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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 05/03/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO TALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giada Rutili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Sassari, presso lo Parte_1 CodiceFiscale_1 studio dell'avv.to Bachisio Basoli, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv.
Maria Rossana Fadda, come da procura in atti;
attrice contro
(P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.VA_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Emilia Casula, che lo CP_2
rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in atti,
convenuto
e contro
(P.VA ), in persona del legale Controparte_3 P.VA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Pier Paola Pili, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Martini e Marco Rodolfi, come da procura in atti, convenuta-terza chiamata
pagina 1 di 7 Oggetto: Responsabilità extracontrattuale. Risarcimento danni da sinistro stradale.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione ha convenuto in giudizio il per chiedere il Parte_1 Controparte_1
risarcimento del danno derivatole da una rovinosa caduta avuta mentre conduceva la propria bicicletta a causa del manto disconnesso della strada che stava percorrendo.
Nell specifico ha dedotto:
- che in data 31 dicembre 2018, ore 13.50 circa, stava percorrendo a bordo della sua bicicletta Mountain Bike la strada comunale sita in territorio di che, muovendo dal CP_1
ristorante Niala conduce verso valle fino a quando va a ricongiungersi con la SS 198;
- nel percorso si imbatteva in un tratto di strada non asfaltata, proprio all'ingresso di una curva e nel punto in cui lo sterrato sostituiva l'asfalto era presente un gradino longitudinale, dell'altezza di circa 15 cm, che occupava l'intera carreggiata, per tutta la sua larghezza;
- il gradino rendeva impossibile non solo il corretto utilizzo della strada ma qualsiasi eventuale “manovra di emergenza” che permettesse di evitare la caduta;
- il gradino e il tratto sterrato (circa 100 mt) non erano segnalati da alcun cartello di pericolo;
- a causa della caduta l'attrice riportava conseguenze lesive rilevanti, che causavano un danno biologico consistente oltre che spese mediche.
La responsabilità di quanto accaduto doveva essere imputata al ai sensi Controparte_1 dell'art 2051 c.c. quale custode della strada ovvero ex art. 2043 c.c. secondo i principi generali di responsabilità da fatto illecito.
L'attrice ha, quindi, chiesto che il Tribunale accertasse il sinistro occorso, i danni lamentati e condannasse il convenuto al risarcimento del danno. CP_1
Il costituitosi in giudizio, ha negato ogni responsabilità deducendo che Controparte_1
l'evento dannoso si era verificato per la esclusiva disattenzione della attrice;
comportamento che assurgeva a caso fortuito con interruzione del nesso causale ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Il ha chiamato in garanzia la che si è CP_1 Controparte_3
costituita negando ogni addebito a carico del proprio assicurato.
La causa è stata istruita con prova orale e documentale.
*****
La domanda deve essere rigettata per quanto segue.
pagina 2 di 7 Parte attrice ha dedotto di essere caduta in una strada di proprietà del convenuto non CP_1
correttamente manotenuta: la strada presentava un tratto privo di asfalto nel quale si sarebbe creato un gradino di circa 15 cm, che avrebbe causato la perdita di equilibrio dell'attrice alla guida della sua mountain bike, determinandone la rovinosa caduta.
Questo Tribunale ritiene che la fattispecie sia da sussumere nell'ambito di applicazione dell'art. 2051
c.c. – così come da prassi giurisprudenziale ormai consolidata – come responsabilità per danni derivanti da cose in custodia, quale è la rete stradale di proprietà dell'Ente.
Trattasi di responsabilità di natura oggettiva, che discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
L'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi propri di una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.).
Al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno in via esclusiva;
deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno non solo una condotta lato sensu colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità, che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa.
Il comportamento colposo del danneggiato assurge al rango di caso fortuito quando la colpa sia talmente grave “da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”. (così Cass. civ., sez. III, 1° febbraio 2018,
n. 2481).
pagina 3 di 7 Ed infatti, nella sua più recente giurisprudenza, questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di obbligo di custodia ex art. 2051 c.c., ha stabilito, con le ordinanze nn. 2480, 2481, 2482
e 2483 del 2018, che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
È stato, inoltre, affermato che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (così Cass. civ., Sez. III, 3 aprile 2019, n. 9315).
