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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/05/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 831 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione – ex art. 352, comma 2, c.p.c. - all'udienza del 23.4.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), promossa DA
(C.F./P.I. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 P.IVA_1
Terme (CZ), via F. Fiorentino n. 52, presso lo studio dell'avv. Raffaella Mendicino, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO
(C.F. , P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via A. Anile n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonello Bevilacqua, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA E CONTRO residente in [...]; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE OGGETTO: appello - sinistro stradale - solo danni a cose. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme, e la per sentirli condannare, in Controparte_2 Controparte_1 solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni materiali (oltre fermo tecnico, interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo) subiti nel sinistro stradale verificatosi in viale Stazione di Nocera Terinese (CZ) in data 28.6.2021, previo riconoscimento della responsabilità esclusiva del convenuto nella CP_2 produzione dell'incidente; il tutto con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del costituito procuratore dichiaratosi antistatario. In particolare, la difesa dell'attore esponeva: che, in data 28.6.2021, alle ore 13,30 circa, Persona_1 circolava alla guida dell'autovettura Alfa Romeo Giulietta, tg. FH428TV, di proprietà della stessa unitamente ad e assicurata per la RCA con la compagnia (polizza n. Persona_2 Controparte_1
30/176412758); che la , mentre transitava lungo il viale Stazione di Nocera Terinese (CZ), veniva Per_1 investita dall'autovettura Suzuki Vitara, tg. PDA10537, anch'essa assicurata per la RCA con la compagnia di proprietà e condotta da il quale non si arrestava al segnale di Controparte_1 Controparte_2
“stop” insistente sulla sua corsia di percorrenza e finiva con invadere quella in quel momento occupata dall'autovettura antagonista guidata dalla , autovettura la cui fiancata destra veniva gravemente Per_1 danneggiata a causa dell'impatto; che il conducente dell'autovettura Suzuki Vitara, Controparte_2 riconosceva la sua esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro stradale, quindi nella produzione di
1 tutti i danni patrimoniali occorsi all'automobile antagonista;
che i predetti danni materiali venivano quantificati in euro 5.315,00, come documentato dalla fattura emessa dalla , Parte_1 incaricata di procedere alla riparazione dell'autovettura danneggiata, e indirizzata alla comproprietaria del veicolo, ; che, in data 3.7.2021, , unitamente alla comproprietaria Persona_2 Persona_1 Per_2
, cedeva il credito risarcitorio asseritamente vantato nei confronti della alla sopra
[...] Controparte_1 citata , la quale notiziava la compagnia assicurativa dell'intervenuto contratto di cessione del Parte_1 credito, diffidandola a dare adempimento all'obbligazione risarcitoria a suo carico;
che, nonostante la predetta diffida inoltrata alla non veniva soddisfatto il credito intimato dalla cessionaria Controparte_1
e si rendeva, pertanto, necessario il ricorso all'autorità giudiziaria. Parte_1
Rimasto contumace si costituiva in giudizio la la quale rilevava, Controparte_2 Controparte_1 preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva in capo alla , per avere la Parte_1 compagnia assicurativa già adempiuto all'obbligazione risarcitoria, gravante a suo carico e sorta dal sinistro stradale occorso, mediante pagamento eseguito nei confronti di , comproprietaria Persona_2 dell'autovettura danneggiata;
contestava, inoltre, la domanda attrice con riferimento al quantum debeatur, ritenuto sproporzionato rispetto all'entità dei danni occorsi all'autovettura interessata;
il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio. Istruita la causa mediante consulenza tecnica estimativa sull'autovettura incidentata, con la sentenza n. 15, emessa in data 10.1.2023 e depositata il 12.1.2023, il Giudice di Pace di Lamezia Terme accoglieva parzialmente la domanda e, per l'effetto, condannava i convenuti, e Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro, al pagamento a titolo risarcitorio, in favore della , della residua Parte_1 somma di euro 2.630,62, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
condannava, inoltre, i convenuti, sempre a titolo solidale, al pagamento delle spese di CTU, nonché al pagamento delle spese di lite in favore della ditta attrice, liquidate in euro 1.529,00, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario. Avverso tale pronunciamento proponeva appello la , lamentando l'erroneità della Parte_1 sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice onorario aveva riconosciuto come valido il pagamento effettuato dalla convenuta compagnia assicurativa nei riguardi della comproprietaria dell'autovettura, ; inoltre, imputava alla decisione il vizio di ultrapetizione, per avere il Giudice di Pace – Persona_2 nella parte motiva della sentenza– individuato in capo ad , soggetto terzo rispetto al Persona_2 giudizio svoltosi, l'obbligo di corrispondere alla ditta attrice quanto ricevuto dalla compagnia assicurativa. Impugnava, peraltro, la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di liquidazione delle spese necessarie per l'espletamento della consulenza tecnica di parte e per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita;
contestava, ancora, la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice onorario aveva ritenuto di respingere la richiesta di pagamento del compenso professionale dovuto al procuratore costituito per l'attività stragiudiziale svolta ante causam. Concludeva, chiedendo, la condanna della compagnia in solido con Controparte_1 Controparte_2 all'adempimento dell'integrale obbligazione risarcitoria, pari ad euro 5.505,32, come accertato dall'espletata CTU, oltre rivalutazione e interessi dalla data del sinistro al dì del soddisfo, detratta la somma già corrisposta dalla compagnia assicurativa in ottemperanza alle statuizioni della sentenza di prime cure;
domandava, perdipiù, la condanna degli appellati, in via solidale, al pagamento delle spese di consulenza tecnica di parte, nella misura di euro 471,34, oltre accessori di legge;
infine, chiedeva l'addebito, a carico delle parti appellate, sempre in solido tra loro, dell'ulteriore somma pari ad euro 2.260,44, dovuta al procuratore costituitosi a titolo di compenso per l'attività professionale prestata nella fase stragiudiziale, nonché del compenso, pari ad euro 420,00, dallo stesso maturato per l'attivazione della
2 procedura di negoziazione assistita. Domandava, infine, la conferma delle residue statuizioni della sentenza di primo grado, non impugnate in grado d'appello, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio, anch'essi da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore. Con provvedimento del 17.1.2024, il Tribunale, accertata la ritualità della notificazione dell'atto di appello, dichiarava la contumacia della compagnia assicurativa e di Controparte_2
Si costituiva nel gravame, soltanto in data 4.4.2024, la la quale domandava la reiezione Controparte_1 dell'impugnazione perché infondata in fatto e diritto, con la conferma integrale della pronuncia del Giudice di Pace di Lamezia Terme in quanto congruamente motivata e argomentata sotto ogni profilo, con condanna della parte appellante alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. La causa, revocata la dichiarazione di contumacia di intervenuta con il Controparte_3 summenzionato provvedimento del 17.1.2024, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, dopo la concessione alle parti dei termini ex art. 350- bis c.p.c. per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di scritti conclusionali, veniva trattenuta in decisione, ex art. 352, comma 2, c.p.c., all'udienza del 23.4.2025, svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE Giova premettere che l'appello rappresenta un mezzo di gravame che attribuisce al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato ed attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del "devolutum", conferisce al giudice del riesame il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 cod. proc. civ., che è già stato compiuto dal precedente giudice (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8929 del 29/ 04/2005). Più in particolare, in riferimento all'appello, si parla di effetto devolutivo, nel senso che la causa devoluta alla cognizione del secondo giudice ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado, nei limiti dei capi e dei punti della sentenza impugnata. L'effetto devolutivo non è automatico: per il principio della domanda, tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, intendendosi, in mancanza, rinunciate. Non sono ammesse domande nuove, né tantomeno sono proponibili nuove eccezioni. Tanto chiarito, la presente impugnazione è da considerarsi fondata, nei limiti come di seguito specificati: essa deve, pertanto, trovare accoglimento con conseguente riforma, sebbene parziale, della pronuncia di primo grado resa oggetto del presente gravame da parte dell'odierna ditta appellante. Orbene, la ha lamentato l'erroneità della sentenza n. 15/2023 del Giudice di Parte_1
Pace di Lamezia Terme anzitutto per avere quest'ultimo ritenuto valido il pagamento, pari ad euro 2.875,00, effettuato dalla compagnia assicurativa, odierna appellata, nei confronti di , Persona_2 comproprietaria dell'autovettura danneggiata nel sinistro stradale occorso. Di tale avvenuto pagamento ha tenuto conto nella misura in cui ha ritenuto di detrarre la predetta cifra dal quantum dell'obbligazione risarcitoria dovuta dalla alla cessionaria . Controparte_1 Parte_1
Ebbene, sul punto occorre rilevare che, se da un lato il Giudice di prime cure ha giudicato come valido il suddetto pagamento, riconoscendogli un'efficacia parzialmente estintiva dell'obbligazione risarcitoria esistente in capo alla compagnia assicurativa, dall'altro - in maniera del tutto contraddittoria- ha dichiarato la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla ditta appellante, in virtù di contratto di cessione del credito, intervenuto tra la e le comproprietarie dell'autovettura incidentata, la cui Parte_1
3 validità è stata positivamente accertata dal Giudice onorario, che ne ha, peraltro, verificato la regolarità della notifica nei riguardi della ceduta Controparte_1
Occorre, a questo punto, indagare la validità del summenzionato contratto di cessione del credito asseritamente intervenuto in favore della cessionaria . Laddove tale contratto Parte_1 dovesse risultare valido ed efficace, oltre che effettivamente intervenuto, gli si dovrà assegnare una collocazione temporale rispetto al pagamento effettuato dalla alla , al fine di Controparte_1 Per_1 giudicare della efficacia liberatoria di quest'ultimo. Sulla validità in astratto del contratto di cessione del credito nella fattispecie all'odierno esame, recente Cassazione ha puntualmente affermato che, “ai sensi dell'artt. 1260 ss. c.c., il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione e il cessionario può domandare anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, costituendo la cessione non già un'operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere” (Cassazione civile, sez. II, 03/10/2023, n. 27836). Appurata la legittimità in astratto del predetto titolo negoziale nell'ipotesi specifica del risarcimento del danno da sinistro stradale, occorre accertare che tale accordo sia effettivamente intervenuto tra i soggetti interessati nel caso di specie. A riguardo, principio di diritto vuole che spetti al creditore che agisce per l'adempimento l'onere di provare la fonte negoziale (o legale) del suo diritto, potendosi invece limitare ad allegare l'inadempimento della controparte. Compete, invece, al debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Tanto premesso, nel caso di specie, la parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, fornendo debita prova della fonte negoziale del proprio diritto: ha, infatti, depositato documentazione che costituisce prova sufficiente dell'avvenuta cessione del credito oggetto dell'odierna contestazione. Il predetto accordo di cessione, debitamente sottoscritto da ambo le parti contrattuali, reca la data del 3.7.2021, pochi giorni dopo il verificarsi del sinistro stradale, avvenuto il 28.6.2021. Orbene, dagli elementi probatori dettagliatamente esaminati emerge che la ditta appellante ha tempestivamente proceduto a notiziare l'interessata compagnia assicurativa del contratto di cessione del credito intervenuto in data 3.7.2021. Essendo la notifica della cessione del credito un atto a forma libera, purché sostanzialmente idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito, è da considerarsi come pienamente valida ed efficace quella risalente alla data del 6.7.2021 ed effettuata all'indirizzo PEC della Controparte_1
È per ammissione della stessa compagnia assicurativa, contenuta nella comparsa costitutiva del precedente grado di giudizio, che si evince che il pagamento da essa effettuato in favore della comproprietaria dell'autovettura , e ammontante ad euro 2.875,00, pagamento della cui validità – e quindi della cui Per_1 efficacia estintiva - si discute, risale alla data del 2.8.2021. A dire della società assicurativa, sarebbe stato incassato in data 25.10.2021. Essendo, pertanto, il pagamento de quo, non contestato dalla ditta appellante, avvenuto in epoca successiva alla data in cui la compagnia assicurativa veniva notiziata dell'avvenuta cessione, di certo non si può ricondurre a tale pagamento alcuna efficacia liberatoria nei riguardi del ceduto. Non appare comprensibile, né logica, la motivazione utilizzata dal Giudice del grado precedente al fine di considerare opponibile tale pagamento nei riguardi della : il Giudice onorario ha Parte_1 affermato che il lasso temporale decorso tra la notificazione del contratto di cessione e il pagamento effettuato dalla compagnia assicurativa alla è breve al punto da impedire al contratto di cessione del Per_1 credito di spiegare i suoi effetti tra le parti.
4 Ancora più illogica è l'indicazione del Giudice onorario affinché la , estranea allo svolgimento del Per_1 giudizio, corrisponda alla quanto indebitamente percepito dalla compagnia Parte_1 assicurativa Controparte_1
Il Giudice di Pace, pertanto, giudica il pagamento de quo come validamente corrisposto dalla CP_1
per poi considerarlo come indebitamente percepito dalla , come se il contratto di cessione
[...] Per_1 avesse prodotto effetti soltanto nei confronti della e non anche nei riguardi della compagnia Per_1 assicurativa. Una volta notificata alla l'intervenuta cessione tra le comproprietarie dell'autovettura Controparte_1 incidentata e la , ciò è sufficiente perché da quel momento la debitrice Parte_1 compagnia assicurativa si veda obbligata esclusivamente nei confronti del cessionario, unico legittimato a pretendere il pagamento, avendo la notifica della cessione prodotto l'effetto di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente. Per non parlare, a proposito dell'”indicazione” rivolta dal Giudice di Pace alla , del fatto che la Per_1 sentenza produce la sua efficacia inter partes, ovvero tra le parti coinvolte nel giudizio: non può, pertanto, contenere “indicazioni” riferite a terzi estranei al processo. Non potendosi, quindi, ricondurre efficacia liberatoria al predetto pagamento, erroneamente il Giudice delle prime cure ha giudicato valido, e dunque con efficacia liberatoria, il pagamento corrisposto dalla alla comproprietaria dell'autovettura danneggiata, . Controparte_1 Persona_2
Tanto accertato, la compagnia assicurativa, in solido con il responsabile civile, è Controparte_2 tenuta a corrispondere l'intero dell'obbligazione risarcitoria gravante a suo carico nei confronti della cessionaria , e ammontante ad euro 5.502,32, come accertato da CTU estimativa Parte_1 svolta in primo grado e non contestata attraverso la proposizione di una impugnazione incidentale da parte della società appellata nell'odierno grado d'appello, tenuto conto di quanto eventualmente corrisposto dagli appellati in ottemperanza alla sentenza di primo grado. L'ulteriore motivo di doglianza della ditta appellante fa riferimento all'omessa pronuncia da parte del Giudice onorario sulla richiesta di liquidazione tanto delle spese sostenute per l'espletamento della consulenza tecnica di parte svolta nel corso del giudizio di primo grado, quanto di quelle rese necessarie dall'attivazione della procedura di negoziazione assistita. Viene, inoltre, contestata la decisione del Giudice di pace nella parte in cui ha ritenuto di respingere la richiesta di rimborso degli onorari connessi alla fase stragiudiziale. Quanto alla richiesta di liquidazione delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, occorre chiarire che trattasi di spese in linea di principio ripetibili in quanto parte delle spese processuali. Rientrano, infatti, tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'articolo 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (v. Cass. S.U. n. 16990 del 10 luglio 2017: “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)“). Nel caso all'odierno esame, relativo ad un'azione di risarcimento danni conseguenti ad un sinistro stradale, il Tribunale ritiene di non dover accogliere la domanda di rimborso, giudicando non necessarie e quindi superflue le spese per il consulente tecnico di parte in primo grado, non risultando l'intervento del perito di
5 parte indispensabile al fine di salvaguardare l'effettivo rispetto del principio del contraddittorio. Invero, l'odierna appellante ha depositato agli atti una fattura dalla stessa emessa, e indirizzata alla comproprietaria dell'autovettura riparata, attestante l'entità economica delle riparazioni, entità quindi specificamente individuata nel quantum. Con riferimento, invece, alla richiesta di rimborso delle spese per l'attivazione – ante giudizio di primo grado - della procedura di negoziazione assistita, richiesta anch'essa su cui il Giudice onorario ha omesso di pronunciarsi, occorre chiarire che la negoziazione assistita altro non è che un tentativo di risolvere la controversia in via stragiudiziale con l'assistenza di avvocati per entrambe le parti. Tuttavia, solo se la negoziazione assistita è idonea a raggiungere un accordo, le spese correlate possono essere richieste a titolo di danno emergente. Nel caso di specie, tuttavia, vana è stata l'attivazione della predetta procedura, se non nella misura in cui ha garantito la presenza della riferita condizione di procedibilità necessaria per il valido esperimento dell'azione giudiziale di risarcimento del danno. Infine, l'ultimo motivo di impugnazione ha ad oggetto la parte della sentenza in cui il Giudice di Pace ha ritenuto di rigettare la richiesta di liquidazione degli onorari spettanti al difensore e connessi alla fase stragiudiziale antecedente all'instaurazione del giudizio di primo grado. Trattasi di spese rimborsabili come danno emergente. Il loro rimborso, tuttavia, è anche in questo caso subordinato alla dimostrazione che tali spese siano state utili o indispensabili per la definizione della controversia e che la loro attività sia stata idonea a raggiungere un accordo stragiudiziale, elementi mancanti nel caso di specie, motivo per il quale il Tribunale ritiene di confermare sul punto la decisione del Giudice di prime cure di rigettare la relativa richiesta di rimborso. Tanto detto, l'appello sottoposto all'odierno esame deve essere oggetto di parziale accoglimento, con conseguente riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato l'odierna appellata,
in solido con al pagamento dell'importo risarcitorio, non intero, e Controparte_1 Controparte_2 quindi pari ad euro 5.502,32, bensì in misura ridotta di euro 2.630,32, in quanto decurtata della somma di euro 2.875,00 corrisposta dalla compagnia assicurativa alla cedente comproprietaria dell'autovettura incidentata, . Persona_2
Essendovi un ritardo imputabile alle parti convenute nell'adempimento, a titolo di mora, sulla somma di denaro complessivamente liquidata e sopraindicata (euro 5.502,32) dovranno essere computati anche gli interessi nella misura legale dal fatto illecito (a decorrere cioè dal 28.6.2021) alla data di deposito della sentenza, per cui la predetta somma va devalutata al momento dell'illecito. Sulla somma così ottenuta, di anno in anno si opererà la rivalutazione secondo indici Istat dal fatto illecito fino alla data di deposito della sentenza, data a partire dalla quale vanno computati gli interessi legali su quanto liquidato fino al soddisfo, ai sensi dell'art. 1282, comma 1, c.c.. E' chiaro che eventuali importi già corrisposti dalle parti appellate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata dovranno essere scomputati dalla somma sopraindicata. Deve, invece, essere respinta l'impugnazione con riferimento alla domanda di ristoro delle spese sostenute per l'espletamento in primo grado della consulenza tecnica di parte;
parimenti, deve essere rigettata la domanda di rimborso delle spese legali per lo svolgimento dell'attività stragiudiziale e, in particolare, per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita. Da ultimo, occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado e di quello presente. In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza
6 impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405). In ragione dell'esito della controversia e dell'accoglimento soltanto parziale dell'appello, appare equo compensare fra le parti per 1/3 le spese di lite dei due gradi di giudizio, ponendo a carico solidale di e della il pagamento, in favore della Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
, degli altri 2/3, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. n. 55/2014 come Parte_1 modificato dal D.M. n. 147/2022. Le spese della CTU espletata in primo grado vanno poste, definitivamente e solidalmente, a carico delle odierne parti appellate in quanto prevalentemente soccombenti. Il giudice, infatti, deve sempre pronunciarsi in maniera espressa, o quanto meno inequivoca, sulla ripartizione delle spese di CTU, non potendo questa ricavarsi per implicito né dalla statuizione sulle spese processuali, né dal decreto di liquidazione ex art. 168, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ed invero è «affetta dal vizio di omessa pronuncia la sentenza d'appello che, accogliendo il gravame e accollando le spese di lite alla parte soccombente, taccia sulla sorte delle spese della consulenza tecnica d'ufficio eseguita nel primo grado di giudizio, a nulla rilevando che tali spese abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato» (Cass. civile Sez. III, 5 giugno 2020, n. 10804).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) accoglie nei limiti di ragione l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in Parte_1 riforma parziale della sentenza n. 15/2023 emessa in data 10.1.2023 dal Giudice di Pace di Lamezia Terme e depositata il 12.1.2023, condanna e la in solido tra Controparte_2 Controparte_1 loro, al pagamento in favore della parte appellante della somma di euro 5.502,32 (da cui detrarre l'importo eventualmente già pagato dalla società appellata in ottemperanza alle statuizioni di cui alla sentenza appellata), oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva;
2) condanna e la in solido, alla rifusione in favore Controparte_2 Controparte_1 della della quota di 2/3 delle spese di lite del primo giudizio, che si liquidano, Parte_1 per la frazione, in euro 176,00 per esborsi ed in euro 1.393,33 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell'avv. Raffaella Mendicino dichiaratosi difensore anticipatario, disponendo la compensazione tra le parti del restante 1/3;
3) condanna le parti appellate, in solido tra loro, alla rifusione in favore della Parte_1 della quota di 2/3 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano, per la frazione, in euro 255,00 per esborsi ed in euro 1.693,33 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell'avv. Raffaella Mendicino dichiaratosi difensore anticipatario, disponendo la compensazione tra le parti del restante 1/3; 4) pone definitivamente e solidalmente a carico di e della Controparte_2 Controparte_1
le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso della causa di primo grado per come
[...] liquidate durante il giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme;
5) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
7 Lamezia Terme, 24 maggio 2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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