Art. 1.
Il termine di anni cinquantacinque, previsto dall' articolo 1 della legge 10 maggio 1970, n. 326 , per l'esecuzione delle opere comprese nel progetto 12 agosto 1925, e sue successive modificazioni, per la formazione delle nuove banchine portuali verso Sampierdarena e per la sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno, e' sostituito dal termine di anni settanta.
Il termine di anni cinquantacinque, previsto dall' articolo 1 della legge 10 maggio 1970, n. 326 , per l'esecuzione delle opere comprese nel progetto 12 agosto 1925, e sue successive modificazioni, per la formazione delle nuove banchine portuali verso Sampierdarena e per la sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno, e' sostituito dal termine di anni settanta.