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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/12/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.704/2024 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.704/2024 RG promossa da:
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore Parte_1 C.F._1 di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. LATO ALESSIA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. GAMBARO MAURIZIO
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, contrariis reiectis - Dichiarare la decadenza dalla potestà genitoriale del sig. sui figli e , per le ragioni in atti - Disporre l'affido super-esclusivo dei CP_1 Per_1 Per_2 Part minori alla madre ecollocazione presso la medesima;
- Disporre che il sig. orrisponda contributo al mantenimentodei minori nella misura di € 350,00 ciascuno, oltre rivalutazioneannuale ISTAT, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, oltre il 50% delle spese straordinarie, con assegno unico del 100%allamadre. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Parte resistente: Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis, Disporre l'affido condiviso dei figli minori, e Per_2 [...]
con collocazione presso la madre. Preso atto che il padre, attualmente, è domiciliato in Sardegna, a NTNN Per_3
Arresi presso la di lui sorella, disporre che possa avere contatti quotidiani in video chiamata con figli. Qualora la residenza del sig. lo consentirà, previo accordo con la madre e con i servizi sociali di Novara, disporre che il padre possa Parte_2 vedere e tenere con sé i figli minori, a settimane alterne ed in ogni caso una volta al mese, dalle ore 10 del sabato alle ore 10 della domenica. Ad anni alterni disporre che il padre possa tenere con sè i figli dalle ore 10 sino alle ore 21 del Natale ovvero dalle ore 10 sino alle ore 21 di Santo Stefano e così per Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Dichiarare tenuto il padre a corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento a favore dei figli, la somma di € 200,00 ciascuno, oltre a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate. Spese compensate
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/04/2024, ha adito il Tribunale di Novara Parte_3 Parte Parte rappresentando di aver avuto una relazione con a cui sono nati, il 9/8/2022 e . Per_2 Per_1 tuttavia, non si è mai preso cui dei figli, era spesso alterato a causa dell'uso di alcol e droghe e all'esito di una lite l'aveva anche picchiata, inducendola a sporgere denuncia e ad interrompere la relazione. Ha, quindi, concluso chiedendo con l'atto introduttivo “- Disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, e collocazione presso la medesima;
- Disporre, che il padre possa vedere i bambini solo in luogo neutro e alla presenza di operatori con modalità, giorni e orari da individuarsi da parte dei servizi sociali;
- Disporre che il padre corrisponda contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 350,00 ciascuno, oltre rivalutazione annuale ISTAT, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, oltre il 50 % delle spese straordinarie, con assegno unico del 100% alla madre. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Si è costituito nei termini che ha contestato la ricostruzione avversaria chiedendo “Piaccia Parte_2 al Tribunale, contrariis reiectis, Disporre l'affido condiviso dei figli minori, e con collocazione presso Per_2 Persona_3 la madre. Disporre che il padre, sino a quando i minori non avranno raggiunto l'età di tre anni, possa vedere e tenerli con sé, a settimane alterne, il sabato dalle h. 10 alle h. 19 e, nelle settimane in cui sta il sabato con la madre, il mercoledì ed il venerdì dalle h.17,00 alle 19,00. Quando i figli avranno compiuto i tre anni, si chiede che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, a settimane alterne, dalle h. 10 del sabato alle h. 21 della domenica e, nelle settimane in cui stanno con la madre il fine settimana, il mercoledì ed il venerdì dalle h. 17,00 sino alle h. 21. 4 Dichiarare tenuto il padre a corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento a favore dei figli, la somma di € 150,00 per ciascun figlio, oltre a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate, oltre al 100% dell'assegno unico. Con integrale compensazione delle spese di lite”.
***
Alla prima udienza del 16/7/2024, ha dichiarato: “io ho una casa in affitto a Novara, Parte_1 affitto intestato a me;
vivo con i gemelli che hanno quasi due anni e con altre due figlie avute da due precedenti relazioni. Io lavoro in una impresa di pulizie da più di venti anni, guadagno circa euro 1.000 al mese. Percepisco circa euro 1.300 al mese a titolo di assegno unico. Pago di affitto euro 470,00. Non ho risparmi. Non ho debiti. La mia famiglia mi aiuta Part nella gestione. Il sig. i ha chiamato l'ultima volta ieri a mezzanotte perché vuole vedere i figli. Faccio videochiamate. Io non glieli lascio perché non è in grado: beve e usa cocaina. Non lo ha mai fatto in casa. Non stiamo più insieme dal 25 febbraio. Da un mesetto mi lascia più tranquilla. Non ho mai chiesto aiuto ai Servizi sociali. I bambini sono sereni. Li ho sempre mantenuti io. Il mese scorso e due mesi fa mi ha dato euro 300. Voglio aggiungere che dice che può dare solo 300 euro, ma io non ci faccio molto e se vuole vedere i bambini io ho bisogno di rassicurazioni”; all'esito, è stato adottato il seguente provvedimento provvisorio: “visto l'art. 473-bis.21 c.p.c.
p.q.m.
DISPONE la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali del Comune di Novara affinchè, presi contatti con entrambe le parti, Parte_4 Part effettuino un accesso presso le abitazioni attuali della signora e del sig. verifichino le condizioni abitative e Parte_1 di vita dei genitori e dei minori e riferiscano a questa A.G. con relazione da depositare entro la data del 23.09.2024; - CP DISPONE la presa in carico del sig. da parte del presso l'ASL di Novara con il compito di compiere Parte_2 un'indagine, anche attraverso esami tossicologici, in ordine all'eventuale abuso di sostanze psicotrope ed alcooliche da parte Part del sig. e riferire in merito con relazione da depositare entro la data del 23.09.2024; - FISSA per l'esame in contraddittorio del contenuto delle relazioni e l'assunzione dei provvedimenti provvisori l'udienza del 26.09.2024, ore 14.30”. Parte Alla successiva udienza del 26/9/2024, è stato svolto l'interrogatorio libero di assente giustificato alla prima udienza) che ha dichiarato: “io attualmente vivo, NTNN Arresi, da sua sorella di nome
[...]
. La casa è in locazione con contratto intestato a mia sorella. Mia sorella è disoccupata e percepisce una pensione Per_4 di invalidità, perché non sta bene di salute;
io svolgo attività lavorativa saltuaria, irregolare. Guadagno tra i 1.100 ed i 1.300 euro mensili, ma quest'ultimo mese ho guadagnato solo 700,00 €. Sono impossidente. Le spese dell'abitazione le paga integralmente mia sorella. Ho conosciuto la sig.ra nel settembre 2021 e ho intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con convivenza con lei;
vivevamo insieme presso l'abitazione della a Novara. Oltre alle due Parte_1 gemelle avute con la sig.ra ho un figlio di dodici anni, che vive con la mamma a Novara. Verso un Parte_1 mantenimento di € 200,00 al mese. Non ho altre spese. Mi sono trasferito in Sardegna il 2 luglio 2024 e non ho alcuna intenzione di tornare a Novara a vivere stabilmente. Vedo le bambine quotidianamente in video-chiamata; non le vedo di persona da prima di partire. Sto versando regolarmente l'importo di € 300,00 mensili per il mantenimento delle minori. Non ho mai assunto sostanze stupefacenti;
ho fatto un uso sporadico di hashish e cocaina quando ero adolescente. Confermo la mia disponibilità a recarmi presso il SERT di Carbonia”. All'esito, con ordinanza del 4/10/2025, è stato adottato il seguente provvedimento: “Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c. In via temporanea ed urgente: DISPONE l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre, con collocazione presso la medesima;
Per_5 Persona_6
DISPONE che possa vedere e frequentare i figli minori in spazio neutro, con cadenza quantomeno mensile, Parte_2 da organizzare a cura del Servizio sociale e, solo successivamente, in caso di esito progressivamente positivo e previa verifica prudente della rispondenza agli interessi del minore, potranno essere ampliate e liberalizzate le visite;
DISPONE - che contribuisca al mantenimento dei figli e versando l'importo di € 200,00 mensili, Parte_2 Per_5 Persona_3 ciascuno, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
- che le spese straordinarie siano poste a carico dei genitori al 50% secondo quanto indicato dal Protocollo del Tribunale di Torino;
- che l'assegno unico sia percepito al Parte integralmente dalla madre;
In via istruttoria: DISPONE la presa in carico di a parte del SERT competente per territorio per verificare se attualmente assume sostanze stupefacenti;
DISPONE la presenza in carico da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio del nucleo familiare, al fine di effettuare un percorso di monitoraggio e sostegno a
[...]
effettuando anche una valutazione sulle sue competenze genitoriali. ASSEGNA al Servizio Sociale, al SERT Pt_2 incaricati il termine del prossimo 31 gennaio 2025 per il deposito di relazioni sull'attività svolta;
Visto l'art. 473 bis.2 c.p.c. ORDINA a parte resistente il deposito entro trenta giorni della seguente documentazione: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. RINVIA per l'esame delle relazioni l'udienza del 11 febbraio 2025 ore 10.30”.
Quindi, alla successiva udienza dell'11/2/2025, è stata disposta la prosecuzione del monitoraggio sul nucleo familiare già previsto con i precedenti provvedimenti e sono stati disposti accertamenti di p.g., Parte tramite la Guardia di Finanza, sui redditi di Parte All'udienza del 26/6/2025, la difesa di a confermato che, nelle more, questi aveva interrotto il percorso al SERD a causa di screzi con i responsabili del servizio. Quindi, sono stati riconosciuti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Alla successiva udienza del 13/11/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** Ritiene il Collegio che, all'esito del monitoraggio svolto dai servizi sociali e dal servizio NPI, nonché dal
Parte totale abbandono del percorso al SERD da parte di i minori debbano essere affidati alla madre in via super esclusiva.
Parte E, infatti, la relazione del SERD di Carbonia ha confermato che a interrotto volontariamente il percorso previsto;
la relazione del servizio NPI, depositata in data 18/6/2025, dà atto di una totale
Parte confusione di rispetto alla sua situazione abitativa, alla sua posizione lavorativa nonché, e soprattutto, al rapporto con i figli per cui dichiara di volerli vedere ma, in concreto, non fa nulla,
Parte disattendendo completamente le istruzioni dei servizi. eraltro non versa alcun mantenimento di figli che non vede da febbraio 2025.
Alla luce di quanto sopra, quindi, si ritiene che l'affido super esclusivo alla madre sia l'unico confacente alle esigenze dei minori e in grado di supplire alla totale mancanza, oltre che inadeguatezza genitoriale del padre.
Da tale quadro deriva, chiaramente, che i minori devono essere collocati presso la madre.
La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale deve essere dichiarata inammissibile per tardività, essendo stata introdotta solo in sede di conclusioni. Parte Gli incontri tra i figli devono essere sospesi, salvo successiva ripresa su iniziativa paterna e solo all'esito di un percorso con esito positivo al SERD. In questo caso, va disposto che gli incontri avvengano in spazio neutro, alla presenza di un educatore, con cadenza mensile, secondo il calendario stilato dai servizi.
In ogni caso, va mantenuta la prosecuzione della presa in carico da parte dei servizi sociali del nucleo, al fine di tutelare il benessere di minori e continuare a monitorare il nucleo stesso. Parte Dal punto vista delle statuizioni economiche, come da indagini della Guardia di Finanza, isulta percettore di redditi da lavoro fino al 30/4/2024, poi percettore di NASPI fino al 13/11/2024 e poi titolare di redditi da lavoro tra il 21/2/2025 e il 12/3/2025 per complessivi € 1.494,00. Alla luce di quanto sopra, richiamato il consolidato principio di elaborazione pretoria secondo cui anche il genitore disoccupato è tenuto al mantenimento del figlio, ritiene il Collegio di dover porre a carico di la Pt_5 somma di € 400,00 complessivi, a titolo di contribuzione indiretta per e , somma da ritenersi Per_2 Per_1 equa rispetto alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie devono essere ripartite al 50% tra entrambi genitori, mentre l'assegno unico universale deve essere integralmente percepito dalla madre, in qualità di esclusiva affidataria.
Considerata la parziale soccombenza, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
2) affida e in via super esclusiva alla madre, con collocazione prevalente presso di lei;
Per_2 Per_1
3) sospende gli incontri padre-figli, salvo successiva ripresa su iniziativa del padre e all'esito di un percorso con esito positivo al SERD. In questo caso, va disposto che gli incontri avvengano in spazio neutro, alla presenza di un educatore, con cadenza mensile, secondo il calendario stilato dai servizi;
Parte 4) pone a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando la somma complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
5) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
6) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
7) dispone la perdurante presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali del comune di Novara per le finalità di cui in motivazione;
8) compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 20/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.704/2024 RG promossa da:
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore Parte_1 C.F._1 di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. LATO ALESSIA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. GAMBARO MAURIZIO
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, contrariis reiectis - Dichiarare la decadenza dalla potestà genitoriale del sig. sui figli e , per le ragioni in atti - Disporre l'affido super-esclusivo dei CP_1 Per_1 Per_2 Part minori alla madre ecollocazione presso la medesima;
- Disporre che il sig. orrisponda contributo al mantenimentodei minori nella misura di € 350,00 ciascuno, oltre rivalutazioneannuale ISTAT, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, oltre il 50% delle spese straordinarie, con assegno unico del 100%allamadre. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Parte resistente: Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis, Disporre l'affido condiviso dei figli minori, e Per_2 [...]
con collocazione presso la madre. Preso atto che il padre, attualmente, è domiciliato in Sardegna, a NTNN Per_3
Arresi presso la di lui sorella, disporre che possa avere contatti quotidiani in video chiamata con figli. Qualora la residenza del sig. lo consentirà, previo accordo con la madre e con i servizi sociali di Novara, disporre che il padre possa Parte_2 vedere e tenere con sé i figli minori, a settimane alterne ed in ogni caso una volta al mese, dalle ore 10 del sabato alle ore 10 della domenica. Ad anni alterni disporre che il padre possa tenere con sè i figli dalle ore 10 sino alle ore 21 del Natale ovvero dalle ore 10 sino alle ore 21 di Santo Stefano e così per Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Dichiarare tenuto il padre a corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento a favore dei figli, la somma di € 200,00 ciascuno, oltre a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate. Spese compensate
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/04/2024, ha adito il Tribunale di Novara Parte_3 Parte Parte rappresentando di aver avuto una relazione con a cui sono nati, il 9/8/2022 e . Per_2 Per_1 tuttavia, non si è mai preso cui dei figli, era spesso alterato a causa dell'uso di alcol e droghe e all'esito di una lite l'aveva anche picchiata, inducendola a sporgere denuncia e ad interrompere la relazione. Ha, quindi, concluso chiedendo con l'atto introduttivo “- Disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, e collocazione presso la medesima;
- Disporre, che il padre possa vedere i bambini solo in luogo neutro e alla presenza di operatori con modalità, giorni e orari da individuarsi da parte dei servizi sociali;
- Disporre che il padre corrisponda contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 350,00 ciascuno, oltre rivalutazione annuale ISTAT, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, oltre il 50 % delle spese straordinarie, con assegno unico del 100% alla madre. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Si è costituito nei termini che ha contestato la ricostruzione avversaria chiedendo “Piaccia Parte_2 al Tribunale, contrariis reiectis, Disporre l'affido condiviso dei figli minori, e con collocazione presso Per_2 Persona_3 la madre. Disporre che il padre, sino a quando i minori non avranno raggiunto l'età di tre anni, possa vedere e tenerli con sé, a settimane alterne, il sabato dalle h. 10 alle h. 19 e, nelle settimane in cui sta il sabato con la madre, il mercoledì ed il venerdì dalle h.17,00 alle 19,00. Quando i figli avranno compiuto i tre anni, si chiede che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, a settimane alterne, dalle h. 10 del sabato alle h. 21 della domenica e, nelle settimane in cui stanno con la madre il fine settimana, il mercoledì ed il venerdì dalle h. 17,00 sino alle h. 21. 4 Dichiarare tenuto il padre a corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento a favore dei figli, la somma di € 150,00 per ciascun figlio, oltre a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate, oltre al 100% dell'assegno unico. Con integrale compensazione delle spese di lite”.
***
Alla prima udienza del 16/7/2024, ha dichiarato: “io ho una casa in affitto a Novara, Parte_1 affitto intestato a me;
vivo con i gemelli che hanno quasi due anni e con altre due figlie avute da due precedenti relazioni. Io lavoro in una impresa di pulizie da più di venti anni, guadagno circa euro 1.000 al mese. Percepisco circa euro 1.300 al mese a titolo di assegno unico. Pago di affitto euro 470,00. Non ho risparmi. Non ho debiti. La mia famiglia mi aiuta Part nella gestione. Il sig. i ha chiamato l'ultima volta ieri a mezzanotte perché vuole vedere i figli. Faccio videochiamate. Io non glieli lascio perché non è in grado: beve e usa cocaina. Non lo ha mai fatto in casa. Non stiamo più insieme dal 25 febbraio. Da un mesetto mi lascia più tranquilla. Non ho mai chiesto aiuto ai Servizi sociali. I bambini sono sereni. Li ho sempre mantenuti io. Il mese scorso e due mesi fa mi ha dato euro 300. Voglio aggiungere che dice che può dare solo 300 euro, ma io non ci faccio molto e se vuole vedere i bambini io ho bisogno di rassicurazioni”; all'esito, è stato adottato il seguente provvedimento provvisorio: “visto l'art. 473-bis.21 c.p.c.
p.q.m.
DISPONE la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali del Comune di Novara affinchè, presi contatti con entrambe le parti, Parte_4 Part effettuino un accesso presso le abitazioni attuali della signora e del sig. verifichino le condizioni abitative e Parte_1 di vita dei genitori e dei minori e riferiscano a questa A.G. con relazione da depositare entro la data del 23.09.2024; - CP DISPONE la presa in carico del sig. da parte del presso l'ASL di Novara con il compito di compiere Parte_2 un'indagine, anche attraverso esami tossicologici, in ordine all'eventuale abuso di sostanze psicotrope ed alcooliche da parte Part del sig. e riferire in merito con relazione da depositare entro la data del 23.09.2024; - FISSA per l'esame in contraddittorio del contenuto delle relazioni e l'assunzione dei provvedimenti provvisori l'udienza del 26.09.2024, ore 14.30”. Parte Alla successiva udienza del 26/9/2024, è stato svolto l'interrogatorio libero di assente giustificato alla prima udienza) che ha dichiarato: “io attualmente vivo, NTNN Arresi, da sua sorella di nome
[...]
. La casa è in locazione con contratto intestato a mia sorella. Mia sorella è disoccupata e percepisce una pensione Per_4 di invalidità, perché non sta bene di salute;
io svolgo attività lavorativa saltuaria, irregolare. Guadagno tra i 1.100 ed i 1.300 euro mensili, ma quest'ultimo mese ho guadagnato solo 700,00 €. Sono impossidente. Le spese dell'abitazione le paga integralmente mia sorella. Ho conosciuto la sig.ra nel settembre 2021 e ho intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con convivenza con lei;
vivevamo insieme presso l'abitazione della a Novara. Oltre alle due Parte_1 gemelle avute con la sig.ra ho un figlio di dodici anni, che vive con la mamma a Novara. Verso un Parte_1 mantenimento di € 200,00 al mese. Non ho altre spese. Mi sono trasferito in Sardegna il 2 luglio 2024 e non ho alcuna intenzione di tornare a Novara a vivere stabilmente. Vedo le bambine quotidianamente in video-chiamata; non le vedo di persona da prima di partire. Sto versando regolarmente l'importo di € 300,00 mensili per il mantenimento delle minori. Non ho mai assunto sostanze stupefacenti;
ho fatto un uso sporadico di hashish e cocaina quando ero adolescente. Confermo la mia disponibilità a recarmi presso il SERT di Carbonia”. All'esito, con ordinanza del 4/10/2025, è stato adottato il seguente provvedimento: “Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c. In via temporanea ed urgente: DISPONE l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre, con collocazione presso la medesima;
Per_5 Persona_6
DISPONE che possa vedere e frequentare i figli minori in spazio neutro, con cadenza quantomeno mensile, Parte_2 da organizzare a cura del Servizio sociale e, solo successivamente, in caso di esito progressivamente positivo e previa verifica prudente della rispondenza agli interessi del minore, potranno essere ampliate e liberalizzate le visite;
DISPONE - che contribuisca al mantenimento dei figli e versando l'importo di € 200,00 mensili, Parte_2 Per_5 Persona_3 ciascuno, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
- che le spese straordinarie siano poste a carico dei genitori al 50% secondo quanto indicato dal Protocollo del Tribunale di Torino;
- che l'assegno unico sia percepito al Parte integralmente dalla madre;
In via istruttoria: DISPONE la presa in carico di a parte del SERT competente per territorio per verificare se attualmente assume sostanze stupefacenti;
DISPONE la presenza in carico da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio del nucleo familiare, al fine di effettuare un percorso di monitoraggio e sostegno a
[...]
effettuando anche una valutazione sulle sue competenze genitoriali. ASSEGNA al Servizio Sociale, al SERT Pt_2 incaricati il termine del prossimo 31 gennaio 2025 per il deposito di relazioni sull'attività svolta;
Visto l'art. 473 bis.2 c.p.c. ORDINA a parte resistente il deposito entro trenta giorni della seguente documentazione: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. RINVIA per l'esame delle relazioni l'udienza del 11 febbraio 2025 ore 10.30”.
