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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 3446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3446 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde
Dell'Erario, in data 06/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 209/2025 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...] ( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli alla Via B. Cariteo n. 8, presso lo studio dell'avv. Ernesto Maria Cirillo che la rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: spettanze
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/01/2025 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere stata dipendente della esponeva che con sentenza n. 2897/2024 della Corte Controparte_1
d'Appello di Napoli le era stato riconosciuto il diritto al superiore inquadramento al IV livello, con mansioni di operatore di call center, con conseguente accertamento del diritto al pagamento delle corrispondenti differenze retributive a decorrere dal 16.03.2011. Concludeva, pertanto, per la condanna della al pagamento della somma di € Controparte_1
6.679,20 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
L' benchè regolarmente citata, restava contumace. Controparte_1
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria il Tribunale osserva che:
La domanda è fondata e va accolta.
La sentenza n. 2897/2024 della Corte di Appello di Napoli ha dichiarato il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel IV livello del CCNL del Settore Telecomunicazioni, con profilo di operatore di call center/customer care, con decorrenza dalla data di assunzione del 16.03.2011, con la conseguente condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive.
Devono condividersi i conteggi elaborati dalla parte ricorrente tenuto conto che i dati contabili sulla base dei quali è stata effettuata la quantificazione del credito retributivo azionato, in dipendenza del superiore livello di inquadramento giudizialmente riconosciuto, sono stati ricavati dalle buste paga ovvero da documentazione di provenienza aziendale.
L' deve, pertanto, essere condannata al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 6.679,20 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 16.03.2011 al
[...]
30.11.2019, data di interruzione del rapporto di lavoro tra le parti in epigrafe.
Sugli importi dovuti da intendersi al lordo delle ritenute di legge, ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT, ai sensi dell'art.150 disp. att. c.p.c..
La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente, secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.38 del 29 gennaio
2001.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ex art. 431 c.p.c. la sentenza è provvisoriamente esecutiva.
PQM
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: in accoglimento della domanda giudiziale condanna la al pagamento Controparte_1 in favore di , della somma di € 6.679,20 a titolo di differenze retributive per il periodo Parte_1
dal 16.03.2011 al 30.11.2019 a titolo di differenze retributive, su cui corrispondere gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
condanna al pagamento delle spese processuali che liquida, in € Controparte_1
2.109,00 per compenso professionale oltre € 118,50 per contributo unificato, oltre oneri accessori come per legge con attribuzione.
Così deciso in Napoli in data 06/05/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde
Dell'Erario, in data 06/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 209/2025 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...] ( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli alla Via B. Cariteo n. 8, presso lo studio dell'avv. Ernesto Maria Cirillo che la rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: spettanze
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/01/2025 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere stata dipendente della esponeva che con sentenza n. 2897/2024 della Corte Controparte_1
d'Appello di Napoli le era stato riconosciuto il diritto al superiore inquadramento al IV livello, con mansioni di operatore di call center, con conseguente accertamento del diritto al pagamento delle corrispondenti differenze retributive a decorrere dal 16.03.2011. Concludeva, pertanto, per la condanna della al pagamento della somma di € Controparte_1
6.679,20 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
L' benchè regolarmente citata, restava contumace. Controparte_1
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria il Tribunale osserva che:
La domanda è fondata e va accolta.
La sentenza n. 2897/2024 della Corte di Appello di Napoli ha dichiarato il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel IV livello del CCNL del Settore Telecomunicazioni, con profilo di operatore di call center/customer care, con decorrenza dalla data di assunzione del 16.03.2011, con la conseguente condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive.
Devono condividersi i conteggi elaborati dalla parte ricorrente tenuto conto che i dati contabili sulla base dei quali è stata effettuata la quantificazione del credito retributivo azionato, in dipendenza del superiore livello di inquadramento giudizialmente riconosciuto, sono stati ricavati dalle buste paga ovvero da documentazione di provenienza aziendale.
L' deve, pertanto, essere condannata al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 6.679,20 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 16.03.2011 al
[...]
30.11.2019, data di interruzione del rapporto di lavoro tra le parti in epigrafe.
Sugli importi dovuti da intendersi al lordo delle ritenute di legge, ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT, ai sensi dell'art.150 disp. att. c.p.c..
La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente, secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.38 del 29 gennaio
2001.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ex art. 431 c.p.c. la sentenza è provvisoriamente esecutiva.
PQM
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: in accoglimento della domanda giudiziale condanna la al pagamento Controparte_1 in favore di , della somma di € 6.679,20 a titolo di differenze retributive per il periodo Parte_1
dal 16.03.2011 al 30.11.2019 a titolo di differenze retributive, su cui corrispondere gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
condanna al pagamento delle spese processuali che liquida, in € Controparte_1
2.109,00 per compenso professionale oltre € 118,50 per contributo unificato, oltre oneri accessori come per legge con attribuzione.
Così deciso in Napoli in data 06/05/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario