Art. 9.
Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico, a favore della Cassa di previdenza, e' stabilito, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 120.000, ripartito, per lire 40.800, a carico dell'iscritto e, per lire 79.200, a carico del Ministero di grazia e giustizia. Quando pero' l'organico non sia completo o l'ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo e' dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia. (1) (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 agosto 1962, n. 1353 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dagli articoli 9 e 10 della legge 11 aprile 1955, n. 380 , sono elevati, a partire dal 1 gennaio 1962, rispettivamente, ad annue lire 235.000 e ad annue lire 164.500". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 12 agosto 1962, n. 1353 , come modificata dalla L. 27 gennaio 1968, n. 36 , ha disposto (con l'art. 12) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall' articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353 , sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1968, rispettivamente, ad annue lire 370.000 e ad annue lire 260.000". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 12 agosto 1962, n. 1353 , come modificata dalla L. 27 gennaio 1968, n. 36 , a sua volta modificata dalla L. 18 novembre 1975, n. 586 , ha disposto (con l'art. 12) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall' articolo 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 36 , sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1975 rispettivamente, ad annue L. 940.000 e ad annue L. 705.000".
Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico, a favore della Cassa di previdenza, e' stabilito, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 120.000, ripartito, per lire 40.800, a carico dell'iscritto e, per lire 79.200, a carico del Ministero di grazia e giustizia. Quando pero' l'organico non sia completo o l'ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo e' dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia. (1) (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 agosto 1962, n. 1353 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dagli articoli 9 e 10 della legge 11 aprile 1955, n. 380 , sono elevati, a partire dal 1 gennaio 1962, rispettivamente, ad annue lire 235.000 e ad annue lire 164.500". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 12 agosto 1962, n. 1353 , come modificata dalla L. 27 gennaio 1968, n. 36 , ha disposto (con l'art. 12) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall' articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353 , sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1968, rispettivamente, ad annue lire 370.000 e ad annue lire 260.000". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 12 agosto 1962, n. 1353 , come modificata dalla L. 27 gennaio 1968, n. 36 , a sua volta modificata dalla L. 18 novembre 1975, n. 586 , ha disposto (con l'art. 12) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall' articolo 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 36 , sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1975 rispettivamente, ad annue L. 940.000 e ad annue L. 705.000".