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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/10/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2041/2025 V.G.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata promossa con ricorso depositato il 30 luglio 2025, da
Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: , Cod. Fisc. CP_1 C.F._1 residente in [...], VIA BOTTICELLI N. 6 con l'Avv. MARIANNA GARBAGNATI
e
CP_2 nata a [...] il [...] cittadina: ITALIANA, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], VIA BOTTICELLI N. 6 con l'Abg. e l'Avv. SILVIA PRANDI Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito CONCORDATARIO, in CABIATE, in data 29.9.2007
(anno 2007, atto n. 16, parte 2, serie A)
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale, alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi sig.ra e , autorizzandoli CP_2 Parte_1
a vivere separati, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cabiate di provvedere all'annotazione della sentenza nel relativo atto di matrimonio;
2. il sig. si obbliga ad acquistare la quota del 50% di proprietà della casa coniugale, Parte_1 con relative pertinenze ed accessori, dalla sig.ra , che si impegna a vendere, con spese CP_2
a carico esclusivo del sig. da effettuarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla Parte_1 pronunzia della separazione, obbligandosi il sig. al pagamento integrale delle rate di mutuo e Pt_1 rinunciando contestualmente a richiedere alla sig.ra il 50% delle somme versate a tale titolo CP_2 all'Istituto Bancario e/o altra somma sino al perfezionamento dell'atto notarile di compravendita. Il trasferimento immobiliare pattuito in questa sede trova causa nella separazione, in quanto atto diretto
a regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, pertanto, rientra nell'agevolazione di cui all'art. 10,
L. 6 marzo 1987, n. 74 esteso alle separazioni come previsto dalla Circolare 18/E del 29 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate.
3. Preso atto che la sig.ra alla data di sottoscrizione del ricorso introduttivo ha dichiarato CP_2 di avere già asportato dalla casa coniugale tutti i propri beni ed effetti personali, autorizzare il sig.
al cambio dei codici antifurto dell'immobile, ovvero alla sostituzione delle serrature. Parte_1
4. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e rinunciano alla richiesta di mantenimento per sé.
5. I coniugi dichiarano di avere altresì definito ogni ulteriore questione economica tra essi avente ad oggetto sia beni mobili che risparmi e/o investimenti e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto precisato al successivo art. 6 del presente ricorso.
6. A fronte della operata suddivisione amichevole dei beni mobili e degli arredi il sig. Parte_1 ha già corrisposto alla sig.ra , che ha accettato, la somma di € 8.000,00=(ottomila/00) CP_2
a titolo di conguaglio.
7. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi , sposati in Parte_1 CP_2 data 29.9.2007, in CABIATE (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CABIATE - anno 2007, atto n. 16, parte 2, serie A);
1) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
2) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
3) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
4) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CABIATE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, in data 1.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata promossa con ricorso depositato il 30 luglio 2025, da
Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: , Cod. Fisc. CP_1 C.F._1 residente in [...], VIA BOTTICELLI N. 6 con l'Avv. MARIANNA GARBAGNATI
e
CP_2 nata a [...] il [...] cittadina: ITALIANA, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], VIA BOTTICELLI N. 6 con l'Abg. e l'Avv. SILVIA PRANDI Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito CONCORDATARIO, in CABIATE, in data 29.9.2007
(anno 2007, atto n. 16, parte 2, serie A)
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale, alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi sig.ra e , autorizzandoli CP_2 Parte_1
a vivere separati, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cabiate di provvedere all'annotazione della sentenza nel relativo atto di matrimonio;
2. il sig. si obbliga ad acquistare la quota del 50% di proprietà della casa coniugale, Parte_1 con relative pertinenze ed accessori, dalla sig.ra , che si impegna a vendere, con spese CP_2
a carico esclusivo del sig. da effettuarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla Parte_1 pronunzia della separazione, obbligandosi il sig. al pagamento integrale delle rate di mutuo e Pt_1 rinunciando contestualmente a richiedere alla sig.ra il 50% delle somme versate a tale titolo CP_2 all'Istituto Bancario e/o altra somma sino al perfezionamento dell'atto notarile di compravendita. Il trasferimento immobiliare pattuito in questa sede trova causa nella separazione, in quanto atto diretto
a regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, pertanto, rientra nell'agevolazione di cui all'art. 10,
L. 6 marzo 1987, n. 74 esteso alle separazioni come previsto dalla Circolare 18/E del 29 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate.
3. Preso atto che la sig.ra alla data di sottoscrizione del ricorso introduttivo ha dichiarato CP_2 di avere già asportato dalla casa coniugale tutti i propri beni ed effetti personali, autorizzare il sig.
al cambio dei codici antifurto dell'immobile, ovvero alla sostituzione delle serrature. Parte_1
4. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e rinunciano alla richiesta di mantenimento per sé.
5. I coniugi dichiarano di avere altresì definito ogni ulteriore questione economica tra essi avente ad oggetto sia beni mobili che risparmi e/o investimenti e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto precisato al successivo art. 6 del presente ricorso.
6. A fronte della operata suddivisione amichevole dei beni mobili e degli arredi il sig. Parte_1 ha già corrisposto alla sig.ra , che ha accettato, la somma di € 8.000,00=(ottomila/00) CP_2
a titolo di conguaglio.
7. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi , sposati in Parte_1 CP_2 data 29.9.2007, in CABIATE (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CABIATE - anno 2007, atto n. 16, parte 2, serie A);
1) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
2) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
3) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
4) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CABIATE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, in data 1.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao