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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/04/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 114/2025 avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ha pronunciato, ex art. 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Ettore Marzano, presso il quale elettivamente domicilia come da ricorso
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 16 aprile 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito di discussione orale in cui le parti hanno concluso come da verbale d'udienza al quale si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 08.01.2025 parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'assegno di invalidità civile, escluso nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va respinta la richiesta di rinnovazione della c.t.u. Le contestazioni sollevate dalla difesa della ricorrente, infatti, come si evidenzierà maggiormente nel prosieguo, non sono tali da inficiare la complessiva motivazione della consulenza espletata nella fase sommaria e gli esiti della stessa.
2. Ancora in via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_2
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
2 Com'è noto, il diritto a percepire un assegno di invalidità è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988).
Nel caso di specie, il CTU nominato nella fase sommaria, dott. Persona_1 medico chirurgo, specialista in igiene e medicina preventiva, le cui conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che la ricorrente non versi in una condizione di riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74%, ma del
68%, insufficiente, quindi, per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile.
Sul punto deve osservarsi, in particolare, che le contestazioni sollevate in sede di giudizio di opposizione alla c.t.u. non risultano tali da giustificare né un rinnovo della consulenza d'ufficio, in cui risultano già adeguatamente e compiutamente valutate le patologie da cui è affetta la ricorrente, né una convocazione dello stesso a chiarimenti.
In particolare, deve osservarsi che il consulente d'ufficio, dopo aver premesso che la ricorrente è affetta da “(…) “Lieve obesità in artralgia ad impegno multi distrettuale in pregressi interventi per iperostosi teca cranica occipitale e per granuloma eosinofilo teca cranica frontale destra, lieve insufficienza tricuspidalica in ipertesa ed ipercolesterolemica con abitudine tabagica”, ha osservato, quanto alla stima delle percentuali di invalidità relative alle singole patologie e alla valutazione complessiva delle stesse, che alla “ ” Per_2 Parte_2 va attribuito il codice 7010 (con range tra 31 e 40) e alle “ Parte_3
” va attribuito il codice 4107 (con range tra 31 e 40).
[...]
In conseguenza di ciò, ha quindi concluso nel senso che la capacità di lavoro della ricorrente, “secondo tabelle DM 5/2/92 con Calcolo Riduzionistico (formula in decimali IT= IP1+IP2 –(IP1xIP2)” è pari al 68%.
Per quanto riguarda poi più specificamente le contestazioni sollevate con il ricorso introduttivo del giudizio di merito, deve osservarsi che, in realtà, contrariamente a quanto prospettato, non vi è stata l'omessa valutazione da parte del consulente d'ufficio delle patologie da cui è affetta la ricorrente, ma una diversa valutazione delle stesse che, evidentemente, ha tenuto conto delle caratteristiche delle stesse
3 quali emerse anche dall'esame diretto della parte che, in questo tipo di accertamenti peritali, assume un rilievo centrale e, spesso, determinante.
È evidente, infatti, che a ragionare diversamente, le consulenze tecniche d'ufficio andrebbero espletate in questa materia soltanto sulla base degli atti.
Proprio l'esame diretto della parte ha consentito al c.t.u. di osservare, quanto all'apparato cardiocircolatorio, delle condizioni normali, evidenziando, in particolare “pressione arteriosa 170/95 mm Hg con ritmo sinusale a 84 battiti minuto, toni validi e ritmici. Murmure vescicolare presente su tutto l'ambito polmonare con FVT normotrasmesso ed assenza di ronchi, sibili su tutto l'ambito polmonare”.
Inoltre, corretta risulta la stima delle altre patologie;
in particolare, la stima dell'obesità come lieve appare congrua, trattandosi di soggetto femminile di
“Altezza cm 156 peso Kg 78 ( BMI 32.1 lieve obesità)” (cfr. c.t.u. fase sommaria), condizione, quella riscontrata dal c.t.u., che risulta non corrispondente a quella prospettata dalla difesa della ricorrente.
Alla luce di ciò il ricorso va rigettato.
Spese processuali
Nulla va disposto per le spese processuali, avendo parte ricorrente depositato dichiarazione per il relativo esonero in caso di soccombenza ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 114/2025, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese.
Trani, 16.04.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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