Ordinanza collegiale 21 novembre 2025
Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 19/01/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00125/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02168/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2168 del 2025, proposto da dalla ditta Bisecco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B761288AA5, rappresentata e difesa dall'avvocato Italo Begozzo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Ernesto Ascione di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento a firma del Dirigente dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Ernesto Ascione prot. 0014384 del 6 ottobre 2025, con il quale è stata disposta la esclusione della ricorrente dalla procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento di forniture di cui al progetto Avviso D.D. n. 109 del 30/04/2024 PR-FESR SICILIA 2021/2027 numero di partecipazione 1139026 - Lotto 2 Laboratorio di odontotecnica – CIG B761288AA5 gara in ASP 5453621;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. IN IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
1. Con provvedimento prot. 0007193 dell’8 maggio 2025, il Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Ernesto Ascione di Palermo ha avviato un’indagine di mercato preliminare finalizzata alla individuazione, di soggetti da invitare ad una procedura negoziata ex all’art. 50, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento di forniture preordinate al miglioramento ed al potenziamento degli ambienti scolastici e, in particolare, dei laboratori presenti nei locali scolastici.
La gara era stata suddivisa in tre lotti: lotto 1 laboratorio di ottica (importo massimo della fornitura euro 127.000); lotto 2 laboratorio di odontotecnica (importo massimo della fornitura euro 122.000); lotto 3 laboratorio di chimica e biologia (importo massimo della fornitura euro 20.900).
Il dettaglio delle forniture da eseguire veniva riportato nell’allegato A della richiesta di manifestazione di interesse, che però erroneamente indicava sub lotto 1 il materiale necessario al laboratorio di odontotecnica (e non per il laboratorio di ottica) e sub lotto 2 il materiale necessario al laboratorio di ottica (e non per il laboratorio di odontotecnica).
La ditta ricorrente, che opera nel settore delle attrezzature odontotecniche, si determinava quindi a richiedere la partecipazione alla procedura barrando sul modulo di domanda la casella corrispondente al lotto 1, ritenendo di fare riferimento all’allegato A e di privilegiare la specifica indicazione delle attrezzature da fornire ivi contenuta. L’Amministrazione intimata, con provvedimento prot. 00122200 del 2 settembre 2025, trasmetteva agli operatori che avevano manifestato il loro interesse alla fornitura la lettera di invito per i tre lotti e la Bisecco S.r.l. presentava la propria offerta per la fornitura del materiale di cui al lotto 2.
Con provvedimento del 6 ottobre 2025 l’Amministrazione ha quindi escluso dalla gara la ricorrente, avendo questa ultima partecipato ad un lotto di gara diverso da quello per l’affidamento del quale aveva manifestato interesse, atteso che tale circostanza equivale a partecipare ad una gara a cui non si è stati formalmente invitati.
2. Per chiedere l’annullamento della citata esclusione è dunque insorta la parte ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 4 novembre 2025, depositato il 15 novembre successivo, ed affidato ad un’unica articolata censura con cui si denunzia che, stante la contraddittorietà degli atti di gara, l’Amministrazione avrebbe avuto l’obbligo di privilegiare la massima partecipazione delle imprese alla gara e che l’indicazione del lotto di partecipazione sarebbe stata rettificabile.
3. Con ordinanza n. 2562 del 21 novembre 2025, la Sezione ha assegnato alla parte ricorrente il termine di venti giorni per rinnovare la notifica “ Considerato che il ricorso è stato notificato esclusivamente all’intimata Amministrazione, all’indirizzo di posta elettronica certificata pais02800t@pec.istruzione.it, anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, in violazione del r.d. n. 1611/1933”.
In data 24 novembre 2025, si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
In data 1 dicembre 2025, parte ricorrente ha documentato di aver provveduto alla rinnovazione della notifica del ricorso.
In vista della discussione la resistente Amministrazione con memoria del 12 gennaio 2026 ha chiesto il rigetto del ricorso, ma la parte ricorrente con dichiarazione depositata nel fascicolo processuale il 15 gennaio 2026 ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, non potendo derivare dal suo eventuale accoglimento alcun utile risultato alla ditta.
6. Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026, il difensore della parte ricorrente ha confermato la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, il Presidente del Collegio ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e la causa è stata posta in decisione.
7. Il Collegio ritiene di poter definire il presente giudizio con sentenza redatta “in forma semplificata”, sussistendone i presupposti di legge (art. 60 e art. 120, comma 6, nonché artt. 49 e 74 c.p.a.).
8. Preso atto di quanto dichiarato dalla difesa della parte ricorrente, al Collegio non resta che dichiarare improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo. Come chiarito dalla giurisprudenza, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta infatti l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il Giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Consiglio di Stato, Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981).
9. Avuto riguardo alla definizione in rito della presente controversia le spese di lite possono trovare integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IN, Presidente
IN IA, Primo Referendario, Estensore
Elena RH, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN IA | RI IN |
IL SEGRETARIO