Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 13/06/2025, n. 11669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11669 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11669/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05640/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5640 del 2019, proposto da Taka Investiment S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Donato Marongiu, Renato Margelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Trinca in Roma, via Portuense 104;
Bereshit S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Donato Marongiu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore Servizi Energetici - Gse Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Crisostomo Sciacca, Antonio Pugliese, Marcello Marra Marcozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni C. Sciacca in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;
Ministero dello Sviluppo Economico, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot GSEWEB / P20180339583 del 13/11/2018 nella parte in cui afferma che la data di entrata in esercizio convenzionale ai sensi dell’art 24 comma 2 del decreto è il 2/09/2017 e nella parte in cui determina la tariffa riconosciuta in 190,000€/MWh (che corrisponde a 0,1900KW) ,
- nonchè dell’atto presupposto preavviso di diniego nota prot GSEWEB / P20180189378 del 27/06/2018 ed in definitiva per non aver concesso ai ricorrenti la tariffa incentivante prevista dal D.M. 6 luglio 2012 e pari ad € 0,268 ed in luogo di quella la tariffa meno vantaggiosa applicata e prevista dal DM 23 giugno 2016 e pari a € 0,1900;
- e ove occorra delle procedure applicative al DM 6 luglio 2012 redatte dal GSE e di cui al punto 1.3 nella parte in cui modifica e/o corregge o interpreta la definizione di data di entrata in esercizio di un impianto come stabilita dall’art 2 punto 1 lettera m)
- ove occorra, il DM 23 luglio 2016 e le procedure applicative al medesimo;
- ove occorra, di ogni altro atto presupposto, conseguente o successivo, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore Servizi Energetici - Gse Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, incardinato davanti al Tar Lazio a seguito di opposizione al Ricorso Straordinario precedentemente presentato, la ricorrente ha impugnato la nota del 13.11.2018 con la quale il GSE : 1) comunicava l’accoglimento della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione della pratica FER 104198; 2) comunicava altresì che la data di entrata in esercizio ai sensi dell’art 2 comma 1 lettera m) del decreto era il 30.06.2017; 3) che la data di entrata in esercizio convenzionale ai sensi dell’art 24 comma 2 del decreto era il 2.09.2017; 4) e che la data di entrata in esercizio commerciale ai sensi dell’art 2 comma 1 lettera n) del decreto era il 30.03.2018.
Espone in fatto che, in origine, la propria dante causa, la società Azienda Agricola Solinas Caterina aveva realizzato un impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica onshore con potenza pari a 0,060MW nel comune di Ittiri (SS) che risulta entrato in esercizio ai sensi del DM 6 luglio 2012 art 2 lettera m) in data 28 giugno 2017. Dal 30 settembre 2017 la titolarità del rapporto di connessione alla rete elettrica riguardante l’impianto di produzione di energia eolica veniva trasferito al costruttore dell’impianto, la Srl TAKA Investment, che aveva presentato richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. Con nota del 27.06.2018 il GSE comunicava il preavviso di rigetto alla richiesta, in quanto, sulla base dei requisiti previsti dal DM 23 giugno 2016 ed anche dalle sue procedure applicative, alcuni documenti obbligatori risultavano non trasmessi e quindi mancanti. Successivamente, a seguito delle osservazioni e della documentazione inviate in riscontro di tale comunicazione, il GSE con nota del 13.11.2018 comunicava l’accoglimento della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione della pratica FER 104198. Comunicava, altresì, che la data di entrata in esercizio ai sensi dell’art 2 comma 1 lettera m) del decreto era il 30.06.2017; che la data di entrata in esercizio convenzionale ai sensi dell’art 24 comma 2 del decreto era il 2.09.2017; e che la data di entrata in esercizio commerciale ai sensi dell’art 2 comma 1 lettera n) del decreto era il 30/03/2018.
Avverso il predetto provvedimento, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
I) Violazione e falsa applicazione di legge.
Secondo parte ricorrente il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui individua la data di attivazione dell’impianto al 30.06.2017 invece che dal 28.06.2017, con conseguente applicazione del DM 23 giugno 2016 invece che del DM del 2012, in quanto l’impianto sarebbe stato allacciato alla rete elettrica Enel e, quindi, entrato in esercizio, in data 28 giugno 2017, anteriormente (due giorni) al 30 giugno 2017, data ultima per poter usufruire della tariffa anteriore in regime di proroga e da cui decorre la nuova normativa e la nuova tariffa incentivante prevista dal DM del 2016. Inoltre la circostanza che la ricorrente abbia inviato la richiesta di ammissione agli incentivi oltre il termine di 30 giorni (e cioè in data 2 ottobre 2017) dalla sua entrata in esercizio non determinerebbe alcuna modifica della tariffa, atteso che il decreto ministeriale del 2012 non prevederebbe nessuna penale o riduzione della tariffa incentivante in caso di ritardo di inoltro di richiesta.
2) Violazione o errata o estensiva interpretazione dell’art 2 lettera m) del DM 6 luglio 2012.
Il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui ha individuato la data di entrata di esercizio dell’impianto nel 30.06.2017, in quanto il DM 6 luglio 2012 sarebbe chiaro nell’affermare all’art 2 alla lettera M) “ data di entrata in esercizio di un impianto: è la data in cui, al termine dell'intervento, si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDI'. Secondo parte ricorrente il verbale di connessione e il certificato allegati al ricorso, proverebbero che i ricorrenti avevano attestato che la data di esercizio dell’impianto sarebbe avvenuta il 28 giugno 2017. Il concetto di entrata in esercizio di un impianto collegato al completamento dei lavori nell’ampio ed esteso senso espresso nelle procedure applicative sarebbe, pertanto, in contrasto con quanto dispone il DM 6 luglio 2012, all’art 2 lettera m, con conseguente illegittimità in tale ipotesi degli atti impugnati.
2. Il gestore dei Servizi energetici si è ritualmente costituito.
3. In data 14.10.2024 si è costituita anche la società Bereshit Srl, nuova titolare dell’impianto in discorso, a seguito della cessione da Taka Investimenti, depositato in atti.
4. Il CSE ha depositato documentazione e memoria, con la quale ha controdedotto alle censure di parte ricorrente chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
5. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 21 marzo 2025, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria di replica, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La parte ricorrente si duole dell’applicazione del DM 23 giugno 2016 alla fattispecie de qua , in virtù della illegittima individuazione della data di avvio dell’impianto ritenuta dal GSE nel 30.06.2027, anziché, come parte ricorrente assume, nel 28.06.2017. Ciò avrebbe impedito alla ricorrente di potere fruire della più favorevole tariffa prevista dal DM 6 luglio 2012 e avrebbe determinato l’illegittimità del provvedimento impugnato in parte qua per contrarietà alla normativa.
La censura di parte ricorrente non può essere accolta.
2.1. Secondo il DM 6 luglio 2012, la cui applicazione viene invocata dalla ricorrente, all’art 2 alla lettera M) prevede che la “ data di entrata in esercizio di un impianto: è la data in cui, al termine dell'intervento, si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDI'.
Dalla documentazione versata in atti emerge l’esistenza di due documenti, il “verbale di allaccio alla rete” dell’impianto” del 28.06.2017 e la “Comunicazione di fine lavori”, del 30.06.2017.
La ricorrente assume che il verbale di allaccio rete darebbe la prova del primo funzionamento dell’impianto col sistema elettrico e, dunque, radicherebbe nella data del 28.06.2017 il termine ai fini dell’applicazione della normativa.
Il predetto verbale, tuttavia, è denominato “verbale di attivazione per la connessione transitoria” di E-Distribuzione e dallo stesso si desumono elementi nel senso del non completamento dei lavori dell’impianto, ultimati solo successivamente, come da comunicazione di fine lavori del 30.06.2017. Correttamente, dunque, il gestore ha ritenuto che la data da assumere come rilevante per l’entrata di esercizio dell’impianto fosse il 30.06.2017, data in cui l’intervento era terminato, come prescritto dalla normativa. L’intervento, dunque, non poteva dirsi concluso fino alla data di comunicazione di fine lavori trasmessa all’autorità competente il 30.6.2017. Al riguardo anche la giurisprudenza si è espressa ritendendo che “… la nozione di completamento, ai sensi delle Procedure Applicative, punto 1.3.1, fa riferimento al primo funzionamento in parallelo dopo il completamento dell’impianto ”. (Tar Roma, sez. III ter, 13.02.2025, n. 3235). Come evidenziato, il verbale dell’Enel cita “l’attivazione di una connessione transitoria” e tale qualificazione impedisce di ritenere che possa assumersi equivalente al “ primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico”… “al termine dell'intervento”.
2.2. Ritenuto, dunque, che il Gestore abbia correttamente individuato la data di primo funzionamento dell’impianto nel 30.06.2017, devono essere respinte anche le censure aventi ad oggetto l’applicazione tariffaria di cui al DM 23.06.2016.
3. Per le argomentazioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto.
4. Le spese possono essere compensate, tenuto conto della complesistà della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Vallefuoco | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO