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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/12/2025, n. 4440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4440 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6465/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6465 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, riservata in decisione ex art. 473-bis. 28 c.p.c., con ordinanza del 16/10/2025 avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio” e vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Ulderico Parte_1 C.F._1
RO presso il cui studio elettivamente domicilia in San Giorgio a Cremano alla Via De Lauzieres,
28 giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 deceduta in corso di causa il 30.12.2023 in Napoli
RESISTENTE
NONCHÉ
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Angela Controparte_2 C.F._3
Klain presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Alessandro Scarlatti, 201, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1 R.G. n. 6465/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis 29 c.p.c. depositato il 6/7/2023 e ritualmente notificato, il ricorrente ha chiesto modificarsi le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 10175/2009 passata in giudicato, nella quale era stato concordato il versamento, da parte del ricorrente ed in favore della resistente, di un assegno mensile di € 1.000,00 (mille,00) di cui € 500,00 a titolo di assegno divorzile ed € 500,00 per il mantenimento del figlio (nato ad [...] il CP_2
13/01/1992), all'epoca diciassettenne, oltre il 50% delle spese straordinarie, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT.
A sostegno della domanda esponeva che erano intervenute circostanze nuove sopravvenute, tali da legittimare una modifica delle condizioni cristallizzate all'epoca del divorzio.
In particolare deduceva che, con il trascorrere degli anni, avendo il figlio raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica, previo accordo con la madre, aveva interrotto il versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio;
di aver corrisposto alla ex moglie, a titolo di mantenimento, l'importo di € 500,00 fino al mese di aprile 2019, per poi ridurlo;
che nei successivi anni, aveva acquistato in favore dell' ex coniuge un appartamento, con pertinenze, in Trentola
UC ed un altro immobile, destinato a locale garage in Sant'Antimo, per consentirle una rendita mensile ricavabile dalle relative locazioni;
che, nel 2010 convolava a seconde nozze con la sig.ra ; che, nel corso degli anni la situazione economica propria e quella Persona_1 della sua nuova famiglia era peggiorata drasticamente a causa della perdita di lavoro della moglie oltre che per i provvedimenti restrittivi dovuti alle personali vicende giudiziarie nonché per le molteplici patologie (“ictus ischemico subacuto”, “sindrome ansiosa-depressiva reattiva”, “crisi glicemica”); che con la pensione doveva sostenere i costi delle cure, le rate del mutuo accesso e le spese della casa;
che la situazione economica della ex moglie, invece, era notevolmente migliorata, beneficiando della rendita dei predetti immobili, siti in Trentola UC e
Sant'Antimo, ed avendo ereditato un consistente patrimonio immobiliare composto da quote di proprietà su 33 immobili di un valore complessivo di oltre €. 1.185.963,04, tra cui appartamenti, negozi e depositi.
Su tali premesse chiedeva, in via principale, la revoca, dal deposito del ricorso, dell'assegno di mantenimento disposto con sentenza di divorzio in favore del figlio e della resistente;
in via del tutto subordinata, la riduzione nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese.
2 R.G. n. 6465/2023
Nel costituirsi in giudizio la resistente con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata il 21/11/2023, contestando i fatti dedotti da parte ricorrente, chiedeva il rigetto della domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile e di revoca del mantenimento del figlio.
Premesso il disinteresse morale ed economico del ricorrente nei suoi confronti e della prole (cfr. denuncia e pignoramento in atti), evidenziava di aver sempre aiutato, unitamente ai tre figli, il ricorrente nei momenti di difficoltà economica della sua vita, con elargizioni di somme di danaro per saldare debiti da lui contratti sia per il gioco che per una vita sregolata;
che i figli erano stati vicini al padre anche durante il procedimento penale che l'aveva visto coinvolto.
Deduceva di non percepire alcuna rendita dall'immobile in Trentola UC, in quanto era occupato dalla GL;
che il predetto immobile, contrariamente a quanto dedotto, in ogni Per_2 caso era stato da lei acquistato, avendo il ricorrente prestato soltanto la garanzia per l'accensione del mutuo (essendo in possesso di una busta paga come dipendente pubblico); di non percepire rendite dalla quota sui beni ereditati (pendendo una negoziazione assistita promossa dalla curatela CP_ fallimentare ); infine il figlio , svolgendo lavori da barman precari ed occasionali, non CP_2 era economicamente autosufficiente.
All'udienza del 27/12/2023 i difensori chiedevano rinvio per la comparizione delle parti;
la causa veniva, pertanto, rinviata al 10.4.2024 per comparizione delle parti, onerando i difensori del deposito del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
All'udienza del 10 aprile 2024 il procuratore della resistente, dando atto dell' avvenuto decesso della sua assistita, chiedeva rinvio in prosieguo per il deposito del certificato ed essendo il ricorso proposto anche nei confronti del figlio maggiorenne;
la causa veniva rinviata in modalità cartolare al 26.6.2024.
In data 17/6/2024 si costituiva chiedendo il rigetto della domanda di revoca Controparte_2 dell'assegno disposto in suo favore con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10175/2009 deducendo di non essere economicamente indipendente.
All'udienza del 12 febbraio 2025, dopo un rinvio per comparizione essendo il ricorrente ai domiciliari e, pertanto, impossibilitato a presenziare all'udienza, sentite le parti, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., analizzati i redditi delle parti, rimodulava, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'assegno a carico del ricorrente ed in favore del figlio maggiorenne in € 200,00, oltre il 50% delle spese;
ritenuta l'inammissibilità delle richieste istruttorie articolate negli atti introduttivi;
considerato che
non erano state depositate
3 R.G. n. 6465/2023
le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.; ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, senza necessità di accertamenti istruttori, fissava l'udienza al 15 ottobre 2025 per la rimessione in decisione ex art. 473-bis. 28 c.p.c. concedendo i termini a ritroso per il deposito delle comparse e delle memorie di replica.
In via preliminare il Collegio evidenzia che l'oggetto della controversia è limitato alla domanda avanzata di revoca del mantenimento esclusivamente in favore del figlio maggiorenne, atteso che in data 30.12.2023 è deceduta la resistente (cfr. certificato in atti). Controparte_1
La domanda del ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
In punto di diritto si osserva che mentre il mantenimento per i minori spetta in via automatica ex lege , per quanto concerne i figli maggiorenni, in virtù dell'art.337 septies c.c., introdotto dal d.lgs.
154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, conformemente del resto a quanto prevedeva l'abrogato art. 155 quinquies c.c..
La giurisprudenza della Suprema Corte ha approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c. c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo
147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c.”: si prevede all'uopo che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
Altresì nella valutazione della posizione del figlio, ai fini dell'accertamento del raggiungimento dell'autosufficienza, non si può non tener conto del processo di cambiamento che ha interessato la
4 R.G. n. 6465/2023
realtà contemporanea, la quale, rispetto al passato, ha fatto registrare un crescente ritardo nella transizione dei giovani alla vita adulta.
Questo fenomeno trae origine per lo più da un cambiamento delle condizioni socio-economiche che hanno determinato un aumento della percentuale di giovani che proseguono gli studi universitari, con conseguente spostamento in avanti dell'età lavorativa e dalla dilatazione dei tempi di formazione universitaria.
Da tempo, pertanto, ormai dottrina e giurisprudenza, recependo i nuovi bisogni affermano in modo sostanzialmente univoco che l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, se costoro non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall' habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (v.
Cass. 2 settembre 1996, n. 7990; Cass. 17 settembre 1993, n. 9578; Cass. 29 dicembre 1990, n.
12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. 3 luglio 1991, n. 7295; Cass. 13 febbraio 2003,
n. 2147).
Presupposto essenziale della persistenza dell'obbligo di mantenimento nei riguardi dei figli maggiorenni è, quindi, la mancanza della capacità di autosostenersi: il figlio, in altre parole, non deve essere in condizione di inserirsi concretamente nel mondo del lavoro, di prendersi cura di se stesso, dì mantenersi da solo.
Di recente, la Suprema Corte ha, inoltre, stabilito che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (ovvero del figlio maggiorenne o del genitore collocatario) e non del genitore obbligato (come era in precedenza) e verte sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Di conseguenza, se il figlio prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, in ragione del principio dell'auto responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. civ. n. 26875/2023; Cass. ordinanza 23 gennaio 2024 n. 2252).
5 R.G. n. 6465/2023
La solidarietà familiare è destinata, dunque, a venire meno sia nel caso in cui il figlio abbia raggiunto un'indipendenza economica (o un'adeguata capacità di rendersi economicamente indipendente) sia nel caso in cui la mancata autosufficienza economica sia da addebitare ad una condotta inattiva del figlio, o ad una sua libera scelta di non volersi rendere economicamente indipendente dai genitori (cfr. Cass., 8 novembre 2021 n. 32406).
I principi affermati di recente dalla Suprema Corte, che questo Collegio ritiene di condividere, connotano l'evoluzione del diritto vivente con riferimento all'autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi in attuazione del “principio dell'autoresponsabilità”.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno con i genitori o con uno di essi, va effettuata caso per caso (cfr. Cass. Civ., 22/06/2016 n. 12952;
Cass. Civ., 6/04/1993 n. 4108); tuttavia la valutazione deve necessariamente essere condotta con
“rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (cfr. Cass. Civ., 22/06/2016 n. 12952; Cass. civ., 7/07/2004 n. 12477) atteso che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo dei giovani ai danni dei loro genitori.
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, analizzati i redditi delle parti
(il ricorrente vive con la moglie, in precedenza operaia ed attualmente licenziata, unitamente al figlio di lei ed il suo nucleo familiare in una casa di proprietà della coniuge;
è pensionato;
percepisce 1800/1900 euro al netto delle trattenute;
risultano redditi di € 46.351,00 per l'anno
2022; ha ereditato un manufatto di scarso valore a seguito della morte del fratello, allo stato indiviso;
dispone di un conto corrente;
ha problemi di salute mentre il figlio maggiorenne vive nella casa familiare da solo;
è diplomato;
lavora saltuariamente come barman con guadagni di circa 60,00 euro a sera;
è stato depositato un CUD dal quale risulta un reddito di € 1.168,67); il
Collegio osserva che il resistente è ultra maggiorenne (ha 33 anni); non ha dimostrato che sussistono cause oggettive o personali ostative che non gli consentono di raggiungere l'autonomia economica;
lavora come barman;
ha vissuto per un periodo a Londra (circostanza confermata dalla resistente nella memoria difensiva, dal 2015 al 2018); ha lavorato per vari anni presso alcune ditte con mansioni di barman (estratto contributivo INPS dal 2018 al 2024); è comproprietario in seguito al decesso della madre di una quota dell'eredità pari ad 1/18, in quanto l'asse ereditario
6 R.G. n. 6465/2023
è in comproprietà con i fratelli della de cuius ed allo stato percepisce un canone di 310,00 € da dividere con le sorelle.
Tali circostanze, unitamente al possesso di un titolo facilmente spendibile nel mercato del lavoro , inducono il Collegio a ritenere che il resistente ha la piena capacità di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Ne consegue che in accoglimento della domanda, a modifica della sentenza del Tribunale di Napoli
n. 10175/2009, passata in giudicato, deve essere dichiarato cessato, a far data dal deposito della presente sentenza, l'obbligo del ricorrente di corrispondere il mantenimento per il figlio maggiorenne . CP_2
Quanto al governo delle spese di giudizio, le peculiarità della vicenda esaminata, ad avviso del
Collegio, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di revoca dell'assegno divorzile per la sopravvenuta morte della resistente;
Controparte_1
b) accoglie la domanda avanzata ex art. 473-bis.29 c.p.c. in ordine al figlio maggiorenne per l'effetto c) a modifica della sentenza del Tribunale di Napoli n. 10175/2009, passata in giudicato, revoca, con decorrenza dal deposito della sentenza, l'assegno di mantenimento, oltre le spese al
50%, previsto a carico del ricorrente in favore del figlio maggiorenne (nato ad [...] il CP_2
13.1.1992);
d) compensa integralmente le spese di lite
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6465 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, riservata in decisione ex art. 473-bis. 28 c.p.c., con ordinanza del 16/10/2025 avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio” e vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Ulderico Parte_1 C.F._1
RO presso il cui studio elettivamente domicilia in San Giorgio a Cremano alla Via De Lauzieres,
28 giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 deceduta in corso di causa il 30.12.2023 in Napoli
RESISTENTE
NONCHÉ
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Angela Controparte_2 C.F._3
Klain presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Alessandro Scarlatti, 201, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1 R.G. n. 6465/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis 29 c.p.c. depositato il 6/7/2023 e ritualmente notificato, il ricorrente ha chiesto modificarsi le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 10175/2009 passata in giudicato, nella quale era stato concordato il versamento, da parte del ricorrente ed in favore della resistente, di un assegno mensile di € 1.000,00 (mille,00) di cui € 500,00 a titolo di assegno divorzile ed € 500,00 per il mantenimento del figlio (nato ad [...] il CP_2
13/01/1992), all'epoca diciassettenne, oltre il 50% delle spese straordinarie, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT.
A sostegno della domanda esponeva che erano intervenute circostanze nuove sopravvenute, tali da legittimare una modifica delle condizioni cristallizzate all'epoca del divorzio.
In particolare deduceva che, con il trascorrere degli anni, avendo il figlio raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica, previo accordo con la madre, aveva interrotto il versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio;
di aver corrisposto alla ex moglie, a titolo di mantenimento, l'importo di € 500,00 fino al mese di aprile 2019, per poi ridurlo;
che nei successivi anni, aveva acquistato in favore dell' ex coniuge un appartamento, con pertinenze, in Trentola
UC ed un altro immobile, destinato a locale garage in Sant'Antimo, per consentirle una rendita mensile ricavabile dalle relative locazioni;
che, nel 2010 convolava a seconde nozze con la sig.ra ; che, nel corso degli anni la situazione economica propria e quella Persona_1 della sua nuova famiglia era peggiorata drasticamente a causa della perdita di lavoro della moglie oltre che per i provvedimenti restrittivi dovuti alle personali vicende giudiziarie nonché per le molteplici patologie (“ictus ischemico subacuto”, “sindrome ansiosa-depressiva reattiva”, “crisi glicemica”); che con la pensione doveva sostenere i costi delle cure, le rate del mutuo accesso e le spese della casa;
che la situazione economica della ex moglie, invece, era notevolmente migliorata, beneficiando della rendita dei predetti immobili, siti in Trentola UC e
Sant'Antimo, ed avendo ereditato un consistente patrimonio immobiliare composto da quote di proprietà su 33 immobili di un valore complessivo di oltre €. 1.185.963,04, tra cui appartamenti, negozi e depositi.
Su tali premesse chiedeva, in via principale, la revoca, dal deposito del ricorso, dell'assegno di mantenimento disposto con sentenza di divorzio in favore del figlio e della resistente;
in via del tutto subordinata, la riduzione nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese.
2 R.G. n. 6465/2023
Nel costituirsi in giudizio la resistente con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata il 21/11/2023, contestando i fatti dedotti da parte ricorrente, chiedeva il rigetto della domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile e di revoca del mantenimento del figlio.
Premesso il disinteresse morale ed economico del ricorrente nei suoi confronti e della prole (cfr. denuncia e pignoramento in atti), evidenziava di aver sempre aiutato, unitamente ai tre figli, il ricorrente nei momenti di difficoltà economica della sua vita, con elargizioni di somme di danaro per saldare debiti da lui contratti sia per il gioco che per una vita sregolata;
che i figli erano stati vicini al padre anche durante il procedimento penale che l'aveva visto coinvolto.
Deduceva di non percepire alcuna rendita dall'immobile in Trentola UC, in quanto era occupato dalla GL;
che il predetto immobile, contrariamente a quanto dedotto, in ogni Per_2 caso era stato da lei acquistato, avendo il ricorrente prestato soltanto la garanzia per l'accensione del mutuo (essendo in possesso di una busta paga come dipendente pubblico); di non percepire rendite dalla quota sui beni ereditati (pendendo una negoziazione assistita promossa dalla curatela CP_ fallimentare ); infine il figlio , svolgendo lavori da barman precari ed occasionali, non CP_2 era economicamente autosufficiente.
All'udienza del 27/12/2023 i difensori chiedevano rinvio per la comparizione delle parti;
la causa veniva, pertanto, rinviata al 10.4.2024 per comparizione delle parti, onerando i difensori del deposito del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
All'udienza del 10 aprile 2024 il procuratore della resistente, dando atto dell' avvenuto decesso della sua assistita, chiedeva rinvio in prosieguo per il deposito del certificato ed essendo il ricorso proposto anche nei confronti del figlio maggiorenne;
la causa veniva rinviata in modalità cartolare al 26.6.2024.
In data 17/6/2024 si costituiva chiedendo il rigetto della domanda di revoca Controparte_2 dell'assegno disposto in suo favore con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10175/2009 deducendo di non essere economicamente indipendente.
All'udienza del 12 febbraio 2025, dopo un rinvio per comparizione essendo il ricorrente ai domiciliari e, pertanto, impossibilitato a presenziare all'udienza, sentite le parti, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., analizzati i redditi delle parti, rimodulava, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'assegno a carico del ricorrente ed in favore del figlio maggiorenne in € 200,00, oltre il 50% delle spese;
ritenuta l'inammissibilità delle richieste istruttorie articolate negli atti introduttivi;
considerato che
non erano state depositate
3 R.G. n. 6465/2023
le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.; ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, senza necessità di accertamenti istruttori, fissava l'udienza al 15 ottobre 2025 per la rimessione in decisione ex art. 473-bis. 28 c.p.c. concedendo i termini a ritroso per il deposito delle comparse e delle memorie di replica.
In via preliminare il Collegio evidenzia che l'oggetto della controversia è limitato alla domanda avanzata di revoca del mantenimento esclusivamente in favore del figlio maggiorenne, atteso che in data 30.12.2023 è deceduta la resistente (cfr. certificato in atti). Controparte_1
La domanda del ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
In punto di diritto si osserva che mentre il mantenimento per i minori spetta in via automatica ex lege , per quanto concerne i figli maggiorenni, in virtù dell'art.337 septies c.c., introdotto dal d.lgs.
154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, conformemente del resto a quanto prevedeva l'abrogato art. 155 quinquies c.c..
La giurisprudenza della Suprema Corte ha approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c. c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo
147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c.”: si prevede all'uopo che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
Altresì nella valutazione della posizione del figlio, ai fini dell'accertamento del raggiungimento dell'autosufficienza, non si può non tener conto del processo di cambiamento che ha interessato la
4 R.G. n. 6465/2023
realtà contemporanea, la quale, rispetto al passato, ha fatto registrare un crescente ritardo nella transizione dei giovani alla vita adulta.
Questo fenomeno trae origine per lo più da un cambiamento delle condizioni socio-economiche che hanno determinato un aumento della percentuale di giovani che proseguono gli studi universitari, con conseguente spostamento in avanti dell'età lavorativa e dalla dilatazione dei tempi di formazione universitaria.
Da tempo, pertanto, ormai dottrina e giurisprudenza, recependo i nuovi bisogni affermano in modo sostanzialmente univoco che l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, se costoro non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall' habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (v.
Cass. 2 settembre 1996, n. 7990; Cass. 17 settembre 1993, n. 9578; Cass. 29 dicembre 1990, n.
12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. 3 luglio 1991, n. 7295; Cass. 13 febbraio 2003,
n. 2147).
Presupposto essenziale della persistenza dell'obbligo di mantenimento nei riguardi dei figli maggiorenni è, quindi, la mancanza della capacità di autosostenersi: il figlio, in altre parole, non deve essere in condizione di inserirsi concretamente nel mondo del lavoro, di prendersi cura di se stesso, dì mantenersi da solo.