Se invece il comportamento colposo del danneggiato nella fattispecie concreta non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può anche integrare il concorso colposo del danneggiante nella produzione del danno ai fini dell'art. 1227 c.c., comma 1. Non si può, cioè, sostenere che detto comportamento colposo del danneggiante, integrante fortuito, è rilevante nella fattispecie solo se raggiunge un grado tale da costituire causa esclusiva del danno stesso. Potrebbe, infatti, in concreto, limitarsi ad un livello, per così dire, più basso, integrando in questo caso il fatto colposo concorrente del danneggiante nella produzione dell'evento dannoso (artt. 1227 e 2056 c.c.).
L'accertamento delle circostanze riguardanti la verificazione dell'evento, anche in ragione del comportamento dalla stessa vittima tenuto, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di merito.
Alla luce di detti principi e all'esito dell'istruttoria, questo Tribunale ritiene che il comportamento tenuto da parte attrice in occasione del sinistro integri gli estremi del caso fortuito - con esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro - atteso che presenta caratteri di gravità e negligenza tali da aver determinato esso stesso la caduta denunciata.
Questi gli elementi considerati:
1) parte attrice ha dedotto che il fondo stradale era assolutamente dissestato: nella memoria ex art. 183,
pagina 4 di 7 comma 6, n.
1. c.p.c. definisce la strada “più che dissestata, sembrava bombardata”. Le condizioni del fondo, anche nella parte asfaltata, erano quindi gravemente compromesse con ragionevole consapevolezza del pericolo di caduta da parte della attrice, che si è dichiarata non esperta in quello sport, praticandolo non frequentemente e in via assolutamente amatoriale (su percorsi facili). La stessa doveva, quindi, adoperare la massima cautela nel procedere, sempre che ritenesse di avere le capacità per proseguire in sicurezza alla luce dell'acclarato pericolo;
2) parte attrice ha prodotto una serie di fotografie da cui emerge che da una distanza considerevole si percepiva che alla fine del rettilineo il manto stradale asfaltato si interrompeva con fondo che diveniva sterrato: si percepisce non solo la diversità di colori tra i due fondi ma avvicinandosi al punto emerge chiaramente che si tratta di strada non più asfaltata.
Inoltre, dalle foto n. 1, 2, 3 (doc. parte attrice) si nota come il tratto sterrato non è a ridosso di una curva
“a gomito”, a visuale limitata, ma comincia al termine del rettilineo in una cura che permette di avere visione completa della differenza di fondo. Il teste intervenuto al momento del sinistro, ha Tes_1 dichiarato sul punto: “Io la zona la conosco, dove c'era lo sterrato è rettilineo, la curva è sopra in discesa” (dichiarazioni rese all'udienza del 8 novembre 2023).
Vero è che il teste ha dichiarato “si, ma si tratta di accorgersene 20 mt Testimone_2 prima e sei subito sul punto” (dichiarazioni rese all'udienza del 9 maggio 2023), il Tribunale ritiene, tuttavia, che proprio dalla foto 2 possa trarsi con verosimile certezza che la differenza di fondo è percepibile da una distanza ben superiore ai 20 mt, atteso che la curva si colloca alla fine del rettilineo.
L'affermazione del teste di percezione del pericolo solo a ridosso dello stesso può essere ragionevolmente spiegata solo ritenendo che i ciclisti viaggiassero ad una velocità sostenuta e non congrua, che avrebbe ridotto il tempo e lo spazio di percezione del pericolo (e così di reazione);
3) il teste ha dichiarato che la velocità tenuta era di circa 20-25 km/h; il dato è stato Testimone_2
rilevato tramite GPS in suo possesso. Il teste ha dichiarato che quel tratto di strada è Tes_1
“abbastanza in pendenza”, quindi è verosimile che le parti abbiano raggiunto tale velocità.
Il Tribunale ritiene che detta velocità, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice, debba considerarsi come velocità sostenuta nella conduzione di una mountain bike da parte di un soggetto non esperto e, soprattutto, non congrua rispetto alle condizioni del manto stradale, che la stessa parte attrice ha definito come “bombardato”. La parte ben avrebbe dovuto rallentare in un percorso così problematico e pericoloso, come dalla stessa riconosciuto;
4) con riferimento al dislivello il teste ha dichiarato - per quanto in suo ricordo - che lo Tes_1 scalino al centro strada poteva essere di 5/6 cm mentre al bordo sarebbe stato “al livello dell'altra
pagina 5 di 7 strada”. Il teste ha ricordato che il dislivello nel punto più alto poteva essere Testimone_2
di 8/10 cm. Lo stesso ha dichiarato, tuttavia, che loro scendevano tenendo la destra, prossimi al Testi gardrail, tratto in cui, secondo lo scalino era inesistente.
Non vi è, quindi, prova certa che il dislivello, che avrebbe causato la caduta, fosse presente nel punto in cui l'attrice è passata e sicuramente non nella misura dedotta (15 cm).
D'altronde, dalle stesse foto prodotte da parte attrice non è possibile verificare con ragionevole certezza che sul lato destra del percorso vi fosse uno scalino della consistenza denunciata da parte attrice;
5) il teste ha riferito “siccome sei su due ruote, noi abbiamo anche frenato ma con il Testimone_2
fondo sdruciolevole la bicicletta è andava via, è arrivata in frenata con un cambiamento di fondo e è andata via e non era possibile controllarla. Presumo che anche la signora abbia frenato altrimenti mi sarebbe passata davanti cadendo”.
Il Tribunale ritiene verosimile che la caduta non sia stata determinata dallo scalino – sempre che fosse presente nel punto di transito – ma da una velocità sicuramente non congrua allo stato dei luoghi e non controllata da conoscenze e capacità tecniche dell'attrice.
***
Considerati i punti di cui sopra e richiamate le affermazioni del teste - secondo cui i Testimone_2
ciclisti si sono accorti della strada sterrata solo a ridosso della stessa (punto 2) così che anche frenando fosse impossibile controllare il mezzo - il Tribunale ritiene che l'attrice procedesse ad una velocità non misurata alla sua esperienza e allo stato dei luoghi e, percepito il cambio di fondo solo a ridosso dello stesso, abbia frenato senza riuscire a controllare il mezzo. Da qui la caduta.
La condotta di parte attrice deve, quindi, considerarsi quale causa efficiente esclusiva del sinistro con rigetto della domanda.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per i giudizi di cognizione, scaglione di valore indeterminato, complessità bassa;
con applicazione dei valori tariffari minimi per tutte le fasi del giudizio attesa la semplicità delle questioni trattate.
*****
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna parte attrice a rifondere a ciascuna delle parti convenute le spese di giudizio, che liquida in pagina 6 di 7 euro 3.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- spese di ctu a carico di parte attrice.
Lanusei, 5 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giada Rutili
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO TALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giada Rutili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Sassari, presso lo Parte_1 CodiceFiscale_1 studio dell'avv.to Bachisio Basoli, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv.
Maria Rossana Fadda, come da procura in atti;
attrice contro
(P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.VA_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Emilia Casula, che lo CP_2
rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in atti,
convenuto
e contro
(P.VA ), in persona del legale Controparte_3 P.VA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Pier Paola Pili, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Martini e Marco Rodolfi, come da procura in atti, convenuta-terza chiamata
pagina 1 di 7 Oggetto: Responsabilità extracontrattuale. Risarcimento danni da sinistro stradale.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione ha convenuto in giudizio il per chiedere il Parte_1 Controparte_1
risarcimento del danno derivatole da una rovinosa caduta avuta mentre conduceva la propria bicicletta a causa del manto disconnesso della strada che stava percorrendo.
Nell specifico ha dedotto:
- che in data 31 dicembre 2018, ore 13.50 circa, stava percorrendo a bordo della sua bicicletta Mountain Bike la strada comunale sita in territorio di che, muovendo dal CP_1
ristorante Niala conduce verso valle fino a quando va a ricongiungersi con la SS 198;
- nel percorso si imbatteva in un tratto di strada non asfaltata, proprio all'ingresso di una curva e nel punto in cui lo sterrato sostituiva l'asfalto era presente un gradino longitudinale, dell'altezza di circa 15 cm, che occupava l'intera carreggiata, per tutta la sua larghezza;
- il gradino rendeva impossibile non solo il corretto utilizzo della strada ma qualsiasi eventuale “manovra di emergenza” che permettesse di evitare la caduta;
- il gradino e il tratto sterrato (circa 100 mt) non erano segnalati da alcun cartello di pericolo;
- a causa della caduta l'attrice riportava conseguenze lesive rilevanti, che causavano un danno biologico consistente oltre che spese mediche.
La responsabilità di quanto accaduto doveva essere imputata al ai sensi Controparte_1 dell'art 2051 c.c. quale custode della strada ovvero ex art. 2043 c.c. secondo i principi generali di responsabilità da fatto illecito.
L'attrice ha, quindi, chiesto che il Tribunale accertasse il sinistro occorso, i danni lamentati e condannasse il convenuto al risarcimento del danno. CP_1
Il costituitosi in giudizio, ha negato ogni responsabilità deducendo che Controparte_1
l'evento dannoso si era verificato per la esclusiva disattenzione della attrice;
comportamento che assurgeva a caso fortuito con interruzione del nesso causale ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Il ha chiamato in garanzia la che si è CP_1 Controparte_3
costituita negando ogni addebito a carico del proprio assicurato.
La causa è stata istruita con prova orale e documentale.
*****
La domanda deve essere rigettata per quanto segue.
pagina 2 di 7 Parte attrice ha dedotto di essere caduta in una strada di proprietà del convenuto non CP_1
correttamente manotenuta: la strada presentava un tratto privo di asfalto nel quale si sarebbe creato un gradino di circa 15 cm, che avrebbe causato la perdita di equilibrio dell'attrice alla guida della sua mountain bike, determinandone la rovinosa caduta.
Questo Tribunale ritiene che la fattispecie sia da sussumere nell'ambito di applicazione dell'art. 2051
c.c. – così come da prassi giurisprudenziale ormai consolidata – come responsabilità per danni derivanti da cose in custodia, quale è la rete stradale di proprietà dell'Ente.
Trattasi di responsabilità di natura oggettiva, che discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
L'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi propri di una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.).
Al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno in via esclusiva;
deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno non solo una condotta lato sensu colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità, che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa.
Il comportamento colposo del danneggiato assurge al rango di caso fortuito quando la colpa sia talmente grave “da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”. (così Cass. civ., sez. III, 1° febbraio 2018,
n. 2481).
pagina 3 di 7 Ed infatti, nella sua più recente giurisprudenza, questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di obbligo di custodia ex art. 2051 c.c., ha stabilito, con le ordinanze nn. 2480, 2481, 2482
e 2483 del 2018, che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
È stato, inoltre, affermato che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (così Cass. civ., Sez. III, 3 aprile 2019, n. 9315).
Se invece il comportamento colposo del danneggiato nella fattispecie concreta non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può anche integrare il concorso colposo del danneggiante nella produzione del danno ai fini dell'art. 1227 c.c., comma 1. Non si può, cioè, sostenere che detto comportamento colposo del danneggiante, integrante fortuito, è rilevante nella fattispecie solo se raggiunge un grado tale da costituire causa esclusiva del danno stesso. Potrebbe, infatti, in concreto, limitarsi ad un livello, per così dire, più basso, integrando in questo caso il fatto colposo concorrente del danneggiante nella produzione dell'evento dannoso (artt. 1227 e 2056 c.c.).
L'accertamento delle circostanze riguardanti la verificazione dell'evento, anche in ragione del comportamento dalla stessa vittima tenuto, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di merito.
Alla luce di detti principi e all'esito dell'istruttoria, questo Tribunale ritiene che il comportamento tenuto da parte attrice in occasione del sinistro integri gli estremi del caso fortuito - con esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro - atteso che presenta caratteri di gravità e negligenza tali da aver determinato esso stesso la caduta denunciata.
Questi gli elementi considerati:
1) parte attrice ha dedotto che il fondo stradale era assolutamente dissestato: nella memoria ex art. 183,
pagina 4 di 7 comma 6, n.
1. c.p.c. definisce la strada “più che dissestata, sembrava bombardata”. Le condizioni del fondo, anche nella parte asfaltata, erano quindi gravemente compromesse con ragionevole consapevolezza del pericolo di caduta da parte della attrice, che si è dichiarata non esperta in quello sport, praticandolo non frequentemente e in via assolutamente amatoriale (su percorsi facili). La stessa doveva, quindi, adoperare la massima cautela nel procedere, sempre che ritenesse di avere le capacità per proseguire in sicurezza alla luce dell'acclarato pericolo;
2) parte attrice ha prodotto una serie di fotografie da cui emerge che da una distanza considerevole si percepiva che alla fine del rettilineo il manto stradale asfaltato si interrompeva con fondo che diveniva sterrato: si percepisce non solo la diversità di colori tra i due fondi ma avvicinandosi al punto emerge chiaramente che si tratta di strada non più asfaltata.
