Cass. civ., sez. III, sentenza 13/12/2025, n. 32521
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Sentenza 13 dicembre 2025

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La Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, si è pronunciata sul ricorso proposto dall'Associazione ANNI VERDI ONLUS ENTE MORALE IN LIQUIDAZIONE avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia che aveva accolto l'opposizione proposta da doValue S.p.A., mandataria di Deutsche Bank AG, London BR, revocando i provvedimenti del giudice dell'esecuzione dichiaranti l'improcedibilità di un'esecuzione immobiliare promossa dalla suddetta banca nei confronti dell'Associazione, posta in liquidazione generale. L'Associazione ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 201 del R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare) e dell'art. 41 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), sostenendo che il privilegio processuale del creditore fondiario non fosse applicabile alla procedura di liquidazione generale dell'ente, in contrasto con l'interpretazione estensiva operata dal Tribunale. La controversia verteva sulla possibilità per un creditore fondiario di proseguire un'azione esecutiva individuale su beni di un ente posto in liquidazione generale, equiparata normativamente alla liquidazione coatta amministrativa.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando senza rinvio la sentenza impugnata. In via preliminare, ha dichiarato inammissibile l'intervento spiegato da Link Finanziaria S.r.l. quale mandataria di Crio SPV 4 S.r.l., in quanto successore a titolo particolare nel diritto controverso, non avendo partecipato alle pregresse fasi di merito. Ha altresì ritenuto inammissibile, perché tardiva e proposta avverso un atto non impugnabile ex art. 617 c.p.c., l'opposizione di doValue avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che fissava l'udienza per la chiusura della procedura. Nel merito, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui, in caso di liquidazione generale del patrimonio dell'associazione sciolta, ai sensi degli artt. 30 cod. civ. e 16 disp. att. cod. civ., non trova applicazione il privilegio processuale concesso dall'art. 41 TUB al creditore fondiario, il quale non può iniziare o proseguire l'azione esecutiva sui beni dell'ente compresi nella procedura di liquidazione. Tale privilegio, infatti, è eccezionale e testualmente riferito al solo fallimento (oggi liquidazione giudiziale), non potendo essere esteso analogicamente ad altre procedure concorsuali, specie quando riguardano enti non imprenditori. Di conseguenza, l'opposizione proposta da doValue avverso l'ordinanza di chiusura anticipata del processo è stata respinta nel merito. Le spese dell'intera controversia sono state compensate, data la novità della questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/12/2025, n. 32521
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32521
    Data del deposito : 13 dicembre 2025

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