Art. 14. ((In caso di assenza dal lavoro, senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta, l'iscritto, entro il termine massimo del 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale abbia ripreso servizio e comunque non oltre la data dell'eventuale liquidazione della pensione, puo' chiedere di versare, per tutta o parte della assenza stessa, il contributo o la quota di contributo che sarebbe stato per lui corrisposto qualora fosse stato presente al lavoro.
Nel caso contemplato dall'articolo 11, le norme contenute nel presente articolo sono applicabili soltanto dalla data di cessazione del periodo di assistenza antitubercolare riconosciuto come coperto da contribuzione. La richiesta relativa deve essere fatta nel termine di cui al comma precedente.
E' in facolta' dell'azienda da cui l'iscritto dipende, previa richiesta dallo stesso inoltrata entro il suddetto termine, di provvedere direttamente alla regolarizzazione delle assenze, integrando la normale contribuzione dovuta al Fondo e addebitando all'iscritto medesimo il relativo contributo o quota di contributo.
In tal caso l'azienda e' tenuta a comunicare al Fondo entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli iscritti per i quali sia avvenuta la regolarizzazione, indicando, per ciascuno di essi, il periodo di assenza e il relativo contributo versato))
Gli iscritti al Fondo possono ottenere il riscatto dei periodi di apprendistato effettuati presso le aziende di cui all'art. 5 dopo la entrata in vigore della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , purche' ne facciano richiesta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di iscrizione al Fondo.
Per ottenere il riscatto i richiedenti debbono versare la differenza fra il contributo dovuto al Fondo sulla retribuzione percepita al momento della domanda e quello stabilito dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 , per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti. I contributi versati nella predetta assicurazione per i periodi riscattati sono dalla assicurazione stessa trasferiti al Fondo.
Nel caso contemplato dall'articolo 11, le norme contenute nel presente articolo sono applicabili soltanto dalla data di cessazione del periodo di assistenza antitubercolare riconosciuto come coperto da contribuzione. La richiesta relativa deve essere fatta nel termine di cui al comma precedente.
E' in facolta' dell'azienda da cui l'iscritto dipende, previa richiesta dallo stesso inoltrata entro il suddetto termine, di provvedere direttamente alla regolarizzazione delle assenze, integrando la normale contribuzione dovuta al Fondo e addebitando all'iscritto medesimo il relativo contributo o quota di contributo.
In tal caso l'azienda e' tenuta a comunicare al Fondo entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli iscritti per i quali sia avvenuta la regolarizzazione, indicando, per ciascuno di essi, il periodo di assenza e il relativo contributo versato))
Gli iscritti al Fondo possono ottenere il riscatto dei periodi di apprendistato effettuati presso le aziende di cui all'art. 5 dopo la entrata in vigore della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , purche' ne facciano richiesta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di iscrizione al Fondo.
Per ottenere il riscatto i richiedenti debbono versare la differenza fra il contributo dovuto al Fondo sulla retribuzione percepita al momento della domanda e quello stabilito dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 , per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti. I contributi versati nella predetta assicurazione per i periodi riscattati sono dalla assicurazione stessa trasferiti al Fondo.