Inoltre, dalle foto n. 1, 2, 3 (doc. parte attrice) si nota come il tratto sterrato non è a ridosso di una curva
“a gomito”, a visuale limitata, ma comincia al termine del rettilineo in una cura che permette di avere visione completa della differenza di fondo. Il teste intervenuto al momento del sinistro, ha Tes_1 dichiarato sul punto: “Io la zona la conosco, dove c'era lo sterrato è rettilineo, la curva è sopra in discesa” (dichiarazioni rese all'udienza del 8 novembre 2023).
Vero è che il teste ha dichiarato “si, ma si tratta di accorgersene 20 mt Testimone_2 prima e sei subito sul punto” (dichiarazioni rese all'udienza del 9 maggio 2023), il Tribunale ritiene, tuttavia, che proprio dalla foto 2 possa trarsi con verosimile certezza che la differenza di fondo è percepibile da una distanza ben superiore ai 20 mt, atteso che la curva si colloca alla fine del rettilineo.
L'affermazione del teste di percezione del pericolo solo a ridosso dello stesso può essere ragionevolmente spiegata solo ritenendo che i ciclisti viaggiassero ad una velocità sostenuta e non congrua, che avrebbe ridotto il tempo e lo spazio di percezione del pericolo (e così di reazione);
3) il teste ha dichiarato che la velocità tenuta era di circa 20-25 km/h; il dato è stato Testimone_2
rilevato tramite GPS in suo possesso. Il teste ha dichiarato che quel tratto di strada è Tes_1
“abbastanza in pendenza”, quindi è verosimile che le parti abbiano raggiunto tale velocità.
Il Tribunale ritiene che detta velocità, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice, debba considerarsi come velocità sostenuta nella conduzione di una mountain bike da parte di un soggetto non esperto e, soprattutto, non congrua rispetto alle condizioni del manto stradale, che la stessa parte attrice ha definito come “bombardato”. La parte ben avrebbe dovuto rallentare in un percorso così problematico e pericoloso, come dalla stessa riconosciuto;
4) con riferimento al dislivello il teste ha dichiarato - per quanto in suo ricordo - che lo Tes_1 scalino al centro strada poteva essere di 5/6 cm mentre al bordo sarebbe stato “al livello dell'altra
pagina 5 di 7 strada”. Il teste ha ricordato che il dislivello nel punto più alto poteva essere Testimone_2
di 8/10 cm. Lo stesso ha dichiarato, tuttavia, che loro scendevano tenendo la destra, prossimi al Testi gardrail, tratto in cui, secondo lo scalino era inesistente.
Non vi è, quindi, prova certa che il dislivello, che avrebbe causato la caduta, fosse presente nel punto in cui l'attrice è passata e sicuramente non nella misura dedotta (15 cm).
D'altronde, dalle stesse foto prodotte da parte attrice non è possibile verificare con ragionevole certezza che sul lato destra del percorso vi fosse uno scalino della consistenza denunciata da parte attrice;
5) il teste ha riferito “siccome sei su due ruote, noi abbiamo anche frenato ma con il Testimone_2
fondo sdruciolevole la bicicletta è andava via, è arrivata in frenata con un cambiamento di fondo e è andata via e non era possibile controllarla. Presumo che anche la signora abbia frenato altrimenti mi sarebbe passata davanti cadendo”.
Il Tribunale ritiene verosimile che la caduta non sia stata determinata dallo scalino – sempre che fosse presente nel punto di transito – ma da una velocità sicuramente non congrua allo stato dei luoghi e non controllata da conoscenze e capacità tecniche dell'attrice.
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Considerati i punti di cui sopra e richiamate le affermazioni del teste - secondo cui i Testimone_2
ciclisti si sono accorti della strada sterrata solo a ridosso della stessa (punto 2) così che anche frenando fosse impossibile controllare il mezzo - il Tribunale ritiene che l'attrice procedesse ad una velocità non misurata alla sua esperienza e allo stato dei luoghi e, percepito il cambio di fondo solo a ridosso dello stesso, abbia frenato senza riuscire a controllare il mezzo. Da qui la caduta.
La condotta di parte attrice deve, quindi, considerarsi quale causa efficiente esclusiva del sinistro con rigetto della domanda.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per i giudizi di cognizione, scaglione di valore indeterminato, complessità bassa;
con applicazione dei valori tariffari minimi per tutte le fasi del giudizio attesa la semplicità delle questioni trattate.
*****
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna parte attrice a rifondere a ciascuna delle parti convenute le spese di giudizio, che liquida in pagina 6 di 7 euro 3.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- spese di ctu a carico di parte attrice.
Lanusei, 5 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giada Rutili
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