Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 03/06/2025, n. 10641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10641 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10641/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01545/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2021, proposto da IN Cirillo, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Tarantini e Patrizia Barra, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del rapporto informativo / note di qualifica del 29.06.2020 per l’anno 2019 e della deliberazione del 06.11.2020 della Commissione ruolo agenti ed assistenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Vista la memoria del 3 aprile 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis , c.p.a. del 4 aprile 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
CONSIDERATO che la suindicata dichiarazione di cui alla memoria depositata in data 3 aprile 2025 deve essere valutata (ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.) quale univoco argomento di prova della sopravventa carenza di interesse alla decisione del ricorso, ai fini della conseguente declaratoria di improcedibilità (di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.);
RITENUTO quindi che il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che, data la natura della causa, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO