Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/05/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
, nata in [...] l'[...]; Parte_1 rappresenta e difesa dall'Avv. ES Riccioni.
e
, nato in [...] il [...]; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Remoli.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate, ed in particolare:
1) i coniugi vivranno separati con il reciproco rispetto;
2) i due figli ES e , maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, Per_1 continueranno a convivere con la madre nella casa coniugale;
3) la casa coniugale sita in Tarquinia, al Corso Vittorio Emanuele n. 15, di proprietà esclusiva della sig.ra rimane assegnata alla stessa in qualità di genitore convivente con i due figli non ancora Pt_1 camente indipendenti;
4) le parti si danno reciprocamente atto che il sig. al momento della separazione di fatto, ha CP_1 asportato dalla casa coniugale gli effetti personali sa ri beni che provvederà ad asportare previo
7) Ciascun coniuge, in quanto dotato di reddito proprio, provvederà al proprio personale mantenimento.
8) Con il pensionamento di ambo i coniugi, le presenti condizioni di separazione potranno essere riviste in ragione dell'eventuale riduzione degli emolumenti percepiti a tale titolo.
9) Darsi atto che, quale condizione della presente separazione, i coniugi hanno convenuto che, a decorrere dal mese di ottobre 2024, ciascuno di essi provvederà, in modo autonomo e in via esclusiva, al pagamento dell'ammortamento del finanziamento risultante contratto a proprio esclusivo nome e rispettivamente: la sig.ra assolve, in via esclusiva e per l'intero ammontare dovuto a saldo, all'ammortamento del Pt_1 presti ss n. 23797004 sino alla sua estinzione senza nulla poter pretendere in restituzione dal sig.
Il sig. assolve, in via esclusiva e per l'intero ammontare dovuto a saldo, CP_1 CP_1 tamento o Findomestic n. 2016934351081A sino alla sua estinzione senza nulla poter pretendere in restituzione dalla sig.ra - I coniugi dichiarano di non aver nulla reciprocamente a Pt_1 pretendere per l'ammortamento di ci stito sinora assolto, dall'accensione prestito sino al mese di settembre 2024, avendovi provveduto con concorso paritetico del 50% per ambo i prestiti.
10) Darsi atto che, quale condizione della presente separazione, i coniugi hanno inteso disciplinare in questa sede anche le reciproche posizioni di dare/avere convenendo, in via transattiva tra essi, che il sig. corrisponderà alla sig.ra il complessivo importo di €. 6.301,34 a saldo e stralcio e CP_1 Pt_1 definitiva tacitazione di ogni e qualsivoglia debito maturato alla data del 30.10.2024 per qualsivoglia titolo ivi compresi il rimborso di: spese straordinarie mediche e universitarie afferenti i due figli;
tari relativa alla casa coniugale;
telepass intestato al sig. fatture Telecom;
costi crociera effettuata dai coniugi;
CP_1 canoni di affitto afferenti l'alloggio (sta ma fruito dal figlio ES studente fuori sede. - L'importo di €. 6.301,34 oltre ad €. 600,00 per differenze su assegno perequativo di cui sopra, e così per complessivi €. 6.901,34 verrà pagato dal sig. alla sig.ra quanto al 50%, pari ad €. 3.450,67 CP_1 Pt_1 contestualmente alla sottoscrizione del ricorso introduttivo e quanto ai residui €. 3.450,67 entro e non oltre 7 gg. lavorativi dalla data nella quale verrà comunicata da parte della cancelleria la pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio. - Il pagamento sarà effettuato, al ricevimento del ricorso firmato dalla sig.ra mediante bonifico sul medesimo indirizzo IBAN già utilizzato per accreditare Pt_1 assegno perequativo e rimborso spese straordinarie. - La contabile di bonifico costituirà quietanza di pagamento.
11) La sig.ra dichiara che, assolto da parte del sig. il pagamento di cui ai punti 5) e 10) Pt_1 CP_1 che precedo rà nulla più a pretendere dal predett i pregressi sino al 30.10.2024 dando atto che ha comunque sempre contribuito, successivamente alla cessazione della convivenza, al mantenimento dei figli.
12) Sin da ora i sigg.ri e prestano acquiescenza alla emananda sentenza di separazione Pt_1 CP_1 in quanto conforme al ti i. 13) Le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti e gli avvocati Remoli e Pt_1 sottoscrivono per rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L.P. Il tutto con ogni conseguente pronunci
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 23.04.25
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso