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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/12/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2711/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
IA DE Presidente
LA AC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2711/2024 promosso da:
– con C.F.: -, nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AN), rappresentata, difesa ed elett.te domiciliata, giusta procura in atti, da/presso avv. ROSSELLA DADEA;
e
– con C.F.: -, nato il [...] a [...], CP_1 C.F._2 rappresentato, difeso ed elett.te domiciliato, giusta procura in atti, da/presso avv. GEREMIA RUGGERI;
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI, congiuntamente precisate con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare dell'11/11/2025: “-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il celebrato il 05.12.1998 a AB (Registro degli atti del matrimonio del Comune di AB, Anno 1998, Parte 2, Serie A deleg., Numero 90), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AB di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza, emettendo ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronuncia accogliendo le seguenti condizioni, così come concordate tra i coniugi: 1) il Sig. si impegna a CP_1 corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, un importo pari a € 300,00, Parte_1 rivalutabile annualmente degli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente nonché un importo pari a € 400,00, Per_1 rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente , da versare sul conto corrente intestato alla Per_2 moglie, oltre al 75% delle spese straordinarie da anticipare nell'interesse della prole, sulla base del Protocollo siglato nel 2013 tra il Tribunale di Ancona e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, che i coniugi dichiarano di conoscere e accettare. Il tutto fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli;
2) il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un importo pari a di € 250,00, rivalutabile annualmente sulla Parte_1 indici Istat, a titolo di contributo a favore del coniuge economicamente più debole, da versare sul conto corrente intestato alla moglie. Ciò fino a a quando la predetta non otterrà la corresponsione della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento;
3) il Sig. continuerà a farsi CP_1 carico, tenendo totalmente indenne la Sig.ra del pagamen mutuo contratto Parte_1 originariamente con UBI Banca, ora Gardant Bridge Servicing S.p.A, n. 790031460, la cui rata mensile ammonta a € 930,00; 4) il Sig. continuerà, altresì, a farsi carico, tenendo totalmente CP_1 indenne la Sig.ra del pagamento del mutuo contratto con Intesa Sanpaolo S.p.A. n. Parte_1
0IC1014982055, la ensile ammonta a € 373,49; 5) il Sig. continuerà, infine, a farsi CP_1 carico, tenendo totalmente indenne la Sig.ra del pagamento del mutuo contratto con Parte_1
la cui rata mensile ammonta a € con integrale compensazione delle spese di Parte_2 lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto Parte_1 CP_1 la pronuncia della loro separazione con cumulo di domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto a AB (AN) in data 5/12/1998.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. Con sentenza n. 400/2024, emessa in data 27/11/2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
Per l'udienza cartolare dell'11/11/2025, le parti hanno tempestivamente depositato note scritte con cui hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
pagina 2 di 4 4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Va premesso che il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Ora, risulta che la sentenza n. 400 del 27/11/2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta, altresì, trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte).
Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a AB (AN) il 5/12/1998, trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto
Comune al n. 90, parte 2, serie A deleg. dell'anno 1998;
5. Le condizioni prospettate, come già vagliate in sede di separazione, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono conformi alla situazione economica delle parti nonché corrispondenti agli interessi dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, come accordato dalle parti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a AB (AN) il 5/12/1998, trascritto nel Registro dello Stato Civile del CP_1 predetto Comune al n. 90, parte 2, serie A deleg. dell'anno 1998;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AB (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10/XII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
LA AC IA DE
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
IA DE Presidente
LA AC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2711/2024 promosso da:
– con C.F.: -, nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AN), rappresentata, difesa ed elett.te domiciliata, giusta procura in atti, da/presso avv. ROSSELLA DADEA;
e
– con C.F.: -, nato il [...] a [...], CP_1 C.F._2 rappresentato, difeso ed elett.te domiciliato, giusta procura in atti, da/presso avv. GEREMIA RUGGERI;
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI, congiuntamente precisate con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare dell'11/11/2025: “-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il celebrato il 05.12.1998 a AB (Registro degli atti del matrimonio del Comune di AB, Anno 1998, Parte 2, Serie A deleg., Numero 90), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AB di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza, emettendo ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronuncia accogliendo le seguenti condizioni, così come concordate tra i coniugi: 1) il Sig. si impegna a CP_1 corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, un importo pari a € 300,00, Parte_1 rivalutabile annualmente degli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente nonché un importo pari a € 400,00, Per_1 rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente , da versare sul conto corrente intestato alla Per_2 moglie, oltre al 75% delle spese straordinarie da anticipare nell'interesse della prole, sulla base del Protocollo siglato nel 2013 tra il Tribunale di Ancona e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, che i coniugi dichiarano di conoscere e accettare. Il tutto fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli;
2) il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un importo pari a di € 250,00, rivalutabile annualmente sulla Parte_1 indici Istat, a titolo di contributo a favore del coniuge economicamente più debole, da versare sul conto corrente intestato alla moglie. Ciò fino a a quando la predetta non otterrà la corresponsione della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento;
3) il Sig. continuerà a farsi CP_1 carico, tenendo totalmente indenne la Sig.ra del pagamen mutuo contratto Parte_1 originariamente con UBI Banca, ora Gardant Bridge Servicing S.p.A, n. 790031460, la cui rata mensile ammonta a € 930,00; 4) il Sig. continuerà, altresì, a farsi carico, tenendo totalmente CP_1 indenne la Sig.ra del pagamento del mutuo contratto con Intesa Sanpaolo S.p.A. n. Parte_1
0IC1014982055, la ensile ammonta a € 373,49; 5) il Sig. continuerà, infine, a farsi CP_1 carico, tenendo totalmente indenne la Sig.ra del pagamento del mutuo contratto con Parte_1
la cui rata mensile ammonta a € con integrale compensazione delle spese di Parte_2 lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto Parte_1 CP_1 la pronuncia della loro separazione con cumulo di domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto a AB (AN) in data 5/12/1998.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. Con sentenza n. 400/2024, emessa in data 27/11/2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
Per l'udienza cartolare dell'11/11/2025, le parti hanno tempestivamente depositato note scritte con cui hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
pagina 2 di 4 4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Va premesso che il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Ora, risulta che la sentenza n. 400 del 27/11/2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta, altresì, trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte).
Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a AB (AN) il 5/12/1998, trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto
Comune al n. 90, parte 2, serie A deleg. dell'anno 1998;
5. Le condizioni prospettate, come già vagliate in sede di separazione, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono conformi alla situazione economica delle parti nonché corrispondenti agli interessi dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, come accordato dalle parti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a AB (AN) il 5/12/1998, trascritto nel Registro dello Stato Civile del CP_1 predetto Comune al n. 90, parte 2, serie A deleg. dell'anno 1998;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AB (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10/XII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
LA AC IA DE
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