Articolo 1 della Legge 4 marzo 1982, n. 67
Articolo 2
Versione
9 marzo 1982
Art. 1.
Il termine di anni cinquantacinque, previsto dall' articolo 1 della legge 10 maggio 1970, n. 326 , per l'esecuzione delle opere comprese nel progetto 12 agosto 1925, e sue successive modificazioni, per la formazione delle nuove banchine portuali verso Sampierdarena e per la sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno, e' sostituito dal termine di anni settanta.
Entrata in vigore il 9 marzo 1982
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