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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/12/2024, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 3173/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3173/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 12 luglio 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. Tamara Lorenzi
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
1 FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra ed il sig. Parte_1 Parte_2
hanno esposto di aver contratto matrimonio in Caldonazzo (TN) in data 6 settembre
2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Caldonazzo,
Parte II, Serie A, N. 2, Anno 2008, e che dalla loro unione è nato a [...] il figlio
PE
in data 23 agosto 2010.
I ricorrenti hanno allegato che il sig. è impiegato con funzioni di Pt_2
coordinatore nel settore metalmeccanico a tempo indeterminato, percependo uno stipendio medio mensile di circa € 2.500,00 (oltre tredicesima e quattordicesima), mentre la sig.ra ha svolto l'attività di insegnante part-time della scuola Parte_1
primaria con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2024, percependo uno stipendio medio mensile di circa € 1.350,00 (oltre tredicesima), ed attualmente ha rinnovato l'iscrizione ed è in attesa di graduatoria, svolgendo anche in proprio l'attività di counseling e coaching in libera professione ed in regime forfettario con un reddito nell'anno 2023 di circa € 1.200,00.
I ricorrenti hanno esposto che l'appartamento coniugale sito in Caldonazzo in via
Vegri n. 10 è di proprietà del sig. e che la sig.ra nelle more Pt_2 Parte_1
della separazione e con il consenso del coniuge, si è già trasferita presso altra abitazione in locazione a Caldonazzo, prevedendo di trasferire la propria residenza anagrafica e collocazione abitativa in un appartamento di sua proprietà sito in
Caldonazzo in via Graziadei n. 10, attualmente locato a terzi.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 2) La (ex) casa coniugale sita in 38052 Caldonazzo (TN) in Via Vegri n. 10, rimarrà in proprietà ed uso esclusivo del sig. ove manterrà residenza Parte_2
anagrafica unitamente al figlio minore;
PEsona_2
3) La sig.ra attualmente trasferitasi, nelle more della Parte_1 separazione con l'accordo del coniuge, presso un'abitazione in locazione a
Caldonazzo, si traferirà entro il 01.10.2024, ovvero comunque all'atto della cessazione della locazione attualmente in essere a favore di terzi, presso l'appartamento in Sua proprietà sito in Caldonazzo via Graziadei n.10, ove traferirà e fisserà la propria residenza anagrafica e collocazione abitativa;
PE 4) Il figlio minore rimarrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, in virtù del positivo e equanime rapporto affettivo in essere con ambo i genitori e del contributo educativo che tale forma di affidamento consente. I genitori infatti si impegnano, consapevoli delle rispettive responsabilità individuali e congiunte, alla massima cura del figlio dichiarando di conoscere e osservare gli obblighi di legge.
PE 5) Il figlio , ferma restando la residenza anagrafica in 38052 Caldonazzo (TN) via Vegri n. 10 presso l'abitazione del padre, manterrà collocazione abitativa in via paritaria presso ciascun genitore, secondo il seguente protocollo:
- Week-end alternati , con pernotto, presso ciascun genitore: dal venerdì dopo scuola sino al lunedì mattina, all'atto del reingresso a scuola
- Durante la settimana: 2 gg con il padre e 2 gg con la madre, con pernotto e cosi successivamente, tenendo in ogni caso conto degli impegni personali e lavorativi di ciascun genitore e scolastici ed extrascolastici del figlio
6) I genitori concordano di alternare di anno in anno la permanenza con il figlio, il giorno di Natale e Pasqua e Capodanno, ripartendo a metà le relative vacanze, i cui tempi verranno concordati tra i genitori almeno 30 gg prima, tenendo in ogni caso conto dei desideri e delle richieste dello stesso.
7) PE le vacanze estive si concordano due settimane anche non consecutive (da stabilire preventivamente entro il 30 Maggio di ogni anno) che i genitori
PE trascorreranno rispettivamente con il figlio . PE 8) I genitori, provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario di , durante i giorni di rispettiva pertinenza;
3 9) I genitori, parteciperanno nella misura del 40% a carico della madre e 60% a carico del padre, alle spese straordinarie nell'interesse del figlio minore, che verranno individuate e regolamentate sulla base delle linee guida del CNF, quale parte integrante del presente atto. I sig.ri e concordano di Pt_2 Parte_1
PE applicare alle spese relative alla mensa scolastica del figlio , i criteri e la misura di riparto stabiliti per le spese straordinarie ( 40% a carico della madre –
60% a carico del padre).
10) Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie in favore del figlio, spetteranno al 40% per la madre ed al 60% per il padre, così come le detrazioni per carichi di famiglia.
11) I coniugi reciprocamente riconoscono e dichiarano che i soldi depositati sul
“Libretto Nominativo al Portatore” n. 12162871 emesso dalla Cassa Rurale Alta PE Valsugana, pari a circa 4.200,00 , sono destinati agli interessi di . Parimenti danno atto che è attualmente attivo dal 1.12.2017, un fondo pensione, a nome del minore , identificato con Plurifonds – Assicura Aderente n. 67.923, PEsona_2
recante al 31.12.2023, una posizione individuale di Euro 7.154,81.
12) La sig.ra ed il sig. prestano Parte_1 Parte_2
reciprocamente il consento al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascun genitore possa inserire il figlio minore nel proprio passaporto;
13) Il contributo pubblico trimestrale per la celiachia a favore della sig.ra
PE ( per Euro 300,00 circa) e per il figlio ( per Euro 270,00), Parte_1 continueranno ad essere percepiti per intero dalla sig.ra L'UU , ad Parte_1
oggi corrisposto nella misura di Euro 57,00 mensili, verrà richiesto e percepito dal
Parte sig. per intero . Ad oggi il nucleo non percepisce l' Nel caso in cui Pt_2
successivamente alla separazione sussistessero i presupposti per il percepimento, il relativo importo verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
14) Il veicolo Seat tg GA507ZV già di proprietà del sig. , rimane Parte_2
in proprietà ed uso esclusivo dello stesso;
15) Il veicolo Fiat 500 tg. EX 396 BV di proprietà della sig.ra , Parte_1
rimane in proprietà e uso esclusivo della stessa;
16) L'autocaravan tg. FP 333 XN, viene ceduto, nell'ambito degli accordi patrimoniali tra i coniugi ,dalla sig.ra al sig. Parte_1 Parte_2
4 che accetta, e che intesterà a sé la proprietà di tale veicolo, all'atto e per effetto della pronuncia di separazione. In conseguenza della suddetta cessione, per la quale i coniugi dichiarano di non aver nulla reciprocamente a pretendere, i coniugi concordano che i costi relativi per l'applicazione dell'apparecchio dentale al figlio PE PE
e i costi necessari per l'acquisto di un tablet per lo stesso , rimarranno per intero a carico del padre.
17) I sig.ri e concordano di regolamentare anche i tempi di Pt_2 Parte_1
permanenza presso ciascuno di essi ed i costi necessari ai bisogni del cane razza
CK RU di nome OW , intestato alla sig.ra come segue: il cane Parte_1
PE rimarrà presso l'uno e l'altro coniuge unitamente ad , secondo i tempi di permanenza indicati al p.to 5 e 6 del presente atto;
ciascuno dei coniugi provvederà in proprio all'acquisto dei prodotti necessari per l' alimentazione del cane, per i periodi di permanenza presso ciascuno di essi;
i coniugi ripartiranno al 50 % ogni altro costo e/o spesa necessaria per il cane ( veterinario, medicinali, cure ecc.) , nonché ogni responsabilità per eventuali danni a terzi.
18) Il sig. e la sig.ra si dichiarano Parte_2 Parte_1 economicamente indipendenti senza attribuzioni dell'uno a favore dell'altra e viceversa, a titolo di mantenimento, dichiarando di aver definito tra Loro con il presente atto anche le questioni economico-patrimoniali.”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse del minore, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette
5 la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c..
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Adriana De Tommaso
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3173/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 12 luglio 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. Tamara Lorenzi
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
1 FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra ed il sig. Parte_1 Parte_2
hanno esposto di aver contratto matrimonio in Caldonazzo (TN) in data 6 settembre
2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Caldonazzo,
Parte II, Serie A, N. 2, Anno 2008, e che dalla loro unione è nato a [...] il figlio
PE
in data 23 agosto 2010.
I ricorrenti hanno allegato che il sig. è impiegato con funzioni di Pt_2
coordinatore nel settore metalmeccanico a tempo indeterminato, percependo uno stipendio medio mensile di circa € 2.500,00 (oltre tredicesima e quattordicesima), mentre la sig.ra ha svolto l'attività di insegnante part-time della scuola Parte_1
primaria con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2024, percependo uno stipendio medio mensile di circa € 1.350,00 (oltre tredicesima), ed attualmente ha rinnovato l'iscrizione ed è in attesa di graduatoria, svolgendo anche in proprio l'attività di counseling e coaching in libera professione ed in regime forfettario con un reddito nell'anno 2023 di circa € 1.200,00.
I ricorrenti hanno esposto che l'appartamento coniugale sito in Caldonazzo in via
Vegri n. 10 è di proprietà del sig. e che la sig.ra nelle more Pt_2 Parte_1
della separazione e con il consenso del coniuge, si è già trasferita presso altra abitazione in locazione a Caldonazzo, prevedendo di trasferire la propria residenza anagrafica e collocazione abitativa in un appartamento di sua proprietà sito in
Caldonazzo in via Graziadei n. 10, attualmente locato a terzi.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 2) La (ex) casa coniugale sita in 38052 Caldonazzo (TN) in Via Vegri n. 10, rimarrà in proprietà ed uso esclusivo del sig. ove manterrà residenza Parte_2
anagrafica unitamente al figlio minore;
PEsona_2
3) La sig.ra attualmente trasferitasi, nelle more della Parte_1 separazione con l'accordo del coniuge, presso un'abitazione in locazione a
Caldonazzo, si traferirà entro il 01.10.2024, ovvero comunque all'atto della cessazione della locazione attualmente in essere a favore di terzi, presso l'appartamento in Sua proprietà sito in Caldonazzo via Graziadei n.10, ove traferirà e fisserà la propria residenza anagrafica e collocazione abitativa;
PE 4) Il figlio minore rimarrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, in virtù del positivo e equanime rapporto affettivo in essere con ambo i genitori e del contributo educativo che tale forma di affidamento consente. I genitori infatti si impegnano, consapevoli delle rispettive responsabilità individuali e congiunte, alla massima cura del figlio dichiarando di conoscere e osservare gli obblighi di legge.
PE 5) Il figlio , ferma restando la residenza anagrafica in 38052 Caldonazzo (TN) via Vegri n. 10 presso l'abitazione del padre, manterrà collocazione abitativa in via paritaria presso ciascun genitore, secondo il seguente protocollo:
- Week-end alternati , con pernotto, presso ciascun genitore: dal venerdì dopo scuola sino al lunedì mattina, all'atto del reingresso a scuola
- Durante la settimana: 2 gg con il padre e 2 gg con la madre, con pernotto e cosi successivamente, tenendo in ogni caso conto degli impegni personali e lavorativi di ciascun genitore e scolastici ed extrascolastici del figlio
6) I genitori concordano di alternare di anno in anno la permanenza con il figlio, il giorno di Natale e Pasqua e Capodanno, ripartendo a metà le relative vacanze, i cui tempi verranno concordati tra i genitori almeno 30 gg prima, tenendo in ogni caso conto dei desideri e delle richieste dello stesso.
7) PE le vacanze estive si concordano due settimane anche non consecutive (da stabilire preventivamente entro il 30 Maggio di ogni anno) che i genitori
PE trascorreranno rispettivamente con il figlio . PE 8) I genitori, provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario di , durante i giorni di rispettiva pertinenza;
3 9) I genitori, parteciperanno nella misura del 40% a carico della madre e 60% a carico del padre, alle spese straordinarie nell'interesse del figlio minore, che verranno individuate e regolamentate sulla base delle linee guida del CNF, quale parte integrante del presente atto. I sig.ri e concordano di Pt_2 Parte_1
PE applicare alle spese relative alla mensa scolastica del figlio , i criteri e la misura di riparto stabiliti per le spese straordinarie ( 40% a carico della madre –
60% a carico del padre).
10) Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie in favore del figlio, spetteranno al 40% per la madre ed al 60% per il padre, così come le detrazioni per carichi di famiglia.
11) I coniugi reciprocamente riconoscono e dichiarano che i soldi depositati sul
“Libretto Nominativo al Portatore” n. 12162871 emesso dalla Cassa Rurale Alta PE Valsugana, pari a circa 4.200,00 , sono destinati agli interessi di . Parimenti danno atto che è attualmente attivo dal 1.12.2017, un fondo pensione, a nome del minore , identificato con Plurifonds – Assicura Aderente n. 67.923, PEsona_2
recante al 31.12.2023, una posizione individuale di Euro 7.154,81.
12) La sig.ra ed il sig. prestano Parte_1 Parte_2
reciprocamente il consento al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascun genitore possa inserire il figlio minore nel proprio passaporto;
13) Il contributo pubblico trimestrale per la celiachia a favore della sig.ra
PE ( per Euro 300,00 circa) e per il figlio ( per Euro 270,00), Parte_1 continueranno ad essere percepiti per intero dalla sig.ra L'UU , ad Parte_1
oggi corrisposto nella misura di Euro 57,00 mensili, verrà richiesto e percepito dal
Parte sig. per intero . Ad oggi il nucleo non percepisce l' Nel caso in cui Pt_2
successivamente alla separazione sussistessero i presupposti per il percepimento, il relativo importo verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
14) Il veicolo Seat tg GA507ZV già di proprietà del sig. , rimane Parte_2
in proprietà ed uso esclusivo dello stesso;
15) Il veicolo Fiat 500 tg. EX 396 BV di proprietà della sig.ra , Parte_1
rimane in proprietà e uso esclusivo della stessa;
16) L'autocaravan tg. FP 333 XN, viene ceduto, nell'ambito degli accordi patrimoniali tra i coniugi ,dalla sig.ra al sig. Parte_1 Parte_2
4 che accetta, e che intesterà a sé la proprietà di tale veicolo, all'atto e per effetto della pronuncia di separazione. In conseguenza della suddetta cessione, per la quale i coniugi dichiarano di non aver nulla reciprocamente a pretendere, i coniugi concordano che i costi relativi per l'applicazione dell'apparecchio dentale al figlio PE PE
e i costi necessari per l'acquisto di un tablet per lo stesso , rimarranno per intero a carico del padre.
17) I sig.ri e concordano di regolamentare anche i tempi di Pt_2 Parte_1
permanenza presso ciascuno di essi ed i costi necessari ai bisogni del cane razza
CK RU di nome OW , intestato alla sig.ra come segue: il cane Parte_1
PE rimarrà presso l'uno e l'altro coniuge unitamente ad , secondo i tempi di permanenza indicati al p.to 5 e 6 del presente atto;
ciascuno dei coniugi provvederà in proprio all'acquisto dei prodotti necessari per l' alimentazione del cane, per i periodi di permanenza presso ciascuno di essi;
i coniugi ripartiranno al 50 % ogni altro costo e/o spesa necessaria per il cane ( veterinario, medicinali, cure ecc.) , nonché ogni responsabilità per eventuali danni a terzi.
18) Il sig. e la sig.ra si dichiarano Parte_2 Parte_1 economicamente indipendenti senza attribuzioni dell'uno a favore dell'altra e viceversa, a titolo di mantenimento, dichiarando di aver definito tra Loro con il presente atto anche le questioni economico-patrimoniali.”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse del minore, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette
5 la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c..
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Adriana De Tommaso
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