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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 14/10/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1076/2025
Il Giudice EA CE RC, all'udienza del 13/10/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PEPOLI VERONICA.
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio di Controparte_1 P.IVA_1
e di CP_2 CP_3
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: - Accertare e/o dichiarare l'illegittima apposizione del termine ai contratti stipulati dopo il terzo contratto annuale dal con la ricorrente protrattisi oltre 36 mesi e reiterati su Controparte_1 posti stabili e durevoli, sempre al 31 agosto, oltre il triennio di ammissibilità, onde soddisfare esigenze permanenti e durevoli e quindi di ricoprire posti vacanti, a partire dall'a.s. 2019/2020 al 2024/2025 – 6 anni - e conseguentemente condannare il al Controparte_1 risarcimento del danno in favore della ricorrente liquidato nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero nella minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- Condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre I.V.A. , C.P.A: e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. Per la parte resistente: “In via definitiva e nel merito 1. Rigettare il ricorso;
2. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree in esito al presente giudizio, si chiede di liquidare la somma minore, che risulterà dovuta alla luce delle circostanze del caso concreto, rimettendo la determinazione del quantum alla competente RTS;
3. In ogni caso, compensare integralmente le spese di lite in ragione della serialità della vertenza.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni dianzi evidenziate, a sostegno delle quali ha allegato:
- di essere una docente di religione cattolica con più di 36 mesi di servizio alle dipendenze del
, in assenza di ragioni sostitutive e, dunque, su posto Controparte_1 vacante;
- di aver stipulato ininterrottamente dall'a.s. 2019/2020 al corrente a.s. contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di docente annuale per l'insegnamento della religione cattolica
(cfr. doc. n. da 1 a 6 fascicolo parte ricorrente).
1.1. Si è costituito in giudizio il svolgendo le Controparte_1 conclusioni richiamate.
2. Venendo al merito della controversia, si osserva quanto segue.
Il tema oggetto della controversia attiene al rapporto tra il regime dettato dal diritto interno per i contratti a termine dei docenti di religione (art. 309 D.lgs. n. 297/1994 e L.
183/2003 che prevede incarichi annuali e il rinnovo automatico) e le regole dell'Unione
Europea che vietano il ricorso indefinito a contratti a termine per sopperire ad esigenze datoriali.
Sul punto, occorre richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 13 gennaio 2022, C282/19) la quale, in primo luogo, ha escluso che possa assumere rilevanza il requisito dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano per giustificare la reiterazione indefinita dei contratti a termine, trattandosi di un requisito richiesto sia per i docenti di ruolo che per i docenti non di ruolo;
la Corte ha, dunque, precisato che, nonostante vi siano fattori di oscillazione nelle esigenze di docenti di religione cattolica che giustificano il ricorso a una successione di contratti a termine (ritenendo pertanto non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti con l'articolazione tra il 70% di docenti di ruolo e 30% di docenti a termine), l'osservanza della clausola 54 punto 1 lett. a) dell'Accordo Quadro – vale a dire l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalle organizzazioni europee delle parti sociali Ceep, Ces ed Unice recepito dalla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE - esige una
Pag. 2 di 6 verifica concreta che il rinnovo miri a soddisfare esigenze provvisorie al fine di arginare e prevenire possibili abusi.
Sulla medesima questione oggetto di controversia è intervenuta anche la nota sentenza della Cassazione civ, sez. lav., n. 18698/2022 la quale, ricostruita la normativa di riferimento, ha dettato i seguenti principi di diritto: “Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della
Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto CP_4 al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli". "Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato". "I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora CP_1 sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
Pag. 3 di 6 La Suprema Corte, prendendo le mosse da quanto statuito dalla Corte di Giustizia ha, in primo luogo, individuato nel nostro ordinamento una misura idonea a sopperire la condizione di precarietà nella previsione dettata dall'art 3 della L. 186/2003, la quale prevede un obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione di ruolo che, sebbene non riservati ai precari, costituirebbero comunque una possibilità di evoluzione verso l'inserimento in ruolo;
rilevato, tuttavia, che l'ultimo concorso indetto risale al 2004, la Cassazione ha di fatto rilevato come il , attraverso l'inosservanza di tale CP_1 obbligo, avrebbe impedito il funzionamento complessivo del sistema, dando luogo ad un abuso meritevole di adeguato ristoro.
La Suprema Corte ha poi individuato un ulteriore abuso nell'ipotesi di plurime assunzioni a termine che avvengono discontinuamente, per effetto delle dismissioni determinate da eccedenze rispetto al fabbisogno, rilevando, anche in questo caso, un abuso nell'inadempimento dell'obbligo concorsuale triennale.
L'unica ipotesi che la Corte ha mantenuto fuori dai casi di abuso sopra delineati è dunque quella dei contratti di durata infrannuale, stipulati in concomitanza con effettive esigenze aventi natura temporanea, con onere in capo al in ordine alla prova CP_1 dell'effettiva sussistenza della casuale.
Sotto il profilo dei rimedi, premessa l'impossibilità di una conversione del rapporto a tempo indeterminato, stante la regola di rango costituzionale del concorso pubblico sancita dall'art. 97 Cost. (ritenuta dalla Corte di Giustizia in più occasioni compatibile con la disciplina europea nell'ambito dei rapporti pubblici), è possibile ricorrere alla previsione di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015 (prima art 32 comma 5 L. 183/2010) qualificato come danno c.d. eurounitario (cfr. Cass. Su n. 5072/2016 e ritenuto idoneo dalla Corte di giustizia, nella sentenza 7 marzo 2018 C 494/2016) determinato tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12.
Il c.d. danno eurounitario è da individuarsi, infatti, secondo quanto affermato dalla Corte di
Cassazione, nel fatto stesso di procrastinare lo status del docente precario che, diversamente, dal docente di ruolo, non può usufruire delle guarentigie della mobilità, della conservazione del posto in caso di malattia, di un periodo di ferie retribuite, senza, per contro, offrirgli le chances della stabilizzazione mediante concorso. Nel caso in esame, è pacifico e documentato che la ricorrente ha stipulato diversi contratti per periodi superiori a 36 mesi (in totale 6 anni scolastici), tutti di durata annuale, senza che nelle more sia stato indetto il concorso volto alla assunzione quale docente di ruolo. Si ritiene, pertanto, che tale situazione integri un abuso meritevole di trovare adeguato ristoro.
Pag. 4 di 6 Il non ha dedotto questioni non superabili con i principi giurisprudenziali dianzi CP_1 richiamati in merito alle ragioni che hanno portato alla contrattazione a termine ed alla sua reiterazione senza soluzione di continuità.
Peraltro, la circostanza che la ricorrente sia stata assunta a tempo indeterminato dal
1/9/2025, oltre ad essere irrilevante in quanto inidonea a smentire l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, non è stata nemmeno dimostrata posto che dallo stato matricolare depositato dal (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte resistente) per l'a.s. 2025/2026 la CP_1 ricorrente risulta assegnataria di una supplenza annuale.
Fermi dunque i principi di cui sopra, riprendendo lo stato matricolare della docente che attesta la reiterazione di contratti a termine per sei anni, in applicazione dei criteri di cui al citato art. 32, in forza del quale occorre valorizzare gli anni di servizio e le dimensioni del datore di lavoro, si ritiene di quantificare l'indennità risarcitoria in misura pari a 3 mensilità della retribuzione globale di fatto – pari ad euro 2.086,37- e ciò tenuto conto che l'abuso si sostanzia con la reiterazione successiva al triennio. Tale indennità, come precisato dalla
Suprema Corte deve ritenersi esaustivo ed omnicomprensivo rispetto ad ogni ulteriore pretesa.
3. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
Le spese vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del
2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta che il ha illegittimamente stipulato con la Controparte_1 ricorrente più contratti di lavoro a tempo determinato in successione tra loro, oltre il limite dei
36 mesi;
2) per l'effetto condanna il resistente al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente della somma corrispondente a 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
3) condanna il alla refusione delle spese di lite Controparte_1 liquidate in euro 2.109 per compensi oltre spese generali, IVA, CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Veronica Pepoli.
14/10/2025 Il Giudice
EA CE RC
Pag. 5 di 6 Pag. 6 di 6
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1076/2025
Il Giudice EA CE RC, all'udienza del 13/10/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PEPOLI VERONICA.
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio di Controparte_1 P.IVA_1
e di CP_2 CP_3
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: - Accertare e/o dichiarare l'illegittima apposizione del termine ai contratti stipulati dopo il terzo contratto annuale dal con la ricorrente protrattisi oltre 36 mesi e reiterati su Controparte_1 posti stabili e durevoli, sempre al 31 agosto, oltre il triennio di ammissibilità, onde soddisfare esigenze permanenti e durevoli e quindi di ricoprire posti vacanti, a partire dall'a.s. 2019/2020 al 2024/2025 – 6 anni - e conseguentemente condannare il al Controparte_1 risarcimento del danno in favore della ricorrente liquidato nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero nella minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- Condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre I.V.A. , C.P.A: e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. Per la parte resistente: “In via definitiva e nel merito 1. Rigettare il ricorso;
2. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree in esito al presente giudizio, si chiede di liquidare la somma minore, che risulterà dovuta alla luce delle circostanze del caso concreto, rimettendo la determinazione del quantum alla competente RTS;
3. In ogni caso, compensare integralmente le spese di lite in ragione della serialità della vertenza.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni dianzi evidenziate, a sostegno delle quali ha allegato:
- di essere una docente di religione cattolica con più di 36 mesi di servizio alle dipendenze del
, in assenza di ragioni sostitutive e, dunque, su posto Controparte_1 vacante;
- di aver stipulato ininterrottamente dall'a.s. 2019/2020 al corrente a.s. contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di docente annuale per l'insegnamento della religione cattolica
(cfr. doc. n. da 1 a 6 fascicolo parte ricorrente).
1.1. Si è costituito in giudizio il svolgendo le Controparte_1 conclusioni richiamate.
2. Venendo al merito della controversia, si osserva quanto segue.
Il tema oggetto della controversia attiene al rapporto tra il regime dettato dal diritto interno per i contratti a termine dei docenti di religione (art. 309 D.lgs. n. 297/1994 e L.
183/2003 che prevede incarichi annuali e il rinnovo automatico) e le regole dell'Unione
Europea che vietano il ricorso indefinito a contratti a termine per sopperire ad esigenze datoriali.
Sul punto, occorre richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 13 gennaio 2022, C282/19) la quale, in primo luogo, ha escluso che possa assumere rilevanza il requisito dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano per giustificare la reiterazione indefinita dei contratti a termine, trattandosi di un requisito richiesto sia per i docenti di ruolo che per i docenti non di ruolo;
la Corte ha, dunque, precisato che, nonostante vi siano fattori di oscillazione nelle esigenze di docenti di religione cattolica che giustificano il ricorso a una successione di contratti a termine (ritenendo pertanto non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti con l'articolazione tra il 70% di docenti di ruolo e 30% di docenti a termine), l'osservanza della clausola 54 punto 1 lett. a) dell'Accordo Quadro – vale a dire l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalle organizzazioni europee delle parti sociali Ceep, Ces ed Unice recepito dalla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE - esige una
Pag. 2 di 6 verifica concreta che il rinnovo miri a soddisfare esigenze provvisorie al fine di arginare e prevenire possibili abusi.
Sulla medesima questione oggetto di controversia è intervenuta anche la nota sentenza della Cassazione civ, sez. lav., n. 18698/2022 la quale, ricostruita la normativa di riferimento, ha dettato i seguenti principi di diritto: “Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della
Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto CP_4 al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli". "Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato". "I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora CP_1 sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
Pag. 3 di 6 La Suprema Corte, prendendo le mosse da quanto statuito dalla Corte di Giustizia ha, in primo luogo, individuato nel nostro ordinamento una misura idonea a sopperire la condizione di precarietà nella previsione dettata dall'art 3 della L. 186/2003, la quale prevede un obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione di ruolo che, sebbene non riservati ai precari, costituirebbero comunque una possibilità di evoluzione verso l'inserimento in ruolo;
rilevato, tuttavia, che l'ultimo concorso indetto risale al 2004, la Cassazione ha di fatto rilevato come il , attraverso l'inosservanza di tale CP_1 obbligo, avrebbe impedito il funzionamento complessivo del sistema, dando luogo ad un abuso meritevole di adeguato ristoro.
La Suprema Corte ha poi individuato un ulteriore abuso nell'ipotesi di plurime assunzioni a termine che avvengono discontinuamente, per effetto delle dismissioni determinate da eccedenze rispetto al fabbisogno, rilevando, anche in questo caso, un abuso nell'inadempimento dell'obbligo concorsuale triennale.
L'unica ipotesi che la Corte ha mantenuto fuori dai casi di abuso sopra delineati è dunque quella dei contratti di durata infrannuale, stipulati in concomitanza con effettive esigenze aventi natura temporanea, con onere in capo al in ordine alla prova CP_1 dell'effettiva sussistenza della casuale.
Sotto il profilo dei rimedi, premessa l'impossibilità di una conversione del rapporto a tempo indeterminato, stante la regola di rango costituzionale del concorso pubblico sancita dall'art. 97 Cost. (ritenuta dalla Corte di Giustizia in più occasioni compatibile con la disciplina europea nell'ambito dei rapporti pubblici), è possibile ricorrere alla previsione di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015 (prima art 32 comma 5 L. 183/2010) qualificato come danno c.d. eurounitario (cfr. Cass. Su n. 5072/2016 e ritenuto idoneo dalla Corte di giustizia, nella sentenza 7 marzo 2018 C 494/2016) determinato tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12.
Il c.d. danno eurounitario è da individuarsi, infatti, secondo quanto affermato dalla Corte di
Cassazione, nel fatto stesso di procrastinare lo status del docente precario che, diversamente, dal docente di ruolo, non può usufruire delle guarentigie della mobilità, della conservazione del posto in caso di malattia, di un periodo di ferie retribuite, senza, per contro, offrirgli le chances della stabilizzazione mediante concorso. Nel caso in esame, è pacifico e documentato che la ricorrente ha stipulato diversi contratti per periodi superiori a 36 mesi (in totale 6 anni scolastici), tutti di durata annuale, senza che nelle more sia stato indetto il concorso volto alla assunzione quale docente di ruolo. Si ritiene, pertanto, che tale situazione integri un abuso meritevole di trovare adeguato ristoro.
Pag. 4 di 6 Il non ha dedotto questioni non superabili con i principi giurisprudenziali dianzi CP_1 richiamati in merito alle ragioni che hanno portato alla contrattazione a termine ed alla sua reiterazione senza soluzione di continuità.
Peraltro, la circostanza che la ricorrente sia stata assunta a tempo indeterminato dal
1/9/2025, oltre ad essere irrilevante in quanto inidonea a smentire l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, non è stata nemmeno dimostrata posto che dallo stato matricolare depositato dal (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte resistente) per l'a.s. 2025/2026 la CP_1 ricorrente risulta assegnataria di una supplenza annuale.
Fermi dunque i principi di cui sopra, riprendendo lo stato matricolare della docente che attesta la reiterazione di contratti a termine per sei anni, in applicazione dei criteri di cui al citato art. 32, in forza del quale occorre valorizzare gli anni di servizio e le dimensioni del datore di lavoro, si ritiene di quantificare l'indennità risarcitoria in misura pari a 3 mensilità della retribuzione globale di fatto – pari ad euro 2.086,37- e ciò tenuto conto che l'abuso si sostanzia con la reiterazione successiva al triennio. Tale indennità, come precisato dalla
Suprema Corte deve ritenersi esaustivo ed omnicomprensivo rispetto ad ogni ulteriore pretesa.
3. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
Le spese vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del
2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta che il ha illegittimamente stipulato con la Controparte_1 ricorrente più contratti di lavoro a tempo determinato in successione tra loro, oltre il limite dei
36 mesi;
2) per l'effetto condanna il resistente al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente della somma corrispondente a 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
3) condanna il alla refusione delle spese di lite Controparte_1 liquidate in euro 2.109 per compensi oltre spese generali, IVA, CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Veronica Pepoli.
14/10/2025 Il Giudice
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