Di recente, la Suprema Corte ha, inoltre, stabilito che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (ovvero del figlio maggiorenne o del genitore collocatario) e non del genitore obbligato (come era in precedenza) e verte sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Di conseguenza, se il figlio prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, in ragione del principio dell'auto responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. civ. n. 26875/2023; Cass. ordinanza 23 gennaio 2024 n. 2252).
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La solidarietà familiare è destinata, dunque, a venire meno sia nel caso in cui il figlio abbia raggiunto un'indipendenza economica (o un'adeguata capacità di rendersi economicamente indipendente) sia nel caso in cui la mancata autosufficienza economica sia da addebitare ad una condotta inattiva del figlio, o ad una sua libera scelta di non volersi rendere economicamente indipendente dai genitori (cfr. Cass., 8 novembre 2021 n. 32406).
I principi affermati di recente dalla Suprema Corte, che questo Collegio ritiene di condividere, connotano l'evoluzione del diritto vivente con riferimento all'autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi in attuazione del “principio dell'autoresponsabilità”.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno con i genitori o con uno di essi, va effettuata caso per caso (cfr. Cass. Civ., 22/06/2016 n. 12952;
Cass. Civ., 6/04/1993 n. 4108); tuttavia la valutazione deve necessariamente essere condotta con
“rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (cfr. Cass. Civ., 22/06/2016 n. 12952; Cass. civ., 7/07/2004 n. 12477) atteso che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo dei giovani ai danni dei loro genitori.
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, analizzati i redditi delle parti
(il ricorrente vive con la moglie, in precedenza operaia ed attualmente licenziata, unitamente al figlio di lei ed il suo nucleo familiare in una casa di proprietà della coniuge;
è pensionato;
percepisce 1800/1900 euro al netto delle trattenute;
risultano redditi di € 46.351,00 per l'anno
2022; ha ereditato un manufatto di scarso valore a seguito della morte del fratello, allo stato indiviso;
dispone di un conto corrente;
ha problemi di salute mentre il figlio maggiorenne vive nella casa familiare da solo;
è diplomato;
lavora saltuariamente come barman con guadagni di circa 60,00 euro a sera;
è stato depositato un CUD dal quale risulta un reddito di € 1.168,67); il
Collegio osserva che il resistente è ultra maggiorenne (ha 33 anni); non ha dimostrato che sussistono cause oggettive o personali ostative che non gli consentono di raggiungere l'autonomia economica;
lavora come barman;
ha vissuto per un periodo a Londra (circostanza confermata dalla resistente nella memoria difensiva, dal 2015 al 2018); ha lavorato per vari anni presso alcune ditte con mansioni di barman (estratto contributivo INPS dal 2018 al 2024); è comproprietario in seguito al decesso della madre di una quota dell'eredità pari ad 1/18, in quanto l'asse ereditario
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è in comproprietà con i fratelli della de cuius ed allo stato percepisce un canone di 310,00 € da dividere con le sorelle.
Tali circostanze, unitamente al possesso di un titolo facilmente spendibile nel mercato del lavoro , inducono il Collegio a ritenere che il resistente ha la piena capacità di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Ne consegue che in accoglimento della domanda, a modifica della sentenza del Tribunale di Napoli
n. 10175/2009, passata in giudicato, deve essere dichiarato cessato, a far data dal deposito della presente sentenza, l'obbligo del ricorrente di corrispondere il mantenimento per il figlio maggiorenne . CP_2
Quanto al governo delle spese di giudizio, le peculiarità della vicenda esaminata, ad avviso del
Collegio, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di revoca dell'assegno divorzile per la sopravvenuta morte della resistente;
Controparte_1
b) accoglie la domanda avanzata ex art. 473-bis.29 c.p.c. in ordine al figlio maggiorenne per l'effetto c) a modifica della sentenza del Tribunale di Napoli n. 10175/2009, passata in giudicato, revoca, con decorrenza dal deposito della sentenza, l'assegno di mantenimento, oltre le spese al
50%, previsto a carico del ricorrente in favore del figlio maggiorenne (nato ad [...] il CP_2
13.1.1992);
d) compensa integralmente le spese di lite
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio
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