Articolo 28 della Legge 29 gennaio 1986, n. 21
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1 gennaio 1987
Art. 28. Pensioni in corso

I titolari di pensioni di ogni tipo, liquidate ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140 , che non si avvalgono delle facolta' previste dall'articolo 30, sono esonerati da qualsiasi contribuzione prevista dalla presente legge, ad eccezione del contributo integrativo di cui all'articolo 11, e continuano a fruire del trattamento in atto alla entrata in vigore della legge stessa, rivalutabile ai sensi dell'articolo 16.
Nota all'articolo 28:

Per l'argomento della legge n. 1140/1970 v. nella nota precedente.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
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