TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/03/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza – ordinanza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 512/2022 r.g.,
decisa nell'udienza del 4.3.2025, promossa da
, e , con l'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Mario Soggia;
ricorrenti
contro
, con l'avv. Enrico Claudio Controparte_1
Schiavone;
convenuta
avente ad oggetto: “tempo-divisa”.
Conclusioni delle parti
Con ricorsi depositati il 20.1.2022, il 21.1.2022 e il 2.2.2022 e successivamente riuniti, , e Parte_1 Parte_2
, premesso di lavorare quali ausiliari alle dipendenze della Parte_3
unipersonale, chiedevano condannarsi la Controparte_1
stessa a corrispondere le rispettive somme di euro 3.655,58, di euro
1 3.602,57 e di euro 3.457,68 a titolo di retribuzione straordinaria maturata,
nel periodo dall'1.1.2017 al 31.10.2020, in relazione al tempo impiegato,
prima dell'inizio della prestazione lavorativa e al termine della stessa, per indossare e dismettere la divisa di lavoro, nonché a regolarizzare le proprie posizioni previdenziali e contributive.
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi le domande.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, ritualmente sollevata dalla convenuta, di parziale prescrizione quinquennale dei crediti ex art. 2948 n.
4) c.c., siccome decorrente già in corso dei rapporti di lavoro, occupando essa convenuta oltre sessanta dipendenti.
L'eccezione è infondata, in quanto, per insegnamento della S.C., “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto
della l. 92 del 2012 e del d.l.vo 23 del 2015, mancando dei presupposti di
predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela
adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei
diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. 92
del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato
disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”: cfr. Cass.
6.9.2022 n. 26246; conforme Cass. 20.10.2022 n. 30957.
E' appena il caso di rilevare che tale principio è applicabile anche alle società a totale partecipazione pubblica – quale la convenuta – in quanto
2 assoggettate, in materia di licenziamenti, alle regole del settore privato: cfr.
Cass. 15.7.2022 n. 35421.
Nel merito, la domanda di pagamento di differenze retributive è fondata per quanto di ragione.
A norma dell'art. 1 co. 2 lett. a) d.l.vo 8.4.2003 n. 66, si definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Tale disposizione, al pari del previgente art. 3 r.d.l. 15.3.1923 n. 692 conv.
in l. 17.4.1925 n. 473, deve interpretarsi nel senso che l'orario di lavoro ricomprende anche le operazioni strettamente funzionali alla prestazione lavorativa, purché, nello svolgimento di tali operazioni, il lavoratore resti soggetto al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, sicché la norma non preclude che il tempo per indossare e dismettere la divisa sia qualificabile come lavoro effettivo e debba essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazione di carattere obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa: cfr. Cass. 7.2.2014
n. 2837, Cass. 15.1.2014 n. 692, Cass.
7.6.2012 n. 9215, Cass.
7.2.2012 n.
1697, Cass. 10.9.2010 n. 19358, Cass.
2.7.2009 n. 15492, Cass. 25.6.2009
n. 14919.
Più recentemente la S.C. ha ribadito che “ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1 co. 2 lett. a) d.l.vo 66/2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva
ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza
sui luoghi di lavoro;
ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro
3 l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di
lavoro non provi che egli sia libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico”: cfr. Cass. 29.5.2017 n. 13466.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato altresì che
“l'eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e vestizione nell'ambito del tempo di lavoro, può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che
essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione. Possono quindi
determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro ragioni
d'igiene imposte dalla prestazione da svolgere ed anche la qualità degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili nell'abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale, sicché non si possa ragionevolmente ipotizzare che siano indossati al di fuori del luogo di lavoro”: cfr. Cass. 26.1.2016 n. 1352, emessa in relazione a lavoratori addetti all'assistenza in una residenza per anziani;
in senso conforme, cfr.
Cass. 28.3.2018 n. 7738, emessa in relazione a lavoratori addetti al servizio mensa.
L'identico principio è stato poi reiteratamente affermato dalla S.C. con specifico riferimento al personale infermieristico di un ospedale, sul presupposto che “per quanto riguarda il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di
4 vestizione/vestizione dà diritto alla retribuzione, essendo detto obbligo
imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la
gestione del servizio pubblico, sia la stessa incolumità del personale addetto”: cfr. Cass. 22.11.2017 n. 27799, Cass. 24.5.2018 n. 12935, Cass.
11.2.2019 n. 3901, Cass.
1.7.2019 n. 17635, Cass.
7.5.2020 n. 8622.
Proprio quest'ultima ipotesi ricorre nella fattispecie in esame, trattandosi di ausiliari che prestano la propria attività lavorativa in un ospedale, e che pertanto sono tenuti ad indossare la divisa di lavoro per esigenze di igiene pubblica, oltre che di tutela della propria salute.
La eterodeterminazione delle operazioni di vestizione/svestizione trova peraltro nella specie ulteriore conferma nella circostanza – riferita da
[...]
quale teste addotto dalla convenuta in analoga controversia, la cui Tes_1
deposizione è stata acquisita agli atti di causa – che la divisa doveva essere obbligatoriamente indossata e dismessa in appositi locali della struttura ospedaliera adibiti a spogliatoi;
lo stesso teste ha riferito altresì che gli ausiliari dovevano presentarsi in reparto all'inizio del turno dopo avere già indossato la divisa da lavoro.
Il tempo necessario per lo svolgimento delle suddette operazioni deve pertanto considerarsi ricompreso nell'orario di lavoro e, in quanto tale, deve essere compensato mediante la retribuzione ordinaria, e non quale straordinario, in difetto di prova da parte degli istanti – su cui incombeva il relativo e rigoroso onere: cfr. Cass. 16.2.2009 n. 3714 – circa la ricorrenza in concreto dei presupposti di quest'ultimo.
Ebbene, nella specie, viceversa, il tempo in questione non è stato in concreto retribuito, come attestato dai cartellini marcatempo prodotti dagli
5 istanti, atteso che negli stessi viene registrato l'intero orario di presenza sul luogo di lavoro, ma viene altresì contabilizzato soltanto l'inferiore orario del turno di servizio, che corrisponde poi a quello di fatto retribuito nei prospetti di paga pure versati in atti.
Deve altresì evidenziarsi che l'art. 18 co. 10 del ccnl per il personale non medico delle case di cura Aiop stipulato in data 8.10.2020 ha stabilito, con decorrenza dall'1.11.2020, che “con esclusivo riferimento al personale cui
è fatto obbligo di indossare all'interno della struttura abiti di lavoro, divise ovvero particolari dispositivi di protezione individuale di cui al d.l.vo
81/2008, l'orario di lavoro ricomprende 14 minuti complessivi destinati a tali attività, comprensivi anche del tempo per dirigersi dallo spogliatoio
alla postazione di lavoro e dalla postazione allo spogliatoio e di provvedere al passaggio delle consegne ai colleghi”, così espressamente riconoscendo, sia pure ex nunc, il diritto alla retribuzione del c.d. “tempo divisa” in ragione appunto di 14 minuti complessivi.
Passando ora alla determinazione in concreto del quantum debeatur, deve rilevarsi che la convenuta non ha specificamente contestato la esattezza dei conteggi attorei, e che comunque dai complessivi importi ivi indicati come spettanti deve detrarsi il 20% di maggiorazione per lavoro straordinario,
poiché, come detto, non dovuta.
In applicazione di quanto sopra osservato, spettano agli istanti per il periodo indicato nei ricorsi le rispettive somme di euro 2.924,46
( ), di euro 2.882,06 e di euro 2.766,14 ). Parte_1 Pt_2 Parte_3
La convenuta va conclusivamente condannata a corrispondere in favore degli istanti le dette somma, sulle quali, con decorrenza dal giorno della
6 maturazione dei diritti, sono dovuti, ex artt. 429 co. 3 c.p.c. e 150 disp. att.
c.p.c., la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali da computarsi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass. Sez. Un. 29.1.2001 n. 38).
Deve invece dichiararsi l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. limitatamente alle domande di regolarizzazione previdenziale e contributiva, essendo intervenute, in relazione a tali domande, dichiarazioni di rinunzia agli atti del giudizio da parte degli istanti e successiva dichiarazione di accettazione delle rinunzie da parte della convenuta, con accordo tra le parti circa la compensazione delle relative spese di causa.
Per il resto, queste ultime seguono la prevalente soccombenza della convenuta ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
condanna la resistente a pagare le somme di euro 2.924,46 a Parte_1
di euro 2.882,06 a e di euro 2.766,14 a
[...] Parte_2
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con Parte_3
decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
rigetta nel resto le domande di pagamento di differenze retributive;
condanna la resistente a rifondere all'istante le relative spese di causa, liquidate in euro 2.750,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Mario Soggia;
dichiara estinto il processo in relazione alle domande di regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva;
compensa le relative spese di causa.
Taranto, 4.3.2025.
7 Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
8
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza – ordinanza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 512/2022 r.g.,
decisa nell'udienza del 4.3.2025, promossa da
, e , con l'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Mario Soggia;
ricorrenti
contro
, con l'avv. Enrico Claudio Controparte_1
Schiavone;
convenuta
avente ad oggetto: “tempo-divisa”.
Conclusioni delle parti
Con ricorsi depositati il 20.1.2022, il 21.1.2022 e il 2.2.2022 e successivamente riuniti, , e Parte_1 Parte_2
, premesso di lavorare quali ausiliari alle dipendenze della Parte_3
unipersonale, chiedevano condannarsi la Controparte_1
stessa a corrispondere le rispettive somme di euro 3.655,58, di euro
1 3.602,57 e di euro 3.457,68 a titolo di retribuzione straordinaria maturata,
nel periodo dall'1.1.2017 al 31.10.2020, in relazione al tempo impiegato,
prima dell'inizio della prestazione lavorativa e al termine della stessa, per indossare e dismettere la divisa di lavoro, nonché a regolarizzare le proprie posizioni previdenziali e contributive.
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi le domande.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, ritualmente sollevata dalla convenuta, di parziale prescrizione quinquennale dei crediti ex art. 2948 n.
4) c.c., siccome decorrente già in corso dei rapporti di lavoro, occupando essa convenuta oltre sessanta dipendenti.
L'eccezione è infondata, in quanto, per insegnamento della S.C., “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto
della l. 92 del 2012 e del d.l.vo 23 del 2015, mancando dei presupposti di
predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela
adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei
diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. 92
del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato
disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”: cfr. Cass.
6.9.2022 n. 26246; conforme Cass. 20.10.2022 n. 30957.
E' appena il caso di rilevare che tale principio è applicabile anche alle società a totale partecipazione pubblica – quale la convenuta – in quanto
2 assoggettate, in materia di licenziamenti, alle regole del settore privato: cfr.
Cass. 15.7.2022 n. 35421.
Nel merito, la domanda di pagamento di differenze retributive è fondata per quanto di ragione.
A norma dell'art. 1 co. 2 lett. a) d.l.vo 8.4.2003 n. 66, si definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Tale disposizione, al pari del previgente art. 3 r.d.l. 15.3.1923 n. 692 conv.
in l. 17.4.1925 n. 473, deve interpretarsi nel senso che l'orario di lavoro ricomprende anche le operazioni strettamente funzionali alla prestazione lavorativa, purché, nello svolgimento di tali operazioni, il lavoratore resti soggetto al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, sicché la norma non preclude che il tempo per indossare e dismettere la divisa sia qualificabile come lavoro effettivo e debba essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazione di carattere obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa: cfr. Cass. 7.2.2014
n. 2837, Cass. 15.1.2014 n. 692, Cass.
7.6.2012 n. 9215, Cass.
7.2.2012 n.
1697, Cass. 10.9.2010 n. 19358, Cass.
2.7.2009 n. 15492, Cass. 25.6.2009
n. 14919.
Più recentemente la S.C. ha ribadito che “ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1 co. 2 lett. a) d.l.vo 66/2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva
ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza
sui luoghi di lavoro;
ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro
3 l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di
lavoro non provi che egli sia libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico”: cfr. Cass. 29.5.2017 n. 13466.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato altresì che
“l'eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e vestizione nell'ambito del tempo di lavoro, può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che
essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione. Possono quindi
determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro ragioni
d'igiene imposte dalla prestazione da svolgere ed anche la qualità degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili nell'abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale, sicché non si possa ragionevolmente ipotizzare che siano indossati al di fuori del luogo di lavoro”: cfr. Cass. 26.1.2016 n. 1352, emessa in relazione a lavoratori addetti all'assistenza in una residenza per anziani;
in senso conforme, cfr.
Cass. 28.3.2018 n. 7738, emessa in relazione a lavoratori addetti al servizio mensa.
L'identico principio è stato poi reiteratamente affermato dalla S.C. con specifico riferimento al personale infermieristico di un ospedale, sul presupposto che “per quanto riguarda il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di
4 vestizione/vestizione dà diritto alla retribuzione, essendo detto obbligo
imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la
gestione del servizio pubblico, sia la stessa incolumità del personale addetto”: cfr. Cass. 22.11.2017 n. 27799, Cass. 24.5.2018 n. 12935, Cass.
11.2.2019 n. 3901, Cass.
1.7.2019 n. 17635, Cass.
7.5.2020 n. 8622.
Proprio quest'ultima ipotesi ricorre nella fattispecie in esame, trattandosi di ausiliari che prestano la propria attività lavorativa in un ospedale, e che pertanto sono tenuti ad indossare la divisa di lavoro per esigenze di igiene pubblica, oltre che di tutela della propria salute.
La eterodeterminazione delle operazioni di vestizione/svestizione trova peraltro nella specie ulteriore conferma nella circostanza – riferita da
[...]
quale teste addotto dalla convenuta in analoga controversia, la cui Tes_1
deposizione è stata acquisita agli atti di causa – che la divisa doveva essere obbligatoriamente indossata e dismessa in appositi locali della struttura ospedaliera adibiti a spogliatoi;
lo stesso teste ha riferito altresì che gli ausiliari dovevano presentarsi in reparto all'inizio del turno dopo avere già indossato la divisa da lavoro.
Il tempo necessario per lo svolgimento delle suddette operazioni deve pertanto considerarsi ricompreso nell'orario di lavoro e, in quanto tale, deve essere compensato mediante la retribuzione ordinaria, e non quale straordinario, in difetto di prova da parte degli istanti – su cui incombeva il relativo e rigoroso onere: cfr. Cass. 16.2.2009 n. 3714 – circa la ricorrenza in concreto dei presupposti di quest'ultimo.
Ebbene, nella specie, viceversa, il tempo in questione non è stato in concreto retribuito, come attestato dai cartellini marcatempo prodotti dagli
5 istanti, atteso che negli stessi viene registrato l'intero orario di presenza sul luogo di lavoro, ma viene altresì contabilizzato soltanto l'inferiore orario del turno di servizio, che corrisponde poi a quello di fatto retribuito nei prospetti di paga pure versati in atti.
Deve altresì evidenziarsi che l'art. 18 co. 10 del ccnl per il personale non medico delle case di cura Aiop stipulato in data 8.10.2020 ha stabilito, con decorrenza dall'1.11.2020, che “con esclusivo riferimento al personale cui
è fatto obbligo di indossare all'interno della struttura abiti di lavoro, divise ovvero particolari dispositivi di protezione individuale di cui al d.l.vo
81/2008, l'orario di lavoro ricomprende 14 minuti complessivi destinati a tali attività, comprensivi anche del tempo per dirigersi dallo spogliatoio
alla postazione di lavoro e dalla postazione allo spogliatoio e di provvedere al passaggio delle consegne ai colleghi”, così espressamente riconoscendo, sia pure ex nunc, il diritto alla retribuzione del c.d. “tempo divisa” in ragione appunto di 14 minuti complessivi.
Passando ora alla determinazione in concreto del quantum debeatur, deve rilevarsi che la convenuta non ha specificamente contestato la esattezza dei conteggi attorei, e che comunque dai complessivi importi ivi indicati come spettanti deve detrarsi il 20% di maggiorazione per lavoro straordinario,
poiché, come detto, non dovuta.
In applicazione di quanto sopra osservato, spettano agli istanti per il periodo indicato nei ricorsi le rispettive somme di euro 2.924,46
( ), di euro 2.882,06 e di euro 2.766,14 ). Parte_1 Pt_2 Parte_3
La convenuta va conclusivamente condannata a corrispondere in favore degli istanti le dette somma, sulle quali, con decorrenza dal giorno della
6 maturazione dei diritti, sono dovuti, ex artt. 429 co. 3 c.p.c. e 150 disp. att.
c.p.c., la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali da computarsi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass. Sez. Un. 29.1.2001 n. 38).
Deve invece dichiararsi l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. limitatamente alle domande di regolarizzazione previdenziale e contributiva, essendo intervenute, in relazione a tali domande, dichiarazioni di rinunzia agli atti del giudizio da parte degli istanti e successiva dichiarazione di accettazione delle rinunzie da parte della convenuta, con accordo tra le parti circa la compensazione delle relative spese di causa.
Per il resto, queste ultime seguono la prevalente soccombenza della convenuta ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
condanna la resistente a pagare le somme di euro 2.924,46 a Parte_1
di euro 2.882,06 a e di euro 2.766,14 a
[...] Parte_2
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con Parte_3
decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
rigetta nel resto le domande di pagamento di differenze retributive;
condanna la resistente a rifondere all'istante le relative spese di causa, liquidate in euro 2.750,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Mario Soggia;
dichiara estinto il processo in relazione alle domande di regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva;
compensa le relative spese di causa.
Taranto, 4.3.2025.
7 Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
8