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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/05/2024, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre AN, terza sezione civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Abete Presidente dott. Anna Laura Magliulo Giudice dott. gop Salvatore Nasti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 7830/2018 sub 1 promossa da con sede in Piano di NT (NA) alla via Formiello n. 10 (C.F. Parte_1
– p.Iva in persona del suo l.r.p.t. P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_2
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Vincenzo Di Biase ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via G. Santacroce
n.13. PEC: Email_1
Opponente querelato
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente in [...]
n. 14, rapp.to e difeso dal Prof. avv. Ferdinando Pinto (C.F.
), dall'Avv. Giulio Renditiso (C.F. ) C.F._2 C.F._3
e dall'avv. Rosa Persico (C.F. ) per procura in atti, presso i C.F._4
quali elett.te domicilia presso il loro studio in NT (NA) alla Via Fuorimura n.
20/b. PEC Email_2
Opposto querelante
Oggetto: querela di falso in via incidentale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ritualmente notificato ed iscritto al R.G. 7830/2018, la Pt_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1232/2018 emesso
[...]
da questo Tribunale in suo danno e per il pagamento in favore di
[...]
della somma di €. 16.500,00 a titolo di differenze di canoni di locazione CP_1
per un immobile ad uso commerciale, oltre interessi, spese e competenze della procedura monitoria.
A fondamento della opposizione ha dedotto la simulazione del canone esposto nel contratto di locazione sottoscritto tra le parti in data 01.07.2010, simulazione comprovata dalla controscrittura (denominata “dichiarazione pro-veritate”) a firma dello stesso opposto e datata 30.06.2010, con la quale si dava atto che il canone reale fosse di €. 2.584,00 mensili anziché di €. 5.000,00 come simulatamente esposto nel contratto suddetto.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo. L'opposto, per quel che rileva in questa sede, ha proposto querela di falso in via incidentale avverso la scrittura privata a sua firma denominata “dichiarazione pro-vertate” del 30.06.2010.
La dichiarazione di querela di falso è stata proposta sia con atto sottoscritto personalmente e depositato telematicamente il 01.07.2019 unitamente alla comparsa di costituzione (cfr. costituzione telematica in R.G. Controparte_1
7830/2018), sia con dichiarazione resa all'udienza del 10.01.2020 per mezzo del procuratore originariamente costituito, avv. Antonio Baccari, comparso personalmente all'udienza e munito di procura speciale (cfr. procura speciale depositata telematicamente in R.G. 7830/2018).
Il documento indubbiato è stato prodotto in originale dalla difesa dell'opponente all'udienza del 10.01.2020.
In sintesi, ha dedotto di aver firmato un foglio in bianco, senza Controparte_1
data, contestando quindi l'abusivo riempimento dello stesso sia per quanto riguarda il contenuto della dichiarazione pro veritate sia per l'apposizione della data alla scrittura contestata.
All'udienza del 06.10.2020 il difensore dell'opponente, all'uopo interpellato, ha dichiarato di volersi avvalere del documento indubbiato ai fini del giudizio
2 principale, sicché il G.I. con ordinanza del 26.11.2021 ha autorizzato la presentazione della querela di falso (con RG 7830-2018 sub.1), ha sospeso il giudizio principale ed ammesso sia la prova testimoniale articolata dalle parti che, all'esito, la C.t.u.
Conclusa l'istruttoria orale e depositata la consulenza d'ufficio, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione per l'udienza del 14.02.2024.
Preliminarmente ai fini della ammissibilità in rito il Collegio osserva quanto segue:
- a mente dell'art. 221 co. 2 c.p.c., la querela di falso, oltre che dalla parte personalmente, può essere proposta anche dal procuratore speciale con dichiarazione da unirsi – o contenuta – nel verbale di udienza.
- per unanime giurisprudenza “la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (o una scrittura privata riconosciuta) della sua estrinseca idoneità a “far fede”, a servire cioè come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre alla efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia “erga omnes” e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio” (cfr. Cass. 8362/2000);
- l'oggetto dell'azione di querela di falso, anche quando promossa in via incidentale, è dunque quello di accertare la verità o falsità di un documento rilevante ai fini della decisione della causa principale;
la sentenza che decide la querela di falso non assume il carattere di una sentenza parziale ma rappresenta l'epilogo di un procedimento autonomo (cfr. Cass. 12399/2007);
- si osserva altresì che la querela di falso, secondo unanime giurisprudenza, può proporsi anche avverso la scrittura privata pur laddove il sottoscrittore non contesti l'autografia della propria firma ma denunzi l'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco absque pactis ovvero senza
3 alcuna intenzione di voler manifestare la volontà contenuta nella scrittura (cfr. tra le altre Cass. n. 18059/2007).
Tanto premesso, nel caso in esame va affermata l'ammissibilità del procedimento sia dal punto di vista processuale che formale. Ad entrambi i procuratori difensori originariamente costituiti per l'opposto, infatti, risulta espressamente conferita nel mandato alle liti anche procura speciale del documento da impugnare con la volontà esplicita di proporre querela (Cass. Civile n. 16919/2015). Inoltre,
l'opposto querelante ha indicato gli elementi e le prove della dedotta falsità del documento ex art. 221 co. 2 c.p.c.
Va inoltre affermata l'ammissibilità della querela proposta anche in relazione alla falsità dedotta in quanto la stessa è stata proposta in via incidentale nel corso del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (a trattazione monocratica) promosso dalla dove l'opposto, attuale querelante denuncia il Parte_1
riempimento abusivo absque pactis della scrittura indubbiata prodotta in giudizio dall'opponente.
In ragione di quanto sopra deve osservarsi che, pur essendo la querela ammissibile, il Collegio è investito della decisione in via esclusiva ex art. 225 c.p.c.
(nel testo applicabile ratione temporis ed anteriore alla c.d. riforma “Cartabia”) non dell'intero procedimento principale ma solo della domanda avente ad oggetto l'accertamento della falsità del documento e non può quindi pronunciarsi su altre domande (quale quella di nullità della scrittura per violazione di norme imperative), che spettano semmai al Giudice monocratico del procedimento principale.
Tanto premesso il Tribunale reputa di dover rigettare la querela di falso essendo la stessa infondata nel merito.
In caso di proposizione di querela di falso è onere di colui che la propone allegare e provare i fatti costitutivi della lamentata falsità documentale;
prova che, alla luce dell'istruttoria svolta, non risulta fornita.
La consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni il Collegio condivide, all'esito dell'indagine strumentale condotta sul documento ai fini dell'accertamento del riempimento abusivo ha affermato:
4 “Il testo dispositivo della scrittura privata è stato stampato con stampante di tipo inkjet;
il testo dispositivo della scrittura privata è stato redatto con i normali software di scrittura al pc (word, pages, ecc); testo e manoscrittura non hanno punti di intersezione rilevanti ai fini della verifica dell'ordine cronologico di apposizione e stesura;
data e firma sono stati apposti con il medesimo mezzo scrittorio” (cfr. relazione Consulente tecnico dott.ssa depositata il 18.07.2023, pag. 17): e nelle conclusioni “Alla luce Persona_1
delle indagini svolte e nei limiti delle stesse per i motivi sopra evidenziati, non è possibile rispondere ai quesiti del G.I. in termini di certezza tecnica. Tuttavia, dal documento ispezionato non si riscontrano alterazioni che rimandino ad un falso documentale;
inoltre non è possibile rispondere al quesito relativo all'ordine di apposizione della sottoscrizione
e data in un momento asincrono e precedente rispetto al testo dattiloscritto. Pertanto, si conclude dicendo che non esistono manifesti elementi che riconducano il documento contestato ad un falso documentale (cfr. relazione Consulente tecnico dott.ssa
[...]
depositata il 18.07.2023, pag. 18). Per_1
Sicché la prova che il documento impugnato sia stato frutto di un falso documentale successivamente riempito su foglio bianco sottoscritto andava altrimenti e rigorosamente fornita dal querelante.
Orbene, neanche dalle dichiarazioni testimoniali raccolte in giudizio è possibile trarre convincimento di sorta in ordine al riempimento abusivo della scrittura di verità; ed invero il testimone di parte querelante coniuge dello Testimone_1
stesso, pur riferendo genericamente di essere a conoscenza de relato che il marito avrebbe in passato firmato fogli in bianco che poi consegnava al fratello Pt_2
interrogata sul se fosse vero che il sig. in data 30.06.2010
[...] Controparte_1
avesse firmato un foglio in bianco consegnandolo al fratello ha Parte_2
dichiarato di non poter precisare alcuna data in quanto non presente: il che rende la sua dichiarazione inattendibile ed in ogni caso decisamente non sufficiente ai fini del convincimento del Collegio. D'altra parte, l'altro teste escusso dott.
non è stato in grado di precisare nulla rispetto alla sottoscrizione Testimone_2
ed alla data riportate sulla dichiarazione indubbiata, affermando di non aver assistito alla sottoscrizione della stessa.
5 Infine, deve anche osservarsi che la stessa circostanza dedotta nel corso del presente giudizio per querela di falso da – secondo cui la Controparte_1
dichiarazione di cui trattasi sarebbe riferita ad altro precedente contratto in essere tra le parti – escluderebbe in radice che detto documento sia passibile di querela di falso. Infatti, la questione della riferibilità della controscrittura oggetto di querela ad un accordo simulato diverso da quello avente ad oggetto il giudizio principale atterrebbe non ad un atto absque pactis ma a diverso profilo inerente all'interpretazione ed opponibilità della scrittura nel giudizio di merito: questione che conseguentemente sarebbe soggetta agli ordinari mezzi di prova e non certamente impugnabile con il giudizio di querela di falso.
Per le suesposte ragioni la domanda di querela di falso va rigettata.
Per quanto sopra esposto va dato atto che oggetto della presente sentenza è esclusivamente la querela di falso incidentale proposta dalla parte opposta, mentre le questioni inerenti al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, costituente il procedimento principale R.G. 7830/2018, dovranno essere decise con sentenza del giudice monocratico, essendo le stesse estranee all'odierno giudizio. Allo stesso va quindi rimessa, con separata ordinznza, la causa principale per la sua prosecuzione con riassunzione del giudizio sospeso. (cfr. Cass. n. 15601/2015).
Quanto alle spese di lite, in considerazione di quanto sopra detto ed in relazione alla natura definitiva della sentenza che decide l'autonomo procedimento di querela di falso, le stesse seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei valori medi di cui al D.M. 147/2022 per le fasi di: studio, introduttiva, istruttoria e decisionale che, in applicazione dello scaglione di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00, si liquidano come in dispositivo. Le spese di C.t.u. vanno poste integralmente a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Torre AN, terza sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di querela di falso proposta da
[...]
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così CP_1
provvede:
1) rigetta la domanda;
6 2) condanna al pagamento in favore della delle Controparte_1 Parte_1
competenze di lite, che si liquidano in complessivi € 5.077,00 oltre 15% IVA e Cpa, da attribuirsi in favore dell'avv. Vincenzo Di Biase, dichiaratosi anticipatario;
3) pone definitivamente a carico di le spese e competenze di Controparte_1
CP_2
4) dispone la prosecuzione del giudizio principale di merito R.G. 7830/2018 innanzi al G.M.gop dott Nasti alla udienza del 17.09.2024 ore 945.
Torre AN , lì
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre AN, terza sezione civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Abete Presidente dott. Anna Laura Magliulo Giudice dott. gop Salvatore Nasti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 7830/2018 sub 1 promossa da con sede in Piano di NT (NA) alla via Formiello n. 10 (C.F. Parte_1
– p.Iva in persona del suo l.r.p.t. P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_2
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Vincenzo Di Biase ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via G. Santacroce
n.13. PEC: Email_1
Opponente querelato
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente in [...]
n. 14, rapp.to e difeso dal Prof. avv. Ferdinando Pinto (C.F.
), dall'Avv. Giulio Renditiso (C.F. ) C.F._2 C.F._3
e dall'avv. Rosa Persico (C.F. ) per procura in atti, presso i C.F._4
quali elett.te domicilia presso il loro studio in NT (NA) alla Via Fuorimura n.
20/b. PEC Email_2
Opposto querelante
Oggetto: querela di falso in via incidentale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ritualmente notificato ed iscritto al R.G. 7830/2018, la Pt_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1232/2018 emesso
[...]
da questo Tribunale in suo danno e per il pagamento in favore di
[...]
della somma di €. 16.500,00 a titolo di differenze di canoni di locazione CP_1
per un immobile ad uso commerciale, oltre interessi, spese e competenze della procedura monitoria.
A fondamento della opposizione ha dedotto la simulazione del canone esposto nel contratto di locazione sottoscritto tra le parti in data 01.07.2010, simulazione comprovata dalla controscrittura (denominata “dichiarazione pro-veritate”) a firma dello stesso opposto e datata 30.06.2010, con la quale si dava atto che il canone reale fosse di €. 2.584,00 mensili anziché di €. 5.000,00 come simulatamente esposto nel contratto suddetto.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo. L'opposto, per quel che rileva in questa sede, ha proposto querela di falso in via incidentale avverso la scrittura privata a sua firma denominata “dichiarazione pro-vertate” del 30.06.2010.
La dichiarazione di querela di falso è stata proposta sia con atto sottoscritto personalmente e depositato telematicamente il 01.07.2019 unitamente alla comparsa di costituzione (cfr. costituzione telematica in R.G. Controparte_1
7830/2018), sia con dichiarazione resa all'udienza del 10.01.2020 per mezzo del procuratore originariamente costituito, avv. Antonio Baccari, comparso personalmente all'udienza e munito di procura speciale (cfr. procura speciale depositata telematicamente in R.G. 7830/2018).
Il documento indubbiato è stato prodotto in originale dalla difesa dell'opponente all'udienza del 10.01.2020.
In sintesi, ha dedotto di aver firmato un foglio in bianco, senza Controparte_1
data, contestando quindi l'abusivo riempimento dello stesso sia per quanto riguarda il contenuto della dichiarazione pro veritate sia per l'apposizione della data alla scrittura contestata.
All'udienza del 06.10.2020 il difensore dell'opponente, all'uopo interpellato, ha dichiarato di volersi avvalere del documento indubbiato ai fini del giudizio
2 principale, sicché il G.I. con ordinanza del 26.11.2021 ha autorizzato la presentazione della querela di falso (con RG 7830-2018 sub.1), ha sospeso il giudizio principale ed ammesso sia la prova testimoniale articolata dalle parti che, all'esito, la C.t.u.
Conclusa l'istruttoria orale e depositata la consulenza d'ufficio, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione per l'udienza del 14.02.2024.
Preliminarmente ai fini della ammissibilità in rito il Collegio osserva quanto segue:
- a mente dell'art. 221 co. 2 c.p.c., la querela di falso, oltre che dalla parte personalmente, può essere proposta anche dal procuratore speciale con dichiarazione da unirsi – o contenuta – nel verbale di udienza.
- per unanime giurisprudenza “la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (o una scrittura privata riconosciuta) della sua estrinseca idoneità a “far fede”, a servire cioè come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre alla efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia “erga omnes” e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio” (cfr. Cass. 8362/2000);
- l'oggetto dell'azione di querela di falso, anche quando promossa in via incidentale, è dunque quello di accertare la verità o falsità di un documento rilevante ai fini della decisione della causa principale;
la sentenza che decide la querela di falso non assume il carattere di una sentenza parziale ma rappresenta l'epilogo di un procedimento autonomo (cfr. Cass. 12399/2007);
- si osserva altresì che la querela di falso, secondo unanime giurisprudenza, può proporsi anche avverso la scrittura privata pur laddove il sottoscrittore non contesti l'autografia della propria firma ma denunzi l'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco absque pactis ovvero senza
3 alcuna intenzione di voler manifestare la volontà contenuta nella scrittura (cfr. tra le altre Cass. n. 18059/2007).
Tanto premesso, nel caso in esame va affermata l'ammissibilità del procedimento sia dal punto di vista processuale che formale. Ad entrambi i procuratori difensori originariamente costituiti per l'opposto, infatti, risulta espressamente conferita nel mandato alle liti anche procura speciale del documento da impugnare con la volontà esplicita di proporre querela (Cass. Civile n. 16919/2015). Inoltre,
l'opposto querelante ha indicato gli elementi e le prove della dedotta falsità del documento ex art. 221 co. 2 c.p.c.
Va inoltre affermata l'ammissibilità della querela proposta anche in relazione alla falsità dedotta in quanto la stessa è stata proposta in via incidentale nel corso del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (a trattazione monocratica) promosso dalla dove l'opposto, attuale querelante denuncia il Parte_1
riempimento abusivo absque pactis della scrittura indubbiata prodotta in giudizio dall'opponente.
In ragione di quanto sopra deve osservarsi che, pur essendo la querela ammissibile, il Collegio è investito della decisione in via esclusiva ex art. 225 c.p.c.
(nel testo applicabile ratione temporis ed anteriore alla c.d. riforma “Cartabia”) non dell'intero procedimento principale ma solo della domanda avente ad oggetto l'accertamento della falsità del documento e non può quindi pronunciarsi su altre domande (quale quella di nullità della scrittura per violazione di norme imperative), che spettano semmai al Giudice monocratico del procedimento principale.
Tanto premesso il Tribunale reputa di dover rigettare la querela di falso essendo la stessa infondata nel merito.
In caso di proposizione di querela di falso è onere di colui che la propone allegare e provare i fatti costitutivi della lamentata falsità documentale;
prova che, alla luce dell'istruttoria svolta, non risulta fornita.
La consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni il Collegio condivide, all'esito dell'indagine strumentale condotta sul documento ai fini dell'accertamento del riempimento abusivo ha affermato:
4 “Il testo dispositivo della scrittura privata è stato stampato con stampante di tipo inkjet;
il testo dispositivo della scrittura privata è stato redatto con i normali software di scrittura al pc (word, pages, ecc); testo e manoscrittura non hanno punti di intersezione rilevanti ai fini della verifica dell'ordine cronologico di apposizione e stesura;
data e firma sono stati apposti con il medesimo mezzo scrittorio” (cfr. relazione Consulente tecnico dott.ssa depositata il 18.07.2023, pag. 17): e nelle conclusioni “Alla luce Persona_1
delle indagini svolte e nei limiti delle stesse per i motivi sopra evidenziati, non è possibile rispondere ai quesiti del G.I. in termini di certezza tecnica. Tuttavia, dal documento ispezionato non si riscontrano alterazioni che rimandino ad un falso documentale;
inoltre non è possibile rispondere al quesito relativo all'ordine di apposizione della sottoscrizione
e data in un momento asincrono e precedente rispetto al testo dattiloscritto. Pertanto, si conclude dicendo che non esistono manifesti elementi che riconducano il documento contestato ad un falso documentale (cfr. relazione Consulente tecnico dott.ssa
[...]
depositata il 18.07.2023, pag. 18). Per_1
Sicché la prova che il documento impugnato sia stato frutto di un falso documentale successivamente riempito su foglio bianco sottoscritto andava altrimenti e rigorosamente fornita dal querelante.
Orbene, neanche dalle dichiarazioni testimoniali raccolte in giudizio è possibile trarre convincimento di sorta in ordine al riempimento abusivo della scrittura di verità; ed invero il testimone di parte querelante coniuge dello Testimone_1
stesso, pur riferendo genericamente di essere a conoscenza de relato che il marito avrebbe in passato firmato fogli in bianco che poi consegnava al fratello Pt_2
interrogata sul se fosse vero che il sig. in data 30.06.2010
[...] Controparte_1
avesse firmato un foglio in bianco consegnandolo al fratello ha Parte_2
dichiarato di non poter precisare alcuna data in quanto non presente: il che rende la sua dichiarazione inattendibile ed in ogni caso decisamente non sufficiente ai fini del convincimento del Collegio. D'altra parte, l'altro teste escusso dott.
non è stato in grado di precisare nulla rispetto alla sottoscrizione Testimone_2
ed alla data riportate sulla dichiarazione indubbiata, affermando di non aver assistito alla sottoscrizione della stessa.
5 Infine, deve anche osservarsi che la stessa circostanza dedotta nel corso del presente giudizio per querela di falso da – secondo cui la Controparte_1
dichiarazione di cui trattasi sarebbe riferita ad altro precedente contratto in essere tra le parti – escluderebbe in radice che detto documento sia passibile di querela di falso. Infatti, la questione della riferibilità della controscrittura oggetto di querela ad un accordo simulato diverso da quello avente ad oggetto il giudizio principale atterrebbe non ad un atto absque pactis ma a diverso profilo inerente all'interpretazione ed opponibilità della scrittura nel giudizio di merito: questione che conseguentemente sarebbe soggetta agli ordinari mezzi di prova e non certamente impugnabile con il giudizio di querela di falso.
Per le suesposte ragioni la domanda di querela di falso va rigettata.
Per quanto sopra esposto va dato atto che oggetto della presente sentenza è esclusivamente la querela di falso incidentale proposta dalla parte opposta, mentre le questioni inerenti al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, costituente il procedimento principale R.G. 7830/2018, dovranno essere decise con sentenza del giudice monocratico, essendo le stesse estranee all'odierno giudizio. Allo stesso va quindi rimessa, con separata ordinznza, la causa principale per la sua prosecuzione con riassunzione del giudizio sospeso. (cfr. Cass. n. 15601/2015).
Quanto alle spese di lite, in considerazione di quanto sopra detto ed in relazione alla natura definitiva della sentenza che decide l'autonomo procedimento di querela di falso, le stesse seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei valori medi di cui al D.M. 147/2022 per le fasi di: studio, introduttiva, istruttoria e decisionale che, in applicazione dello scaglione di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00, si liquidano come in dispositivo. Le spese di C.t.u. vanno poste integralmente a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Torre AN, terza sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di querela di falso proposta da
[...]
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così CP_1
provvede:
1) rigetta la domanda;
6 2) condanna al pagamento in favore della delle Controparte_1 Parte_1
competenze di lite, che si liquidano in complessivi € 5.077,00 oltre 15% IVA e Cpa, da attribuirsi in favore dell'avv. Vincenzo Di Biase, dichiaratosi anticipatario;
3) pone definitivamente a carico di le spese e competenze di Controparte_1
CP_2
4) dispone la prosecuzione del giudizio principale di merito R.G. 7830/2018 innanzi al G.M.gop dott Nasti alla udienza del 17.09.2024 ore 945.
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