Quindi, alla successiva udienza dell'11/2/2025, è stata disposta la prosecuzione del monitoraggio sul nucleo familiare già previsto con i precedenti provvedimenti e sono stati disposti accertamenti di p.g., Parte tramite la Guardia di Finanza, sui redditi di Parte All'udienza del 26/6/2025, la difesa di a confermato che, nelle more, questi aveva interrotto il percorso al SERD a causa di screzi con i responsabili del servizio. Quindi, sono stati riconosciuti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Alla successiva udienza del 13/11/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** Ritiene il Collegio che, all'esito del monitoraggio svolto dai servizi sociali e dal servizio NPI, nonché dal
Parte totale abbandono del percorso al SERD da parte di i minori debbano essere affidati alla madre in via super esclusiva.
Parte E, infatti, la relazione del SERD di Carbonia ha confermato che a interrotto volontariamente il percorso previsto;
la relazione del servizio NPI, depositata in data 18/6/2025, dà atto di una totale
Parte confusione di rispetto alla sua situazione abitativa, alla sua posizione lavorativa nonché, e soprattutto, al rapporto con i figli per cui dichiara di volerli vedere ma, in concreto, non fa nulla,
Parte disattendendo completamente le istruzioni dei servizi. eraltro non versa alcun mantenimento di figli che non vede da febbraio 2025.
Alla luce di quanto sopra, quindi, si ritiene che l'affido super esclusivo alla madre sia l'unico confacente alle esigenze dei minori e in grado di supplire alla totale mancanza, oltre che inadeguatezza genitoriale del padre.
Da tale quadro deriva, chiaramente, che i minori devono essere collocati presso la madre.
La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale deve essere dichiarata inammissibile per tardività, essendo stata introdotta solo in sede di conclusioni. Parte Gli incontri tra i figli devono essere sospesi, salvo successiva ripresa su iniziativa paterna e solo all'esito di un percorso con esito positivo al SERD. In questo caso, va disposto che gli incontri avvengano in spazio neutro, alla presenza di un educatore, con cadenza mensile, secondo il calendario stilato dai servizi.
In ogni caso, va mantenuta la prosecuzione della presa in carico da parte dei servizi sociali del nucleo, al fine di tutelare il benessere di minori e continuare a monitorare il nucleo stesso. Parte Dal punto vista delle statuizioni economiche, come da indagini della Guardia di Finanza, isulta percettore di redditi da lavoro fino al 30/4/2024, poi percettore di NASPI fino al 13/11/2024 e poi titolare di redditi da lavoro tra il 21/2/2025 e il 12/3/2025 per complessivi € 1.494,00. Alla luce di quanto sopra, richiamato il consolidato principio di elaborazione pretoria secondo cui anche il genitore disoccupato è tenuto al mantenimento del figlio, ritiene il Collegio di dover porre a carico di la Pt_5 somma di € 400,00 complessivi, a titolo di contribuzione indiretta per e , somma da ritenersi Per_2 Per_1 equa rispetto alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie devono essere ripartite al 50% tra entrambi genitori, mentre l'assegno unico universale deve essere integralmente percepito dalla madre, in qualità di esclusiva affidataria.
Considerata la parziale soccombenza, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
2) affida e in via super esclusiva alla madre, con collocazione prevalente presso di lei;
Per_2 Per_1
3) sospende gli incontri padre-figli, salvo successiva ripresa su iniziativa del padre e all'esito di un percorso con esito positivo al SERD. In questo caso, va disposto che gli incontri avvengano in spazio neutro, alla presenza di un educatore, con cadenza mensile, secondo il calendario stilato dai servizi;
Parte 4) pone a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando la somma complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
5) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
6) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
7) dispone la perdurante presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali del comune di Novara per le finalità di cui in motivazione;
8) compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 20/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO