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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/05/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13713 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da nato ad [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Politino e C.F._1
Marco Di Maio, entrambi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori - ricorrente contro
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Guazzi del Foro CodiceFiscale_2
di Reggio Emilia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
- resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”.
Conclusioni del ricorrente e della resistente:
1 “1) Il minore nato il 16 maggio del 2008 a Reggio Emilia, viene Persona_1
affidato in via esclusiva al padre odierno ricorrente restando stabilmente collocato presso la sua abitazione e così presso l'abituale casa familiare attuale.
2) I genitori assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di natura straordinaria riguardanti la salute, l'istruzione e la residenza del figlio rimanendo al padre le decisioni di natura ordinaria nel tempo in cui il minore permarrà con il padre.
3) Gli incontri madre e figlio si svolgeranno in forma libera e saranno gestititi in autonomia dal minore che prenderà accodi direttamente con la figura materna.
4) I servizi territoriali competenti, che già hanno in carico il nucleo familiare, effettueranno una periodica attività di osservazione del nucleo e di monitoraggio e sostegno del minore fino al compimento del suo diciottesimo anno di età.
5) La IG.ra , a titolo di contributo nel mantenimento del figlio Controparte_1
minore, verserà un assegno periodico mensile pari ad Euro 150,00 adeguato annualmente agli indici ISTAT (costo della vita a partire dal mese di Agosto con variazione luglio-luglio), oltre alla contribuzione alle spese straordinarie per la quota del 40% per la cui determinazione e regolamentazione in punto di obblighi di concertazione si rimanda integralmente al protocollo di questo Tribunale di agosto
2017.
6) Le spese legali del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 24 ottobre 2024, esponeva di aver Parte_1
avuto una relazione sentimentale con , dalla quale, in Controparte_1
data 16 maggio 2008, era nato Il ricorrente affermava che al momento della Per_1
nascita del bambino la madre si era opposta al riconoscimento del figlio da parte del padre, il quale inizialmente si era astenuto dal proporre il riconoscimento, pur fornendo la propria disponibilità all'effettuazione del test di paternità e all'assunzione di tutte le responsabilità genitoriali;
che dopo tre mesi dalla nascita del figlio, il rapporto affettivo con la madre del minore si era interrotto e il ricorrente si era allontanato dall'Italia per
2 svolgere la propria attività lavorativa;
che trascorsi solo tre mesi dalla nascita di il minore era stato affidato alla nonna materna, la quale si era rivolta al Per_1
Servizio Sociale ritenendo che il neonato fosse esposto ad una situazione di grave pregiudizio per inadeguatezza della funzione genitoriale materna;
che con decreto provvisorio del 30 ottobre 2008, il Tribunale per i minorenni di Bologna aveva sospeso la madre dalla funzione genitoriale, aveva nominato tutore del minore il Comune di
Reggio Emilia e collocato il bambino presso la nonna materna, affidando al Servizio
Sociale del Comune di Reggio Emilia precipui compiti di vigilanza e sostegno;
che il
Servizio Sociale competente dapprima aveva collocato il minore presso la nonna materna e successivamente presso una famiglia di Reggio Emilia, che aveva accudito il minore con un affido part-time, trasformatosi poi dopo 18 mesi in collocazione a tempo pieno, pur con la permanenza presso la casa della nonna materna nei fine settimana;
che successivamente, con decreto del 25 ottobre 2012, il Tribunale per i minorenni di Bologna aveva provveduto ex art 333 c.c., in via definitiva, a dichiarare la madre di sospesa dalla potestà genitoriale ed aveva affidato il minore al Per_1
Servizio Sociale competente di Reggio Emilia, confermando la collocazione di Per_1
presso la famiglia affidataria e la regolamentazione dei rapporti con la madre secondo opportunità e in forma protetta;
che ritornato in Italia, il ricorrente aveva provveduto a formalizzare la richiesta di riconoscimento del figlio, ottenuto il consenso della madre.
Ciò premesso, chiedeva l'affidamento in via esclusiva del Parte_1
figlio con conferma del collocamento presso la sua abitazione e l'assunzione Per_1
in capo al padre di tutte le decisioni di maggiore importanza per il figlio afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
la conferma al Servizio Sociale territorialmente competente del mandato di coordinare e gestire gli incontri fra la madre e il figlio, con potere di ampliarli gradualmente anche in forma libera, laddove ritenuto opportuno nell'interesse del minore;
il mantenimento ordinario e straordinario in favore del figlio a carico integrale del padre.
3 Con decreto dell'8 novembre 2023 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti ed inoltre disposta l'acquisizione di una relazione da parte dei Servizi Sociali in merito alla situazione personale e familiare dei genitori e del figlio minore.
Del procedimento era regolarmente notiziato il Pubblico Ministero in data 9 novembre 2023.
Il 3 febbraio 2024 si costituiva in giudizio che, Controparte_1
pur convenendo su quanto domandato dalla controparte in merito alla conferma del mandato ai Servizi Sociali, chiedeva il rigetto della domanda di affidamento “super esclusivo” formulata dal ricorrente, la revoca del decreto del 25 ottobre 2012 emesso dal Tribunale per i minorenni relativo alla sospensione dalla responsabilità genitoriale della madre, con ripristino della piena responsabilità genitoriale della medesima nei confronti del figlio e che i Servizi Sociali procedessero anche ad una valutazione aggiornata sulle capacità genitoriali di e Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Il ricorrente e la resistente depositavano tempestivamente le memorie integrative ex art. 473 bis.17, co. 1 e 2, c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 marzo 2024, con ordinanza in pari data, venivano emessi i provvedimenti provvisori e urgenti: in particolare, il minore veniva affidato in via esclusiva al padre, con collocamento presso lo stesso;
veniva disciplinato il diritto di visita con riguardo agli ex affidatari del minore e alla madre in modalità semi-libera; veniva posto a carico della madre un contributo per il mantenimento del minore pari a 150,00 euro mensili, oltre al 40% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017; veniva dato mandato ai Servizi Sociali di accertare l'eventuale sussistenza di condizioni di pregiudizio per il minore, di monitorare la situazione familiare, di valutare le competenze genitoriali di entrambi i genitori ed, in particolar modo, la sussistenza o meno delle condizioni per reintegrare la madre nella responsabilità genitoriale.
4 Acquisita la relazione dei Servizi Sociali, all'udienza del 20 febbraio 2025, presenti il ricorrente e la resistente di persona, i difensori dichiaravano che era intervenuto un accordo fra le parti, che intendevano sottoporre al Collegio conclusioni comuni, anche alla luce delle valutazioni espresse dai Servizi Sociali nella relazione datata 26 novembre 2024. I difensori chiedevano dunque un differimento dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa al Collegio, rinunciando al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il
Presidente di sezione relatore, in accoglimento della concorde istanza del ricorrente e della resistente, rinviava la causa all'udienza conclusiva del 25 marzo 2025, nel corso della quale venivano rassegnate le conclusioni comuni sopra riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che è consolidato il principio giurisprudenziale, al quale questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (v. Cass., sez. I, sentenza 24 maggio 2005,
n. 10894; in tal senso anche Cass., sez. I, sentenza 21 gennaio 2005, n. 1345), e in forza del quale, analogamente, “nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del
P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni” (cfr. Cass., sez. I, sentenza 3 marzo
2000, n. 2381; ma ancora, tra le altre: Cass., sez. VI - 1, ordinanza 23 giugno 2020, n.
5 12254, Cass., sez. I, sentenza 26 marzo 2015, n. 6136, Cass., sez. VI – 1, ordinanza 2 ottobre 2013, n. 22567, Cass., sez. II, sentenza 28 settembre 2006, n. 21065).
Nel caso in esame, il Pubblico Ministero non ha inteso esercitare concretamente il proprio potere di intervento, ma, considerata la rituale e tempestiva comunicazione degli atti per via telematica in data 9 novembre 2023, il contradditorio deve ritenersi integrato.
Ciò posto, nel merito, osserva il Collegio, quanto alle conclusioni congiunte formulate dal ricorrente e dalla resistente e sopra riportate, che le pattuizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, e rispondono, anche alla luce di quanto esposto nella relazione dei Servizi
Sociali in data 26 novembre 2024, agli interessi morali e materiali del figlio minore della coppia, che resta affidato in via esclusiva al padre, con collocamento presso il ricorrente e con liberalizzazione degli incontri con la madre, come suggerito dai Servizi
Sociali. Il Tribunale dispone quindi in conformità agli accordi intervenuti fra i genitori, nei termini precisati in dispositivo.
Le spese processuali si compensano integralmente, così come richiesto concordemente dal ricorrente e dalla resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale sia regolato come segue:
1) il minore , nato a [...] il 16 maggio del 2008, viene Persona_1
affidato in via esclusiva al padre, restando stabilmente collocato presso il ricorrente nella sua abitazione attuale;
2) gli incontri fra la madre e il figlio si svolgeranno in forma libera e saranno gestiti in autonomia dal minore, che prenderà accordi direttamente con la figura materna;
3) , a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore, Controparte_1
verserà un assegno periodico mensile pari ad euro 150,00, adeguato annualmente agli indici ISTAT (costo della vita a partire dal mese di agosto con variazione luglio-luglio),
6 oltre alla contribuzione alle spese straordinarie per la quota del 40%, per la cui determinazione e regolamentazione, in punto di obblighi di concertazione, si rimanda integralmente al protocollo di questo Tribunale del 9 agosto 2017;
B) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti, che già hanno in carico il nucleo familiare, effettuino una periodica attività di osservazione del nucleo e di monitoraggio e sostegno del minore fino al compimento del suo diciottesimo anno di età;
C) compensa integralmente fra le parti le spese processuali;
D) dispone la comunicazione del presente provvedimento ai Servizi Sociali territorialmente competenti per quanto loro demandato sub lettera B).
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 20 maggio 2025.
Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
7
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13713 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da nato ad [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Politino e C.F._1
Marco Di Maio, entrambi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori - ricorrente contro
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Guazzi del Foro CodiceFiscale_2
di Reggio Emilia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
- resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”.
Conclusioni del ricorrente e della resistente:
1 “1) Il minore nato il 16 maggio del 2008 a Reggio Emilia, viene Persona_1
affidato in via esclusiva al padre odierno ricorrente restando stabilmente collocato presso la sua abitazione e così presso l'abituale casa familiare attuale.
2) I genitori assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di natura straordinaria riguardanti la salute, l'istruzione e la residenza del figlio rimanendo al padre le decisioni di natura ordinaria nel tempo in cui il minore permarrà con il padre.
3) Gli incontri madre e figlio si svolgeranno in forma libera e saranno gestititi in autonomia dal minore che prenderà accodi direttamente con la figura materna.
4) I servizi territoriali competenti, che già hanno in carico il nucleo familiare, effettueranno una periodica attività di osservazione del nucleo e di monitoraggio e sostegno del minore fino al compimento del suo diciottesimo anno di età.
5) La IG.ra , a titolo di contributo nel mantenimento del figlio Controparte_1
minore, verserà un assegno periodico mensile pari ad Euro 150,00 adeguato annualmente agli indici ISTAT (costo della vita a partire dal mese di Agosto con variazione luglio-luglio), oltre alla contribuzione alle spese straordinarie per la quota del 40% per la cui determinazione e regolamentazione in punto di obblighi di concertazione si rimanda integralmente al protocollo di questo Tribunale di agosto
2017.
6) Le spese legali del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 24 ottobre 2024, esponeva di aver Parte_1
avuto una relazione sentimentale con , dalla quale, in Controparte_1
data 16 maggio 2008, era nato Il ricorrente affermava che al momento della Per_1
nascita del bambino la madre si era opposta al riconoscimento del figlio da parte del padre, il quale inizialmente si era astenuto dal proporre il riconoscimento, pur fornendo la propria disponibilità all'effettuazione del test di paternità e all'assunzione di tutte le responsabilità genitoriali;
che dopo tre mesi dalla nascita del figlio, il rapporto affettivo con la madre del minore si era interrotto e il ricorrente si era allontanato dall'Italia per
2 svolgere la propria attività lavorativa;
che trascorsi solo tre mesi dalla nascita di il minore era stato affidato alla nonna materna, la quale si era rivolta al Per_1
Servizio Sociale ritenendo che il neonato fosse esposto ad una situazione di grave pregiudizio per inadeguatezza della funzione genitoriale materna;
che con decreto provvisorio del 30 ottobre 2008, il Tribunale per i minorenni di Bologna aveva sospeso la madre dalla funzione genitoriale, aveva nominato tutore del minore il Comune di
Reggio Emilia e collocato il bambino presso la nonna materna, affidando al Servizio
Sociale del Comune di Reggio Emilia precipui compiti di vigilanza e sostegno;
che il
Servizio Sociale competente dapprima aveva collocato il minore presso la nonna materna e successivamente presso una famiglia di Reggio Emilia, che aveva accudito il minore con un affido part-time, trasformatosi poi dopo 18 mesi in collocazione a tempo pieno, pur con la permanenza presso la casa della nonna materna nei fine settimana;
che successivamente, con decreto del 25 ottobre 2012, il Tribunale per i minorenni di Bologna aveva provveduto ex art 333 c.c., in via definitiva, a dichiarare la madre di sospesa dalla potestà genitoriale ed aveva affidato il minore al Per_1
Servizio Sociale competente di Reggio Emilia, confermando la collocazione di Per_1
presso la famiglia affidataria e la regolamentazione dei rapporti con la madre secondo opportunità e in forma protetta;
che ritornato in Italia, il ricorrente aveva provveduto a formalizzare la richiesta di riconoscimento del figlio, ottenuto il consenso della madre.
Ciò premesso, chiedeva l'affidamento in via esclusiva del Parte_1
figlio con conferma del collocamento presso la sua abitazione e l'assunzione Per_1
in capo al padre di tutte le decisioni di maggiore importanza per il figlio afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
la conferma al Servizio Sociale territorialmente competente del mandato di coordinare e gestire gli incontri fra la madre e il figlio, con potere di ampliarli gradualmente anche in forma libera, laddove ritenuto opportuno nell'interesse del minore;
il mantenimento ordinario e straordinario in favore del figlio a carico integrale del padre.
3 Con decreto dell'8 novembre 2023 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti ed inoltre disposta l'acquisizione di una relazione da parte dei Servizi Sociali in merito alla situazione personale e familiare dei genitori e del figlio minore.
Del procedimento era regolarmente notiziato il Pubblico Ministero in data 9 novembre 2023.
Il 3 febbraio 2024 si costituiva in giudizio che, Controparte_1
pur convenendo su quanto domandato dalla controparte in merito alla conferma del mandato ai Servizi Sociali, chiedeva il rigetto della domanda di affidamento “super esclusivo” formulata dal ricorrente, la revoca del decreto del 25 ottobre 2012 emesso dal Tribunale per i minorenni relativo alla sospensione dalla responsabilità genitoriale della madre, con ripristino della piena responsabilità genitoriale della medesima nei confronti del figlio e che i Servizi Sociali procedessero anche ad una valutazione aggiornata sulle capacità genitoriali di e Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Il ricorrente e la resistente depositavano tempestivamente le memorie integrative ex art. 473 bis.17, co. 1 e 2, c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 marzo 2024, con ordinanza in pari data, venivano emessi i provvedimenti provvisori e urgenti: in particolare, il minore veniva affidato in via esclusiva al padre, con collocamento presso lo stesso;
veniva disciplinato il diritto di visita con riguardo agli ex affidatari del minore e alla madre in modalità semi-libera; veniva posto a carico della madre un contributo per il mantenimento del minore pari a 150,00 euro mensili, oltre al 40% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017; veniva dato mandato ai Servizi Sociali di accertare l'eventuale sussistenza di condizioni di pregiudizio per il minore, di monitorare la situazione familiare, di valutare le competenze genitoriali di entrambi i genitori ed, in particolar modo, la sussistenza o meno delle condizioni per reintegrare la madre nella responsabilità genitoriale.
4 Acquisita la relazione dei Servizi Sociali, all'udienza del 20 febbraio 2025, presenti il ricorrente e la resistente di persona, i difensori dichiaravano che era intervenuto un accordo fra le parti, che intendevano sottoporre al Collegio conclusioni comuni, anche alla luce delle valutazioni espresse dai Servizi Sociali nella relazione datata 26 novembre 2024. I difensori chiedevano dunque un differimento dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa al Collegio, rinunciando al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il
Presidente di sezione relatore, in accoglimento della concorde istanza del ricorrente e della resistente, rinviava la causa all'udienza conclusiva del 25 marzo 2025, nel corso della quale venivano rassegnate le conclusioni comuni sopra riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che è consolidato il principio giurisprudenziale, al quale questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (v. Cass., sez. I, sentenza 24 maggio 2005,
n. 10894; in tal senso anche Cass., sez. I, sentenza 21 gennaio 2005, n. 1345), e in forza del quale, analogamente, “nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del
P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni” (cfr. Cass., sez. I, sentenza 3 marzo
2000, n. 2381; ma ancora, tra le altre: Cass., sez. VI - 1, ordinanza 23 giugno 2020, n.
5 12254, Cass., sez. I, sentenza 26 marzo 2015, n. 6136, Cass., sez. VI – 1, ordinanza 2 ottobre 2013, n. 22567, Cass., sez. II, sentenza 28 settembre 2006, n. 21065).
Nel caso in esame, il Pubblico Ministero non ha inteso esercitare concretamente il proprio potere di intervento, ma, considerata la rituale e tempestiva comunicazione degli atti per via telematica in data 9 novembre 2023, il contradditorio deve ritenersi integrato.
Ciò posto, nel merito, osserva il Collegio, quanto alle conclusioni congiunte formulate dal ricorrente e dalla resistente e sopra riportate, che le pattuizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, e rispondono, anche alla luce di quanto esposto nella relazione dei Servizi
Sociali in data 26 novembre 2024, agli interessi morali e materiali del figlio minore della coppia, che resta affidato in via esclusiva al padre, con collocamento presso il ricorrente e con liberalizzazione degli incontri con la madre, come suggerito dai Servizi
Sociali. Il Tribunale dispone quindi in conformità agli accordi intervenuti fra i genitori, nei termini precisati in dispositivo.
Le spese processuali si compensano integralmente, così come richiesto concordemente dal ricorrente e dalla resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale sia regolato come segue:
1) il minore , nato a [...] il 16 maggio del 2008, viene Persona_1
affidato in via esclusiva al padre, restando stabilmente collocato presso il ricorrente nella sua abitazione attuale;
2) gli incontri fra la madre e il figlio si svolgeranno in forma libera e saranno gestiti in autonomia dal minore, che prenderà accordi direttamente con la figura materna;
3) , a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore, Controparte_1
verserà un assegno periodico mensile pari ad euro 150,00, adeguato annualmente agli indici ISTAT (costo della vita a partire dal mese di agosto con variazione luglio-luglio),
6 oltre alla contribuzione alle spese straordinarie per la quota del 40%, per la cui determinazione e regolamentazione, in punto di obblighi di concertazione, si rimanda integralmente al protocollo di questo Tribunale del 9 agosto 2017;
B) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti, che già hanno in carico il nucleo familiare, effettuino una periodica attività di osservazione del nucleo e di monitoraggio e sostegno del minore fino al compimento del suo diciottesimo anno di età;
C) compensa integralmente fra le parti le spese processuali;
D) dispone la comunicazione del presente provvedimento ai Servizi Sociali territorialmente competenti per quanto loro demandato sub lettera B).
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 20 maggio 2025.
Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
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