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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 29/08/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 412/2019 R.G. avverso la sentenza n. 380/2019 emessa dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento iscritto al n. 1147/2015 R.G.
Oggetto : risarcimento danni da responsabilità medica
T R A
(c.f. , rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce alla comparsa di riassunzione introduttiva della causa di primo grado dall'avv. Vanessa Rezza -pec: Email_1
APPELLANTE
E
(p. Iva , Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Pozzilli (Is) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello dall'avv.
Nicolino Iacovone -pec: Email_2
APPELLATA
(c.f. ), con sede in Bologna, in Controparte_2 P.IVA_2 persona del procuratore ad negotia dr. giusta procura Controparte_3 speciale del 18/12/2019 in autentica del Notaio dr. di Bologna Persona_1 rep. 93508 racc. 10283, rappresentata e difesa in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Francesco Baldi -pec:
- Email_3
APPELLATA
con sede legale in Controparte_4
Milano, (c.f. , in persona del procuratore speciale p.t. dr. P.IVA_3 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napolitano in virtù di procura CP_5 alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliati in Venafro (IS) presso lo studio dell'avv. Raffaele di Sandro - pec:
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APPELLATA
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni di seguito sintetizzate:
avv. Rezza per Pt_1
A) chiamare il C.T.U. a rendere i chiarimenti in relazione ai quesiti esposti;
B) in ogni caso accertare e dichiarare, in accoglimento dell'atto di appello e in riforma dell'impugnata sentenza, che la e per essa il dott. Controparte_6 [...]
a seguito e per effetto dell'intervento dell'11.04.2006, causava al signor CP
, per grave colpa, notevoli danni fisici con peggioramento delle Parte_1
2 condizioni di salute e postumi lesivi permanenti;
accertare e dichiarare che i postumi permanenti a carico del signor derivati dai danni suddetti Parte_1 corrispondono ad un grado di invalidità di 60-65%; di conseguenza condannare
al risarcimento in favore dell'attore dei danni riportati a seguito e Controparte_6 per effetto del suddetto intervento chirurgico quantificati nella misura di Euro
1.028.477,00 a titolo di danno biologico complessivo, o nella diversa somma maggiore o minore che in corso di causa sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
C) attesa l'omessa indicazione in epigrafe della sentenza impugnata per mero errore materiale della terza chiamata in causa , in Controparte_8 persona del legale rappresentante pro tempore, chiede che la sentenza d'appello venga pronunciata anche nei confronti di quest'ultima;
D) Condannare l al pagamento integrale delle spese, Controparte_6 competenze ed onorari del doppio grado di giudizio avv. Iacovone per CP_1 precisa le proprie conclusioni come rassegnate nella comparsa di costituzione in appello [dichiarare l'inammissibilità o improcedibilità del gravame o rigettarlo nel merito;
in subordine, in caso di accoglimento dell'appello condannare, in accoglimento della domanda di manleva, in solido ex art. 1910 c.c. la e CP_4 la a pagare in favore della tutto quanto risultante CP_2 Pt_2 giudizialmente da essa dovuto alla parte appellante, anche a titolo di spese e competenze di causa;
con vittoria di spese e competenze del grado ex art. 1917, co.3, c.c. nei confronti delle compagnie predette] avv. Baldi per CP_2 respingere l'appello proposto dagli odierni appellanti confermando integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Isernia n. 380/2019, del 23.10.2019; in subordine e condizionatamente all'accoglimento, anche parziale, dell'appello principale, accogliere le conclusioni precisate, dalla odierna comparente, nel giudizio di primo grado, qui riformulate - ex art. 346 c.p.c -; e dunque:
3 - in via principale: rigettare ogni domanda di manleva avanzata da CP_9 nei confronti di per inoperatività al caso de quo Controparte_2 della polizza invocata dall'assicurata; rigettare integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata
- in subordine: a) in caso di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea e di accertata responsabilità della convenuta liquidare il CP_9 danno da risarcire nei limiti del giusto e del rigorosamente provato e con esclusione di ricorso a criteri equitativi;
b) ripartire, in ogni caso, la somme atte a risarcire i danni accertati tra gli eventuali assicuratori convenuti, in primo e secondo rischio, e/o ai sensi dell'art. 1910 c.c.; c) ove accertata la grave condotta colposa dei sanitari della Struttura convenuta ed ove la stessa sia dichiarata tenuta al pagamento di somme a favore dell'attore, dichiarare Controparte_2
non tenuta alla malleva assicurativa e dunque reietta la domanda di manleva
[...] in presenza di valida garanzia di cui alla polizza od eventualmente tenuta CP_4 alla malleva nei soli limiti contrattuali e di massimale e così come provati in atti giusta applicazione anche ex art. 1910 c.c. con la garanzia;
in ogni caso si CP_4 chiede la vittoria delle spese e dei compensi difensivi avv. Napolitano per CP_4
1. preliminarmente dichiarare nullo e/o inammissibile l'appello proposto;
2. nel merito, rigettare l'impugnazione in quanto infondata e non provata;
3. rigettare, in ogni caso, la domanda di manleva proposta nei confronti della comparente (già , per CP_4 Controparte_4
l'inoperatività della polizza invocata;
4. dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto alla manleva e, conseguentemente, rigettare la domanda di garanzia proposta per violazione del disposto dell'art. 2952 2° comma cod. civ.;
5. con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4 1.-- Con sentenza n. 380 pubblicata il 23/10/2019 (notificata il 19/11/2019) il
Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica ha rigettato la domanda avanzata con citazione notificata il 2/11/2015 da nei confronti Parte_1 dell' (in seguito per brevità: Controparte_1
Neuromed), cui aveva fatto seguito la chiamata in causa in manleva da parte della convenuta delle proprie assicuratrici ed , ponendo Controparte_10 CP_4 le spese di ctu a carico della parte attrice e dichiarando integralmente compensate fra tutte le parti le spese di giudizio.
L'azione è stata proposta in riferimento all'intervento chirurgico di microdiscectomia C5 - C6, con inserimento di dispositivo elastico intersomatico, eseguito presso la l'11/04/2006 sulla persona dell'appellante dal CP_6 neurochirurgo dr. Controparte_7
Il ha chiesto accertarsi la responsabilità della struttura sanitaria ai sensi Pt_1 degli artt. 1218 e 1228 c.c. in riferimento alla condotta negligente ed imperita del chirurgo della quale la si era avvalsa, tale da causare il peggioramento CP_6 delle sue condizioni di salute, ed ha quantificato il danno biologico complessivo in
€ 1.028.477,00 in considerazione della riduzione della propria integrità fisica e dello stress psicologico cagionato dalle prolungate cure.
L'attore, sulla scorta di consulenza tecnica di parte, ha imputato in particolare all'operatore un errore valutativo e decisionale nell'avere effettuato l'intervento in questione, in presenza di una sofferenza mielo-radicolare (che avrebbe richiesto una artrodesi), facendo invece ricorso ad un dispositivo elastico intersomatico con approccio alla colonna per via anteriore, causa di immediata nuova sintomatologia dolorosa e di progressivo peggioramento, tanto da rendere necessario, dopo ripetuti esami e terapia riabilitativa, un secondo intervento di corpectomia eseguito presso l'ospedale Rummo di Benevento il 1°/06/2007, in seguito al quale tuttavia erano continuati dolori e disturbi, con diagnosi, in occasione dei nuovi controlli, di paresi spastica da mielopatia cervicale in seguito alla presenza di discopatie.
5 Il Tribunale ha escluso la responsabilità del chirurgo, avendo ritenuto, sulla scorta della ctu espletata, la correttezza della metodologia dell'intervento eseguito e la riferibilità del peggioramento delle condizioni di salute del paziente ad una verosimile complicanza, con esclusione di profili di colpa medica.
La decisione è stata impugnata dal con citazione notificata il 19/11/2019, Pt_1 sottolineando:
- l'omesso rilievo, da parte della ctu recepita dal primo giudice, dell'erroneità della tecnica operatoria adottata dal medico della in presenza di CP_6 inequivocabile sofferenza mieloradicolare, come sottolineato dai consulenti di parte attrice, e l'omessa indagine sulla praticabilità di opzioni chirurgiche alternative rispetto a quelle adottate;
- la mancata valutazione della evitabilità (e pertanto, della non scusabilità) della complicanza insorta, descritta dalla ctu come “prevista dalla tecnica operatoria utilizzata”, e del conseguente peggioramento della patologia dell'esponente, benchè la stessa ctu avesse definito l'intervento eseguito “non idoneo a realizzare una buona e necessaria decompressione”.
Le parti appellate hanno chiesto di dichiarare inammissibile ed in subordine di rigettare l'appello, richiamando le eccezioni preliminari non esaminate in primo grado e concludendo nei sensi sopra richiamati.
