvedimento finale l’amministrazione, oltre a ribadire le 3 ragioni di rigetto comunicate con la nota del 5 maggio 2023 ha rappresentato i seguenti ulteriori motivi: << 1. il modello dell'istanza non è stato compilato in ogni sua parte ed, in particolare, non sono state riportate le relative indicazioni nella sezione afferente alle dichiarazioni di pertinenza del tecnico asseveratore; 2. non è stato prodotto il Protocollo ITACA sintetico 2009, di cui alla Delibera della Giunta Regione Campania n. 145 del 12 aprile 2011; 3. mancano gli Elaborati grafici e/o le relazioni di dettaglio in ordine a quanto previsto dal D.Lgs. n. 192/2005, dal D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102 e dalle successive modificazioni di cui al D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 73; 4. il progetto dell'intervento edilizio a farsi è subordinato al parere prevenivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, con particolare riferimento alle attività n. 75 e 77; 5. la quasi totalità dei balconi esposti a sud di ciascuna unità immobiliare di progetto presenta profondità superiore a 2,50 m misurata dal filo esterno dell'edificio, e non si è tenuto conto di tale circostanza ai fini della determinazione e del calcolo del volume del fabbricato a farsi. Infatti, l'art. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente dispone che il " Vt - Volume del Fabbricato,[ ... ] è pari alla somma dei prodotti delle superfici utili lorde (Su) dei singoli piani per le rispettive altezze computate da intradosso a intradosso del solaio, e che la Su - Superficie Utile Lorda [. ..] è la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurati al lordo di tutti gli elementi verticali (muratura, scale interne, scale esterne a servizio di piani oltre al primo) con esclusione: - dei porticati piano terreno di qualsiasi altezza purché asserviti ad uso pubblico; - dei balconi e delle terrazze scoperte - dei balconi e delle terrazze coperti, qualora abbiano una profondità non superiore a m. 2.50 misurata dal filo esterno dell'edificio delle bussole di entrata nonché delle pensiline con sporgenze non superiori a m. 3,00; dei piani totalmente interrati, purché non abbiano altezza interna netta superiore a m. 2,50 ovvero quando facciano parte di edifici pubblici; [omissis ]". Per effetto della suddetta disposizione, considerando anche i balconi di profondità superiore a m 2,50, si determina un volume superiore a quello previsto dal progettista , dovuto all’ incremento della Su di circa 299.18 m2 per ciascuno dei piani primo, secondo, terzo e quarto ed all'incremento della Su di circa 262.86 m2 per il piano quinto, dai quali deriva un volume maggiore di quello previsto in sede di progetto, pari a complessivi 4.378,74 m3 [(299.18 m2 x 3.00 mx 4) + (262.86 m2 x 3.00 m)]; Il piano "interrato" risulta essere di altezza netta interna pari a 3.00 m ed oltretutto non totalmente interrato, per cui, ai sensi del citato art. 3 delle N.T.A , anch'esso deve computato per intero ai fini della determinazione della Su e conseguentemente anche ai fini del computo del Vt - Volume del Fabbricato, derivando da ciò un ulteriore incremento volumetrico rispetto a quanto previsto dal progetto pari a circa 8.844 m3 [2.948 m2 x 3.00 m]; Il calcolo del volume di progetto relativo al piano terra risulta essere, inoltre, erroneamente determinato, in quanto, atteso quanto previsto dal già citato art. 3 delle N.T.A , [il Volume del Fabbricato è pari alla somma dei prodotti delle superfici utili lorde (Su) dei singoli piani per le . rispettive altezze computate da intradosso a intradosso del solaio] l'altezza da considerare risulta essere pari a 3.95 m, in luogo di quella utilizzata ai finì della determinazione del volume di progetto pari 3.60 m. Si rileva, pertanto, un ulteriore maggior volume pari a 354,02 m3. 6. lo Schema Planivolumetrico ai fini della determinazione del costo di costruzione non tiene conto di quanto evidenziato al precedente punto 5; 7. non è stato prodotto il Modello ISTAT>>.
L’amministrazione nonostante il lungo tempo trascorso e le varie interlocuzioni con il privato ha, in violazione dei più elementari principi del contraddittorio procedimentale, introdotto nuove e diverse ragioni per negare il titolo richiesto; la parte ricorrente, peraltro, nelle proprie difese introduce numerosi elementi di confutazione delle suesposte ‘nuove’ ragioni che evidenziano l’utilità del previo confronto in sede procedimentale all’esito del preavviso di rigetto.
Al riguardo la giurisprudenza amministrativa (da ultimo C.d.S. n. 312/2025) ha evidenziato che non è necessario che vi sia una completa identità tra il preavviso di rigetto e la decisione finale del procedimento, né una corrispondenza dettagliata in merito al contenuto dei due atti (l'amministrazione pubblica può, infatti, ritenere opportuno precisare meglio le proprie posizioni giuridiche nella decisione finale); tuttavia, non è consentito fondare il diniego definitivo su motivazioni totalmente nuove, non evidenziabili nella motivazione dell'atto endoprocedimentale. Evenienza, questa, che si è verificata nella fattispecie, ancora più grave stante come detto il tempo trascorso e le numerose precedenti note inviate alla ricorrente dal Comune (cfr. ricostruzione in fatto).
Da quanto precede il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Va viceversa respinta la domanda di risarcimento dei danni poiché del tutto sfornita di prova.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il Comune di AV al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate nella complessiva somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (se ed in quanto effettivamente versato)
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UC AR, Presidente FF
OL MA, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL MA | UC AR |
IL SEGRETARIO