Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/05/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott. Maria Margiotta Giudice
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1102 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nata a [...], in data [...], elettiva- Parte_1
mente domiciliata presso o Studio legale Controparte_1
sito in Bologna, via Cairoli n. 9 e rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Cathy La Torre;
– parte attrice –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– contraddittore necessario –
Oggetto: autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali e rettifi-
ca di attribuzione di sesso ex art. 1 l. 164/1982.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 9/4/2025 parte attrice conclu-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_2
nata a [...] in data [...] (nel prosieguo parte identifica-
[...]
ta al maschile), ha allegato di essere nato con caratteri biologici anatomici e genitali di tipo femminile, ma di avere vissuto sin da tenera età la pro-
pria identità psico-sessuale come maschile, avendo una naturale inclina-
zione ad assumere comportamenti maschili e manifestando la volontà di
Per_ riconoscersi nel nome di
L'attore ha dedotto di patire una grave sofferenza per la marcata in-
congruenza tra il genere espresso e il genere assegnato, accompagnata da un forte desiderio di appartenere al genere opposto e di essere trattato come appartenente al genere maschile.
In particolare, ha esposto di avere intrapreso un percorso psicologico dal quale è emersa la presenza di un quadro di disforia di genere, confer-
mata dalla diagnosi del dott. , specialista in psichiatria e dal certifi- Per_2
cato medico del 17/01/2023 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Poli-
clinico “Paolo Giaccone di Palermo” (v. docc. 4, 5 e 7 all.ti all'atto di cita-
zione), nonché di essersi già sottoposto, a partire dal 2019, a cure ormo-
nali mascolinizzanti.
Alla luce di ciò, parte attrice ha dedotto di avere interesse a tutelare il proprio diritto alla salute e alla integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra soma e psiche e, quindi, ottenere la rettifica degli atti civili per il mutamento del sesso anagrafico e il cam-
biamento del nome, nonché l'autorizzazione all'intervento di riassegnazio-
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ne chirurgica del sesso di cui all'art. 31, comma 4 d.lgs. 150/11 nella versione applicabile ratione temporis.
Conclusivamente l'attore ha chiesto al Tribunale di autorizzato all'intervento chirurgico di riconversione del sesso e contestualmente la rettificazione di sesso anagrafico da femminile a maschile degli atti di sta-
to civile ai sensi dell'art. 454 c.c. e del cambio del nome da “ ” a Pt_1
Per_
“ .
L'attore è comparso personalmente all'udienza del 28.03.2024, con-
fermando la volontà di pervenire alle predette variazioni anagrafiche e di sottoporsi ad interventi chirurgici di riassegnazione del sesso.
Acquisita la documentazione dallo stesso prodotta dalla quale innanzi-
tutto emerge che il soggetto in questione non è coniugato e non ha figli, la causa è stata posta in decisione.
Orbene, ritiene il Tribunale che considerata la documentazione prodot-
ta e preso atto della mancata opposizione del P.M., le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali femminili a quelli maschili, alla rettificazione anagrafica di sesso e al cambio del nome devono essere ac-
colte.
Invero, dalla documentazione medica in atti e segnatamente dalla rela-
zione psicologica redatta in data 5.05.2020 a firma della dott.ssa Pt_3
[..
, psicologo clinico, risulta che il comportamento du- Parte_1
rante i colloqui effettuati, è sempre stato collaborativo e orientato nel tempo e nello spazio, con totale assenza di deficit di tipo cognitivo, di memoria, di attenzione o concentrazione, che la comunicazione è apparsa
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adeguata nel contenuto e nella modalità relazionale, non emergendo di-
sturbi dell'umore, né elementi tipici di disturbi della personalità o sintomi psichiatrici.
Sulla base della valutazione psicologica effettuata, dunque, gli specia-
listi hanno ritenuto “valida la motivazione a proseguire l'iter di transizio-
ne, ritenuto sostanziale la fine di produrre un miglioramento del grado di benessere psicologico della persona interessata” (cfr. doc. 4 all. atto di ci-
tazione), precisando che la diagnosi dell'attore non appare inficiata da di-
sturbi psichiatrici, né da concomitanti condizioni fisiche di intersessuali-
tà, mentre allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali femmi-
nili, determina indubbiamente un disagio significativo sul piano clinico,
sociale e relazionale in capo all'attore, rappresentando un ostacolo al suo diritto di assumere l'identità sessuale di cui si sente portatore.
Segnatamente, nel certificato medico dell'A.O.U. Policlinico “ Per_3
del 17/01/2023 si afferma che “Nella paziente appare chiara la
[...]
volontà di portare avanti il percorso di RCS ed è consapevole delle conse-
guenze che ciò comporterà e dei rischi connessi agli interventi. Non si evidenziano, infine, alterazioni a carico sfera cognitiva che possano indi-
care problemi nel processo di decision making, o che possano rendere la paziente inconsapevole delle scelte che compie e delle relative conseguen-
ze” (v. doc. 7 all. atto di citazione).
Il trattamento chirurgico appare pertanto necessario per consentire al soggetto una identificazione accettabile della propria personalità.
Peraltro, il convincimento del soggetto appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso maschile, come accertato dalla
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documentazione in atti.
Parimenti deve essere accolta la domanda di rettifica dell'atto di nasci-
ta. Infatti, dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici femminili a fronte di un aspet-
to maschile, già assunto a seguito di terapia ormonale virilizzante, provo-
ca grandi difficoltà nella vita di relazione dell'attore.
In ultimo deve osservarsi che l'evidenza degli elementi fin qui esamina-
ti rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr. Cass. 20.7.2015
n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psi-
co-sessuali dell'interessato, posto che l'irreversibilità del mutamento ses-
suale può dedursi dalla documentazione prodotta dalla parte, dal fatto che lo stesso sin dal 2016 ha intrapreso un percorso psicodiagnostico e che, nell'ambito del percorso di riattribuzione di sesso si è poi sottoposto a terapia ormonale. Emerge inoltre che anche in pubblico l'attore si atteg-
gia anche nei comportamenti come appartenente al genere maschile, così
dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso.
Nel caso di specie, va quindi autorizzato il trattamento medico-
chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a ma-
schili, poiché strumentale alla tutela dell'integrità psicofisica e dell'identità sessuale dell'attore (artt. 2, 3 e 32 Cost.).
Risulta altresì accertato, alla luce dei contenuti della relazione medica in atti, la necessaria e contestuale autorizzazione alla rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psicofisica di nelle more dell'intervento. Parte_4
Merita quindi accoglimento anche la domanda di rettifica dell'atto di
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nascita posto che l'attore ha iniziato un trattamento ormonale mascoliniz-
zante che ha prodotto un risultato di evidente androgenizzazione del sog-
getto, come emerso anche in sede di comparizione personale avanti al G.I.
(aspetto esteriore di un uomo, voce con timbro spiccatamente maschile).
Risulta quindi indubbio che il comportamento, la gestualità,
l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente maschili.
Alla luce delle considerazioni svolte e delle risultanze della menzionata relazione psico-diagnostica va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a ma-
Per_ schile, con l'assunzione da parte dell'attore del nome “ in luogo del nome “ ”. Pt_1
La natura del giudizio, proposto unicamente nei confronti del P.M., le-
gittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte attrice.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
- autorizza nata a [...] in data [...], a Parte_1
sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere maschile;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marineo di rettifi-
care l'atto di nascita della predetta (Atto Parte I Serie A n. 8 dell'anno
1999), nel senso che laddove si legge quale generalità dell'intestatario il
Per_ nome “ ” debba invece leggersi “ e laddove si legge, quanto al Pt_1
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sesso dell'intestatario, la dicitura “femminile” si legga invece “maschile”;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Termini Imerese, così deciso in data 9 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Daniele Salvatore Abbate
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