La Corte, disposta all'esito della prima riserva in decisione la rimessione della causa sul ruolo della trattazione per acquisire una nuova consulenza medica d'ufficio, sollecitata dall'appellante, si è riservata per la redazione della sentenza con ordinanza del 26/09/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.-- Con riferimento alla questione dell'inammissibilità dell'appello, posta dalle parti appellate e comunque rilevabile d'ufficio, per mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., la Corte ritiene l'impugnazione conforme alla previsione normativa.
6 L'art. 342 c.p.c. deve interpretarsi nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così Cass., sez. un. n. 36481/2022; Cass. sez. un. 2017/n. 27199;
Cass. civ. Sez. II, 27/03/2015, n. 6294; Cass. 2015/n.2143; Cass. civ., sez. III, sent.
n. 22502 del 2014).
L'atto di appello in esame contiene l'inequivoca indicazione delle ragioni di critica della ricostruzione dei fatti, delle risultanze istruttorie e della soluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della pronuncia impugnata.
3.-- La domanda proposta da nei confronti della struttura sanitaria Parte_1 appellata ai sensi dei citati artt. 1218 e 1228 c.c., è pacificamente di natura contrattuale, con conseguente ripartizione dell'onere probatorio in tema di azione di risarcimento del danno fra il paziente -tenuto a dimostrare l'esistenza del contratto o “contatto sociale” ed il nesso di causalità, secondo il criterio di certezza probabilistica del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e l'insorgenza o aggravamento della patologia: v. per tutte Cass., 15/02/2018, n.
3704- e la parte obbligata alla prestazione -tenuta a dimostrare l'esatto adempimento o l'impossibilità della prestazione determinata da impedimento imprevedibile ed inevitabile, nonché la particolare difficoltà del caso: cfr. fra le altre Cass., 26/07/2017, n. 18392-.
Indiscussa la sussistenza del rapporto di spedalità fra il e la la Pt_1 CP_6 sussistenza -per quanto di ragione- dei citati presupposti della domanda emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado, sulla scorta della
7 documentazione medica in atti e della visita del periziando, tramite il medico legale con il coadiutore specialista in neurochirurgia le Persona_2 Persona_3 cui valutazioni hanno trovato conferma nella consulenza espletata in sede di appello, redatta dal medico legale con l'ausilio del neurochirurgo Persona_4 vertebrale Persona_5
- Al momento del ricovero presso l' il , sofferente da Controparte_1 Pt_1 alcuni anni di dolore cervicale irradiato all'arto superiore destro, accompagnato da addormentamento alle prime tre dita della mano omolaterale associata ad andatura paretospastica, era affetto da severa mielopatia spondilogena cervicale sostenuta da una forma di artrosi diffusa della colonna vertebrale associata a multiple protrusioni discoosteofitosiche cervicali, determinanti impronta sul sacco durale e stenosi del canale vertebrale da C5 a C7, in particolare a livello C5-C6, ove la protrusione era più marcata e si associava ad ernia discale paramediana dx in conflitto con la radice emergente;
- l'intervento chirurgico cui fu sottoposto il paziente consistè in una
“microdiscectomia C5-C6 per via anteriore ed artrodesi con inserimento di dispositivo elastico intersomatico a livello (stabilizzazione con barra dinamica a
“memoria di forma”): pur trattandosi di intervento di non semplice esecuzione, esso può definirsi routinario per un neurochirurgo d'esperienza;
- nell'immediato post operatorio il lamentava dolore all'arto controlaterale Pt_1 per il quale gli furono somministrati analgesici, e fu dimesso il 14/04/2006 con prescrizione di fisioterapia;
- in mancanza di miglioramento in termini di forza e recupero motorio, eseguiti vari controlli fra cui una RNM il 4/09/2006, l'attore si rivolse al reparto di neurochirurgia dell'Ospedale di Benevento, dove gli fu riscontrata una sofferenza midollare cervicale ed in data 1/06/2007 fu sottoposto ad intervento neurochirurgico di “corpectomia cervicale decompressiva a livello C5-C6 con fusione e stabilizzazione mediante sistema Piramesh e placca con viti”;
8 - in data 24/9/2012 il , persistendo la sintomatologia dolorosa, si sottopose Pt_1 ad intervento chirurgico di impianto di neurostimolatore midollare per il controllo funzionale del dolore, a seguito del quale riferisce un sensibile miglioramento della sintomatologia algica.
a) Secondo le valutazioni dei ctu, l'intervento eseguito presso la fu CP_6 corretto nelle indicazioni e nella tecnica eseguita, data la prevalenza della compressione mielo-radicolare più marcata su un unico livello, quello C5-C6, proveniente essenzialmente dalla parte anteriore di tali strutture.
I ctu hanno sollevato riserve sul tipo di stabilizzazione utilizzato, quello cioè con barre dinamiche a memoria di forma che, pur se approvato ed ufficialmente registrato, e quindi regolamentare, non è comunemente usato nella generalità delle neurochirurgie ospedaliere italiane - ritenendo comunque tale scelta rimessa all'esperienza ed alle preferenze del neurochirurgo, oltre che alle necessità del caso, tenuto conto dell'esecuzione dell'intervento presso istituto riconosciuto come sede di ricerca scientifica-.
b) I tecnici d'ufficio hanno tuttavia aggiunto che, data la sostanziale stazionarietà del quadro RMN post-operatorio rispetto a quello precedente l'intervento ed il mancato riscontro nei mesi successivi di benefici sia in termini di miglioramento sintomatologico, che di arresto alla progressione della malattia, l'intervento presso la non è stato idoneo a realizzare una buona e necessaria CP_6 decompressione: a seguito dello stesso si è infatti verificato un peggioramento neurologico (moderato aggravamento di preesistente deficit di forza all'arto superiore sinistro e dei disturbi della deambulazione, che mentre prima dell'intervento avveniva in maniera autonoma, poi necessitava di sostegno), anche se inizialmente non in maniera marcata, dovuto all'aumento di compressione mielo- radicolare prevalente a sinistra a livello dello spazio inferiore C6-C7.
La causa di tale immediato maggior danno, pur avendo scelto il tipo di intervento più che adeguato al problema all'epoca in atto, è consistita per i ctu, in parte nel verificarsi della complicanza -possibile, prevista e prospettata- conseguente
9 all'approccio anteriore al rachide cervicale, costituita dal determinarsi di una maggiore compressione sui livelli contigui (nel caso su quello inferiore C6-C7), ed in parte nella esecuzione non adeguata ed efficace della decompressione prevista tramite la microdiscectomia C5-C6 e l'asportazione dell'ernia preforaminale dx presente a livello (“al controllo post-operatorio si evince ancora la presenza dell'ernia, la stenosi e la compressione sacculo-radicolare dx, anche se, considerati i 5 mesi intercorsi tra intervento e l'esecuzione dell'RMN, non si può escludere che la presenza dell'ernia sia da ascriversi ad una recidiva e non ad una sua mancata asportazione”; “in ciò si può ravvisare sicuramente un nesso di causalità” - ctu dr. ; “appare molto probabile che il neurochirurgo Per_2 operatore dott. non abbia adeguatamente asportato l'ernia Controparte_7 cervicale oggetto di trattamento, non abbia quindi decompresso il midollo spinale e la radice destra di C5-C6. Tale dato giustifica la valutazione percentuale dei postumi in ambito di responsabilità civile” -ctu dr. . Per_4
Tali essendo le conclusioni concordemente tratte dai tecnici d'ufficio sul piano della scienza medica, non può condividersi la decisione del tribunale, suggerita dalla prima ctu ma concernente questione di diritto non demandabile al tecnico d'ufficio, secondo cui il peggioramento in questione non sarebbe imputabile ad errore medico in quanto “frutto di una verosimile, sfortunata complicanza rispetto al tipo di intervento prescelto”.
Ricordati in proposito i principi operanti in tema di inadempimento del sanitario e/o della struttura obbligata, della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", nonché dell'onere della prova dell'impossibilità di adempiere gravante sul debitore/danneggiante (Cass. 2017/n.18392, cit.), spetta a quest'ultimo superare la presunzione che le complicanze siano state determinate dalla sua responsabilità, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico- scientifiche del momento (Cass. civ. Sez. III, 13/10/2017, n. 24074); ne consegue che il giudice, al fine di escludere la responsabilità del medico nella suddetta
10 ipotesi, non può limitarsi a rilevare l'insorgenza di "verosimili complicanze", ma deve, altresì, verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, il che nella specie non è dato concludere, trattandosi di complicanza descritta dai ctu come possibile, prevista e prospettata, e rispetto alla quale è comunque indicata come molto probabile l'inadeguata asportazione dell'ernia cervicale da parte dell'operatore (parimenti maggiormente probabile di una recidiva manifestatasi nell'arco di 5 mesi, solo ipotizzata dai ctu -“non si può del tutto escludere”-).
c) L'ulteriore peggioramento neurologico manifestatosi successivamente al secondo intervento e progredito sino al quadro attuale emerso dalla visita peritale
(“tetraparesi di grado lieve moderato agli arti superiori + a dx che a sx, maggiore agli arti inferiori”) vede invece come unica causa l'evoluzione stessa della malattia che affligge il , e cioè la mielopatia spondilogena, che ha come caratteristica Pt_1 precipua un andamento inesorabilmente evolutivo e peggiorativo nel tempo e che
“evidentemente non ha tratto beneficio né dall'intervento di microdiscectomia C5-
C6 né dal successivo intervento di corpectomia C5-C6” (v. ctu dr. . Per_4
d) Tenuto conto delle valutazioni tabellari ( Per_6 Per_7 Per_8 Per_9
, alla valutazione del danno biologico permanente della Persona_10 Per_11
SIMLA), entrambe le ctu hanno stimato le limitazioni funzionali complessive da cui è affetto il nella misura complessiva del 30% come danno alla salute Pt_1 permanente -percentuale in ordine alla quale le parti non muovono rilievi motivati- con la specificazione (v. relazione del dr. ) che i postumi che avrebbe Per_2 comunque subito il paziente ove correttamente trattato sarebbero stati pari al 10%, in considerazione dell'esame obiettivo effettuato dai sanitari della CP_6 all'ingresso, evidenzianti già all'epoca un interessamento neurologico periferico.
Avuto riguardo inoltre al periodo di ricovero, ed a quello di fisioterapia successivo al primo intervento, va riconosciuta l'inabilità temporanea assoluta indicata dai ctu in 20 gg., nonché l'inabilità parziale al 50% per 20 gg. ed al 25% per ulteriori 20 gg.
11 e) Le osservazioni dei consulenti di parte non inducono a diverse conclusioni, né si ravvisa la necessità degli ulteriori chiarimenti sollecitati dall'appellante: si richiama la replica della dr. ai consulenti della con cui si è Per_4 CP_6 ribadita l'alta probabilità dell'inadeguata rimozione dell'ernia cervicale in occasione dell'intervento presso l'istituto appellato, nonché il riscontro alle critiche dei tecnici dell'appellante che pongono in dubbio l'incidenza, sull'evoluzione della situazione del , della mielopatia spondilogena cervicale: “il peggioramento Pt_1 di salute del paziente è ascrivibile al peggioramento della mielopatia spondilogena cervicale, che ha prodotto un danno midollare evidenziabile in RM circa 15 mesi dopo il primo intervento chirurgico, in un tratto più craniale rispetto a quello oggetto di trattamento chirurgico da parte del dott. …];i dati emersi CP dalle indagini strumentali depongono per un quadro tipico di mielopatia spondilogena in evoluzione, che evidentemente non ha tratto beneficio né dall'intervento di microdiscectomia C5-C6 né dal successivo intervento di corpectomia C5-C6…Una RM cervicale di controllo eseguita in data 13/7/2007, a distanza di 15 mesi dal primo intervento e di un mese e mezzo dal secondo, ha mostrato un'area di sofferenza midollare a livello C4-C5, area oltretutto non interessata da nessuno dei due interventi chirurgici, e che poi, da quel momento, è sempre stata confermata in tutti i controlli RM effettuati in seguito”.
Si sottolinea che, in contrasto con quanto si afferma con le osservazioni alla ctu della dr. nella relazione medica dei medesimi consulenti di parte appellante Per_4 dottori e , allegata alla citazione Persona_12 Persona_13 introduttiva di primo grado, si sosteneva che la sintomatologia descritta all'ingresso del all' deponeva non per una Pt_1 Controparte_1 sintomatologia da ernia del disco ma già da allora per una sintomatologia da mielopatia da spondilo/stenosi del canale vertebrale cervicale” (e si osservava che la laminectomia decompressiva [tecnica non adottata dal dr. il quale CP praticò una microdiscectomia per via anteriore] non sarebbe stata corretta, in quanto
“la patologia presentata dal paziente era determinata dalla presenza di produzioni
12 disco-artrosiche che comprimevano il midollo davanti” (pagg. 52-53 della relazione di parte datata 30/01/2011).
4.--Va affermata dunque, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione, la responsabilità della per il danno subito dal relativamente al cd. CP_6 Pt_1 danno differenziale: rispetto al danno biologico permanente del 30%, tale danno differenziale (o maggior danno rispetto a quello del 10% comunque non eliminabile dall'intervento anche correttamente eseguito) è da stimare nella misura del 20%.
In base ai principi da tempo affermati dalla S.C. “in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario”, ne deriva che “per una stima del danno rispettosa dell'art. 1223 c.c. non dovrà farsi altro che trasformare in denaro il grado preesistente di invalidità, e sottrarlo dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata in corpore” (Cass. n. 6341/2014; n. 28986/2019; n. 17555/2020).
Si effettua pertanto il calcolo del risarcimento spettante all'appellante per il danno permanente totale, in base alla tabella unica nazionale di cui al DPR n. 12 del
13/01/2025 in vigore dal 5/03/2025 (cfr., per la necessità di tenere presenti le ultime tabelle aggiornate da parte del giudice d'appello, Cass. 2012/n.7272; Cass. 2016/n.
21245), in considerazione dell'età dello stesso all'epoca dell'intervento (44 anni) e della percentuale di invalidità permanente totale riconosciuta (30%) [= danno biologico, o danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica sul piano anatomo-relazionale], nonché dell'incremento medio per “danno morale” [o da "sofferenza soggettiva"] riferita al determinato
13 tipo di lesione in questione tenuto conto della durata ed intensità della malattia;
va invece esclusa qualsiasi ulteriore personalizzazione, non essendo state allegate e provate dall'appellante, neppure in via presuntiva, specifiche peculiarietà che ne giustifichino il riconoscimento, non rilevando in senso contrario la circostanza che le conseguenze della menomazione incidano sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico - relazionali della persona, in quanto tali conseguenze sono generali e inevitabili per tutti coloro che patiscano il medesimo tipo di lesione (v. Cass. civ.,
Sez. III, 10/11/2020, n. 25164; Cass. Sez. 3, n. 14364 del 2019; Cass., 11/11/2019,
n. 28988; Cass., 31/01/2019, n. 2788; Cass., 21/09/2017, n. 21939; Cass.,
7/11/2014, n. 23778).
Età al momento del sinistro 44 anni
Percentuale di invalidità permanente 30%
Punto danno biologico permanente 5.108,55
Personalizzazione danno morale 39,7% (aumento medio) 2.028,10
Punto danno non patrimoniale 7.136,65
Coefficiente di riduzione per età 0,787
Danno non patrimoniale complessivo (€ 214.099,42 x
€ 168.496,24 0,787):
Si calcola poi con analoghi criteri il risarcimento astrattamente spettante all'appellante per il grado di invalidità preesistente o “ineliminabile”, pari al 10%, da sottrarre dalla precedente per ottenere il danno differenziale:
Età al momento del sinistro 44 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico permanente 2.612,40
Personalizzazione danno morale 26% (aumento medio) 679,22
14 Punto danno non patrimoniale 3.291,62
Coefficiente di riduzione per età 0,787
Danno non patrimoniale complessivo (€ 32.916,21 x 0,787): € 25.905,06
La differenza fra € 168.496,24 ed € 25.906,06 ( = € 142.591,18) va devalutata alla data della verificazione del danno al fine di conteggiare correttamente i chiesti interessi compensativi, da calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione in base ai dati Istat (cfr. Cass. sez. un. 17/02/1995
n.1712; conf. Cass. Civ. n. 2217/1998; Cass. Civ. n. 11502/1997; Cass. Civ. n.
339/1996): ne risulta l'importo devalutato di € 101.416,20 e quello comprensivo di interessi e rivalutazione di € 179.604.00.
Per l'invalidità temporanea :
invalidità temporanea totale per 20 giorni: 1.601,96 invalidità temporanea al 50% per 20 giorni: 800,98 invalidità temporanea al 25% per 20 giorni: 400,49 danno temporaneo totale: € 2.803,43
Tale somma, devalutata, è pari ad € 1.993,90 e maggiorata di rivalutazione ed interessi con i criteri sopra indicati è pari ad € 3.531,08.
In totale spettano al € 183.135,08 oltre agli interessi al tasso legale dalla Pt_1 presente sentenza al saldo.
Manca qualsiasi allegazione e prova in ordine al danno patrimoniale solo genericamente richiesto, che non può pertanto essere riconosciuto.
5.-- Avendo rigettato la domanda risarcitoria proposta dall'attore, il primo giudice non ha esaminato le domande di manleva proposte dalla convenuta (che CP_6 le ha riproposte in questa sede ai sensi dell'art. 346 c.p.c.) nei confronti delle
15 società assicuratrici dalla stessa chiamate in causa, -già ed CP_4 CP_11
Controparte_10 Controparte_12
La ha tempestivamente eccepito fin dal primo grado, fra l'altro, la CP_4 prescrizione annuale del diritto dell'assicurata all'indennizzo ai sensi dell'art. 2952, co.2, c.c. -nella formulazione anteriore al d.l. n. 134/2008, conv. in l. n. 166/2008-, in relazione alla polizza n. 054458635, sul presupposto della ricezione della domanda risarcitoria del da parte della con racc.ta.r. del Pt_1 CP_6
5/04/2007, e della carenza di qualsiasi richiesta dell'istituto assicurato all' CP_4 prima della citazione per chiamata in causa del 31/03/2014.
Dalla documentazione prodotta dalla questa risulta avere inviato racc.ta CP_6
a.r. del 24-27/02/2012 alla per notiziare della procedura di mediazione CP_4 promossa dal in riferimento alla domanda risarcitoria oggetto di causa, in Pt_1 ogni caso tardiva in riferimento al termine prescrizionale invocato.
Ne consegue l'assorbimento, in base al principio della ragione più liquida, di ogni altra questione sollevata dalla chiamata in causa in merito ai rapporti con l'istituto
(di inoperatività della polizza in forza della clausola claims made e di operatività della stessa solo a secondo rischio).
La reitera a sua volta le eccezioni già proposte di Controparte_10 inoperatività della polizza n. 00100042493.
a) Preso atto che la prima richiesta risarcitoria formulata all'assicurato è dell'aprile del 2007, l' conferma l'operatività per il Controparte_2 sinistro di cui è causa della garanzia invocata dalla (in forza di polizza CP_6 relativa al periodo dal 31/12/2006 al 31/12/2009), giusta clausola claims made retroattiva includente i fatti non antecedenti al 31/12/2003, quale quello di specie verificatosi l'11/04/2006 (art. 12 delle condizioni di polizza).
b) Sostiene tuttavia la che, essendo la già assicurata nel CP_10 CP_6 periodo dell'evento con polizza , la domanda di manleva dovrebbe essere CP_4 valutata in rapporto alla effettiva copertura assicurativa concessa all' dalla CP_1 polizza (relativa al periodo 24/02/2004 - 31/12/2006 ed a dire della CP_4
16 esponente caratterizzata dalla clausola “loss occurrance”, come tale a copertura degli eventi verificatisi nel periodo di garanzia anche se denunciati successivamente alla scadenza) e solo in mero subordine - ai sensi dell'art. 1910 c.c. - il rischio andrebbe ripartito tra le due compagnie convenute.
Deve sul punto precisarsi che nella specie la polizza intercorsa fra e CP_10 non contiene alcuna previsione di assicurazione “a secondo rischio” (con CP_6 la quale si prevede che in caso di preesistenza di altra copertura assicurativa, la garanzia operi solo in eccedenza alle somme garantite dalla precedente polizza): con l'art. 9 delle condizioni contrattuali (“altre assicurazioni”) si stabilisce unicamente che, in caso di esistenza di altre polizze stipulate dall'assicurato per il medesimo rischio garantito da quella in questione, l'assicurato deve avvisare del sinistro tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nominativo degli altri, ai sensi dell'art. 1910 c.c.
Tale norma disciplina l'ipotesi della coesistenza di più contratti di assicurazione di un medesimo interesse e contro un medesimo rischio stipulati presso diversi assicuratori (cd. assicurazioni plurime o cumulative), senza alcun accordo fra le parti volto a ripartire la copertura del rischio fra più assicurati, con l'unico limite dell'impossibilità di fare ottenere all'assicurato un risarcimento superiore all'entità effettiva del danno patito: le assicurazioni cumulative sono destinate ad operare congiuntamente e non via sussidiaria o complementare l'una rispetto all'altra, dato che ciascun assicuratore è tenuto all'indennità fino al limite della somma assicurata e, nel complesso, fino all'ammontare totale del danno, salvo (comma 4 dell'articolo) il regresso dell'assicuratore stesso nei confronti degli altri coobbligati
(Cass. sez. 3, Sentenza n. 14962 del 28/06/2006).
L'eventuale regresso potrebbe essere esercitato secondo i criteri indicati da
Cassazione 2024/n. 4273 -allo stato, peraltro, non vi è stato pagamento da parte di alcuna delle società assicuratrici chiamate in causa, ed in ogni caso per l' CP_4
è stata ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo-.
[...]
17 c) E' priva di fondamento la deduzione circa l'inoperatività della polizza in riferimento all'oggetto dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi:
l'art. 10 del contratto assicurativo prevede infatti che la “risponde delle CP_10 somme che l' sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi Parte_3 di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al contraente da fatto doloso o colposo di persone delle quali deve rispondere”, onde è inequivoca la copertura della responsabilità ex art. 1228 c.c., di cui si discute nel presente giudizio.
La copertura assicurativa in ordine ai danni per cui è causa emerge inoltre dalla previsione dello stesso articolo della polizza, riguardante specificamente l'assicurazione della responsabilità civile dei medici liberi professionisti:
“L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni corporali e danni materiali da colpa, compresa la colpa grave, involontariamente cagionati a terzi, in relazione all'esercizio dell'attività professionale svolta da tutti i dipendenti e/o prestatori di lavoro in genere di cui
l'assicurato si avvale per lo svolgimento dell'attività, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro con l'assicurato stesso;
relativamente ai medici professionisti, la garanzia si intende prestata nei confronti delle persone il cui nominativo risulta dalla registrazione effettuata dalla contraente, ispezionabile in qualsiasi momento dalla società.”
Tale ultima previsione si limita a stabilire la possibilità, per la società assicuratrice, di verificare l'inclusione del nominativo del medico coinvolto dalla domanda di indennizzo nei registri dell'istituto, non imponendo alcun onere in proposito a carico dell'assicurato a pena di inoperatività della garanzia, diversamente da quanto asserito dalla CP_10
18 d) Quanto infine alla richiesta di contenere l'esposizione nei termini di massimale, quello stabilito con la polizza in esame è di € 2.500.000,00 (tale da coprire l'ammontare dei danni in questione).
6.-- In riforma della sentenza impugnata, la va pertanto Controparte_10 condannata a manlevare la di tutte le somme da questa dovute al CP_6 Pt_1
a titolo di risarcimento, nonché a titolo di rimborso delle spese processuali (sia di primo che di secondo grado) da versare all'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G. -la parte appellante risultando ammessa al patrocinio a spese dello Stato-, regolate in dispositivo applicando il D.M. n. 55/2014 ed il D.M. n. 147/2022 in ragione del valore della controversia, parametri minimi in considerazione della non particolare novità e complessità delle questioni trattate, per fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale;
si precisa che secondo l'indirizzo giurisprudenziale condiviso da questa Corte, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione dell'art. 130 T.U.S.G. (cfr. Cass. 2018/n. 22017; Cass. 2019/n.
11590; Cass. 2020/n.136).
In ordine alle spese processuali relative al rapporto fra la e le società CP_6 chiamate in causa, la soluzione complessivamente adottata giustifica la condanna dell'istituto chiamante a rimborsare alla le spese del doppio grado di CP_4 giudizio, liquidate in dispositivo secondo i criteri indicati.
La è invece tenuta a rimborsare all'assicurata le spese di CP_10 CP_6 resistenza ex art. 1917 comma 3, c.c., anch'esse liquidate in dispositivo, anche in considerazione della incompatibilità della posizione processuale della chiamata rispetto a quella della chiamante, avendo la prima contestato l'operatività della polizza.
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P. Q. M.
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19 La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello proposto da con Parte_1 citazione notificata il 19/11/2019, avverso la sentenza n. 380/2019 emessa dal
Tribunale di Isernia in composizione monocratica, nei confronti dell'
[...]
della e della Controparte_1 CP_4 [...]
, in persona dei rispettivi l.r.p.t., così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' a Controparte_1 versare ad a titolo di risarcimento, la somma calcolata Parte_1 all'attualità e comprensiva di rivalutazione ed interessi di € 183.135,08 oltre agli interessi al tasso legale sullo stesso importo dalla presente sentenza al saldo;
2) pone a carico dell' le spese Controparte_1 del doppio grado di giudizio sostenute dal , liquidate per il primo grado in € Pt_1
7.795,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, e per il presente appello in € 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva
e Cpa (da versare all'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG, ivi comprese quelle di ctu liquidate in primo grado ex art. 131 TUSG) nonché quelle relative alla ctu disposta in appello, liquidate con separato decreto;
3) dichiara la tenuta a rifondere alla tutte le Controparte_10 CP_1 somme da quest'ultima versate in esecuzione del capo che precede, nonché a rimborsare le spese processuali sostenute dalla stessa per il doppio grado CP_6 di giudizio - per il primo grado liquidate in € 7.795,00 per compensi al difensore, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa e per il presente appello in € 7.160,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, da versare all'avv. Nicolino Iacovone, antistatario-;
4) rigetta la domanda di manleva avanzata nei confronti dell' Controparte_13
che condanna a rimborsare alla suddetta società le spese del doppio
[...] grado del giudizio, liquidate per il primo grado in € 7.795,00 per compensi, oltre
20 rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, e per il presente appello in € 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 18/07/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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